Home Tags Porto d’armi

Tag: porto d’armi

In generale, affinché il porto d’armi sia rilasciato, bisogna essere in linea con i requisiti fisici e mentali richiesti dal Ministero della Salute e il percorso non è semplice come si potrebbe pensare: solo al termine di una scrupolosa valutazione medica (e dopo aver dimostrato di essere in grado di utilizzare l’arma) sarà infatti possibile, qualora l’esito sia positivo, risultare titolari del libretto. Il certificato medico in questione è rilasciato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, e dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto inoltre a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, se ritenuto necessario, ulteriori esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

Oltre al modulo specifico, la documentazione da produrre per farne richiesta comprende:
– una fotocopia di un documento di identità valido;
– 2 fotografie in formato fototessera;
– 2 contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
– la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
– una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007. Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

La domanda, che può essere effettuata direttamente a mano, sia per raccomandata, sia per via telematica, andrà presentata o in Prefettura o in Questura sempre in base alla tipologia d’uso.

Porto d’armi e divieto di detenzione: non sufficiente la frequentazione di...

Illegittimo il divieto di detenzione di armi per sole frequentazioni dell'interessato con pregiudicati, anche se si tratta di parenti con precedenti penali

L’obbligo di rispondere alle istanze di annullamento e revoca in autotutela

I casi eccezionali in cui la P.A. è obbligata a riesaminare un provvedimento per valutarne l'annullamento in autotutela, come nel caso di divieto di detenzione di armi

Revoca della licenza del porto di fucile: la sentenza del TAR...

Il TAR Piemonte - Torino, Sez. I, con la sentenza n. 794 del 10 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con...

Revoca e diniego del porto d’armi: i chiarimenti del CdS

Si veda anche: Porto d'armi, come si ottiene? Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2404 del 23 maggio 2017, ha fornito...

redazione@giurdanella.it


Giurdanella.it protegge e condivide i contenuti del sito in base alla seguente licenza Creative Commons: Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo, v.4.0. Leggi il testo della licenza.