parametri forensi Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/parametri-forensi/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 26 Feb 2015 17:08:53 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Parametri forensi retroattivi secondo la Cassazione https://www.giurdanella.it/2015/02/parametri-forensi-retroattivi/ Thu, 26 Feb 2015 17:08:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26833 I parametri forensi stabiliti nel 2012 di cui all’art 41 del d.m. 140/2012 hanno valore retroattivo. A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.2322 del 6 febbraio 2015. Se la liquidazione delle spese giudiziali interviene dopo l’entrata in vigore del decreto del 2012, dovranno essere applicati i parametri indicati, a prescindere dal fatto […]

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I parametri forensi stabiliti nel 2012 di cui all’art 41 del d.m. 140/2012 hanno valore retroattivo.

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.2322 del 6 febbraio 2015. Se la liquidazione delle spese giudiziali interviene dopo l’entrata in vigore del decreto del 2012, dovranno essere applicati i parametri indicati, a prescindere dal fatto che parte delle prestazioni siano state poste in essere anteriormente tale data.

Il caso

Gli avvocati chiesero ed ottennero dal Tribunale di Firenze che venisse ingiunto alla propria cliente il pagamento degli onorari e delle spettanze relative all’opera professionale svolta in suo favore nel 2011.
Il cliente propose opposizione assumendo l’eccessività, secondo le tariffe professionali all’epoca vigenti, della somma ingiunta in relazione al valore della controversia.
Trasformatosi in corso di causa il rito, il Tribunale revocò il decreto di ingiunzione ritenendo superata la questione dello scaglione tariffario di riferimento, atteso che la controversia sarebbe stata disciplinata dal regolamento ministeriale recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione; di conseguenza, a seguito di nuova valutazione, il Tribunale liquidò i compensi stabilendo una cifra inferiore. Gli avvocati hanno proposto ricorso in Cassazione contro tale ordinanza denunziando la violazione o la falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 (“le disposizioni del presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) e la conseguente erronea applicazione dell’art. 4, capo secondo, del medesimo decreto, portante i parametri in base ai quali commisurare l’entità della liquidazione dei compensi.

Inoltre già in passato le Sezioni Unite si erano pronunciate in merito (con le sentenze 17405 e 17406 del 2012), stabilendo che i nuovi parametri “sono da applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta, quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione onnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata”

La Cassazione ha ribadito il principio appena esposta accogliendo il ricorso e rinviando, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

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Approvati alle Camere i nuovi parametri per i compensi forensi https://www.giurdanella.it/2014/03/approvati-alle-camere-i-nuovi-parametri-i-compensi-forensi/ Tue, 04 Mar 2014 07:00:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21666 È giunto a termine l’iter per l’approvazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

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Dopo due anni di lavori nelle commissioni, è pressoché giunto a termine l’iter per l’approvazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Infatti il giorno 27 febbraio ha dato il suo assenso la commissione giustizia della Camera, mentre la commissione al Senato aveva già approvato il testo il giorno prima.

A questo punto la parola passa al Consiglio dei ministri, che ha la facoltà, ma non l’obbligo, di effettuare le modifiche richieste nelle osservazioni critiche di entrambe le commissioni.

Ormai, dunque, siamo alle battute finali di un iter molto complesso, che porterà all’adozione di uno dei provvedimenti attuativi più importanti della riforma forense, il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”. Il provvedimento ha dovuto ottenere il gradimento del governo, del Cnf, del Consiglio di stato, della Corte dei conti e infine quello delle commissioni parlamentari, le quali dovevano emanare dei pareri non vincolanti.

In tali pareri alcune critiche più significative si sono concentrate sulla necessità di ripristinare il compenso per le prestazioni nella fase successiva alla decisione: si tratta del compenso relativo una serie di attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l’avvocato compie nell’interesse del cliente, quali ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente e le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione.

Le Commissioni hanno sollecitato il governo a introdurre,nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, un obbligo specifico di motivazione per il giudice che liquida le spese legali.

La Commissione del Senato ha inoltre posto l’attenzione sui compensi, eccessivamente bassi, relativi alle fasce di causa di minor valore, con particolare riferimento alle azioni che introducono il giudizio avanti al giudice di pace e alle procedure esecutive, poiché tali azioni incidono su diritti insuscettibili di essere valutati in ragione del solo valore economico della controversia.

Il parere della commissione giustizia al Senato.

Il parere della commissione giustizia alla Camera.

Tutti i documenti utili:

1) Il decreto ministeriale: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247

2) Le tabelle allegate al DM

3) Il testo della relazione_illustrativa del Ministero

4) Il parere del Consiglio di Stato

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Nuovo codice deontologico avvocati. Il testo https://www.giurdanella.it/2014/02/nuovo-codice-deontologico-avvocati-il-testo/ Fri, 21 Feb 2014 09:23:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21584 Il testo del nuovo codice deontologico degli avvocati

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(Per tutte le novità sul codice deontologico non perdere il corso “Codice deontologico e compensi professionali dopo i recenti interventi normativi”, Catania, 13 marzo 2014)

E’ stato presentato, ai Consigli dell’Ordine degli avvocati,  il nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31 gennaio scorso.

Il Codice Deontologico Forense riguarda i principi e la modalità di esercizio dell’Avvocatura, a partire dalla tutela dei diritti e degli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo pienamente all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.

Le principali novità riguardano i rapporti tra clienti ed avvocati.

I primi infatti dovranno essere informati, all’atto dell’incarico, delle caratteristiche  della controversia ( per es. la durata prevedibile, gli oneri ipotizzabili…). Gli avvocati dovranno inoltre redigere un preventivo scritto se richiesto dal cliente e dovranno informarlo della possibilità di avvalersi della mediazione.

Viene ribadito il divieto di accaparrare la clientela altrui fornendo. Banditi paragoni ingannevoli e  frasi denigratorie verso i colleghi.

Gli avvocati potranno avere un sito web ma con dominio proprio e senza banner pubblicitari.

Viene previsto anche un rimborso spese per i praticanti per i primi sei mesi ed un compenso adeguato per i successivi mesi.

Il nuovo testo entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Clicca qui per il testo

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Corte Costituzionale: tariffe forensi retroattive https://www.giurdanella.it/2013/11/corte-costituzionale-tariffe-forensi-retroattive/ Wed, 20 Nov 2013 07:00:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18224 Corte Costituzionale: sì alla retroattività delle tariffe forensi in giudizio

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La Corte Costituzionale si pronuncia sulle tariffe giudiziali degli avvocati e, con ordinanza del 7 novembre 2013 n. 261, interviene afferma la “legittimità dell’applicazione retroattiva dei nuovi parametri forensi anche ai processi in corso e alle attività già svolte ed esaurite prima della loro entrata in vigore”, dichiarando l’infondatezza della questione sollevata da alcuni Tribunali relativamente all’art. 9 comma 1 e 2 e 3 della Legge n. 1/2012 e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012.

 Al centro della questione era finito l’articolo 9 comma 3 del Decreto legge n. 1/2012 nella parte in cui dispone che “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e comunque non oltre il 120 esimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.

In particolare, tra i rilievi critici sollevati dal giudice a quo vi era il presupposto secondo cui “Il diritto al compenso del professionista nasce dal dal compimento di ogni singolo atto in relazione alle tariffe in vigore a quel tempo”

Ma la Consulta si pronuncia per la “retroattività dei parametri tariffari forensi”, come anche di recente ribadito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 17405/ 2012, in quanto: “il compenso costituisce un corrispettivo unitario che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo le tariffe professionali diverse, giacche’ sempre in siffatti casi è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione si è esaurita”.

Inoltre nella stessa sentenza, la Corte respinge altresì la censura prospettata verso la presunta violazione dell’ art. 24 Costituzione, dovendosi ritenere che una generale riduzione delle tariffe forensi non incida in senso limitativo all’accesso dei cittadini alla giustizia e quindi al loro diritto di difesa.

Da ultimo, con riguardo alla ipotizzata evenienza che, “due avvocati avendo posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel richiedere il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso“, la Consulta ritine che si tratti di un ipotesi astratta che si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina , bensì a variabile accidentale legate alla sua applicazione, per cui manifestamente non sussiste neppure la violazione dell’ articolo 3 Costituzione.

Riportiamo di seguito l’ordinanza n. 261 del 2013 della Corte Costituzionale.

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Compensi avvocati: in Gazzetta il decreto sugli onorari giudiziali https://www.giurdanella.it/2013/11/compensi-avvocati-gazzetta-decreto-onorari-giudiziali/ Mon, 18 Nov 2013 08:19:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18166 Dopo il Consiglio di Stato, presto in Gazzetta il DM sulle tariffe forensi in giudizio

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Nuovi compensi avvocati presto in Gazzetta.

Parere favorevole alle tariffe forensi in giudizio da parte del Consiglio di Stato. Si tratta del D.M. contenente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense “, ai sensi della legge 247/2012.

Da Palazzo Spada arriva qualche raccomandazione al Ministero della Giustizia, sul cui tavolo il testo transiterà prima di passare al vaglio della Corte dei Conti e approdare in Gazzetta Ufficiale, qualche raccomandazione.

Ed infatti, pur ritenendo l’impianto del testo in linea con le finalità di autonomia e indipendenza dell’ordine professionale ed integrato nel contesto economico europeo, qualche dubbio è sorto in merito ai criteri utilizzati per la liquidazione delle prestazioni in favore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio in ambito penale.

In particolare desta perplessità il minore abbattimento (30%) delle liquidazioni delle prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel penale, di fronte a quanto già previsto in materia civile (50%.) Pur individuandone la ratio -ossia la maggiore vicinanza del diritto penale alla tutela della libertà e della dignità della persona umana- la Sezione Consultiva invita a porre attenzione alle esigenze di bilancio, ridimensionando questi parametri di 5-10 punti percentuale.

Tutti i documenti utili:

1) Il decreto ministeriale: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 

2) Le tabelle allegate al DM

3) Il testo della relazione_illustrativa del Ministero

4) Il parere del Consiglio di Stato

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Parametri forensi, il CNF avvia le consultazioni. Il testo della circolare https://www.giurdanella.it/2013/10/parametri-forensi-il-cnf-avvia-le-consultazioni-il-testo-della-circolare/ Thu, 24 Oct 2013 08:53:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17512 Il Consiglio Nazionale Forense comunica l'avvio della consultazione sullo schema di decreto ministeriale di definizione dei parametri forensi

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Con una circolare del 18 ottobre scorso, il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato l’avvio della consultazione di Ordini, Unioni, Cassa e Associazioni sullo schema di decreto ministeriale di definizione dei parametri forensi.

Le consultazioni sono previste per legge, in vista del parere che il CNF dovrà formulare al Ministero e che sarà inviato per conoscenza al Consiglio di Stato.

Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 28 ottobre prossimo.

Di seguito, il testo della circolare:

CIRC. 22-C-2013: RICHIESTA OSSERVAZIONI SU BOZZA D.M. MINISTERO GIUSTIZIA IN MATERIA DI PARAMETRI

 

18/10/2013

N. 22-C-2013

 

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE

PRESIDENTE DELL’O.U.A.

PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI

MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE

e, per conoscenza:

Ill.mi Signori Avvocati

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO SEDI

 

 

Illustri Presidenti, cari Amici,

in attuazione degli artt. 1, comma 3, e 13 della legge n. 247/12, vorrete cortesemente esprimere il Vostro parere e far pervenire le Vostre osservazioni sulla bozza del D.M. di cui all’oggetto, pervenuto dal Ministero della Giustizia e già trasmessoVi con Newsletter CNF n. 166, del 9 ottobre scorso. Allego, per completezza, il testo dei parametri vigenti (D.M. n. 140/2012).

Vorrete formulare eventuali osservazioni in forma di proposte emendative.

Ricevute le Vostre osservazioni, il Consiglio Nazionale Forense predisporrà il proprio parere da inviare al Ministero della Giustizia e, per conoscenza, al Consiglio di Stato.

Anche al fine di accellerare il più possibile la procedura, Vi chiedo cortesemente di far pervenire le Vostre osservazioni al seguente indirizzo di posta elettronica urp@cnf.it entro e non oltre il prossimo 28 ottobre.

Con i migliori saluti

 

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

 

Leggi lo schema di Decreto Ministeriale sul regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati

Leggi il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 2012

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