parametri compensi professionali Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/parametri-compensi-professionali/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 03 Mar 2014 10:14:43 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Approvati alle Camere i nuovi parametri per i compensi forensi https://www.giurdanella.it/2014/03/approvati-alle-camere-i-nuovi-parametri-i-compensi-forensi/ Tue, 04 Mar 2014 07:00:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21666 È giunto a termine l’iter per l’approvazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

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Dopo due anni di lavori nelle commissioni, è pressoché giunto a termine l’iter per l’approvazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Infatti il giorno 27 febbraio ha dato il suo assenso la commissione giustizia della Camera, mentre la commissione al Senato aveva già approvato il testo il giorno prima.

A questo punto la parola passa al Consiglio dei ministri, che ha la facoltà, ma non l’obbligo, di effettuare le modifiche richieste nelle osservazioni critiche di entrambe le commissioni.

Ormai, dunque, siamo alle battute finali di un iter molto complesso, che porterà all’adozione di uno dei provvedimenti attuativi più importanti della riforma forense, il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”. Il provvedimento ha dovuto ottenere il gradimento del governo, del Cnf, del Consiglio di stato, della Corte dei conti e infine quello delle commissioni parlamentari, le quali dovevano emanare dei pareri non vincolanti.

In tali pareri alcune critiche più significative si sono concentrate sulla necessità di ripristinare il compenso per le prestazioni nella fase successiva alla decisione: si tratta del compenso relativo una serie di attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l’avvocato compie nell’interesse del cliente, quali ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente e le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione.

Le Commissioni hanno sollecitato il governo a introdurre,nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, un obbligo specifico di motivazione per il giudice che liquida le spese legali.

La Commissione del Senato ha inoltre posto l’attenzione sui compensi, eccessivamente bassi, relativi alle fasce di causa di minor valore, con particolare riferimento alle azioni che introducono il giudizio avanti al giudice di pace e alle procedure esecutive, poiché tali azioni incidono su diritti insuscettibili di essere valutati in ragione del solo valore economico della controversia.

Il parere della commissione giustizia al Senato.

Il parere della commissione giustizia alla Camera.

Tutti i documenti utili:

1) Il decreto ministeriale: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247

2) Le tabelle allegate al DM

3) Il testo della relazione_illustrativa del Ministero

4) Il parere del Consiglio di Stato

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Parametri forensi, il CNF avvia le consultazioni. Il testo della circolare https://www.giurdanella.it/2013/10/parametri-forensi-il-cnf-avvia-le-consultazioni-il-testo-della-circolare/ Thu, 24 Oct 2013 08:53:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17512 Il Consiglio Nazionale Forense comunica l'avvio della consultazione sullo schema di decreto ministeriale di definizione dei parametri forensi

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Con una circolare del 18 ottobre scorso, il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato l’avvio della consultazione di Ordini, Unioni, Cassa e Associazioni sullo schema di decreto ministeriale di definizione dei parametri forensi.

Le consultazioni sono previste per legge, in vista del parere che il CNF dovrà formulare al Ministero e che sarà inviato per conoscenza al Consiglio di Stato.

Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 28 ottobre prossimo.

Di seguito, il testo della circolare:

CIRC. 22-C-2013: RICHIESTA OSSERVAZIONI SU BOZZA D.M. MINISTERO GIUSTIZIA IN MATERIA DI PARAMETRI

 

18/10/2013

N. 22-C-2013

 

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE

PRESIDENTE DELL’O.U.A.

PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI

MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE

e, per conoscenza:

Ill.mi Signori Avvocati

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO SEDI

 

 

Illustri Presidenti, cari Amici,

in attuazione degli artt. 1, comma 3, e 13 della legge n. 247/12, vorrete cortesemente esprimere il Vostro parere e far pervenire le Vostre osservazioni sulla bozza del D.M. di cui all’oggetto, pervenuto dal Ministero della Giustizia e già trasmessoVi con Newsletter CNF n. 166, del 9 ottobre scorso. Allego, per completezza, il testo dei parametri vigenti (D.M. n. 140/2012).

Vorrete formulare eventuali osservazioni in forma di proposte emendative.

Ricevute le Vostre osservazioni, il Consiglio Nazionale Forense predisporrà il proprio parere da inviare al Ministero della Giustizia e, per conoscenza, al Consiglio di Stato.

Anche al fine di accellerare il più possibile la procedura, Vi chiedo cortesemente di far pervenire le Vostre osservazioni al seguente indirizzo di posta elettronica urp@cnf.it entro e non oltre il prossimo 28 ottobre.

Con i migliori saluti

 

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

 

Leggi lo schema di Decreto Ministeriale sul regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati

Leggi il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 2012

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Da oggi in vigore un nuovo decreto sui parametri professionali https://www.giurdanella.it/2013/09/da-oggi-in-vigore-un-nuovo-decreto-sui-parametri-professionali/ https://www.giurdanella.it/2013/09/da-oggi-in-vigore-un-nuovo-decreto-sui-parametri-professionali/#comments Tue, 24 Sep 2013 07:00:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16322 Si tratta del Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106 su notai, assistenti sociali e attuari

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Pubblicato ieri in Gazzetta e da oggi in vigore, un nuovo decreto sui parametri professionali. Si tratta del Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106 su notai, assistenti sociali e attuari. Il Ministero della Giustizia ha ritenuto di superare i rilievi critici sul testo, formulati dal Consiglio di Stato (qui il testo integrale del parere).

E’ utile riportare i termini del dibattito tra Consiglio di Stato e Ministero, sul delicato tema dei parametri/compensi/tariffe dei professionisti.

A) Cosa ha detto il Consiglio di Stato

“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti.

La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni.

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.

V’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.

La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.

B) Come ha risposto il Ministero della Giustizia

“… Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l’attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;

Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;

Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe”.

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Il testo del D.M.

Il parere contrario del Consiglio di Stato

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Consiglio di Stato, via libera al DM sugli appalti di progettazione https://www.giurdanella.it/2013/09/consiglio-di-stato-via-libera-al-dm-sugli-appalti-di-progettazione/ Tue, 24 Sep 2013 06:30:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16183 Ok al decreto ministeriale sui "corrispettivi a base di gare per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

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Il Consiglio di Stato con parere n. 3626/2013 ha dato il via libera al decreto ministeriale che determina i “corrispettivi a base di gare per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria“. Il decreto ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, deve ora superare il vaglio di legittimità della Corte dei Conti.

Con questo decreto termina la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare gare di progettazione ed esecuzione delle opere con ribassi addirittura dell’80%. In effetti dopo che il decreto liberalizzazioni ha cancellato le tariffe, gli enti appaltanti si sono trovati senza riferimenti tariffari per calcolare gli importi da porre a base di gara, gestendo così con piena discrezionalità e poca trasparenza le procedure di affidamento delle realizzazioni di opere.

Per risolvere il problema il decreto sviluppo ha previsto l’adozione di un decreto interminesteriale  che individuasse e definisse i parametri tariffari per i corrispettivi da porre a base di gara, in misura non maggiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti.  Ma ad avviso del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell’Avcp gli onorari calcolati con quei parametri sarebbero potuti risultare più alti delle vecchie tariffe professionali, e pertanto il primo riteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto affidare al RUP il compito di verificare che le vecchie tariffe non venissero superate. Secondo il Ministero si trattava indubbiamente di una procedura complicata e per questo motivo il dm è stato bloccato.

Adesso il Consiglio di Stato ha dato via libera al decreto affermando che il Ministero potrebbe cambiare la formula specificando che il rispetto del vincolo viene garantito dalla stazione appaltante.  Formula che ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada si adegua meglio alle esigenze ministeriali e amministrative.

Si attente ora il visto della Corte dei Conti.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo del parere del Consiglio di Stato

L'articolo Consiglio di Stato, via libera al DM sugli appalti di progettazione proviene da Giurdanella.it.

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Decreto su parametri e tariffe professionali (v… https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-sui-parametri-professionali/ https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-sui-parametri-professionali/#comments Tue, 24 Sep 2013 06:15:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16311 Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106 sui compensi dei notai, assistenti sociali e tecnici attuari

L'articolo Decreto su parametri e tariffe professionali

(v… proviene da Giurdanella.it.

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Decreto su parametri e tariffe professionali

(vai al redazionale)

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Ministero della Giustizia

Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

(GU Serie Generale n.223 del 23.9.2013)

Il Ministro della Giustizia

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.

140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri

per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei

compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero

della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;

Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le

principali fasi in cui si articola l’attivita’ notarile, nonche’, in

via meramente esemplificativa, alcune delle attivita’ che rientrano

in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale

integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare

la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo

introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per

poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,

atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente

collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da

parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;

Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di

Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri

rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto

l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei

compensi;

Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla

individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai

(«altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione

degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si

traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e

rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla

liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati

con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri

inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto

che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come

orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice,

trattandosi di parametri e non tariffe;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

in data 2 luglio 2013;

 

Adotta

il seguente regolamento:


Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia

20 luglio 2012, n. 140

1. All’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente comma:

«1 bis. L’attivita’ notarile si articola in tre fasi: fase

istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella

fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti

attivita’: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni

fiscali relative all’atto, verifiche prescritte dalla normativa

antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita’

pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni

pregiudizievoli all’atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo

di esempio: controllo di legalita’ del contenuto dell’atto, controllo

della validita’ delle procure, verifica del versamento necessario dei

conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa’ di

capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo

di esempio: registrazione dell’atto con versamento delle imposte

dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita’

ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle

denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».

2. All’articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono

sostituite dalle seguenti: «reale».

3. All’articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» e’

introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono

sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».

4. All’articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro

25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».

 

Art. 2 

Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto

del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. Le tabelle A, B, C e D – Notai sono modificate come da allegato

1 al presente decreto.

 

Art. 3

Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia

20 luglio 2012, n. 140

1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20

luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:

«Capo V-bis – Disposizioni concernenti gli assistenti sociali

Articolo 39-bis (Tipologia di attivita’). – 1. Ai fini della

liquidazione di cui all’articolo 1, le attivita’ degli Assistenti

sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell’articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,

sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione

riportata nella tabella A – Assistenti Sociali: Area Relazionale,

Area Gruppi e Comunita’, Area Didattico-Formativa, Area Studio e

Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei

servizi.

Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). – 1. Ai fini della

liquidazione del compenso, l’organo giurisdizionale tiene conto,

orientativamente, per ciascuna attivita’, dell’importo relativo al

valore medio di riferimento dell’intervento come riportato nella

Tabella B – Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la

forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo

a quello della prestazione effettivamente svolta.

2. Per valore medio di riferimento dell’intervento si intende la

quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,

complessivamente considerata, che non implica la soluzione di

problemi tecnici di speciale difficolta’ o tenuita’.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo’ essere aumentato o ridotto,

anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in

considerazione:

a) dell’importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli

interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;

b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi

indicati nella tabella A;

c) della complessita’ della prestazione tenuto conto dell’impegno

profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di

questioni tecniche di particolare difficolta’ o tenuita’, della

necessita’ di operare in situazioni ambientali disagiate;

d) dell’urgenza della prestazione;

e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee

di soggetti, del cliente.

4. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere

ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B – Assistenti

Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e’

liquidato a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di ora.

Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata.

Il compenso per la prima vacazione e’ di euro 90,00; per le

successive e’ di euro 80,00. Si applica il comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si

applica l’articolo 40.

Capo V-ter – Disposizioni concernenti gli attuari

Art. 39-quater (Tipologia di attivita’ e parametri). – 1. Ai fini

della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attivita’ degli attuari

iscritti alla sezione A dell’Albo Nazionale degli Attuari si

distingue in: attivita’ riservate per legge; altre attivita’.

2. Le attivita’ riservate per legge si distinguono in:

a) autorizzazione a esercitare l’attivita’ assicurativa;

b) attivita’ su incarico delle imprese che esercitano attivita’

assicurativa nei rami vita e responsabilita’ civile di auto e

natanti;

c) attivita’ per le societa’ di revisione.

3. Ai fini della liquidazione delle attivita’ di cui al comma 2,

l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna

categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per

ogni scaglione, nella tabella A – Attuari, aumentato o ridotto fino

al 20 per cento in considerazione della difficolta’ e complessita’

della prestazione, dell’impegno richiesto al professionista e del

grado di responsabilita’ che il professionista assume anche nei

confronti delle autorita’ di controllo e di sorveglianza previste

dalla legge.

4. Rientrano tra le «altre attivita’» quelle elencate nella tabella

B – Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita’, l’organo

giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio

indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in

considerazione dei parametri di cui al comma 3.

5. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere

ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A – Attuari e B –

Attuari neppure in via analogica, il compenso e’ liquidato, in via

eccezionale, a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di

ora. Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una

giornata. Per ogni vacazione e’ liquidato un compenso da euro 200,00

a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e’

derogabile.

Articolo 39-quinquies (Attuari junior). – 1. Il compenso per

l’attivita’ professionale svolta dall’iscritto alla sezione B

dell’Albo Nazionale degli Attuari e’ liquidato a vacazione. La

vacazione e’ di un’ora o frazione di ora. Non possono essere

liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione

e’ liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il

parametro numerico di cui al periodo precedente e’ derogabile.

Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu’ clienti). – 1. Per

l’Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato

nell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel

caso in cui l’incarico sia conferito per piu’ imprese appartenenti

allo stesso Gruppo societario il compenso e’ di regola liquidato

sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti

per cento limitatamente alle imprese controllate.

2. Nel caso vi sia un’organizzazione interna al Gruppo tale da

consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente

richiesto per lo svolgimento dell’incarico nei confronti di imprese

indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e’ ridotto fino al

cinquanta per cento.

Articolo 39-septies (Rinvio). – 1. Per quanto non espressamente

previsto dal presente capo, si applica l’articolo 40.».

 

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 2 agosto 2013

Il Ministro: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013

 

– – –

ALLEGATI

TABELLA A NOTAI

TABELLA B NOTAI

TABELLA C NOTAI

TABELLA D NOTAI

TABELLA A ASSISTENTI SOCIALI

TABELLA B ASSISTENTI SOCIALI

TABELLA A ATTUARI

TABELLA B ATTUARI

 

L'articolo Decreto su parametri e tariffe professionali

(v… proviene da Giurdanella.it.

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https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-sui-parametri-professionali/feed/ 2
Decreto su parametri/tariffe professionali, cosa ha detto il Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-parametri-professionali-cosa-aveva-detto-consiglio-di-stato/ https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-parametri-professionali-cosa-aveva-detto-consiglio-di-stato/#comments Tue, 24 Sep 2013 05:55:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16319 Consiglio di Stato: "v'è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da tariffa mascherata”

L'articolo Decreto su parametri/tariffe professionali, cosa ha detto il Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.

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Decreto sui parametri professionali (qui il testo del DM in Gazzetta). Fortemente critico il parere del Consiglio di Stato sul nuovo intervento ministeriale in tema di parametri professionali. Di seguito, i rilievi principali.

“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.

La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.

Superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.

Insomma, v’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.

La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.

Di seguito, il testo integrale del parere del Consiglio di Stato.

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Numero 00905/2013 e data 26/02/2013

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 00237/2013
Oggetto:

Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.

Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente: “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

 

La Sezione

Vista la relazione n. 502.U del 24 gennaio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che il presente decreto ministeriale introduce modifiche al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali (comma 1) e ha stabilito, al comma 2, che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, previo parere di questa Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 21 giugno 2012.

Successivamente, il Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Sezione un primo schema di regolamento, contenente modifiche al citato decreto ministeriale, relative in particolare ai parametri utilizzati per gli avvocati. Su tale schema, questa Sezione ha espresso il proprio parere nella adunanza del 20 dicembre 2012, formulando alcune osservazioni critiche.

L’attuale schema di regolamento contiene ulteriori modifiche e integrazioni al d.m. n. 140/2012; le modifiche riguardano i parametri utilizzati per i notai, mentre le integrazioni concernono gli ordini professionali degli assistenti Sociali e degli attuari.

Lo schema di regolamento in esame si compone di quattro articoli e otto tabelle allegate.

Considerato:

1. Lo schema di regolamento in esame contiene alcune modifiche e integrazioni al recente decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Le modifiche riguardano i parametri per la liquidazione dei compensi per i notai e sono giustificate, nella relazione dell’Amministrazione, dall’esigenza di superare alcune criticità emerse nel confronto con l’ordine professionale dei notai.

I parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia sono stati introdotti di recente con il citato d.m. n. 140/2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n. 195.

Come già rilevato nel citato parere del 20 dicembre 2012, relativo alle modifiche proposte per gli avvocati, le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.

Inoltre, va ricordato che la scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità e, per evitare tale rischio, si richiama l’attenzione dell’amministrazione sulla esigenza di evitare interventi continui di modifica, e di attendere l’effettiva applicazione della nuova normativa al fine di comprendere in modo maggiormente ponderato le eventuali criticità.

Va poi ribadito che, superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.

Nel precedente parere n. 3126/12, reso nella adunanza del 21 giugno 2012, questa Sezione aveva messo in guardia dal pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”, formulando alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese; alla eliminazione di qualsiasi riferimento a diminuzioni minime del compenso, e alla esigenza di contenere il quantum del valore medio di liquidazione.

Nell’adottare il d.m. 20 luglio 2012 n. 140 l’Amministrazione non ha recepito diverse osservazioni del Consiglio di Stato, senza che nelle premesse del decreto siano state indicate le ragioni del mancato recepimento di alcune delle osservazioni formulate nel parere.

Al riguardo, la Sezione, nel richiamare i propri precedenti pareri , non può che limitarsi in questa sede ad esprimere il proprio avviso sulle sole modifiche e integrazioni proposte.

2. Per quanto concerne il titolo del decreto, occorre inserire gli estremi del d.m. che viene modificato (decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140).

3. L’art. 1, comma 1, dello schema aggiunge, dopo il comma 1 dell’art. 30 del d.m. n. 140/2012, il comma 1-bis al fine di descrivere l’attività notarile. La disposizione distingue le tre fasi principali in cui si articola la prestazione professionale del notaio (istruttoria, di stipula e successiva alla stipula) e, in via meramente esemplificativa, indica, per ciascuna delle tre fasi, alcune delle attività che ne fanno parte.

Secondo l’amministrazione la norma recepisce un’esigenza fortemente avvertita dall’Ordine notarile al fine di valorizzare la complessità della loro attività professionale.

Al riguardo, si osserva che tale modifica non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai.

Nelle allegate tabelle, infatti, non vi è alcuna corrispondenza tra i parametri da utilizzare per la liquidazione del compenso e le tre menzionate fasi dell’attività notarile.

Peraltro, se la finalità della modifica fosse quella di introdurre una suddivisione delle fasi dell’attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, la Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe.

Ogni intervento di maggiore dettaglio dei parametri deve, quindi, essere esaminato con attenzione al fine di evitare tale rischio, e va valutato positivamente solo se effettivamente diretto a distinguere attività tra loro diverse, come nel caso degli interventi, contenuti nello schema, volti a tenere distinte la disciplina delle prestazioni di garanzie reali da quella delle prestazioni di garanzie personali, sui quali non vi sono osservazioni critiche da formulare.

4. Ulteriori interventi sono diretti a modificare gli scaglioni utilizzati per la liquidazione e a correggere, in parte in aumento, i valori medi contenuti nelle tabelle relative ai notai, che vengono integralmente sostituite.

L’introduzioni di nuovi scaglioni può effettivamente rispondere alla esigenza di porre rimedio ad alcune criticità: ad esempio, la mancanza dello scaglione da € 5.000 a € 25.000 lasciava senza una disciplina di dettaglio la liquidazione di atti come la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale minimo di € 10.000, o le “nuove” società a responsabilità limitata con capitale ridotto.

Tuttavia, la contestuale rimodulazione delle percentuali, per lo più in rialzo, e la modifica dell’art. 32, comma 3, determinano un potenziale aumento dei compensi da liquidare, che non appare giustificato da alcun concreto profilo di criticità.

Come già rilevato nei precedenti citati pareri, si ribadisce l’esigenza di contenere la misura dei parametri di liquidazione, già segnalata e posta in relazione anche alla crisi finanziaria in atto nel Paese.

Con riferimento alla tabella D (altri atti dei notai), l’attuale previsione si limita a stabilire il valore indicativo di liquidazione da euro 30 ad euro 500 con aumento fino al doppio.

La modifica proposta dall’amministrazione individua due sezioni: la sezione A elenca (in maniera tendenzialmente esaustiva) una serie di atti, per i quali il parametro va da euro 50 ad euro 900 con aumento fino al doppio, mentre la sezione B elenca (anche in questo caso in modo tendenzialmente esaustivo) una serie di atti – definiti “procedimentalizzati” – per i quali il parametro va da euro 600 ad euro 4000.

Anche in questo caso si deve rilevare come il maggiore dettaglio rischia di irrigidire i parametri e, tenuto conto del valore meramente indicativo degli stessi, appare più coerente con la finalità di liberalizzazione delle professioni della norma primaria lasciare una unica sezione, anche con un elenco meramente esemplificativo degli atti, senza aumentare l’attuale minimo di 30 euro, e limitandosi eventualmente ad un aumento del massimo (resta ferma, in ogni caso, l’osservazione già formulata nei precedenti pareri, contraria all’introduzione di minimi dei parametri di liquidazione e si prende atto del mancato – non motivato – recepimento della stessa).

5. L’art. 3 dello schema contiene le integrazioni del d.m. n. 140/2012, che riguardano specificatamente gli ordini professionali degli assistenti sociali e degli attuari, per i quali – secondo l’amministrazione – il mero rinvio all’applicazione in via analogica delle disposizioni del decreto è risultato insufficiente, in considerazione della peculiare natura delle prestazioni professionali in questione.

Il decreto n. 140/2012 viene, pertanto, integrato introducendo paramenti specifici per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi relativi alle attività professionali dei menzionati professionisti.

L’amministrazione correttamente ricorda che detti parametri sono stati individuati mantenendo fermo l’impianto del decreto con specifico riferimento alla circostanza che il ricorso ai parametri deve comunque essere concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l’organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente); nella sua attività liquidatoria, inoltre, l’organo giurisdizionale potrà farne ricorso “di regola”, non necessariamente.

Con riferimento all’introdotto art. 39-quater, comma 4, si rileva che tale disposizione prevede che “Rientrano tra le “altre attività” quelle elencate nella tabella B-Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3”.

La tabella B – Attuari non contiene compensi medi, ma include la sola descrizione di una serie di altre attività e andrebbe, quindi, chiarito a quale tabella il citato comma rinvia nel richiamare i compensi medi.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Chieppa

Luigi Cossu

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https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-parametri-professionali-cosa-aveva-detto-consiglio-di-stato/feed/ 1
Consulenti del lavoro: in GU il decreto sui parametri per i compensi professionali https://www.giurdanella.it/2013/05/consulenti-del-lavoro-in-gu-il-decreto-sui-parametri-per-i-compensi-professionali/ Tue, 14 May 2013 06:30:15 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13016 Il decreto individua le tipologie di attività svolte dai consulenti del lavoro e i parametri generali per la determinazione del compenso

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2013 il decreto ministeriale n. 46/2013 (in vigore dal 22 maggio 2013), con cui vengono determinati i parametri per i compensi dei consulenti del lavoro in caso di liquidazione ad opera del giudice che si renda necessaria per la mancanza di un accordo tra le parti. Vediamo quali sono gli aspetti più rilevanti del nuovo testo normativo.
Il decreto individua innanzi tutto le tipologie di attività svolte dai consulenti del lavoro (art. 2): amministrazione del personale; calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto; ammortizzatori sociali; risoluzione rapporti; dichiarazioni e denunce (previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali); contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie; contenzioso del lavoro (amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale), giudiziale e stragiudiziale; contrattualistica; consulenze tecniche di parte; altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.
Costituiscono invece parametri generali per la determinazione del compenso:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso e pregio dell’opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato.
Il provvedimento giudiziale di liquidazione dovrà indicare distintamente l’ammontare del compenso, spese, oneri e contributi oltre che il totale. Quando l’incarico professionale è conferito ad una Società tra professionisti (Stp) si applicherà il compenso spettante ad uno di essi anche se di fatto la prestazione sia stata eseguita da più soci, mentre se l’incarico è collegiale il giudice potrà aumentarne il compenso fino al doppio.
In ogni caso, le soglie numeriche e le tabelle per la liquidazione non sono mai vincolanti per il giudice e, per garantire una certa flessibilità al compenso, sono previste possibili maggiorazioni e riduzioni. Maggiorazioni sino al 100% per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà o per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza; viceversa, riduzioni almeno del 50% per pratiche eseguibili in modo celere e non implicanti la soluzione di questioni rilevanti.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del DM n. 46/2013, pubblicato in GU n. 105 del 7 maggio 2013.

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