permesso di soggiorno Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/permesso-di-soggiorno/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 14 Apr 2014 08:19:35 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Immigrazione: permesso unico lavoro dal 6 aprile https://www.giurdanella.it/2014/04/immigrazione-permesso-unico-lavoro-dal-6-aprile/ Wed, 16 Apr 2014 06:00:06 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22476 Stati membri dell'Unione europea tenuti ad esaminare, con un'unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio

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E’ in vigore dal 6 aprile 2014 la procedura per il rilascio del “permesso unico lavoro”,  previsto dal decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014,  attuativo della direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo.,
In base ad essa gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare,  con un’unica procedura,  le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio; in caso di esito positivo sarà rilasciata un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato.,
In particolare, all’articolo 1 il decreto introduce modifiche agli articoli 4-bis,  5 e 22 del Testo Unico delle norme sull’immigrazione,  prevedendo l’allungamento a 60 giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno.
La dizione ‘permesso unico lavoro” dovrà essere inserita su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori ‘alla pari’, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonchè ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L’articolo 2 del D.lgs. n. 40/2014 prevede l’abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (articolo 13, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

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Permesso di soggiorno per immigrati: stop ai ritardi cronici da parte della PA https://www.giurdanella.it/2013/09/permesso-di-soggiorno-per-immigrati-stop-ai-ritardi-cronici-da-parte-della-pa/ Thu, 19 Sep 2013 06:30:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16021 Il Tar Lazio ha accolto il ricorso collettivo di alcuni immigrati contro il Ministero dell'Interno per violazione dei termini di conclusione del procedimento sull’istanza di rilascio per i familiari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo

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Con Sentenza n. 8154 del 2013, i giudici romani del T.A.R. Lazio, Sez. II quater,  si sono espressi circa il ricorso collettivo, cd:”CLASS ACTION”, proposto da alcuni Immigrati e da alcuni sindacati, come CGL, INCA E Federconsumatori contro il Ministero dell’Interno,”per la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e interessi, derivanti dal mancato rilascio, entro i termini prescritti dalla legge“, del “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.” T.U. sull’ immigrazione D.lgs 286/1998 e non anche D.lgs 198/2009 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Nel caso di specie, i ricorrenti vantano due diverse pretese. La prima, relativa alla violazione dei termini di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo entro 90 giorni, secondo quanto stabilito dall’“art. 9 comma 1 del D.lgs 198/2009, Testo sull’Immigrazione”. La seconda pretesa, ritenuta comunque inammissibile dal Collegio, volta ad ottenere il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, per i familiari del richiedente, anche qualora essi non abbiamo compiuto i cinque anni di residenza nel territorio dello Stato, “art 29 comma 1, D. lgs 25 n. 286/1998 (Legge Turco-Napolitano). Sulla base della prima pretesa vantata, a conferma della violazione subita, gli stessi affermano di aver anche realizzato,quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.lgs 198/2000, rubricato “Procedimento”, relativamente alla diffida posta in essere per il mancato esito entro il termine di 90 giorni per l’adozione di tali permessi.
Alla luce di quanto detto, è sulla base dell‘art. 1 comma 1 del D.lgs 198/2009 rubricato “Presupposti dell’azione e Legittimazione ad agire” che: << Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge.. >>. Legittimazione, altresì riconosciuta dall’art. 1 comma 4 del D.lgs 198/2009 poichè stabilisce che, << Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1 >>.
In conclusione, il Tar Lazio pertanto ha ordinato con Sentenza, all’Amministrazione intimata, di porre rimedio alla situazione mediante “L’ adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla comunicazione della sentenza“. Trattasi questo di un primo passo significativo, che di certo non risolve le diverse situazioni in cui versano milioni di immigrati presenti in Italia, ma che contribuisce a far chiarezza su una questione che ha suscitato profonde polemiche, a volte interpretata in chiave discriminatoria nei confronti dei nuovi cittadini italiani.

Per ulteriori approfondimento si rende disponibile il testo integrale della sentenza

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Principi concessione permesso di soggiorno per stranieri che esercitano il diritto al ricongiungimento https://www.giurdanella.it/2012/01/principi-concessione-permesso-di-soggiorno-stranieri-che-esercitano-il-diritto-al/ Fri, 06 Jan 2012 23:00:00 +0000 Consiglio di Stato: sentenza n.69902011

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Il Consiglio di Stato con sentenza numero 6990 del 20 dicembre scorso ha determinato i criteri sul permesso di soggiorno dello straniero che esercita il diritto al ricongiungimento familiare. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato, per l’appunto, il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto “si tiene anche conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari con il Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Occorre quindi dare rilievo anche alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari dell’interessato e, per lo straniero già soggiornante in Italia, alla durata del suo soggiorno.La ratio di tale disposizione è quella di dare rilievo a tali situazioni soggettive (anche) quando, dopo un precedente procedimento di ricongiungimento, possa determinarsi (per effetto del diniego di soggiorno) la divisione di nuclei familiari formatisi sul territorio nazionale.

Di seguito il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione terza

Sentenza n.69902011

(estensore D’Alessi, presidente Lignani)

(…)

SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6629 del 2011, proposto da: Villegas Mejia Sebastian, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cardosi, con domicilio eletto in Roma, via Sebino n. 16; contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 977 del 16 giugno 2011, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno dell’appellante. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 il Cons. Dante D’Alessio e uditi per le parti l’avvocato Francesco Cardosi e l’avvocato dello Stato Paola Saulino; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.- Il sig. Villegas Mejia Sebastian, cittadino colombiano, aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Liguria il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Savona, in data 7 marzo 2011, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Il Questore di Savona aveva rigettato l’istanza del sig. Villegas Mejia a causa di una condanna, emessa dal Tribunale di Savona il 19 ottobre 2009, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90), ostativa alla permanenza sul territorio nazionale.

3.- Il T.A.R. per la Liguria, con la sentenza della Sezione II, n. 977 del 16 giugno 2011, ha respinto il ricorso avendo ritenuto che “la gravità dei delitti commessi dal ricorrente (in materia di stupefacenti” risultava ostativa “ex lege all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno”.

4.- Il sig. Villegas Mejia Sebastian ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili. In particolare ha sostenuto: – di essere entrato in Italia nel maggio del 2002 per ricongiungimento familiare con la madre Signora Mejia Correa Luz Amparo, titolare di carta di soggiorno; – di avere un solo precedente penale, per una vicenda verificatasi nel 2005, peraltro di minima gravità, conclusa con una pena poi condonata; – che l’amministrazione, nel respingere la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, non ha applicato la disposizione dettata dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 che esclude valutazioni automatiche nel caso in cui lo straniero sia entrato in Italia per motivi di ricongiungimento familiare; – che, nel frattempo, è stato assunto come lavoratore domestico a Borgio Verezzi alle dipendenze della signora Ripamonti Simona.

5.- Il ricorso deve essere accolto. Si deve al riguardo osservare che l’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998 (nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5 del 2007), prescrive che nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto “si tiene anche conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari con il Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Nell’esame di una istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (o nei cui confronti si volesse procedere alla revoca di un titolo precedentemente rilasciato), occorre quindi dare rilievo anche alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari dell’interessato e, per lo straniero già soggiornante in Italia, alla durata del suo soggiorno.

La ratio di tale disposizione è quella di dare rilievo a tali situazioni soggettive (anche) quando, dopo un precedente procedimento di ricongiungimento, possa determinarsi (per effetto del diniego di soggiorno) la divisione di nuclei familiari formatisi sul territorio nazionale. In conseguenza, per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o per il familiare ricongiunto, deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso in assenza di una valutazione anche sugli ulteriori elementi indicati dalla predetta disposizione (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5727 del 26 ottobre 2011; Sezione VI, n. 995 del 16 febbraio 2011.

Considerato che, come risulta pacificamente dagli atti, l’appellante è entrato in Italia nel maggio del 2002 per ricongiungimento familiare, il provvedimento del Questore di Savona, impugnato in primo grado, risulta quindi illegittimo per non aver introdotto nella sua motivazione quelle valutazioni ulteriori che l’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998 (nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5/2007) richiede a tutela delle famiglie dei migranti. In conseguenza l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il provvedimento amministrativo impugnato deve essere annullato. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che dovranno conformarsi ai criteri sopra accennati, con la conseguenza che dovranno essere messe in ragionata comparazione le esigenze di pubblica sicurezza e di prevenzione dei reati (tendo conto anche della maggiore o minore gravità dei precedenti penali e delle altre misure di polizia eventualmente adottate nei confronti dell’interessato) con la doverosa tutela delle esigenze familiari riconosciute dal legislatore. Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 977 del 16 giugno 2011 ed annulla il provvedimento impugnato in primo grado con il quale il Questore della Provincia di Savona ha respinto la domanda del cittadino straniero Villegas Mejia Sebastian volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 20 dicembr 2011.

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