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]]>Il Consiglio di Stato sulla questione della ristrutturazione edilizia, consistente nella realizzazione di una tettoia, e sul presupposto per la sua legittimità (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5983)
La definizione di interventi di ristrutturazione edilizia e il suo regime giuridico
Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Quindi la ristrutturazione ha per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Il Consiglio di Stato pertanto passa in rassegna le disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia sul regime giuridico di tale attività.
Ai sensi dell’art. 10, comma l, lettera c), del TUE, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia).
In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d. «leggera» (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente). In relazione, invece, agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 sono soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio.
L’art. 22, comma 3, del TUE prevede tre diverse tipologie di interventi edificatori ‒ di cui la prima è costituita proprio da quelli di ristrutturazione – sottoposti al regime del permesso di costruire, per i quali, per ragioni di carattere acceleratorio, si consente all’interessato di optare per la presentazione della DIA (c.d. “super DIA”). Tale facoltà di opzione esaurisce i propri effetti sul piano prettamente procedimentale, atteso che su quello sostanziale (dei presupposti), penale e contributivo resta ferma l’applicazione della disciplina dettata per il permesso di costruire.
La sentenza premette che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoria è necessario solo quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694).
Al contrario, l’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono (Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014 n. 1272).
Nel caso oggetto della decisione, conclude il Consiglio di Stato, la realizzazione di una tettoia di rilevanti dimensioni e di un nuovo volume (il bagno), avendo innovato il preesistente fabbricato, sia dal punto di vista morfologico che funzionale, era soggetta al regime autorizzatorio, e quindi presupponeva il permesso.
In allegato la sentenza integrale Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5983.
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]]>L'articolo Permesso di costruire in deroga e aree degradate proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Tar Piemonte sul concetto di “aree urbane degradate” ai fini dei permessi in deroga e sul correlato potere del Consiglio Comunale (Tar Piemonte, Sez. I, 18 settembre 2018, n. 1028).
Il permesso di costruire in deroga introdotto dal Decreto Sviluppo (Dl 70/2011) è ammesso solo dove gli «edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare» si collochino in aree urbane degradate.
Più nel dettaglio, l’art 5 commi 9 e ss. D.L. n. 70 del 2011 (conv. in L. 106/2011) dispone che “Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (…) è ammesso il rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari (…)”
In forza di tale disposizione, pertanto, il presupposto in presenza del quale “è ammesso” – quindi comunque non “dovuto” – il rilascio di un permesso di costruire in deroga al vigente PRGC è che l’intervento edilizio consenta di perseguire “la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” e “la riqualificazione di aree urbane degradate”, caratterizzate, queste ultime, dalla “presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”.
La valutazione circa la sussistenza di tali presupposti, ed in particolare circa l’esistenza di aree urbane “degradate”, è rimessa per legge al consiglio comunale.
Secondo i giudici piemontesi, si tratta di una valutazione connotata da ampia discrezionalità tecnica, tenuto che conto che essa può comportare deroghe più o meno estese alla vigente strumentazione urbanistica, e che per tale motivo è sindacabile dal TAR solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto.
E questo in particolare perché la nozione di “degrado” di un bene non attinge a regole tecniche desunte da scienze esatte e quindi sconta sempre, inevitabilmente, un tasso più o meno elevato di opinabilità.
Quando l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest’ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio.
In questi casi è doveroso piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria, giacché diversamente egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all’Amministrazione.
Infine la sentenza chiarisce la natura eccezionale del permesso di costruire in deroga.
Il principio di carattere generale è che lo strumento urbanistico va rispettato finchè è in vigore; la possibilità di rilasciare permessi di costruire in deroga al vigente strumento urbanistico costituisce una eccezione a tale principio: eccezione che può essere assentita dall’amministrazione comunale in presenza di taluni presupposti previsti dalla legge, nell’esercizio di poteri ampiamente discrezionali che possono afferire anche agli indirizzi politici di fondo dell’amministrazione in carica in materia di governo del territorio.
Per tale motivo, si tratta di valutazioni di merito dell’amministrazione comunale, di carattere latamente politico.
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]]>L'articolo Installazione cartelloni pubblicitari: non serve permesso di costruire proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’autorizzazione all’installazione dei cartelloni pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale e sulla scorta dell’art. 23 del Codice della Strada, è già insita nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari, regolamento che deve fissare ovviamente criteri e vincoli da rispettare.
Questo regolamento svolge, pertanto, una funzione di tipo edilizio-urbanistica e per tale ragione si sostituisce al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato dal permesso di costruire.
Il Collegio, richiamando l’orientamento consolidato della medesima sezione (sentt. n. 316/2017 del 25-1-2017 e n. 230/2017 del 19-1-2017), ha ribadito che “con tali pronunzie è stato affermato che la ricostruzione del panorama legislativo vigente consente di ritenere che l’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale (segnatamente in base all’art. 23 del Codice della Strada), nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari ( a loro volta previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993), abbia anche una valenza edilizia-urbanistica ed assolva, pertanto, alle esigenze di tutela sottesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato dal rilascio del titolo edilizio secondo la disciplina di cui al d.p.r. n. 380 del 2001”.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto non necessario di un ulteriore titolo abilitativo, come il permesso di costruire, quale strumento prodromico all’installazione dei cartelloni pubblicitari lungo le strade.
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]]>L'articolo Il TAR Sardegna sull’ipotesi di sospensione termini del permesso di costruire proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici del TAR hanno rilevato che “l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale si fonda sulla ritenuta non automaticità della proroga del termine di efficacia della concessione edilizia nell’ipotesi prevista dall’art. 15, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui la «proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate».
La norma deve essere letta alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che si articola intorno a tre fondamentali statuizioni: 1) in nessun caso i termini di efficacia del permesso di costruire possono ritenersi automaticamente sospesi; 2) l’interessato deve sempre proporre una formale istanza di proroga; 3) il provvedimento espresso di prorogadeve essere espresso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974).
Infine, il TAR Sardegna ha affermato: “Deve rammentarsi che la medesima giurisprudenza ha distinto l’ipotesi del sequestro penale del cantiere, ritenendo che questo caso integri una automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1895; III, 4 aprile 2013, n. 1870)”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 30/08/2017
N. 00569/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2016, proposto da:
Novaservice Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
contro
Comune di Domus De Maria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3;
per l’annullamento
– del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnico del Comune di Domus De Maria con il quale è stato negato l’assenso alla ripresa dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 5/2008, rilasciata il 13.2.2008;
– nonché di ogni atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, alla nota del 30.5.2016 del medesimo Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale era stato comunicato il preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Domus De Maria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, la società Novaservice s.r.l. riferisce di essere proprietaria di un’area sita nel territorio del Comune di Domus de Maria, località Eden Rock, sulla quale era in corso la realizzazione di 14 unità abitative, in forza delle concessioni edilizie n°5/2008 e n°20/2009, rilasciate dal Comune di Domus De Maria. In data 7 luglio 2010, il relativo cantiere è stato sottoposto a sequestro preventivo penale, poiché, secondo le contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica di Cagliari, le opere in corso di realizzazione sarebbero state abusive. Peraltro, con sentenza del Tribunale penale di Cagliari del 2 ottobre 2015, il legale rappresentante della Novaservice s.r.l. è stato prosciolto essendosi estinto il reato per intervenuta prescrizione. Con ordinanza del medesimo Tribunale, del 17 marzo 2016, l’area di cui sopra è stata dissequestrata e, in data 5 maggio 2016, restituita alla società.
2. – Con nota del 12 maggio 2016, la società Novaservice – sul presupposto dell’intervenuto dissequestro del cantiere – comunicava al Comune di Domus de Maria di voler riprendere i lavori a partire dal 31 maggio successivo. Il Responsabile dell’Area Tecnica, tuttavia, con la nota del 13 luglio 2016, rendeva noto alla società «di non poter autorizzare la ripresa dei lavori in quanto il piano di Lottizzazione Eden Rock non sarebbe stato attuato validamente perché privo della relativa convenzione e perché il calcolo della volumetria relativo alla c.e. 5/08 non sarebbe stato computato regolarmente».
3. – Con il ricorso in esame, la società Novaservice s.r.l. chiede l’annullamento del predetto provvedimento, deducendo le censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
4. – Si è costituito in giudizio il Comune di Domus De Maria, chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’accoglimento della domanda di annullamento non produrrebbe alcun vantaggio per la ricorrente che, comunque, non potrebbe riprendere i lavori posto che le concessioni sarebbero scadute.
Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 14 giugno 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale si fonda sulla ritenuta non automaticità della proroga del termine di efficacia della concessione edilizia nell’ipotesi prevista dall’art. 15, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 (comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), secondo cui la «proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate». La norma deve essere letta alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che si articola intorno a tre fondamentali statuizioni: con la prima, si afferma che in nessuna ipotesi i termini di efficacia del permesso di costruire possono ritenersi automaticamente sospesi; con la seconda, si sostiene che è sempre necessaria la presentazione, da parte dell’interessato, di una formale istanza di proroga; con la terza, si ritiene sempre necessario il provvedimento espresso di proroga anche se si tratta di attività vincolata con effetti ex tunc (per tutte, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974).
Peraltro, deve rammentarsi che la medesima giurisprudenza ha distinto l’ipotesi del sequestro penale del cantiere, ritenendo che questo caso integri una automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1895; III, 4 aprile 2013, n. 1870). Giurisprudenza seguita sul punto anche da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sardegna, II, 1 marzo 2016, n. 195; II, 16 gennaio 2017, n. 17).
La norma del comma 2bis dell’art. 15 cit., come introdotta nel 2014, muove quindi dal descritto quadro giurisprudenziale per chiarire testualmente che, nei casi in cui l’iniziativa amministrativa o giudiziaria si riveli infondata, come nella fattispecie, la proroga dei termini è automatica.
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, rammentato (in punto di fatto) che la prima concessione edilizia è stata rilasciata il 13 febbraio 2008 (e la variante in corso d’opera l’11 maggio 2009); e che il sequestro preventivo del cantiere ha imposto la sospensione dei lavori dal 1 luglio 2010 al 5 maggio 2016, ne deriva come conseguenza che all’epoca della comunicazione della ricorrente di voler riprendere i lavori (12 maggio 2016) il termine triennale per l’esecuzione non era ancora decorso.
Da quanto osservato, discende che la società ricorrente ha interesse a ottenere l’annullamento della nota del responsabile dell’area tecnica del Comune, di cui in epigrafe, e a riprendere i lavori.
7. – Passando all’esame dei motivi proposti col ricorso, si deve iniziare dalla dedotta violazione del principio della esecutività dei provvedimenti amministrativi, la cui efficacia giuridica non è impedita dalla eventuale sussistenza di vizi di legittimità, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela che, nel caso di specie, non si è verificato.
8. – Il motivo è manifestamente fondato.
Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, riferita in fatto, la comunicazione di non poter riprendere i lavori per completare gli interventi autorizzati non si basa, in realtà, sulla intervenuta scadenza del termine di efficacia della concessione edilizia a suo tempo rilasciata, ma esclusivamente su considerazioni attinenti alla validità del piano di lottizzazione “Eden Rock” e della concessione edilizia. Motivazione sicuramente illegittima, considerato che gli atti amministrativi in questione non erano mai stati annullati, né l’amministrazione comunale ha provveduto ad avviare il necessario procedimento per l’annullamento d’ufficio. Pertanto, si tratta di atti ancora efficaci (secondo il pacifico principio della imperatività del provvedimento amministrativo).
9. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce eccesso di potere per difetto dei presupposti, perplessità e insufficienza della motivazione, contestando specificamente le affermazioni sulla illegittimità della lottizzazione e della concessione edilizia. Peraltro, la censura deve ritenersi assorbita nella valutazione di illegittimità già espressa in accoglimento del primo motivo.
10. – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
11. – La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Urbanistica – Edilizia Privata, del Comune di Domus De Maria, di cui alla nota prot. n. 6071 del 13 luglio 2016.
Condanna il Comune di Domus De Maria al pagamento delle spese giudiziali in favore della società ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A., cpa e 15% spese generali, e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giorgio Manca | Francesco Scano | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Il TAR Sardegna sull’ipotesi di sospensione termini del permesso di costruire proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Permesso di costruire: il TAR Campania sul danno da ritardo nella procedura di rilascio proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie si trattava del rilascio del permesso di costruire per l’incremento volumetrico e di superficie di un locale commerciale.
I giudici del TAR campano, richiamando una giurisprudenza consolidata sul punto, hanno affermato che “il procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell’emanazione del provvedimento finale può ritenersi elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63)”.
Nel caso di specie, è stato ravvisato che deve ritenersi acquisita anche la prova dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla P.A. procedente, in quanto, una volta dimostrata l’oggettiva inosservanza dei termini di conclusione del procedimento e la sua verosimile positiva conclusione per il ricorrente, il Comune non ha, né in sede procedimentale né in sede giudiziale, giustificato tale ritardo con riferimento, ad esempio, a oggettive e serie difficoltà, di tipo tecnico o organizzativo, proprie del caso concreto.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 17/07/2017
N. 01223/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2013, proposto da:
Ve.Mat.El.dei Fratelli Sanseviero S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., Vincenzo Sanseviero, quest’ultimo anche in proprio, Francesco Sanseviero, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte, Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto in Salerno, via Incagliati, 2 c/o Caliulo;
contro
Comune di Padula, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Alliegro, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 170/A c/o Spiezia;
per l’accertamento del diritto al
risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente dal ritardo con cui il Comune di Padula ha definito la pratica inerente la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’ampliamento di un fabbricato a destinazione commerciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padula in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, con istanza del 16 ottobre 2008, richiedevano il rilascio del permesso di costruire per l’incremento volumetrico e di superficie di un locale commerciale; con successiva istanza dell’11 novembre 2008, chiedevano convocarsi la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei prescritti pareri, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del D.p.r. n. 447/1998.
Il procedimento si concludeva con il verbale n. 3 del 30 ottobre 2012 con cui la Conferenza di Servizi dichiarava che l’istanza era divenuta improcedibile a causa della entrata in vigore del D.p.r. 7 settembre 2010 n. 160, a termini del quale, a decorrere dal 30 settembre 2011, non era più possibile avvalersi del Suap per l’autorizzazione all’apertura delle medie e grandi strutture commerciali.
Assumendo che il procedimento si era concluso oltre il termine di legge, i ricorrenti, nelle rispettive qualità (Vincenzo e Francesco Sanseviero, quali proprietari, la società quale comodataria e gestore di attività commerciale nell’immobile de qua), hanno, quindi, chiesto condannarsi il Comune di Padula al risarcimento dei danni subiti, deducendo che, se l’azione amministrativa fosse stata tempestiva, l’istanza sarebbe stata accolta: più nello specifico, l’irragionevole prolungarsi del procedimento finalizzato all’autorizzazione unica avrebbe determinato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’impossibilità di avviare tempestivamente l’attività commerciale atteso che, una volta intervenuta la preclusione introdotta dal D.p.r. n. 160/2010, il vigente strumento urbanistico non consentiva più l’ampliamento richiesto; per converso, ove l’azione amministrativa fosse stata tempestiva, i ricorrenti avrebbero ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica tenuto conto che, nel corso del procedimento, non si era presentato alcun fattore ostativo all’accoglimento dell’istanza.
In ordine ai danni lamentati, i ricorrenti deducevano che il mancato, e non più possibile, aumento volumetrico richiesto, aveva determinato il mancato incremento di valore dell’immobile e del suolo su cui l’immobile avrebbe dovuto insistere, e tanto aveva inciso anche sul volume di affari dell’esercizio commerciale ivi insediato per gli anni a venire; dovevano essere rimborsati, poi, i costi sostenuti ovvero le spese legali, tecniche e del fermo cantiere oltre il danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, ecc.) subito dal sig. Vincenzo Sanseviero.
A sostegno del presente gravame i ricorrenti hanno depositato cospicua documentazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Padula eccependo la tardività delle proposta azione risarcitoria e deducendo la sua infondatezza atteso che, nel caso in esame, nessun colpevole ritardo poteva inputarsi all’Amministrazione procedente.
Le parti hanno depositato ulteriori note difensive.
All’udienza pubblica del 29 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, ripercorsi i punti salienti della vicenda, peraltro non contestati e concordemente evidenziati da entrambe le parti in causa, ritiene che il ricorso sia fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, il ricorso deve ritenersi tempestivo.
Come efficacemente rilevato dai ricorrenti, infatti, deve ritenersi che, nel caso di specie, il fatto lesivo non debba ricondursi alla entrata in vigore della norma di cui al D.p.r. n. 160/2010, quale fattispecie ostativa al rilascio, attraverso la procedura semplificata Suap, di titoli abilitativi finalizzati alla realizzazione di medie e grandi strutture di vendita, ma, piuttosto, al ritardo(indiscutibile) nella conclusione del procedimento, che, se tempestivo, avrebbe verosimilmente condotto al rilascio delle autorizzazioni richieste.
Più puntualmente, la sopravvenuta disposizione ostativa ha determinato la definitività degli effetti lesivi già prodotti e l’impossibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica in ragione della sottoposizione della successiva attività amministrativa alla novellata normativa.
Il che supporta, e non già elide, la pretesa risarcitoria.
Nel caso in esame, poi, non può ritenersi operante il termine di decadenza previsto dall’art. 30 co. 3 c.p.a., atteso che tale disposizione normativa è entrata in vigore solo nell’anno 2010, e quindi dopo che il termine di conclusione del procedimento era già scaduto (2009), determinando, fin da quel momento, come sopra detto, gli effetti lesivi conseguenti al ritardo e non più rimuovibili stante l’entrata in vigore della sopra detta disposizione ostativa.
Aggiungasi, come definitivamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, che il termine di decadenza di 120 giorni, previsto dal citato art 30 c.p.a, non può operare retroattivamente e quindi non può valere con riferimento a quelle fattispecie che, come quella in esame, si siano perfezionate in un tempo anteriore all’entrata in vigore della normativa processuale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6/2015); deve, quindi, ritenersi che il termine di 120 giorni per la proposizione dell’azione risarcitoria non può applicarsi retroattivamente alle fattispecie sostanziali anteriori, che rimangono soggette al solo termine ordinario di prescrizione -quinquennale -del diritto (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 297).
Il ricorso in esame, quindi, notificato in data 13 febbraio 2013, risulta tempestivo, con riguardo al richiamato termine prescrizionale, atteso che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 9 mesi dalla presentazione della istanza originaria presentata il 16 ottobre 2008 (art. 4 comma 7 D.p.r. n. 447/2010).
Nel merito, si rileva quanto segue.
E’ acclarato che, a fronte di una istanza presentata dai ricorrenti in data 16 ottobre 2008, il procedimento si è concluso, dopo alterne vicende sottoposte anche al vaglio giudiziario (vedasi ordinanza n. 958/2009, sentenza n. 9850/2010 e sentenza n. 826/2011, tutte di questo Tribunale), soltanto in data 30 ottobre 2012, ovvero con l’adozione del verbale con cui la Conferenza dei Servizi ha dato atto della sopravvenuta improcedibilità della detta istanza a seguito della entrata in vigore del D.p.r. n. 160/2010.
I ricorrenti hanno dato, altresì, idonea dimostrazione che l’istanza sarebbe stata accolta se il procedimento si fosse concluso tempestivamente: dalla disamina degli atti di causa, infatti, non sono emerse (ulteriori) circostanze ostative al rilascio della richiesta autorizzazione, essendo stati, tra l’altro, positivamente acquisiti i pareri della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza.
Né, peraltro, il Comune ha, sul punto, opposto alcunché, evidenziando (ulteriori) ragioni ostative, peraltro non emerse in sede procedimentale, all’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
Non può, inoltre, condividersi la tesi del Comune secondo cui i richiedenti avrebbero contribuito, con il loro comportamento, alla indebita dilatazione dei termini del procedimento in quanto, dalla documentazione agli atti di causa, non è dato ravvisare alcuna elemento in tal senso.
Il Collegio, infine, osserva che, se pure qualche difficoltà interpretativa poteva, semmai, trarsi dal parere n. 15773, reso dalla Soprintendenza in data 4.06.2009 – parere che, da un lato, asseriva che non vi erano gli estremi per l’annullamento dell’autorizzazione comunale, e, dall’altro, indicava alcune modifiche progettuali per una migliore tutela del sito, così ingenerando dubbi sulle operate valutazioni in relazione all’autorizzazione comunale già rilasciata -, le indicate perplessità dovevano intendersi definitivamente superate allorquando questo Tribunale, con sentenza n. 9850 del 29 giugno 2009, ebbe a chiarirne la portata stabilendo che lo stesso doveva qualificarsi come non ostativo al rilascio dell’autorizzazione ma, piuttosto, come mero invito al Comune a voler recepire, in sede di eventuale riesame ufficioso dell’atto, le prescrizioni impartite.
Se è vero, infine, che i ricorrenti ebbero a presentare la documentazione completa soltanto in data 24.11.2011, è anche vero che la richiesta istruttoria era stata formulata dal Comune (essa stessa tardivamente) soltanto con la nota dell’11 ottobre 2010, ovvero ben due anni dopo l’attivazione del procedimento.
Il Responsabile dell’Area tecnica, invero, già con nota n. 7242 del 30 luglio 2010, aveva proceduto a confermare l’autorizzazione ambientale n. 3 /09 del 12.02.2009 “secondo quanto formulato dal parere favorevole espresso in sede di Commissione per il Paesaggio del 10.11.2009 e validato da parte della Soprintendenza”, invitando il Responsabile Suap a recepire i provvedimenti sopra indicati e a determinarsi sulla istanza presentata dai ricorrenti.
Analogamente, con successiva nota n. 1891 del 24 febbraio 2011, il Responsabile dell’Area Tecnica aveva ribadito la piena validità dell’autorizzazione paesaggistica e aveva preso atto che la Soprintendenza mai aveva annullato l’autorizzazione comunale.
In sostanza, gli uffici comunali, invece di dar corso finalmente al procedimento, svolgendo l’istruttoria tecnica dovuta, previa acquisizione degli eventuali apporti documentali integrativi, hanno continuato ad inseguire le (inesistenti) problematiche relative all’autorizzazione ambientale.
Da ultimo, solo con nota Suap n. 8993 del 11 ottobre 2011, fu richiesta ai ricorrenti la necessaria documentazione, e, in data 22.08.2012, infine convocata la Conferenza dei Servizi.
Ciò premesso in punto di fatto, può ritenersi, in base ad un giudizio prognostico di tipo probabilistico, che il bene della vita auspicato dai ricorrenti, ossia il rilascio dell’autorizzazione richiesta, sarebbe stato da questi conseguito se il procedimento fosse stato condotto con modalità ordinarie e si fosse concluso in un termine ragionevole, e può dunque inferirsi che sia stata la condotta complessivamente tenuta dalla P.A. a precludere (definitivamente) il conseguimento del risultato utile perseguito e a determinare i danni lamentati, qualificandosi come antecedente causale necessario.
Ciò rende conto, ad avviso del Collegio, della ricorrenza dell’elemento oggettivo della pretesa risarcitoria azionata col presente gravame in quanto, come detto, è ragionevole ritenere, come più sopra spiegato, che, ove non fosse intervenuto il ritardonell’azione amministrativa, gli aventi diritto avrebbero conseguito l’autorizzazione richiesta.
In proposito, va pure richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui quando il procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell’emanazione del provvedimento finale può ritenersi elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63).
Nel caso di specie, poi, deve ritenersi acquisita anche la prova dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla P.A. procedente, in quanto, una volta dimostrata l’oggettiva inosservanza dei termini di conclusione del procedimento e la sua verosimile positiva conclusione per il ricorrente, il Comune non ha, né in sede procedimentale né in sede giudiziale, giustificato tale ritardo con riferimento, ad esempio, a oggettive e serie difficoltà, di tipo tecnico o organizzativo, proprie del caso concreto (Cons. Stato., sez. III, 6 maggio 2013, n. 2452; Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3047); mentre, al contempo, le intercorse vicende in sede giurisdizionale hanno dato conto della indebita frapposizione di ostacoli procedurali in realtà insussistenti e idonei a comprovare l’inosservanza di disposizioni normative e la negligenza, se non l’imperizia, dell’apparato, integranti il richiesto elemento soggettivo sub specie di colpa.
Una volta individuata la sussistenza degli elementi costituivi dell’illecito, il Collegio deve ora porsi il problema dell’individuazione del soggetto cui spetta il risarcimento richiesto.
Giova, in proposito, vagliare, quali siano, secondo la prospettazione offerta in ricorso, le asserite conseguenze che si assumono derivate dal sopraindicato fatto lesivo, onde selezionare, tra le stesse, quelle effettivamente suscettibili di reintegrazione per equivalente.
Il ricorso prospetta quali conseguenze lesive risarcibili:
a) il mancato incremento di valore dell’immobile (comprensivo del suolo cui lo stesso accede), derivante dalla mancata effettiva realizzazione di un aumento volumetrico e superficiario, pari, quest’ultimo, a mq.2.800 (a destinazione commerciale) e mq. 900 (a destinazione deposito);
b) il mancato incremento del volume di affari dell’esercizio commerciale insediato nell’immobile de quo;
c) il fermo tecnico di cantiere;
d) le spese per la predisposizione del progetto tecnico e per la pratica amministrativa; e le spese legali sostenute nel corso degli anni per la difesa in giudizio delle ragioni dei ricorrenti;
e) i danni non patrimoniali occorsi a Vincenzo Sanseviero, in proprio (insorgere di patologie che avrebbero infine condotto anche alla cessazione dell’attività individuale).
Deve osservare, al riguardo, il Collegio che se, come sopra si è detto, il fatto lesivo produttivo di danno consiste, nel caso in esame, nel mancato tempestivo rilascio del permesso di costruire, le sole conseguenze risarcibili debbono intendersi unicamente quelle “direttamente” ricollegabili ad esso, e cioè la mancata disponibilità, ai fini edificatori, della maggior volumetria e superficie ammissibile (la posta sopra indicata sub a); tale danno, inoltre, non può che riconoscersi unicamente in capo ai proprietari, e dunque su Vincenzo e Francesco Sanseviero, essendo la società solo comodataria dell’immobile de quo a fini commerciali.
La condizione di comodataria pone, invero, la società in posizione meramente derivata dal diritto dei ricorrenti, con la conseguenza che non può giovarsi, se non, appunto, indirettamente, dei vantaggi riconosciuti o riconoscibili ai danti causa.
Può quindi, senz’altro escludersi, ai fini risarcitori, la posta sopra indicata sub b) (mancato incremento del volume di affari in capo alla società gestore e comodataria), trattandosi di conseguenza solo indiretta del mancato rilascio del permesso di costruire in ampliamento.
Quanto alla posta sub c), il Collegio deve, del pari, escludere le richieste “spese di fermo cantiere”, posto che, non essendo ancora stato rilasciato il permesso di costruire (in ampliamento), poi definitivamente precluso, l’anticipata predisposizione del cantiere è scelta (libera) dei richiedenti, come tale non addebitabile, nei suoi costi, alla P.A. ove non si verifichi l’evento cui detta predisposizione è preordinata.
La posta sub d) (spese tecniche e legali) va limitata alle sole spese connesse alla (inutile, ex post) predisposizione della pratica amministrativa del progetto, con esclusione delle spese legali connesse ai numerosi giudizi intercorsi inter partes, che sono state liquidate nelle relative sedi.
Infine, quanto al danno non patrimoniale lamentato (e richiesto) da Vincenzo Sanseviero in proprio (danni alla salute, alla vita di relazione, ecc.) e assunto come conseguente all’indebito ritardo nell’ottenimento dell’utilità sperata, osserva il Collegio che manca agli atti la prova dell’effettiva dipendenza di dette insorgenze dall’attività amministrativa, con conseguente doverosa esclusione di quelle (nel loro valore monetario) dalle poste suscettibili di ristoro.
Così limitate le voci effettivamente risarcibili (a quelle, come detto, sub a), e d), in parte), incombe sul Comune di Padula la formulazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di una proposta di risarcimento da effettuare in favore dei ricorrenti Vincenzo e Francesco Sanseviero, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e /o notifica della presente Sentenza, avente ad oggetto:
il ristoro delle conseguenze economiche della perdita di incremento di valore dell’immobile (che ingloba il suolo cui accede), sulla base della volumetria e superficie effettivamente realizzabile (mq.2.800, commerciale, e mq.900, deposito), e sulla base dei prezzi di mercato rilevabili nella zona di riferimento, anche desunti da pubblici atti o registri;
il rimborso delle spese tecniche connesse alla predisposizione del progetto (di ampliamento) e della pratica amministrativa).
In tali termini ed entro i limiti sopra precisati, va accolta la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti Francesco e Vincenzo Sanseviero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di seguito indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Padula al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti Francesco e Vincenzo Sanseviero, che si liquidano nella misura complessiva di euro 5.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato; compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Rita Luce | Maria Abbruzzese | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Permesso di costruire: il TAR Campania sul danno da ritardo nella procedura di rilascio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Permesso di costruire: il TAR Campania sul diritto del confinante all’accesso agli atti proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Collegio ha ravvisato che “in capo al ricorrente, in ragione del divisato presupposto della vicinitas, deve riconoscersi la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”, che l’art. 22 l n. 241/90, prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e l’accoglimento della relativa domanda”.
Il TAR partenopeo ha precisato, inoltre, che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza, trovando pertanto giustificazione tale diritto in capo al confinante.
Clicca qui per il testo della sentenza
L'articolo Permesso di costruire: il TAR Campania sul diritto del confinante all’accesso agli atti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il CdS sul carattere oneroso del permesso di costruire e sul contributo di costruzione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Collegio ha affermato che “il permesso di costruire è provvedimento naturalmente oneroso (da ultimo, Corte Cost., 3 novembre 2016 n. 231), di modo che le norme di esenzione devono essere interpretate come “eccezioni” ad una regola generale (e da considerarsi, quindi, di stretta interpretazione), non essendo consentito alla stessa potestà legislativa concorrente di ampliare le ipotesi al di là delle indicazioni della legislazione statale, da ritenersi quali principi fondamentali in tema di governo del territorio (Corte Cost., n. 231/2016 cit.)”.
I giudici di Palazzo Spada si sono poi soffermati sull’applicabilità dell’esenzione dal contributo di costruzione, asserendo che “l’art. 17, co. 3, lett. d) DPR n. 380/2001 prevede la esenzione dal contributo di costruzione “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”.
E ancora: “Si tratta di due distinte ipotesi, ambedue sorrette dal presupposto della “pubblica calamità”. Quest’ultima deve essere intesa come un evento imprevisto e dannoso che, per caratteristiche, estensione, potenzialità offensiva sia tale da colpire e/o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati, bensì una intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati“.
Nel caso di specie, la parte ricorrente, pertanto, aveva chiesto l’esenzione dal contributo in virtù di un incendio che aveva investito l’immobile sottoposto al provvedimento autorizzatorio del permesso di costruire. In tale circostanza il Consiglio di Stato ha ravvisato che “l’incendio che ha colpito l’immobile della società ricorrente, se pur grave e tale da poter divenire fonte di pericolo per la collettività, ove non tempestivamente circoscritto, tuttavia si caratterizza quale evento che ha colpito beni specifici e che, per dimensioni, caratteristiche ed intensità, è stato tale da non richiedere particolari interventi di contrasto o esercizio di poteri straordinari”.
Ragione per cui è stata ritenuta inapplicabile la norma di cui all’art. 17, co. 3, lett. d) DPR n. 380/2001.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 30/05/2017
N. 02567/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5086 del 2016, proposto da:
Nuova Guffanti e Ratti Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Ugoccioni, Stefania Ionata, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Ionata in Roma, via Cosseria, 5;
contro
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Migliaccio, Paola Giovanna Brambilla, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE II n. 01079/2016, resa tra le parti, concernente quantificazione contributo di costruzione a fronte del rilascio del permesso di costruire
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati S. Ionata e P. Migliaccio, anche su delega di P.G. Brambilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in esame, la società Nuova Guffanti e Ratti s.r.l. impugna la sentenza 25 maggio 2016 n. 1079, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. II, ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del Responsabile del Settore governo del territorio del Comune di Monza 11 aprile 2015, nella parte in cui con tale provvedimento, oltre a rilasciare il richiesto permesso di costruire, è stato richiesto il versamento del contributo di costruzione per un importo di Euro 257.377,54.
La società espone di essere proprietaria di un immobile a destinazione produttiva, realizzato sulla base di concessione edilizia del 1985 e di aver dovuto richiedere nuovo titolo edilizio, al fine di ricostruire una porzione del fabbricato, crollata a seguito di un incendio; tanto anche per ottemperare ad una ordinanza emessa in data 24 settembre 2012 dal Comune di Monza, di ripristino delle condizioni minime di sicurezza delle unità interessate dall’incendio.
La presente controversia concerne, in sostanza, la sussistenza dell’obbligo di corrispondere il richiesto contributo di costruzione, in occasione di interventi edilizi effettuati nelle circostanze come innanzi descritte.
La sentenza impugnata afferma, in particolare:
– non ricorre il motivo di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, di cui all’art. 17, co. 3, lett. d) DPR n. 380/2001, poiché il caso verificatosi non può essere annoverato tra le “pubbliche calamità”, poiché si “è trattato di un episodio grave e dannoso per l’impresa, ma non certo catastrofico, le cui conseguenze nocive sono risultate arginabili mediante l’attuazione di normali operazioni di messa in sicurezza, né tantomeno risultano essere stati adottati piani di emergenza o di evacuazione dei residenti, a conferma del fatto che non è stata messa ad immediato repentaglio . . . la pubblica incolumità”;
– nel caso di specie, ricorre un’ipotesi di ristrutturazione edilizia, intervento per il quale la delibera 3 novembre 2008 n. 43 della Giunta Comunale di Monza ha previsto che “per gli interventi di ristrutturazione comportanti demolizione e ricostruzione si applichino gli oneri di urbanizzazione relativi alle nuove costruzioni”.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando in relazione alla dedotta violazione ed omessa applicazione degli artt. 16, co. 1 e 17, co. 3, DPR n. 380/2001; travisamento dei fatti; ciò in quanto l’adozione da parte del Comune di Monza dell’ordinanza di messa in sicurezza dell’immobile “dimostra come l’evento accidentale non abbia inciso solo ed esclusivamente sulla ricorrente società, ma abbia avuto delle conseguenze tali da mettere in pericolo (anche solo potenziale) la collettività”; d’altra parte, la norma invocata “non specifica che gli interventi esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione debbono essere conseguenza di catastrofi tali da richiedere l’adozione di piani di emergenza o di evacuazione o l’attuazione di straordinarie operazioni di messa in sicurezza”;
b) error in iudicando in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 44 l. reg. Lombardia n. 12/2005 e degli artt. 16, 17, co. 3 e 22, co. 7, DPR n. 380/2001; erronea interpretazione art. 27 l. reg. n. 12/2005 e art. 3 DPR n. 380/2001; ciò in quanto: b1) “il permesso di costruire è stato richiesto per ripristinare quella parte di fabbricato distrutto dall’incendio accidentalmente occorso; le opere da realizzare non hanno alcuna incidenza sul territorio, sia sotto il profilo della trasformazione dell’area oggetto di intervento sia in termini di aggravio del carico urbanistico della zona” ed inoltre a suo tempo la società ha già corrisposto gli oneri dovuti per realizzare quella parte del fabbricato ora da ricostruire a seguito di incendio; b2) nel caso di specie non ricorre l’ipotesi di ristrutturazione edilizia, quanto un intervento di manutenzione straordinaria, come definito dall’art. 27, co. 1, lett. b) l. reg. n. 12/2005;
c) error in iudicando in relazione alla dedotta violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione; violazione artt. 41 e 43 Cost. e dei principi generali di buona amministrazione, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa; irragionevolezza, poiché “proprio in considerazione della peculiarità della fattispecie, la P.A. aveva il dovere di enunciare, in virtù del generale obbligo di motivazione gravante sulla stessa, le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il contenuto dell’atto” ed inoltre avrebbe dovuto esplicitare le operazioni di calcolo che hanno portato alla definizione della somma richiesta.
Nel corso del giudizio, con decreto cautelare monocratico 24 giugno 2016 n. 2478, il Presidente della IV Sezione ha concesso la richiesta misura cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata “limitatamente al pagamento della somma pari al 50%” di quanto richiesto”.
Ciò nonostante l’appellante società ha deciso di rinunciare all’istanza di sospensione, onde evitare di incorrere “in eventuali ed ulteriori maggiorazioni dell’importo e in decadenza del titolo abilitativo”, ribadendo al contempo, con contestuale istanza di prelievo, l’esigenza della decisione della controversia nel merito.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monza, che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la società appellante, pur a fronte di un provvedimento cautelare che, come si è detto, le consentiva di versare solo il 50% della somma richiestale, ha provveduto al versamento dell’intero ammontare, tenendo dunque un comportamento “in aperto contrasto con la volontà di impugnare la sentenza” e tale da integrare “una sostanziale accettazione degli effetti della stessa”.
Il Comune di Monza ha comunque concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3. Il Collegio deve innanzi tutto rigettare l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse proposta dal Comune di Monza.
Ed infatti, la circostanza che la ricorrente abbia deciso di rinunciare all’istanza cautelare, procedendo al pagamento di quanto richiestole dal provvedimento impugnato (ed in ottemperanza ad una sentenza di I grado provvisoriamente esecutiva), non comporta ex se acquiescenza alla sentenza medesima, e dunque la sopravvenuta improcedibilità dell’appello.
In linea generale, occorre affermare che la richiesta di misura cautelare (in questo caso, di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata) costituisce una scelta processuale autonoma della parte appellante, che ben potrebbe da un lato procedere ad impugnazione della sentenza, dall’altro a darle esecuzione.
Ne consegue che, in difetto di elementi ulteriori ed univoci che depongono in senso opposto, cioè tali da rendere palese una chiara acquiescenza alla decisione pronunciata in I grado, l’ottemperanza alla sentenza provvisoriamente esecutiva, intervenuta successivamente alla proposizione dell’appello ed in pendenza di questo (ovvero in momento anche antecedente, ma con chiara riserva di impugnazione e/o di esclusione di ogni volontà acquiescente), non può determinare alcuna inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello per difetto di interesse (originario o sopravvenuto).
Tali considerazioni non mutano laddove sia stato già concesso un provvedimento cautelare favorevole (ai cui effetti si rinuncia), poiché – in disparte ogni considerazione sull’efficacia del decreto cautelare monocratico, temporalmente limitata fino all’udienza in camera di consiglio volta ad esaminare la domanda cautelare – anche questa rinuncia costituisce facoltà della parte processuale e non può di per sé comportare acquiescenza e dunque improcedibilità dell’appello.
4. Nel merito, il Collegio ritiene opportuno rilevare – anche al fine di meglio circoscrivere le ragioni per le quali l’appello deve essere accolto – che sia il motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per non aver considerato applicabili, nel caso di specie, gli artt. 16, co. 1 e 17, co. 3, DPR n. 380/2001, recante quest’ultimo (lett. d) l’esenzione per la ricostruzione a seguito di “pubbliche calamità” (motivo sub lett. a) dell’esposizione in fatto), sia il motivo con il quale si censura la sentenza per non aver ricondotto le opere alla manutenzione straordinaria, anziché alla ristrutturazione edilizia (sub lett. b1) dell’esposizione in fatto), sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.
4.1. Quanto al primo, occorre premettere che il permesso di costruire è provvedimento naturalmente oneroso (da ultimo, Corte Cost., 3 novembre 2016 n. 231), di modo che le norme di esenzione devono essere interpretate come “eccezioni” ad una regola generale (e da considerarsi, quindi, di stretta interpretazione), non essendo consentito alla stessa potestà legislativa concorrente di ampliare le ipotesi al di là delle indicazioni della legislazione statale, da ritenersi quali principi fondamentali in tema di governo del territorio (Corte Cost., n. 231/2016 cit.).
L’art. 17, co. 3, lett. d) DPR n. 380/2001 prevede la esenzione dal contributo di costruzione “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”.
Si tratta di due distinte ipotesi, ambedue sorrette dal presupposto della “pubblica calamità”. Quest’ultima deve essere intesa come un evento imprevisto e dannoso che, per caratteristiche, estensione, potenzialità offensiva sia tale da colpire e/o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati, bensì una intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati.
Ciò che caratterizza, dunque, il carattere “pubblico” della calamità e la differenzia da altri eventi dannosi, pur gravi, è la riferibilità dell’evento (in termini di danno e di pericolo) a una comunità, ovvero ad una pluralità non definibile di persone e cose, laddove, negli altri casi, l’evento colpisce (ed è dunque circoscritto) a singoli, specifici soggetti o beni e, come tale, è affrontabile con ordinarie misure di intervento.
Se, dunque – come sostenuto dall’appellante – l’evento deve caratterizzarsi per straordinarietà, imprevedibilità e una portata tale da essere “anche solo potenzialmente pericoloso per la collettività”, ciò non è, tuttavia, sufficiente a qualificarlo quale “calamità pubblica”, posto che deve comunque trattarsi di un evento non afferente a beni determinati e non affrontabile e risolvibile con ordinari strumenti di intervento, sia sul piano concreto che su quello degli atti amministrativi.
In senso riconducibile al concetto ora espresso, gli artt. 2, co. 1, lett.c) e 5 l. 24 febbraio 1992 n. 225, prevedono il conferimento di poteri straordinari di ordinanza per il caso di “calamità naturali” (e, come tali, “pubbliche”), e l’art. 54 DPR 8 agosto 2000 n. 267, conferisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere (delegabile nei limiti previsti dal medesimo articolo) di emanare ordinanze contingibili ed urgenti “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; potere di ordinanza che va tenuto distinto da quello, di carattere “ordinario” e riferito al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, previsto dall’art. 50 del medesimo Testo Unico degli Enti locali.
In conclusione, perché possa ricorrere l’ipotesi di esenzione di cui all’art. 17 cit., occorre che gli interventi da realizzare costituiscano attuazione di norme o di provvedimenti amministrativi che espressamente li prevedono (e non siano invece effetto di una scelta volontaria del soggetto, sia pure in conseguenza di provvedimenti emanati), e che siano stati adottati a seguito di eventi eccezionali, dannosi o pericolosi per la collettività, tali da richiedere l’esercizio di poteri straordinari.
Nel caso di specie, l’incendio che ha colpito l’immobile della società ricorrente, se pur grave e tale da poter divenire fonte di pericolo per la collettività, ove non tempestivamente circoscritto, tuttavia si caratterizza quale evento che ha colpito beni specifici e che, per dimensioni, caratteristiche ed intensità, è stato tale da non richiedere particolari interventi di contrasto o esercizio di poteri straordinari.
Ne consegue, quindi, la inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17, co. 3, lett. d) DPR n. 380/2001.
4.2. Quanto al secondo profilo del secondo motivo innanzi indicato, occorre osservare che la natura dell’intervento da realizzare fuoriesce dall’ambito della “manutenzione straordinaria”, come definita sia dall’art. 3, co. 1, lett. b) DPR n. 380/2001, sia dall’art. 27, co. 1, lett. b) l. reg. Lombardia n. 12/2005 (norma, in particolare, evocata dalla ricorrente).
La disposizione legislativa statale qualifica gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l’altro, come “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici”, mentre la disposizione regionale qualifica tali, in particolare, “le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici”.
Per quel che interessa ai fini della presente decisione, ciò che caratterizza gli interventi di manutenzione straordinaria è la preesistenza (e presenza in atto) di un edificio sul quale si interviene al fine di rinnovarlo o parzialmente sostituirlo, onde renderlo più idoneo all’uso cui lo stesso è finalizzato.
Laddove, invece, si interviene mediante demolizione (anche parziale) di un edificio e sua ricostruzione, può ricorrere sia l’ipotesi di ristrutturazione edilizia (laddove si rispettino le condizioni di cui all’art. 3, co. 1, lett. d) DPR n. 380/2001: v. Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2017 n. 443), sia, in difetto di queste ultime, un’ipotesi di nuova costruzione.
Nel caso di specie, l’intervento oggetto del richiesto permesso di costruire concerneva la “ricostruzione del fabbricato totalmente crollato in quanto investito dall’incendio del 20 settembre 2012” (v. pagg. 3 – 4 app.), di modo che, alla luce delle considerazioni esposte, non può ricorrere una ipotesi di manutenzione straordinaria.
5. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con riferimento al primo profilo del secondo motivo ed al terzo motivo di ricorso (rispettivamente sub lett. b1) e c) dell’esposizione in fatto), per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo ora indicato, la società appellante lamenta che “il permesso di costruire è stato richiesto per ripristinare quella parte di fabbricato distrutto dall’incendio accidentalmente occorso; le opere da realizzare non hanno alcuna incidenza sul territorio, sia sotto il profilo della trasformazione dell’area oggetto di intervento sia in termini di aggravio del carico urbanistico della zona” ed inoltre a suo tempo la società ha già corrisposto gli oneri dovuti per realizzare quella parte del fabbricato ora da ricostruire a seguito di incendio.
Con il terzo motivo di appello, la società appellante lamenta, in sostanza, il difetto di motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l’amministrazione a determinare il contenuto dell’atto oggetto di censura, non considerando la “peculiarità della fattispecie”.
Giova osservare, in punto di fatto, che è pacifico tra le parti che l’intervento per il quale la società ricorrente ha richiesto il permesso di costruire non comporta modifica della sagoma, della superficie esistente ed autorizzata, dei volumi e della destinazione d’uso (v. pagg. 11-12 app.; pag. 13 memoria Comune di Monza del 11 gennaio 2017).
Inoltre, il permesso di costruire n. 91 del Comune di Monza, oggetto di (parziale) impugnazione, è stato emesso il 13 gennaio 2015, ed è, dunque, a tale data che occorre fare riferimento onde individuare la normativa urbanistico – edilizia concretamente applicabile.
5.1. Tanto precisato, occorre osservare che l’art. 16 DPR n. 380/2001 prevede che, salvi i casi di esenzione di cui all’art. 17, co. 3, “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
Come appare evidente, la norma collega il pagamento del contributo di costruzione al rilascio del permesso di costruire; in altre parole, è per quelle opere per la cui realizzazione la legge prevede tale titolo autorizzatorio che il contributo di costruzione è dovuto.
Il precedente art. 10 prevede che il permesso di costruire è necessario per gli “interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”, espressamente indicando, tra questi, (comma 1) gli interventi di nuova costruzione (lett. a), gli interventi di ristrutturazione urbanistica (lett. b), e gli interventi di ristrutturazione edilizia (lett. c).
Il comma 2 prevede, inoltre, che le Regioni possono stabilire con legge “quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività”.
In sostanza, il legislatore statale collega la necessità di permesso di costruire a fenomeni di “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” e, in primo luogo, qualifica tali la nuova costruzione, la ristrutturazione urbanistica e la ristrutturazione edilizia; in secondo luogo, demanda alle Regioni di individuare quali interventi (diversi da quelli precedentemente indicati) comportanti trasformazione urbanistica (ma non necessariamente edilizia), richiedano il permesso di costruire in ragione della loro natura ed incidenza, in particolare, sul carico urbanistico.
In ambedue le ipotesi innanzi considerate, appare evidente come il permesso di costruire si colleghi sempre ad interventi che incidono sul territorio, trasformandolo sul piano urbanistico – edilizio, o anche su uno solo dei due.
5.2. Più in particolare, per il caso di ristrutturazione edilizia, l’art. 10, co. 1, lett. c) – nel testo vigente al momento del rilascio del titolo edilizio – prevede la necessità del permesso di costruire non già per tutti i casi di ristrutturazione edilizia, bensì, più precisamente, per quelli che “portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni”.
Al contempo, l’art. 3, co. 1, lett. d) del DPR n. 380/2001
“gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire, con considerazioni che qui si intendono completamente riportate (v. Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2017 n. 443, e giurisprudenza ivi richiamata), come, pur nella successione di modifiche interessanti le norme in tema di ristrutturazione edilizia, quest’ultima tipologia di intervento edilizio ricomprenda, nel proprio ambito generale, tipologie differenti, solo per alcune delle quali il legislatore prevede la necessità del permesso di costruire; da un lato, dunque, vi è la generale definizione di ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1, lett. d); dall’altro, le specifiche “species” del genus ristrutturazione edilizia per le quali occorre il permesso di costruire (art. 10, co. 1, lett. c).
Si è, in particolare, affermato:
“Per effetto della modifica introdotta dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, . . . . vi sono ora tre distinte ipotesi di intervento rientranti nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, che possono portare “ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”:
– la prima, non comportante demolizione del preesistente fabbricato e comprendente (dunque, in via non esaustiva) “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”;
– la seconda, caratterizzata da demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta “la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” (ed in questo caso, rispetto al testo previgente, non è più richiesta l’identità di sagoma);
– la terza, rappresentata dagli interventi “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Inoltre, qualora la seconda e la terza delle ipotesi innanzi indicate riguardino immobili sottoposti a vincoli di cui al d. lgs. n. 42/2004, potrà parlarsi di ristrutturazione edilizia solo in presenza, nell’immobile ricostruito, della identità di sagoma dell’edificio preesistente.
Per effetto della lett. c) del medesimo articolo, anche l’art. 10, co. 1, lett. c) del DPR n. 380/2001 è stato modificato, di modo che è necessario il permesso di costruire per “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
Infine, con modifica introdotta dall’art. 17, co. 1, lett. d) d.l. 12 settembre 2014 n. 133, conv. in l. 11 novembre 2014 n. 164, alla necessità di permesso di costruire per i casi in cui il nuovo fabbricato comporti anche “aumento di unità immobiliari” e “modifica del volume”, si è sostituita la più limitata ipotesi di “modifiche della volumetria complessiva degli edifici” (eliminando, dunque, il caso dell’aumento delle unità immobiliari).
E’ appena il caso di osservare che il legislatore, in sede di elencazione delle ipotesi di ristrutturazione edilizia con necessità di permesso di costruire, ha ricompreso anche quella comportante modifiche di sagoma di edifici vincolati ex d. lgs. n. 42/2004, ipotesi da riferirsi ai soli casi in cui la ristrutturazione riguardi edifici vincolati, ma senza abbattimento, poiché, in tale ultima ipotesi, ai sensi del precedente art. 3, co. 1, lett. d), si fuoriesce dalla definizione di “ristrutturazione edilizia”.
In definitiva, non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano del rilascio del permesso di costruire, ma solo quelli specificamente indicati dall’art. 10, co. 1, lett. c). e, per quel che interessa nella presente sede, quelli che “portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”, posto che le ulteriori due ipotesi contemplate dalla norma (mutamenti di destinazione d’uso di immobili in zona A, interventi che modificano la sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d. Lgs. n. 42/2004), non interessano il caso di specie.
Occorre, dunque, perchè sia necessario il rilascio del permesso di costruire una modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; solo in questi casi, d’altra parte, l’intervento si caratterizza (in ossequio alla prescrizione normativa) come “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”.
Nelle ipotesi, invece, di “ristrutturazione ricostruttiva” (come definita dalla giurisprudenza: Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 9 maggio 2014 n. 2384; 6 luglio 2012 n. 3970), a maggior ragione se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è necessità di permesso di costruire e, dunque, ai sensi dell’art. 16 DPR n. 380/2001, manca il presupposto per la richiesta e corresponsione del contributo di costruzione.
Infine, giova osservare che, del tutto coerentemente, il legislatore, all’art. 22, co. 1, lett. c) DPR n. 380/2001, prevede, tra gli interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), anche i casi di ristrutturazione edilizia per i quali non è necessario il permesso di costruire, fermo restando la possibilità per l’interessato (co. 7) di richiedere comunque il permesso di costruire “senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16” (con esclusione dei casi in cui, ai sensi dell’art. 23, la SCIA è sostitutiva del permesso di costruire).
5.3. Le conclusioni alle quali si è innanzi pervenuti non contrastano con quanto previsto, per la Regione Lombardia, dall’art. 44 l. reg. 11 marzo 2005 n. 12, posto che, nel definire le modalità di determinazione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, tale disposizione non impone una generalizzata onerosità dell’intervento, come si evince dall’inciso “se dovuti”, riferito agli oneri e più volte ripetuto (v. co. 8, 10, 10-bis).
Inoltre – diversamente considerando rispetto alla sentenza impugnata (pag. 10) – è solo nei sensi e limiti innanzi esposti, che può trovare applicazione quanto previsto dalla delibera della Giunta comunale di Monza 3 novembre 2008 n. 43, laddove la stessa prevede il pagamento di oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione comportanti demolizione e ricostruzione, in misura pari a quelli previsti per le nuove costruzioni
6. Alla luce delle considerazioni esposte, l’appello è fondato:
– sia in relazione al primo profilo del secondo motivo (sub lett. b1), poiché, in presenza di interventi che non comportano “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”, nei sensi e limiti normativamente considerati ed innanzi esposti, non è dovuto il contributo di cui all’art. 16, co. 1, DPR n. 380/2001;
– sia in relazione al terzo motivo di appello (sub lett. c), posto che l’amministrazione, lungi dal procedere ad una “automatica” applicazione dell’art. 16, co. 1, cit. ai casi di ristrutturazione edilizia, avrebbe dovuto congruamente motivare le ragioni per le quali, in presenza della (affatto particolare) tipologia di intervento oggetto di istanza di permesso di costruire, riteneva di procedere all’adozione del permesso di costruire con corrispondente onerosità dell’intervento e, dunque, imposizione degli oneri a carico del richiedente.
Da quanto esposto consegue, in riforma della sentenza di I grado, ed in corrispondenza della domanda formulata con il ricorso instaurativo del giudizio, l’annullamento del permesso di costruire 13 gennaio 2015 n. 91, nella parte in cui con il medesimo è stato richiesto il versamento del contributo di costruzione per un importo di Euro 257.377,54.
Resta fermo il potere del Comune di Monza di verificare che il progetto presentato ed oggetto di istanza, presenti tutte le caratteristiche innanzi indicate che, ove esistenti, comportano la non corresponsione di oneri ai sensi dell’art. 16 DPR n. 380/2001.
Stante la natura e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società Nuova Guffanti e Ratti s.r.l. (n. 5086/2016 r.g.), lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla parzialmente il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Oberdan Forlenza | Antonino Anastasi | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Il CdS sul carattere oneroso del permesso di costruire e sul contributo di costruzione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Permesso di costruire: il CdS sull’efficacia probatoria della dichiarazione del direttore dei lavori proviene da Giurdanella.it.
]]>Sull’efficacia della dichiarazione resa ex. artt. 47 e 76 del D.P.R. n, 445/2000, i giudici di Palazzo Spada si sono così espressi: “Tale dichiarazione, infatti, come già ampiamente affermato anche dalla Suprema Corte, sebbene non costituisca elemento probatorio dirimente in ordine alla data di ultimazione dei lavori, rappresenta un importante elemento di valutazione che, unitamente ad altri elementi, anche indiziari, possono indurre a concludere per l’accoglimento dell’una o dell’altra interpretazione (Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 maggio 2014, n. 11223)”.
Nella stessa sentenza, il Collegio ha avuto di pronunciarsi su un’ulteriore questione, ovvero sulla possibilità che il terzo proceda all’impugnazione del titolo edilizio rilasciato ad altri, affermando che, in tal caso, “per l’impugnazione da parte del terzo del titolo edilizio rilasciato ad altri occorre, da parte sua, la conoscenza cartolare dello stesso e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17 novembre 2015, n. 5257; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28 ottobre 2015 n. 4909)”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 05/05/2017
N. 02063/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2007, proposto da:
Grendene Miriam, Grendene Vania e Spedo Italia, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Ferasin, Fabio Sebastiano e Federico Casa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Federica Scafarelli, in Roma, via G.Borsi n.4;
contro
Comune di Thiene, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
Regione Veneto non costituita in giudizio;
nei confronti di
Munaretto Manlio S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Luigi Braschi e dal prof. avv. Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Francesco Luigi Braschi in Roma, viale Parioli, 180;
per la riforma della sentenza del T.A.R. per il VENETO – VENEZIA – SEZIONE I n. 03443/2006, resa tra le parti, concernente l’approvazione di varianti al piano particolareggiato e il rilascio di titoli edilizi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione e gli appelli incidentali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giuffrè su delega di G. Ferasin, M. Sanino, F.L. Braschi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La presente controversia riguarda l’impugnazione, da parte delle sig.re Miriam Grendene, Vania Grendene e Italia Spedo, con ricorso principale: della deliberazione del Consiglio comunale di Thiene n. 302 del 13 settembre 2000, recante l’approvazione della terza variante al Piano Particolareggiato “Contrà Belvigo”; della deliberazione della Giunta comunale di Thiene n. 142 del 20 luglio 2000, recante l’adozione della variante medesima e di tutti gli atti presupposti, ed in particolare della deliberazione della Giunta regionale n. 4502 del 27 luglio 1990, recante l’approvazione del Piano Particolareggiato “Contrà Belvigo”; della deliberazione del Consiglio comunale di Thiene n. 215 del 27 ottobre 1990, recante l’approvazione della seconda variante al Piano Particolareggiato; della concessione edilizia n. 182/00/1 del 16 agosto 2001 rilasciata alla società Munaretto Manlio spa; della presupposta convenzione rep. n. 81754 del 18 giugno 2001 stipulata tra il Comune di Thiene e la società Munaretto; con ricorso per motivi aggiunti: della deliberazione del Consiglio comunale di Thiene n. 358 del 20 settembre 2005, recante l’approvazione della quinta variante al Piano Particolareggiato “Contrà Belvigo” e di ogni altro atto presupposto e conseguente, tra cui in particolare il permesso di costruire rilasciato in sanatoria alla società Munaretto.
2. Il Tar per il Veneto, sede di Venezia, sezione I, con la sentenza n. 3443 del 16 ottobre 2006 ha:
a) dichiarato irricevibile il ricorso principale perché proposto oltre il termine decadenziale;
b) accolto il ricorso per motivi aggiunti limitatamente ai motivi 2 e 3, respinti (in quanto improcedibili, irricevibili o infondati) i motivi 4, 6, 8, 10 e assorbiti i restanti motivi (5, 7, 9, 11);
c) respinta la domanda risarcitoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti;
d) compensato tra le parti le spese di lite.
3. Le sig.re Miriam Grendene, Vania Grendene e Italia Spedo hanno appellato i capi della sentenza che hanno dichiarato l’irricevibilità del ricorso introduttivo e respinto o dichiarato assorbiti i motivi aggiunti, riproponendo le medesime censure spese nel primo grado del giudizio. Le stesse hanno concluso, quindi, per la riforma della sentenza impugnata, l’annullamento delle varianti n. 3 e n. 5 al PPE “Contrà Belvigo” e del conseguente permesso di costruire in sanatoria rilasciato in favore della società Munaretto, vinte le spese di lite. Non hanno riproposto, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno.
4. Il Comune di Thiene si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’avverso appello principale e l’accoglimento del proprio appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha accolto i motivi aggiunti secondo e terzo, e concludendo, dunque, per la declaratoria di irricevibilità, improcedibilità e/o infondatezza del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, vinte le spese di lite.
5. La società Munaretto Manlio spa, parimenti, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello principale in quanto inammissibile e infondato e l’accoglimento del proprio appello incidentale, vinte le spese di lite.
6. Con memoria depositata il 14 luglio 2016 si sono costituiti i nuovi procuratori delle appellanti sig.re Miriam Grendene, Vania Grendene e Italia Spedo, avv.ti Giovanni Ferasin, Fabio Sebastiano e Federico Casa, in luogo del precedente patrono rinunciante, avv.to Luigi Manzo (rinuncia depositata il 9.8.2016).
7. Le parti hanno ulteriormente insistito nelle rispettive argomentazioni mediante il deposito di memorie difensive e di replica.
8. All’udienza pubblica del 16 febbraio 2017 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
9. Va preliminarmente esaminato l’appello principale proposto dalle sig.re Miriam Grendene, Vania Grendene e Italia Spedo.
9.1. L’appello è infondato e non può essere accolto per le seguenti ragioni.
9.2. Col primo motivo le appellanti censurano il capo della sentenza che ha pronunciato l’irricevibilità del ricorso introduttivo.
Assumono le stesse che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere spirato il termine decadenziale per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (notificato il 5-6 settembre 2002) ritenendo comprovata, anche in via documentale, la conoscenza, da parte delle ricorrenti, sia dell’ultimazione dei lavori afferenti la costruzione dell’edificio n. 77 (in data 15 maggio 2002, secondo quanto dichiarato dal direttore dei lavori), sia dell’effettiva consistenza dei lavori anche prima del loro compimento in ragione dell’allegazione delle relative planimetrie al contratto preliminare intervenuto il 10 gennaio 2012 tra le appellanti (in qualità di parte promittente alienante) e la società Munaretto (in qualità di parte promittente acquirente), contratto successivamente risolto in data 10 luglio 2002.
Osservano, in particolare, le appellanti, quanto al primo aspetto, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal direttore dei lavori ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445/2000 fa piena prova limitatamente alla sua provenienza da parte del dichiarante, non già della circostanza, fattuale, del completamento dei lavori, i quali sarebbero stati addirittura in itinere ancora nel mese di settembre 2002 e completati soltanto nel mese di ottobre 2002, secondo quanto diversamente accertato dal ctu nominato nell’ambito del procedimento civile pendente tra le stesse parti dinanzi al giudice ordinario per questioni afferenti la stessa vicenda; quanto, invece, al secondo aspetto, esse hanno chiarito che le planimetrie allegate al preliminare del gennaio 2012 non riguardavano l’edificio n. 77, bensì quello n. 69.
9.2.1. Il motivo non è fondato.
9.2.2. Secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa “Per l’impugnazione da parte del terzo del titolo edilizio rilasciato ad altri occorre, da parte sua, la conoscenza cartolare dello stesso e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17 novembre 2015, n. 5257; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28 ottobre 2015 n. 4909).
Nel caso di specie è rimasto pienamente appurato che l’edificio n. 77 risultava sostanzialmente completato, dalle fondamenta al tetto, nel mese di maggio 2002, secondo quanto anche dichiarato dal direttore dei lavori. La circostanza, prospettata dalle parti appellanti, secondo cui ciò non corrisponderebbe a verità per avere invece, il ctu nominato dal Tribunale civile, rilevato che alla data del settembre 2002 l’impresa Munaretto stava effettuando dei lavori proprio sul fabbricato n. 77, nulla prova.
Infatti, in disparte la questione del valore probatorio della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal direttore dei lavori ai sensi degli artt. 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000, non oggetto di contestazione nel presente giudizio, è da rilevare che le due rappresentazioni della realtà (quella dichiarata dal direttore dei lavori e quella rilevata dal ctu) non si pongono affatto in contraddizione, ma anzi si integrano a vicenda e confermano che, nel mese di maggio 2002, l’edificio era sicuramente stato realizzato ad uno stadio di avanzamento dei lavori tale da non dare adito a dubbio alcuno in ordine alla portata definitiva dell’intervento, tanto più che i motivi di impugnazione attengono non solo al profilo del rispetto delle altezze, ma anche a quello delle distanze dai confini, circostanze, almeno queste, già perfettamente conosciute e conoscibili dalle ricorrenti. Pertanto, il fatto che l’impresa Munaretto possa avere eseguito taluni lavori (non meglio identificati, per inciso) relativi alla copertura dell’edificio nel mese di settembre 2002, non esclude affatto il completamento della struttura già al mese di maggio, come dichiarato dal direttore dei lavori.
Tale dichiarazione, infatti, come già ampiamente affermato anche dalla Suprema Corte, sebbene non costituisca elemento probatorio dirimente in ordine alla data di ultimazione dei lavori, rappresenta un importante elemento di valutazione che, unitamente ad altri elementi, anche indiziari, possono indurre a concludere per l’accoglimento dell’una o dell’altra interpretazione (Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 maggio 2014, n. 11223). Se, infatti, si pone mente al comportamento complessivamente tenuto dalle signore Grendene-Spedo all’indomani della stipula del contratto preliminare, ben può ritenersi, come acutamente e condivisibilmente osservato anche dal giudice di prime cure, la malizia osservata dalle medesime nell’intentare plurime azioni giudiziarie (sia dinanzi al giudice ordinario che a quello amministrativo) solo dopo l’intervenuta risoluzione (a luglio 2002) del detto preliminare, probabilmente perché insoddisfatte del nuovo assetto di interessi che esse, invece, ben avrebbero tollerato (quanto a distanze e altezze dei fabbricati) se fosse all’inverso giunto a buon fine l’affare di cui al preliminare risolto.
10. Prima di esaminare i restanti motivi proposti con l’appello principale, il Collegio ritiene di dovere esaminare, secondo un criterio di priorità logico-giuridica, gli appelli incidentali, giacché dall’accoglimento di essi potrebbe derivare l’eventuale pronuncia di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti esperito nel primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, con ogni conseguenza in punto di riproponibilità, da parte delle odierne appellanti, dei motivi non accolti o assorbiti dal primo giudice, nonché di esame degli appelli incidentali avverso il capo della sentenza che ha accolto i motivi aggiunti secondo e terzo.
10.1. Sia la società Munaretto che il Comune di Thiene assumono l’erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo avere pronunciato l’irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (con il quale erano impugnati gli atti di formazione della variante n. 3 al Piano Particolareggiato “Contrà Belvigo” e la concessione edilizia successivamente rilasciata alla società Munaretto), ha ritenuto comunque sussistente l’interesse delle ricorrenti all’accoglimento dei motivi aggiunti proposti avverso i provvedimenti di adozione e approvazione della variante n. 5 al citato piano particolareggiato e il successivo permesso in sanatoria rilasciato alla società Munaretto, interesse consistente – secondo il giudice di prime cure – nella rimozione della disciplina di piano da ultimo approvata al fine di impedire la sanatoria delle opere realizzate in base alla concessione edilizia per l’innanzi rilasciata in base alla variante n. 3 e divenuta inoppugnabile per effetto della declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo le parti appellate-appellanti incidentali, infatti, una volta raggiunta la certezza della inoppugnabilità della prima concessione, non vi sarebbe spazio per affermare la sussistenza di un interesse residuo delle sig.re Grendene-Spedo ad impugnare la variante n. 5, giacché l’adozione di quest’ultima giammai potrebbe sortire l’effetto di “sanare” la precedente concessione edilizia (la n. 182/00/1) rilasciata sotto la vigenza della precedente regolamentazione urbanistica recata dalla variante n. 3 al P.P..
10.2. L’assunto merita condivisione.
10.2.1.È principio indiscusso nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.
Altrettanto indiscusso è che l’adozione di una successiva variante al piano non potrebbe mai sanare un titolo edilizio già rilasciato (la cui legittimità andrebbe vagliata alla luce della regolamentazione urbanistica vigente all’epoca del rilascio del titolo medesimo) né rendere sanabili gli eventuali abusi edilizi commessi, la cui sanabilità, appunto per il principio della doppia conformità, andrebbe misurata sia in relazione alla legge urbanistica vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al tempo della domanda di sanatoria.
Pertanto, l’argomentazione del giudice di prime cure, secondo cui l’inoppugnabilità della prima concessione non priva le ricorrenti dell’interesse all’esame dei motivi aggiunti nei limiti in cui si vuole dimostrare che la concessione medesima – sia pure divenuta inoppugnabile – era illegittima per la mancata conformità rispetto alla variante n. 3 e che, dunque, residuerebbe l’interesse all’accertamento dell’illegittimità della variante n. 5 in modo da escludere che l’adozione di quest’ultima renda la concessione medesima conforme alla strumentazione urbanistica dell’area, potendo “configurarsi anche quale idonea remora all’eventuale esercizio, da parte del Comune, dei poteri di autotutela nei riguardi del titolo anzidetto” (così a pag. 28 della sentenza gravata), è assolutamente non condivisibile.
Come già chiarito, la prima concessione edilizia è divenuta inoppugnabile e, comunque, la sua legittimità andrebbe valutata alla stregua della regolamentazione urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo medesimo, sicché del tutto contraddittorio sarebbe valutare, come invece ritenuto dal giudice di prime cure, “la sussistenza di una compatibilità anche ab origine delle opere medesime …proprio al fine di impedire anche l’ipotesi di una sanatoria delle operedi cui trattasi”. Per come sopra ampiamente esposto, infatti, la “sanatoria delle opere di cui trattasi” non potrebbe giammai dipendere dall’adozione della variante n. 5, dovendo, la medesima, essere valutata soltanto alla stregua dei parametri della cd doppia conformità: la legge urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo edilizio e la legge urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Pertanto, nessun interesse può residuare, in capo alle sig.re Grendene-Spedo, in ordine all’esame dei motivi aggiunti, i quali riguardano specificamente gli atti di adozione della quinta variante al Piano Particolareggiato “Contrà Belvigo” e di ogni altro atto presupposto e conseguente, tra cui il permesso di costruire rilasciato in sanatoria alla società Munaretto, atti e provvedimenti che nessuna relazione possono avere rispetto alle opere edilizie realizzate sotto diverso titolo e diversa regolamentazione urbanistica.
11. Le spese di lite del presente grado possono essere equitativamente compensate in ragione dell’estrema difficoltà ricostruttiva, in punto di fatto e di diritto, della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
Respinge l’appello principale.
Accoglie gli appelli incidentali nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Daniela Di Carlo | Antonino Anastasi | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Permesso di costruire: il CdS sull’efficacia probatoria della dichiarazione del direttore dei lavori proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decadenza permesso di costruire: la sentenza del TAR Toscana proviene da Giurdanella.it.
]]>Il TAR, a tal proposito, si è espresso sugli atti necessari ad impedire la decadenza del permesso di costruire.
Ad opinione dei giudici del TAR toscano, “al fine di impedire la decadenza del permesso di costruire l’avvio delle opere deve essere reale ed effettivo, manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto ad edificare, e non solo apparente o fittizio, volto al solo scopo di evitare la temuta perdita di efficacia del titolo, con conseguente irrilevanza, della ripulitura del sito, dell’approntamento del cantiere e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori nell’immobile, dello sbancamento del terreno (da ultimo TA.R. Piemonte Torino Sez. II, 06-10-2016, n. 1243)”.
Pertanto, è stato dichiarato legittimo, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento con il quale un Comune ha dichiarato la decadenza di un permesso di costruire, ex art. 15 del DPR n. 380 del 2001, per mancato inizio dei lavori nel termine di legge, non potendo assumere rilievo alcuno il fatto che fosse stata presentata una fattura per la asserita realizzazione delle seguenti opere: formazione del cantiere, sbancamento, recinzioni del terreno, formazione del ponteggio a telai prefabbricati lungo un lato del fabbricato e fornitura di materiale arido di riempimento.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 06/03/2017
N. 00352/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2010, proposto da:
S.A.R. di Piero Mori & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14;
contro
Comune di Capannori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
per l’annullamento
– del provvedimento del Dirigente del servizio “Governo del territorio” del Comune di Capannori del 13.04.2010, prot. n. 23894, con cui è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n. C03/0296, rilasciato in data 10.02.2006, e della successiva variante a detto permesso di costruire, rilasciata in data 06.12.2006 (n. P06/0332V);
– dell’ordinanza n. 722/09, prot. n. 81787 del 07.12.2009 di sospensione dei lavori.
– della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 86350 del 30.12.009, relativa alla decadenza del permesso a costruire C03/0296 (e successiva variante);
– di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capannori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si è impugnato il provvedimento del Comune di Capannori del 13 aprile 2010 (prot. n. 23894) con cui è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n. C03/0296, rilasciato in data 10 febbraio 2006, unitamente alla decadenza della successiva variante a detto permesso, rilasciata in data 6 dicembre 2006 (n. P06/0332V).
Il permesso di costruire n. C03/0296 rilasciato nei confronti della società Sar di Pietro Mori & snc in data 10 febbraio 2006 ha ad oggetto la realizzazione di un “intervento di sostituzione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione con diversa articolazione e collocazione di fabbricato ad uso artigianale”.
Il provvedimento di decadenza è stato preceduto dall’ordinanza n. 722/09 del 7 dicembre 2009 con la quale il Comune di Capannori ha disposto la sospensione dei lavori del complesso immobiliare de quo in considerazione del fatto che la comunicazione di inizio lavori, intervenuta solo in data 9 luglio 2009, sarebbe stata corredata da un D.U.R.C. riportante una data di inizio successiva al termine di legge e sarebbe risultata carente della notifica preliminare ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 494/96.
A detta ordinanza di sospensione dei lavori è seguita l’emanazione del provvedimento del 13 aprile 2010 (prot. n. 23894) con cui è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire, provvedimento quest’ultimo che risulta motivato in considerazione del fatto che i lavori autorizzati non sarebbero iniziati entro i termini previsti dall’art. 15 del D.P.R. 380/01 e dall’art. 77 comma 3 della L. Reg. del 3 gennaio 2005, n. 1.
Avverso i provvedimenti sopra citati si sono dedotti i seguenti vizi:
1. la violazione dell’artt. 77, comma 3° della L. Reg. 3 gennaio 2005, n. 1, dell’art. 15 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 82 L. reg. 3 gennaio 2005, n. 1 e degli artt. 3, 6, 11 e 13 del d.lgs. 14. 8.1996, n. 494, in quanto non avrebbe rilievo né la data del DURC né la comunicazione di inizio dei lavori e, ciò, in presenza di un effettiva realizzazione delle prime opere che sarebbe avvenuta nel gennaio 2007, così come evincibile dalla fattura n. 124 emessa dalla ditta Calf in data 31.12.2008;
2. la violazione dell’artt. 77, comma 3°, della L. Reg. del 3 gennaio 2005, n. 1 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto le foto satellitari addotte per dimostrare l’inesistenza di un effettivo inizio dei lavori non avrebbero la qualità sufficiente.
Si è costituito il Comune di Capannori che ha contestato le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza del 14 febbraio 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va respinto.
1.1 Sono infondati sia il primo che il secondo motivo (le cui argomentazioni consentono una trattazione unitaria) con i quali si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Comune di Capannori, la produzione tardiva del DURC e la mancata notifica preliminare dello stesso, non costituirebbero delle circostanze idonee ad influire sulla caducazione del permesso di costruire.
Si rileva, altresì, che i lavori sarebbero iniziati entro il termine del 2 febbraio 2007, così come evincibile dalla fattura n. 124 emessa dalla ditta Calf in data 31.12.2008.
1.2 Per quanto concerne la produzione tardiva del DURC va evidenziato che il comma 9 dell’art. 82 della L. n. 1/2005 prescrive l’obbligo per il committente di inoltrare lo stesso DURC, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori.
La sua mancata produzione costituisce una causa ostativa all’inizio dei lavori, mentre il comma 12 dell’art. 82 sancisce che la violazione dell’obbligo sopra citato costituisce una causa di sospensione dell’efficacia del permesso di costruire.
Ne consegue che a fronte di un DURC che conteneva un’indicazione erronea circa la data di inizio delle opere, l’Amministrazione comunale non poteva che sospendere i lavori relativi al permesso di costruire sopra citato.
Nemmeno può condividersi l’impostazione in base alla quale la produzione tardiva del DURC, poi integrato con la documentazione prodotta in data 10 dicembre 2009, avrebbe reso il permesso di costruire nuovamente efficace.
Tale impostazione, invero, contrasta con il contenuto dell’art. 15 del Dpr 380/2001 nella parte in cui sancisce la decadenza automatica nell’eventualità del mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del permesso di costruire.
Costituisce infatti orientamento consolidato che la declaratoria di decadenza del permesso di costruire è un provvedimento avente carattere strettamente vincolato, avendo una natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire (Cons. Stato Sez. IV, 28-09-2016, n. 4007).
1.3 Ciò premesso è comunque dirimente constatare che sussistono elementi di prova e circostanze del tutto univoche a conferma del fatto che i lavori non fossero effettivamente iniziati entro il gennaio 2007.
1.4 La ricorrente, nell’intento di comprovare l’avvenuto inizio dei lavori, deposita la fattura di un’impresa dalla quale si evince che fossero state commissionate l’esecuzione delle seguenti opere: ” formazione del cantiere presso lo stabilimento sito in via Spada Loc. Corte Pinelli consistenti in uno sbancamento, recinzioni del terreno, nonché formazione del ponteggio a telai prefabbricati lungo il lato ovest del fabbricato. Fornitura di materiale arido di riempimento”.
Anche laddove si volesse attribuire rilievo decisivo a detta documentazione è evidente che le opere realizzate sono del tutto insufficienti ad integrare quella radicale trasformazione dei luoghi richiesta dalla Giurisprudenza.
Si è affermato, infatti, che al fine di impedire la decadenza del permesso di costruire l’avvio delle opere deve essere reale ed effettivo, manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto ad edificare, e non solo apparente o fittizio, volto al solo scopo di evitare la temuta perdita di efficacia del titolo, con conseguente irrilevanza, della ripulitura del sito, dell’approntamento del cantiere e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori nell’immobile, dello sbancamento del terreno (da ultimo TA.R. Piemonte Torino Sez. II, 06-10-2016, n. 1243).
1.5 Si consideri, ancora, che dalle foto satellitari riconducibili alle date del 30 agosto 2006 e del 24 settembre 2008, depositate dall’Amministrazioni comunale, è emersa l’assoluta identità dei luoghi senza che fosse possibile evincere (anche nel periodo di tempo più recente) l’esistenza di opere o anche solo di macchinari e recinzioni, queste ultime necessariamente propedeutiche allo svolgimento dei lavori di cui si tratta.
Peraltro, parte ricorrente, a fronte della documentazione fornita dall’Amministrazione comunale, si è limitata a contestarne la validità, affermando ad esempio che le opere realizzate riguardassero l’interno della struttura, senza per questo fornire un minimo riscontro a dette affermazioni.
1.6 Va poi evidenziato che in relazione alla medesima area e agli stessi fabbricati la ricorrente ha presentato, in data 29 febbraio 2008, una richiesta per l’approvazione di un piano attuativo finalizzato alla realizzazione di un complesso residenziale con recupero delle volumetrie.
A tale richiesta è stato allegato un rilievo dello stato dei fabbricati e dei luoghi nel quale viene rappresentata una situazione plano-volumetrica invariata rispetto alla situazione originaria del complesso edilizio.
1.7 Infine, a conferma di un inizio dei lavori successivo alla scadenza del permesso di costruire, non può non avere giusto rilievo la circostanza che la comunicazione di inizio dei lavori è stata presenta solo il 9 luglio 2009, oltre due anni e mezzo dopo il termine di scadenza dell’inizio dei lavori.
1.8 Tanto basta a ritenere l’infondatezza dei motivi all’esame.
2. Il ricorso va dunque respinto.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giovanni Ricchiuto | Rosaria Trizzino | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Decadenza permesso di costruire: la sentenza del TAR Toscana proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Annullamento d’ufficio permesso di costruire: la sentenza del TAR Campania proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie, l’annullamento del permesso di costruire era stato disposto a distanza di 21 mesi dal rilascio.
Si legge dalla sentenza: “Non essendo individuabile in capo al ricorrente alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, deve ritenersi correttamente giustificato l’intervento in autotutela posto in essere dall’amministrazione comunale, la quale comunque appare aver tenuto in debita considerazione, pur ritenendole soccombenti atteso lo stato di avanzamento del cantiere, le contrapposte esigenze private al mantenimento del titolo edilizio”.
Pertanto, il TAR partenopeo ha ritenuto legittimo e motivato il provvedimento con il quale un Comune ha disposto l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, nel caso in cui sia stato adottato: a) a distanza di 21 mesi circa dal rilascio del titolo edificatorio; b) per erronea prospettazione dell’effettivo stato dei luoghi.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 20/02/2017
N. 01033/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2016, proposto da:
ANGELO SIMEONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Iossa, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 75;
contro
COMUNE DI QUARTO, rappresentato e difeso dall’Avv. Erik Furno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Quarto n. 7/2015 del 12 novembre 2015, con cui è stato annullato il permesso di costruire n. 4/2014 del 28 gennaio 2014 rilasciato al ricorrente ed è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi;
b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in trattazione, il ricorrente espone di aver ottenuto dal Comune di Quarto il permesso di costruire n. 4/2014 del 28 gennaio 2014, con il quale veniva abilitato a realizzare, nel territorio comunale alla Via Morosini, un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione ed ampliamento di un preesistente fabbricato ai sensi della legge regionale sul piano casa (n. 19/2009).
Effettuata la demolizione del vecchio fabbricato ed avviate le operazioni di costruzione del nuovo, mediante l’installazione del cantiere e l’esecuzione delle operazioni di scavo, interveniva l’ordinanza dirigenziale in epigrafe, che è impugnata dal ricorrente per una serie di vizi attinenti alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione della normativa nazionale e regionale in tema di edilizia, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, alla violazione dei principi generali in materia di esercizio del potere di autotutela anche alla luce delle recenti modifiche legislative sul termine di intervento, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
Il Comune di Quarto conclude nella sua memoria di costituzione per la reiezione del ricorso.
Sono stati disposti incombenti istruttori con ordinanze collegiali n. 460 del 23 marzo 2016 e n. 679 del 4 maggio 2016.
In particolare, con tale ultima ordinanza è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, affidando al nominato consulente, Arch. Renato Conforti, i seguenti quesiti: “b.1) accertare, avvalendosi di tutta la documentazione ufficiale esistente (mappe catastali e/o militari, rilievi fotografici e/o aerofotogrammetrie degli enti deputati al controllo del territorio, etc.), l’effettiva esistenza del fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione al 1967, al 1974, al 1981 ed alla data di rilascio del permesso di costruire (28 gennaio 2014); b.2) accertare, mediante sopralluogo nonché mediante comparazione e/o sovrapposizione della cartografia catastale e dei grafici del vigente piano regolatore generale del Comune di Quarto, la precisa ubicazione dell’edificio oggetto di realizzazione rispetto alla zona omogenea H2, chiarendo se l’area di sedime dello stesso debba intendersi ricompresa o meno in tale zona omogenea;”.
Il consulente (d’ora in seguito per brevità “CTU”) ha espletato l’incarico depositando relazione tecnica con allegati, oltre alla richiesta di liquidazione del compenso, in data 16 settembre 2016.
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia si incentra sulla contestazione dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Quarto n. 7/2015 del 12 novembre 2015, con cui è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. 4/2014 del 28 gennaio 2014, ottenuto dal ricorrente per l’intervento di ristrutturazione edilizia di cui in narrativa, nonché è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Si premette, in punto di fatto, che l’atto di autotutela, nell’assumere che il permesso di costruire era stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nella domanda di parte e nei relativi allegati tecnici, ritiene tale permesso illegittimo per le seguenti due ragioni ostative, ciascuna di per sé idonea ad impedire il rilascio dell’atto ampliativo: i) “Negli atti presentati si dichiara che il manufatto da abbattere e ricostruire risale ad una data precedente al 1967. A supporto della dichiarazione di esistenza del manufatto allegano un rilievo fotografico. L’esame documentale e comparativo, tra gli atti presentati e la cartografia di P.R.G. nonché con le varie aerofotogrammetrie regionali, hanno rilevato che il manufatto non è presente nella aerofotogrammetria del 1981. Nella documentazione presentata a supporto della domanda per P.d.C. in oggetto non è riportata nessuna altra prova documentale a sostegno di quanto affermato circa la sua data di realizzazione. Per quanto concerne il rilievo fotografico del 02/10/2013 n. di prot. 26557, si rileva che non inquadra il manufatto inserito nel suo contesto ma lo riprende a distanze ravvicinate rendendo impossibile, a posteriori e ad avvenuta demolizione, il suo posizionamento all’interno del lotto. Il rilievo fotografico, inoltre, riporta solo inquadrature esterne e parziali.”; ii) “La parte ha espressamente dichiarato, con nota n. 31865 del 13/11/2013, che la zona oggetto dell’intervento non rientra nel vincolo di P.R.G. denominato H2 – area soggetta a vincolo non aedificandi per rispetto archeologico. I tecnici comunali, mediante sovrapposizione della cartografia catastale con i grafici del P.R.G. hanno constatato che l’area oggetto dell’intervento ricade nella zona omogenea di P.R.G. denominata H2. La presente circostanza inficia l’applicazione dell’art. 5 della L.R. 19/2009, impropriamente applicato stante la dichiarazione resa dalla parte.”.
Inoltre, giova aggiungere, quanto all’interesse pubblico perseguito nello specifico, che l’ordinanza in questione si sofferma sui seguenti argomenti: “Ritenuto: Che è in capo alla Pubblica Amministrazione la difesa del territorio che si esplica attraverso una corretta pianificazione urbanistica; Che il controllo della pianificazione urbanistica rappresenta un interesse pubblico da tutelare; Che la falsa rappresentazione di luoghi ha profilo di violazione di legge e nella presente fattispecie, è violazione sostanziale in quanto momento determinante per il rilascio del P.d.C. n. 4/2014; Che vi è obbligo da parte della P.A. di procedere al ripristino dello stato dei luoghi che avviene mediante annullamento ex tunc del titolo giuridico, P.d.C. n. 4/2014, che si poggia, per i motivi sopra riportati, su falsa ed errata rappresentazione; Che è preminente l’interesse pubblico da tutelare e che le opere sono poco più che allo stadio di mera configurazione del cantiere;”.
3. Ciò premesso, le censure complessivamente articolate avverso il provvedimento impugnato sono così compendiabili:
a) quanto alla ritenuta illegittimità del permesso di costruire, va evidenziato, da un lato, “che è stata depositata presso il Comune fotogramma dell’I.G.M. (Istituto Geografico Militare, ndr.) risalente addirittura al 1974 dalla quale si evince che il fabbricato esisteva a quella data e pertanto, è falso affermare che il fabbricato non esisteva alla data del 1981” e, dall’altro, che, in forza della documentazione più volte depositata presso la sede comunale, è stato dimostrato che “l’immobile non ricade in zona H2 e pertanto nessun vincolo esiste”;
b) il “provvedimento impugnato è certamente carente dei presupposti di fatto e di diritto in quanto si fonda su motivi superati dalla medesima amministrazione nel corso di una istruttoria lunga (durata circa due anni!) conclusasi con il rilascio del permesso di costruire originariamente legittimo”;
c) nella fattispecie “non è rinvenibile alcuna falsa rappresentazione della realtà fattuale, svolta da parte ricorrente ed idonea a trarre in inganno l’amministrazione nello svolgimento della propria attività di controllo e di valutazione”;
d) “nel provvedimento finale di annullamento del titolo edilizio de quo, l’amministrazione comunale non ha provveduto alla analitica confutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente”;
e) in violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e del dovere di motivazione, l’amministrazione comunale non ha dato conto, nel corredo motivazionale dell’atto di autotutela, dell’interesse pubblico specifico alla rimozione del titolo edificatorio, ritenuto prevalente sul contrapposto interesse privato consolidatosi nel tempo. In particolare, nella specie “il provvedimento di autotutela emanato, in primo luogo, ha omesso di specificare in quale modo la trasformazione edilizia avrebbe inciso negativamente sull’ambiente e sull’assetto urbanistico del territorio, effettuando unicamente un generico richiamo agli interessi pubblici prevalenti, senza svolgere un’attenta disamina della situazione di fatto concernente l’area in questione. In ogni caso, l’Amministrazione non ha in alcun modo valutato, nel processo comparativo delle situazioni giuridiche coinvolte nel procedimento, l’affidamento ingenerato nel ricorrente, con il rilascio del permesso de quo, che ha comportato la completa demolizione (nell’anno e mezzo intercorso dal rilascio), del manufatto oggetto di intervento”;
f) l’annullamento d’ufficio è stato disposto dopo circa due anni dal rilascio del permesso di costruire, ossia oltre il termine massimo di intervento, pari a 18 mesi, previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, come recentemente modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), della legge n. 124/2015.
Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.
4. A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, non è seriamente controvertibile che il permesso di costruire fosse stato rilasciato sul falso ed erroneo presupposto della preesistenza del fabbricato da demolire al 1967, cioè all’epoca a partire dalla quale sarebbe stato necessario in ogni caso che l’attività edificatoria in ambito comunale fosse assistita dal corrispondente titolo edilizio.
Né convince in senso opposto l’invocato fotogramma dell’I.G.M. risalente al 1974. Al riguardo, è sufficiente richiamare gli esiti degli accertamenti compiuti dal CTU, come illustrati nella sua relazione tecnica, che il Collegio condivide e fa propri ritenendoli frutto di approfondita e scrupolosa attività valutativa: “Per l’anno 1981, l’indagine presso i suddetti Enti deputati al controllo del territorio ha accertato a tale data l’esistenza della sola aerofotogrammetria anno 1981, che è stata acquisita dallo scrivente presso l’U.T.C. del Comune di Quarto nel corso dell’accesso del 06/06/2016. Da tale cartografia (All. n. 3) non si evince l’esistenza dell’immobile oggetto di ricorso (vedi area cerchiata in rosso). Al fine di facilitare la comprensione del corretto inquadramento spaziale degli edifici presenti nell’aerofotogrammetria anno 1981, si è ritenuto utile allegare lo stralcio aerofotogrammetrico anno 1994 (All. n. 4.1) ed il relativo fotogramma levata aerea 30/11/1994 (All. n. 4.2) – acquisiti presso il Comune di Quarto – dove risulta particolarmente evidente la posizione dell’immobile oggetto di ricorso ed il posizionamento degli edifici limitrofi allo stesso. Su tali documenti gli immobili seguono la medesima numerazione precedentemente assegnata. Inoltre, poiché l’aerofotogrammetria del 1981 è stata contestata dalla parte ricorrente, lo scrivente ha ricercato altra documentazione con date prossime a quella del 1981. In conseguenza di tale indagine il CTU ha acquisito, con protocollo n. 0387097 del 07/06/2016 presso il SIT della Regione Campania, il fotogramma n. 0182 relativo al volo anno 1985 (All. n. 5). Da quest’ultimo risulta, in modo chiaro (vedi area cerchiata in rosso), l’inesistenza dell’immobile oggetto di ricorso alla data del 1985. Per l’anno 1974, accertata l’assenza di altra documentazione presso gli Enti deputati al controllo del territorio, lo scrivente ha richiesto all’I.G.M. (Istituto geografico militare) un ingrandimento del fotogramma volo 1974 relativo all’area oggetto di ricorso (All. n. 6). Da un’approfondita analisi del fotogramma, raffrontandola anche con il fotogramma levata aerea 30/11/1994 (All. n. 4.2) e con gli aerofotogrammetrici del 1981 (All. n. 3) e del 1994 (All. n. 4.1), l’immobile oggetto di ricorso non risulta presente. Infatti, l’immobile che il ricorrente cerchia nel medesimo fotogramma I.G.M. 1974, allegato agli atti di causa, non può essere l’edificio oggetto di demolizione sia per le dimensioni (molto più piccole), che per la collocazione quasi in asse con la linea di riferimento, costruita dallo scrivente, che parte dal lato sinistro dell’immobile individuato con il n. 2. L’immobile indicato dal ricorrente sembrerebbe corrispondere al più esterno dei piccoli manufatti contraddistinti con i numeri 4/5 nell’All. n. 3. Invece, come si evince sia dal fotogramma levata aerea 30/11/1994 che dallo stralcio aerofotogrammetrico anno 1994, acquisiti presso il Comune di Quarto, l’immobile oggetto di ricorso risulta tutto spostato sulla sinistra rispetto all’edificio inquadrato con il n. 2 (vedi linea di riferimento – Allegati nn. 4.1 e 4.2) e molto più grande.”.
4.1 Discende dalle superiori osservazioni che resiste alle critiche attoree il primo motivo di illegittimità del permesso di costruire individuato nell’atto di autotutela, atteso che si palesa assolutamente plausibile la riscontrata inesistenza del fabbricato oggetto di demolizione al 1981 (ed addirittura al 1985) nonché, a maggior ragione, al 1967, a fronte, peraltro, della sostanziale convergenza in senso negativo degli stralci aerofotogrammetrici detenuti dagli enti territoriali con il fotogramma dell’I.G.M. del 1974.
4.2 Quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare la rimanente censura, con cui parte ricorrente intende contestare l’ordinanza impugnata in ordine al profilo motivazionale dell’illegittimità del permesso di costruire per mancato rispetto del vincolo di inedificabilità di cui alla zona H2, dal momento che comunque l’impianto complessivo dell’ordinanza risulta validamente sorretto, quanto al presupposto dell’illegittimità dell’atto da rimuovere, dall’inesistenza del fabbricato da demolire in epoca precedente al 1967. Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1373 e 27 settembre 2004 n. 6301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243).
5. La pur lunga istruttoria che ha condotto al rilascio del permesso di costruire ha tenuto conto solo del materiale documentale e tecnico fornito dalla parte privata richiedente, come pacificamente emerge dalle evidenze processuali.
Ebbene, non è sicuramente illogico, né attiene a situazioni ormai superate dalla pregressa istruttoria, che l’amministrazione abbia rivisto le proprie precedenti determinazioni alla luce di una nuova istruttoria frutto di più approfondite verifiche, che abbiano fatto tesoro di rilievi e cartografie dotati di maggiore ufficialità.
6. Certamente il permesso di costruire annullato è stato emesso all’esito della falsa rappresentazione della realtà fattuale, indotta dalla parte privata richiedente, circa l’epoca di costruzione del fabbricato da demolire, dal momento che è incontestato che la collocazione temporale del manufatto a data antecedente al 1967 discende da apposita dichiarazione contenuta nella documentazione a corredo dell’istanza.
7. L’obbligo, ex art. 10 della legge n. 241/1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’iter procedimentale, non impone all’amministrazione una formale ed analitica confutazione di ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo sufficiente, alla luce dell’art. 3 della legge medesima, un’esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati, come puntualmente avvenuto nella fattispecie (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2012 n. 3210; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 2010 n. 7472; TAR Campania Napoli, Sez. III, 8 giugno 2016 n. 2885; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 15 settembre 2011 n. 4402).
8. Inoltre, se è vero, secondo un diffuso e condivisibile orientamento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2015 n. 5830; Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015 n. 4552), che anche in materia edilizia i presupposti del potere di annullamento d’ufficio sono costituiti dall’illegittimità originaria del provvedimento e dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità), tenuto conto anche delle contrapposte posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai privati, è altrettanto vero che tale principio soffre un’eccezione nel caso in cui l’operato dell’amministrazione sia stato fuorviato dall’erronea o falsa rappresentazione dello stato di fatto posta in essere dal privato al momento della richiesta del titolo edilizio; invero, in tale ipotesi non occorre una particolare motivazione sull’interesse pubblico specifico perseguito in sede di autotutela, di per sé coincidente con l’implicita esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia fraudolentemente compromessa, così come perde meritevolezza l’affidamento (non incolpevole) del privato circa il mantenimento della situazione abusiva, affidamento da considerare di per sé recessivo di fronte all’interesse pubblico alla ricostituzione della cornice di rispetto della disciplina urbanistica violata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2012 n. 5691 e 3 agosto 2012 n. 4440; TAR Toscana, Sez. III, 27 maggio 2015 n. 825).
8.1 Ebbene, il caso concreto rientra senza dubbio nell’esposta ipotesi eccettuativa, se solo si pone mente alla pacifica circostanza, già illustrata al precedente paragrafo 6, che l’annullato permesso di costruire era stato rilasciato sulla base di una non fedele dichiarazione della parte richiedente in ordine all’epoca di costruzione del fabbricato da demolire.
Ne discende che, non essendo individuabile in capo al ricorrente alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, deve ritenersi correttamente giustificato l’intervento in autotutela posto in essere dall’amministrazione comunale, la quale comunque appare aver tenuto in debita considerazione, pur ritenendole soccombenti atteso lo stato di avanzamento del cantiere, le contrapposte esigenze private al mantenimento del titolo edilizio.
9. Infine, il permesso di costruire annullato è stato emesso il 28 gennaio 2014, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2015, che ha modificato il testo dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 introducendo il limite temporale di 18 mesi per procedere all’annullamento d’ufficio di alcune tipologie di provvedimenti (tra cui gli atti autorizzativi): ciò depone per l’inapplicabilità al caso di specie della novella legislativa, che propriamente si attaglia a tutti i provvedimenti di primo grado emanati dopo la sua entrata in vigore.
Soccorre, al riguardo, una recente pronuncia in termini della Sezione, che il Collegio recepisce integralmente ritenendola preferibile, atteso il persuasivo percorso argomentativo utilizzato, a qualche orientamento contrario nel frattempo intervenuto: “È infondata anche la censura con cui si denuncia la violazione dell’art. 6 della Legge n. 124/2015. La modifica all’art. 21-nonies introdotta dall’art.6, comma 1, lett. d), n. 1 della predetta legge (“comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20”), infatti, non ha carattere interpretativo dell’inciso che precede (“entro un termine ragionevole”) perché, se così fosse, si dovrebbe considerare comunque e sempre “ragionevole” l’autoannullamento effettuato dall’Amministrazione entro 18 mesi, laddove nulla vieta di ritenere irragionevole anche un provvedimento in autotutela adottato entro il predetto termine. D’altra parte nemmeno può attribuirsi ad esso carattere sanante dei provvedimenti illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti all’entrata in vigore della norma, giacché un tale obiettivo mal si concilia con la dichiarata finalità di semplificazione procedimentale della norma in questione (cfr. il titolo del capo I della Legge n. 124/2015). La norma in esame ha, dunque, sicuramente carattere innovativo, sicché si applica soltanto ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore: ora, tenendo conto che tale disposizione riguarda soltanto provvedimenti di secondo grado e che, come si è detto, non ha valenza sanante dei provvedimenti (di primo grado) emessi antecedentemente ai 18 mesi precedenti alla sua entrata in vigore, tale disposizione – che introduce un regime temporale rigido di annullabilità dell’atto amministrativo – non può che riferirsi ai provvedimenti in autotutela di provvedimenti di primo grado adottati successivamente alla vigenza della legge. Depone a favore di tale interpretazione la stessa lettera della norma che, assumendo che l’annullamento in autotutela deve disporsi entro un termine “comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione”, afferma, in buona sostanza, che l’atto di secondo grado non potrà essere emanato dopo 18 mesi dal momento dell’adozione – momento che, attesa l’innovatività della norma, non può che essere successivo alla sua entrata in vigore – del provvedimento autorizzativo (di primo grado) (cfr. sul punto questa Sezione, 12.9.2016 n. 4229).” (Così TAR Campania Napoli, Sez. II, 17 ottobre 2016 n. 4737).
10. In conclusione, resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Le spese processuali, incluse quelle relative al compenso spettante al CTU come da apposita richiesta di liquidazione, devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere in favore del Comune di Quarto le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Liquida in favore del CTU Arch. Renato Conforti il compenso spettante pari ad € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e contributi previdenziali, compenso addebitato al ricorrente e già da questi integralmente anticipato all’inizio delle operazioni peritali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Carlo Dell’Olio | Claudio Rovis | |
IL SEGRETARIO
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