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]]>Con le linee guida contenute nel documento oggetto di consultazione, l’Autorità intende fornire indicazioni volte a orientare gli RPC nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità di cui al d.lgs.n.39/2013.
In particolare viene affrontato il tema dell’attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità e dell’attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’Anac in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.
Al fine di consentire la massima partecipazione all’adozione delle Linee guida, con la consultazione l’Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per la elaborazione del documento definitivo.
Eventuali contributi potranno essere inviati entro le ore 24.00 del 25 maggio 2016 mediante compilazione dell’apposito modello.
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]]>L'articolo Anticorruzione, arriva il whistleblowing
Con l’… proviene da Giurdanella.it.
]]>Con l’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (c.d. Legge Anticorruzione), l’Italia si è dotata di un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, fra le misure da adottare, l’introduzione nel nostro ordinamento di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower (art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001).
In tale quadro, si ritiene proficua la collaborazione con Transparency International Italia che in materia di whistleblowing aveva già avviato il progetto promosso dalla Commissione europea, declinato per la parte italiana come “vedette civiche”, con la partnership istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.
WHISTLEBLOWING, domande e risposte
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Roberto Garofoli (consigliere di Stato)
“Il contrasto alla corruzione. La legge 6 novembre 2012, n. 190, il decreto trasparenza e le politiche necessarie”
(articolo pubblicato su www.giustizia-amministrativa.it)
Sommario
1. Le dimensioni e i costi del fenomeno corruttivo: i dati
1.1. Le dimensioni della corruzione e della sua percezione
1.2. I costi
2. Le politiche di contrasto introdotte dalla l. 6 novembre 2012, n. 190
2.1. Le misure di prevenzione
2.2. La repressione
2.3. La diffusione della cultura della legalità
3. Le prospettive del contrasto alla corruzione
3.1. La prevenzione
3.1. A. I piani di prevenzione della corruzione
3.1. B. La trasparenza
3.1. C. La disciplina del cd. whistleblowing
3.1. D. Le regole di integrità
3.1. E. Le lacune da colmare
3.2. La repressione
3.2. A. Traffico di influenze illecite
3.2. B. Concussione
3.2. C. Le ulteriori misure necessarie
3.2. C.1. Prescrizione
3.2. C.2. I reati collegati: autoriciclaggio, falso in bilancio e scambio elettorale
3.2. C.3. Le pene accessorie
3.2. C.4. Premialità per chi denuncia in sede penale la corruzione
4. La diffusione della cultura della legalità
5. Il consenso sociale attorno al contrasto della corruzione e il ruolo delle associazioni imprenditoriali.
Qui il testo integrale dell’articolo. L’autore, magistrato del Consiglio di Stato, é stato coordinatore della Commissione ministeriale per la prevenzione della corruzione.
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]]>In particolare è stato chiarito che “il termine del 31 marzo 2013 non può essere considerato perentorio (nel senso che il Piano adottato dopo la scadenza del termine è comunque valido), con la conseguenza che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano nazionale anticorruzione, dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione”. Analoghe considerazioni valgono anche per gli Enti territoriali, che invece sono ancora in attesa delle indicazioni della Conferenza Unificata su adempimenti e termini per una piena e sollecita attuazione delle disposizioni di legge, Conferenza che avrebbero dovuto esprimersi entro il 28 Marzo 2013 (il termine previsto all’art. 1 comma 60 L. 190/2012 è infatti di 120 giorni a decorrere dal 28 novembre 2012).
La natura meramente ordinatoria del termine del 31 marzo viene agevolmente desunta dalla circostanza che la sua eventuale violazione non comporterebbe in ogni caso la decadenza delle pubbliche amministrazioni dal potere/dovere di adottare il Piano anticorruzione, come invece accadrebbe se il termine fosse perentorio.
Nelle more dell’adozione del Piano nazionale anticorruzione e delle determinazioni della Conferenza unificata le PA sono comunque sollecitate a provvedere alla nomina del responsabile anticorruzione e, su suo impulso, a provvedere alla valutazione del livello di esposizione egli uffici al rischio di corruzione, alla previsione di procedure di selezione e formazione dei dipendenti, a introdurre opportune forme di rotazione nonché, volendo, ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, facendo salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai contenuti del Piano nazionale o delle istruzioni della Conferenza unificata.
Si rende disponibile il testo integrale della comunicazione Civit in commento.
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