prefettura Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/prefettura/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 05 Jun 2019 07:30:21 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Illegittimo il divieto ai denunciati di stazionare nelle “zone rosse” urbane https://www.giurdanella.it/2019/06/illegittimo-il-divieto-ai-denunciati-di-stazionare-nelle-zone-rosse-urbane/ Wed, 05 Jun 2019 07:30:21 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=50835 Divieto di stazionare nelle "zone rosse" urbane: il Tar annulla il divieto del Prefetto di Firenze, che colpisce irragionevolmente tutti i denunciati

L'articolo Illegittimo il divieto ai denunciati di stazionare nelle “zone rosse” urbane proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Tar Toscana ha ritenuto illegittima l’Ordinanza del Prefetto di Firenze che, istituendo le c.d. zone rosse, ha disposto il divieto di stazionare in alcune zone urbane per chi era stato semplicemente denunciato per determinati reati, in mancanza della dimostrazione di esigenze straordinarie, oltre che per l’irragionevolezza di un provvedimento che colpisca indiscriminatamente tutti i denunciati

Tar Toscana, sez. II, 4 giugno 2019, n. 823

Ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 2, “il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”.

In applicazione di tale norma, il Prefetto di Firenze ha disposto nel comune fiorentino le c.d. Zone Rosse, ovvero ha stabilito il divieto di stazionare in diciassette luoghi della città, assurti a c.d. “zone rosse”, nei confronti di chi era stato denunciato per violazione della normativa sul commercio in area pubblica o che risultano denunciate per i reati di percosse, lesioni personali, rissa, danneggiamento o spaccio di sostanze stupefacenti.

La sentenza del Tar Toscana (sez. II, 4 giugno 2019, n. 823) annulla il provvedimento prefettizio sulle c.d. Zone Rosse di Firenze , basandosi sostanzialmente su due motivazioni: la mancata dimostrazione delle esigenze straordinarie, che devono essere poste a fondamento dell’ordinanza, e l’irragionevolezza dell’automatismo del divieto nei confronti di chi era solamente denunciato.

La straordinarietà dei provvedimenti urgenti del Prefetto

In primo luogo il Tar chiarisce che i provvedimenti extra ordinem, come quelli del Prefetto ex. art. 2 TULPS, presuppongono idonea motivazione sull’insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio prospettata.

Posto che il provvedimento di cui si tratta è stato emanato in base all’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e trattasi quindi di atto adottato nell’esercizio di poteri di urgenza o grave necessità pubblica, il Tar Toscana ha constatato che he nel caso di specie mancava la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione rilevata.

Dai provvedimenti si evincerebbe che il presupposto del provvedimento, e la ragione della sua urgenza, è l’insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio per la sicurezza urbana, conseguente ai flussi turistici che, nella stagione primaverile, si incrementano notevolmente.

Tuttavia, ragiona il Tar, il fatto che la città fiorentina sia interessata da flussi turistici particolarmente rilevanti nella stagione primaverile è di conoscenza comune, e perciò trattasi di situazione non imprevedibile

Pertanto tale situazione potrebbe essere affrontata con una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana.

In ogni caso, anche a volere ammettere l’impossibilità di fronteggiare la situzione tramite strumenti ordinari, sarebbe stato onere della Prefettura dimostrare le difficoltà ad utilizzare gli strumenti ordinari per affrontare questa situazione, ad esempio per carenza di risorse umane o strumentali ai fini del controllo del territorio, con conseguente necessità di adottare strumenti extra ordinem.

Ma al di là di tutto, precisa la sentenza, lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16, primo comma, della Costituzione.

Irragionevolezza di un provvedimento restrittivo che colpisce anche i denunciati

In secondo luogo, il Tar fiorentino ritiene che  il provvedimento di cui si tratta, nella sua dizione testuale, stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di “comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione” di determinate aree.

E’ irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza. Infatti “non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati”.

Il Tar ammette che un provvedimento di questo tipo potrebbe essere adottato, esistendo le altre condizioni.

E tuttavia, al fine di legittimamente disporre misure incidenti sul libertà costituzionalmente garantite, è necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili.

Sarebbe legittimo, pertanto, un provvedimento di tal fatta formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine.

Sotto tale profilo, il Tar cita l’esempio di “persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti”.

Di seguito si riporta un estratto della sentenza Tar Firenze n. 823/2019

***

Pubblicato il 04/06/2019

N. 00823/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00549/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(…)

Pacifico che il provvedimento di cui si tratta è stato emanato in base all’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e trattasi quindi di atto adottato nell’esercizio di poteri di urgenza o grave necessità pubblica, il Collegio rileva che nel caso di specie manca la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione rilevata (C.d.S. IV, 1 giugno 1994 , n. 467; T.A.R. Sicilia Palermo I , 20 marzo 2009 n. 537).

La parte motivazionale del provvedimento fa riferimento ad una riunione di coordinamento delle Forze di polizia svolta il 20 marzo 2019, di cui peraltro non sono prodotti gli atti, nella quale è stata condivisa l’esigenza di garantire una più efficace azione di messa in sicurezza di alcune aree della città di Firenze ma né nel provvedimento stesso, né nel verbale della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 marzo 2019 è dato evincere una valutazione di insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio per la sicurezza urbana, conseguente ai flussi turistici che, nella stagione primaverile, si incrementano notevolmente. Eppure è nozione di comune esperienza che la città fiorentina (così come, peraltro, altre città italiane importanti sotto il profilo storico-culturale) è interessata da flussi turistici particolarmente rilevanti nella stagione primaverile. Trattasi, in altri termini, di situazione non imprevedibile la quale, in linea generale ed astratta, potrebbe essere affrontata con una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana. Il provvedimento avrebbe dovuto essere assistito dalla rappresentazione delle difficoltà ad utilizzare gli strumenti ordinari per affrontare questa situazione, ad esempio per carenza di risorse umane o strumentali ai fini del controllo del territorio, con conseguente necessità di adottare strumenti extra ordinem.

È appena il caso di precisare che lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16, primo comma, della Costituzione.

Va inoltre rilevato che il provvedimento di cui si tratta, nella sua dizione testuale, stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di “comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione” di determinate aree. Detta automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza. In altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati. Le pregevoli deduzioni della difesa erariale, tendenti a fornire un’interpretazione secondo legge del provvedimento impugnato, non possono essere considerate rilevanti in quanto estranee al contenuto del medesimo. Un provvedimento di tal fatta, fermo restando quanto esposto al precedente punto 5.1, avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine. Si può fare riferimento, sotto tale profilo, a persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti.

Al fine di legittimamente disporre misure incidenti sul libertà costituzionalmente garantite è cioè necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili.

Devono essere invece respinte le censure con cui il ricorrente si duole della selezione di reati che possono legittimare l’adozione della misura di cui si tratta e quelle con cui lamenta l’inefficacia del provvedimento impugnato rispetto al conseguimento dei suoi scopi, poiché finirebbe con lo spostare la situazione relativa alle cosiddette zone rosse della città in altri luoghi del territorio comunale. Si tratta infatti di valutazione attinenti al merito dell’azione amministrativa che non possono essere scrutinate nella presente sede di legittimità.

(…)

L'articolo Illegittimo il divieto ai denunciati di stazionare nelle “zone rosse” urbane proviene da Giurdanella.it.

]]>
Appalti puliti, aprono le “white list” in tutte le Prefetture https://www.giurdanella.it/2013/05/appalti-puliti-aprono-le-white-list-in-tutte-le-prefetture/ Fri, 10 May 2013 06:30:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12575 L'informativa antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese ivi inserite per l'attività per cui è stata disposta l'iscrizione

L'articolo Appalti puliti, aprono le “white list” in tutte le Prefetture proviene da Giurdanella.it.

]]>
È del 18 aprile 2013 la notizia dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, che disciplina l’istituzione e l’aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori maggiormente a rischio individuati dalla L. n. 190/2012, più comunemente nota come white list.

L’importanza e l’utilità dell’inserimento nella white list risiede nel fatto che l’informativa antimafia, necessaria per poter partecipare a qualsivoglia gara pubblica, non è richiesta nei confronti delle imprese ivi inserite per l’attività per cui è stata disposta l’iscrizione.

L’iscrizione nell’elenco è volontaria, ha efficacia per 12 mesi ed è subordinata al rispetto di due condizioni:

a) l’assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;

b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84 comma 3 del Codice antimafia.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società alla competente Prefettura, anche per via telematica alla casella PEC pubblicata sul sito istituzionale tanto del Ministero dell’Interno quanto della singola Prefettura nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Una volta presentata l’istanza, la Prefettura competente procede all’istruttoria consultando la Banca dati nazionale unica. Se l’impresa risulta censita si avrà il rilascio immediato dell’informativa antimafia liberatoria; se viceversa non risultasse ivi censita, si effettueranno le necessarie verifiche. In ogni caso il procedimento dovrà concludersi nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.

La White list verrà aggiornata periodicamente e i soggetti ivi iscritti saranno soggetti a verifiche periodiche a campione della permanenza delle condizioni per l’iscrizione. In ogni caso, entro 30 giorni dalla scadenza della validità dell’iscrizione (che è di 12 mesi), l’impresa iscritta può comunicare alla Prefettura competente il proprio interesse a permanere nell’elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi da quello originario.

 

Si allega in formato pdf  il DPCM del 18 aprile 2013 che disciplina l’istituto.

L'articolo Appalti puliti, aprono le “white list” in tutte le Prefetture proviene da Giurdanella.it.

]]>
Dal 13 febbraio solo le Prefetture possono rilasciare i certificati antimafia. Tempi più lunghi https://www.giurdanella.it/2013/05/il-cambio-di-competenze-allunga-i-tempi-per-il-rilascio-del-certificato-antimafia/ Mon, 06 May 2013 06:00:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12357 Le Camere di Commercio non sono più competenti al rilascio dei certificati antimafia. Solo le Prefetture. La nota illustrativa del Ministero dell'Interno

L'articolo Dal 13 febbraio solo le Prefetture possono rilasciare i certificati antimafia. Tempi più lunghi proviene da Giurdanella.it.

]]>
Per effetto dell’entrata in vigore del Dlgs n. 218/2012, recante disposizioni integrative e correttive del Codice Antimafia, e come precisato dalla nota dell’8 febbraio 2013 del Ministero dell’Interno, a decorrere dal 13 febbraio 2013 gli unici soggetti competenti al rilascio dei certificati antimafia sono le Prefetture.
Precedentemente anche la Camere di Commercio erano competenti al rilascio del certificato del registro delle imprese integrato con la dicitura antimafia, per legge parificato all’informativa prefettizia. Con un vantaggio: un notevole risparmio di tempo. Difatti le Camere di Commercio riuscivano a rilasciare i certificati in questione in tempi brevissimi, solitamente entro due giorni o se possibile anche il giorno stesso della richiesta, a fronte del termine (peraltro non perentorio) di 45 giorni assegnato alle Prefetture.
Oggi invece le imprese si trovano a dover fare i conti con i tempi dilatati delle Prefetture, pur necessitando di un certificato in tempi rapidi per poter partecipare ad un appalto bandito da un ente pubblico (solitamente Comuni) o da un gestore di servizi pubblici. Di conseguenza, si allungano anche i termini per la stipula dei contratti e il rilascio di autorizzazioni.
Oltre a ciò si consideri che le Prefetture rilasciano le certificazioni antimafia in base a quegli stessi dati del Ced nazionale cui attingevano le Camere di Commercio, e che confrontando i siti delle vari Uffici territoriali del Governo la normativa in questione viene applicata in maniera non omogenea sul territorio nazionale. Alcune Prefetture infatti richiedono, in allegato alla domanda di rilascio, copia della visura camerale relativa all’impresa o in alternativa una dichiarazione sostitutiva compilata dal legale rappresentante dell’impresa con i dati contenuti nella visura.
Unica nota positiva è il fatto che si tratta di una situazione destinata a non protrarsi troppo nel tempo: il cambio di competenze voluto dal legislatore rappresenta in ogni caso un passaggio intermedio in attesa del funzionamento della banca dati nazionale antimafia che sarà gestita direttamente dal Ministero e che sarà tenuta al rilascio immediato del certificato stesso.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2013.

L'articolo Dal 13 febbraio solo le Prefetture possono rilasciare i certificati antimafia. Tempi più lunghi proviene da Giurdanella.it.

]]>