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]]>Nella seduta del 9 settembre 2014 il Consiglio dell’ANAC ha approvato il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”.
Il Regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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]]>Uno degli obblighi che più ha messo in difficoltà gli enti nel redigere i piani è sicuramente la rotazione dei dirigenti e dei dipendenti. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede infatti che gli enti adottino nei propri piani specifici sistemi di rotazione dei dirigenti per prevenire abusi di posizione e ridurre così i rischi di corruzione, nonché dei responsabili del procedimento per le aree a rischio.
Alcuni enti, in assenza di criteri generali, hanno optato per scelte drastiche considerando la rotazione come una normale gestione del lavoro. In realtà si tratta di una scelta sbagliata. La rotazione infatti dovrebbe considerarsi come misura straordinaria e di portata limitata. Tra l’altro per i piccoli comuni, il Piano Nazionale, prevede la possibilità di derogare alla rotazione per esigenze organizzative giustificate nel piano stesso.
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]]>Durante il seminario si analizzeranno i contenuti specifici del Piano Nazionale Anticorruzione e dei vincoli imposti alle Pubbliche Amministrazioni per la predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, la cui scadenza è fissata al 31 gennaio 2014.
Obbligati a rispettare le indicazioni contenute nel PNA sono: tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, le regioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti locali e gli enti ad essi collegati, il personale delle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate.
Il seminario è accreditato all’Ordine degli Avvocati di Catania. E’ possibile prenotare la propria presenza acquistando il corso al prezzo speciale di € 100,00. Clicca qui per ulteriori informazioni
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]]>Il PNA, la cui predisposizione è stata prevista dalla legge 190/2012 (la c.d. legge anticorruzione), è stato elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica e successivamente approvato, l’11 settembre 2013, dalla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, individuata dalla stessa legge 190/2012 quale autorità nazionale anticorruzione).
Il PNA è lo strumento fondamentale per la lotta alla corruzione, in quanto fissa gli obiettivi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce inoltre gli indirizzi alle singole amministrazioni locali per la definizione, a livello “decentrato”, di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), entro il prossimo 31 gennaio 2014, che effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli (per una breve sintesi del contenuto specifico del PNA e dei vincoli imposti per la predisposizione dei PTPC si rinvia ad un nostro precedente articolo).
I destinatari delle indicazioni contenute nel PNA sono espressamente richiamati all’interno dello stesso Piano: tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, le regioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti locali e gli enti ad essi collegati, il personale delle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate.
All’interno dell’elenco dei soggetti a cui si rivolgono gli obblighi previsti dal PNA non sono invece inserite le autorità amministrative indipendenti, le amministrazioni della Camera e del Senato, la Corte costituzionale, la Presidenza della Repubblica, nonché gli organi di autogoverno della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato. A questi soggetti il PNA rivolge esclusivamente la raccomandazione di “valutare l’adozione di iniziative, anche in analogia a quanto stabilito dalla l. n. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un’adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione”.
Tale limitazione applicativa ha dunque spinto i firmatari dell’interrogazione a chiedere formalmente al Presidente del Consiglio e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione “se al Governo risultino iniziative predisposte o in via di definizione da parte delle autorità amministrative indipendenti, delle amministrazioni delle Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, degli organi di autogoverno della magistratura e dell’Avvocatura dello Stato per applicare i principi di cui alla raccomandazione contenuta nel piano nazionale anticorruzione e per recepire quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 al fine di implementare un’adeguata politica di prevenzione del rischio corruzione”.
Per ulteriori approfondimenti si segnala il Seminario “Disciplina Anticorruzione: legislazione normativa e prassi applicativa” organizzato da Cesda srl.
Si riporta di seguito il testo integrale dell’interrogazione parlamentare presentata in Senato il 5 novembre 2013.
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Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00456
Pubblicato il 5 novembre 2013, nella seduta n. 134
RICCHIUTI, ORRU’, PADUA, CRIMI, MANASSERO, LO GIUDICE, SPILLABOTTE, PEZZOPANE, ALBANO, DE MONTE – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Premesso che:
con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto, anche nel nostro ordinamento, un sistema organico di prevenzione della corruzione come più volte sollecitata dagli organismi internazionali, in particolare GRECO, WGB, OECD, IRG, ONU;
l’aspetto caratterizzante del sistema di prevenzione della corruzione consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli;
ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sulle linee di indirizzo adottate da un comitato interministeriale, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) che successivamente viene approvato dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), individuata dalla legge quale autorità nazionale anticorruzione;
come si legge nel PNA approvato, ad un secondo livello, «quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce» un piano territoriale di coordinamento provinciale, che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, «effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli»;
considerato che:
l’11 settembre 2013 è stato approvato dalla CIVIT il PNA i cui destinatari sono: tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali e gli enti loro collegati, fermo restando quanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190 del 2012; il personale delle forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, disciplinati dai propri ordinamenti ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; enti pubblici economici (ivi compresa l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari; gli enti di diritto privato in controllo pubblico, con cui si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
rilevato che:
non sono soggetti agli stessi obblighi le autorità amministrative indipendenti, le amministrazioni della Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, gli organi di autogoverno della magistratura e dell’Avvocatura dello Stato a cui, però, nel piano viene rivolta una raccomandazione «a valutare l’adozione di iniziative, anche in analogia a quanto stabilito dalla l. n. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un’adeguata politica di prevenzione del rischio corruzione»;
la stessa legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede all’articolo 1, comma 44, che per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottino un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata al fine di assicurare, analogamente a quanto previsto per i codici di comportamento adottati dalle pubbliche amministrazioni, la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. In caso di inerzia, il codice è adottato dall’organo di autogoverno,
si chiede di sapere se al Governo risultino iniziative predisposte o in via di definizione da parte delle autorità amministrative indipendenti, delle amministrazioni delle Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, degli organi di autogoverno della magistratura e dell’Avvocatura dello Stato per applicare i principi di cui alla raccomandazione contenuta nel piano nazionale anticorruzione e per recepire quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 al fine di implementare un’adeguata politica di prevenzione del rischio corruzione.
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]]>Tra i vari adempimenti l’individuazione di un responsabile anticorruzione tra i dirigenti apicali (che potrebbe essere anche il segretario comunale) e soprattutto il varo del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), la cui scadenza è fissata al 31 gennaio 2014.
Quest’ultimo è sicuramente l’iniziativa che più preoccupa le PA.
Molte gli obblighi riguardo il personale. Nel Piano dovranno essere previsti infatti
Inoltre piani triennali dovranno individuare le attività più esposte al rischio di corruzione, come quelle citate nella stessa legge 190: le autorizzazioni o concessioni, la scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi, la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e i concorsi per l’assunzione del personale.
Infine nei piani triennali di prevenzione dovranno essere riportati i nomi dei soggetti coinvolti nella prevenzione con relativi compiti e responsabilità.
Su questa tematica segnaliamo l’interessante seminario: “Disciplina Anticorruzione: legislazione normativa e prassi applicativa”, organizzato da Cesda srl. Di seguito, si riporta il programma integrale ( per ulteriori info e per acquistare il seminario clicca qui ):
Legislazione normativa e prassi applicativa
Avv. Franzina Bilardo, Avv. Carmelo Giurdanella
Dott. Moreno Prosperi, Avv. Lucia Polizzi
Catania, 6 dicembre 2013; 9 gennaio 2014
Programma
Il sistema anticorruzione integrato e la legislazione supporto:
Legge 190/2012 (cd. Legge Severino anticorruzione); D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012 (controlli Enti Locali); D.Lgs. 235/2012 (incandidabilità) – D.Lgs. 33/2013 (trasparenza)- D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità) – D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento) – D.P.R. 70/2013 (riordino reclutamento e formazione) – D.P.C.M. 18.4.201 (white list) – D.L. 69/2013 conv. in Legge 98/2013 (decreto del fare) – D.L. 101/2013 conv. in Legge 125/2013 ( razionalizzazione nelle PA)
I soggetti coinvolti:
– Il Dipartimento della Funzione Pubblica;
– La CIVIT e la “nuova” Autorità Nazionale Anticorruzione;
– Gli Organi di indirizzo politico;
– Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza;
– I Referenti per la prevenzione della corruzione, la delega di funzioni e la delega di firma;
– I Segretari comunali;
– La “nuova” Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
– Le Amministrazioni pubbliche;
– Gli Enti pubblici, le Società partecipate e gli Enti privati in controllo pubblico;
– I Prefetti;
– La Corte dei Conti;
– L’Ufficio procedimenti disciplinari;
– I Segretari comunali;
– I Dirigenti;
– I Dipendenti;
– Gli Organismi Indipendenti di Valutazione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione e i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione:
– La struttura del P.N.A. e l’imposizione di 13 misure preventive essenziali;
– I Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione;
– La logica di costruzione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (misure obbligatorie imposte nel P.N.A.; mappatura rischio; analisi dell’organizzazione; processi e protocolli; metodologie di gestione del rischio; attività di reporting; vigilanza e aggiornamento P.T.P.C.; flussi informativi ; etc.);
– Analogie con i Modelli di Organizzazione D.Lgs. 231/2001;
– Coordinazione dei P.T.P.C. con i Piani della Performance e con i Piani Triennali Trasparenza e integrità;
– Il sistema dei controlli;
– L’efficacia esimente dei P.T.P.C.;
Il sistema trasparenza e i Piani Triennali Trasparenza e Integrità:
– Obblighi di trasparenza;
– Modalità di pubblicazione;
– Dati obbligatoriamente pubblicabili;
– Accesso civico;
– Regime sanzionatorio, controlli e monitoraggio;
– Responsabilità civili, amministrative e penali.
Il sistema inconferibilità-incompatibilità:
– Situazioni di inconferibilità;
– Situazioni di incompatibilità;
– Modalità di attuazione e regime sanzionatorio.
Il Codice di comportamento:
– Doveri e comportamenti richiesti;
– Responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti;
– Vigilanza e sistema sanzionatorio;
– Responsabilità penali.
Il sistema sanzionatorio amministrativo, civile e penale:
– Le responsabilità disciplinari;
– Le responsabilità amministrative;
– Le responsabilità penali;
– I poteri di sequestro e di confisca amministrativi e penali;
– Il danno erariale e il danno all’immagine;
– La sospensione e il licenziamento del dipendente;
– La tutela del dipendente denunciante;
– Il rafforzamento della repressione in materia di appalti;
– Le white list;
– Il ruolo dell’AVCP .
Le modifiche del sistema penale:
– La legge 190/2012 e i delitti contro la P.A.;
– L’introduzione di nuovi reati;
– I sistemi di collegamento tra Giudice penale e Corte dei Conti
( per ulteriori info e per acquistare il seminario clicca qui )
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