L'articolo La Cassazione torna sull’efficacia probatoria della PEC proviene da Giurdanella.it.
]]>La questione concerne la possibilità di estendere il regime della pec, la quale è idonea a dimostrare l’avvenuto invio e e la ricezione del messaggio in essa contenuto, anche ai documenti eventualmente allegati.
La Cassazione ci è già espressa sul punto, stabilendo che “la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato”
Con l’ordinanza in analisi, il supremo Consesso ha confermato tale orientamento, ribadendo che “la Pec è in grado di attestare in maniera certa l’avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla Pec stessa, non al file allegato ad essa. Pertanto, se alla Pec è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file, occorrendo, a tal fine, che sul file allegato sia apposta la firma digitale, che certificherà la provenienza del documento e la sua integrità.”
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]]>L'articolo Al via il domicilio digitale per le persone fisiche proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha infatti pubblicato le Linee guida riguardanti l’Indice nazionale domicili digitali persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
Il concreto avvio e l’implementazione del citato elenco pubblico, più sinteticamente denominato INAD, consentirà a tutti i soggetti interessati – che fino ad ora ne erano rimasti esclusi – di avere un proprio domicilio digitale ove ricevere, con valore di legge, tutte le comunicazioni in modalità elettronica.
Il domicilio digitale, come definito dal Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005, è infatti un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, formalmente valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Non si tratta di una completa novità, tenuto conto del fatto che già da tempo il domicilio digitale è una consolidata realtà per le società e le persone giuridiche iscritte nel Registro delle Imprese, per i liberi professionisti iscritti ad albi (registro INI-PEC), nonché per tutte le pubbliche amministrazioni (registro IPA).
L’art. 6, comma 1, del CAD, infatti dispone che tutte le comunicazioni ad un soggetto possano essere effettuate presso il suo domicilio digitale, a condizione che il relativo indirizzo PEC sia inserito nei pubblici elenchi previsti dallo stesso CAD, e che in tal caso le suddette comunicazioni producano gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.
Relativamente agli elenchi degli indirizzi di domicilio digitale previsti, lo stesso art. 6 del CAD individua tali registri (che poi vengono più compiutamente disciplinati ai successivi articoli), prevedendo che:
– l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD;
– l’elenco dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi è l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione (IPA) di cui all’articolo 6-ter del CAD;
– l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli enti di diritto privato diversi dai precedenti sia l’Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD) di cui all’articolo 6-quater del CAD.
E dunque, seppure l’istituzione dell’INAD fosse già stata disposta dal CAD, il suo concreto avvio e la successiva gestione dell’elenco necessitava, ai sensi dell’art. 71 del CAD, di una specifica regolamentazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha adesso visto la luce con la pubblicazione delle Linee guida in questione.
Scendendo sinteticamente nello specifico del contenuto delle citate Linee guida, esse stabiliscono le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INAD, che saranno affidate all’AgID – nella qualità di “Gestore INAD” – con l’ausilio di InfoCamere (ossia la struttura informatica delle Camere di commercio cui è già affidata la gestione dell’elenco INI-PEC).
Potranno eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD:
– le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
– gli enti di diritto privato che non siano già tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC;
– i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi.
Proprio con riferimento alla categoria dei professionisti, le Linee guida dispongono che nei casi in cui il professionista risulti già presente nell’elenco INI-PEC, non gli sarà consentito di eleggere – presso l’INAD – il domicilio digitale in qualità di professionista, ferma restando però la facoltà di registrarsi all’INAD nella sola qualità di persona fisica.
I soggetti che intenderanno eleggere il proprio domicilio digitale dovranno dunque registrarsi all’INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante uno degli ormai consueti strumenti (SPID/CIE/CNS).
La consultazione dell’INAD sarà consentita online a chiunque, senza alcuna necessità di autenticazione.
Di seguito, si rende disponibile il testo integrale delle nuove Linee guida sull’INAD.
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]]>L'articolo La notifica PEC alle Pubbliche Amministrazioni in registri diversi dal REGINDE proviene da Giurdanella.it.
]]>Consiglio di Stato sez. VI, 24 marzo 2020 n.2256
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 24 marzo 2020, n.545
La giurisprudenza amministrativa risolve in maniera non ancora coerente il problema della notifica via PEC alla Pubblica Amministrazione con l’indirizzo tratto dall’indice delle PA (indicepa.gov.it) o INIPEC, in assenza della comunicazione dello stesso indirizzo all’indice presso il Ministero della Giustizia (ReGIndE).
Mentre il Consiglio di Stato ha confermato il suo precedente indirizzo, per cui la notifica ad un indirizzo diverso da quello nel REGINDE, anche se nulla, può essere considerata errore scusabile (con conseguente rimessione in termini), il T.A.R. Lombardia considera la notifica all’indirizzo contenuto nel registro IPA del tutto valida, in particolare se è lo stesso indirizzo indicato nel sito internet istituzionale della Pubblica Amministrazione, che non ha comunicato un indirizzo nell’indice REGINDE.
Nella sentenza n. 2256 del 24 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha ricordato che, in linea generale, la PEC da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle pubbliche amministrazioni è quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, d.-l. n. 179/2012 convertito, dalla legge n. 221/2012. Per quanto riguarda il processo amministrativo, il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT), prevede che le notificazioni alle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio siano eseguite agli indirizzi PEC di cui sopra.
Pertanto le pubbliche amministrazioni hanno l’onere di comunicare al Ministero della giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notificazione telematica nei loro confronti, da inserire nell’elenco ReGIndE.
Invece l’art. 16-ter d.-l- n. 179/2012 e ss.mm.ii., nell’indicare i pubblici elenchi di indirizzi PEC utilizzabili per comunicazioni e notificazioni, non menziona più, dopo la novella del 2014, i registri INI ed IPA di cui all’art. 16, comma 8, d.-l. n. 185/2008 tra i pubblici elenchi, dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari, che invece era richiamato nella versione originaria della norma.
Ebbene, in applicazione di tale assetto normativo, il Consiglio di Stato conferma la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado, effettuata non all’indirizzo PEC inserito nell’elenco ReGIndE, ma all’indirizzo dell’elenco pubblico INI.
Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato, l’esistenza di orientamenti inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo PEC del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dagli elenchi INI ed IPA, rende doveroso accordare il beneficio della rimessione in termini.
E questo in particolare laddove era la stessa PA ad individuare nella lex specialis per le comunicazioni di gara era indicato lo stesso indirizzo INI-PEC, utilizzato anche per la richiesta di giustificazioni dell’anomalia ed era indicato in calce a tutte le comunicazioni.
Pertanto deve essere assegnato termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., attesa la non univoca imputabilità della nullità della notificazione ad una condotta negligente della stessa ricorrente.
Secondo il T.A.R. Lombardia, invece, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA è pienamente valida ed efficace.
l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.
A sostegno di ciò, si sofferma sul fatto che, alla luce dei generali canoni di autoresponsabilità e di legittimo affidamento, non è possibile che il notificante possa vedersi pregiudicato nelle proprie guarentigie difensive a cagione del colpevole contegno inadempiente della Amministrazione che, mancando di comunicare l’indirizzo PEC da inserire nel ReGIndE, in concreto svuota di significanza e di effettività il precetto che impone l’utilizzo di quell’elenco per le notifiche in via telematica.
I giudici lombardi, rilevato che “l’Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.” (CdS, III, 70216/18), e che la stessa Amministrazione ha pacificamente reso noto alle imprese concorrenti, anche nel proprio sito web l’indirizzo pec cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni, hanno ritenuto che fosse valida la notifica tramite l’unico indirizzo PEC concretamente messo a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.
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]]>Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170
In ambito PAT, secondo il Consiglio di Stato deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la notifica e per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia esclusivamente quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
Non possono ritenersi valide le notifiche agli indirizzi presso l’elenco IPA o i siti istituzionali, non validi ai fini della notifica degli atti giudiziari
Tuttavia le oscillazioni giurisprudenziali sul punto rendono doverosa la rimessione in termini, per errore scusabile, del ricorrente che ha effettuato la notifica nelle modalità anzidette.
Non si ritiene valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, il quale non viene più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari. In particolare, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica di tale disposizione.
Stessa conclusione di inidoneità viene replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Al contrario, dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.
Segnatamente, i giudici citano l’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT), il quale prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai sensi del suddetto comma 12, dell’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, nel testo risultante dalla modifica operata col D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco.
Tale normativa persegue esigenze di certezza: l’opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza persegue un’esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell’effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni intimate.
Ai sensi dell’art. 37 del Codice del Processo Amministrativo “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Secondo il Consiglio di Stato le oscillazioni sul diverso valore della notifica ad un indirizzo PEC diverso da quello estratto da REGINDE (INI-PEC, sito istituzionale) rendevano doveroso rimettere in termini il ricorrente.
I giudici segnalano che l’esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA vieppiù se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia (come Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2019, n.1379; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018 n. 7026).
In presenza di siffatte oscillazioni giurisprudenziali, secondo il Consiglio di Stato deve essere accordato il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 del c.p.a., registrandosi oggettive ragioni di incertezza sulla questione di diritto suesposta.
I giudici di Palazzo Spada hanno quindi annullato la sentenza di primo grado che, senza concedere tale facoltà, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso.
Il T.A.R: avrebbe dovuto riconoscere l’errore scusabile e consentire alla parte ricorrente di poter rinnovare la notifica del ricorso all’Amministrazione intimata, evocandola in giudizio questa volta mediante una rituale partecipazione del ricorso all’indirizzo corretto.
Di seguito si riporta un estratto della sentenza
(…)
genova@mailcert.avvocaturastato.it, e non presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato dedicato alla ricezione degli atti giudiziari, ads.ge@mailcert.avvocaturastato.
Sul punto, dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012. Segnatamente, l’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT) prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai sensi del suddetto comma 12, dell’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, nel testo risultante dalla modifica operata col D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco.
Ciò in conformità con quanto previsto dal comma 1 bis dell’art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 (2012 (aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16 ter.
Tale ultima disposizione, nella versione vigente, prevede che ” a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
E’, dunque, di tutta evidenza l’opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, n.17346; Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ord., 25/05/2018, n. 13224; Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 11/05/2018, n. 11574; CdS Sez III 6178 del 29.12.2017; Sez III n. 197 del 20.1.2016; Cons. giust. amm. Sicilia, 12/04/2018, n. 217; CdS 5891 del 13.12.2017).
D’altro canto, ha indubbio fondamento l’esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell’effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni intimate.
In ragione di quanto fin qui evidenziato nemmeno l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. Il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non viene, infatti, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari. In particolare, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica di tale disposizione.
Stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Ciò nondimeno, nemmeno può essere obliterato come l’esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA vieppiù se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia. (cfr. ad esempio, di recente, Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2019, n.1379; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018 n. 7026).
Orbene, in siffatte evenienze, contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale, non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 del c.p.a., registrandosi, in definitiva, pur nel rigore valutativo qui esigibile, oggettive ragioni di incertezza sulla questione di diritto suesposta.
Va, dunque, rilevata l’erroneità della sentenza di primo grado che, senza concedere tale facoltà, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso. Il giudice di prime cure avrebbe, dunque, dovuto riconoscere l’errore scusabile e consentire alla parte ricorrente di poter rinnovare la notifica del ricorso all’Amministrazione intimata, evocandola in giudizio questa volta mediante una rituale partecipazione del ricorso all’indirizzo corretto.
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]]>Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27 maggio 2019, n. 229
Come noto, ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione): “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”
Tuttavia è pacifico che tale obbligo non possa essere adempiuto utilizzando la posta elettronica certificata, e non mediante l’utilizzo di specifiche piattaforme elettroniche per la gestione della gara in modalità e-procurement.
Infatti il Codice Appalti al comma 5 dell’art. 52 prevede l’obbligo per la Stazione Appaltante di garantire “che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” e di esaminare “il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
Ne consegue l’illegittimità della gara indetta, per avere la stazione appaltante “palesemente violato il principio di segretezza delle offerte economiche (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre 2015, n. 5181; idem, 19 aprile 2013, n. 2214; idem, 11 maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734), essendo prescritto che esse fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza (come eventualmente previsto dall’art. 52 del codice degli appalti, d.lgs. 50/2016)”.
***
Di seguito si riporta il testo della sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 229/2019
Pubblicato il 27/05/2019
N. 00229/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2019, proposto da
A.S.D. Grado X Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Grado Impianti Turistici S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Feresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Sportiva Dilettantistica Laguna Champ, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
– della procedura aperta di affidamento del servizio di animazione spiaggia per il biennio 2019-2020, CIG 779423348B, indetta dalla società G.I.T. Grado Impianti Turistici s.p.a., c.f. e p.iva 01021090319, con sede legale in Grado (34073- GO), viale Dante Alighieri n.72, mediante pubblicazione dell’Avviso – Manifestazione di interesse di data 15.02.2019, unitamente ad annesso Capitolato Speciale;
– dei verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’offerta presentata dalla controinteressata Associazione Sportiva Dilettantistica Laguna Champ;
– dei provvedimenti con i quali è stata approvata la graduatoria di merito e l’aggiudicazione del servizio;
– nonché di ogni altro atto, conseguente, presupposto od attuativo;
per la declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. dell’inefficacia del contratto di affidamento eventualmente stipulato tra la resistente e la controinteressata;
per la condanna ai sensi degli artt. 30,121,122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza delle illegittimità della procedura, degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ed il conseguente subentro nel contratto e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Grado Impianti Turistici S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– viene impugnata, nel suo insieme, la procedura di gara (col sistema del massimo ribasso) per l’affidamento del servizio di animazione della spiaggia di Grado per il periodo 2019-2020 ed, in particolare, l’aggiudicazione alla controinteressata;
– la società concessionaria del servizio comunale, resistente in giudizio, eccepisce l’irricevibilità del ricorso per essere stato tardivamente notificato, nell’assunto che la conoscenza dell’esito della procedura sarebbe stata acquisita dalla ricorrente aliunde, prima della formale comunicazione dell’aggiudicazione;
– l’eccezione è infondata, in quanto le semplici rivelazioni verbali che i commissari di gara avrebbero esternato alla ricorrente non sono idonee a concretare una “piena conoscenza” tale da comportare il decorso del termine per l’impugnazione;
– nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato;
– invero, è stato palesemente violato il principio di segretezza delle offerte economiche (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre 2015, n. 5181; idem, 19 aprile 2013, n. 2214; idem, 11 maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734), essendo prescritto che esse (compilate con il modello B.1) fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza (come eventualmente previsto dall’art. 52 del codice degli appalti, d.lgs. 50/2016);
– è fondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto alla controinteressata è stato consentito di depositare la propria offerta con modalità cartacea, in busta chiusa, in contrasto con quanto prescritto dalla lex specialis;
– il ricorso va pertanto accolto;
– l’effetto dell’accoglimento del ricorso per l’illegittimità, in parte qua, della stessa lex specialis di gara comporta l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, e l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare integralmente la gara;
– l’accessoria istanza risarcitoria, mediante reintegrazione in forma specifica, va respinta essendo necessaria la rinnovazione della procedura di gara come effetto della presente sentenza, mentre la subordinata istanza risarcitoria “per equivalente”, proposta con riserva di successiva precisazione nel corso del giudizio, si configura, allo stato, come inammissibile per genericità;
– le spese del giudizio seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’aggiudicazione e tutti gli atti della gara di appalto, ad iniziare dall’”avviso – manifestazione di interesse”.
Dichiara inefficace il contratto eventualmente stipulato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge ed alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
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]]>Il Consiglio di Stato, al fine di verificare la natura della certificazione prodotta da SOGEI su un errore di notifica dell’Avvocatura dello Stato, dato che la consegna del messaggio PEC era stato oggetto di “incidente informatico” (Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970)
La SOGEI è una società di forma privata, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, ad essa è assegnata una funzione di rilevanza pubblica, relativa alla gestione delle reti secondo quanto disciplinato dal C.A.D.,tra cui la responsabilita di “garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso”.
Non vi è, secondo il Consiglio di Stato, alcun dubbio sulla connotazione pubblicistica della SOGEI, al di là della forma societaria.
Si tratta di un modello organizzativo riconducibile alle così dette ‘quasi amministrazioni’, in virtù di quegli indici individuati dalla legge medesima in termini di istituzione, partecipazione e controllo, interpretabili nel senso della ‘strumentalità’ e ‘funzionalizzazione’, quindi ‘pubblicità’, ed alle quali sono affidati compiti pubblici se non funzioni pubbliche in senso proprio.
Peraltro, conclude il Collegio, se da un lato, la SOGEI ha natura pubblicistica (in quanto in house rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze), non può stabilirsi un rapporto di identificazione interorganica con un altro soggetto quale l’Avvocatura dello Stato, rispetto alla quale essa mantiene la propria autonomia.
Ne deriva che alla SOGEI è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti, con l’ulteriore conseguenza che le certificazioni – quali quelle relative alla mancata consegna della posta certificata della Avvocatura dello Stato – risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c..
In allegato Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970)
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]]>Si legge dalla sentenza: “Tale lettura del sistema normativo comporta, quale ulteriore passaggio esegetico, la necessità di chiarire se la comunicazione di integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio, di cui all’art.83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, rientri o meno tra quelle per le quali era necessario l’utilizzo in via esclusiva della pec, ovvero se tale richiesta di integrazione sia legittimamente comunicabile anche con mezzo diverso. Ritiene il Collegio che la risposta al quesito passi attraverso la corretta interpretazione dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, laddove l’utilizzo della pec è imposto con riferimento al “provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento”.
***
Pubblicato il 26/04/2017
N. 00609/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2017, proposto da:
Mythos Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Lastrieassociati s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sara Nuti Danielli, Tommaso Pratesi, rappresentati e difesi dagli avvocati Helga Garuzzo, Umberto Michielin, Edward W.W. Cheyne, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Edward W.W. Cheyne in Firenze, via S. Spirito, n. 29;
contro
Azienda Usl Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Rossi e Cecilia Maria Satta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Stolzi in Firenze, via Masaccio, n. 183;
per l’annullamento
– del provvedimento dirigenziale n. 604 del 14 marzo 2017, pubblicato sul sito dell’Azienda USL Toscana Sud Est (in seguito “Azienda USL”) in data 14 marzo 2017 e comunicato a Mythos S.C. a R.L. in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti odierno ricorrente (in seguito “RTP Mythos”) tramite pec in data 15 marzo 2017, anch’essa impugnata, con il quale il Direttore dell’U.O.C Lavori Pubblici Siena ha disposto l’esclusione del RTP Mythos dalla gara per “l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dello stabilimento ospedaliero di Montepulciano (Siena). (CUP n. H71B16000210006 – CIG 6786921861)” per “non aver integrato la documentazione di gara richiesta a mezzo START con nota del 21 febbraio 2017”;
– di tutti i verbali di gara, allo stato non conosciuti dalla ricorrente, non essendo stato ancora consentito l’accesso agli atti chiesto con istanza in data 22 marzo 2017, con particolare riferimento a quello della seduta pubblica in data 13 marzo 2017, nel corso della quale il seggio di gara ha disposto l’esclusione del RTP Mythos;
– della comunicazione del RUP in data 14 marzo 2017, con la quale è stata respinta l’istanza di rimessione in termini presentata dal RTP Mythos in data 13 marzo 2017;
– del bando e del disciplinare di gara, nei limiti e in relazione ai profili indicati nel ricorso;
– di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti
e per il risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Toscana Sud Est;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti avente come capogruppo mandataria la Mythos Consorzio Stabile s.c. a r.l. ha presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta, indetta dalla Azienda USL Toscana Sud-Est ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in seguito “START”), per “l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dello stabilimento ospedaliero di Montepulciano (Siena)”.
2 – Nel ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti espongono di aver appreso, a seguito di accesso al portale START effettuato per verificare lo stato della procedura, che era stata fissata seduta di gara per il 13 marzo 2017, la quale è risultata poi convocata per la verifica degli adempimenti legati al soccorso istruttorio applicato nei confronti di alcuni concorrenti, tra cui il costituendo raggruppamento, come da comunicazioni del 21 febbraio 2017 e del 23 febbraio 2017, che il raggruppamento sostiene di non aver mai ricevuto.
3 – Parte ricorrente, sostenendo di non aver ricevuto le comunicazioni, ha chiesto, con istanza via pec sempre in data 13 marzo 2017, di essere rimessa in termini in relazione alla richiesta di soccorso istruttorio, ma l’Azienda USL con comunicazione del 14 marzo 2017 ha risposto che le comunicazioni erano state effettuate in conformità a quanto previsto all’art. 8 del disciplinare di gara (p.e. o p.e.c. indicate dal concorrente e replicate sul portale START nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente), quindi con determinazione n. 604 del 14 marzo 2017 ha disposto l’esclusione del RTP Mythos “per non aver integrato la documentazione di gara richiesta a mezzo START con nota del 21 febbraio 2017”.
4 – Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione e gli altri atti, come meglio in epigrafe indicati, formulando nei loro confronti le seguenti censure:
– con il primo motivo censura il provvedimento di esclusione sul rilievo che “l’Azienda USL è incorsa in evidenti e macroscopici errori nell’applicazione della lex specialis e delle norme vigenti in materia di comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti contenute nel d.lgs. 50/2016”, poiché nessuna comunicazione inerente la richiesta di soccorso istruttorio le è stata comunicata, il che le ha impedito di far fronte alla richiesta stessa, comportando la sua esclusione dalla gara in violazione del favor partecipationis, con violazione del principio di proporzionalità e senza che sia stata accolta la sua istanza di rimessione in termini, rivolta lo stesso giorno della seduta di gara per la verifica dei requisiti in esito al soccorso istruttorio;
– con il secondo motivo parte ricorrente evidenzia che l’Azienda USL avrebbe dovuto verificare d’ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale oggetto della richiesta di integrazione, senza necessità di attivare il soccorso istruttorio.
5 – L’Azienda USL di Siena si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando di aver inviato l’atto di esercizio di soccorso istruttorio del 21 febbraio 2017 all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione alla gara, cioè a mariella.suita@mythos.pro, così come analogamente è stata comunicata la rettifica del 22 febbraio; quindi con nota pubblicata in data 27/02/2017 sulla piattaforma START veniva fissata e regolarmente comunicata a RPT Mythos la data del 13/03/2017 per la ripresa della seduta pubblica di gara (doc. 14); si rileva anche che con nota degli avv.ti Garuzzo e Michielin ricevuta in data 13.3.2017, doc. 18, parte ricorrente riconosceva che le comunicazioni erano state inviate all’indirizzo comunicato da RTP Mythos, evidenziando tuttavia la mancata ricezione delle stesse e chiedevano la rimessione in termini di Mythos in ordine alle richieste formulate con il soccorso istruttorio.
6 – Chiamata la causa alla camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017, per la decisione della domanda cautelare, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso alle parti.
7 – La fattispecie in esame attiene alla esclusione di concorrente da una gara per non aver ottemperato nel termine alla richiesta di integrazione documentale, quale soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, omessa ottemperanza che parte ricorrente imputa al mancato rispetto da parte della stazione appaltante della disciplina propria delle comunicazioni ai concorrenti, che ha portato la ricorrente stessa a non avere conoscenza della richiesta di integrazione documentale in parola. Più specificamente la stazione appaltante provvedeva a richiedere alla ricorrente la integrazione documentale con note del 21 febbraio 2017 e del 23 febbraio 2017 (docc. 2 e 3 di parte ricorrente), nelle quali veniva fissato come termine massimo per la produzione della documentazione integrativa le ore 14.00 del 3 marzo 2017. La società Mythos sostiene di non avere avuto conoscenza delle note della stazione appaltante, di aver avuto successivamente contezza della riunione della commissione di gara per la verifica anche della propria posizione fissata per il 13 marzo 2017 e pone in luce che con istanza in data 13 marzo 2017 essa ha provveduto a chiedere nella sostanza di essere rimessa in termini, evidenziando che “non abbiamo ricevuta nessuna delle tre mail attestante la richiesta di integrazione documenti e soccorso istruttorio, e apertura delle buste di oggi all’indirizzo indicato sul portale”, aggiungendo che “inoltre non avete utilizzato la PEC, avente valore legale”, richiamando il favor partecipationis e diffidando la stazione appaltante dall’esclusione dalla gara della concorrente medesima (doc. 5 di parte ricorrente). La stazione appaltante replicava di aver effettuato le comunicazioni nel rispetto dell’art. 8 del Disciplinare di gara (doc. 7) e quindi provvedeva all’esclusione della ricorrente dalla procedura.
8 – Punto centrale della controversia attiene quindi alla legittimità delle comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante alla concorrente, a mezzo delle quali è stata richiesta la integrazione documentale ai fini di soccorso istruttorio, il mancato rispetto del termine fissato nelle quali ha comportato la sua esclusione dalla gara. La stazione appaltante evidenzia di aver effettuato le suddette comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica non certificata indicato dalla concorrente in sede di domanda di partecipazione alla procedura e di aver replicato le comunicazioni stesse nell’area riservata al singolo concorrente nella procedura START, così come previsto dall’art. 8 del Disciplinare di gara; è quindi pacifico in fatto che nella specie non è stata effettuata comunicazione delle richieste di integrazione documentale ex art.83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 via pec (che è stata invece successivamente utilizzata per la comunicazione del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara), ma sono state invece effettuate comunicazioni di posta elettronica ordinaria alla concorrente, la quale afferma di non averle ricevute, senza che sussista un sistema legale di certezza circa il suddetto ricevimento. Invero la tesi della Azienda USL è che essa si è attenuta alle previsioni del Disciplinare di gara, che pone in alternativa l’invio alle caselle di posta elettronica o di posta elettronica certificata (aggiungendo poi l’inserimento nel sistema START), con il risultato che nella specie le comunicazione erano da ritenersi conosciute e il mancato rispetto dei termini ivi previsti ha giustificato l’esclusione della concorrente dalla gara, senza che vi fossero i presupposti per la rimessione in termini.
9 – Il Collegio ritiene fondata la prima censura di cui al ricorso introduttivo del giudizio, ove parte ricorrente censura la erronea applicazione della lex specialis e delle norme vigenti in materia di comunicazioni ai concorrenti ai sensi del d.gs n. 50 del 2016. L’art. 8 del Disciplinare di gara – in disparte le “comunicazioni aventi carattere generale”, per le quali prevede la sola pubblicazione sul sito START nell’area riservata alla gara – contiene per le comunicazioni aventi specifica valenza per il singolo concorrente due distinte previsioni, che devono essere tra loro armonizzate; da un lato stabilisce che le comunicazioni di valenza individuale “sono eseguite ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016”, dall’altro lato aggiunge che le comunicazioni “comunque avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi alla casella di posta elettronica o alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella domanda di partecipazione”, con l’aggiunta dell’inserimento delle comunicazioni stesse in area riservata del sistema START. Le due richiamate previsioni disciplinari hanno diversa portata applicativa, dal momento che l’art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016, espressamente richiamato dall’art. 8 del Disciplinare, prevede per alcune tipologie di comunicazioni l’uso esclusivo della pec, essendo questo uno degli elementi innovativi in materia del Codice del 2016, mentre la restante previsione dell’art. 8 del Disciplinare contempla l’alternativa tra pec o posta elettronica ordinaria. Invero il coordinamento tra i due contenuti dell’art. 8 cit. è agevole, ancorché lo stesso avrebbe potuto essere formulato in termini maggiormente perspicui; cioè il Disciplinare di gara, nel richiamare l’art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016, vincola la stazione appaltante all’utilizzo della pec per le comunicazioni per le quali la norma del Codice preveda tale strumento in via esclusiva, con l’effetto che l’ulteriore previsione di alternatività tra pec e posta elettronica ordinaria vale solo per le comunicazioni diverse da quelle per le quali l’art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016 impone l’uso della pec. Tale lettura del sistema normativo comporta, quale ulteriore passaggio esegetico, la necessità di chiarire se la comunicazione di integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio, di cui all’art.83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, rientri o meno tra quelle per le quali era necessario l’utilizzo in via esclusiva della pec, ovvero se tale richiesta di integrazione sia legittimamente comunicabile anche con mezzo diverso. Ritiene il Collegio che la risposta al quesito passi attraverso la corretta interpretazione dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, laddove l’utilizzo della pec è imposto con riferimento al “provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento”. L’Amministrazione resistente sembra leggere la suddetta previsione normativa come riferita ai provvedimenti di esclusione in senso stretto, avendo infatti comunicato l’esclusione della concorrente dalla gara a mezzo pec e non utilizzando la casella di posta elettronica ordinaria, pur indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione alla selezione. Ritiene tuttavia il Collegio che la suddetta previsione normativa debba essere letta in termini più ampi, sì da comprendere cioè non solo i provvedimenti di esclusione in senso stretto, ma anche quegli atti che pongono a carico dei concorrenti degli incombenti il cui mancato rispetto comporta come sanzione l’esclusione dalla gara, parlando infatti la norma di provvedimento “che determina” l’esclusione, cioè il cui esito finale può essere l’esclusione dalla gara. In tal quadro rientra dunque anche l’atto di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla gara, con la precisazione che “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”. Si tratta anche in questo caso, dunque, di un atto “che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento”, cioè dotato di forte potenzialità lesiva per il concorrente, stante la perentorietà del termine che viene assegnato per la regolarizzazione, che cade nella disciplina del combinato disposto degli artt. 83, comma 9, e 76, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, e di cui quindi deve essere dato avviso ai concorrenti a mezzo pec. Nel caso di specie, invece, come già chiarito, l’atto di soccorso istruttorio è stato comunicato a mezzo posta elettronica ordinaria, che non garantisce certezza in ordine al suo inoltro e recepimento, per cui non può dirsi maturata a decadenza a carico del concorrente, risultando quindi illegittima la disposta esclusione dalla gara.
10 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, potendo assorbirsi l’ulteriore censura avanzata, e dovendosi tuttavia compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la particolarità e novità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Riccardo Giani | Rosaria Trizzino | |
IL SEGRETARIO
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]]>Un notevole passo in avanti in tale direzione è stato compiuto con l’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005, che rappresenta una pietra miliare nell’abbattimento della burocrazia amministrativa.
Sul punto, si segnala l’importanza di un recente arresto del Tar Campania, che con la sentenza n° 1450/2015 è intervenuto a dirimere una controversia avente ad oggetto la legittimità del rigetto di un’istanza presentata alla pubblica amministrazione a mezzo pec, ma non accompagnata dalla firma digitale.
Ebbene i giudici partenopei hanno reputato del tutto illegittimo un siffatto modus operandi.
La pec e la firma digitale sono due strumenti differenti che non necessariamente debbono coesistere al fine di garantire la certezza che un determinato documento sia attribuibile al suo reale autore.
Ciò emerge a chiare lettere da una interpretazione letterale dell’art. 65, comma 1, del d.lgs. 82/2005 che ricostruisce in chiave alternativa i rapporti tra le modalità di presentazione delle istanze alla pa in via telematica.
Tra queste il 1°comma alla lett c)bis sancisce la validità delle istanze, nonché delle dichiarazioni, presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in suo allegato.
La portata di tale norma è stata peraltro chiarita dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013, che all’art. 61 sancisce: “L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c- bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.
Da siffatte disposizioni va quindi dedotto, ad avviso del Tar, che “l’invio effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce nei confronti della pa la firma elettronica”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza
L'articolo Istanze telematiche alla Pa: è sufficiente la pec proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Notifiche via Pec davanti ai Tar: quid iuris? proviene da Giurdanella.it.
]]>Una siffatta diatriba giurisprudenziale è stata originata dalle disposizioni dettate dal legislatore in materia, che indubbiamente non brillano per chiarezza.
Sulla questione, nei primi mesi del 2015, si sono già espressi numerosi Tar, giungendo a soluzioni diametralmente opposte.
Le soluzioni ermeneutiche prospettate dalle corti territoriali sono due.
Da un lato si registra la soluzione negativa fatta propria da diverse corti, tra cui il Tar Roma che, con sentenza n° 396/2015, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sulla base della considerazione per cui allo stato attuale non sarebbe ancora consentito ai difensori di notificare il ricorso mediante posta elettronica certificata, stante il disposto dell’art. 52, comma 2, cpa che – ad avviso dei giudici capitolini – richiederebbe la preventiva autorizzazione del presidente del tribunale all’uso di tale strumento.
Su altro fronte si colloca l’odierna pronuncia che richiama la precedente pronuncia n° 923/2015 del Tar Napoli del 6 febbraio 2015.
In tale arresto i giudici partenopei statuirono che l’autorizzazione presidenziale, di cui all’art. 52, comma 2, cpa, non possa ritenersi ostativa alla notificazione del ricorso via pec in assenza della stessa, tenendo conto che essa non può essere intesa alla stregua di una forma speciale di notificazione, vieppiù avendo riguardo alla circostanza che il processo amministrativo tende sempre più a trasformarsi in processo amministrativo telematico.
I giudici bresciani hanno quindi respinto la inammissibilità del ricorso fondata sulla pretesa inammissibilità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo pec.
Tale soluzione – ad avviso del Tar – è peraltro avvalorata dal rilievo per cui nel caso concreto a seguito della notificazione, l’ente pubblico “si sia tempestivamente costituito in giudizio e non abbia eccepito alcuna anomalia nel ricevimento o limitazione del proprio diritto di difesa quale conseguenza immediata e diretta dell’utilizzo del mezzo informatico per effettuare la notificazione”.
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]]>Ad avviso del Tar Lazio e del Tar Pescara i ricorsi sarebbero inammissibili. Di opinione del tutto opposta sono invece i giudici amministrativi del Tar Calabria e Tar Campania che concordano nel ritenere ammissibili i ricorsi.
La terza sezione del Tar Lazio, lo scorso 13 gennaio 2015, aveva infatti pronunciato, con sentenza n. 396/2015, l’inammissibilità del ricorso sulla base dell’assunto che nel processo amministrativo non è ancora consentito agli avvocati notificare l’atto introduttivo del giudizio con modalità telematiche, in mancanza di espressa autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.
L’interpretazione dei giudici amministrativi romani si basa sulla circostanza che il legislatore abbia esteso al giudizio amministrativo, in modo esplicito, soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria (art. 16, comma 17-bis del d.l. n. 179/2012). Al riguardo hanno richiamato l’ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33, con cui l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato pur muovendo dalla constatazione che “dalla rassegna delle norme dedicate a regolare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e professionisti che si sono succedute dal 2005 a oggi, si ricava […] l’impressione di un quadro legislativo frammentato e incoerente e, come tale, privo di quel coordinamento sistematico e di quella chiarezza lessicale che assicurerebbero parametri affidabili di identificazione del precetto di riferimento”, ha tuttavia riconosciuto, all’esito di articolate argomentazioni, la validità delle comunicazioni di segreteria a mezzo pec (quantomeno a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 136 c.p.a. e pure nei confronti del difensore che non avesse indicato il proprio indirizzo pec nell’atto introduttivo o nel primo atto difensivo).
Inoltre hanno rilevato che all’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo pec potrebbe essere reputata possibile giusta l’art. 1 l. n. 53 del 1994, a tenore del quale l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata” si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12 cit., che nell’escludere l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni (innanzi riportate) idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento, pare averne chiarito la non esportabilità nel giudizio amministrativo.
Infine ad avviso del Tar Lazio per il processo amministrativo mancano ancora le specifiche tecniche – adottate invece per il processo civile – volte a disciplinare le modalità operative per effettuare le necessarie dichiarazioni di conformità correlate alla notifica per via telematica.
Dello stesso orientamento la prima sezione del Tar Abruzzo, Pescara, che con sentenza del 3 febbraio 2015 n. 49 ha dichiarato inammissibile il ricorso rinviando alle argomentazioni elaborate dal TAR Lazio nella sentenza su citata del 13 gennaio 2015.
Interpretazione totalmente opposta è stata data dai Tar Calabria e Campania.
Il Tar Calabria, il giorno seguente alla sentenza del Tar Abruzzo, con sentenza n. 183 del 4 febbraio 2015, ha invece espressamente affermato che “Nel processo amministrativo, è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell’art. 136, coma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 3-ter l. 21 gennaio1994, n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di postaelettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. A tali condizioni, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida.”
Dello stesso avviso il Tar Campania, che qualche giorno dopo, con la sentenza n. 923 del 6 febbraio 2015, ha dichiarato “che la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata“.
Ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico; sul piano della economicità delle forme, i giudici hanno rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verisimilmente) a mezzo PEC; che, in particolare, la legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 L. n. 53 del 21 gennaio 1994 secondo cui “1. L’avvocato o il procuratore legale (4), munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata;”.
Considerata la confusione in materia, sarebbe auspicabile un intervento chiarificato da parte del legislatore o del Consiglio di Stato. Nel frattempo gli avvocati non possono fare altro che adeguarsi all’orientamento seguito dal relativo Tribunale Amministrativo Regionale.
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