L'articolo Schema di decreto legislativo su performance della PA: il parere del CdS proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge nel parere che tale schema di decreto legislativo “si inserisce nel generale processo di riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato, che ha interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, le agenzie governative nazionali e gli altri enti pubblici non economici nazionali di cui alla citata l. n. 124”.
Il Collegio, esprimendo parere favorevole, si è espresso in questi termini: “Questo Consiglio di Stato – nell’apprezzare gli obiettivi e l’impianto complessivo della riforma – è dell’avviso che tutte le affermazioni sul premio al merito e sul premio alla performance avranno una loro effettiva ragion d’essere solo se il sistema – da cui dipendono la posizione, la condizione lavorativa e il salario – sarà fondato su elementi reali, equi, misurabili e dimostrabili, e su organi capaci di adottare decisioni evidence based, sottratte all’arbitrio e all’approssimazione, e che siano davvero in grado di far fronte ai propri compiti. I rilievi al testo sopra evidenziati muovono prevalentemente in questa logica, nell’auspicio che si possa finalmente concludere la lunga fase sperimentale e porre in essere, a regime, un sistema coerente e condiviso sul piano teorico ed operativo”.
Clicca qui per il testo del parere del Consiglio di Stato
L'articolo Schema di decreto legislativo su performance della PA: il parere del CdS proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Istituzione organismo indipendente per valutazione performance delle PA: in Gazzetta il decreto proviene da Giurdanella.it.
]]>Tale decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 2 luglio 2016.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha il compito di promuovere e coordinare le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformità ad una pluralità di specifici criteri quali, ad esempio, l’uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione o la comparabilità dei sistemi di misurazione.
Come già accennato, in attuazione dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. citato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance.
L’iscrizione all’Elenco nazionale e’ condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l’iscrizione nell’Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
b) di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
c) di integrità:
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.
Clicca qui per il testo del decreto
L'articolo Istituzione organismo indipendente per valutazione performance delle PA: in Gazzetta il decreto proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Valutazione performance delle PA: in Gazzetta il nuovo Regolamento proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento entrerà in vigore dal 2 luglio 2016.
Le norme del regolamento stabiliscono che il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformità ad una pluralità di specifici criteri quali, ad esempio, l’uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione o la comparabilità dei sistemi di misurazione (art. 2).
Sono definite le funzioni assegnate al Dipartimento nell’ambito del processo di valutazione della performance (art. 3, commi 1-3).
Si prevede l’istituzione presso il Dipartimento stesso della Commissione tecnica per la performance, organo consultivo del Dipartimento costituito da cinque componenti scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti. I componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti sono poste a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento (art. 4).
Viene poi stabilito che la valutazione indipendente della performance sia assicurata in ogni amministrazione pubblica dall’organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 14, d.lgs. n. 150 del 2009. L’Organismo supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione della performance organizzativa ed individuale. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento (art. 6).
Si prevede infine che il Dipartimento della funzione pubblica promuova la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento sviluppa, altresì, le funzionalità del Portale della Performance (già Portale della Trasparenza) (art. 7).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
L'articolo Valutazione performance delle PA: in Gazzetta il nuovo Regolamento proviene da Giurdanella.it.
]]>