L'articolo APE sociale e prepensionamento lavoratori “precoci… proviene da Giurdanella.it.
]]>Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017 il D.P.C.M. n. 87 del 23 maggio 2017 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci” e il D.P.C.M. n. 88 del 23 maggio 2017 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale”.
I provvedimenti sono in vigore dal 17 giugno 2017.
Per il testo del D.P.C.M. n. 87 in Gazzetta, CLICCA QUI
Per il testo del D.P.C.M. n. 88 in Gazzetta, CLICCA QUI
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]]>L'articolo Pensionamento anticipato: i chiarimenti del Governo proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella suddetta circolare, il DFP ha sostenuto che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non sarebbe potuta avvenire in presenza di penalizzazioni, ossia prima del compimento dei 62 anni d’età anagrafica. Infatti, in caso di pensionamento anticipato, il decreto legge 201/2011 aveva previsto che la pensione venisse decurtata dell’1% per i primi due anni di anticipo e del 2% per ogni anno ulteriore. Tuttavia, la circolare, nell’escludere la risoluzione unilaterale nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata perché, in questo caso, vi sarebbero delle penalizzazioni, ha omesso di tener conto della disposizione della legge di stabilità del 2015 che esclude l’applicazione delle penalizzazioni stesse sulle pensioni decorrenti dall’1 gennaio 2015 e per tutti i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2017.
Tale omissione ha dato luogo a delle ambiguità e a dei dubbi interpretativi, fugati pochi giorni fa con la nota sopra citata, occasionata da una richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Brescia, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni potranno collocare in pensionamento forzoso quei dipendenti che, pur avendo maturato la massima anzianità contributiva, non hanno ancora raggiunto il requisito anagrafico dei 62 anni d’età; ciò sarà possibile fino al 2017, ovvero fino al momento in cui la normativa vigente, nel comparto previdenziale, esclude l’applicabilità delle penalizzazioni in caso di pensione anticipata.
Pertanto, per i dipendenti che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato dall’1 gennaio 2018 tornerà ad essere operante, ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il vincolo del raggiungimento del 62° anno di età.
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]]>L'articolo Pensioni anticipate, nessuna penalizzazione. La circolare Inps proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare la legge di stabilità 2015 ha previsto che per le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
La circolare chiarisce che tale disposizione si applica, come espressamente previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data. Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dall’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ossia:
Per le pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ( legge stabilità 2012) che esclude l’applicazione delle penalità, fino al 31 dicembre 2017, solo nelle ipotesi in cui l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro. Al riguardo la circolare chiarisce che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’articolo 6, comma 2-quater.
La legge di stabilità 2015 ha quindi previsto che le riduzioni non si applicano a prescindere dall’anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.
Le penalizzazioni saranno nuovamente applicate dal 2018 nei confronti di coloro che matureranno i requisiti della pensione anticipata da tale data e andranno in pensione con meno di 62 anni di età.
Per ulteriori approfondimenti si allega la circolare dell’Inps
L'articolo Pensioni anticipate, nessuna penalizzazione. La circolare Inps proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’Inps su esuberi e prepensionamento nelle PA proviene da Giurdanella.it.
]]>Interviene ora l’Inps, con messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014, fornendo le indicazioni procedurali per la gestione dei relativi trattamenti pensionistici.
Di seguito, il testo integrale del messaggio.
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Messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014Oggetto: Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie.
Sommario:
1. Premessa
2. Certificazione del diritto
3. Istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti pensionistici
4. Monitoraggio dei prepensionamenti
1. Premessa
Il decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, all’articolo 2, comma 3 ha previsto che: “Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165….”.
Con il D.L. 101/2013, così come convertito nella legge n. 125/2013, si è quindi ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11 lettera a) del DL 95/2012) nel senso di ricomprendere tutte le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i. [1] (quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino nelle condizioni previste dal comma 14 del più volte citato articolo 2 del DL 95/2012, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Circolare n. 4 del 28 aprile 2014, ha fornito indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziare; per l’individuazione delle situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza di personale e per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente messaggio si rimanda a quanto previsto nella citata Circolare.
Con il presente, nello sciogliere la riserva contenuta nel messaggio n. 2041 del 4 febbraio 2014, si forniscono le istruzioni procedurali per la gestione dei trattamenti pensionistici, da attribuire in virtù dei requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 201/2001 convertito nella legge n. 214/2011, nei casi di dichiarata eccedenza o soprannumerarietà, individuati secondo quanto definito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei confronti di quelle amministrazioni inizialmente non ricomprese nel DL 95/2012.
2. Certificazione del diritto
Una volta individuate le posizioni soprannumerarie in base a quanto disciplinato dalla già citata Circolare n. 4/2014, l’Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, territorialmente competente in base alla sede di servizio degli interessati, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza (in allegato il modello per la certificazione del diritto).
Considerato che le amministrazioni devono fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze, dando priorità al pensionamento ordinario e applicando, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11 del DL 112/2008, che prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all’articolo 24, comma 20 del DL 201 del 2011, la certificazione del diritto deve essere richiesta in tutti i casi di prepensionamento, ossia nei casi in cui, in virtù dell’esubero individuato, l’accesso al pensionamento è consentito con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31 dicembre 2016.
Al riguardo si rende opportuno specificare che per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il c.d. sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) laddove nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (rectius 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge n. 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva rispettivamente nell’anno 2012, 2013 o 2014).
L’Istituto provvede al rilascio delle relative certificazioni nel termine di 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali ovvero richiede, nel medesimo termine, agli Enti le informazioni utili per il completamento della posizione assicurativa degli interessati.
A tal proposito, si precisa che le Amministrazioni potranno inoltrare la richiesta di certificazione del diritto sistemando, contestualmente, la posizione assicurativa dell’iscritto attraverso l’utilizzo degli strumenti messi attualmente a disposizione dall’Istituto. Qualora le sedi INPS territorialmente competenti debbano richiedere alle Amministrazioni le informazioni necessarie per la certificazione, devono far presente nella richiesta che il lavoratore è interessato dal processo di spending review.
Una volta acquisiti tutti i dati necessari, la Sede rilascia la prescritta certificazione del diritto sulla base della quale l’Amministrazione può procedere, così come specificato nella Circolare n. 4/2014, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze.
Si sottolinea che la certificazione del diritto rilasciata dalle Sedi Inps assume valore meramente dichiarativo atteso che ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie, così come esplicitate nella più volte richiamata Circolare n. 4, sulla base delle quali può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in base ai requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011.
A tal fine, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere alle Sedi territoriali di questo Istituto, unitamente alla ordinaria documentazione necessaria per la liquidazione della pensione, la certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, debitamente sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.
Qualora un’amministrazione locale abbia risolto il rapporto di lavoro in applicazione del DL 101/2013 in data antecedente a quella di emanazione della Circolare n. 4/2014, e di conseguenza senza tener conto delle procedure ivi disposte, la medesima amministrazione è tenuta a rilasciare la suddetta certificazione di conformità anche per le delibere già assunte a conferma del rispetto delle condizioni prescritte dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella citata Circolare; resta inteso che anche in questa ipotesi la certificazione di conformità deve essere sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.
3. Istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti pensionistici
Le pratiche di pensione del personale in esame devono essere lavorate dalle Sedi sul SIN in quanto la Direzione Centrale Previdenza ha predisposto in tale sistema la specifica deroga per le pensioni concesse in virtù della c.d. Spending Review.
Pertanto, nel momento dell’acquisizione delle domande di pensione presentate telematicamente dagli iscritti, affinché il sistema possa riconoscere al soggetto il diritto a pensione con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore della c.d. legge Monti-Fornero, è necessario selezionare nei DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA, campo DEROGA DECORRENZA, la seguente specifica :”DEROGA A LEGGE N.214/2011 – SPENDING REVIEW” (cfr. allegato 1).
Una volta liquidato il trattamento pensionistico, le Sedi sono tenute a comunicare, all’indirizzo email EsuberiEsodi-GDP@inps.it, i nominativi, comprensivi dei dati anagrafici (data di nascita e Codice Fiscale), del personale interessato dalla disposizione in esame nonché le relative amministrazioni di appartenenza.
4. Monitoraggio dei prepensionamenti
Sulla base delle comunicazioni acquisite dalle Sedi territoriali, la Direzione Centrale Previdenza dell’Inps fornirà semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il prescritto elenco delle amministrazioni che si sono avvalse dell’istituto del prepensionamento anche al fine dell’esercizio dell’attività di controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa di riferimento.
Ciò consentirà di monitorare a livello nazionale il fenomeno dei prepensionamenti sulla base della disposizione in oggetto e permetterà, nell’ambito delle attività ispettive, di eseguire accertamenti a campione in merito.
Il Direttore Generale
Nori
[1] Inizialmente il decreto legge 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, prevedeva l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) del medesimo decreto legge esclusivamente nei confronti personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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]]>La procedura, in casi di eccedenza di personale, ha lo scopo di attuare l’ erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico che spetterebbe in base a regole vigenti e al raggiungimento di requisiti minimi contributivi ed anagrafici, attraverso la stipula di ” accordi tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali “ maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Il pagamento viene corrisposto anticipatamente e direttamente dall’ ente previdenziale, garantito nei confronti del datore di lavoro dalla stipula di un contratto fideiussorio. I destinatari della prestazione riceveranno il pagamento nell’ arco di 13 mensilità e l esigibilità è fissata per il primo giorno di ciascun mese.
Le istruzioni operative sono state fornite dall’ Inps con l’ ultima circolare n. 119/ 2013.
Di seguito, riportiamo per ulteriori approfondimenti il messaggio Inps n.17768.
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