pensionamenti Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/pensionamenti/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 07 May 2015 15:33:20 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Blocco Pensioni: la sentenza della Consulta in Gazzetta https://www.giurdanella.it/2015/05/blocco-pensioni-sentenza-in-gazzetta/ Thu, 07 May 2015 15:33:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28081 La sentenza (numero 70 del 30 aprile) che ha dichiarato illegittimo il blocco dell’adeguamento al costo della vita delle pensioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nell’edizione del 6 maggio 2015. Acquisisce efficacia da oggi e sarà compito del Governo risolvere la vicenda nel modo migliore. Il Ministro dell’economia ha già dichiarato che si cercherà una soluzione cercando […]

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La sentenza (numero 70 del 30 aprile) che ha dichiarato illegittimo il blocco dell’adeguamento al costo della vita delle pensioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nell’edizione del 6 maggio 2015. Acquisisce efficacia da oggi e sarà compito del Governo risolvere la vicenda nel modo migliore. Il Ministro dell’economia ha già dichiarato che si cercherà una soluzione cercando di non compromettere i conti pubblici.

Resta aperta la possibilità di riscrivere la norma, innalzando la soglia del blocco delle perequazioni, così come avvenuto in passato, quando sia il Governo Prodi che il Governo Berlusconi bloccarono l’adeguamento rispettivamente per le pensioni superiori a 5 volte il minimo (1998) e 8 volte il minimo (2007). In quelle occasioni non arrivò alcun divieto dalla Corte Costituzionale.

Nei giorni scorsi si sono diffuse anche diverse interpretazioni sullo stato dei fatti ed in merito ai successivi passaggi conseguenti all’emissione della sentenza. A chiarire ogni dubbio è intervenuto il Presidente della Corte Costituzionale, Alessandro Criscuolo: “In relazione alle notizie di stampa che attribuiscono alla corte dichiarazioni in merito alla natura ‘autoapplicativa’ della decisione n. 70 – si legge nella nota – il presidente precisa che la corte non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Le sentenze della Corte che dichiarano la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge  producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da quel momento gli interessati possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali”.

In altri termini, i pensionati possono sin da oggi agire legalmente al fine di avere le somme ingiustamente non percepite, e allo stesso tempo il governo può adottare nuovi provvedimenti per adottare nuovi limiti in tema di blocco delle rivalutazioni.

La sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che è illegittimo il blocco dell’adeguamento all’inflazione per le pensioni che siano di importo superiore a tre volte il minimo previsto dall’Inps (1.443 euro). Secondo i primi calcoli effettuati dalla Uil, il rimborso per una pensione che nel 2011 era di 1500 euro lordi, quindi appena superiore alle tre volte il minimo, ammonta ad almeno 2.540 euro per il 2012 e 2013 sulla base di una rivalutazione di circa 85 euro al mese. L’importo complessivo che graverà sulle casse dello Stato è stimato tra i 13 miliardi di euro i 16,6 miliardi secondo l’ufficio studi della Confartigianato.

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Pensionamento anticipato: i chiarimenti del Governo https://www.giurdanella.it/2015/04/pensionamento-anticipato-i-chiarimenti-del-governo/ Tue, 21 Apr 2015 06:40:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27682 Con nota protocollata del 16 aprile, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto a chiarire la portata della propria circolare n. 2 del 2015, avente ad oggetto la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ad opera del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla […]

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Con nota protocollata del 16 aprile, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto a chiarire la portata della propria circolare n. 2 del 2015, avente ad oggetto la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ad opera del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (la cosiddetta “legge di stabilità 2015“).

Nella suddetta circolare, il DFP ha sostenuto che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non sarebbe potuta avvenire in presenza di penalizzazioni, ossia prima del compimento dei 62 anni d’età anagrafica. Infatti, in caso di pensionamento anticipato, il decreto legge 201/2011 aveva previsto che la pensione venisse decurtata dell’1% per i primi due anni di anticipo e del 2% per ogni anno ulteriore. Tuttavia, la circolare, nell’escludere la risoluzione unilaterale nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata perché, in questo caso, vi sarebbero delle penalizzazioni, ha omesso di tener conto della disposizione della legge di stabilità del 2015 che esclude l’applicazione delle penalizzazioni stesse sulle pensioni decorrenti dall’1 gennaio 2015 e per tutti i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2017.

Tale omissione ha dato luogo a delle ambiguità e a dei dubbi interpretativi, fugati pochi giorni fa con la nota sopra citata, occasionata da una richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Brescia, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni potranno collocare in pensionamento forzoso quei dipendenti che, pur avendo maturato la massima anzianità contributiva, non hanno ancora raggiunto il requisito anagrafico dei 62 anni d’età; ciò sarà possibile fino al 2017, ovvero fino al momento in cui la normativa vigente, nel comparto previdenziale, esclude l’applicabilità delle penalizzazioni in caso di pensione anticipata.

Pertanto, per i dipendenti che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato dall’1 gennaio 2018 tornerà ad essere operante, ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il vincolo del raggiungimento del 62° anno di età.

 

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L’Inps sui nuovi requisiti di accesso alle pensioni https://www.giurdanella.it/2015/03/inps-nuovi-requisiti-accesso-ai-trattamenti-pensionistici/ Tue, 24 Mar 2015 16:08:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27282 L’Inps ha pubblicato la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 contenente dei chiarimenti circa l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014. In particolare tale […]

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L’Inps ha pubblicato la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 contenente dei chiarimenti circa l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014.

In particolare tale decreto ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio  2016,  i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  di  cui  all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto  dall’ultimo  periodo  del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni,  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio  2016, i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”-  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

La circolare riporta in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.

Si allega la circolare dell’Inps con la sintesi dei requisiti

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Pensione privilegiata: la Consulta su decadenza della domanda https://www.giurdanella.it/2015/03/pensione-privilegiata-decadenza-della-domanda/ Fri, 20 Mar 2015 16:53:09 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27217 La Corte Costituzionale con sentenza n. 43 depositata il 19 marzo 2015,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione […]

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La Corte Costituzionale con sentenza n. 43 depositata il 19 marzo 2015,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Di seguito il testo della sentenza

***

SENTENZA N. 43

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), promosso dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, nel procedimento vertente tra C.L. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) quale successore ex lege dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza del 10 dicembre 2013, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di C.L. e dell’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

uditi gli avvocati Ettore Maria Cerasa per C.L. e Filippo Mangiapane per l’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 10 dicembre 2013, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di servizio, da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi confluiti nell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), oggi nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia.

1.1.– La Corte rimettente premette di essere stata adita in appello per la riforma della sentenza del 26 febbraio 2009 n. 246, con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, aveva respinto la domanda – presentata da un ex direttore sanitario primario ospedaliero – di trattamento pensionistico di privilegio con riferimento ad una infermità neoplastica, accertata come dipendente da causa di servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza n. 138 del 2002) si era espresso in tal senso con un parere, poi confermato dalla perizia tecnica resa dal Collegio medico legale del Ministero della difesa (parere del 19 dicembre 2012). La domanda era stata ritenuta tardiva, in quanto proposta oltre il termine quinquennale di decadenza previsto appunto dall’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991. La Corte rimettente sottolinea che all’appellante era stato riconosciuto il predetto trattamento di pensione privilegiata in riferimento ad altra patologia (artrosi) di cui pure era stata accertata la dipendenza da causa di servizio, dopo aver presentato domanda entro il termine prescritto dall’art. 14. La Corte rimettente precisa, inoltre, che l’appellante chiede di dichiarare il proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato anche per l’infermità neoplastica in quanto interdipendente con l’infermità artrosica, benché palesatasi successivamente, nonché di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

Il giudice rimettente, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, prospettata dall’appellante, la solleva nei suddetti termini.

1.2.– In particolare, il rimettente ritiene che la citata norma si ponga in contrasto, anzitutto, con l’art. 3, primo comma, Cost. Essa, infatti, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti che hanno contratto patologie a lunga latenza. Questi ultimi sarebbero per ciò stesso impossibilitati ad ottenere il trattamento di pensione privilegiata. La norma in esame violerebbe, altresì, l’art. 38, secondo comma, Cost., in quanto comprimerebbe ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, di cui sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio.

L’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, ad avviso del rimettente, presenterebbe i medesimi vizi di illegittimità costituzionale che inficiavano l’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Quest’ultimo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n 323 del 2008, poiché, fissando il dies a quo del termine quinquennale di decadenza per la presentazione della domanda di pensione privilegiata al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia, comprimeva del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori (ex dipendenti civili e militari dello Stato) per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, di cui fosse stata accertata la dipendenza dal servizio, fosse successiva al decorso di detto termine. Ciò determinava un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che avevano contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza.

Ad avviso del giudice rimettente le affermazioni rese dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, con riguardo all’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, si adatterebbero perfettamente alla norma “gemella” di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991. Anche in tal caso, si tratterebbe di un termine di decadenza da applicare ai pensionati delle allora Casse degli istituti di previdenza poi transitati nell’INPDAP, che non terrebbe conto di quelle patologie a lunga latenza per le quali sarebbe escluso il trattamento pensionistico privilegiato, pur se dipendenti da causa di servizio, allorquando si manifestino dopo il quinquennio decadenziale.

2.– Si è costituito in giudizio l’appellante nel giudizio principale, il quale chiede che questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia sia a lunga evoluzione ed insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per inoltrare la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

In particolare, la difesa dell’appellante evidenzia che le censure di illegittimità costituzionale proposte nei confronti del citato art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, sono state già esaminate ed accolte in riferimento alla norma di cui all’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 323 del 2008. La difesa rileva come non sussista alcun motivo che possa giustificare il differente trattamento recato dalle due disposizioni di legge richiamate, considerato che l’unica differenza è costituita dalla circostanza che la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973) si applica agli ex dipendenti civili e militari dello Stato, mentre la norma ora all’esame (art. 14, comma 1, legge n. 274 del 1991) riguarda gli ex dipendenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

3.– Si è costituito in giudizio anche l’INPS, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata nel merito.

In particolare, nella memoria, depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’INPS ritiene che la questione proposta – in specie in riferimento all’art. 3 Cost. – sia manifestamente infondata, posto che l’identità di ratio e di presupposti tra la norma ora all’esame della Corte e quella già oggetto dell’intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 323 del 2008 (l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973) sarebbe soltanto apparente.

La censura di violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., ad avviso della difesa dell’INPS, sarebbe, invece, inammissibile, dato che il rimettente non avrebbe precisato nulla in ordine alle ragioni della dedotta violazione, eccettuato il richiamo alla sentenza n. 323 del 2008.

4.– All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.– La Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di servizio, da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP, oggi Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS), dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

A suo avviso tale norma determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che, per causa di servizio, abbiano contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti che abbiano contratto, sempre per causa di servizio, patologie a lunga latenza, palesatesi dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, con conseguente ingiustificata compressione del diritto alla pensione privilegiata di questi ultimi.

2.– Preliminarmente, occorre rilevare che, prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, l’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, fra l’altro, l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata. Tuttavia, per espressa indicazione di detta norma, tale abrogazione non opera in riferimento «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».

E’ incontrovertibile che alla fattispecie oggetto del giudizio a quo si applichino le norme antecedenti alla novella legislativa intervenuta prima del deposito dell’ordinanza di rimessione e che, pertanto, non si pone alcun profilo di inammissibilità della questione sollevata con quest’ultima (sentenza n. 140 del 2012).

3.– Ancora in via preliminare, va osservato che l’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma Cost., in quanto il rimettente si sarebbe limitato a richiamare la sentenza n. 323 del 2008, senza fornire argomenti a sostegno della dedotta violazione, con riguardo alla fattispecie esaminata.

L’eccezione non è fondata.

Nella specie, il giudice rimettente, nel richiamare la sentenza n. 323 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani tratti dalla motivazione. Alla stregua di quella decisione, egli ha individuato sinteticamente, ma in maniera chiara e adeguata, le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma oggetto del presente giudizio. Tale motivazione deve ritenersi, pertanto, idonea a circoscrivere in modo appropriato ed autosufficiente l’oggetto dello scrutinio di costituzionalità demandato a questa Corte (in questo senso, fra le altre, sentenze n. 328 e n. 234 del 2011, ordinanze n. 224 e n. 42 del 2011).

4.– Nel merito, la questione è fondata.

Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 323 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui, facendo decorrere il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, da parte degli ex dipendenti civili e militari dello Stato, dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, comprimeva «del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso di detto termine», in «palese violazione sia dell’art. 38, secondo comma, sia dell’art. 3 Cost.».

Si era già allora rilevato che «[l]e attuali conoscenze mediche […] hanno messo in luce l’esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia». Pertanto, in tali casi, era palesemente irragionevole esigere, da parte del legislatore, che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo (l’infermità) della richiesta medesima.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo all’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora all’esame. Tale norma, infatti, ha un contenuto normativo sostanzialmente identico a quello dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n. 323 del 2008, in quanto – al pari della predetta norma – fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità, dipendenti da causa di servizio, dalla data di cessazione dello stesso, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologie a lunga latenza. L’unica differenza è, infatti, riscontrabile nella diversa platea dei destinatari delle due norme, che, in un caso (l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 323 del 2008) erano gli ex dipendenti civili e militari dello Stato, nell’altro (l’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora censurato) sono gli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi passati alla gestione INPDAP e successivamente confluiti nella gestione INPS). Tale differenza, tuttavia, non costituisce un ragionevole motivo di differenziazione delle discipline e non giustifica la compressione del diritto alla pensione privilegiata degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza, per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla sua cessazione. Per entrambe le categorie di soggetti il trattamento di pensione privilegiata costituisce, infatti, una sorta di “riparazione” conseguente al danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, nella parte in cui non prevede che, se la malattia, contratta per causa di servizio, insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio stesso, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte – ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato – decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Occorre ribadire, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l’infermità deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

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Pensioni, le novità della Legge Stabilità 2014 https://www.giurdanella.it/2013/12/pensioni-le-novita-della-legge-stabilita-2014/ Thu, 19 Dec 2013 07:19:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19484 Il dossier della Camera con la sintesi dei principali contenuti

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Il Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento bilancio ha pubblicato il dossier con le sintesi del contenuto delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la c.d. Legge di stabilità 2014.

Di seguito, la parte riguardante la Previdenza.

Il disegno di legge contiene specifiche misure di razionalizzazione volte a contenere la spesa pensionistica, quali il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato e la limitazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede la rateizzazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e si permette che le giornate per i permessi per assistenza a familiari invalidi siano computate per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

 

Misure di razionalizzazione della spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo (comma 322);

§      modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 323 e 324);

§      introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti, secondo le seguenti aliquote: 6% per parte eccedente l’importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e 18% per la parte eccedente l’importo di trenta volte il medesimo (comma 325);

§      reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali (comma 326);

§      stanzia 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, per l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini delrimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013 (comma 180).

 

Accesso alla pensione anticipata

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l’assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni (comma 327).

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INPS e esodati: i limiti alla doppia ricongiunzione https://www.giurdanella.it/2013/10/inps-e-esodati-i-limiti-alla-doppia-ricongiunzione/ Thu, 03 Oct 2013 06:00:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16616 Riforma del lavoro: l'Inps chiarisce non è possibile presentare una nuova domanda di ricongiunzione

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L’INPS chiarisce che l’ art. 4 L. 92 del 2012 recante” Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” stabilisce che non vi è possibilità di presentare una nuova domanda di ricongiunzione, motivo per cui al momento dell’ accesso alla prestazione di incentivo all’ esodo non sussiste la possibilità di ripresentare una nuova domanda.

Il recente messaggio Inps n. 14984, precisa infatti che il “funzionamento dello strumento per gestire le situazioni di esuberi aziendali” mediante un percorso di accompagnamento alla pensione dei dipendenti a carico dei datori di lavoro e allo stesso tempo, sottolinea che la prestazione in argomento non è di carattere pensionistico, ma di sostegno al reddito. Questo strumento è rivolto ai datori di lavoro che utilizzano mediamente più di 15 dipendenti, per mezzo di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

L’Inps, inoltre, evidenzia nell’ambito della possibilità di una seconda domanda di ricongiunzione, in base all’ articolo 4 della legge 29/1979, che questa può essere presentata quando il richiedente possa far valere, dopo la prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di questi di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa oppure, nel caso non ci siano i requisiti sopra richiesti, la ricongiunzione può essere attivata nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda. Ma in assenza del requisito di dieci anni, potrà essere presentata validamente soltanto contestualmente alla domanda di pensione ( e se risultano soddisfatte, anche con l’apporto dei periodi ricongiunti, le condizioni per il pensionamento) e non al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito.

Tra l’altro, circa la prestazione erogata ai lavoratori, non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti e ricongiunzioni che devono essere versati completamente prima dell’accesso alla prestazione.

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Pensionamenti in caso di soprannumero. La circolare del Ministero https://www.giurdanella.it/2013/09/pensionamenti-in-caso-di-soprannumero-la-circolare-del-ministero/ https://www.giurdanella.it/2013/09/pensionamenti-in-caso-di-soprannumero-la-circolare-del-ministero/#comments Fri, 06 Sep 2013 06:00:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15673 E' stata pubblicata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione la Circolare n. 3 del 2013 relativa ai pensionamenti in caso di soprannumero

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Il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione ha pubblicato la Circolare n. 3 del 2013 relativa ai pensionamenti in caso di soprannumero nella Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’ art. 2 comma 11 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito  in l. n. 135  del 2012,  c.d.  “Spending review”.

La citata disposizione  disciplina delle particolari ipotesi di pensionamento, in presenza di situazioni di soprannumero eventualmente risultanti all’esito delle riduzioni effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012, prevedendo l’applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La circolare, disciplina le misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in relazione alle situazioni di soprannumero. E’ stata elaborata a seguito di confronto istruttorio con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS al fine di dare indicazioni omogenee alle amministrazioni interessate e viene diramata a seguito di informativa sindacale.

La circolare specifica che il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al menzionato comma 11 art. 2, ha comunque carattere sussidiario; rimangono infatti vigenti le normali regole di pensionamento e, quindi, il riassorbimento della soprannumerarietà deve essere compiuto dando priorità ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.

I pensionamenti riguardano le categorie di personale interessate dall’attuazione del processo di riassetto organizzativo disciplinato dall’art. 2.

 

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della circolare

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