L'articolo L’Ora Legale: la terza puntata sul Partenariato Pubblico – Privato proviene da Giurdanella.it.
]]>Durante il terzo appuntamento de “L’Ora Legale” ci siamo occupati di Partenariato Pubblico-Privato e delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Ospiti della puntata, gestita come sempre dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, sono stati Alberto Barbiero e Gianpiero Fortunato, entrambi esperti in PPP.
Il d.lgs. 36/2023 ha razionalizzato la disciplina in materia , tracciando con maggior chiarezza il perimetro del PPP.
Si tratta di uno strumento di collaborazione tra amministrazione e privati, che ha quattro caratteristiche peculiari:
-è un’operazione economica;
-le risorse economiche vengono reperite “in misura significativa” dal privato;
-il privato si occupa della programmazione e realizzazione del progetto;
-il rischio operativo è in capo al privato.
Tale operazione economica può tradursi alternativamente nella creazione di una società mista (partenariato istituzionale) ovvero nella conclusione di contratti di concessione (partenariato contrattuale).
Nell’ambito dei contratti di concessione, oltre a quelli aventi ad oggetto lavori o servizi, il nuovo codice (sulla scia del d.lgs. 50/2016), fa emergere la distinzione tra concessioni tradizionali di domanda (come la concessione di impianti sportivi, parcheggi e cimiteri), in cui il rapporto è trilaterale (PA, concessionario e utente), e quelle di “nuova generazione” di fornitura in cui il rapporto è a due e il servizio viene fornito all’amministrazione che lo acquista(pubblica illuminazione, riqualificazione energetica degli edifici); in queste ultime concessioni non vi è più il rischio di domanda, poiché esso viene totalmente assorbito dalla P.A.
Il dottor Fortunato ha chiarito che le concessioni di disponibilità, nonostante la loro struttura bilaterale e la previsione della corresponsione di un canone da parte dell’amministrazione concedente al privato, non possono essere assimilate ai contratti d’appalto, poiché il pagamento del canone rimane subordinato al rispetto da parte del concessionario di standard qualitativi dei servizi offerti e ciò a conferma della persistenza del rischio operativo in capo alla parte privata.
Una riflessione che ci sembra interessante riportare riguarda il dinamismo immanente alla disciplina del PPP; a prescindere dalle categorizzazioni dei diversi strumenti di collaborazione tra settore pubblico e privato, è lo stesso art. 174, comma 3, d.lgs. 36/2023, a stabilire che rientra nel partenariato contrattuale (vd. supra) qualsiasi contratto stipulato dalla P.A. con operatori economici che abbia le caratteristiche di cui abbiamo dato conto all’inizio (e previste al primo comma dell’art. 174): vale dunque il principio di atipicità delle forme contrattuali utilizzabili.
Rispetto alla conclusione dei contratti di concessione, il nuovo codice stabilisce, all’art. 187, che per i contratti con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea è possibile indire procedura negoziata, invitando almeno 10 operatori economici. si tratta di una previsione di grande rilevanza, considerato che si può ricorrere a tale procedura semplificata, non solo per i lavori, ma anche per i servizi, per affidamenti di concessioni fino a circa 5 milioni e mezzo di euro (dunque, ben oltre il sotto-soglia ordinario degli appalti di servizi!).
Dal tenore letterale dell’art 187, si desume poi chiaramente la facoltà dell’ente concedente di ricorrere comunque a una procedura aperta.
Poiché l’art. 187 non fa esplicito un rinvio alla disciplina dell’affidamento diretto, si è discusso sulle possibili soluzioni da adottare quando l’oggetto della concessione sia di modesto valore. Rispetto a questo interrogativo è stato richiamato un parere del MIT che ha escluso la compatibilità tra le cd. micro concessioni e l’affidamento diretto.
Fortunato, dal canto suo, ha sottolineato come il predetto parere non sia coerente con il supporto normativo fornito dal codice e dai suoi allegati; in particolar modo, l’All. I, art. 3, nel disciplinare l’affidamento diretto, fa riferimento alternativamente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.
Secondo questa impostazione, fino a 140 mila euro (per i servizi) o 150 mila euro (per il lavori) risulta possibile l’affidamento diretto anche per i contratti di concessione; superate tali soglie, andrebbe comunque utilizzata la procedura semplificata ex art. 187 , d.lgs. 36/2023.
Altro quesito ha riguardato la possibilità per il privato di stimolare l’amministrazione per avviare un PPP.
A tal proposito, una delle novità del codice è il project financing ad esclusiva iniziativa privata (quello a iniziativa pubblica era, in effetti, un duplicato di un’ordinaria procedura di affidamento in concessione): si tratta di un procedimento amministrativo peculiare e snello per l’affidamento di un contratto di concessione e l’avvio di un partenariato pubblico privato; la finanza di progetto può essere attivata direttamente dal privato, senza che l’amministrazione proceda a preventiva pubblicazione di un avviso pubblico (sebbene quest’ultimo sia annoverato dall’art. 193 d.lgs. 36/2023 tra le buone pratiche).
Rimane fermo l’obbligo di programmazione previsto dall’art. 175 d.lgs. 36/2023 che parla di “programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato”; la norma sembra delineare una specifica un’analisi dei bisogni soddisfacibili mediante al PPP, destinata a confluire nei due macro-programmi triennali rispettivamente per i lavori e per i beni e servizi pubblici. Tuttavia, come ha chiarito Barbiero, l’allegato al codice che disciplina le procedure di definizione e approvazione della programmazione non individua uno schema specifico di programmazione relativa al Partenariato Pubblico-Privato.
Ci si è poi interrogati sui requisiti che l’amministrazione deve possedere per avviare un affidamento di partenariato pubblico-privato.
Un recente parere Anac del marzo 2024 osserva che tutto “il procedimento di affidamento di un partenariato pubblico-privato deve essere svolto, nel suo complesso, da un soggetto qualificato con un livello di qualificazione specifico per gli enti concedenti, in ragione della complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali, senza possibilità quindi di suddivisione del procedimento stesso in diverse fasi, seguite da stazioni appaltanti distinte e in assenza di specifica qualificazione”. Gli enti non adeguatamente qualificati, dunque, dovrebbero necessariamente affidarsi a una centrale di committenza per tutto l’iter di programmazione, affidamento ed esecuzione di tali contratti.
Tale lettura, tuttavia, sembra fortemente limitativa della discrezionalità delle amministrazioni, le quali – a prescindere dalla loro dimensione – rischierebbero di allocare a un ente esterno l’intera valutazione di fattibilità del partenariato, la quale, invece, rappresenta lo specifico della decisione amministrativa che fa da presupposto alla collaborazione della P.A. con un operatore economico privato.
Il predetto parere, peraltro, si porrebbe in contrasto con una giurisprudenza ormai consolidata che ritiene che il procedimento di approvazione del PPP si compone di due fasi: una prima fase di valutazione di fattibilità squisitamente tecnica e rimessa al funzionario responsabile del procedimento e la fase dell’approvazione da parte dell’organo politico, il quale riconosce al progetto il requisito dell’interesse pubblico. Entrambe le fasi attengono alla discrezionalità dell’ente concedente, la quale verrebbe snaturata se il procedimento di affidamento coinvolgesse enti esterni sol perché maggiormente qualificati.
In chiusura, è stata spesa qualche una riflessione in merito alle riserve che molto spesso ha l’amministrazione nel ricorrere a procedure particolarmente snelle come il PPP, per paura che tale scelta possa esser letta come una “fuga” dall’evidenza pubblica.
Si è sottolineata l’importanza dell’onere di motivazione posto in capo all’ente concedente, tenuto a evidenziare le ragioni che hanno condotto a optare per il partenariato, ossia i motivi di convenienza economici e i vantaggi in termini di efficacia ed efficienza che sottende la scelta.
E, dunque, l’obbligo di motivazione, previsto genericamente all’art. 3 della L. 241/1990, e declinato specificamente anche all’interno del settore del PPP all’art. 175 d.lgs. 36/2023, rimane strumento utile per verificare la correttezza e legittimità dell’azione pubblica, qualsiasi sia il modulo procedimentale seguito dall’amministrazione.
Vi aspettiamo alla prossima puntata de “L’Ora Legale” di Venerdì 31 maggio, alle ore 15:00.
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]]>Domande e risposte sul Partenariato Pubblico Privato
La pubblicazione mira soprattutto a promuovere e diffondere una cultura di base in merito ai principali modelli di PPP invalsi nella prassi in funzione della progettazione, realizzazione e gestione di opere e/o servizi pubblici o di pubblica utilità, con l’apporto di capitali e risorse privati.
Infatti, come ricorda il documento, la Finanza di Progetto e, più in generale, i Partenariati Pubblico Privato (PPP), sono oggetto di crescente attenzione sia a livello europeo che nazionale. Le difficoltà legate alla finanza pubblica ed i vincoli di bilancio imposti dall’adesione all’Unione Monetaria hanno senz’altro contribuito a favorire la ricerca di modalità di finanziamento alternative più efficienti rispetto al reperimento esclusivo di risorse a carico del bilancio dello Stato.
Il documento innanzi tutto chiarisce i connotati fondamentali del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di opere pubbliche, e il rapporto tra quest’ultimo e la finanza di progetto o project financing.
Il Partenariato Pubblico Privato non è definito né a livello nazionale, né a livello comunitario. Con tale termine viene infatti indicata una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato.
Il ricorso a una delle tipologie di PPP può essere previsto in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione intenda affidare ad un operatore privato l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi.
Per Project Financing (PF) o Finanza di Progetto, invece, si intende il finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Il progetto si presenta come entità autonoma rispetto ai soggetti che lo promuovono e viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa.
Il PF nasce come modalità di finanziamento di progetti pubblici o privati, finanziariamente indipendenti, caratterizzati da elevati fabbisogni finanziari e dalla possibilità di ripartire i rischi sui diversi soggetti partecipanti all’operazione.
Peranto, se con il termine Partenariato Pubblico Privato ci si riferisce a tutte quelle forme di cooperazione tra pubblico e privato finalizzate alla progettazione, costruzione, finanziamento, gestione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, il Project Financing è una tecnica finanziaria che può essere utilizzata in operazioni di PPP per finanziare un progetto infrastrutturale.
In seguito sono descritte le procedure amministrative da seguire in caso di PP, e gli strumenti giuridici necessari alla loro attuazione: concessione di costruzione e gestione, concessione di opere o servizi, leasing o locazione finanziaria, sponsorizzazione, società miste, ecc.
Infine l’ultima parte del documento riguarda gli aspetti economico finanziari dei partenariati.
Di seguito il testo del documento in materia di Partenariato Pubblico Privato a cura della Presidenza del Consiglio
***
INDICE DELLE DOMANDE
L’UNITÀ TECNICA FINANZA DI PROGETTO
1 Che cos’è l’UTFP?
2 Quali sono i compiti istituzionali dell’UTFP?
3 Quali sono le attività dell’UTFP?
4 Quali sono le attività di assistenza alle Pubbliche Amministrazioni?
5 Che cosa si intende per assistenza alle amministrazioni per l’identificazione di iniziative secondo effettive logiche di PPP?
6 Che cosa si intende per assistenza tecnica, giuridica ed economico-finanziaria?
7 Come si attiva la procedura di assistenza?
8 Quale documentazione deve essere inviata all’UTFP?
9 L’amministrazione deve comunicare all’UTFP le decisioni prese a seguito dell’assistenza richiesta e/o l’esito della procedura?
10 Come l’UTFP rende nota la propria attività?
11 Dove reperire documenti dell’ UTFP?
IL PPP PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
12 Che cos’è il PPP?
13 Come vengono classificate le opere pubbliche da realizzare in PPP?
14 Quali sono le caratteristiche principali di un’operazione di PPP?
15 Quali sono le forme di PPP individuate a livello europeo?
16 Quali forme di PPP esistono in Italia?
17 Quando è opportuno utilizzare schemi di PPP?
18 Quali sono i vantaggi del PPP?
19 Quali sono le criticità del PPP?
20 Che cos’è il project financing?
21 Quali sono le differenze tra il PPP e il PF?
22 Quando è opportuno utilizzare schemi di PF?
23 Quali sono i vantaggi del PF?
24 Quali sono le criticità del PF?
STRUMENTI GIURIDICI E PROCEDURE
25 Qual è la normativa di riferimento per le operazioni di partenariato Pubblico Privato?
26 Cos’è una concessione di costruzione e gestione?
27 Quali sono le modalità di affidamento della concessione di costruzione e gestione?
28 Quali sono gli adempimenti preliminari, prescritti dalle norme vigenti per l’avvio di una operazione di PPP per la realizzazione e la gestione di una infrastruttura pubblica?
29 Quali sono le modalità di inserimento degli interventi negli strumenti di programmazione delle opere pubbliche?
30 Che cos’è lo studio di fattibilità?
31 In cosa consiste la procedura ex art. 144 del Codice?
32 In cosa consiste la procedura ex art. 153 del Codice?
33 Quando si può presentare una proposta ex art. 153 del Codice?
34 Quali soggetti possono presentare proposte ai sensi dell’art. 153 del Codice?
35 Quali documenti deve contenere la proposta presentata dal promotore?
36 Cos’è la convenzione?
37 Cos’è il piano economico finanziario?
38 Cos’è l’asseverazione?
39 Quali sono gli adempimenti successivi alla presentazione della proposta?
40 In che consiste l’attività di valutazione della proposta?
41 Cosa comporta la dichiarazione di pubblico interesse di una proposta?
42 Come si svolge la gara disciplinata dall’art. 155 del Codice?
43 Cosa è la società di progetto?
44 Quali sono le cause di estinzione della concessione di costruzione e gestione?
45 Quali sono i diritti del concessionario in seguito alla risoluzione del rapporto di concessione di costruzione e gestione?
46 Cosa accade in caso di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario?
47 Cos’e una concessione di servizi?
48 Come si aggiudica una concessione di servizi?
49 Cos’è la sponsorizzazione?
50 Come si aggiudica un contratto di sponsorizzazione?
51 Cos’è la locazione finanziaria (leasing) per opere pubbliche o di pubblica utilità?
52 Come si aggiudica un contratto di locazione finanziaria per opere pubbliche?
53 Cos’è il Promotore di opere di urbanizzazione?
54 Cos’è il Promotore di insediamenti turistici?
55 Cos’è la concessione di beni immobili per valorizzazione e utilizzazione a fini economici?
56 Che cos’è una società mista?
57 Come viene scelto il partner privato di una società mista?
58 Che cos’è una Società di Trasformazione Urbana?
ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI
59 Quali sono gli obiettivi dello studio di fattibilità?
60 Che cos’è l’analisi costi benefici?
61 Che cos’è l’analisi finanziaria?
62 Che cos’è Il PPP Test?
63 Quali sono le finalità del Piano Economico Finanziario?
64 Come è strutturato un PEF?
65 Quali sono gli input che generalmente si utilizzano per la redazione di un PEF?
66 Che cosa si intende per conto economico previsionale?
67 Che cosa si intende per stato patrimoniale previsionale?
68 Che cosa si intende per flussi di cassa previsionali?
69 Che cosa si intende per equilibrio economico finanziario degli investimenti?
70 Che cosa si intende per convenienza economica di un investimento?
71 Che cos’è il valore attuale netto di progetto
72 Che cos’è il Tasso Interno di Rendimento del Progetto
73 Come si misura la redditività degli azionisti della società di progetto?
74 Che cosa si intende per sostenibilità finanziaria?
75 Che cos’è il Debt Service Cover Ratio (indicatore di bancabilità del servizio del debito)?
76 Che cos’è il Loan Life Cover Ratio (indicatore di bancabilità della vita del debito)?
77 Quali sono le fonti di finanziamento di un’operazione di Partenariato Pubblico Privato?
78 Quali sono le forme di capitale proprio previste?
79 Che cosa si intende per capitale intermedio?
80 Che cosa si intende per debito e quali sono le forme previste?
81 Che cosa si intende per costi finanziari?
82 Che cosa sono e quali sono le commissioni bancarie?
83 Che cosa sono gli interessi di preammortamento?
84 Come si determina il debito massimo sostenibile?
85 Come si determina il tasso d’interesse sul finanziamento bancario?
86 Che cos’è il tasso base di un finanziamento bancario?
87 Che cos’è lo spread sul tasso base del finanziamento?
88 Quando è possibile erogare il contributo pubblico?
89 Quali sono le forme di erogazione del contributo pubblico previste?
90 Esistono dei metodi per quantificare la contribuzione pubblica ottimale?
91 Quale è, generalmente, la forma di erogazione più conveniente per la Pubblica Amministrazione?
92 Quali sono i principali rischi presenti in un’operazione di Partenariato Pubblico Privato?
93 Che cosa si intende per trasferimento del rischio?
94 Come vengono allocati i rischi tra le parti coinvolte?
95 Che cos’è la matrice dei rischi?
96 Quali sono le modalità di allocazione dei rischi in un contratto di concessione?
97 Che cos’è il Value for Money (VfM)?
98 Che cos’è il Public Sector Comparator ?
99 Quali sono i maggiori limiti e le difficoltà riscontrabili nell’implementazione del modello del PSC?
100 Quali operazioni di PPP possono essere deconsolidate dal bilancio pubblico?
CHE COS’È L’UTFP?
L’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è’ un organismo tecnico istituito dall’art. 7 della L. n.144/1999 presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
A seguito del trasferimento del CIPE, e delle strutture ad esso riconducibili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), ad opera del d.l. n. 181/2006 convertito in legge n. 223/2006, l’UTFP è attualmente inserita all’interno del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica della PCM.
QUALI SONO I COMPITI ISTITUZIONALI DELL’UTFP?
Ai sensi della legge istitutiva l’UTFP ha il compito di:
assistere le amministrazioni che ne fanno richiesta, in tutte le fasi dei procedimenti attraverso cui si realizzano progetti in Partenariato Pubblico Privato (PPP);
fornire supporto alle commissioni costituite nell’ambito del CIPE su materie inerenti il finanziamento delle opere infrastrutturali del Paese.
Il d.lgs. 190/2002, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo) ha esteso i compiti della struttura prevedendo che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti possa avvalersi dell’UTFP per lo svolgimento delle attività relative all’istruttoria dei progetti relativi alle infrastrutture strategiche.
Il recente d.lgs. n. 113/2007, di modifica al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.163/2006, ha attribuito ulteriori funzioni all’UTFP nell’ambito dei procedimenti volti alla realizzazione di infrastrutture strategiche introducendo l’obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di acquisire le valutazioni dell’UTFP sugli studi di fattibilità relativi a tali infrastrutture. Ciò, al fine di verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, i presupposti per il ricorso a capitali privati.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ DELL’UTFP?
Al fine di assolvere i compiti istituzionali assegnati, l’UTFP svolge le seguenti attività:
organizza e presta servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria per le amministrazioni pubbliche che ne fanno richiesta, e promuove all’interno di esse la diffusione di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati;
individua i settori di attività suscettibili di finanziamento con ricorso a risorse private, con indicazione delle specificità tecniche, giuridiche e finanziarie inerenti ciascun settore;
raccoglie informazioni, documentazione ed ogni altro elemento utile, inerenti alle fasi di progettazione, valutazione tecnico-economica, indizione delle gare e loro aggiudicazione, al fine di facilitare l’utilizzo di strumenti di PPP da parte delle amministrazioni, anche attraverso l’elaborazione di schemi operativi uniformi applicabili alle diverse tipologie di lavori pubblici o di pubblica utilità;
fornisce supporto nella valutazione delle opere infrastrutturali finanziate con ricorso a capitali privati che, per dimensione ed impatto economico, sono oggetto di valutazione da parte del CIPE;
monitora la normativa primaria e secondaria concernente la materia del PPP;
attiva rapporti di collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni operanti nei settori di interesse per l’azione dell’UTFP;
sviluppa forme di collaborazione con il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), anch’esso operante presso il CIPE.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?
In base alla legge istitutiva l’UTFP “fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell’attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere
soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica”.
Tale supporto è riferito a tutte gli schemi di PPP e per l’intero iter procedurale, in particolare:
nella fase di impostazione dell’iniziativa, per l’individuazione delle necessità infrastrutturali suscettibili di finanziamento con capitale privato e per l’individuazione delle procedure più idonee;
nella fase di valutazione delle proposte presentate dai promotori;
nella fase di gara, per la predisposizione del relativo bando e della documentazione necessaria al confronto concorrenziale, nonché per la valutazione delle offerte ricevute a seguito della gara;
nella fase di esecuzione del contratto per l’analisi delle eventuali problematiche insorte.
CHE COSA SI INTENDE PER ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DI INIZIATIVE SECONDO EFFETTIVE LOGICHE DI PPP?
L’UTFP assiste le amministrazioni nella realizzazione di opere in PPP individuando per ciascuna di esse la forma di partenariato più adatta, nel rispetto dei principi base del PPP ed in funzione sia della sostenibilità economica, sia della fattibilità giuridica dell’operazione.
CHE COSA SI INTENDE PER ASSISTENZA TECNICA, GIURIDICA ED ECONOMICO–FINANZIARIA?
L’UTFP assiste le amministrazioni, a titolo gratuito e su richiesta delle stesse, per tutto l’iter di realizzazione dell’infrastruttura pubblica fornendo chiarimenti, elaborando pareri e predisponendo relazioni con contenuti di natura tecnica, giuridica ed economico-finanziaria. Le indicazioni ed i pareri forniti dall’UTFP non sono vincolanti per l’amministrazione richiedente che rimane libera di assumere le determinazioni che ritenga opportune nell’ambito della propria discrezionalità.
COME SI ATTIVA LA PROCEDURA DI ASSISTENZA?
La “procedura di assistenza” si attiva attraverso l’invio formale di apposita richiesta con lettera su carta intestata e protocollo dell’amministrazione richiedente con la specificazione dell’oggetto dell’assistenza.
A seguito della richiesta, l’UTFP contatta l’amministrazione per fissare un incontro preliminare o per la richiesta di documenti.
QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA ALL’UTFP?
Dipende dal tipo di assistenza richiesta e dalla fase del procedimento per il quale viene richiesta l’assistenza. La documentazione da trasmettere all’UTFP deve in ogni caso contenere tutti gli elementi necessari per consentire all’UTFP di esercitare la propria attività di consulenza e supporto.
A titolo esemplificativo:
se si tratta di richiesta di un parere legale può essere sufficiente una descrizione dettagliata della procedura seguita e le principali caratteristiche dell’opera da realizzare;
se si tratta di richiesta di assistenza nella fase di valutazione della proposta presentata dal promotore ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006, è necessario fornire la documentazione predisposta ai sensi della medesima disposizione normativa.
L’AMMINISTRAZIONE DEVE COMUNICARE ALL’UTFP LE DECISIONI PRESE A SEGUITO DELL’ASSISTENZA RICHIESTA E/O L’ESITO DELLA PROCEDURA?
Non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di dare comunicazione in merito all’esito del procedimento per il quale è stata richiesta l’assistenza dell’UTFP. Tale comunicazione, tuttavia, permetterebbe di conseguire i seguenti vantaggi:
far conoscere le decisioni prese dalle amministrazioni a seguito dell’attività svolta dall’UTFP;
consentire all’UTFP il monitoraggio sullo stato e l’esito dei procedimenti in merito ai quali ha prestato assistenza;
rilevare i casi di successo, al fine di individuare le best practices;
rilevare i casi di insuccesso al fine di prendere atto dei motivi che li hanno determinati ed adottare iniziative atte a prevenirli e/o limitarli e/o rimuoverli.
COME L’UTFP RENDE NOTA LA PROPRIA ATTIVITÀ?
L’UTFP rende nota l’attività svolta e i risultati conseguiti annualmente, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, attraverso la predisposizione e successiva trasmissione al CIPE, entro il 31 luglio di ciascun anno, di una “Relazione annuale”. Il CIPE trasmette la Relazione annuale ai due rami del Parlamento. La Relazione annuale è anche reperibile sul sito web istituzionale https://www.utfp.it.
DOVE REPERIRE DOCUMENTI DELL’ UTFP?
Nel sito istituzionale dell’UTFP (https://www.utfp.it) sono pubblicati i documenti tecnici, gli studi ed i rapporti predisposti dalla struttura nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
CHE COS’È IL PPP?
Il Partenariato Pubblico Privato non è definito né a livello nazionale, né a livello comunitario. Con tale termine viene infatti indicata una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato.
Il ricorso al PPP, attraverso le diverse metodologie attuative, può essere previsto in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione intenda affidare ad un operatore privato l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi.
In un’operazione di PPP coesistono, in tutto o in parte, i seguenti elementi:
progettazione;
finanziamento;
costruzione o rinnovamento;
gestione;
manutenzione.
COME VENGONO CLASSIFICATE LE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE IN PPP?
I progetti realizzabili in PPP possono essere classificati in tre principali categorie:
progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza. Sono iniziative in cui i ricavi commerciali prospettici consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento. Il coinvolgimento del settore pubblico è limitato all’identificazione delle condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto;
progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica. Sono iniziative i cui ricavi commerciali da utenza sono di per sé stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la cui realizzazione genera rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali indotti dalla infrastruttura;
progetti in cui il soggetto privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione. Sono tutte quelle opere pubbliche – carceri, ospedali scuole – per le quali il soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione,.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UN’OPERAZIONE DI PPP?
Caratteristiche di un’operazione di Partenariato Pubblico Privato sono:
la durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico ed il partner privato relativamente ai vari aspetti di un progetto da realizzare;
la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore privato. Spesso quote di finanziamento pubblico, a volte ingenti, possono aggiungersi ai finanziamenti privati;
il ruolo importante dell’operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto. Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi;
la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato. Tale ripartizione dei rischi si effettua caso per caso, in funzione della capacità delle parti di identificare, valutare, controllare e gestire gli stessi.
QUALI SONO LE FORME DI PPP INDIVIDUATE A LIVELLO EUROPEO?
Il “Libro verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni”, presentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004, distingue due categorie di partenariati in base agli strumenti giuridici attraverso i quali si realizzano tali operazioni:
Il partenariato contrattuale, basato su legami contrattuali tra i soggetti partecipanti alle operazioni, in base ai quali uno o più compiti vengono affidati ad un privato. In questo contesto uno dei modelli più conosciuti è il modello concessorio, caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e l’utente finale: il privato fornisce un servizio alla collettività, in luogo, ma sotto il controllo, del soggetto pubblico.
Il partenariato istituzionalizzato, che implica l’esistenza di una struttura societaria detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, avente la missione di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore della collettività. Negli Stati membri le autorità pubbliche ricorrono a questa categoria, in particolare, per la gestione di servizi pubblici a livello locale (servizi di approvvigionamento idrico o per la raccolta dei rifiuti). La cooperazione diretta tra pubblico e privato nel quadro di un organismo dotato di personalità giuridica propria permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, che può essere modificato nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell’impresa comune. Essa permette, inoltre, al partner pubblico di sviluppare un’esperienza propria riguardo alla fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo al sostegno di un partner privato. La creazione di un PPP istituzionalizzato può avvenire sia attraverso la creazione di una società detenuta congiuntamente dal settore pubblico e dal settore privato, sia tramite il passaggio a controllo privato di una società già esistente (privatizzazione).
QUALI FORME DI PPP ESISTONO IN ITALIA?
L’ordinamento giuridico italiano prevede sia forme di PPP contrattuale, sia forme di PPP istituzionalizzato.
Le principali forme di PPP contrattuale sono:
la concessione di costruzione e gestione;
la concessione di servizi;
la sponsorizzazione;
la locazione finanziaria.
Esistono inoltre altri istituti che possono configurare forme di PPP contrattuale e che sono destinati alla realizzazione di specifiche operazioni:
il promotore di opere di urbanizzazione;
il promotore di insediamenti turistici;
la concessione di beni immobili per la valorizzazione a fini economici.
Le forme di PPP istituzionalizzato sono:
società per azioni miste a prevalente capitale pubblico;
società per azioni miste a prevalente capitale privato;
società per azioni miste costituite ai sensi del Codice Civile;
società di Trasformazione Urbana.
QUANDO È OPPORTUNO UTILIZZARE SCHEMI DI PPP?
Gli schemi di PPP devono essere utilizzati quando il ricorso a capitali e risorse privati può comportare benefici per la pubblica amministrazione e per gli utenti finali dei servizi. Tali benefici possono essere sia di carattere economico, e concretizzarsi in una riduzione dei costi di realizzazione e gestione dell’infrastruttura, sia riconducibili ad un incremento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei servizi erogati.
QUALI SONO I VANTAGGI DEL PPP?
Oltre ai benefici che possono derivare alla collettività in termini di efficienza gestionale, di qualità delle opere e di efficacia dei servizi resi, il ricorso al PPP può consentire di superare i vincoli sulla spesa pubblica e sui saldi di bilancio derivanti dall’adesione all’Unione monetaria (estesi a livello locale dal Patto di Stabilità e Crescita).
Inoltre, l’intervento dei soggetti privati nel finanziamento e nella gestione dei progetti pubblici permette di perseguire ulteriori finalità, tra le quali: l’affinamento delle metodologie di valutazione dei progetti, reso possibile dal ricorso a tecniche di whole life costing (i.e. intero ciclo di vita dell’infrastruttura), che permettono l’ottimizzazione degli esborsi in conto capitale; la stima rigorosa dei benefici che l’operatore pubblico può conseguire con soluzioni partenariali in alternativa al tradizionale finanziamento a carico del bilancio pubblico (value for money); la possibilità di trasferire in modo trasparente, proporzionato e mirato parte dei rischi del progetto al settore privato.
QUALI SONO LE CRITICITÀ DEL PPP?
Le principali criticità riscontrate nel nostro Paese con riferimento alle operazioni in PPP sinora avviate possono essere identificate nelle seguenti:
eccessiva fiducia nelle capacità risolutive del PPP, come alternativa alla carenza di risorse pubbliche disponibili;
assenza di preliminari verifiche sulla reale convenienza del ricorso al PPP in termini di ottimizzazione dei costi per la pubblica amministrazione;
inadeguata capacità delle amministrazioni pubbliche a confrontarsi con la parte privata, sia nell’identificazione dei rispettivi obblighi contrattuali, sia nel monitoraggio dell’esecuzione del contratto;
allungamento dei tempi di avvio della fase operativa delle iniziative a causa della complessità delle procedure.
CHE COS’È IL PROJECT FINANCING?
Per Project Financing (PF) o Finanza di Progetto si intende il finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Il progetto si presenta come entità autonoma rispetto ai soggetti che lo promuovono e viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa.
Il PF nasce come modalità di finanziamento di progetti pubblici o privati, finanziariamente indipendenti, caratterizzati da elevati fabbisogni finanziari e dalla possibilità di ripartire i rischi sui diversi soggetti partecipanti all’operazione.
Nell’ordinamento giuridico italiano, la concessione di costruzione e gestione costituisce uno dei possibili strumenti per finanziarie opere pubbliche in PF.
QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA IL PPP E IL PF?
Con il termine Partenariato Pubblico Privato ci si riferisce a tutte quelle forme di cooperazione tra pubblico e privato finalizzate alla progettazione, costruzione, finanziamento, gestione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Il Project Financing è una tecnica finanziaria che può essere utilizzata in operazioni di PPP per finanziare un progetto infrastrutturale.
QUANDO È OPPORTUNO UTILIZZARE SCHEMI DI PF?
Gli schemi di PF sono da preferire alla finanza tradizionale nel caso di progetti in cui:
i flussi di ricavi siano sufficienti alla copertura dei costi di gestione ed alla remunerazione del capitale investito da soci e banche;
la componente gestionale rivesta un’importanza considerevole;
il soggetto privato si assuma l’onere del finanziamento con rivalsa del soggetto finanziatore limitata all’attività finanziata (ovvero nessuna garanzia pubblica);
il privato assuma una parte consistente dei rischi connessi alla realizzazione e gestione del progetto.
QUALI SONO I VANTAGGI DEL PF?
I principali vantaggi del ricorso al PF possono essere distinti, con riferimento ai soggetti coinvolti, come segue:
Vantaggi per l’amministrazione:
possibilità di realizzare un’iniziativa di notevole interesse per la collettività, limitandone l’impatto sul bilancio pubblico e senza assumere il rischio finanziario e di mercato, che dovrebbero essere posti a carico dei privati;
garantire, tendenzialmente, una più elevata qualità della progettazione, tempi ridotti di realizzazione e maggiore efficienza gestionale.
Vantaggi per il privato:
possibilità di limitare l’impatto sul proprio bilancio di un eventuale fallimento del progetto, in quanto il progetto si presenta come entità autonoma;
possibilità di accedere a nuovi finanziamenti “fuori bilancio”, evitando di peggiorare i propri indici di indebitamento;
possibilità di attivare un elevata leva finanziaria (con percentuali di debito su mezzi propri che può giungere anche al 70-90%);
possibilità di mettere in comune con altre imprese (pubbliche e private) competenze e risorse su progetti innovativi e per questo più rischiosi.
QUALI SONO LE CRITICITÀ DEL PF?
I principali svantaggi del PF sono rappresentati da:
maggiori costi di strutturazione dell’operazione in relazione alla necessità di un impianto contrattuale più complesso (costi legali, tecnici e finanziari per implementare la struttura, costi assicurativi, commissioni varie, studi, etc.);
rigidità della struttura contrattuale al termine del processo negoziale fra tutti i soggetti partecipanti all’operazione.
QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO?
La disciplina degli istituti di PPP è contenuta, principalmente, nel d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e ss. mm. ii. “Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” (Codice), per quanto concerne le figure di PPP contrattuale. Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) detta invece, la disciplina generale con riferimento alle società a capitale misto pubblico privato (c.d. PPP istituzionalizzato).
Si applicano anche le norme relative alle singole leggi di settore (risorse idriche, rifiuti, energia, trasporti, gas, ecc.), nonché le norme del Codice Civile.
COS’È UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
La concessione di costruzione e gestione è definita dall’art. 3, comma 11 del Codice come “contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.
La concessione di costruzione e gestione è infatti caratterizzata da un trasferimento della responsabilità di gestione ( c.d. rischio economico) al concessionario. Questo tipo di rischio, che dipende strettamente dai proventi del concessionario può trarre dalla gestione, costituisce un importante elemento per distinguere le concessioni dagli appalti pubblici di lavoro.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE?
Nel sistema giuridico vigente è possibile distinguere due principali schemi di affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione. Una procedura ad iniziativa pubblica, o tradizionale, disciplinata dagli art. 142 e ss. del Codice ed una procedura ad
iniziativa privata, attivata dal c.d. promotore, disciplinata dagli artt. 152 e ss. del Codice.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI, PRESCRITTI DALLE NORME VIGENTI PER L’AVVIO DI UNA OPERAZIONE DI PPP PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PUBBLICA?
L’amministrazione costruisce il quadro delle proprie esigenze attraverso l’analisi della domanda di opere pubbliche, predisponendo progetti preliminari e studi di fattibilità a sostegno del programma triennale delle opere pubbliche e del relativo aggiornamento. La programmazione costituisce il momento decisionale in cui il soggetto pubblico fissa i propri obiettivi e le modalità con cui saranno realizzati, al fine di rispettare i criteri di massima efficienza ed economicità. Nei documenti di programmazione sono previsti anche i lavori pubblici da realizzare con ricorso a capitali privati.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE?
L’art. 128 del Codice costituisce il riferimento normativo principale in materia di programmazione e stabilisce che l’attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore ai 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente delle stesse amministrazioni. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità dei lavori nell’ambito del quale sono ritenuti prioritari quelli di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione della progettazione preliminare. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio ovvero disponibili.
CHE COS’È LO STUDIO DI FATTIBILITÀ?
Lo studio di fattibilità è il documento che individua le opere al soddisfacimento di un determinato bisogno dell’amministrazione pubblica, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell’intervento necessarie a tale soddisfacimento. Esso contiene l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica.
IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA EX ART. 144 DEL CODICE?
La procedura prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa affidare una concessione di costruzione e gestione tramite procedura di gara aperta o ristretta utilizzando il criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa. Sulla base di un progetto preliminare, o definitivo, o esecutivo, l’amministrazione predispone e pubblica un bando di gara, contenente le informazioni indicate all’allegato IX B del Codice, inoltra le lettere di invito ai concorrenti selezionati, riceve le offerte da parte dei concorrenti, valuta tali offerte e provvede ad affidare il contratto di concessione.
IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA EX ART. 153 DEL CODICE?
La procedura prevede che siano soggetti privati, c.d. promotori, a presentare proposte per la realizzazione di una iniziativa inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell’amministrazione concedente. Il promotore è tenuto alla elaborazione di una proposta (costituita da un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario e dai necessari documenti di fattibilità e di inquadramento ambientale dell’iniziativa).
La proposta, una volta dichiarata di pubblico interesse da parte dell’amministrazione, costituisce la base per una gara ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione del concessionario.
QUANDO SI PUÒ PRESENTARE UNA PROPOSTA EX ART. 153 DEL CODICE?
Il termine di presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati è fissato in 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso indicativo con cui l’amministrazione aggiudicatrice rende nota la presenza, negli strumenti di programmazione, di interventi realizzabili con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica.
L’avviso deve contenere i criteri in base ai quali l’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle proposte presentate.
QUALI SOGGETTI POSSONO PRESENTARE PROPOSTE AI SENSI DELL’ART. 153 DEL CODICE?
Possono presentare proposte ai sensi dell’art. 153 del Codice i soggetti dotati dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria richiesti dall’art. 99 del d.P.R. 554/1999 nonché imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedentemente menzionati, società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lett. b) del Codice, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
QUALI DOCUMENTI DEVE CONTENERE LA PROPOSTA PRESENTATA DAL PROMOTORE?
L’art. 153 del Codice prescrive che le proposte debbano contenere:
uno studio di inquadramento territoriale e ambientale;
uno studio di fattibilità;
un progetto preliminare;
una bozza di convenzione;
un piano economico finanziario e relativa asseverazione;
una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
l’indicazione degli elementi di cui all’art. 83, comma 1 del Codice (ossia gli elementi in base ai quali si giudica l’offerta economicamente più vantaggiosa) e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice;
l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte stesse, nel valore massimo del 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
COS’È LA CONVENZIONE?
La convenzione ha la funzione di disciplinare i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario per tutta la durata della concessione e rappresenta il nucleo centrale di tutte le relazioni contrattuali relative al progetto. In base ad essa saranno redatti tutti gli altri contratti di cui la complessiva operazione si compone (contratti di finanziamento, di assicurazione, di fornitura, ecc.). Vi deve, dunque, essere piena corrispondenza tra gli elementi che costituiscono la proposta e la convenzione stessa. Quest’ultima deve essere in grado di rappresentare, nella forma di obbligazioni giuridiche tra le parti, tutte le componenti economiche, progettuali, tecnico- realizzative, gestionali ed amministrative dell’operazione.
La bozza di convenzione, è il documento contenuto nella proposta presentata dal promotore che consente di delineare, già al momento della presentazione della proposta stessa, contenuti e modalità delle reciproche obbligazioni, anche finanziarie, delle parti del rapporto concessorio. Resta ferma, peraltro, la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di modificare l’assetto contrattuale proposto dal promotore, in sede di valutazione della proposta. L’art. 86 del D.P.R. n. 554/1999 indica gli elementi minimi che debbono obbligatoriamente figurare nella bozza di convenzione.
COS’È IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO?
Il piano economico finanziario (PEF) è il documento che esplicita i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione per l’intero arco del periodo concessorio. Esso, pertanto, costituisce lo strumento che consente di stimare la redditività del progetto giustificando l’entità di tariffe o canoni (nel caso di opere destinate all’utilizzo diretto della pubblica amministrazione) proposti, nonché l’eventuale necessità di contributi pubblici a fronte della realizzazione dell’investimento.
Il PEF è inoltre richiamato dall’art.153 del Codice come elemento fondamentale nella valutazione della proposta. Tale articolo prevede infatti che, tra i differenti profili rispetto ai quali debbono essere valutate le proposte, debba essere considerato il “valore economico-finanziario“ del piano. Detto valore, peraltro, costituisce elemento cardine per le offerte nella successiva fase di gara.
COS’È L’ASSEVERAZIONE?
L’asseverazione è il documento redatto da un istituto di credito o da altro soggetto a ciò preposto (ai sensi dell’art. 153 del Codice) allo scopo di attestare la coerenza e l’equilibrio del PEF, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, dunque la possibilità di realizzare l’opera pubblica con il ricorso al capitale privato.
L’attività di asseverazione rappresenta pertanto la sola verifica di coerenza della struttura finanziaria dell’intervento. Non rientra tra le attività di asseverazione la verifica della correttezza dei dati utilizzati nel PEF.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA?
Entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina, ed alla relativa comunicazione al promotore, di un responsabile del procedimento, nonché alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
Entro quattro mesi dalla ricezione delle proposte le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a valutare le proposte e ad individuare quelle di pubblico interesse. Ove necessario, il responsabile del procedimento può concordare con il promotore un termine di esame e valutazione più lungo.
IN CHE CONSISTE L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA?
L’iter di valutazione della proposta è articolato nelle seguenti fasi:
valutazione di fattibilità della proposta sotto i profili elencati all’art. 154 del Codice (costruttivo, urbanistico e ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione, di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione);
verifica dell’assenza di elementi ostativi alla realizzazione della proposta;
eventuale esame comparativo nel caso di più proposte relative ad una medesima opera pubblica o anche a diverse opere pubbliche;
eventuale contraddittorio tra promotori ed amministrazione aggiudicatrice;
individuazione della proposta di pubblico interesse.
COSA COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE DI UNA PROPOSTA?
La dichiarazione di pubblico interesse:
è condizione necessaria per procedere, nei tre mesi successivi, all’avvio della fase di gara, secondo le modalità indicate dall’art. 155 del Codice, previa applicazione, ove necessario, delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità;
comporta la vincolatività della proposta per il promotore qualora non vi siano altre offerte in gara. La proposta è garantita da una cauzione pari al 2% del costo d’investimento indicato nel bando di gara e da un’ulteriore cauzione pari all’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nel limite del 2,5% del valore di investimento, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.
COME SI SVOLGE LA GARA DISCIPLINATA DALL’ART. 155 DEL CODICE?
La procedura di individuazione del concessionario è articolata in due fasi: la prima preordinata a selezionare le due migliori offerte, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato dall’amministrazione e contenente i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle misure previste dal PEF presentato dal promotore; la seconda, eventuale, consistente in una procedura negoziata fra il promotore e i soggetti selezionati nella precedente fase al fine di migliorare il progetto a base di gara ed aggiudicarlo.
COSA È LA SOCIETÀ DI PROGETTO?
E’ la società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che il soggetto aggiudicatario della concessione ha la facoltà – o l’obbligo, ove ciò sia previsto dal bando di gara – di costituire e che subentra nel rapporto di concessione senza che ciò configuri cessione del contratto e senza necessità di autorizzazioni o approvazioni.
Per effetto del subentro la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. La società di progetto (c.d. Special Purpose Vehicle o Spv) consente di garantire la separazione giuridica ed economica del progetto dalle altre attività dei soggetti coinvolti nel progetto stesso.
QUALI SONO LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE?
Il rapporto di concessione può essere risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero per motivi attribuibili al soggetto concessionario, ovvero può cessare per revoca della concessione per motivi di pubblico interesse da parte del soggetto concedente.
QUALI SONO I DIRITTI DEL CONCESSIONARIO IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE?
In caso di risoluzione del rapporto concessorio per inadempimento del concedente, o nel caso in cui quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, al concessionario sono rimborsati:
il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti o, nel caso in cui l’opera non abbia superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti;
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire, o della parte del servizio ancora da gestire, valutata sulla base del PEF.
Tutte le somme sopra indicate sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili per quest’ultimo sino al completo soddisfacimento di tali crediti.
COSA ACCADE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO?
In caso di risoluzione della concessione per motivi attribuibili al concessionario gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione, entro 90 giorni dal ricevimento, da parte del concedente, dell’intenzione di risolvere il rapporto.
L’accettazione da parte del concedente avviene a condizione che:
la società designata abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
l’inadempimento del concessionario, che avrebbe causato la risoluzione, cessi entro un determinato periodo di tempo, concordato tra concedente e finanziatori.
COS’E UNA CONCESSIONE DI SERVIZI?
La concessione di servizi viene definita dall’art. 3, comma 12 del Codice come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
COME SI AGGIUDICA UNA CONCESSIONE DI SERVIZI?
L’art. 30 del Codice stabilisce una disciplina di ordine generale rispetto alle concessioni di servizi, per il resto non soggette all’applicazione delle disposizioni dello stesso Codice. In particolare, l’art. 30, comma 3, stabilisce che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali del trattato, ed in particolare di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri di selezione.
Il medesimo art. 30 stabilisce, inoltre, che in sede di gara venga stabilito un prezzo, qualora al concessionario sia imposto di adottare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
COS’È LA SPONSORIZZAZIONE?
La sponsorizzazione è il contratto in cui l’amministrazione (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti in appositi determinati spazi, dietro un corrispettivo consistente in beni, servizi, o altre utilità.
Nella fattispecie disciplinata dall’art. 26 del Codice il contratto di sponsorizzazione ha per oggetto l’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici.
COME SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE?
In base all’art. 26 del Codice al contratto di sponsorizzazione, che abbia per oggetto la realizzazione di lavori pubblici, ovvero interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero servizi o forniture, si applicano le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice è, inoltre, tenuta ad impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
COS’È LA LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) PER OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ?
Il leasing o locazione finanziaria è il contratto che consente ad un soggetto utilizzatore di avere la disponibilità di un bene mobile o immobile, messo a disposizione da un soggetto concedente, a fronte del pagamento di un canone periodico, con la possibilità di esercitare, al termine del contratto, un’opzione di riscatto del bene stesso.
Nella fattispecie prevista dall’art. 160-bis del Codice le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso al contratto di locazione finanziaria per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità.
COME SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER OPERE PUBBLICHE?
Le disposizioni normative del Codice prevedono che il bando di gara per l’aggiudicazione del contratto indichi i requisiti soggettivi, finanziari, economici, tecnico-realizzativi e organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferme le altre indicazioni previste dal Codice stesso.
L’offerente può essere una associazione temporanea costituita da un soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva dell’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea, l’altro può sostituirlo, con l’assenso dell’amministrazione aggiudicatice, con altro soggetto avente i medesimi requisiti e caratteristiche.
COS’È IL PROMOTORE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE?
Con riferimento ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio di tale permesso, l’art . 32, comma 1, lett. g) del Codice consente all’amministrazione, che rilascia il permesso di costruire, di prevedere che in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere.
All’esito della gara bandita ed effettuata dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire sulla base della progettazione presentata dal promotore, quest’ultimo può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, il diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il 3% del valore dell’appalto aggiudicato.
COS’È IL PROMOTORE DI INSEDIAMENTI TURISTICI?
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art. 1, commi 583 e ss. prevede la possibilità di presentare proposte di realizzazione di insediamenti turistici di qualità anche mediante la concessione di beni demaniali marittimi e tramite la riqualificazione di insedianti ed impianti preesistenti. Le proposte devono essere presentate alla Regione interessata, che provvede ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità descritte all’art. 155 del Codice, solo nel caso in cui vengano presentate più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione indice una gara. Non si prevede alcun limite di durata della concessione, nella quale deve comunque essere determinata la misura del canone.
L’operatività delle citate disposizioni è subordinata alla emanazione di un regolamento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro della tutela dell’ambiente e del territorio.
COS’È LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI PER VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI?
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’art. 1 c. 259 la possibilità di concedere o dare in locazione a privati a titolo oneroso e per un periodo di tempo non superiore a cinquanta anni beni immobili di proprietà dello Stato ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le concessioni e le locazioni sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa e comunque non superiore a cinquanta anni. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni e delle locazioni sono contenuti nei bandi gara predisposti dall’Agenzia del Demanio, nei quali deve anche prevedersi, in caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione, il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario (PEF). Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
cui all’articolo in esame, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’art. 143 del Codice, in quanto compatibile.
CHE COS’È UNA SOCIETÀ MISTA?
E’ una società a capitale misto pubblico-privato, costituita per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio. Le principali figure di società miste sono le seguenti:
S.p.A. a capitale misto pubblico privato maggioritario per l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La disciplina dettata dall’art. 113 del d.lgs. 267/2000 in ordine alle modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali è integrativa delle discipline di settore;
S.p.A. con partecipazione minoritaria di enti locali,, previste dall’art. 116 del d.lgs. n. 267/2006, per l’esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico;
S.p.A. miste costitute ai sensi del codice civile, quali le cd. società di scopo, per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e la gestione dei relativi servizi, costituite in base alle disposizioni del codice civile relative alle società di capitali.
COME VIENE SCELTO IL PARTNER PRIVATO DI UNA SOCIETÀ MISTA?
L’art. 1, comma 2 del Codice stabilisce che il socio privato debba essere scelto con procedura ad evidenza pubblica.
CHE COS’È UNA SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA?
Le Società di Trasformazione Urbana (STU), disciplinate dall’art. 120 del dl.lgs n. 267/2000, si configurano come società per azioni miste, costituite da città metropolitane e comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, attraverso l’acquisizione preventiva delle aree interessate dall’intervento, la trasformazione e la commercializzazione delle stesse.
L’individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall’intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. Gli azionisti privati sono selezionati con procedura ad evidenza pubblica ed i rapporti tra gli enti locali e le società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ?
Lo studio di fattibilità (SDF) di un progetto di investimento ha come obiettivo quello di trasformare un’idea progettuale in concrete proposte di investimento basate sulla valutazione degli strumenti, delle tecniche e delle risorse necessarie a realizzare uno specifico progetto.
Lo scopo dello SDF, pertanto, è quello di analizzare le esigenze informative connesse allo sviluppo di un nuovo progetto definito in linea di massima nella fase di pianificazione, e giungere :
alla individuazione di una o più alternative atte a cogliere modalità diverse di realizzazione dell’idea originaria;
a fornire all’organo decisore gli elementi di valutazione necessari per prendere una decisione riguardo alla realizzazione operativa del progetto;
a proporre la soluzione tecnico organizzativa e finanziaria attraverso la valutazione dei i) costi delle soluzioni, ii) benefici ottenibili nel tempo, iii) rischi legati alla realizzazione, iv) conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali.
CHE COS’È L’ANALISI COSTI BENEFICI?
L’analisi costi-benefici (ACB) è una tecnica usata per valutare la convenienza o meno di eseguire un investimento sul territorio in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere.
L’ACB è pertanto un set di regole operative, volte a guidare le scelte del decisore pubblico tra ipotesi alternative di intervento. Attraverso l’ACB si cerca, partendo dai risultati dell’analisi finanziaria, di valutare in termini monetari tutti gli svantaggi (costi) e tutti i vantaggi (benefici) che l’investimento genera in relazione ad uno specifico bacino di riferimento.
L’obiettivo è giungere alla comparazione di benefici e costi associati alla realizzazione di un progetto, per determinare se il progetto produce un incremento (o riduzione) nel livello di benessere di una collettività, tale da consigliarne (o sconsigliarne) la realizzazione.
CHE COS’È L’ANALISI FINANZIARIA?
L’analisi finanziaria (AF) è un metodo per l’analisi dei flussi monetari futuri generati da un investimento e permette di valutare la sostenibilità e il rendimento finanziario di un progetto di investimento tramite l’aggregazione delle voci del bilancio aziendale in un piano di conti integrato (Piano Economico Finanziario).
L’analisi finanziaria ha, pertanto, come obiettivo quello di stabilire se il progetto sarà in grado di generare un sufficiente flusso di cassa tale da coprire le uscite finanziarie nel momento in cui si verificano, o se, al contrario, il progetto rischia l’insolvenza.
Il metodo più comunemente utilizzato per aggregare i valori dell’AF è quello dei flussi monetari scontati (Discounted Cash Flow Method).
Si registrano, pertanto, tutti gli effettivi esborsi o ricavi monetari generati dal progetto nell’arco di vita e si aggregano, scontando i valori futuri, con un appropriato fattore di sconto.
CHE COS’È IL PPP TEST?
Il Partenariato Pubblico Privato test (PPP test) ha l’obiettivo di rilevare la presenza di alcune condizioni necessarie all’utilizzo di schemi di PPP, in particolare:
un quadro normativo e regolatorio compatibile;
l’esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato;
la capacità organizzativa e la presenza del know how da parte dell’Amministrazione concedente per intraprendere un’operazione di PPP;
la possibilità di praticare meccanismi di pagamento riconducibili a precisi livelli quantitativi e qualitativi di performance del servizio;
l’eventuale tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica del consenso della collettività a pagare tali servizi, ovvero nel caso dei progetti in cui il privato fornisce servizi alla P.A., verificare la sostenibilità per la P.A. del pagamento dei canoni per il servizio erogato.
QUALI SONO LE FINALITÀ DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO?
Il piano economico finanziario (“PEF”) di un progetto può essere definito come uno strumento di pianificazione strategica e di valutazione reddituale utilizzato nelle decisioni di investimento in grado di valutare preventivamente le opportunità ed i rischi di un nuovo progetto. Un PEF ha la finalità di individuare:
le capacità di reddito dell’attività che si intende gestire con la realizzazione del progetto (erogazione di servizi o produzione di beni);
i fabbisogni finanziari correlati alla realizzazione delle opere e dell’investimento nel suo complesso.
COME È STRUTTURATO UN PEF?
Il PEF si sviluppa attraverso un sistema di conti interdipendenti che permette di determinare la convenienza economica di un nuovo progetto d’investimento e la capacità del progetto di rimborsare il debito e di remunerare il capitale di rischio.
Il primo passo da compiere nella predisposizione del PEF consiste nella individuazione di un dettagliato e plausibile insieme di ipotesi da impiegare come base informativa per la costruzione successiva degli schemi di Conto economico e Stato patrimoniale previsionali nonché per il calcolo dei Flussi di cassa generati dall’investimento.
QUALI SONO GLI INPUT CHE GENERALMENTE SI UTILIZZANO PER LA REDAZIONE DI UN PEF?
Per una corretta elaborazione di un PEF è necessario elaborare un’approfondita analisi dei seguenti dati di input:
Ipotesi relative alla tempistica: (anno di inizio costruzione, anno di fine costruzione, anno di fine concessione, etc.);
Ipotesi tecniche (costi di investimento);
Ipotesi di gestione operativa (ricavi operativi, costi operativi, utenze, tariffe, etc.);
Ipotesi di gestione finanziaria(tasso d’interesse, linee di credito, margini sul tasso d’interesse, commissioni bancarie, fattore di sconto, struttura finanziaria, contributo pubblico, etc.);
Ipotesi fiscali (imposizione fiscale, metodi e aliquote d’ammortamento);
Ipotesi su riserve (riserva legale, riserva di cassa, riserva di cassa a servizio del debito);
Ipotesi relative al capitale circolante: tempi medi di pagamento e incassi.
CHE COSA SI INTENDE PER CONTO ECONOMICO PREVISIONALE?
Il conto economico (CE) previsionale sintetizza la redditività di una nuova iniziativa imprenditoriale, evidenziando se l’iniziativa stessa, così come è stata dimensionata, riuscirà a produrre redditività dalla gestione nell’arco di un periodo di riferimento.
Il conto economico rappresenta, pertanto, la sintesi del ciclo economico dell’impresa senza tenere conto del ciclo finanziario, che è considerato nello sviluppo dei flussi di cassa previsionali.
CHE COSA SI INTENDE PER STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE?
Lo stato patrimoniale (SP) previsionale rappresenta il patrimonio dell’impresa in un dato periodo temporale.
Attraverso lo SP è possibile individuare quali sono le fonti di capitale e quali sono gli investimenti effettuati nel nuovo progetto d’investimento.
Lo stato patrimoniale previsionale si compone di due sezioni:
attività (impieghi);
passività (fonti di finanziamento).
Il totale delle attività è sempre uguale al totale delle passività, vale a dire il totale degli impieghi deve essere sempre uguale al totale delle fonti finanziamento.
CHE COSA SI INTENDE PER FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI?
Il piano dei flussi di cassa (cash flow – CF) previsionale riporta le entrate e le uscite monetarie che si prevede deriveranno dalla gestione di un nuovo progetto di investimento.
Il CF evidenzia la capacità o meno dell’iniziativa di sostenere con le risorse a sua disposizione le uscite previste e quindi, l’esistenza o meno dell’equilibrio monetario in
relazione sia alla fase di costruzione che di gestione. Per costruire il piano dei flussi di cassa è necessario, per ciascun periodo temporale di riferimento, prevedere le entrate e le uscite monetarie.
La costruzione del CF permette, quindi, di individuare la disponibilità o il fabbisogno di denaro in cassa alla fine di ciascun periodo temporale di riferimento, affinché si possano predisporre le azioni necessarie per fronteggiare i periodi di maggiore carenza di liquidità.
CHE COSA SI INTENDE PER EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI?
Con il termine equilibrio economico -finanziario degli investimenti deve intendersi il contemporaneo rispetto sia delle condizioni di convenienza economica che di sostenibilità finanziaria di un investimento.
CHE COSA SI INTENDE PER CONVENIENZA ECONOMICA DI UN INVESTIMENTO?
La convenienza economica di un investimento si riferisce alla capacità del progetto di creare valore nell’arco di durata di una concessione di costruzione e gestione e di generare un livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell’investitore privato.
L’analisi della convenienza economica legata ad un investimento può essere impostata facendo riferimento a diverse metodologie di valutazione.
Fra queste le più comunemente utilizzate sono quelle basate sul calcolo di specifici indicatori idonei a fornire un giudizio sintetico sulla capacità dell’investimento di creare valore e generare un’adeguata redditività.
In proposito si intende fare riferimento ai seguenti indici :
VAN (Valore Attuale Netto);
TIR (Tasso Interno di Rendimento).
CHE COS’È IL VALORE ATTUALE NETTO DI PROGETTO
Il Valore Attuale Netto (VAN) rappresenta la ricchezza incrementale generata dall’investimento, espressa come se fosse immediatamente disponibile nell’istante in cui viene effettuata la valutazione.
Un VAN positivo testimonia, in sostanza, la capacità del progetto di liberare flussi monetari sufficienti a ripagare l’esborso iniziale, remunerare i capitali impiegati nell’operazione e lasciare eventualmente risorse disponibili per altre ulteriori destinazioni. Qualunque investimento produca quindi un VAN >= 0 crea valore.
Il calcolo del Valore Attuale Netto collegato ad una specifica iniziativa prevede normalmente un procedimento articolato in due stadi:
il primo, in cui la valutazione viene svolta considerando il progetto di investimento nell’ipotesi di finanziamento con apporto esclusivo di capitale proprio (alternativa all equity); in tal caso il tasso di attualizzazione da impiegare rispecchierà il solo costo del capitale di rischio, corrispondente al rendimento richiesto dagli azionisti in assenza di indebitamento (VAN unlevered);
il secondo, considera invece la possibilità di ricorso a fonti di copertura esterne in aggiunta ai mezzi propri messi a disposizione dagli azionisti (VAN levered).
CHE COS’È IL TASSO INTERNO DI RENDIMENTO DEL PROGETTO
Il Tasso Interno di Rendimento (TIR) viene definito come il tasso di sconto in corrispondenza del quale, quindi, il risultato economico di un’operazione si annulla (VAN pari a zero).
Sotto un’altra accezione, il TIR può essere interpretato come misura di redditività lorda, espressione del rendimento ricavabile dalla realizzazione dell’investimento calcolato senza tenere in considerazione il costo della risorse impiegate (TIR unlevered). Come per il VAN, anche il TIR può essere calcolato tenendo presente anche il ricorso a fonti di copertura diverse dai mezzi propri (TIR levered).
Il criterio di valutazione in esame prevede il confronto fra il TIR calcolato per il progetto e un tasso soglia che, coerentemente con quanto esposto a proposito del VAN, corrisponderà al costo stimato del capitale investito.
Ogni qualvolta un investimento presenti un rendimento misurato dal TIR superiore al costo delle fonti necessarie per finanziarlo, andrebbe sicuramente realizzato in quanto economicamente conveniente.
COME SI MISURA LA REDDITIVITÀ DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO?
La convenienza economica di un’operazione di investimento deve essere valutata anche ponendosi nell’ottica degli azionisti della società di progetto, al fine di apprezzare il livello di redditività da questi conseguito. In tal caso il TIR e il VAN andranno calcolati sui flussi di cassa di spettanza degli azionisti e il tasso di attualizzazione impiegato esprimerà il solo costo opportunità del capitale di rischio.
CHE COSA SI INTENDE PER SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA?
Con l’espressione sostenibilità finanziaria si intende fare riferimento alla capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti e un’adeguata redditività per gli azionisti.
La sostenibilità finanziaria di un progetto espressa in termini di bancabilità si riferisce a particolari indicatori capaci di valutare il margine di sicurezza su cui i soggetti finanziatori possono contare per essere garantiti sul puntuale pagamento del servizio del debito.
CHE COS’È IL DEBT SERVICE COVER RATIO (INDICATORE DI BANCABILITÀ DEL SERVIZIO DEL DEBITO)?
Il Debt Service Cover Ratio (DSCR) è pari al rapporto, calcolato per ogni dato periodo dell’orizzonte temporale previsto per la durata dei finanziamenti, fra il flusso di cassa operativo generato dal progetto e il servizio del debito comprensivo di quota capitale e quota interessi.
Un valore uguale o superiore all’unità rappresenta la capacità dell’investimento di liberare risorse sufficienti a coprire le rate del debito spettanti ai finanziatori. Il valore minimo del quoziente, per risultare accettabile, non può comunque essere pari ad uno poiché in tal caso risulterebbe compromessa, fino al totale rimborso del debito, la possibilità di erogare dividenti agli azionisti.
Non esiste tuttavia un livello standard con cui confrontare gli indici di copertura del debito, il limite considerato ammissibile verrà di volta in volta negoziato in relazione alla rischiosità del progetto, alla garanzie fornite e alla forza contrattuale delle parti.
CHE COS’È IL LOAN LIFE COVER RATIO (INDICATORE DI BANCABILITÀ DELLA VITA DEL DEBITO)?
Il Loan Life Cover Ratio (LLCR) è il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa che si hanno nel periodo di vita del finanziamento e il valore attuale del debito. Il LLCR rappresenta il quoziente tra la somma attualizzata al tasso di interesse del debito, dei flussi di cassa operativi tra l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale é previsto il rimborso del debito incrementata della riserva di cassa per il servizio del debito e il debito residuo allo stesso istante di valutazione.
Tale indicatore ha una interpretazione meno immediata rispetto al DSCR; ad ogni buon conto si può affermare che se il numeratore è superiore al denominatore, si determina un coefficiente superiore ad 1, tale da garantire i finanziatori.
Tuttavia anche per il quoziente LLCR valgono le stesse considerazioni effettuate per il DSCR: i finanziatori richiedono di norma un valore superiore ad 1, quale margine di sicurezza (variabile in relazione alla rischiosità del progetto, alla garanzie fornite e alla forza contrattuale delle parti).
QUALI SONO LE FONTI DI FINANZIAMENTO DI UN’OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO?
Le fonti di finanziamento di una operazione di Partenariato Pubblico Privato sono rappresentate da:
Capitale proprio/rischio (i.e. mezzi propri, equity);
Capitale intermedio;
Capitale di debito;
Contribuzione pubblica.
Le prime tre rappresentano le fonti di finanziamento privato.
QUALI SONO LE FORME DI CAPITALE PROPRIO PREVISTE?
Il capitale proprio può essere ripartito in tre categorie :
Azioni ordinarie: le azioni ordinarie costituiscono il capitale sociale di una società per azioni. Ogni azione rappresenta l’apporto di capitale di un soggetto e ad esse sono connessi una serie di diritti (voto, opzione nuove emissioni, rimborso in caso di liquidazione);
Azioni speciali: le azioni speciali sono privilegiate, con voto limitato e di risparmio;
Prestito soci: nel caso in cui un’azienda ha un fabbisogno finanziario temporaneo può ricorrere ad un prestito soci anziché ad un aumento di capitale a pagamento.
Nelle operazioni di PPP le categorie più ricorrenti sono la prima e la terza. La remunerazione dell’equity è rappresentata dalla distribuzione dei dividendi.
CHE COSA SI INTENDE PER CAPITALE INTERMEDIO?
Le fonti intermedie di capitale sono delle forme ibride che hanno delle caratteristiche del capitale proprio e del capitale di debito in termini di rischio e di costo.
Il capitale proprio può essere ripartito nelle seguenti categorie:
Debito mezzanino;
Obbligazioni convertibili;
Azioni privilegiate e di risparmio;
Obbligazioni ad alto rendimento.
CHE COSA SI INTENDE PER DEBITO E QUALI SONO LE FORME PREVISTE?
Il debito è una delle fonti a disposizione per finanziare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture. Il debito può essere ripartito nelle seguenti categorie:
Mutuo: il mutuo è un prestito monetario a protratta scadenza con cui il beneficiario si obbliga alla restituzione periodica di quote del capitale mutuato con l’aggiunta degli interessi;
Obbligazioni: si tratta della raccolta di capitali presso il pubblico indistinto di risparmiatori e finanziatori istituzionali.
CHE COSA SI INTENDE PER COSTI FINANZIARI?
I costi finanziari in una operazione di PF sono rappresentati dalla somma dei costi di strutturazione (commissioni) più gli interessi di preammortamento.
CHE COSA SONO E QUALI SONO LE COMMISSIONI BANCARIE?
Le commissioni bancarie rappresentano la principale forma di remunerazione delle banche nella fase di strutturazione e di erogazione del debito necessario per la realizzazione di un operazione di Project Financing.
Le principali commissioni bancarie sono:
Commissione di sottoscrizione del debito (manangement fee): è la commissione che il debitore paga alla banca a riconoscimento dei costi sostenuti nell’organizzazione dell’operazione (variabile tra lo 0,35% e il 2% del valore del finanziamento);
Commissione di mancato utilizzo (commitment fee): è la commissione dovuta dal prenditore alla banche in relazione alla quota di fido concesso ma non utilizzato;
Commissione della banca agente (agency fee): è la remunerazione che spetta alla banca agente per il valore di amministrazione del prestito. È pagata, generalmente, come quota fissa annuale.
CHE COSA SONO GLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO?
Gli interessi di preammortamento sono quelli pagati sulla quota di capitale utilizzata dal prenditore di fondi nella fase di utilizzo (periodo di costruzione al quale è connesso un grace period o periodo di grazia) senza alcun impegno nella restituzione della quota capitale.
COME SI DETERMINA IL DEBITO MASSIMO SOSTENIBILE?
Il debito massimo sostenibile in una operazione di PF è variabile dipendente della rischiosità e della capacità del progetto analizzato di generare flussi di cassa adeguati a garantire il rimborso del debito e la redditività per l’azionista. In linea di massima le operazioni in PF presentano una struttura finanziaria in cui il rapporto debito – equity è generalmente pari a 75/25.
Per fare ciò è necessario procedere alla costruzione del piano dei flussi di cassa in grado di evidenziare la disponibilità o il fabbisogno di denaro in cassa alla fine di ciascun periodo temporale di riferimento.
COME SI DETERMINA IL TASSO D’INTERESSE SUL FINANZIAMENTO BANCARIO?
Il tasso di interesse sul finanziamento è funzione della rischiosità del progetto e della sua capacità di generare flussi di cassa. Generalmente si determina con un processo di rating al quale è legato il tasso base a cui sommare il margine (spread).
CHE COS’È IL TASSO BASE DI UN FINANZIAMENTO BANCARIO?
Per lo sviluppo dell’analisi finanziaria deve essere identificata la struttura dei tassi d’interesse idonea a rappresentare il costo-base (tasso-base) dei finanziamenti cui deve essere aggiunto il “margine” richiesto dai finanziatori in funzione del livello di rischio associato al Progetto (spread).
In linea generale, per l’individuazione del tasso-base, si può fare riferimento:
ai tassi EURIBOR (tasso a breve fino alla durata massima di un anno) se al credito concesso viene applicato un tasso variabile,
e all’Interest Rate Swap (tasso per scadenze uguali o superiori ad un anno) se il tasso applicato è fisso.
Entrambi i tassi esprimono una media dei tassi registrati dal mercato finanziario in funzione delle negoziazioni avvenute nel corso della singola giornata. In questo caso la base informativa di riferimento può essere rappresentata da “Il Sole24ore”, che riporta entrambi i tassi, ma anche dal sito www.euroribor.org che riporta i valori dell’Euribor in funzione delle scadenze considerate e del periodo di elaborazione del PEF.
La differenza principale tra tasso fisso e tasso variabile è rappresentata dall’incertezza del flusso di debito da rimborsare.
Nelle operazione strutturate in PF, generalmente si ricorre al tasso fisso.
CHE COS’È LO SPREAD SUL TASSO BASE DEL FINANZIAMENTO?
Lo spread è il margine da sommare al tasso base che esprime la rischiosità del progetto e incide sulla quota interessi da rimborsare.
QUANDO È POSSIBILE EROGARE IL CONTRIBUTO PUBBLICO?
L’amministrazione concedente può corrispondere al concessionario un contributo, a titolo di prezzo, qualora al concessionario stesso venga imposto di praticare “nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.”
Nella determinazione del prezzo l’amministrazione deve tenere conto “della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.” (Cfr. art. 143 del Codice).
QUALI SONO LE FORME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PREVISTE?
Il prezzo ( o contributo pubblico) può essere erogato in fase di costruzione, oppure in fase di gestione dell’opera in concessione. Nel caso in cui si opti per la prima soluzione il contributo deve essere versato dall’amministrazione al concessionario, a Stato Avanzamento Lavori (“SAL”) o a collaudo avvenuto.
Il contributo corrisposto dall’amministrazione può anche consistere nella cessione in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all’articolo 128 del Codice (Cfr. art. 143, comma 5 del Codice).
ESISTONO DEI METODI PER QUANTIFICARE LA CONTRIBUZIONE PUBBLICA OTTIMALE?
Sotto il profilo strettamente finanziario è possibile stimare la congruità del valore del contributo pubblico utilizzando tecniche di previsione di necessità in conto capitale (capital budgeting).
La finalità del contributo pubblico è di garantire l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione. Attraverso l’applicazione di tali tecniche, il contributo pubblico deve essere in grado di garantire la bancabilità e la redditività del progetto e degli azionisti. Tutto ciò si traduce nel rispetto degli indici bancabilità ed in un valore del TIR di progetto e azionisti coerente con il livello di rendimento che il mercato concede per la tipologia di progetto valutata.
QUALE È, GENERALMENTE, LA FORMA DI EROGAZIONE PIÙ CONVENIENTE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
Non esiste una modalità più conveniente, in quanto ogni progetto presenta delle caratteristiche peculiari e condizioni di partenza differenti che possono orientare la scelta della Pubblica Amministrazione.
Il contributo pubblico in fase di costruzione riduce il fabbisogno da finanziare attraverso capitali privati. L’erogazione del contributo pubblico nella fase di gestione aumenta il flusso di cassa annuale, incrementando la capacità di debito ed i flussi di cassa disponibili per gli azionisti e consentendo, dunque, una maggiore copertura del fabbisogno finanziario complessivo del progetto sotto forma di debito o capitale di rischio.
QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI PRESENTI IN UN’OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO?
Il rischio può essere definito come l’incertezza dei risultati futuri esaminati all’interno di un dato orizzonte temporale.
Con riferimento ad un progetto di realizzazione e gestione di una opera pubblica, i rischi possono essere associati alle diverse fasi del ciclo di vita del progetto, ed in particolare:
rischi progettuali connessi al periodo di realizzazione del progetto (i.e. rischi pre-completion) a loro volta distinguibili in sotto-categorie;
rischi generali di progetto (legati a fattori di rischio che permangono in tutte le fasi di realizzazione come rischi burocratici, politici, ecc.);
rischi progettuali connessi alla gestione economica dell’opera (i.e.rischi post-completion).
CHE COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO DEL RISCHIO?
La probabilità di accadimento del rischio è, in una certa misura, connessa alla capacità del soggetto a cui è stato allocato il rischio di porre in essere azioni di prevenzione e mitigazione volte alla minimizzazione del rischio stesso.
In tal senso l’amministrazione dovrebbe trasferire al privato i rischi che questi ultimi, per competenze tecniche specialistiche o per conoscenze ed esperienze precedenti, sono in grado di minimizzare con riferimento alla loro probabilità di accadimento o all’impatto economico negativo ad essi attribuibile.
Una corretta operazione di PPP deve mirare ad un trasferimento ottimale dei rischi e non ad una massimizzazione degli stessi. In tale ottica l’amministrazione deve valutare l’effettiva capacità dei diversi soggetti di farsi carico dei rischi loro allocati e l’implicazione che tale allocazione avrà sul costo effettivo, sulla bancabilità e sulla fruibilità dell’opera.
COME VENGONO ALLOCATI I RISCHI TRA LE PARTI COINVOLTE?
L’allocazione dei rischi di progetto è una delle fasi del processo di risk management. Il project risk management si sviluppa lungo tutto l’arco di vita del progetto e si articola in quattro fasi sequenziali:
fase 1: identificazione del rischio (risk identification): in tale fase vengono individuati tutti gli eventi rilevanti che potrebbero costituire un rischio nella realizzazione del progetto;
fase 2: valutazione del rischio (risk assessment): si determina la probabilità di manifestazione dei rischi identificati e l’impatto che gli stessi potrebbero generare sul progetto oltre che il periodo (progettazione, costruzione e gestione) in cui potrebbero manifestarsi;
fase 3: gestione del rischio (risk management): in tale fase si allocano le diverse responsabilità di gestione dei rischi tra i soggetti che intervengono in virtù di contratti, accordi o meccanismi che permettono di ripartire le differenti tipologie di rischio e gli strumenti atti a ridurre la probabilità del manifestarsi dei rischi stessi. In particolare, dovrà essere verificato l’effettivo trasferimento dei rischi all’interno della bozza di convenzione che disciplina la concessione di costruzione e gestione;
fase 4: monitoraggio e revisione del risk management: si monitorano attraverso un adeguato strumento di reporting e vengono rivisti i rischi identificati. Inoltre, si individuano i nuovi eventuali rischi che lo sviluppo del progetto genera sottoponendoli ad un analogo processo di gestione. Il processo termina alla fine della realizzazione dell’opera ed alla scadenza dei contratti delle diverse parti coinvolte.
Una volta identificati e valutati i rischi di progetto si dovrà decidere quali di essi è opportuno trasferire, quali ritenere e quali suddividere tra le parti, nonché le percentuali di suddivisione.
Si ricorda, che la previsione in capo al privato dell’alea economico – finanziaria della gestione è un elemento caratterizzante lo strumento della concessione (art. 143 comma 9, del Codice).
CHE COS’È LA MATRICE DEI RISCHI?
La matrice dei rischi è uno strumento volto ad agevolare il processo di analisi e di identificazione dei rischi. Si tratta di uno schema col quale si procede a:
elencare e descrivere tutti i rischi relativi al progetto;
individuare il soggetto a cui quel rischio è attribuito (partner pubblico, partner privato, partner misto).
QUALI SONO LE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI RISCHI IN UN CONTRATTO DI CONCESSIONE?
Il contratto di concessione è lo strumento giuridico che definisce la ripartizione dei rischi di progetto tra l’amministrazione concedente e il concessionario. Le clausole contrattuali devono definire puntualmente le reciproche obbligazioni delle parti.
In relazione alla fase di costruzione, l’allocazione dei rischi in capo al concessionario si realizza attraverso l’applicazione delle norme del Codice; in particolare:
erogazione del contributo pubblico a fine lavori o a SAL;
previsione di costi aggiuntivi per varianti solo nella misura stabilita dall’art. 132.
Per quanto concerne le previsioni di allocazione dei rischi relative alla fase di gestione il contratto e i suoi allegati devono contenere:
l’elencazione di tutti i servizi che il concessionario è tenuto a prestare con l’indicazione dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni;
le modalità di applicazione e misura delle penali e in caso di inosservanza degli standard previsti;
le modalità per l’esercizio della funzione di vigilanza sulla gestione da parte della pubblica amministrazione;
gli eventuali meccanismi di adeguamento delle obbligazioni nel rispetto di regole certe e prestabilite.
CHE COS’È IL VALUE FOR MONEY (VFM)?
Con il termine Value for Money (VfM) si intende la combinazione ottimale dei costi complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati, in coerenza con le necessità degli utilizzatori, ovvero l’ottenimento degli obiettivi perseguiti mediante un ottimale sfruttamento delle risorse disponibili.
Il VfM dei PPP rappresenta il beneficio in termini finanziari derivante per l’amministrazione dal ricorso a tale tipo di operazione.
L’accertamento del VfM da parte della Pubblica Amministrazione dovrebbe quindi rappresentare il presupposto per l’avvio di operazioni di PPP. In tale contesto, prima di
sollecitare il mercato degli investitori privati, la Pubblica Amministrazione dovrebbe verificare:
se il ricorso a forme di PPP è più conveniente rispetto alla procedura di appalto tradizionale;
se l’eventuale proposta di PPP è effettivamente quella che ottimizza i costi per il settore pubblico e, nel caso di più proposte, scegliere quella più vantaggiosa.
CHE COS’È IL PUBLIC SECTOR COMPARATOR ?
Il Public Sector Comparator (PSC) – lett. “termine di confronto del settore pubblico” – è una delle metodologie utilizzabili dalle Amministrazioni Pubbliche per valutare la convenienza del ricorso al Partenariato Pubblico Privato (quantificare il VfM) attraverso la comparazione monetaria tra l’ipotesi di realizzazione e gestione del progetto in forma diretta e quella di realizzazione tramite forme di PPP.
Il PSC è composto da tre elementi principali:
il costo base dell’infrastruttura per tutto il ciclo di vita del progetto (whole-of- life cost) o PSC base;
la quantificazione in termini monetari del rischio non trasferibile;
la quantificazione in termini monetari del rischio trasferibile.
Risulta subito evidente l’importanza di un’analisi approfondita di tutti i rischi connessi alla costruzione ed alla gestione di un’infrastruttura; solo un corretto apprezzamento di tali rischi, che possono modificare anche in modo sostanziale il costo base inizialmente ipotizzato, consente di stimare con precisione il PSC.
Il PSC è un modello espresso in termini di valore attuale netto ed usa pertanto la metodologia dell’analisi dei flussi di cassa scontati tenendo in considerazione tutti i costi ed i rischi che si incontrano in un procedimento di appalto pubblico.
QUALI SONO I MAGGIORI LIMITI E LE DIFFICOLTÀ RISCONTRABILI NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DEL PSC?
Il principale limite della metodologia del PSC nella valutazione dell’opportunità di ricorso al PPP è rappresentato dal fatto che tale metodologia si basa su previsioni e stime spesso soggettive che, se non adeguatamente supportate da dati ed informazioni storiche, potrebbero non essere totalmente affidabili. Inoltre, la componente legata alla quantificazione del rischio e al suo livello di trasferimento ai privati, per quanto attenta e rigorosa, è necessariamente arbitraria e soggettiva, soprattutto nel lungo periodo.
L’esperienza e la competenza degli operatori e l’utilizzo di tecniche statistiche possono portare sicuramente ad affinare la tecnica e limitare le imprecisioni, ma difficilmente permetteranno di depurare lo strumento del PSC dalla sua insita componente arbitraria.
QUALI OPERAZIONI DI PPP POSSONO ESSERE DECONSOLIDATE DAL BILANCIO PUBBLICO?
Le operazioni di PPP possono costituire una opportunità per deconsolidare parte dei costi degli investimenti infrastrutturali dal bilancio pubblico.
Al fine di valutare, per tali operazioni, quali costi non devono essere considerati nel bilancio pubblico occorre fare riferimento alla classificazione dei progetti in funzione della capacità di autofinanziarsi attraverso i flussi di cassa. In particolare:
progetti di PPP in cui i ricavi da utenza consentono al privato un integrale recupero dei costi di investimento (progetti senza contribuzione pubblica): essendo tali progetti realizzati con capitali totalmente privati il costo di investimento è, ovviamente, fuori dal bilancio pubblico;
progetti di PPP in cui è prevista una contribuzione pubblica: in tal caso è necessario effettuare una valutazione caso per caso, in funzione dell’apporto pubblico (in conto investimenti, in conto gestione, tramite garanzie) e del trasferimento dei rischi.
La decisione di Eurostat “Treatment of public-private partnerships” dell’11 febbraio 2004 ha preso in considerazione una particolare tipologia di PPP e ne ha puntualmente definito il trattamento nei conti pubblici nazionali.
La decisione riguarda il caso di contratti di lungo termine, conclusi tra la Pubblica Amministrazione e un partner privato in cui il soggetto pubblico è il principale acquisitore dei beni e dei servizi forniti, sia che la domanda tragga origine dalla stessa parte pubblica che da terzi.
E’ questo il caso, ad esempio, di servizi pubblici, come la sanità o l’istruzione, nei quali, per un meccanismo di sostituzione, le prestazioni erogate ai cittadini sono pagate dalla Pubblica Amministrazione o anche di altre tipologie di infrastrutture, quali quelle stradali, i cui pedaggi sono pagati dalla parte pubblica attraverso sistemi di shadow tolls (c.d. pedaggi ombra).
Ai sensi della decisione Eurostat è possibile considerare fuori dal bilancio pubblico il costo di realizzazione di tali tipologie di infrastruttura qualora vengano trasferiti al privato una parte consistente dei rischi di progetto ed in particolare:
il rischio di costruzione;
almeno uno dei seguenti due rischi: rischio disponibilità e rischio domanda.
L'articolo Partenariato Pubblico Privato e Project Financing, le FAQ del Governo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Partenariato pubblico-privato, guida e contratto tipo proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo Schema di Contratto sul PPP è strutturato con riferimento a una Operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) nella quale, a fronte di prestazioni rese dal Concessionario, l’Amministrazione concedente paga un canone di Disponibilità dell’Opera, canoni per i servizi accessori e, ove previsto, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice Appalti.
Il Ministero dell’Economia ha illustrato i vantaggi di un contratto standard:
Lo schema di contratto è accompagnato da un’ampia Relazione Illustrativa, che si propone di guidare il consultante nella comprensione delle singole clausole, consentendogli di coglierne la ratio, anche grazie al supporto dei focus di approfondimento e di numerosi esempi.
Il termine della consultazione è il 20 ottobre 2018.
Si legge nella relazione che il carattere essenziale della Concessione – come evidenziato dalla Commissione già nella comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto europeo (2000/C 121/C) – è il diritto del Concessionario di gestire un’attività, sfruttando economicamente l’Opera, quale forma di remunerazione dell’investimento. Il diritto di gestione (dei lavori e dei servizi) implica necessariamente il trasferimento della responsabilità di gestione. Tale responsabilità investe al tempo stesso gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell’Opera. Di conseguenza, spetta al Concessionario effettuare gli investimenti necessari perché l’Opera possa utilmente essere messa a disposizione degli utenti e sopportarne l’onere di ammortamento. Il Concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla gestione dell’Opera.
L’alea legata all’aspetto economico e finanziario dell’Operazione, il cd. «rischio operativo», rappresenta l’elemento qualificante della Concessione (Cons. St., Ad. Pl., 27 luglio 2016, n. 22).
La differenza fondamentale rispetto all’appalto risiede proprio nella circostanza che il Concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’Opera e sopporta il rischio operativo derivante dal relativo sfruttamento economico (cfr. Corte Giust., III, 10 marzo 2011, n. C- 274/2009; Corte Giust., II, 10 novembre 2011, n. C-348/10; Cons. St., V, 18 dicembre 2015, n. 5745; Cons. St., VI, 4 settembre 2012, n. 4682). In condizioni operative normali, al Concessionario non è garantito il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per le attività oggetto della Concessione (v. Cons. St., 6 aprile 2016, n. 1352). La parte di rischio trasferita in capo al Concessionario comporta una reale e concreta esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita non sia puramente nominale o trascurabile (articolo 3, comma 1, lett. zz), del Codice).
Il trasferimento al Concessionario dei rischi economici insiti nella gestione affidata in Concessione costituisce la causa giustificativa tipizzante del Contratto. La componente «rischio» deve pertanto ricorrere sempre in concreto, ancorché eventualmente ridotta in ragione del riconoscimento in favore del Concessionario di un prezzo, di garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della Pubblica Amministrazione.
Anche in questo caso, i rischi devono essere identificati, quantificati e chiaramente assegnati alla parte che è maggiormente in grado di assumerli (cfr. parere Comitato economico e sociale sul tema “Rafforzamento del diritto delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP)” – 2001/C 14/19).
Di qui, l’esigenza di «codificare» correttamente l’allocazione dei rischi nel Contratto.
La scelta di avviare un’Operazione di PPP richiede per la Pubblica Amministrazione una preventiva attenta valutazione dei rischi. È, infatti, l’allocazione del rischio in capo all’OE specializzato che consente di ottenere benefici non conseguibili con uno o più contratti tradizionali di appalto. Tali benefici sono sintetizzabili nella possibilità di realizzare un investimento, con l’apporto maggioritario di risorse private, finalizzato all’erogazione di un servizio di interesse pubblico on-time, on-budget, on- quality, grazie a meccanismi contrattuali che allocando in maniera corretta ed equilibrata i rischi creino l’incentivo per l’OE a gestire i rischi stessi in modo tale che non si manifestino. È compito del Contratto tradurre in termini adeguati la convenienza a ricorrere al PPP piuttosto che all’appalto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria preventiva effettuata dall’Amministrazione con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta del servizio, della sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale dell’Operazione, nonché della natura e intensità dei diversi rischi in essa presenti (art. 181, comma 3, del Codice).
Il tema della corretta allocazione dei rischi riguarda tutte le opere pubbliche realizzate attraverso il ricorso a forme di PPP e, in particolare, attraverso la Concessione di costruzione e gestione che è il principale istituto utilizzato per la strutturazione di Operazioni di PPP.
Ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice, il Contratto di PPP deve allocare: a) il rischio di costruzione (legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento di costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera, e al mancato completamento dell’opera), b) il rischio di domanda (connesso ai diversi volumi di domanda che il concessionario deve realizzare oppure alla mancanza di utenza e dunque di flussi di cassa), c) e/o il rischio di disponibilità (riconducibile alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti). L’allocazione corretta di detti rischi, anche nel rispetto delle indicazioni fornite da Eurostat per l’eventuale contabilizzazione off-balance sheet, operazionalizza il rischio operativo del Contratto.
Se infatti l’assunzione del rischio operativo da parte del Concessionario è una caratteristica fisiologica di ogni Concessione di lavori e servizi, la traslazione delle specifiche componenti di rischio predette dalla sfera pubblica a quella dell’OE privato costituisce il tratto distintivo delle Operazioni di PPP.
Nei Contratti di PPP, al rischio proprio dell’appalto derivante dalla cattiva gestione dei costi di costruzione, inadempimenti di fornitori o subappaltatori e cause di forza maggiore, si aggiunge il rischio consistente nella possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’Operazione, e quindi di subire perdite derivanti da possibili squilibri generatisi sul lato della domanda (inferiore alle previsioni) e/o sul lato dell’offerta (fornitura di servizi non in linea con le richieste di mercato). Tali squilibri possono essere tali da comportare una contrazione dei ricavi derivanti rispettivamente dai corrispettivi versati dagli utenti finali ovvero dal canone di disponibilità riconosciuto dall’Amministrazione.
In questo senso, il richiamato articolo 180, comma 3, del Codice si preoccupa di stabilire una relazione di proporzionalità diretta tra ricavi ritraibili dalle attività oggetto di Concessione, da una lato, ed entità e qualità delle prestazioni rese, dall’altro. Tale relazione deve necessariamente trovare un’adeguata definizione nel Contratto di PPP, nel senso di una chiara e stretta dipendenza tra la possibilità di recupero degli investimenti effettuati e/o dei costi sostenuti e l’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’Opera ovvero il volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda.
Presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l’equilibrio economico-finanziario dell’Operazione, inteso come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica (capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di reddittività adeguato per il capitale investito) e sostenibilità finanziaria (capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento). È ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’Operazione che, in sede di gara, l’Amministrazione può stabilire un prezzo, consistente in un contributo in denaro ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, fermo restando che l’ammontare di tale prezzo sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche ovvero a ulteriori meccanismi di finanziamento non deve comunque superare il 49 per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari (articolo 180, comma 6, del Codice).
Il combinato disposto del limite percentuale all’apporto finanziario della parte pubblica con la disciplina relativa all’allocazione dei rischi connota strutturalmente il Contratto di PPP e valorizza il ruolo dell’OE quale principale finanziatore dell’Opera.
Non a caso, la sottoscrizione del Contratto è subordinata alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’Opera e, ove il finanziamento non si sia perfezionato entro un anno dalla firma del Contratto, è prevista in favore della Pubblica Amministrazione la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
Alla luce delle premesse svolte, considerato che la gestione dei rischi nelle Operazioni di PPP e nei Contratti di concessione costituisce da sempre una delle più serie criticità del settore infrastrutturale, appare quanto mai opportuno individuare adeguati strumenti di «governo del rischio» funzionali a calibrare in termini efficienti la struttura negoziale del rapporto concessorio, con riguardo alle prestazioni richieste, alla forma di remunerazione pattuita pur a fronte di una prestazione resa solo a favore della Pubblica Amministrazione e al corretto inquadramento del rischio. Tra questi strumenti, in particolare, risulta determinante lo schema di Contratto. L’articolo 181, comma 2, del Codice dispone, del resto, che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei contratti ponendo a base di gara, insieme con il progetto definitivo, uno schema di contratto tipo e di piano economico finanziario, che disciplinino l’allocazione dei rischi tar amministrazione aggiudicatrice e OE.
Il governo del rischio nel Contratto rileva, infatti, anzitutto sotto il profilo giuridico, posto che la corretta allocazione dei rischi definisce la Concessione rispetto all’appalto; in secondo luogo, sotto il profilo economico, attraverso il conseguimento di un positivo value for money (convenienza del contratto); infine, sotto il profilo contabile e statistico, in quanto l’esatta attribuzione dei rischi in capo al Concessionario permette di classificare l’Opera off balance sheet e di contabilizzare l’Operazione come non generativa di nuovo debito, con effetti positivi per la finanza pubblica.
Nello schema di Contratto, la principale fonte di remunerazione è data dal canone di disponibilità. Sono quindi allocati in capo all’OE il rischio di disponibilità, il rischio costruzione e, nei casi di svolgimento di attività redditizia verso l’esterno da parte dell’OE, il rischio di domanda dei servizi resi per il periodo di gestione dell’Opera.
Lo schema di Contratto è applicabile, con i dovuti adattamenti, a tutte le Operazioni di PPP e ad altre tipologie di Concessioni – anche a tariffa sugli utenti –, essendo denominatore comune delle stesse la corretta allocazione dei rischi tra le Parti.
Tale strumento dovrebbe contribuire a migliorare la capacità negoziale delle Amministrazioni, soprattutto territoriali, e a evitare che il ricorso al PPP sia motivato essenzialmente dalla necessità di “aggirare” i vincoli di carattere finanziario posti alle autonomie locali dal Patto di stabilità interno.
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]]>In particolare, si legge dal Comunicato: “La nuova disciplina delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato di cui al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) individua l’Autorità Nazionale Anticorruzione quale soggetto deputato a svolgere nuove funzioni di monitoraggio e di vigilanza”.
“L’art. 177, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 prevede, in particolare, che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici e di forniture, già in essere all’entrata in vigore del Codice dei contratti, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi o forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica”.
“Tra i soggetti obbligati ai sensi del citato comma 1 rientrano certamente anche i concessionari autostradali, qualora le rispettive concessioni non siano state affidate in origine con procedure di evidenza pubblica. Per questi ultimi sono previsti dall’art. 178 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, anche ulteriori specifici adempimenti”.
Con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2017 si avvia una ricognizione generale di tutti i concessionari titolari di convenzioni non affidate con procedura di evidenza pubblica
A tale scopo è stato predisposto un Modulo riepilogativo, allegato al Comunicato, dei dati che l’Autorità ha necessità di conoscere che dovrà essere compilato ed inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.anticorruzione.it entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Comunicato.
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Fonte: www.anticorruzione.it
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]]>Secondo il Collegio, “alla luce di un’interpretazione coordinata delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, deve ritenersi esclusa la possibilità di applicare l’istituto dell’avvalimento alle gare, come quella in esame, indette ai sensi dell’art.179 del d.lgs 50/2016 nell’ambito del partenariato pubblico privato, quale quella indetta per la selezione del socio operativo della società mista affidataria del servizio pubblico”.
Tale esclusione trova giustificazione nel fatto che nel contratto di partenariato pubblico-privato l’elemento del rischio assume importanza fondamentale in quanto integralmente trasferito in capo all’operatore economico.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 30/03/2017
N. 00153/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:
Rieco S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Marchese C.F. MRCTMS60M11G482B, Stefano Colombari C.F. CLMSFN70M11A944S, con domicilio eletto presso Paola Iacone in L’Aquila, via delle Tre Spighe 1;
contro
Comune di Teramo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cosima Cafforio C.F. CFFCSM59P44E205F, Alessandra Gussago C.F. GSSLSN67C71L103D, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Cinque in L’Aquila, viale della Croce Rossa 37;
Autorita’ Nazionale Anticorruzione Anac, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., Enertech S.r.l. in Liquidazione, Fallimento Enertech S.r.l. in Liquidazione, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del bando di gara -del disciplinare avente ad oggetto “procedura ristretta per la selezione del socio privato e partner industriale della TE.AM s.p.a. alla quale sarà affidata la gestione del servizio di igiene ambientale nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici”;
della determinazione dirigenziale 14 settembre 2016, n.1210;
della delibera di Giunta comunale 29 agosto 2016, n.317;
della delibera del Consiglio comunale di Teramo 30 aprile 2015, n. 33;
della delibera del Consiglio comunale 27 agosto 2015, n.53;
degli ulteriori atti allegati al bando, quali il nuovo Statuto sociale della partecipata TE.AM. s.p.a., del disciplinare prestazionale, degli schemi dei contratti di servizio, dei capitolati, degli elenchi dei prezzi unitari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Teramo e dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe Rieco s.p.a., società attiva nella gestione dei rifiuti, chiede l’annullamento del bando e degli atti ad esso presupposti, con i quali il Comune di Teramo ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato e partner industriale della TE.AM s.p.a., società mista, partecipata dal Comune stesso, per la gestione del servizio di igiene ambientale nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.
I) violazione art. 83, comma 2, 61, 172 e 179 d.lgs 50/2016, nonché dell’art. 38 della direttiva 2014/23/UE e 58 della direttiva 2014/24/UE; violazione degli articoli 41 e 97 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e concorrenza, nonché eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità e contraddittorietà; inoltre, in violazione del principio di proporzionalità il Comune di Teramo, con una popolazione di poco inferiore a 55.000 abitanti, richiede, quale requisito di partecipazione, l’aver gestito stazioni ecologiche per una popolazione pressoché doppia;
II) violazione del principio che consente al concorrente di avvalersi della capacità di terzi; violazione degli articoli 89, 61, 172 e 179 d.lgs 50/2016, nonché 38 della direttiva 2014/23/UE e 58 della direttiva 2014/24/UE; violazione degli articoli 41 e 97 Cost.;
III) violazione del principio in base al quale gli operatori economici possono partecipare alle gare singolarmente o in raggruppamento, violazione dei principi di ragionevolezza, eccesso di potere sotto vari profili, violazione degli articoli 45, 48, 61, 164, 172 e 179 del d.lgs 50/2016, nonché degli articoli 26 della direttiva 2014/23/UE e 19 della direttiva n.2014/24/UE.
2.- Per resistere al ricorso si costituiscono in giudizio sia l’Anac sia il Comune di Teramo.
3.- Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2016 tutte le parti chiedono l’abbinamento al merito e rinunciano espressamente alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art.49 del D.L. 189/16, convertito nella Legge n. 229/16.
3.1.- All’udienza pubblica dell’8 marzo 2017 la causa è riservata per la decisione.
4.-In rito, si rileva la irricevibilità della memoria di replica, depositata dal Comune di Teramo in data 2 marzo 2017, e quindi, oltre il termine dimidiato di dieci giorni liberi prima dell’udienza, previsto dal combinato disposto degli articoli 73, comma 1 e 119, comma 2 c.p.a.. Secondo la consolidata e unanime giurisprudenza (ex multis: Consiglio di Stato sez. III 13 aprile 2016 n. 1453, Consiglio di Stato sez. III 13 novembre 2015 n. 5199) i termini fissati dall’art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, sicché la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che – salvo la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 54 comma 1 c.p.a. – vanno considerati tamquam non essent.
5.- Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del bando e di tutti gli atti di gara, con i quali il Comune di Teramo ha indetto una selezione competitiva ad evidenza pubblica, da svolgersi tramite procedura ristretta ex articolo 61 del d.lgs 18 aprile 2016, n.50, per la selezione del “socio privato/ partner industriale non stabile” della TE.AM. Teramo Ambiente s.pa., società mista partecipata dal Comune di Teramo. Il socio privato dovrà acquistare la partecipazione societaria del socio privato uscente e successivamente alla società mista saranno affidati i servizi pubblici locali indicati nel bando di gara (gestione del servizio di igiene ambientale, gestione dei cimiteri comunali, realizzazione della segnaletica stradale, manutenzione del verde pubblico, verifica di impianti termici, esecuzione di compiti operativi e prestazioni accessorie del socio privato, servizio di noleggio senza conducente dei mezzi destinati al servizio di igiene ambientale, interventi di ampliamento del cimitero di Cartecchio, realizzazione di un impianto di cremazione, restauro e risanamento conservativo del cimitero di Cartecchio).
6.- La Rieco s.p.a. afferma di aver gestito nell’ultimo triennio, la raccolta dei rifiuti per il Comune di Lanciano (36.000 abitanti) e per il Comune di Senigallia (45.000) e quindi di non possedere per intero il requisito, richiesto alla lettera j dell’art. 10.1 del bando: l’aver gestito in conto proprio o in conto terzi negli ultimi tre anni almeno due stazioni ecologiche e centri di raccolta comunali autorizzati ai sensi della normativa vigente in Comuni o loro Consorzi con popolazione residente complessiva non inferiore a 100.000 abitanti.
La ricorrente assume pertanto la lesività del bando, laddove lo stesso all’art. 10 prevede che il requisito j deve essere posseduto <<da un unico operatore economico ovvero quello deputato all’espletamento del servizio di igiene ambientale>> e laddove all’art. 9.5 esclude l’istituto dell’avvalimento.
Si tratta di clausole immediatamente escludenti, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, impediscono a Rieco s.p.a., che non possiede il requisito di cui alla lettera j, di partecipare utilmente alla procedura.
7.- Con il primo motivo di gravame Rieco s.p.a. assume la violazione del principio di proporzionalità, sancito all’art. 83, comma 2, d.lgs 50/2016, secondo il quale i requisiti e le capacità dei concorrenti devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto. Nella specie, poiché il Comune di Teramo ha una popolazione di poco inferiore a 55.000 abitanti, sarebbe sproporzionato esigere, quale requisito, l’aver gestito stazioni ecologiche per una popolazione di 100.000 abitanti.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dal Comune di Teramo con la memoria di costituzione del 18 novembre 2016, TE.AM s.p.a. gestisce, oltre al centro di raccolta del Comune di Teramo di contrada Carapollo, anche i centri di raccolta, autorizzati dai Comuni di Termoli e Giulianova, raggiungendo un bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti.
Ritiene, quindi, il Collegio che la circostanza che Te.Am. s.p.a gestisce tre centri di raccolta per un bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti rende coerente e proporzionato il requisito richiesto dalla lettera J) dell’art. 10.1 del bando.
Né può convenirsi con la ricorrente in ordine all’irrilevanza di una tale circostanza in virtù del fatto che la gara in esame avrebbe ad oggetto soltanto il servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Teramo, atteso che il bando in discorso ha ad oggetto anche la selezione del socio privato, che, entrando a far parte della compagine societaria della società a partecipazione pubblica, dovrà possedere i requisiti per poter svolgere tutte le attività affidate a TE.AM s.p.a. o di cui detta società mista potrebbe divenire affidataria.
8.- Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del bando di gara per violazione delle direttive comunitarie n. 2014/24/UE e n. 2014/23/UE e delle norme di attuazione del nuovo codice dei contratti, nella parte in cui vieta l’istituto dell’avvalimento.
Il motivo è infondato.
8.1.-Alla luce di un’interpretazione coordinata delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, deve ritenersi esclusa la possibilità di applicare l’istituto dell’avvalimento alle gare, come quella in esame, indette ai sensi dell’art.179 del d.lgs 50/2016 nell’ambito del partenariato pubblico privato, quale quella indetta per la selezione del socio operativo della società mista affidataria del servizio pubblico.
Dal combinato disposto dell’art. 179, commi 1 e 2, del d.lgs 80/2016 e art. 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016, al quale rinvia l’art. 179, comma 2 citato, si desume che prevede che alle procedure di affidamento disposte nell’ambito del partenariato pubblico privato si applicano:
– “in quanto compatibili”, le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI e della parte II, limitatamente al titolo I;
-le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice limitatamente ai “principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione” (art. 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 179, comma 2 dello stesso decreto legislativo).
Dalla lettura della norma emerge che, mentre il richiamo della parte I, III, V e VI e alla parte II, titolo I, costituisce un rinvio interno “aperto” ovvero a tutte le disposizioni in tali parti e titoli contenute, fatta salva la compatibilità delle stesse con la disciplina del partenariato pubblico privato, invece, il richiamo alla parte I e alla parte II costituisce un rinvio interno “chiuso” ovvero circoscritto ad un elenco tassativo di ipotesi.
Orbene, l’art. 89 del d.lgs n. 50/2016, che disciplina l’avvalimento, è collocato nella parte II, titolo III, e, ancorché tale titolo sia denominato “Procedura di affidamento”, l’istituto in questione non è annoverabile in alcuno degli ambiti disciplinari nominativamente elencati, non potendo farsi rientrare né tra le “modalità” di affidamento né tra le “procedure di affidamento” strictu sensu intese, né tra i “requisiti generali e speciali”, trattandosi di un istituto che soccorre alla carenza dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari da parte di un concorrente.
L’esclusione dell’avvalimento nelle gare indette per la selezione del socio privato della società mista trova conferma anche dall’esame della specifica disciplina delle società miste, contenuta nell’art. 17, comma 2, del d.lgs 175/2016, ai sensi del quale è il socio privato che “deve possedere i requisiti di qualificazione” in relazione alle prestazioni per cui la società è stata costituita.
8.2.- D’altra parte, la decisione del Comune di Teramo di vietare l’avvalimento, è compatibile con il modello organizzativo, prescelto a monte, per la gestione del servizio pubblico di igiene ambientale e degli altri servizi e lavori accessori.
Invero, il partenariato pubblico-privato costituisce una modalità organizzativa di tipo istituzionalizzato (termine utilizzato dalla Commissione europea nel “Libro verde” presentata il 30 aprile 2004), alternativa alla gestione in economia e alla completa esternalizzazione della gestione delle funzioni e dei servizi pubblici, che trova espressione nel principio di libera organizzazione, sancito dall’art. 2 della direttiva n. 2014/23/UE. Secondo tale principio “le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione” e “sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici”.
Dunque, la scelta dell’ente locale di adottare il modello organizzativo del partenariato pubblico-privato per la gestione di determinati servizi pubblici si realizza con la costituzione di una società, partecipata congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato.
La società mista, a differenza della esternalizzazione del servizio ad operatori economici estranei alla pubblica amministrazione, realizza una collaborazione stabile e di lunga durata tra la pubblica amministrazione ed il privato, attraverso l’istituzione di un’organizzazione comune con la “missione” di assicurare determinati servizi (e/o funzioni e/o opere) in favore della comunità locale.
Alla base della decisione della pubblica amministrazione di optare per il modello gestionale della società mista (oggi disciplinato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, che ha consolidato una serie di norme contenute in frammentarie disposizioni legislative e ha codificato i principi elaborati dalla giurisprudenza) vi è, infatti, l’esigenza di creare un’organizzazione comune con un soggetto privato appositamente selezionato, al fine di dotarsi del patrimonio di esperienza, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate dal privato, il quale, con il proprio apporto organizzativo e gestionale, dovrà contribuire all’arricchimento del “Know how” pubblico, e, con il proprio apporto finanziario, ad alleggerire gli oneri economico finanziari che l’ente territoriale deve sopportare la gestione dei servizi pubblici.
Tale esigenza, nella specie, è manifestata dal Comune di Teramo all’art. 4.3 del bando, che richiede ai concorrenti di “presentare una proposta di piano industriale per la TE. Am. S.p.a., apportando il proprio Know how tecnico, gestionale, organizzativo nel settore del servizio di igiene ambientale, nonché la propria capacità tecnica manageriale per il migliore conseguimento degli obiettivi di crescita e sviluppo della società”. In particolare, il bando richiede che la proposta di piano industriale “dovrà essere indirizzata al concreto miglioramento dell’efficienza e dell’economicità aziendale, anche attraverso interventi di integrazione organizzativa/gestionale, inerenti le attività specifiche di trattamento finalizzato al recupero e/o alla valorizzazione dei rifiuti ivi compreso lo smaltimento degli stessi”.
Orbene, se il privato, al fine di aggiudicarsi un contratto pubblico, ha la necessità di avvalersi dell’esperienza e dei requisiti tecnico-organizzativi di un altro soggetto (c.d. ausiliario nel contratto di avvalimento), perché non li possiede, non potrà evidentemente apportare alcun “Know how” alla pubblica amministrazione.
Né tale “Know how” potrà essere apportato dall’impresa ausiliaria, la quale non è una concorrente e diventa parte del contratto di società stipulato con l’ente locale.
Ne deriva, alla luce delle considerazioni svolte, la legittimità, della volontà negoziale dell’ente locale, espressa nel bando di gara, di richiedere il possesso dei requisiti di capacità, tecnica e organizzativa in capo all’aspirante socio in proprio e di non consentire la partecipazione a soggetti non singolarmente in possesso di detti requisiti.
9.- Per le medesime ragioni chiarite al paragrafo 8.3 si rivela immune dai vizi di illegittimità, dedotti con il terzo motivo di ricorso, la previsione del bando (art. 10), di richiedere in capo ad un unico operatore economico (ovvero il socio deputato all’espletamento del servizio principale di igiene ambientale), in proprio, il possesso del requisito di esperienza indicato alla lettera “j” (l’aver gestito in conto proprio o in conto terzi negli ultimi tre anni almeno due stazioni ecologiche e centri di raccolta comunali autorizzati ai sensi della normativa vigente in Comuni o loro Consorzi con popolazione residente complessiva non inferiore a 100.000 abitanti).
Tale scelta rientra nell’ambito della discrezionalità, riconosciuta all’ente locale, pur nel rispetto della normativa di riferimento, di definire le caratteristiche e i requisiti fondamentali del suo potenziale socio e trova il suo avallo normativo nella speciale disciplina delle società miste, ora contenuta nell’art. 17, comma 2, del d.lgs 175/2016, ai sensi del quale, come già chiarito, è il socio privato che deve possedere, in proprio, i requisiti di qualificazione relativi alle prestazioni per cui la società è stata costituita.
10.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
11.- La assoluta novità delle questioni trattate consente, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., l’ integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Tuttavia, le spese relative al pagamento del contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 6-bis, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, restano a carico dalla parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Amicuzzi, Presidente
Maria Abbruzzese, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Paola Anna Gemma Di Cesare | Antonio Amicuzzi | |
IL SEGRETARIO
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]]>Tanti gli spunti interessanti e gli argomenti trattati, in considerazione della specificità e dell’importanza dell’argomento.
Nel corso degli interventi che si sono succeduti, è stato dato rilievo al ruolo dei settori dell’energia e dell’efficienza energetica, intesi quali occasioni di sviluppo per la Sicilia, soprattutto nel rilancio delle opere pubbliche, e alla rilevanza dello strumento contrattuale del PPP per la concreta realizzazione di tale obiettivo.
In particolare, nel proprio intervento, l’avv. Carmelo Giurdanella ha messo in evidenza l’importanza strategica dello strumento del PPP quale possibile e adeguata risposta ad una crisi mondiale certamente non transitoria, ma strutturale, in quanto il PPP implica necessariamente una lunga collaborazione tra la componente pubblica e quella privata al fine dello svolgimento di un lavoro in totale sinergia volto al raggiungimento di obiettivi posti a base di un progetto.
Il raggiungimento del risultato passa attraverso la compresenza di alcuni elementi fondamentali, come la competenza, l’indipendenza, la capacità decisionale e la piena assunzione di responsabilità dei soggetti coinvolti nel PPP.
Infine, l’avv. Carmelo Giurdanella ha illustrato, dal punto di vista tecnico-giuridico, la disciplina del PPP, muovendo dalla matrice anglosassone dell’istituto al suo progressivo recepimento negli ordinamenti giuridici di civil law, tra i quali l’ordinamento italiano con il nuovo Codice dei Contratti pubblici (artt. 180-191 D. Lgs. 50/2016), svolgendo altresì un’accurata disamina dei singoli contratti, e in particolare:
– il partenariato pubblico-privato propriamente detto;
– il project financing o finanza di progetto, con assoluto risalto al ruolo del soggetto privato nella fase propositiva, nonché con alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara, della bozza di convenzione e del piano di convenzione economico-finanziario con asseverazione delle società di revisione a ciò preposte;
– il contratto di locazione finanziaria, con riferimento alle funzioni assegnate ai soggetti coinvolti, ovvero la PA (quale committente ed esecutore del progetto da porre a base di gara, nonché selezionatore della società di leasing e del costruttore); la società di leasing (quale soggetto che si assume i rischi dell’investimento e che trasferisce al costruttore i rischi che non siano di natura finanziaria; il costruttore (che realizza l’opera e provvede, se del caso, alla sua manutenzione);
– il contratto di disponibilità, con riferimento all’affidamento a rischio e a spese dell’affidatario, della costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo;
– gli interventi di sussidiarietà orizzontale, con specifico risalto a due forme di contratto di PPP, ossia la “gestione di aree riservate al verde pubblico urbano” (art. 189, comma 1) e la “realizzazione di opere di interesse locale” (art. 189, comma 2).
– il baratto amministrativo, inteso come forma di partenariato sociale, attraverso cui cittadini singoli o in forma associata presentano progetti (interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati) sulla scorta di criteri e condizioni dettati dagli enti territoriali, i quali, in cambio, individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.
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]]>L'articolo Quali sono le principali novità del Codice degli appalti in tema di project financing? proviene da Giurdanella.it.
]]>Fatto salvo quanto si dirà in seguito relativamente alle procedure di affidamento, è in primo luogo opportuno soffermarsi sinteticamente sulle principali novità introdotte dal nuovo codice.
Il comma 1 del citato art. 183, d.lgs. n. 50/2016, dispone che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, “le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti”.
Dal tenore testuale della disposizione si comprende chiaramente come, nel nostro ordinamento, il project financing rappresenti una particolare modalità di affidamento di una concessione, alternativa a quella generale di cui agli artt. 164 ss. del nuovo codice.
Inoltre, il citato comma 1 dell’art. 183 contiene una prima e rilevante novità, correlata alle modifiche che il nuovo codice ha apportato in tema di livelli di progettazione.
L’ormai abrogato codice del 2006 disponeva, infatti, che, nelle procedure di finanza di progetto, la pubblica amministrazione dovesse porre a base di gara uno studio di fattibilità. Tale documento rappresentava il presupposto per l’inserimento di un’opera all’interno della programmazione triennale.
Una volta pubblicato il bando con allegato lo studio di fattibilità, le offerte dei partecipanti alla gara avrebbero dovuto contenere il progetto preliminare dell’opera: di conseguenza, all’operatore privato erano affidati tutti i livelli della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).
Sul punto, il nuovo codice degli appalti ha profondamente riformato le norme sulla progettazione.
In particolare, l’art. 23 del d.lgs. 50/2016 elimina, innanzitutto, lo studio di fattibilità come presupposto dell’inserimento negli strumenti di programmazione.
Inoltre, nel nuovo codice, i livelli di progettazione risultano modificati, tenuto conto che la progettazione preliminare viene sostituita dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
D’altra parte, è proprio il progetto di fattibilità a costituire, oggi, il livello minimo per l’inserimento delle opere all’interno degli strumenti di programmazione.
Tornando al project financing, quanto detto aiuta, dunque, a comprendere che, nella nuova disciplina, punto di partenza della procedura è il progetto di fattibilità che la stazione appaltante pone a base di gara, essendo ora demandate all’aggiudicatario solo la progettazione definitiva e quella esecutiva.
La procedura ad iniziativa pubblica
Circa le differenze tra la precedente disciplina e quella attuale di cui al d.lgs. 50/2016, l’ambito sul quale il legislatore è maggiormente intervenuto è, senz’altro, quello relativo alle procedure di affidamento mediante project financing.
Il nuovo codice, infatti, semplifica ampiamente il precedente assetto, contemplando una sola procedura ad iniziativa pubblica (assimilabile a quella a gara unica del promotore monofase) e una a totale iniziativa privata, relativa a opere non inserite negli strumenti di programmazione.
Risultano, dunque, eliminate la procedura a doppia gara del promotore bifase e quella ad iniziativa privata del c.d. promotore additivo.
La disciplina della procedura di project financing ad iniziativa della pubblica amministrazione è sostanzialmente analoga al precedente procedimento del promotore monofase.
Presupposto per l’avvio della procedura in parola è l’inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente.
A base di gara, diversamente dal passato, deve essere posto il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto da personale qualificato dell’amministrazione procedente o, in assenza, da soggetti esterni.
Il bando di gara deve specificare, a pena di illegittimità, che l’amministrazione ha facoltà di richiedere al promotore di apportare modifiche al progetto definitivo presentato e che l’aggiudicazione interverrà solo ove tali modifiche siano accettate.
Inoltre, deve anche essere esplicitamente previsto che l’amministrazione, qualora il promotore non accetti, possa chiedere l’accettazione delle modifiche ai concorrenti successivi in graduatoria, tenendo ferme le condizioni economiche e contrattuali originariamente proposte al promotore (art. 183, comma 3).
Con riferimento al contenuto delle offerte (art. 183, comma 9), si prevede che i concorrenti debbano presentare un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi o da una società di revisione, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Ogni partecipante deve, inoltre, dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.
Il criterio di valutazione delle offerte deve necessariamente essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’esame delle proposte deve essere esteso anche agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione (art. 183, comma 5).
Le successive fasi della procedura sono disciplinate al comma 10 dell’art. 183.
In particolare, la pubblica amministrazione deve, in primo luogo, prendere in esame le offerte pervenute, redigere la graduatoria e nominare promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. Successivamente, il progetto definitivo presentato dovrà essere posto in approvazione.
Tuttavia l’amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di richiedere al promotore di apportare al progetto eventuali modifiche. Solo nel caso in cui il promotore accetti tali modifiche, si procederà all’aggiudicazione della concessione in suo favore. Allo stesso risultato si perverrà ove il progetto non necessiti di modifiche.
Viceversa, ove le modifiche siano ritenute necessarie e il promotore si rifiuti di apportarle, la concessione sarà aggiudicata al primo dei concorrenti successivi in graduatoria che abbia accettato le modifiche alle stesse condizioni proposte al promotore.
In quest’ultima ipotesi, è, però, previsto il diritto per il promotore al pagamento delle spese sostenute per la predisposizione del progetto, a carico del nuovo aggiudicatario.
La procedura ad iniziativa privata
La seconda procedura, ad iniziativa del soggetto privato, è disciplinata ai commi 15-19 dell’art. 183 ed è relativa esclusivamente a lavori pubblici o di pubblica utilità non inseriti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione.
Non è più possibile, dunque, per i privati, avanzare proposte circa la realizzazione di opere presenti all’interno della programmazione, ma per le quali la pubblica amministrazione non abbia avviato la procedura per l’affidamento della concessione.
Le proposte presentate dai privati dovranno contenere non più il progetto definitivo, bensì un progetto di fattibilità, oltre alla bozza di convenzione, al piano economico-finanziario asseverato ed alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Successivamente alla presentazione della proposta, l’amministrazione è tenuta a valutare non più esclusivamente l’interesse pubblico sotteso alla proposta (come era previsto dall’art. 153, comma 19, d.lgs. 153/2006), bensì ad operare una più stringente verifica sulla fattibilità della proposta.
Anche in questa sede l’amministrazione può invitare il proponente ad apportare al progetto le modifiche necessarie per la sua approvazione.
Una volta conclusa la fase valutativa, il progetto di fattibilità viene prima inserito negli strumenti di programmazione e, successivamente, viene posto in approvazione.
In caso di esito positivo, il progetto di fattibilità sarà posto a base della gara per l’affidamento della concessione, alla quale deve ovviamente essere invitato il proponente.
Come in passato, è tuttavia previsto un esplicito diritto di prelazione in favore del proponente, nel caso in cui quest’ultimo non dovesse risultare aggiudicatario.
Il presente estratto è tratto dal Capitolo 17 – Il project financing, del Manuale Cesda “Diritto degli Appalti Pubblici Aggiornato alle novità del nuovo codice appalti 2016″.
L'articolo Quali sono le principali novità del Codice degli appalti in tema di project financing? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cosa si intende per Partenariato Pubblico Privato? La situazione dopo il Codice degli appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>A questi argomenti verrà dedica parte del Corso European Project Design and Management – Corso avanzato di europrogettazione che verrà tenuto il tenuto il 19 gennaio 2017 a Vittoria (RG).
Con l’espressione Partenariato pubblico-privato (PPP) si fa comunemente riferimento a forme di cooperazione tra poteri pubblici e soggetti privati, con lo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico: la legge delega n. 11/2016 che detta i principi su cui è costruito il nuovo Codice Appalti, sposando i principi forniti dalle ultime direttive 2014/23/UE, 2014/24UE, 2014/25UE in materia di appalti pubblici, già mirava all’ambizioso obiettivo di incentivare l’integrazione pubblico-privato al fine di accrescere le risorse a disposizione e acquisire soluzioni innovative anche dal punto di vista finanziario, facendo specifico riferimento agli istituti di finanza di progetto e di locazione finanziaria di opere pubbliche e di pubblica utilità.
Nell’ottica della razionalizzazione degli strumenti di “PPP”, al fine di evitare sprechi in tema di risorse economiche e finanziarie, la legge delega già prevedeva degli specifici studi di fattibilità, commissionati su indicazione delle stesse pubbliche amministrazioni, su modalità, tempistiche e risorse da investire prima di porre a gara il progetto “cooperativo”considerandone aspetti tecnici, sociali, ambientali del progetto, al fine di verificare anche i livelli di bancabilità dello stesso – intendendosi la necessità della preventiva pianificazione strategico.-economica sottesa al progetto stesso-, l’analisi di fattibilità finanziaria e l’auspicato coinvolgimento degli istituti di credito, in modo da attirare capitali provenienti dal mondo creditizio.
La predetta legge prevedeva, altresì, l’acquisizione preventiva di pareri, atti di assenso e autorizzazioni prima della fase di aggiudicazione, al fine di evitare revoche, annullamenti e ogni forma giuridica o fattuale di “ripensamento” che possa tradursi in perdita di risorse, denaro e chance per i partners coinvolti.
Altri obiettivi che già la Legge Delega conteneva sono identificabili nella trasparenza e pubblicità degli atti, oggi trasposti nel nuovo impianto codicistico, legati alla necessità di identificare con chiarezza i diversi soggetti coinvolti e la connessa ripartizione dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera.
E’ evidente che la delega già mirava ad evitare ciò che, purtroppo, comunemente accade, ossia i costi ingenti determinati dalla mancata esatta pianificazione, che spesso riapre la trattativa tra le parti in fase successiva alla stipula del contratto, facendo lievitare enormemente i costi legati alle varianti e modifiche di progetto, nonché ad evitare l’ipotesi per cui, la gara risulti aggiudicata, ma ancora manchino autorizzazioni, pareri favorevoli e assensi che impediscano, a contratto stipulato, un inutile pit-stop per i cantieri.
Troppo spesso, infatti, sotto l’egida della vecchia normativa, sono state utilizzate impropriamente forme di PPP- partenariato pubblico privato- utilizzando tale cooperazione per la realizzazione di opere e progetti il cui rischio economico- operativo dell’opera progettata e realizzata si è riversato esclusivamente sul partner pubblico, violando apertamente le regle UE, che prevedono, in tali forme cooperative, una traslazione di almeno una parte del rischio operativo dalla pubblica amministrazione al privato.
Nuova sfida del neonato impianto codicistico, in coerenza con il Pacchetto Direttive, è valorizzare l’essenza di un PPP, rappresentata soprattutto dalla gestione di un servizio, il cui beneficiario può essere l’Amministrazione e, dunque, il cittadino: la realizzazione del progetto “cooperativo” impone però, secondo quanto stabilito dall’Europa, non una mera richiesta e concessione di finanziamento, ma un rapporto alla pari tra i due partner pubblico – privato, che consenta un’allocazione del rischio proporzionale e parametrata alla remunerazione dell’affare.
Sotto l’egida dei principi contenuti nella suddetta Legge Delega, il Nuovo Codice Appalti (d.lgs. n. 50/2016) , disciplina all’art. 180 l’istituto del Partenariato Pubblico Privato, la cui definizione normativa è data dall’art 3, comma 1, lett. eee) del suddetto decreto legislativo, secondo cui si intende per «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso <<stipulato per iscritto con il quale una o piu’ stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu’ operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attivita’ consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilita’, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalita’ individuate nel contratto, da parte dell’operatore.>>
In questo modo, il nuovo codice enuclea una tipologia contrattuale aperta, ove rientrano figure contrattuali e societarie stipulabili tra soggetti pubblici e soggetti privati, modalità di affidamento e di finanziamento da parte di privati, nonchè progettazione di fattibilità tecnico ed economica e progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.
L’articolo specifica, innanzitutto, che i ricavi di gestione dell’operatore economico possano provenire non solo dal canone riconosciuto dall’ente concedente ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, quale, ad esempio, l’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
Si distingue, così, il PPP per la realizzazione delle c.d. “opere fredde”, opere che non hanno una rilevanza imprenditoriale tale da produrre ritorni diretti o comunque in cui la funzione sociale è assolutamente predominante tanto da da non consentire l’applicazione di tariffe, e “opere calde”, ossia opere che hanno una rilevanza imprenditoriale, poiché suscettibili, nel breve-medio periodo, di produrre una redditività futura e i cui costi di investimento possono essere tendenzialmente ammortizzati con i flussi di cassa derivanti dalla gestione economica dell’infrastruttura.
Come si è detto, particolare attenzione è data ,in seno all’impianto sistematico Delega- Codice, alla distribuzione dei rischi tra privato e pubblico.
In tal senso, è riconosciuto che il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione in capo al partner privato, per l’intero periodo di gestione dell’opera, del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi.
Nell’ottica, però, dell’equilibrio economico generale dell’affare, la norma prevede che gli eventuali rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico, non ricadono a cascata su quest’ultimo soggetto incolpevole: in tal senso, è stabilito che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di pagare un canone all’operatore economico privato che subisca periodi di annullamento o riduzione degli introiti direttamente e casualmente legati ai periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera o di prestazione dei relativi servizi.
Nell’ottica della valorizzazione del concetto di equilibrio economico finanziario dell’operazione economica nel suo complesso, inteso come la contemporanea coesistenza di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, argomenti, peraltro, chiosati in sede di parere del Consiglio di Stato sul nuovo impianto codicistico, si prevede la possibilità che, in sede di gara, l’amministrazione aggiudicatrice possa stabilire anche il versamento di un contributo pubblico – determinato ex ante- o addirittura concedere, a scopo remunerativo, la cessione di beni immobili che non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico.
La norma dispone, altresì, che l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di altri meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non possa essere superiore al una data percentuale (30%) del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
Al fine di assicurare il raggiungimento del closing finanziario e, quindi, il buon fine dell’operazione complessiva, la norma prevede che la sottoscrizione del contratto di partenariato pubblico privato avvenga contestualmente al perfezionamento del contratto di finanziamento , e oltre alla risoluzione di diritto dello stesso, nell’ipotesi in cui il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di PPP.
L’ultimo comma dell’articolo in esame include nella tipologia dei contratti di PPP: la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia opere o servizi che presentino le caratteristiche proprie dei contratti di PPP.
Trattandosi, come si è detto, di una tipologia contrattuale aperta, si tratta di un mero elenco formulato in via esemplificativa, non avente carattere di tassatività.
Ancora, per ciò che concerne le procedure di affidamento dei contratti di PPP, è previsto che la scelta dell’operatore economico avvenga con procedure ad evidenza pubblica, incluso il dialogo competitivo.
È stabilito inoltre – salvi i casi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche la progettazione – che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano all’affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che diano evidenza della corretta allocazione dei rischi tra le parti e la sostenibilità economico-finanziaria, e che effettuino il monitoraggio costante sull’attività del partner privato, sulla base di Linee Guida, che dovranno essere adottate dall’Anac entro un tempo prestabilito dalla legge, su parere del Ministrio dell’Economia e delle Finanze.
Estratto dal Capitolo 16 – Partneriato Pubblico – Privato, del Manuale Cesda “Diritto degli Appalti Pubblici Aggiornato alle novità del nuovo codice appalti 2016″.
In materia di Partenariato Pubblico Privato, si veda anche la Guida del Ministero dell’Economia
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]]>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 contenente le linee guida Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Oggetto delle presenti Linee Guida sono dunque le procedure disciplinate dall’art. 153 del Codice, rubricato «Finanza di progetto». L’Authority rileva che tali indicazioni nei principi generali possono essere utilizzate per la maggior parte dei contratti di parternariato pubblico-privato (Ppp) di cui il PF è un’espressione, e per quanto compatibili, anche per altri istituti presenti nel Codice, quali quelli disciplinati dall’art. 175, sulle infrastrutture strategiche.
Con questo atto vengono, pertanto, aggiornate e consolidate in un unico documento le determinazioni dell’Autorità n.1 del 2009, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. terzo correttivo, e n. 2 del 2010, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contrato di concessione di lavori pubblici, che quindi devono intendersi superate dalle presenti Linee Guida.
L’Autorità inoltre spiega che le Linee Guida sono pensate principalmente per gli affidamenti di importo elevato, ma si applicano con gli opportuni accorgimenti anche a quelli di importo ridotto.
Di seguito l’indice della determinazione.
1. Glossario …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
2. Premessa………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3. La concessione di lavori e servizi e la finanza di progetto …………………………………………………………………. 5
3.1 Gli elementi distintivi della concessione rispetto al contratto d’appalto e l’allocazione del rischio…….. 5
3.2 Il valore dei contratti…………………………………………………………………………………………………………… 9
3.3 Le caratteristiche della finanza di progetto ……………………………………………………………………………… 9
3.4 La centralizzazione della domanda ………………………………………………………………………………………. 11
4. La fase della programmazione……………………………………………………………………………………………………. 12
5. Lo studio di fattibilità……………………………………………………………………………………………………………….. 15
5.1 Introduzione……………………………………………………………………………………………………………………. 15
5.2 La scelta del modello di realizzazione dell’intervento: partenariato pubblico e privato o appalto…….. 16
5.3 Il contenuto dello studio di fattibilità …………………………………………………………………………………… 19
5.4 L’affidamento dello studio di fattibilità ed i relativi corrispettivi ……………………………………………….. 23
6. Le modalità di svolgimento della procedura a gara unica (commi 1-14) …………………………………………….. 24
6.1 La scelta della procedura di aggiudicazione……………………………………………………………………………. 24
6.2 Le fasi della procedura a gara unica ……………………………………………………………………………………… 26
6.3 Contenuti del bando e del disciplinare di gara ……………………………………………………………………….. 26
6.4 I requisiti di partecipazione ………………………………………………………………………………………………… 29
6.5 I contenuti delle offerte …………………………………………………………………………………………………….. 30
6.6 Le garanzie ……………………………………………………………………………………………………………………… 31
6.7 Criterio di aggiudicazione…………………………………………………………………………………………………… 32
6.8 L’aggiudicazione e la stipula del contratto …………………………………………………………………………….. 32
7. Lo svolgimento della procedura a doppia gara e il diritto di prelazione (comma 15) ……………………………. 34
8. Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa dei privati (commi 16-18)…………………………………………….. 35
9. Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa dei privati (commi 19-21)…………………………………………….. 37
10. La finanza di progetto nei servizi ……………………………………………………………………………………………. 38
10.1 La concessione di servizi……………………………………………………………………………………………………. 38
10.2 Le proposte da parte di privati ……………………………………………………………………………………………. 39
10.3 L’opportunità della programmazione …………………………………………………………………………………… 40
10.4 I requisiti del proponente nei servizi ……………………………………………………………………………………. 41
11. Disciplina applicabile all’esecuzione del contratto ……………………………………………………………………… 41
11.1 La disciplina applicabile …………………………………………………………………………………………………….. 42
11.2 La convenzione………………………………………………………………………………………………………………… 43
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]]>Quante forme di project financing esistono?
L’art. 153 del Codice disciplina quattro diverse procedure di affidamento del contratto in finanza di progetto:
Qual è la forma “tipica” di project financing?
Per l’ampissima libertà di iniziativa privata, di certo la procedura tipica è quella indicata all’art. 153, commi 19-21.
Essa, infatti, consente al privato di presentare proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti né nella programmazione triennale di cui all’art. 128 del Codice, né negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione.
Come si articola questa procedura?
In sintesi, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a valutare, entro 3 mesi, il pubblico interesse della proposta presentata e il progetto preliminare, una volta inserito nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione, è posto in approvazione con le modalità indicate all’art. 97 del Codice.
Una volta approvato, il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento della concessione, alla quale è invitato il proponente.
I concorrenti, compreso il promotore, quindi presenteranno un’offerta contenente i documenti richiesti dal comma 19.
La particolarità sta nel fatto che se il promotore non risulta aggiudicatario, ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
Quali requisiti deve possedere il promotore?
Il soggetto privato che assume l’iniziativa di promuovere il project financing, deve possedere, oltre i requisiti ex art. 38 del Codice dei contratti, quelli previsti per il concessionario dall’art. 95 del Regolamento di attuazione del Codice, anche associando o consorziando altri soggetti (art. 153, comma 8).
L'articolo Project financing nei lavori pubblici: cos’è e com’è disciplinato? proviene da Giurdanella.it.
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