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]]>Il Tar Trento si pronuncia su una procedura di appalto, mediante l’applicazione del Codice Appalti, realizzata da Autostrada del Brennero (Tar Trento, 3 ottobre 2018, n. 201 )
Il Tar, innanzi tutto, richiama la giurisprudenza amministrativa in materia di organismi di diritto pubblico.
Infatti, trattandosi di un appalto di servizi indetto da una società di diritto privato che opera come concessionario autostradale, acquista rilievo decisivo stabilire se tale società possa essere qualificata come un organismo di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettere a) e d), del decreto legislativo n. 50/2016.
Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato, negando la natura di Organismo di diritto pubblico del concessionario stradale, alla luce del fatto che “non sono emersi elementi tali da escludere che la Autostrada del Brennero s.p.a. agisca come impresa operante nel mercato e con logiche imprenditoriali. Ed invero, nessuna norma dell’atto costitutivo o dello statuto offre argomenti per ritenere che la stessa operi senza dover sopportare il correlativo rischio d’impresa.” (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3345).
Premessa l’inapplicabilità della normativa sugli O.D.P. alla società autostradale, il Tar chiarisce la giurisdizione sugli appalti gestiti dalla medesima rimane del giudice ordinario, anche se il concessionario si assoggetta alla normativa del Codice degli appalti pubblici.
Infatti non vale a radicare la giurisdizione dei TAR il fatto che la società a partecipazione pubblica abbia indetto una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del miglior contraente.
Secondo un consolidato orientamento citato dal Tar (Cons. Stato, Sez. V, n. 3345/2016), il riparto di giurisdizione si fonda su criteri legali e obiettivi, e non può dipendere dalle scelte di una delle parti, sicché non rileva il fatto che la società Autostrada del Brennero abbia autonomamente deciso di affidare il servizio uniformandosi alla disciplina pubblicistica dettata dal codice dei contratti pubblici.
In allegato Tar Trento, 3 ottobre 2018, n. 201
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]]>La FIGC ha tutte e tre i requisiti che l’art. 3 del Codice Appalti prevede per l’esistenza di ODP: la personalità giuridica, l’essere istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, il finanziamento pubblico o il controllo pubblico.
Le federazioni sportive nazionali sono infatti enti cui il legislatore ha attribuito personalità giuridica di diritto privato, cui però sono assegnate funzioni di rilievo pubblicistico. Né può dubitarsi del fatto che le federazioni siano istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, essendo le stesse, enti senza fini di lucro deputati al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, della preparazione olimpica, dell’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi.
Per quanto riguarda il terzo tratto caratteristico, il finanziamento o controllo pubblico, se anche il budget della Federazione è per una parte minoritaria composto dei contributi del CONI, il complesso dei poteri di controllo del CONI deve ritenersi integrante il contenuto della nozione comunitaria di controllo, recepita dal legislatore nazionale nel disciplinare la figura dell’organismo di diritto pubblico.
Anche l’ANAC, con delibera n. 372 del 26.3.2016, aveva optato per la natura di Organismo di Diritto Pubblico della Federazioni sportive, dato che le Federazioni, sebbene dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sono soggette alla vigilanza e ai controlli del CONI (ente pubblico non economico) sia in fase di costituzione – attraverso il riconoscimento ai fini sportivi (condizione, questa, necessaria, per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato) – sia nel corso di tutta la loro attività”.
Per completezza il Tar Lazio chiarisce che in determinati casi la Federazione sportiva deve applicare la normativa appalti anche a prescindere dalla natura di Organismo di Diritto Pubblico
La giurisprudenza ha affermato come “l’attività posta in essere da una federazione sportiva volta alla individuazione e scelta del contraente per un contratto avente ad oggetto l’assicurazione, a favore di tutti i tesserati, per la responsabilità civile e gli infortuni personali derivanti dallo svolgimento di un’attività sportiva, non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione stessa, ma rappresenta il momento in cui questa, quale organo del C.O.N.I., provvede alla tutela dei suoi iscritti per i rischi ai quali questi sono esposti nell’esercizio dell’attività sportiva. …. In quanto finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, la Federazione agisce, dunque, quale organo del C.O.N.I., ponendo in essere atti amministrativi (e non meramente privatistici), con la conseguenza che la giurisdizione sull’eventuale controversia nascente da tale situazione deve essere riconosciuta al giudice amministrativo” (Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743).
Tar Lazio (sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100)
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