L'articolo Piano Nazionale Anticorruzione: in G.U. il testo definitivo proviene da Giurdanella.it.
]]>Il PNA rappresenta un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.
In particolare l’obiettivo principale dell’Autorità è che il PNA possa contribuire a responsabilizzare maggiormente tutti i soggetti che a vario titolo operano nelle amministrazioni, dagli organi di indirizzo ai responsabili della prevenzione della corruzione, ai dirigenti e ai dipendenti tutti, nella consapevolezza che la prevenzione dei fenomeni corruttivi deve essere il risultato di una totale sinergia delle risorse e delle capacità messe in campo da ciascuno.
Nella seduta del 18 maggio l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva approvato lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Come già detto, si tratta del primo Piano adottato dall’ANAC, in attuazione di quanto previsto dal d.l. 90/2014, che ha concentrato nell’Autorità tutte le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste dalla legge 190/2012 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»
Clicca qui per il testo della Delibera in Gazzetta
L'articolo Piano Nazionale Anticorruzione: in G.U. il testo definitivo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Piano Nazionale Anticorruzione 2016: consultazioni on line proviene da Giurdanella.it.
]]>I contributi e le osservazioni potranno essere inviati, utilizzando l’apposito Modulo, entro le ore 24 del 9 giugno 2016.
Clicca qui per il documento in consultazione
L'articolo Piano Nazionale Anticorruzione 2016: consultazioni on line proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Piano annuale anticorruzione: la scheda da compilare entro il 15 gennaio proviene da Giurdanella.it.
]]>La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 15 gennaio 2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.
Rispetto alla scheda pubblicata nel 2014, l’Autorità ha apportato alcune modifiche, che tengono conto dell’Aggiornamento al PNA, approvato dall’A.NA.C. con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.
La struttura del documento è rimasta sostanzialmente invariata; sono state effettuate alcune semplificazioni nel foglio n. 3, riguardante le misure anticorruzione, al fine di agevolare i Responsabili per la prevenzione della corruzione nei propri adempimenti.
La scheda è rivolta anche alle società, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti pubblici economici che la utilizzano, per quanto compatibile, con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).
Clicca qui per le istruzioni per la compilazione
Clicca qui per la scheda da compilare
L'articolo Piano annuale anticorruzione: la scheda da compilare entro il 15 gennaio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Anac: obblighi anticorruzione anche per gli Ordini proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella determinazione, l’Autorità chiarisce che l’obbligo del Piano Nazionale Anticorruzione si applica anche agli enti di diritto pubblico non economici comunque denominati, istituiti, vigilati e controllati da una pubblica amministrazione, nazionale, regionale o locale, ivi compresi le agenzie fiscali, gli ordini professionali, le università statali. Tali enti dunque adottano ciascuno un proprio PTPC e un Programma per la trasparenza, integrati come indicato.
L’Anac, inoltre, nella determinazione chiarisce i requisiti che deve possedere il responsabile anticorruzione, che in base alla l. 190/2012 ciascuna amministrazione deve nominare (art. 1, co. 7).
Il Responsabile deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. Inoltre, considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata al RPC non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Tuttavia, l’Autorità consente la nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale, ma deve essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
L'articolo Anac: obblighi anticorruzione anche per gli Ordini proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Piano Nazionale Anticorruzione: l’Anac approva l’aggiornamento proviene da Giurdanella.it.
]]>Con questo Aggiornamento, l’Autorità ha voluto imprimere una decisa svolta nella direzione del miglioramento della qualità dei Piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche.
L’Authority rileva che i Piani fin qui adottati si sono rivelati per più aspetti gravemente carenti, soprattutto per la mancata individuazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione, che fossero il frutto di una compiuta autoanalisi organizzativa delle amministrazioni, alla ricerca di aree e attività più esposte al rischio di corruzione.
In attesa di un nuovo e più organico Piano Nazionale Anticorruzione 2016-2018, sul quale l’Autorità sta già lavorando, ha voluto segnalare alle amministrazioni la necessità di concentrarsi sulla effettiva individuazione e attuazione di misure proporzionate al rischio, coerenti con la funzionalità e l’efficienza, concrete, fattibili e verificabili, quanto ad attuazione e ad efficacia.
L’Aggiornamento è articolato in una parte generale, di ricostruzione dei limiti della esperienza pregressa e di indicazioni per una rapida correzione di rotta, e in una parte speciale, dedicata a due approfondimenti in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo: i contratti pubblici e la sanità (redatto in collaborazione con il Ministero della salute e con l’Agenas). Per ciascuno di questi settori si individuano eventi rischiosi e si indicano alcune possibili misure di prevenzione.
Nel documento si opera una ricapitolazione dei soggetti tenuti all’adozione di misure anticorruzione: attraverso i Piani triennali le amministrazioni e gli enti pubblici; attraverso misure integrative di quelle adottate con il d.lgs. n. 231 del 2001 gli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Particolare attenzione è dedicata al ruolo e alla garanzia della posizione dei Responsabili di prevenzione della corruzione, nei loro rapporti con gli organi di indirizzo politico amministrativo e con l’intera struttura dell’amministrazione, tenendo conto di quanto è emerso nel corso della prima giornata nazionale dei Responsabili anticorruzione (14 luglio del 2015)
Il successo dei nuovi Piani anticorruzione, che le amministrazioni dovranno adottare entro il 31 gennaio del 2016, continua a dipendere dalla volontà delle stesse amministrazioni, a partire dai loro vertici politici e istituzionali, di combattere sul serio la corruzione al proprio interno.
Nell’ultima parte della determinazione, sono indicati con chiarezza i doveri di attuazione delle amministrazioni, considerati come altrettanti punti di verifica, sui quali l’Autorità svolgerà con carattere prioritario la propria attività di vigilanza.
Clicca qui per il comunicato stampa integrale e la determinazione di aggiornamento PNA
L'articolo Piano Nazionale Anticorruzione: l’Anac approva l’aggiornamento proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Linee guida ANAC prevenzione corruzione: consultazioni online proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Linee guida ANAC prevenzione corruzione: consultazioni online proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Piani Anticorruzione: la scadenza proviene da Giurdanella.it.
]]>Uno degli obblighi che più ha messo in difficoltà gli enti nel redigere i piani è sicuramente la rotazione dei dirigenti e dei dipendenti. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede infatti che gli enti adottino nei propri piani specifici sistemi di rotazione dei dirigenti per prevenire abusi di posizione e ridurre così i rischi di corruzione, nonché dei responsabili del procedimento per le aree a rischio.
Alcuni enti, in assenza di criteri generali, hanno optato per scelte drastiche considerando la rotazione come una normale gestione del lavoro. In realtà si tratta di una scelta sbagliata. La rotazione infatti dovrebbe considerarsi come misura straordinaria e di portata limitata. Tra l’altro per i piccoli comuni, il Piano Nazionale, prevede la possibilità di derogare alla rotazione per esigenze organizzative giustificate nel piano stesso.
L'articolo Piani Anticorruzione: la scadenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Anticorruzione, tutte le novità per le PA e per gli appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Tra i vari adempimenti i Piani dovranno
La nuova disciplina coinvolge anche il mondo degli appalti. E’ infatti è previsto il rafforzamento della repressione in materia di appalti con l’introduzione delle white list ed un nuovo ruolo dell’AVCP .
Se vuoi conoscere tutti i vincoli imposti alle Pubbliche Amministrazioni e tutte le novità della disciplina anticorruzione non perdere il Seminario “Disciplina Anticorruzione: legislazione normativa e prassi applicativa”, in programma il 9 gennaio a Catania. Clicca qui per ulteriori informazioni e acquistare il seminario.
Relatori del seminario saranno gli avv.ti Carmelo Giurdanella e Lucia Polizzi dello studio legale Giurdanella&Partners, l’avv. Franzina Bilardo e il dott. Moreno Prosperi autori del libro “Piano Nazionale e Piani decentrati Anticorruzione” edito da Maggioli, che affronta la riforma anticorruzione in una visione integrata giuridica ed organizzativa.
Di seguito riportiamo il programma integrale del seminario
CESDA Formazione
organizza il Seminario
DISCIPLINA ANTICORRUZIONE
Legislazione normativa e prassi applicativa
RELATORI
Avv. Franzina Bilardo, Avv. Carmelo Giurdanella
Dott. Moreno Prosperi, Avv. Lucia Polizzi
Catania, 9 gennaio 2014
h. 9-13; 14-18
Programma
Il sistema anticorruzione integrato e la legislazione supporto:
Legge 190/2012 (cd. Legge Severino anticorruzione); D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012 (controlli Enti Locali); D.Lgs. 235/2012 (incandidabilità) – D.Lgs. 33/2013 (trasparenza)- D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità) – D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento) – D.P.R. 70/2013 (riordino reclutamento e formazione) – D.P.C.M. 18.4.201 (white list) – D.L. 69/2013 conv. in Legge 98/2013 (decreto del fare) – D.L. 101/2013 conv. in Legge 125/2013 ( razionalizzazione nelle PA)
I soggetti coinvolti:
– Il Dipartimento della Funzione Pubblica;
– La CIVIT e la “nuova” Autorità Nazionale Anticorruzione;
– Gli Organi di indirizzo politico;
– Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza;
– I Referenti per la prevenzione della corruzione, la delega di funzioni e la delega di firma;
– I Segretari comunali;
– La “nuova” Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
– Le Amministrazioni pubbliche;
– Gli Enti pubblici, le Società partecipate e gli Enti privati in controllo pubblico;
– I Prefetti;
– La Corte dei Conti;
– L’Ufficio procedimenti disciplinari;
– I Segretari comunali;
– I Dirigenti;
– I Dipendenti;
– Gli Organismi Indipendenti di Valutazione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione e i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione:
– La struttura del P.N.A. e l’imposizione di 13 misure preventive essenziali;
– I Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione;
– La logica di costruzione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (misure obbligatorie imposte nel P.N.A.; mappatura rischio; analisi dell’organizzazione; processi e protocolli; metodologie di gestione del rischio; attività di reporting; vigilanza e aggiornamento P.T.P.C.; flussi informativi ; etc.);
– Analogie con i Modelli di Organizzazione D.Lgs. 231/2001;
– Coordinazione dei P.T.P.C. con i Piani della Performance e con i Piani Triennali Trasparenza e integrità;
– Il sistema dei controlli;
– L’efficacia esimente dei P.T.P.C.;
Il sistema trasparenza e i Piani Triennali Trasparenza e Integrità:
– Obblighi di trasparenza;
– Modalità di pubblicazione;
– Dati obbligatoriamente pubblicabili;
– Accesso civico;
– Regime sanzionatorio, controlli e monitoraggio;
– Responsabilità civili, amministrative e penali.
Il sistema inconferibilità-incompatibilità:
– Situazioni di inconferibilità;
– Situazioni di incompatibilità;
– Modalità di attuazione e regime sanzionatorio.
Il Codice di comportamento:
– Doveri e comportamenti richiesti;
– Responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti;
– Vigilanza e sistema sanzionatorio;
– Responsabilità penali.
Il sistema sanzionatorio amministrativo, civile e penale:
– Le responsabilità disciplinari;
– Le responsabilità amministrative;
– Le responsabilità penali;
– I poteri di sequestro e di confisca amministrativi e penali;
– Il danno erariale e il danno all’immagine;
– La sospensione e il licenziamento del dipendente;
– La tutela del dipendente denunciante;
– Il rafforzamento della repressione in materia di appalti;
– Le white list;
– Il ruolo dell’AVCP .
Le modifiche del sistema penale:
– La legge 190/2012 e i delitti contro la P.A.;
– L’introduzione di nuovi reati;
– I sistemi di collegamento tra Giudice penale e Corte dei Conti
Per ulteriori info e prenotazioni clicca qui
L'articolo Anticorruzione, tutte le novità per le PA e per gli appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Piani anticorruzione entro il 31 gennaio 2014: l’interrogazione parlamentare proviene da Giurdanella.it.
]]>Il PNA, la cui predisposizione è stata prevista dalla legge 190/2012 (la c.d. legge anticorruzione), è stato elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica e successivamente approvato, l’11 settembre 2013, dalla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, individuata dalla stessa legge 190/2012 quale autorità nazionale anticorruzione).
Il PNA è lo strumento fondamentale per la lotta alla corruzione, in quanto fissa gli obiettivi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce inoltre gli indirizzi alle singole amministrazioni locali per la definizione, a livello “decentrato”, di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), entro il prossimo 31 gennaio 2014, che effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli (per una breve sintesi del contenuto specifico del PNA e dei vincoli imposti per la predisposizione dei PTPC si rinvia ad un nostro precedente articolo).
I destinatari delle indicazioni contenute nel PNA sono espressamente richiamati all’interno dello stesso Piano: tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, le regioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti locali e gli enti ad essi collegati, il personale delle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate.
All’interno dell’elenco dei soggetti a cui si rivolgono gli obblighi previsti dal PNA non sono invece inserite le autorità amministrative indipendenti, le amministrazioni della Camera e del Senato, la Corte costituzionale, la Presidenza della Repubblica, nonché gli organi di autogoverno della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato. A questi soggetti il PNA rivolge esclusivamente la raccomandazione di “valutare l’adozione di iniziative, anche in analogia a quanto stabilito dalla l. n. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un’adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione”.
Tale limitazione applicativa ha dunque spinto i firmatari dell’interrogazione a chiedere formalmente al Presidente del Consiglio e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione “se al Governo risultino iniziative predisposte o in via di definizione da parte delle autorità amministrative indipendenti, delle amministrazioni delle Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, degli organi di autogoverno della magistratura e dell’Avvocatura dello Stato per applicare i principi di cui alla raccomandazione contenuta nel piano nazionale anticorruzione e per recepire quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 al fine di implementare un’adeguata politica di prevenzione del rischio corruzione”.
Per ulteriori approfondimenti si segnala il Seminario “Disciplina Anticorruzione: legislazione normativa e prassi applicativa” organizzato da Cesda srl.
Si riporta di seguito il testo integrale dell’interrogazione parlamentare presentata in Senato il 5 novembre 2013.
. . .
Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00456
Pubblicato il 5 novembre 2013, nella seduta n. 134
RICCHIUTI, ORRU’, PADUA, CRIMI, MANASSERO, LO GIUDICE, SPILLABOTTE, PEZZOPANE, ALBANO, DE MONTE – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Premesso che:
con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto, anche nel nostro ordinamento, un sistema organico di prevenzione della corruzione come più volte sollecitata dagli organismi internazionali, in particolare GRECO, WGB, OECD, IRG, ONU;
l’aspetto caratterizzante del sistema di prevenzione della corruzione consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli;
ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sulle linee di indirizzo adottate da un comitato interministeriale, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) che successivamente viene approvato dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), individuata dalla legge quale autorità nazionale anticorruzione;
come si legge nel PNA approvato, ad un secondo livello, «quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce» un piano territoriale di coordinamento provinciale, che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, «effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli»;
considerato che:
l’11 settembre 2013 è stato approvato dalla CIVIT il PNA i cui destinatari sono: tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali e gli enti loro collegati, fermo restando quanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190 del 2012; il personale delle forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, disciplinati dai propri ordinamenti ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; enti pubblici economici (ivi compresa l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari; gli enti di diritto privato in controllo pubblico, con cui si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
rilevato che:
non sono soggetti agli stessi obblighi le autorità amministrative indipendenti, le amministrazioni della Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, gli organi di autogoverno della magistratura e dell’Avvocatura dello Stato a cui, però, nel piano viene rivolta una raccomandazione «a valutare l’adozione di iniziative, anche in analogia a quanto stabilito dalla l. n. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un’adeguata politica di prevenzione del rischio corruzione»;
la stessa legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede all’articolo 1, comma 44, che per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottino un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata al fine di assicurare, analogamente a quanto previsto per i codici di comportamento adottati dalle pubbliche amministrazioni, la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. In caso di inerzia, il codice è adottato dall’organo di autogoverno,
si chiede di sapere se al Governo risultino iniziative predisposte o in via di definizione da parte delle autorità amministrative indipendenti, delle amministrazioni delle Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, degli organi di autogoverno della magistratura e dell’Avvocatura dello Stato per applicare i principi di cui alla raccomandazione contenuta nel piano nazionale anticorruzione e per recepire quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 al fine di implementare un’adeguata politica di prevenzione del rischio corruzione.
L'articolo Piani anticorruzione entro il 31 gennaio 2014: l’interrogazione parlamentare proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Linee guida codici comportamento PA
Il codice d… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dovrà essere adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013 e, comunque, in tempo per consentire l’idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, da adottarsi entro il prossimo 31 gennaio 2014.
Si tratta di obbligo previsto dall’art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e dal codice generale di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62, cui sono tenute anche le amministrazioni che abbiano già adottato in passato codici etici o manuali di comportamento; dovranno essere riformulati in base alla nuova normativa.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ha reso noto, lo scorso 7 novembre, di avere adottato in via definitiva, con la delibera n. 75/2013, apposite Linee guida per la redazione dei codici di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni.
Di seguito, riportiamo il testo integrale delle linee guida.
. . .
CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche)
[ora: Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche]
Delibera n. 75/2013
Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)
Premessa.
La Commissione, ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, definisce linee guida, criteri e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione, ai fini dell’adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione.
L’adozione di tali codici deve tenere conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (da ora in poi “codice generale”). Tale regolamento, che rappresenta, dunque, il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato, deve costituire la base minima e indefettibile di ciascun codice di comportamento adottato dalle varie amministrazioni.
Questo significa che, a prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il regolamento n. 62/2013 trova applicazione in via integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito soggettivo di applicazione (art. 2).
Potrebbe, comunque, rivelarsi utile, anche a fini conoscitivi, la previsione nella parte introduttiva di ciascun codice di un rinvio generale ai contenuti del predetto regolamento, a cui si aggiungeranno le previsioni più specifiche formulate secondo quanto riportato nella presente delibera.
L’adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013. A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione (si v. infra)
Le linee guida costituiscono un primo documento che consente alle amministrazioni di procedere all’adozione dei singoli codici di comportamento. A tal riguardo, la Commissione auspica che, ove possibile, il codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013 e, comunque, in tempo per consentire l’idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Per le amministrazioni che, anche sulla base di previsioni speciali, hanno proceduto all’adozione di codici etici, manuali di comportamento o documenti similari, è auspicabile che le presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice. Questo consentirebbe alle amministrazioni non solo di seguire un metodo di predisposizione e attuazione dei codici il più possibile uniforme e rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle esigenze sottese alla nuova disciplina dei codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione. In tutti i casi, è bene evidenziare che, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, si applica il nuovo regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dal comma 3, art. 54, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 (si v. infra).
La Commissione procederà, altresì, alla consultazione delle amministrazioni e alla costituzione di tavoli tecnici per gruppi di amministrazioni, nella prospettiva di una graduale integrazione e dell’aggiornamento dei codici stessi, al fine di tenere conto delle funzioni più esposte al rischio di corruzione di carattere tendenzialmente trasversale svolte nelle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle invece maggiormente legate alle caratteristiche di ciascun settore. In questo modo, si favorirà, dunque, la predisposizione di modelli specifici rispondenti alle caratteristiche dei diversi gruppi di amministrazioni e dei settori.
Ambito soggettivo di applicazione.
Come previsto dal comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, le presenti linee guida sono rivolte, innanzi tutto, alle amministrazioni tenute all’adozione dei singoli codici che, in virtù dello stesso d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2 del codice generale, corrispondono alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base al successivo art. 2, commi 2 e 3.
Le presenti linee guida possono, inoltre, costituire un parametro di riferimento per l’elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui l’adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione.
Con riferimento alle regioni e agli enti locali, si ricorda che, per quanto riguarda l’attività di vigilanza e di monitoraggio, l’art. 15, comma 6 del codice generale ha previsto che detti enti “definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente articolo”. Con riferimento, infine, al termine entro il quale il codice deve essere adottato, l’intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art.1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, ha stabilito che detti enti “adottano un proprio codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice approvato con d.p.r. n. 62 del 2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo”.
Competenze.
L’adozione dei singoli codici di comportamento richiede il coinvolgimento di diversi soggetti, presenti all’interno e all’esterno dell’amministrazione, con distinti ruoli e funzioni.
Posto che, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, va adottato dall’organo di indirizzo politico- amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, è da attribuirsi a quest’ultima figura un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice di comportamento.
Per quanto attiene alla predisposizione del codice, il Responsabile si avvale del supporto e della collaborazione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), che deve essere costituito obbligatoriamente presso ciascuna amministrazione, per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 55 bis e dell’art. 15, comma 3, del codice generale. A questi stessi soggetti compete anche, al momento della predisposizione del codice, la definizione di alcuni profili applicativi sul piano sanzionatorio (si v. infra). Nell’ambito delle funzioni indicate dal citato art. 15, il Responsabile deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando, ad esempio, il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali aree dell’amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. Il Responsabile, inoltre, provvedendo alla comunicazione di tali dati ricavati dal monitoraggio all’Autorità nazionale anticorruzione, assicura che gli stessi siano considerati in sede di aggiornamento sia del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia del codice, ne dà pubblicità sul sito istituzionale, utilizza tali dati al fine della formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contributo a determinare le cattive condotte. Tra i generali poteri di segnalazione del Responsabile rientra, altresì, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, il potere di attivare, in raccordo con l’UPD, le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.
Qualora nell’amministrazione fossero stati istituiti organismi con funzioni in materia di etica pubblica (comitati, uffici, commissioni, ecc.), è opportuno, anche alla luce di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione che l’amministrazione valuti l’opportunità di mantenere tali organismi, posto che le relative funzioni potrebbero risultare oramai attribuite dalla legge all’UPD, in modo da garantire il corretto ed efficace funzionamento, soprattutto sul piano degli effetti giuridici, dell’applicazione del codice. Nel caso in cui l’amministrazione decidesse comunque di continuare a garantire l’operatività di tali strutture, dovranno essere previste adeguate forme di coordinamento e di collaborazione con l’UPD e il Responsabile per la prevenzione della corruzione. In questa ipotesi, inoltre, dovrà essere precisato il valore sul piano del diritto delle misure adottate da tali organismi, nonché l’individuazione delle conseguenze giuridiche di una loro eventuale violazione.
L’OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione. In sede di attuazione. Inoltre, l’OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall’UPD e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge un’attività di supervisione sull’applicazione del codice (ex comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
Procedura.
Il comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione definisce il proprio codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione”. Con tale espressione si vuole intendere che l’adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento periodico, dovrà avvenire con il coinvolgimento degli stakeholder, la cui identificazione può variare a seconda delle peculiarità di ogni singola amministrazione.
In via generale, il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione o dell’ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione.
A tale scopo, l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato. A tal fine, è utile che sia pubblicata una prima bozza di codice, con invito a presentare proposte e integrazioni, predisponendo anche un modulo idoneo alla raccolta delle osservazioni. Di tali proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza.
Anche per consentire la consapevole formulazione dei pareri richiesti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 190/2012 e il pieno esercizio delle funzioni, il codice deve essere inviato all’Autorità nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione illustrativa, secondo modalità che saranno successivamente stabilite.
Il codice, una volta definitivamente approvato, dovrà essere pubblicato, innanzi tutto, sul sito istituzionale dell’amministrazione, unitamente alla relazione illustrativa.
Controlli.
Il controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti responsabili di ciascuna struttura. I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento – sia generale, sia specifico – da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa prospettiva, è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell’aggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento – sia generale, sia specifico – potendo altresì segnalare particolari esigenze nell’ambito della programmazione formativa annuale. I dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.
Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull’attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance.
Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei codici di comportamento, non solo per l’adozione delle iniziative previste dalla legge, ma altresì per raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell’aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine, può essere utile un raccordo tra l’ufficio per i rapporti con il pubblico e l’ufficio per i procedimenti disciplinari, che consenta la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da parte di tali uffici.
L’OIV, come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio. Come si è detto (v. supra) svolge, inoltre, un’attività di supervisione sull’applicazione dei codici, secondo quanto previsto dal comma 6, art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 (si v. supra). Inoltre, nell’esercizio della funzione di cui all’art. 14, comma 4, lett. e) del d.lgs. n. 150/2009, l’OIV dovrà verificare il controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti di vertice, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale.
L’Autorità nazionale anticorruzione svolge un’attività di verifica della conformità dei codici adottati dalle singole amministrazioni alle linee guida adottate dalla stessa Autorità, nonché raccoglie, elabora e pubblicizza i dati del monitoraggio svolto dai Responsabili per la prevenzione di cui all’art. 15, comma 3 del codice generale e le risultanze della relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni predisposta dagli OIV.
Con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 15, comma 4 del codice generale, ai sensi dell’art. 54 bis del d. l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, che ha modificato l’art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 190/2012, l’Autorità può attualmente esprimere soltanto “parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico”.
Resta fermo, comunque, che, poiché i codici di comportamento rientrano nella dizione “altre disposizioni vigenti” di cui alla lett. f) del comma 2 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, l’Autorità potrà avvalersi dei propri poteri di vigilanza ivi previsti, nonché dei poteri ispettivi di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190/2012.
Effetti.
Premesso che la violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento – sia generale, sia specifico – costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del relativo procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la violazione di ciascuna regola dei codici costituisce di per sé infrazione rilevante sul piano disciplinare.
In sede di predisposizione del codice, l’amministrazione può specificare, in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l’entità della sanzione disciplinare applicabile, individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell’art. 16 del codice generale.
Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativo e contabile, tali violazioni rilevano, infine, anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance secondo quanto già indicato con riferimento all’oggetto dei controlli.
Giova precisare che non si tratta di introdurre nuove sanzioni, ma soltanto e ove necessario di articolare, in relazione alle violazioni dei singoli obblighi contenuti dal codice di comportamenti, le sanzioni previste dalle legge e dalla contrattazione collettiva; e ciò al solo fine di limitare il potere discrezionale dei responsabili degli Uffici per i procedimenti disciplinari, a tutela dei singoli dipendenti.
E’ difficilmente contestabile, infatti, che le violazioni del codice di comportamento possano essere contemplate già nelle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
Il collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L’individuazione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione può essere considerato, per certi versi, preliminare alla specificazione, proprio con riferimento a tali uffici e alla loro tipologia, di una serie di obblighi di comportamento in sede di adozione del codice di comportamento, realizzando in tal modo un opportuno collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano medesimo. Collegamento che – si ribadisce – è di particolare rilevanza anche in sede di individuazione di ulteriori misure da introdurre nella progressiva elaborazione degli strumenti di contrasto alla corruzione.
La struttura dei codici. Il presente paragrafo riguarda l’articolazione dei singoli codici di comportamento e indica a tal fine alcuni elementi essenziali. L’obiettivo è duplice: in primo luogo, si intende garantire che le amministrazioni adottino codici che non si risolvano in una generica ripetizione dei contenuti del codice generale; in secondo luogo, si vuole favorire la creazione di condizioni per la predisposizione di codici diversificati in funzione delle peculiarità di ciascuna amministrazione.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, che è determinato innanzi tutto dalla legge e dal codice generale (si v. supra), i singoli codici di comportamento dovranno individuare le categorie di destinatari in rapporto alle specificità dell’amministrazione, precisando le varie tipologie di dipendenti ed eventualmente procedendo a una ricognizione esemplificativa delle strutture sottoposte all’applicazione dei codici, soprattutto nei casi di amministrazioni con articolazioni molto complesse, anche a livello periferico.
I codici di comportamento dovranno inoltre rivolgere una particolare attenzione a quelle categorie di dipendenti pubblici che svolgono attività di natura tecnico-professionale o che sono impiegati presso strutture interne di rappresentanza legale dell’amministrazione o presso gli uffici per le relazioni con il pubblico. Eguale attenzione va inoltre prestata a coloro che sono impiegati presso gli uffici di diretta collaborazione del vertice politico.
Importante innovazione è anche prevista nel comma 3 dell’art. 2 del codice generale, nella parte in cui stabilisce l’estensione, con il solo limite della compatibilità, degli obblighi previsti dal codice generale “a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”. Ne discende, altresì, l’applicazione a questi soggetti anche dei codici adottati dalle singole amministrazioni, che dovrà avvenire individuando in modo specifico le categorie di collaboratori e consulenti esterni ai quali estendere l’applicazione dei codici e le ipotesi da prevedere nelle clausole di risoluzione e decadenza del rapporto che dovranno essere inserite nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi. A tal riguardo, il Piano nazionale anticorruzione prevede che è necessario predisporre o modificare «gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici».
L’amministrazione può anche prevedere nel proprio codice e negli atti di regolazione dell’ente l’estensione di tutte o alcune regole a soggetti controllati o partecipati dalla stessa amministrazione.
Per quanto riguarda la formulazione dei singoli obblighi, i codici dovranno tendenzialmente contenere:
a) una declinazione delle regole del codice generale nella singola amministrazione;
b) la definizione di ulteriori regole elaborate sulla base delle peculiarità della specifica amministrazione.
a) Con riferimento alla declinazione delle regole del codice generale, si dovrà tenere conto, in modo particolare, delle seguenti indicazioni:
1. Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del d.p.r. n. 62/2013).
I codici devono precisare come verranno utilizzati dall’amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. Devono altresì prevedere i criteri per la valutazione dei casi di cumulo di più regali, compensi o utilità con un valore al di sotto dei 150 euro, ferma restando la possibilità di definire un limite inferiore a 150 euro o un divieto di ricezione dei regali o di altre utilità di modico valore o la misura massima del valore economico raggiungibile nell’arco dell’anno.
Devono, poi, specificare la tipologia di incarico di collaborazione consentito e vietato ai sensi del comma 6, nonché le categorie di soggetti privati che in genere hanno interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti all’amministrazione.
2. Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 del d.p.r. n. 62/2013).
I codici devono individuare in modo specifico gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio e precisare il termine entro cui effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
3. Obbligo di astensione (art. 7 d.p.r. n. 62/2013).
I codici devono procedimentalizzare – se non fosse già disciplinata nell’ambito dei singoli procedimenti – la comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni al responsabile dell’ufficio e prevedere un controllo da parte di quest’ultimo, stabilendo inoltre un sistema di archiviazione dei casi di astensione nell’amministrazione.
4. Prevenzione della corruzione (art. 8 del d.p.r. 62/2013).
I codici rinviano alle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Specificano, altresì, gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento alla comunicazione di dati, segnalazioni, ecc., e indicano le misure di tutela del dipendente che segnala un illecito nell’amministrazione, in raccordo con quanto previsto dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione.
5. Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del d.p.r. n. 62/2013).
I codici devono rinviare ai contenuti del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, prevedendo eventuali regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione.
6. Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del d.p.r. n. 62/2013).
I codici devono individuare, anche sulla base delle peculiarità e delle esperienze registrate dalla singola amministrazione, i comportamenti tenuti dai dipendenti nei rapporti privati ritenuti lesivi della sua immagine.
7. Comportamento in servizio (art. 11 del d.p.r. n. 62/2013).
I codici individuano, in merito all’equa ripartizione dei carichi di lavoro, l’obbligo per il responsabile dell’ufficio di rilevare e tenere conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti.
Devono prevedere, inoltre, l’obbligo per il responsabile dell’ufficio sia di controllare che l’uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente all’UPD le pratiche scorrette.
I codici devono anche stabilire regole sull’utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e più in generale di risorse nella prospettiva dell’efficienza e dell’economicità dell’azione pubblica.
8. Rapporti con il pubblico (art. 12 del d.p.r. n. 62/2013).
I codici devono indicare termini specifici per la risposta alle varie comunicazioni degli utenti, nei casi in cui non sia già previsto, soprattutto quando si tratta di comunicazioni che non determinino l’attivazione di procedimenti amministrativi stricto sensu. Inoltre, precisano che alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e della esaustività della risposta.
In questa parte, è opportuno inoltre che i codici stabiliscano regole puntuali sul rilascio, da parte di dirigenti o dipendenti, di dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentanti dell’amministrazione, precisando quali tipi di manifestazione sono presi in considerazione.
Per migliorare l’efficacia dell’attività delle amministrazioni e la sua rispondenza alle esigenze degli utenti, i codici devono poi assicurare il collegamento con il documento o la carta di servizi contenente gli standard di qualità secondo le linee guida formulate dalla CiVIT e specificare gli obblighi specifici di comportamento dei dipendenti degli URP, degli sportelli e di altri uffici che operano a contatto con il pubblico, a seconda delle peculiarità dell’amministrazione.
9. Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del d.p.r. n. 62/2913).
I codici devono definire le modalità di comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui al comma 3 del citato art. 13, prevedendo anche un obbligo di aggiornamento.
Devono altresì prevedere l’obbligo del dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di “doppio lavoro”.
Ai fini della equa ripartizione dei carichi di lavoro, i dirigenti tengono anche conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all’art. 14, comma 5, d. lgs. n. 150/2013.
10. Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 14 del d.p.r. n. 62/2013).
I codici devono contenere una parte appositamente dedicata ai contratti pubblici, al fine di regolare il comportamento degli addetti ai relativi uffici, con indicazioni specifiche di carattere comportamentale. In particolare, la previsione di tali regole è ancora più rilevante per quelle amministrazioni che svolgono in via prevalente la propria attività istituzionale in stretto contatto con soggetti privati, attraverso la conclusione di contratti o altri strumenti negoziali.
b) Al fine di tenere conto del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione delle funzioni e degli uffici dell’amministrazione – già individuato in sede di predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione –, i codici contengono anche ulteriori regole, che possono aggiungersi a quelle formulate secondo le indicazioni che precedono.
A tal fine, è necessario che l’amministrazione elabori regole dettagliate relative, in primo luogo, al comportamento del personale dirigenziale e non dirigenziale addetto alle funzioni e agli uffici individuati, innanzi tutto, in linea con il Piano nazionale anticorruzione e con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dalla singola amministrazione.
Oltre alle predette funzioni, che in vari casi hanno carattere trasversale tra le differenti amministrazioni (si pensi alle funzioni di gestione dell’acquisizione e della progressione del personale; alle funzioni di affidamento di lavori, servizi e forniture; alle funzioni di carattere ispettivo, ecc.), i codici devono tenere conto, in secondo luogo, delle funzioni di natura settoriale che caratterizzano l’amministrazione. A questo riguardo, è necessario elaborare regole supplementari fortemente aderenti alle funzioni peculiari dell’amministrazione e dipendenti dal settore nel quale la stessa opera.
A quest’ultimo fine, come già precisato in premessa, la Commissione procederà alla consultazione delle amministrazioni interessate e alla costituzione di tavoli tecnici, per gruppi di amministrazioni, con lo scopo di elaborare indirizzi mirati e specifici modelli, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli settori nei quali le stesse operano.
Roma, 24 ottobre 2013
Romilda Rizzo
L'articolo Linee guida codici comportamento PA
Il codice d… proviene da Giurdanella.it.
]]>