pareri legali Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/pareri-legali/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 23 Oct 2014 08:02:33 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esame Avvocato, diritto civile: schema di parere https://www.giurdanella.it/2013/10/esame-avvocato-2013-diritto-civile-esempio-schema-svolgimento-parere/ https://www.giurdanella.it/2013/10/esame-avvocato-2013-diritto-civile-esempio-schema-svolgimento-parere/#comments Wed, 16 Oct 2013 07:00:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17064 Esempio di schema di svolgimento di parere motivato in materia regolata dal diritto civile

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TRACCIA

Tizio stipula con Sempronio un preliminare di vendita con cui quest’ultimo si impegna a consegnare al promissario acquirente un immobile. Le parti convengono che, in caso di inadempimento di uno dei due contraenti, quest’ultimo sia tenuto a versare una penale pari alla metà del prezzo pattuito per il trasferimento dell’immobile.

Scaduti i termini per adempiere all’obbligo di contrarre, Sempronio non trasferisce l’immobile a Tizio il quale decide di convenire in giudizio il primo domandando la condanna al pagamento della clausola penale.

In giudizio, Sempronio nulla eccepisce in ordine alla clausola penale e, con sentenza di primo grado, il giudicante accoglie le domande attoree precisando che, sebbene la clausola apparisse iniqua, non poteva ridurla per mancata istanza di riduzione. Sempronio si rivolge al suo legale di fiducia per essere reso edotto circa la possibilità di proporre appello.

Assunte le vesti dl legale di Sempronio, il candidato, premessi cenni sulla clausola penale, si soffermi sul motivo che ha spinto il giudice di primo grado a non ridurre la penale.

 

Schema di svolgimento

INDIVIDUAZIONE ARTICOLI RIFERIMENTO:

Codice civile

Art. 1322 – Autonomia contrattuale: comma 1, Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Art. 1382 – Effetti della clausola penale: La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento della prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

 Art. 1384 – Riduzione delle penale: La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

 

Codice procedura civile

Art.112 – Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato:  Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

 

QUESTIONI PROBLEMATICHE:

 L’art. 1384 c.c. riconosce al giudice il potere di ridurre la penale d’ufficio o, a tal fine, è necessaria un’apposita domanda di parte?

 

Riduzione ex officio della clausola penale

GIURISPRUDENZA A FAVORE DELL’ASSISTITO:

 

Norma di riferimento: art. 1384 c.c.

(…) E questo controllo, nel richiamato contesto di intervenuta costituzionalizzazione dei rapporti di diritto privato, non può ora non implicare anche un bilanciamento di “valori” , di pari rilevanza costituzionale, stante la riconosciuta confluenza nel rapporto negoziale- accanto al valore costituzionale della “iniziativa privata economica” che appunto si esprime nello strumento contrattuale- di un concorrente “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi ( art. 2 Cost.), dal quale la corte costituzionale ha già in particolare desunto” l’esistenza di un limite di inesigibilità”come limite alle pretese creditorie. E che, entrando in sinergia con il canone generale della buona fede oggettiva e correttezza, all’un tempo gli attribuisce una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti obblighi, anche strumentali di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale, nella misura, in cui questa non collida con la tutela dell’interesse proprio dell’obbligato. Cass.civ. 24-9- 1999 n. 10511; Cass. civ.n. 8188/2003

 

In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 cod. civ. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare “ex actis”, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio. Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2008, n. 8071

 

GIURISPRUDENZA CONTRO GLI INTERESSI DELL’ASSISTITO:

 

Norma di riferimento: art. 1384 c.c. e art. 112 c.p.c.

Il collegio osserva che l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., di ridurre ad equità la penale quando l’obbligazione principale è stata in parte eseguita si traduce in una limitazione parziale dell’autonomia contrattuale delle parti in quanto comporta la parziale disapplicazione del contenuto della clausola penale. Esso trova giustificazione nella tutela del contraente che, avendo eseguito in parte la prestazione dovuta, si trova esposto al pagamento della penale nella misura pattuita in caso di inadempimento totale. La ratio della norma rende palese che soltanto la sussistenza dell’interesse della parte parzialmente inadempiente può consentire la riduzione della penale. E questo interesse, avendo natura patrimoniale e come tale non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice, deve essere fatto valere in giudizio con la richiesta di riduzione, come è stato ritenuto dalla giurisprudenza. L’istanza può essere esplicita o implicita, ma quest’ultima ipotesi ricorre soltanto sevi siano deduzioni compatibili con i presupposti che rendono operante la clausola penale, rivelatrici dell’intento della parte di ottenere la diminuzione della somma pattuita, ovvio essendo che in caso contrario è negata l’applicabilità della stessa clausola penale. Cass. 6991/ 1993

 

Il potere discrezionale conferito al giudice di ridurre ad equità la penale ritenuta eccessiva, pur implicando una limitazione dell’autonomia contrattuale delle parti, non può essere esercitato d’ufficio, occorrendo che l’eccessività della penale venga dedotta in via d’azione o di eccezione, anche implicitamente, attraverso la contestazione di nulla dovere a tale titolo. Cass. civ., n. 3549/95

 

INTERVENTO RISOLUTIVO DELLE SEZIONI UNITE:

Norma di riferimento: art. 1384 c.c.

 Il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall’art. 1384 c.c. al giudice a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacchè in quest’ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di inadempimento di parte dell’obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. Cass. civ. SS.UU., 13 settembre 2005, n. 18128

 

CONCLUSIONI:

E’ consigliabile, nell’interesse di Sempronio, proporre appello, in relazione alla decisione di prime cure con riguardo alla penale e quindi per violazione ed erronea applicazione degli art.. 1382 e 1384 c.c. Il giudice ha, infatti, affermato espressamente che la penale meritava di essere ridotta errando laddove ha reputato che a ciò ostasse la mancanza di domanda di parte in tal senso.

 

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Tar Abruzzo: diritto di accesso ai pareri legali negli appalti https://www.giurdanella.it/2013/05/tar-abruzzo-diritto-di-accesso-ai-pareri-legali-regole-generali-e-regole-speciali-negli-appalti/ Wed, 22 May 2013 06:00:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13265 Il parere legale è sottratto all'accesso in virtù dell'art. 13 comma 5 lett. c) del Dlgs n. 163/2006

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Il Tar Abruzzo, con sentenza n. 240 del 23 aprile 2013, ha affrontato il delicato tema dell’accessibilità dei pareri legali resi ad una stazione appaltante in occasione di una pubblica gara.
Nel caso di specie l’impresa ricorrente, raggiunta da un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore, aveva chiesto l’accesso ad alcuni atti procedimentali, tra cui un parere legale richiamato nell’atto di revoca dell’aggiudicazione. Con riferimento a quest’ultimo atto però l’amministrazione aveva negato l’ostensibilità del documento, poiché il parere legale in questione doveva intendersi sottratto all’accesso in virtù dell’art. 13 comma 5 lett. c) del Dlgs n. 163/2006, che testualmente esclude dal diritto di accesso proprio i “pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici”.
Il Collegio, partendo dalla ricostruzione della ratio della norma di cui al citato art. 13 Codice dei Contratti pubblici – ravvisata nelle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante, sussistenti laddove il parere legale sia riferito ad un contenzioso potenziale o attuale con l’appaltatore – ha affermato che tale disposizione “deve essere interpretata in modo restrittivo, rappresentando una norma eccezionale, in quanto derogatoria rispetto alle ordinarie regole in materia di accesso, con la conseguenza che tale normativa deve intendersi riferibile alla sola fase di stipulazione dei contratti pubblici di cui all’art. 12 del d.lg. 163/2006 e non a tutta quella anteriore, per cui risultano accessibili quei pareri legali che, anche per l’effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e che, una volta acquisiti dall’Amministrazione, vengono ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e, quindi, costituenti uno degli elementi che condizionano la scelta dell’Amministrazione medesima ” .
Le situazioni ipotizzabili son pertanto due:
1. consulenza legale endoprocedimentale: parere richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale. In tal caso la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetta all’accesso perché oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo;
2. consulenza occasionata da attività precontenziose o contenziose, al fine di stabilire la strategia difensiva dell’Amministrazione: il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi. In questa ipotesi, la consulenza resta caratterizzata dalla riservatezza, volta a tutelare sia l’opera intellettuale del legale, sia il diritto di difesa della P.A., che deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento.
Nel caso di specie, versandosi nel caso di parere legale endoprocedimentale, reso in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di autotutela mediante revoca per ragioni economiche sopravvenute, deve ritenersi pienamente ostensibile e soggetto al diritto di accesso.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Tar Abruzzo-Pescara n. 240 del 23 aprile 2013).

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