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]]>Con le dimissioni del 14 Gennaio 2015 ha avuto inizio l’iter previsto dalla Costituzione per la scelta del nuovo Presidente.
L’art 83 della Costituzione così dispone:
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Si tratta di un organo previsto dalla Costituzione (art.55) che si riunisce presso la sede della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio, presieduto dal Presidente della Camera (attualmente Laura Boldrini) con il proprio ufficio di presidenza. Si riunisce nelle seguenti ipotesi:
Trattandosi di una istituzione di garanzia, la Costituzione Italiana prevede che nelle prime tre votazioni sia necessaria una maggioranza qualificata, ovvero composta dal almeno i 2/3 dell’assemblea. (672 voti).
A partire dal quarto scrutinio è sufficiente raggiungere la maggioranza assoluta degli aventi diritto (505 voti).
La prima chiamata è fissata per giorno 29 Gennaio alle ore 15. Nel caso (molto probabile) che non si riuscisse a raggiungere la maggioranza prevista, gli ulteriori 2 scrutini a maggioranza di 2/3 sono fissati per giorno 30 Gennaio alle ore 09:00 e alle ore 15:00
Da sabato 31 Gennaio sarà invece sufficiente la maggioranza assoluta e quindi, salvo imprevisti, sarà il giorno in cui l’Italia conoscerà il nome del suo nuovo Presidente della Repubblica
Aggiorneremo questo articolo con tutti i risultati delle votazioni previste in Parlamento.
Primo Scrutinio 29 Gennaio ore 15: Bianche 538, Nulle 33, Imposimato 120, Feltri 49, Castellina 37, Bonina 25, Rodotà 23, Albertini 14, Fioretti 11, (altri con meno di 10 voti 102)
Secondo Scrutino 30 Gennaio ore 9: Bianche 531, Nulle 26, Imposimato 123, Feltri 51, Castellina 34, Bonina 23, Rodotà 22, Fioretti 14, Gualdani 10 (altri con meno di 10 voti 85)
Terzo Scrutinio 30 Gennaio ore 15 Bianche 513, Nulle 27, Imposimato 126, Feltri 56, Castellina 34, Bonina 23, Rodotà 22, Barani 21, Pagano 11, Gualdani 10 (altri con meno di 10 voti 93)
Quarto Scrutinio 30 Gennaio ore 9: Mattarella è il nuovo Presidente della Repubblica Italiana
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]]>L'articolo Regolamento Appalti, a breve il Dpr sull’annullamento degli artt.109, c. 2 e 107, c. 2 proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Decreto Presidenziale dovrebbe nella sostanza confermare il parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato che, di fatto, annullava gli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento.
Di seguito, riportiamo la nota dell’Ance dello scorso luglio in cui vengono analizzati i punti salienti della questione:
1. – Informiamo che il 26 giugno u.s. è stato emesso dal Consiglio di Stato il parere n. 3014/2013, richiesto dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del procedimento avviato nel 2011 dall’AGI (Associazione Grandi Imprese) con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e finalizzato a contestare la legittimità di diversi articoli del Regolamento Generale (D.P.R. n. 207/2010) in materia di qualificazione.
In particolare, l’AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento Generale che impediscono all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche tutte le lavorazioni delle categorie specialistiche nonché “super specialistiche” previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, 109, comma 2 e Allegato A).
La questione nasce dal fatto che la gran parte delle categorie specializzate menzionate nell’Allegato A del Regolamento sono indicate come categorie a qualificazione obbligatoria, con la conseguenza che l’affidatario privo della relativa specifica qualificazione non può eseguirle in via diretta, ma deve necessariamente subappaltarle ad un soggetto idoneamente qualificato (art. 109, comma 2). Inoltre, alcune delle categorie del Regolamento, ed in particolare quelle elencate all’art. 107, comma 2, sono definite come “superspecializzate” e per esse vale un regime ancora più rigido, considerato che, laddove siano di importo superiore al 15% dell’appalto, possono essere subappaltate solo nel limite del 30%, con conseguente obbligo per il concorrente privo della relativa qualificazione, di costituire un’ATI verticale obbligatoria con l’impresa specialistica (art. 37, comma 11, codice appalti).
Tale impostazione della normativa vigente, secondo AGI, finisce per vanificare il principio, pur contenuto nell’ambito del Regolamento Generale (art. 109, comma 1), secondo il quale, in linea di massima, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria generale dovrebbe poter eseguire tutte le lavorazioni complementari e necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione.
In sostanza, il dato quantitativo legato al numero eccessivo di categorie definite dal Regolamento “a qualificazione obbligatoria” (si tratta di 46 categorie su 52 complessive, delle quali ben 24 sono “superspecializzate”, con conseguente parziale divieto di subappalto) determina, di fatto, una inversione del rapporto tra regola ed eccezione, con l’effetto, illogico e contraddittorio, di imporre, ai fini dell’esecuzione, il ricorso pressoché generalizzato alle competenze delle imprese specialistiche.
Le contestazioni sollevate da AGI sono state condivise dal Consiglio di Stato che, dunque, ha accolto il ricorso relativamente a tali profili di illegittimità, sancendo l’annullamento delle relative previsioni normative. Pertanto, quando l’annullamento sarà efficace, con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica, l’eliminazione dell’articolo 109, comma 2 comporterà, come effetto consequenziale, il venir meno dell’obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.
Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette “superspecializzate”, l’annullamento dell’articolo 107, comma 2 comporterà il momentaneo “congelamento” dell’articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama.
2. – L’Agi ha contestato anche l’attuale articolo 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.
Si ricorda, infatti, che, sensi dell’art. 85, ove l’appaltatore si mantenga entro i limiti segnati dalla disposizione (30% o 40% dei lavori) esso potrà sfruttare, ai fini della futura qualificazione, tutti i lavori subappaltati della categoria scorporabile, oltre a quelli eseguiti in proprio. Viceversa, nel caso in cui si oltrepassino tali limiti, fermo restando che la parte eccedente gli stessi non potrà essere sfruttata ai fini della qualificazione, le percentuali del 30% o 40% non potranno essere interamente destinate alla qualificazione nella categoria scorporabile, potendo al massimo essere ripartite tra categoria prevalente e scorporabile, con un limite di attribuibilità alla categoria scorporabile comunque non superiore al 10%.
Le contestazioni legate alla illegittimità di tale limite del 10% sono state condivise dal Consiglio di Stato, che ne ha sancito l’irragionevolezza. Di conseguenza, quando sarà emesso il Decreto Presidenziale e l’annullamento della previsione sarà efficace, l’appaltatore avrà verosimilmente la possibilità di utilizzare a fini qualificatori la quota dei lavori subappaltati, decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%, ripartendola tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile.
3. – Sono state, invece, respinte le censure volte a far valere l’illegittimità:
4. – Va segnalato, infine, che sono state respinte anche le censure volte a far valere l’illegittimità dell’art. 92, comma 2 del regolamento, in tema di requisiti minimi e quote di esecuzione nelle ATI. Al riguardo, tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito quale debba essere la corretta interpretazione della norma, alla luce del principio, elaborato dalla giurisprudenza, sulla necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che l’impresa mandataria deve essere in possesso di una qualificazione superiore al 40% cento dei lavori, così come le mandanti devono essere in possesso di una qualificazione superiore al 10% dei lavori. Queste percentuali minime, tuttavia, non devono necessariamente essere spese in gara, potendo le imprese raggruppate decidere liberamente di partecipare al raggruppamento per una quota anche inferiore.
Si tratta di una indicazione particolarmente importante, che consente di risolvere definitivamente l’annoso problema concernente le quote di partecipazione ed esecuzione nelle ATI, riconoscendo alle imprese una maggiore libertà nella organizzazione della ripartizione dei lavori appaltati.
Si evidenzia che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si concluderà, formalmente, con l’adozione di un Decreto Presidenziale, su proposta del Ministero delle Infrastrutture, conforme al parere reso dal Consiglio di Stato, che ha carattere vincolante per l’Amministrazione. Pertanto, anche il Decreto Presidenziale con cui sarà deciso il ricorso straordinario sarà, nel merito, sostanzialmente ripetitivo dei contenuti del parere del Consiglio di Stato. Naturalmente, verrà data tempestiva comunicazione della pubblicazione del Decreto Presidenziale, non appena nota.
Scarica il testo del parere num. 3014 del 26 giugno 2013 del Consiglio di Stato
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]]>L'articolo Stato-Mafia, Napolitano testimone. Il testo dell’o… proviene da Giurdanella.it.
]]>II Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sarà testimone nel processo per la trattativa Stato-mafia. Così ha deciso la Corte d’Assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto, accogliendo la richiesta presentata dalla Procura. La citazione del Presidente della Repubblica riguarda la lettera ricevuta dal suo consigliere giuridico Loris D’Ambrosio. L’ordinanza però precisa che il Presidente sarà sentito “nei limiti” fissati dalla Corte Costituzionale.
Leggi il testo integrale dell’ordinanza
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