L'articolo Regolamento elezioni forensi: al Tar si decide il 20 Maggio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio di Stato infatti lo scorso 20 Febbraio, accogliendo il ricorso cautelare, aveva sollecitato il Tar alla fissazione di una nuova udienza di merito, dal momento che aveva ritenuto condivisibili le censure dei ricorrenti che evidenziavano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il nuovo regolamento impugnato in tema di tutela delle minoranze.
C’è grande fermento negli ambienti forensi perchè la decisione potrebbe mettere in discussione tutte le elezioni che si sono svolte dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento (25 novembre 2014) introdotto con la recente riforma forense. L’udienza del 20 maggio sarà anche l’occasione per risolvere definitivamente i dubbi sulle pronunce in contrasto dello stesso Tar Lazio e del successivo Consiglio di Stato.
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]]>L'articolo Regolamento elettorale forense: l’ordinanza del Tar Lazio proviene da Giurdanella.it.
]]>Con tale ordinanza il Tar del Lazio, sezione prima, aveva respinto la domanda incidentale di sospensione del regolamento elettorale forense approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170.
I Giudici di primo grado romani non avevo ritenuto sussistenti i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare con la quale i ricorrenti chiedevano la sospensione del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014.
Ad avviso del Tar Lazio i motivi di ricorso “non apparivano assistiti da sufficiente fumus alla luce di una corretta lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 28, l. 31 dicembre 2012, n. 247, dei quali il Ministro, nell’impugnato Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi di cui al decreto 10 novembre 2014, ad avviso dei giudici, ha dato corretta attuazione.”
Il merito della questione riguardava per l’appunto il rapporto tra il comma 2 e il comma 3 del citato art. 28. Ad avviso dei ricorrenti tali commi introducono disposizioni autonome tra loro, con la conseguenza che il Regolamento previsto dal comma 2 non può modificare la disciplina dettata ex lege dal successivo comma 3 perché non coperto da delega.
Ad avviso del Tar Lazio invece, il comma 2, nella parte in cui (quarto alinea) disciplina la manifestazione del voto al dichiarato fine di tutelare i generi, prevedendo la possibilità di esprimere “un numero maggiore di preferenze” se destinate ai due generi, introduce una deroga alla disciplina generale dettata dalla stessa legge sull’espressione di voto, e quindi una deroga al comma 3.
Per tale motivo, ad avviso dei Giudici, il Regolamento , nelle disposizioni dettate dal combinato disposto degli artt. 7 e 9, non appare porsi in contrasto con la normativa primaria di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 nè tantomeno le disposizioni regolamentari appaiono inficiate dai profili di illegittimità.
Così statuendo, il Tar del Lazio, aveva respinto la domanda incidentale di sospensione del Regolamento, ma a seguito della successiva ordinanza del Consiglio di Stato, dovrà ora fissare l’udienza di merito.
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]]>L'articolo Il Consiglio di Stato sul regolamento elettorale forense proviene da Giurdanella.it.
]]>I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto condivisibili le censure dei ricorrenti che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione.
Ad avviso dei giudici il limite di voti (due terzi) di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge è da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro tale limite, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010.
Infine il Consiglio di Stato ha considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.
Per tali motivi ha accolto l’istanza cautelare di primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del Tar Lazio.
Di seguito il testo dell’ordinanza
***
N. 00735/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00552/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2015, proposto da:
ANAI Associazione nazionale avvocati italiani, Maurizio De Tilla, Giulio Prosperetti, Isabella Maria Stoppani, Antonio Leonardo Fraioli, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Olga Simeoni, Roberto Zazza, Pietro Pozzaglia, Alessandro Graziani, Walter Palombi, Nilia Aversa, Flonja Shuli, Cristina Bellini, Maria Grazia Bosco, Elisabetta Silva, Antonio Finelli, Manlio Marino, Chiara Valcepina, Alessio Straniero, Silvia Belloni, Edilberto Giannini, Bruno Mario Caterina, Claudio Acampora, Roberto Renzella, Nicola Ferraro, Maria Andretta, Danilo Cerulli, Gilda Longino Lombardi, Caterina De Tilla, Andrea Esposito, Brunella Borgo, Nadia Giuseppina Carnevale, Maria Carmen Raffa, Francesco Attanasio, Maria Francesca Straticò, Daniela Di Sanzo, Vincenzo Mari, Elisabetta Verrina, Teresa Farciniti, Giancarlo Bria, Domenico Laghi, Giusy Aiello, Fanny Malomo, Mario Bellusci, Pompeo Niger, Angela Aversa, Rosalba Amato, Carmine Chimenti, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Prosperetti e Isabella Maria Stoppani, con domicilio eletto presso Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta n. 2/A;
contro
Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mazzoncini e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso Francesca Sbrana in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione prima, n. 151/2015, resa tra le parti e concernente il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Prosperetti, Stoppani Sbrana, Lipani, per delega dell’avvocato Mazzoncini, Papa e l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione;
Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010;
Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 552/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre, il decreto ministeriale n. 170/2014 recante Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Un nuovo tassello si aggiunge alla riforma forense.
La principale novità è rappresentata dalla introduzione del principio della tutela della rappresentanza di genere negli organismi forensi, che viene disciplinata nel Regolamento sia nella fase delle candidature che nella fase della formazione delle liste e della proclamazione degli eletti.
Le elezioni dovranno essere convocate entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni.
Per consentire il pieno esercizio dell’elettorato attivo e passivo in relazione ai cambiamenti conseguenti alla nuova geografia giudiziaria è stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine accorpante siano indette entro il 7 gennaio 2015 e che al primo gennaio 2015 gli iscritti dell’Ordine soppresso siano iscritti di diritto nell’albo tenuto dall’Ordine accorpante.
Aggiornamento 2015: il Regolamento è stato oggetto di diverse pronunce anche in contrasto tra loro.
1) Ecco l’ordinanza del Tar Lazio che in un primo momento ha respinto la domanda di sospensione del Regolamento.
2) Qui l’ordinanza del Consiglio di Stato che accogliendo il ricorso dell’ANAI sollecita la fissazione di un udienza di merito
Per consultare il testo ufficiale del regolamento ministeriale clicca qui
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]]>L'articolo Cassa Forense obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all’albo: anche per i giovani? proviene da Giurdanella.it.
]]>La norma specifica inoltre che, per gli iscritti all’Albo, non sarà ammessa iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria, rappresentata in precedenza dalla possibilità, per il professionista, di versare i contributi alla cd. “gestione separata” dell’INPS.
L’art. 21 della suddetta legge, al comma 9, delega alla Cassa Nazionale Forense il compito di emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, un regolamento attuativo che determini i minimi contributivi dovuti ed eventuali regimi applicativi speciali.
Nelle more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari, la Cassa Forense ha previsto che tutti gli avvocati, anche neo-iscritti all’albo , che comunque non superino la soglia reddituale di 10.300 euro annui, siano tenuti a pagare il contributo minimo integrativo ridotto della metà: tale speciale “scontistica” sarebbe in atto fruibile al massimo per il periodo di dieci anni.
Prima dell’entrata in vigore della norma in questione l’iscrizione all’Albo Professionale era consentita a tutti gli avvocati abilitati, salve le previste incompatibilità, mentre l’iscrizione alla Cassa era obbligatoria solo per coloro che esercitavano la professione in concreto e con carattere di continuità, ossia quando dall’esercizio della professione si ricavassero proventi superiori una soglia periodicamente predeterminata da appositi organi del’Ente previdenziale (nel 2012 le soglie di esenzione fissate erano: 10.300 euro ai fini Irpef e i 15.300 euro ai fini del calcolo Iva)
La nuova manovra previdenziale rischia di stravolgere il sistema giudiziario italiano: allo stato sono circa 60.000 gli avvocati iscritti all’albo, ma non iscritti alla Cassa perchè “sotto-soglia”.
Certo, la norma in esame pare presentare qualche profilo di dubbia legittimità: viola apertis verbis i principi sanciti dall’art 53 della Costituzione, ossia quelli di capacità contributiva e della progressività dell’imposizione fiscale e delinea un sistema di imposizione contributiva completamente slegato dalle condizioni reddituali.
Col nuovo sistema delineato potrebbe addirittura accadere che un giovane professionista sia tenuto a pagare alla Cassa previdenziale più di quanto riesca a guadagnare!
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