L'articolo Esame Avvocato 2017: possibile soluzione seconda traccia del parere penale proviene da Giurdanella.it.
]]>Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.
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La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda i reati configurabili o meno a carico di Tizio, nonché in ordine alla procedibilità dell’azione penale e alla possibile applicazione di misure cautelari.
A tal proposito due sono le fattispecie di reato configurabili nel caso di specie, ossia il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. e quella di furto in abitazione, ai sensi dell’art. 624-bis.
Ai sensi dell’art. 640 c.p., “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro”.
Perché possa realizzarsi la fattispecie di reato, l’errore della vittima del raggiro deve avere come conseguenza contemporanea sia il profitto dell’agente sia il danno dell’offeso, tra i quali sussiste una inevitabile connessione. Mentre il danno deve avere necessariamente carattere patrimoniale, il profitto può avere anche natura morale o affettiva, in grado così di avvantaggiare l’agente o un terzo.
Dunque, nel caso di specie, Tizio, con artifici e raggiri, presentandosi alla vittima, Mevio, come amico del figlio di quest’ultimo, e rappresentando di vantare un credito di euro 500,00 proprio nei confronti del figlio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, è riuscito a convincere l’anziano signore a consegnargli tale somma.
E v’è di più: nel caso in esame, è ascrivibile a Tizio persino la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (fatto commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61 n.5 c.p.), in quanto il reato è stato posto in essere approfittando dell’età avanzata della vittima.
Su tale punto è intervenuta altresì la Suprema Corte, la quale ha affermato che “la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all’età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio” (Cass. Pen., Sez. V, 10 novembre 2016, n. 47545).
La seconda questione da esaminare concerne, invece, l’ascrivibilità in capo a Tizio del reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. e se, nel caso oggetto della nostra disamina, possa applicarsi anche l’aggravante della destrezza, così come sancito dall’art. 625, comma 1, n. 4, c.p.
Come ormai chiarito dalla giurisprudenza, la fattispecie di furto in abitazione costituisce un’autonoma figura di reato. Ciò che rileva è che il furto avviene “mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”, intendendosi per privata dimora “qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio, atti della loro vita privata” (Cass. Pen., Sez. V, 22725/2010).
Nel caso di specie Tizio ha posto in essere la condotta tipica del furto in abitazione, essendosi impossessato dell’ulteriore somma di euro 300,00 rinvenuta nell’abitazione di Mevio.
Di tale somma Tizio si è impadronito frugando in un cassetto del soggiorno di Mevio e beneficiando di una momentanea distrazione di quest’ultimo. Tale condotta deve essere valutata ai fini dell’applicabilità o meno dell’aggravante della destrezza.
Sul punto è intervenuta per dirimere un vivace contrasto giurisprudenziale la Cassazione a Sezioni Unite, la quale con un’importante sentenza, ha statuito che “se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria.” (Cass. Pen. Sez. Unite, Sent. 12 luglio 2017, n. 34090).
Tale pronuncia escluderebbe l’applicabilità dell’aggravante della destrezza nei confronti di Tizio. Tuttavia, valgono le considerazioni svolte in precedenza per l’applicabilità della circostanza aggravante della “minorata difesa” ex art. 61, n. 5, c.p.
Ultima questione da affrontare è quella della procedibilità dell’azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.
Tizio, infatti, pluripregiudicato per reati specifici, ragione per cui è da applicarsi la fattispecie contenuta all’art. 99, comma 2, n. 1, c.p. (recidiva, in quanto il nuovo delitto non colposo è della stessa indole).
E ancora: la presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e la possibilità concreta dell’identificazione di Tizio costituiscono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Tizio, apparendo sussistente anche il pericolo di fuga di quest’ultimo. Ciò giustifica a pieno titolo l’applicazione di misure cautelari nei suoi riguardi.
Per quanto sopra esposto, si può così concludere:
1) a Tizio potrebbero essere ascritti il reati di truffa ex art. 640, comma 2, e il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. in concorso materiale tra gli stessi (ex art. 81, comma 2, c.p.)
2) ad entrambi i reati può essere applicata la circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p. in considerazione dell’età di Mevio, vittima del raggiro e del furto subiti;
3) l’applicabilità nei confronti di Tizio della circostanza aggravante ex art. 61, n. 5, c.p., nonché di quella della recidiva ex art. 99 c.p., fanno sì che ambedue i reati siano procedibili d’ufficio e non su querela di parte.
4) è possibile l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
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La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la configurabilità o meno nei confronti di Caia del reato di abbandono di persone incapaci previsto dall’art. 591 c.p.
L’ipotesi di reato in questione era stata formulata dalla Procura della Repubblica in considerazione del fatto che in data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco erano entrati d’urgenza nell’appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all’interno dell’abitazione, e che, proprio a causa di tale vicenda, il Giudice Tutelare aveva revocato la nomina di Caia come amministratrice di sostegno di Tizio.
Prima di procedere alla disamina della posizione di Caia, occorre svolgere alcune premesse circa il reato di abbandono di persone incapaci.
Così recita l’art. 591, comma 1, c.p.: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Come affermato costantemente da dottrina e giurisprudenza, costituisce abbandono qualsiasi azione od omissione che contrasti con l’obbligo della custodia e della cura e da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto incapace. La norma in questione si pone a tutela della persona contro determinate situazioni di pericolo.
Pertanto, perché si integri la fattispecie di reato è sufficiente la coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione.
Alla luce delle brevi considerazioni generali svolte sugli elementi della fattispecie di reato di cui all’art. 591 c.p. è possibile analizzare la posizione di Caia, nei cui confronti è stata formulata l’ipotesi di reato di cui sopra.
In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa aveva nominato Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer. Il decreto di nomina prevedeva in capo a Caia esclusivamente il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest’ultimo, un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.
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Articoli di riferimento
art. 640 c.p.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
art. 624-bis, comma 1, c.p. (Furto in abitazione)
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a tre a sei anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro.
art. 61, numero 5), c.p. (Circostanza aggravante della “minorata difesa”)
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) (…); 2) (…); 3) (…); 4) (…);
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) (…); 7) (…); 8) (…); 9) (…); 10) (…); 11) (…); 11-bis) (…); 11-ter) (…); 11-quater) (…); 11-quinquies) (…).
Se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria.
Cass. Pen., Sez. V, sentenza 6 luglio 2011, n. 26259
Perché possa configurarsi il reato di furto in un appartamento, ex art. 624-bis c.p., è necessario che l’introduzione nell’appartamento stesso sia avvenuta furtivamente o carpendo il consenso del proprietario con l’inganno.
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Articoli di riferimento
art. 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci)
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.
art. 40 c.p. (Rapporto di causalità)
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
In mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina (che, nella prospettiva di particolare duttilità dell’istituto, definisce in concreto i poteri e dunque anche gli obblighi dell’amministratore, individuando, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore), l’amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace.
L'articolo Esame Avvocato 2017: i riferimenti normativi per la prima traccia di penale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame avvocato 2016: parere di penale sulla turbata libertà degli incanti, svolgimento e giurisprudenza proviene da Giurdanella.it.
]]>Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate solo al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.
Tizio, rappresentante della società Alfa, avendo saputo che sarebbe stata di lì a poco bandita una gara per l’appalto del servizio di somministrazione dei pasti all’interno dell’Ospedale pubblico Beta, contatta il suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a consegnargli indebitamente i documenti pre-gara. Grazie alle informazioni avute, la società Alfa si aggiudica l’appalto.
Successivamente, però, la Guardia di Finanza sequestra presso l’abitazione di Mevio alcuni appunti manoscritti concernenti la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato implicazione per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società (implicazioni poi effettivamente recepite nella versione definitiva del detto bando di gara).
Il candidato, aventi le vesti del legale di Tizio, individui le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i soggetti e gli indirizzi giuridici applicabili.
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La traccia chiede di esaminare le fattispecie di reato configurabili a carico di Tizio, rappresentante della società Alfa, e di Mevio, pubblico ufficiale preposto alla predisposizione dei bandi di gara, e di individuare gli indirizzi giuridici applicabili.
Innanzitutto occorre un inquadramento giuridico della questione. L’ambito giuridico coinvolto si riferisce alla fattispecie della “turbata libertà degli incanti”, disciplinata dall’art. 353 c.p.
Al riguardo, l’art. 353 c.p. afferma che “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Il 2° comma della medesima norma prevede una circostanza aggravante a carico di chi è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, con ampliamento del minimo e del massimo edittale.
Nel caso di specie, ad una prima lettura, sembrerebbe che la condotta di Mevio, pubblico ufficiale, in concorso con quella di Tizio, integri proprio la fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 353 c.p.
Infatti, la Cass. Pen., Sez. VI, 30 giugno 2014, n. 28157 ha ribadito a tal proposito che “Ai fini della configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, è rilevante anche l’accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa, posto che la circostanza aggravante di cui all’art. 353, comma secondo, c.p., riferita al soggetto preposto alla gara per il solo fatto della funzione ricoperta, ha riguardo a tutte le condotte previste dal primo comma del medesimo articolo”.
Tuttavia, nel caso di specie, sembra più corretto applicare la fattispecie contenuta nell’art. 353-bis c.p., norma introdotta dall’art. 10 della L. n. 136/2010. A tal proposito risolutiva è la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 26840.
La Corte, nella sentenza sopra citata, afferma che è stata introdotta dal legislatore, in aggiunta al reato di turbativa d’asta (353 cod. pen.), al fine di punire quelle condotte turbative che si manifestino anche nella fase precedente la gara, condotte che non necessariamente devono raggiungere poi il loro scopo prevalente (ovvero alterare l’esito della gara stessa).
Si legge dalla sentenza: “L’art. 353 bis c.p., prevede così che, salvo che il fatto costituisca fatto più grave, abbia autonoma rilevanza penale la condotta di chiunque, alternativamente con violenza minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti (i medesimi comportamenti considerati dalla fattispecie ex art. 353 c.p.), turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di altro atto equipollente, al fine di condizionarne le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”.
Pertanto, il “condizionamento” del contenuto del bando è il fine specifico dell’azione, per cui il reato (si tratta di un reato di pericolo) si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine: basta che la correttezza della procedura amministrativa nella predisposizione del contenuto del bando sia messa concretamente in pericolo, a prescindere dall’esito della procedura.
In conclusione, per le ragioni suesposte, appare più corretta l’applicazione dell’art. 353-bis c.p. al fine di definire la condotta concorsuale di Tizio con quella di Mevio.
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Ecco, inoltre, i riferimenti normativi e la giurisprudenza per risolvere la seconda traccia di diritto penale dell’esame di avvocato 2016 riguardante il reato di turbata libertà degli incanti.
Art. 110 c.p.
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficialeo da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Cassazione Penale, IV sez., 14 aprile 2015, n. 26840
I comportamenti che incidono sulla formazione del bando di gara che venga successivamente emesso, devono essere inquadrati nella fattispecie prevista dall’art. 353 c.p., a nulla rilevando che gli stessi sono stati posti in essere nel periodo precedente all’introduzione dell’art. 353 bis c.p., fattispecie che trova applicazione in relazione a tutti i comportamenti diretti alla manipolazione del bando di gara nei casi in cui questa non venga successivamente bandita.
Cassazione Penale, VI sez., 30 giugno 2014, n. 28157
Ai fini della configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, è rilevante anche l’accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa, posto che la circostanza aggravante di cui all’art. 353, comma secondo, c.p., riferita al soggetto preposto alla gara per il solo fatto della funzione ricoperta, ha riguardo a tutte le condotte previste dal primo comma del medesimo articolo.
L'articolo Esame avvocato 2016: parere di penale sulla turbata libertà degli incanti, svolgimento e giurisprudenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame avvocato 2016: parere di penale sul falso ideologico, svolgimento e giurisprudenza proviene da Giurdanella.it.
]]>Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate solo al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.
Tizio, avendo intenzione di intraprendere l’esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l’iscrizione nell’apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.
In epoca successiva all’ottenimento dell’iscrizione ed all’inizio dell’attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.
Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.
Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.
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Il Sig. Tizio è imputato dei reati di cui all’art. 48 e 479 del c.p. L’art. 48 c.p. prevede la punibilità del soggetto che ha determinato l’altrui errore su un fatto che costituisce reato, al posto del soggetto che materialmente lo ha commesso, essendo stato tratto in inganno.
Secondo l’imputazione, la dichiarazione mendace rilasciata dal Sig. Tizio, circa il possesso dei requisisti morali e professionali, ha determinato il pubblico ufficiale, che ha attestato la veridicità di tali dichiarazioni, a commettere il reato di cui all’art. 479 c.p. di falso ideologico.
Si tratta di un’ipotesi di autorìa mediata, per cui risponde del reato del pubblico ufficiale colui che volontariamente l’abbia indotto in errore, salvo che l’errore non sia incolpevole. In quest’ultimo caso infatti il pubblico ufficiale risponde del reato a titolo di colpa, fermo restando che si escluda la configurabilità del dolo.
Dall’esame della questione, tuttavia, è necessario rilevare che il reato imputabile al Sig. Tizio non è di falso ideologico in atto pubblico per induzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p., piuttosto quello di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’art. 483 c.p.
Il Pubblico ufficiale, infatti nel caso in esame, si è limitato a trasfondere l’autocertificazione del Sig. Tizio nell’atto pubblico. rappresentato dall’iscrizione nel pubblico registro.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione si configura l’ipotesi di cui agli art. 48 e 479 c.p., quando la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell’atto pubblico da parte del pubblico ufficiale, che quest’ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell’atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all’attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. (Cass Pen., n. 35545/2007).
In tal caso invece, la dichiarazione sostitutiva ha autonomo rilievo e, ,nell’ipotesi in cui vengano rilasciate false dichiarazioni, ad essa sono espressamente collegati effetti penali . (Cass. Pen. n. 12710/2015).
Inoltre ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., si intendono rilasciate al pubblico ufficiale, a riprova che si tratta di reato di falso ideologico del privato in atto pubblico.
A questo punto, chiarito che la fattispecie di reato deve essere ricondotta a quella di cui all’art. 483 c.p., e che sicuramente sussiste l’elemento oggettivo del reato, è necessario verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Premesso che il reato in questione è punibile solo a titolo di dolo (Cass. Pen. n. 12710/2015),nel caso di specie la condotta del Sig. Tizio, deve ritenersi senz’altro colposa, in quanto la falsa dichiarazione rilasciata non era preordinata a negare il vero ma è stata piuttosto determinata dal contenuto non chiaro della modulistica predisposta dall’amministrazione e da una negligenza o leggerezza nella condotta del Sig. Tizio, che non si è premurato di verificare il contenuto degli articoli di legge relativi alle qualità morali e professionali richieste.
Secondo la giurisprudenza, invece, il dolo, consiste nella volontà cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. (Cass. Pen., sez. V, n. 33218/2012)
Deve quindi ritenersi che il Sig. Tizio, sebbene abbia commesso il reato di cui all’art. 483 c.p. possa aspirare all’assoluzione qualora, in giudizio, riuscisse a dimostrare la mancanza di dolo nella condotta che lo ha portato a dichiarare il falso, secondo le argomentazioni sopra riportate.
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Ecco, inoltre, i riferimenti normativi e la giurisprudenza per risolvere la prima traccia di diritto penale dell’esame di avvocato 2016 riguardante il reato di falsità ideologica
Art. 48 c.p. (Errore determinato dall’altrui inganno)
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.
Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476.
Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 76 D.P.R. 445/2000
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Cassazione Pen., Sez. V, 25 marzo 2015, n. 12710
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali – in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, preordinata ad ottenere l’iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali – considerato che detta iscrizione, nel quale la trascrizione dell’autocertificazione del privato si è trasfusa è atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato. Qualora, tuttavia, detta dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l’elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall’assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. punibile a titolo di dolo.
Cassazione Pen., Sez. V, 31 maggio 2012, n. 33218
Il dolo integratore dei delitto di falsità ideologica, dì cui all’articolo 483 cod. pen., sia costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico dì dichiarare il vero.
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Tizio, rappresentante della società Alfa, avendo saputo che sarebbe stata di lì a poco bandita una gara per l’appalto del servizio di somministrazione dei pasti all’interno dell’Ospedale pubblico Beta, contatta il suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a consegnargli indebitamente i documenti pre-gara. Grazie alle informazioni avute, la società Alfa si aggiudica l’appalto.
Successivamente, però, la Guardia di Finanza sequestra presso l’abitazione di Mevio alcuni appunti manoscritti concernenti la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato implicazione per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società (implicazioni poi effettivamente recepite nella versione definitiva del detto bando di gara).
Il candidato, aventi le vesti del legale di Tizio, individui le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i soggetti e gli indirizzi giuridici applicabili.
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Tizio, avendo intenzione di intraprendere l’esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l’iscrizione nell’apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.
In epoca successiva all’ottenimento dell’iscrizione ed all’inizio dell’attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.
Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.
Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.
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Per una approfondita analisi del parere richiesto occorre individuare preliminarmente le fattispecie penali rilevanti imputabili ai soggetti Mevio e Sempronio.
In particolare la condotta in questione coinvolge più fattispecie di reato penalmente perseguibili.
Un primo aspetto penale concernente l’incarico di riscuotere consapevolmente un credito di natura usuraria, richiede una preliminare analisi della fattispecie del delitto di usura, in combinato disposto con l’articolo 110 c.p., disciplinante il concorso di persone nel reato. Ai sensi dell’articolo 644, comma 1, del c.p., si configura il reato di usura qualora un soggetto “…si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o anche vantaggi usurari”. Occorre individuare il momento consumativo del suddetto reato. La giurisprudenza precedente alla riforma del 1996 attribuiva all’usura natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti. Il successivo orientamento giurisprudenziale post riforma ha rovesciato questa impostazione affermando che “in tema di usura, qualora alla promessa segua […] la dazione effettiva degli interessi convenuti, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna,[…], il momento consumativo sostanziale del reato…” (cass. Pen. Sez.II, n. 41045/2005). La stessa Corte ha successivamente specificato che “risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito riesce ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell’usura rimane quello originario della pattuizione.” (Cass. Pen. Sez. V, n. 42849/2014). Da tale pronuncia può ragionevolmente escludersi la configurabilità del reato di concorso in usura, venendo piuttosto ad integrarsi una fattispecie penale di concorso di persone in tentata estorsione ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, 56 e 629, comma 1 c.p. Infatti, si può ritenere consumato il reato di estorsione solo qualora sia presente, tra gli altri, anche l’elemento oggettivo dell’ottenimento dell’ingiusto profitto con l’altrui danno, non ricorrente nel caso di specie, dato il mancato pagamento della somma pretesa. Si aggiunga che le minacce susseguitesi nel tempo risultano assorbite all’interno della fattispecie estorsiva, la quale prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
Sotto un secondo profilo la condotta riguardante la costrizione ai danni di Caio di salire a bordo di un’autovettura per essere rilasciato in aperta campagna potrebbe integrare il reato di concorso in sequestro di persona, disciplinato dall’articolo 605, comma 1, c.p. In particolare la giurisprudenza ha analizzato il requisito temporale della privazione della libertà personale. La Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la configurabilità di tale reato prescinde dalla durata dello stato di privazione della libertà, che può esser limitato anche ad un tempo breve (Sent. Cass. Pen 26 maggio 2014, n. 21314).
Sotto un terzo profilo, le lesioni riportate dal Caio a causa dei colpi ricevuti integrano l’ipotesi di reato disciplinata dall’articolo 582, comma 1 del c.p. ai sensi del quale “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”. Si aggiunga che la prognosi di giorni 40 esclude l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583, comma 1 c.p.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la condotta descritta preliminarmente appare ascrivibile alle diverse ipotesi di reato previste e punite dagli art. 56 e 629 c.p., dagli artt. 582, e 605, comma 1 c.p. unite dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. ai sensi del quale “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”.
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