porto d'armi Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/porto-darmi/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 24 Apr 2019 06:49:47 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Porto d’armi e divieto di detenzione: non sufficiente la frequentazione di pregiudicati https://www.giurdanella.it/2019/04/divieto-porto-armi-frequentazioni-pregiudicati/ Wed, 24 Apr 2019 07:55:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=49573 Illegittimo il divieto di detenzione di armi per sole frequentazioni dell'interessato con pregiudicati, anche se si tratta di parenti con precedenti penali

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Nel negare la detenzione di armi ad un soggetto, la Prefettura non può limitarsi a citare le frequentazioni con soggetti controindicati, come dei pregiudicati, ma occorre una motivazione più articolata, che coinvolga il complesso della condotta di vita recente del soggetto interessato, unitamente alla valutazione dell’effettiva incidenza delle frequentazioni sulla sua affidabilità.

TAR Campania – Napoli, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 569

Il Tar Campania (sentenza n. 569/2019) bacchetta la Prefettura, che aveva vietato la detenzione di armi ad una persona solamente per i legami di questa con un soggetto pregiudicato (in questo caso il padre).

L’amministrazione aveva vietato la detenzione di armi dell’interessato perché il padre aveva dei precedenti penali, ed era “verosimile” che l’interessato frequentasse l’abitazione dei genitori.

Tuttavia, secondo il Tar, in tema di porto d’armi così come in tema di divieto di detenzione di armi, la motivazione deve rispettare le regole generali in tema di discrezionalità amministrativa.

In particolare non è sufficiente una motivazione che non prenda in considerazione anche l’effettiva personalità del soggetto: in mancanza il giudizio sulla capacità di abuso delle armi e sull’assenza di affidabilità non sarebbe stato effettuato nei confronti del soggetto detentore ma riguarderebbe una terza persona, estranea al procedimento.

Divieto di detenzione del porto d’armi e corretto esercizio della discrezionalità amministrativa

La premessa generale del TAR è che anche in tema di porto d’armi si devono applicare le regole generali della discrezionalità amministrativa.

Secondo i precedenti del Tar Campania medesimo, in tema di divieto di detenzione e porto d’armi il potere discrezionale della Pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza.

Occorre dar conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi: ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità

Gli episodi che possono incidere negativamente sulla valutazione di moralità

Andando più nello specifico, il Tar sostiene che la valutazione di assenza dei requisiti di moralità deve essere ricollegata ad episodi veramente significati.

Si legge nella sentenza che “la valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l’idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull’assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia”.

Il caso della frequentazione dei soggetti pregiudicati

Applicando i principi di cui sopra, il Tar Napoli, basandosi sui propri precedenti, ha negato la sufficienza della frequentazione di terzi pregiudicati per vietare la detenzione di armi, anche nel caso di rapporti di parentela.

Secondo la sentenza“l’Amministrazione procedente non può (…) limitarsi ad addurre il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati ovvero che è legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità, senza in concreto valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi”.

Pertanto un’adeguata motivazione del divieto non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto nel provvedimento, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (T.A.R. Piemonte sez. I 29 luglio 2014 n. 1318).

E ciò perché i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti le licenze di Polizia devono essere sempre desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative.

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L’obbligo di rispondere alle istanze di annullamento e revoca in autotutela https://www.giurdanella.it/2019/02/obbligo-di-autotutela-divieto-armi/ Thu, 28 Feb 2019 19:44:02 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=47383 I casi eccezionali in cui la P.A. è obbligata a riesaminare un provvedimento per valutarne l'annullamento in autotutela, come nel caso di divieto di detenzione di armi

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Anche se in generale non vi l’obbligo di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, volte all’esercizio del potere di riesame in autotutela (stante il carattere discrezionale della potestà di autotutela), tale obbligo di riesame esiste nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S..

Tar Sicilia – Palermo, sez. II, 20 febbraio 2019, n. 508

Il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Il provvedimento, una volta adottato, è permanente e la sua sussistenza costituisce un motivo ostativo alla concessione di qualunque altra autorizzazione al porto d’armi.

Proprio alla luce del carattere permanente del provvedimento il T.A.R. Sicilia ha ritenuto esistente l’obbligo di esaminare l’istanza di riesame in autotutela del privato, che sollecitava la Prefettura a rivedere il divieto emanato in passato, dopo l’estinzione del reato che era stato causa del divieto di detenzione di armi.

Il principio generale dell’inesistenza di un obbligo di riesame in autotutela

Il T.A.R. richiama innanzi tutto il principio generale, alla luce del quale va esclusa la sussistenza in capo alla Pubblica amministrazione dell’obbligo di provvedere in ordine alle istanze del privato volte all’esercizio del potere di riesame, stante il carattere discrezionale della potestà di autotutela, talchè l’atto di diffida o messa in mora del privato, volto ad ottenere provvedimenti di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi, è di regola considerato alla stregua di una mera sollecitazione del potere amministrativo, non essendovi un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza.

E’ anche noto, si legge nella sentenza, che il suesposto principio, al quale consegue come corollario l’impossibilità di fare ricorso alla procedura del silenzio-rifiuto, trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 9.7.2013, n. 3634).

Tuttavia secondo i giudici palermitani a questa regola andrebbe fatta eccezione in casi particolari, laddove vi è una più spiccata esigenza di tutela del privato.

I casi in cui l’Amministrazione è obbligata a provvedere, rispondendo all’istanza di riesame in autotuela

Secondo il T.A.R. esiste un obbligo di riesame nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente, come nel caso del divieto di possesso di armi.

Invero, occorre partire dal rilievo che l’art. 39 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto.

E tuttavia il provvedimento inibitorio adottato non può avere efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.

S’impone, dunque, un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, sicché, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento de quo, come contrappeso, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio.

In conclusione il T.A.R. ha ritenuto illegittimo il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di riesame, obbligandola a provvedere con un atto espresso e motivato.

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Revoca della licenza del porto di fucile: la sentenza del TAR Piemonte https://www.giurdanella.it/2017/07/revoca-della-licenza-del-porto-fucile-la-sentenza-del-tar-piemonte/ Wed, 12 Jul 2017 11:58:13 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34201 Il TAR Piemonte – Torino, Sez. I, con la sentenza n. 794 del 10 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato la licenza del porto di fucile ad uso caccia. Nel caso di specie tale soggetto era stato denunciato per aver sparato in aria un colpo di arma […]

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Il TAR Piemonte – Torino, Sez. I, con la sentenza n. 794 del 10 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato la licenza del porto di fucile ad uso caccia.

Nel caso di specie tale soggetto era stato denunciato per aver sparato in aria un colpo di arma da fuoco, per proteggere il proprio cane aggredito da un cane sconosciuto che il ricorrente aveva inteso, con lo sparo, intimorire affinché ponesse fine alla aggressione.

Il Collegio ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente in quanto il provvedimento di revoca del porto di fucile emanato dal prefetto non si basa sulla mera esistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, ma sul fatto che quest’ultimo ha esploso in aria un colpo d’arma da fuoco attuando un uso improprio della stessa.

Si legge dalla sentenza: “Tale valutazione effettuata dalla Prefettura è manifestazione dell’ampia discrezionalità assegnata alla Amministrazione in materia di uso delle armi, e come tale essa può essere sindacata, in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo nella ipotesi di macroscopica irrazionalità o evidente travisamento di fatti”.

Infine, a giudizio del Collegio, il fatto che tale comportamento possa essere considerato quale indice di capacità di abusare dell’uso delle armi non costituisce frutto di valutazione abnorme o macroscopicamente irrazionale, a causa dell’assoluta difformità dello stesso con il fine della licenza, rilasciata unicamente ad uso caccia.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 10/07/2017

N. 00794/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Alberto La Neve, con domicilio eletto presso il di lui studio in Torino, via Somis 3;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Prefettura di Torino, non costituita in giudizio;

per l’annullamento:

A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

– – del Decreto del 23 settembre 2013, notificato il 15 ottobre 2013, prot. n.20686/D Area I/ter, con il quale il Prefetto di Torino ha vietato al ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione

– – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

B) B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2014:

– – del decreto del 5 novembre 2013, cat. 6.F/2013, con il quale il Questore di Torino ha decretato la revoca della validità della licenza di porto di fucile uso caccia del ricorrente;

– – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

con vittoria di spese ed onorari.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2017 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi ad uso caccia.

2. Nell’ottobre 2012 egli è stato denunciato per aver, nel corso di una battuta di caccia, avvicinato ed aggredito verbalmente due donne che passeggiavano nei pressi della propria abitazione, intimando loro di tenere sotto controllo i cani di loro proprietà, minacciando in caso contrario di ucciderli e accompagnando l’invito con uno sparo d’arma da fuoco in aria.

3. In relazione all’episodio il ricorrente veniva indagato dalla procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 612 c.p.. Il procedimento penale, tuttavia, veniva archiviato perché – si legge in una memoria di parte prodotta dal ricorrente -, la denunciante aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni, confermando le dichiarazioni del sig. -OMISSIS-, il quale sosteneva di aver sparato in aria solo perché nel corso della battuta di caccia uno dei propri cani, ancora cucciolo, era stato aggredito da un cane sconosciuto che il ricorrente aveva inteso, con lo sparo, intimorire affinché ponesse fine alla aggressione: il cane aggressore era poi risultato essere di proprietà della denunciante, nei confronti della quale il -OMISSIS- non avrebbe tenuto alcun comportamento minaccioso.

4. In esito alla denuncia inizialmente presentata nei confronti del ricorrente i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco inoltravano informativa alla Prefettura di Torino, che adottava il provvedimento impugnato con il ricorso principale, a mezzo del quale al -OMISSIS- è stato fatto divieto di detenere armi e munizioni.

4.1. A sostegno del ricorso il -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 39 del R.D.773/1931, affermando che la Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna reale autonoma valutazione del ricorrente ai fini di affermare la possibilità che questi potesse abusare dell’uso delle armi, non potendosi tale provvedimento fondare unicamente sulla esistenza di un procedimento penale.

5. Con successivo provvedimento del 5 novembre 2013 il Questore di Torino ha decretato la revoca della licenza di porto d’armi ad uso caccia a suo tempo rilasciata al ricorrente.

5.1. Questi, con motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2014 ha impugnato anche tale provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 11, 43 e 39 del R.D. 773/1931, nonché la violazione dell’art. 3 della l. 241/90, eccesso di potere sotto svariati profili, ancorquì per la ragione che la Questura si sarebbe indotta ad adottare il provvedimento impugnato sulla mera constatazione della pendenza di un procedimento penale e senza valutare autonomamente la personalità del ricorrente, ai fini di affermare la capacità di costui di abusare delle armi.

6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, che è stato chiamato per la discussione del merito alla pubblica udienza del 3 maggio 2017, allorché è stato trattenuto a decisione.

7. Il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento i ricorsi in epigrafe indicati.

8. Il provvedimento prefettizio non si fonda, invero – come sostiene il ricorrente – sulla mera esistenza di un procedimento penale, ma sul fatto che il -OMISSIS- ha esploso in aria un colpo d’arma da fuoco nonché sul fatto che tale episodio deve considerarsi un uso improprio dell’arma, indice di capacità di abusare delle armi.

8.1. Tale valutazione effettuata dalla Prefettura è manifestazione dell’ampia discrezionalità assegnata alla Amministrazione in materia di uso delle armi, e come tale essa può essere sindacata, in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo nella ipotesi di macroscopica irrazionalità o evidente travisamento di fatti.

8.2. Nel caso che occupa non sussiste travisamento, in quanto il fatto che il -OMISSIS- abbia esploso in aria un colpo d’arma da fuoco non è contestato dal ricorrente, che cerca piuttosto di giustificarlo in quanto manovra posta in essere per indurre il cane della denunciante a desistere dall’aggressione che esso stava compiendo ai danni del cane di proprietà del -OMISSIS-.

8.3. Che tale comportamento possa essere riguardato quale indice di capacità di abusare dell’uso delle armi non costituisce, ad avviso del Collegio, frutto di valutazione abnorme o macroscopicamente irrazionale, anzitutto per il fatto che un simile comportamento non è conforme alla licenza, rilasciata unicamente ad uso caccia; oltre a ciò si deve dire che nella misura in cui la versione dei fatti riferita nella querela originaria dalla denunciante sia vera, essa documenta un comportamento del ricorrente che denota quantomeno prepotenza nonché consapevolezza del potere intimidatorio delle armi. Tale versione dei fatti è stata completamente ritrattata dalla ricorrente e ciò ha portato alla declaratoria di estinzione del reato, ma rimane il fatto che le due versioni dei fatti sono molto discordanti tra loro, che non consta che la denunciante sia stata perseguita per calunnia o per altro reato connesso al fatto di aver reso false dichiarazioni agli organi di Polizia Giudiziaria, e che pertanto ai fini di valutare la pericolosità del ricorrente nell’uso delle armi, la Prefettura ha legittimamente tenuto in considerazione l’episodio così come originariamente riferito, tenuto conto del fatto che nella materia di che trattasi l’Amministrazione è tributaria di poteri diretti a prevenire l’uso improprio delle armi, il che comporta che le valutazioni siano necessariamente ispirate ad una particolare precauzione.

8.4. Conclusivamente il Collegio non ritiene sindacabile la valutazione effettuata dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, dal che consegue l’infondatezza della relativa impugnazione.

9. Quanto al provvedimento del Questore, che ha revocato la licenza di porto d’armi ad uso caccia, esso costituisce diretta conseguenza del provvedimento del Prefetto che fa divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni di qualsiasi tipo, ed ha carattere vincolato. Di conseguenza, una volta accertata la legittimità del provvedimento del Prefetto, non rimane spazio alcuno per sindacare la legittimità del provvedimento che dispone revoca la licenza del porto d’armi ad uso caccia.

10. I ricorsi vanno conclusivamente respinti.

11. La spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Amministrazione resistente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.000,00 (euro mille), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Ravasio Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

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Revoca e diniego del porto d’armi: i chiarimenti del CdS https://www.giurdanella.it/2017/05/revoca-diniego-del-porto-darmi-chiarimenti-del-cds/ Thu, 25 May 2017 11:54:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33892 Si veda anche: Porto d’armi, come si ottiene? Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2404 del 23 maggio 2017, ha fornito importanti chiarimenti circa i presupposti applicativi dei provvedimenti di revoca e di diniego del porto d’armi. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione […]

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Si veda anche: Porto d’armi, come si ottiene?

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2404 del 23 maggio 2017, ha fornito importanti chiarimenti circa i presupposti applicativi dei provvedimenti di revoca e di diniego del porto d’armi.

I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

E’ stato ribadito, pertanto, il principio secondo cui la revoca o il diniego dell’autorizzazione sono frutto di una scelta e di una valutazione ampiamente discrezionale, in quanto tale giudizio coinvolge aspetti centrali circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa.

Inoltre, secondo il Collegio, possono avere grande importanza anche episodi isolati e sporadici, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014). E infatti, “l’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 23/05/2017

N. 02404/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2017, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagiovanna Belardinelli, Sandro Picchiarelli, con domicilio eletto presso lo studio Marco Tagliente in Roma, via Achille Papa, 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, SEZIONE I, n. 00491/2016, resa tra le parti, concernente divieto dell’uso delle armi e revoca del porto di fucile per uso caccia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Corbyons su delega di Mariagiovanna Belardinelli e l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia origina dal provvedimento in data 25 giugno 2015 con cui il Prefetto di Perugia, in occasione di verifiche legate alla denuncia di variazione del luogo di detenzione delle armi effettuata dall’odierno appellato, in applicazione dell’art. 39 del TULPS, gli ha vietato l’uso delle armi.

2. Il provvedimento, a supporto del giudizio di mancanza di piena affidabilità e garanzia nell’uso e detenzione delle armi in capo all’appellato, richiama la nota della Questura di Perugia in data 29 maggio 2015, la nota del Comando dei C.C. di Perugia in data 15 maggio 2015. Il decreto e gli atti richiamati sono essenzialmente basati sul procedimento penale avviato nel 2006 nei confronti dell’appellato perché responsabile in concorso del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, e che (sebbene conclusosi con sentenza del GIP di Perugia n.-OMISSIS-in data 6 ottobre 2008, di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto) ha evidenziato che l’appellato è risultato coinvolto in un contesto di acquisto e detenzione di stupefacenti di cui era pienamente consapevole.

3. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR Umbria (unitamente alla revoca del porto di fucile per uso caccia, conseguentemente disposta dal Questore di Perugia in data 3 luglio 2015).

4. Il TAR Umbria, con la sentenza appellata (n. 491/2016), ha accolto il ricorso dell’appellato, ritenendo sussistente il denunciato vizio di difetto di motivazione.

Il TAR ha ritenuto che il presupposto indefettibile del divieto, costituito dalla presenza di precisi elementi oggettivi e specifiche risultanze di fatto, nel caso in esame sia mancato, in quanto il provvedimento fa riferimento a generiche e del tutto imprecisate frequentazioni (non si chiarisce infatti, neppure nei rapporti informativi prodotti in atti, il nome delle persone, le circostanze, le date, etc.).

Ed ha aggiunto che la risalenza dei fatti ad un momento precedente al primo rilascio della licenza, avrebbe dovuto indurre ad una motivazione ancor più rigorosa e penetrante.

5. Appella il Ministero dell’interno, prospettando i due ordini di censure appresso indicati.

5.1. Erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S e travisamento del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

L’art. 39 stabilisce che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Non è, dunque, necessario che vi siano stati episodi di abuso effettivo delle armi ovvero di trascuratezza nella loro custodia, essendo sufficiente il mero rischio di tale abuso. Sono certamente rilevanti, invece, le manifestazioni di aggressività verso le persone, seppure senza l’impiego di armi, così come manifestazioni di scarso equilibrio, scarsa capacità di autocontrollo oppure la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata.

Nel caso in esame, la sentenza del GIP di Perugia nella vicenda che ha coinvolto l’appellato ha chiaramente delineato le sue abituali frequentazioni con una serie di soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Il contatto con il mondo del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, come emerso dalla lettura della sentenza e dai rapporti informativi degli organi di polizia, non depongono a favore di una condotta irreprensibile e pienamente affidabile, quale si addice a un soggetto detentore di armi.

5.2. Insufficienza, contraddittorietà e illogicità del percorso argomentativo fornito dalla sentenza impugnata.

Contrariamente a quanto afferma il TAR, gli elementi (il nome delle persone coinvolte, le circostanze e le date in cui sono avvenuti i riscontri) tali da fondare le deduzioni dell’Amministrazione, sono desumibili dalla sentenza, depositata in atti, e dalla cui lettura non è possibile ricavare alcun dubbio circa le abituali frequentazioni dell’appellato.

Va contestata anche la rilevanza attribuita dal TAR alla circostanza che i fatti posti alla base del divieto siano precedenti al primo rilascio della licenza del porto di fucile, posto che, come dedotto in primo grado, la Prefettura è venuta a conoscenza dell’episodio solo attraverso la segnalazione effettuata dai Carabinieri di-OMISSIS-in occasione delle verifiche di rito disposte a seguito della denuncia per il cambio del luogo di detenzione delle armi, mentre al momento in cui la Questura di Perugia aveva rilasciato il porto d’armi – 29 settembre 2010 – non ne era al corrente.

6. L’appellato si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, in particolare eccependo che buona parte delle motivazioni esposte nel ricorso d’appello siano assolutamente nuove, e quindi non possono trovare ingresso nel giudizio.

Ribadisce, peraltro, che la sentenza non ha accertato alcuna sua responsabilità nella vicenda, e che l’unico errore è consistito nell’aver accettato un passaggio in macchina dal soggetto che aveva acquistato gli stupefacenti, con il quale da allora ha interrotto ogni frequentazione.

7. Il Collegio osserva che, nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014).

Sono rilevanti, a tal fine, oltre alle manifestazioni di aggressività verso le persone, anche senza l’impiego di armi, ed alle manifestazioni di scarso equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo, la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata (cfr. Cons. Stato, III, n. 2406/2016) e finanche la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia (cfr. Cons. Stato, III, n. 5352/2016; n. 4242/2016; n. 3612/2016).

8. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la sentenza del GIP di Perugia n.-OMISSIS-del 6 ottobre 2008, anche se ha assolto l’appellato “per non aver commesso il fatto”, ha chiaramente delineato la sua frequentazione con soggetti implicati nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il richiamo alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale, contenuto nel divieto di detenzione delle armi e dagli atti presupposti ivi richiamati (cfr. nota Questura in data 29 maggio 2015 e nota del Comando C.C. di Perugia in data 15 maggio 2015), ed accompagnato dal rilievo secondo cui l’appellato è risultato coinvolto in un contesto di acquisto e detenzione di stupefacenti, di cui era pienamente consapevole, appare sufficiente a motivare il giudizio di non piena affidabilità nell’uso delle armi.

8.1. L’Amministrazione ha infatti precisato – e nemmeno le difese dell’appellato smentiscono dette circostanze fattuali – che:

– l’appellato è stato fermato mentre era in macchina con un amico (A.G.), il quale si è assunto la responsabilità del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 (in ragione del possesso di tre involucri in plastica termosaldata contenenti 4,5 grammi di cocaina), inizialmente contestata ad entrambi in concorso tra loro;

– l’appellato, tuttavia, era pienamente consapevole delle intenzioni dell’amico di acquistare un certo quantitativo di droga, “rivelazione a fronte della quale [l’appellato] aveva accettato comunque di venire a -OMISSIS-con lui in macchina” (sent. cit., pag. 2);

– inoltre, dalle intercettazioni telefoniche menzionate dal GIP di Perugia, emerge che altri soggetti (i due fratelli -OMISSIS- – implicati nel traffico di stupefacenti in qualità di fornitori) erano soliti riferirsi all’appellato ed a A.G. con l’appellativo “quelli della montagna” (sent. cit., pag. 3), consuetudine che rende tutt’altro che implausibile l’ipotesi secondo la quale l’appellato frequentasse abitualmente tutti i soggetti coinvolti nella vicenda in esame (tanto da guadagnarsi un appellativo ad hoc da condividere con il proprio “sodale”).

Pertanto, anche se detti elementi non sono stati sufficienti a far emergere la penale responsabilità dell’appellato (come sottolinea lo stesso appellato nella sua memoria, il GIP ha ritenuto che “la consapevolezza da parte del [odierno appellato] dell’intenzione di A.G. di acquistare la droga non integra in alcun modo un’ipotesi di concorso, non risultando che [l’odierno appellato] avesse determinato o rafforzato l’altrui proposito criminoso o avesse in qualche guisa agevolato il trasporto della droga” – sent. cit. pag. 3), non sembra irragionevole o azzardato basare su di essi un giudizio di non sicura affidabilità nella detenzione delle armi, nei confronti dell’appellato, tale da supportare l’adozione del divieto di cui all’art. 39 T.U.L.P.S.

8.2. La circostanza che i fatti siano avvenuti precedentemente al primo rilascio della licenza del porto di fucile, non è decisiva, posto che – a prescindere dalla considerazione che le singole valutazioni sono autonome e dipendono dal contesto attuale in cui vengono effettuate – l’Amministrazione ha precisato di essere venuta a conoscenza dell’episodio solo successivamente, a seguito della segnalazione effettuata dai Carabinieri di-OMISSIS-alla Prefettura in occasione delle verifiche di rito disposte a seguito della denuncia per il cambio del luogo di detenzione delle armi.

9. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con riforma della sentenza appellata e rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Considerata la natura della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato e gli altri soggetti menzionati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari Marco Lipari

IL SEGRETARIO

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