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]]>TAR Piemonte – Torino, sez. II, 18 aprile 2019, n. 447
A seguito del ricorso di una componente di Casapound, il Tar Piemonte, con sentenza n. 447/2019 , ha riconosciuto la legittimità del Regolamento comunale che subordina il rilascio di una concessione di suolo pubblico ad una dichiarazione di “antifascismo”.
E’ stato ritenuto lecito che il Comune di Rivoli, in Piemonte, a fronte di istanze di concessione del suolo pubblico o di utilizzo di spazi e sale di proprietà comunale, richieda la presentazione da parte dei richiedenti di una dichiarazione espressa del seguente testuale tenore:
“Il sottoscritto (…) dichiara (…):
– “di ripudiare il fascismo e il nazismo;
– di aderire ai valori dell’antifascismo posti alla base della Costituzione repubblicana, ovvero i valori di libertà, di democrazia, di eguaglianza, di pace, di giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano, affermatisi nel nostro Paese dopo una ventennale opposizione democratica alla dittatura fascista e dopo i 20 mesi della Lotta di Liberazione dal nazifascismo; (…)”.
L’esponente del partito di estrema destra deduceva l’illegittimità del Regolamento per violazione degli articoli 2, 3, 17, 18 e 21 della Costituzione in materia di tutela dei diritti fondamentali, di eguaglianza, diritto di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero e di associazione in partiti politici.
Secondo l’impostazione del ricorrente tali principi costituzionali non consentirebbero di subordinare l’esercizio dei diritti civili e politici a dichiarazioni di adesione ai valori dell’antifascismo, ai valori repubblicani e a quelli della Resistenza: la libera manifestazione del pensiero e il “foro interno” di ciascun cittadino non possono essere coartati attraverso l’obbligo di adesione a valori predeterminati, secondo modelli tipici dei regimi totalitari.
Il Tar torinese controbatte che i valori dell’antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell’ideologia autoritaria propria del ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione repubblicana del 1948.
E ciò non solo perché l’antifascismo è sotteso implicitamente all’affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla proclamazione solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo, ma anche perché affermato esplicitamente sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, sia nell’art. 1 della legge “Scelba” n. 645 del 20 giugno 1952.
La legge Scelba, nel dare attuazione alla XII disposizione transitoria, ha individuato come manifestazioni esteriori di ricostituzione del partito fascista il perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista attraverso, tra l’altro, la minaccia o l’uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà costituzionali, lo svolgere propaganda razzista, l’esaltare principi, fatti e metodi propri del predetto partito, il compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e il denigrare la democrazia, le sue istituzione o i “valori della Resistenza”; inoltre, l’art 5 della stessa legge Scelba n. 645/1952 punisce le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, quando siano compiute durante eventi pubblici.
Secondo la sentenza, i principi dell’antifascismo affermati nelle predette norme, costituzionali e non, costituiscono un limite alla libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione degli individui.
Le libertà di cui sopra, quindi, non possono esplicarsi in forme che denotino un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del disciolto partito fascista.
In materia di propaganda politica ed elettorale e di concessione di spazi pubblici, è necessario che l’amministrazione operi un bilanciamento di interessi tra quello all’utilizzo pubblico da parte della collettività e quello all’utilizzo da parte di una sola parte politica.
La legge, in particolare, non predetermina le finalità in vista delle quali può essere attribuito a privati l’uso esclusivo del suolo pubblico, ma rimette ai Comuni il potere di regolamentarle e valutarle caso per caso, in funzione della meritevolezza dell’interesse perseguito e della sua idoneità a giustificare la sottrazione temporanea del bene pubblico all’utilizzo collettivo
Pertanto è ragionevole, si legge nella sentenza, che allorquando si richieda di esercitare attività di propaganda in spazi pubblici, sottraendoli, sia pure temporaneamente, all’uso pubblico per destinarli all’utilizzo privato, non appare irragionevole che l’amministrazione richieda, al fine di valutare la meritevolezza dell’interesse dedotto, una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali.
In particolare, è ragionevole che l’interesse del privato sia meritevole se si impegna al rispetto dei limiti costituzionali alla libera manifestazione del pensiero connessi al ripudio dell’ideologia autoritaria fascista e all’adesione ai valori fondanti l’assetto democratico della Repubblica italiana, quali quelli dell’antifascismo e della Resistenza.
Nel caso di specie oggetto della decisione, la ricorrente aveva richiesto all’amministrazione comunale, “quale attivista e delegata” dell’associazione “Casapound Italia”, la concessione del suolo pubblico nella via Fratelli Piol (peraltro, una via pubblica di forte valenza evocativa, perchè intestata a martiri della Resistenza e dell’antifascismo). per svolgere attività di propaganda politica.
Tuttavia, alla richiesta dell’amministrazione di rendere la dichiarazione di impegno predisposta dalla giunta comunale, ne ha resa una diversa, nella quale ha solamente dichiarato “di riconoscersi nei valori della Costituzione, di non voler ricostruire il disciolto Partito Fascista, di non voler effettuare propaganda razzista o comunque incitante all’odio”, nonché “di impegnarsi a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti del nostro ordinamento giuridico”.
Pertanto l’esponente di Casapound ha omesso, volutamente, la parte di dichiarazione relativa al “ripudio del fascismo e del nazismo” e all’adesione “ai valori dell’antifascismo”.
Tuttavia, secondo i giudici torinesi, dichiarare di aderire ai valori della Costituzione, ma nel contempo rifiutarsi di aderire ai valori che alla Costituzione hanno dato origine e che sono ad essa sottesi, come l’antifascismo, significa vanificare il senso stesso dell’adesione, svuotandola di contenuto e privandola di ogni valenza sostanziale e simbolica.
Alla luce di quanto sopra, il Tar non ha ritenuto censurabile il comportamento del Comune che, a fronte dell’assenza di un effettivo impegno della ricorrente al rispetto dei valori costituzionali dell’antifascismo, ha ritenuto insussistenti i presupposti di interesse pubblico per la concessione di spazi pubblici per finalità private di propaganda politica.
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]]>Dopo avere enunciato le finalità, il testo unificato riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell’indirizzo politico e all’elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni, nel rispetto del principio della parità di genere. Esso prevede che l’organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico e riconosce il diritto di tutti gli iscritti di partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.
Sono integrate le disposizioni vigenti sul contenuto necessario degli statuti dei partiti registrati, introducendo regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti e richiedendo l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.
È espressamente riconosciuto che, salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell’accordo associativo ai partiti si applicano le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l’uso della denominazione e del simbolo del partito.
Il testo prevede altresì che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche devono depositare, contestualmente al contrassegno, lo statuto registrato, o, in mancanza, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza; in caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza le liste sono ricusate dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il testo introduce poi disposizioni con la finalità di assicurare la trasparenza, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno denominata “Elezioni trasparenti”, dei seguenti elementi: il contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
E’ altresì richiesta la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata “trasparenza”, dei seguenti elementi:
Per le erogazioni – pari o superiori a 5.000 euro annui – in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all’Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici, è fatto obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell’art. 4 della legge 659/1981, che vengono di conseguenza abrogati). Nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche elettive ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all’estero è possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l’attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta può essere sostituita da un’attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito.
Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni sono comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell’erogazione; è altresì previsto che la Commissione garantisca a tutti i cittadini il diritto di conoscerle (previo consenso per le erogazioni in favore di partiti politici di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro).
Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduce l’obbligo di pubblicazione in forma aggregata, nella relazione allegata al rendiconto
L’obbligo di presentare il rendiconto viene limitato ai partiti che abbiano eletto un rappresentante alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo e vengono estese le relative sanzioni.
Viene infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell’attività politica.
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