partecipate Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/partecipate/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 20 May 2015 13:35:12 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Riforma PA, novità per le partecipate pubbliche https://www.giurdanella.it/2015/05/riforma-pa-novita-per-le-partecipate-pubbliche/ Wed, 20 May 2015 13:35:12 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28164 L’art. 14 del ddl Riforma Pa contiene la delega finalizzata al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Cosa prevede la delega? L’art. 14 prevede che al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, il […]

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L’art. 14 del ddl Riforma Pa contiene la delega finalizzata al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Cosa prevede la delega?

L’art. 14 prevede che al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, il Governo adotti un decreto legislativo nel rispetto dei  princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 12 nonchè dei seguenti:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, nonché alla quotazione in borsa, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipen- denti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

f) promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso l’unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità; g) attuazione dell’articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

La delega prevede inoltre misure anche per le società partecipate dagli enti locali sul rispetto dei seguenti criteri:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.

Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa

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Le nuove indicazioni dell’Antitrust sulle società strumentali https://www.giurdanella.it/2013/10/le-nuove-indicazioni-dellantitrust-sulle-societa-strumentali/ Fri, 11 Oct 2013 07:31:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16794 Nuova circolare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, in relazione all’obbligo di dismissione delle società strumentali degli enti locali, cioè di quegli enti societari che ricavano dal proprio ente di riferimento almeno il 90% dei ricavi.  L’Antitrust ha diramato le nuove istruzioni per gli enti locali e le altre amministrazioni obbligate alla privatizzazione delle […]

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Nuova circolare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, in relazione all’obbligo di dismissione delle società strumentali degli enti locali, cioè di quegli enti societari che ricavano dal proprio ente di riferimento almeno il 90% dei ricavi.  L’Antitrust ha diramato le nuove istruzioni per gli enti locali e le altre amministrazioni obbligate alla privatizzazione delle società pubbliche partecipate, disciplinando le modalità di richiesta di parere in deroga per il mantenimento di società strumentali in house. Attualmente la norma, contenuta all’art. 4 del DL 95/2012, pone il termine del 31 dicembre 2013, per alienare o porre in liquidazione le partecipazioni in tali società, anche se fino a ora si è mosso ben poco e non è da escludere una nuova proroga.

Lo stesso art. 4, al comma 3, esclude dalla sua applicazione i casi nei quali, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l’amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.

In tal caso, l’amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini, predispone  un’analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.

L’Autorità, con il provvedimento del 3 settembre 2013 n. 24512, ha quindi modificato il formulario per le comunicazioni e la richiesta di parere in modo da rendere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013, che ha ridefinito il novero degli enti vincolati dall’obbligo di dismissione.

Così il provvedimento precisa di applicarsi, in ambito regionale e locale, alle sole società strumentali degli enti locali delle Regioni a statuto ordinario e, fuori da tale ambito, le società strumentali delle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ossequio agli insegnamenti della Consulta vengono quindi lasciate fuori le società delle Regioni e quelle dei Comuni e delle Province delle Regioni a statuto speciale.

Viene chiarito che gli obblighi di dismissione si riferiscono anche alle società strumentali già titolari dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario e nazionale per la gestione in house, in particolare della partecipazione pubblica al 100%.

Si ribadisce che le ipotesi di deroga rivestono carattere eccezionale, e devono formare oggetto di adeguata istruttoria e relativa motivazione e giustificazione da parte delle amministrazioni.

L’amministrazione che vuole ottenere la deroga dovrà quindi fornire all’Autorità: 

a) tutte le indicazioni soggettive relative alla/e società affidataria/e dei servizi strumentali, fra cui l’atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi tre bilanci approvati e le informazioni relative al campo di attività della stessa;

b) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione, nonché indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento dell’attività svolta dalla società interessata;

c) indicazioni in merito a eventuali interventi di ricapitalizzazione e/o ripatrimonializzazione intervenuti negli ultimi tre anni;

d) una relazione contenente gli esiti dell’indagine di mercato dai quali risulti che non sia oggettivamente possibile un efficace e utile ricorso al mercato per l’approvvigionamento dei servizi forniti dalla società controllata. Tale relazione si concentrerà sul contesto territoriale di riferimento, sulle caratteristiche economiche del settore o del mercato, sui principali operatori attivi, oltre che su una valutazione comparativa dei costi attuali di approvvigionamento dei servizi rispetto a eventuali costi ottenibili sul mercato.

Tali informazioni dovranno essere presentate mediante l’apposito formulario ed in tempo per il rispetto per il termine ultimo per la dismissione, il 31 dicembre 2013. Tenendo conto che l’Autorità ha 60 giorni per rendere il parere, gli enti interessati dovranno richederlo entro il 31 ottobre.

Sugli enti locali incombono quindi adempimenti di grande complessità e gravosità, anche perchè qualora i dati forniti dall’Agcm fossero incompleti, o comunque insufficienti a consentire una valutazione compiuta del caso, la richiesta istruttoria da parte dell’Autorità avrebbe effetto interruttivo del termine di sessanta giorni.

Articolo pubblicato su LeggiOggi.it l’11.10.2013

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Incostituzionale l’immissione in ruolo dei dipendenti dalla partecipata https://www.giurdanella.it/2013/08/incostituzionale-limmissione-in-ruolo-dei-dipendenti-dalla-partecipata/ https://www.giurdanella.it/2013/08/incostituzionale-limmissione-in-ruolo-dei-dipendenti-dalla-partecipata/#comments Tue, 13 Aug 2013 06:00:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15515 È incostituzionale la legge regionale che dispone il passaggio automatico dei dipendenti della partecipata al ruolo dei dipendenti regionali

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È incostituzionale la legge regionale che dispone il passaggio automatico dei dipendenti della partecipata al ruolo dei dipendenti regionali.

Con la sentenza n. 227 del 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), il quale dispone che «Il personale della società [Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a.], con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all’articolo 53, comma 1, alla Regione….».

Il motivo della decisione è che in mancanza di un concorso pubblico, l’accesso del personale proveniente dalla Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. all’impiego di ruolo presso l’amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Già in passato la Consulta ha ritenuto ingiustificato il mancato utilizzo del concorso per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, per via del fatto che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost.

Nel caso in questione, l’esigenza di risorse umane che scaturisce dall’assunzione di funzioni in precedenza affidate dalla Regione ad una società in house poi posta in liquidazione (come la Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a.) non può costituire valido motivo per disattendere il principio che «la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di “procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno”, violando il carattere pubblico del concorso.

Non è neanche sufficiente ipotizzare che vi sia stata una procedura selettiva purchessia, atteso il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale.

È vero che è possibile che i dipendenti delle società in house possano vantare un diritto alla riammissione nei ruoli della pubblica amministrazione in di scioglimento delle predette società e di consecutiva riacquisizione, da parte delle strutture interne dell’ente territoriale, dei servizi pubblici precedentemente affidati all’esterno. Ma ciò è limitato al caso in cui tali lavoratori fossero stati originariamente trasferiti o transitati dall’ente pubblico di pregressa appartenenza alle società partecipate o, comunque, da queste selezionati in conformità al principio sancito dall’art. 97 Cost.

Il diritto all’inserimento nell’organico dell’ente dev’essere, invece, correlativamente escluso in capo ai dipendenti illo tempore assunti da società controllate senza il ricorso a procedure selettive pubbliche “equivalenti”.

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