Processo civile telematico - PCT https://www.giurdanella.it/tag/processo-civile-telematico/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 13 Jan 2016 16:39:56 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Processo civile telematico: pubblicate le nuove regole https://www.giurdanella.it/2016/01/processo-civile-telematico-pubblicate-le-nuove-regole/ Wed, 13 Jan 2016 16:37:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30196 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, il decreto 28 dicembre 2015 del Ministero della Giustizia recante modifiche alle specifiche tecniche del processo civile telematico. Il Decreto, recante Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, […]

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, il decreto 28 dicembre 2015 del Ministero della Giustizia recante modifiche alle specifiche tecniche del processo civile telematico.

Il Decreto, recante Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, è entrato in vigore il 9 gennaio 2016.

A partire da tale data, sono quindi in vigore le nuove disposizioni che stabiliscono, in particolar modo, le modalita’ dell’attestazione di conformita’ apposta su un documento informatico separato.

Nel dettaglio, le nuove regole prevedono che per  attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione deve  inserita in un documento informatico in formato PDF contenente una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione viene sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.

Se la copia informatica e’ destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14 e  i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonche’ del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.

Se la copia informatica e’ destinata ad essere invece notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi su indicati, sono inseriti nella relazione di notificazione. Se invece la copia informatica e’ destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione  e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

Si riporta di seguito il testo del decreto

IL DIRETTORE GENERALE

dei sistemi informativi automatizzati

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o. n. 50);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile convertito» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante, «Facolta’ di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;

Visto l’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;

Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;

Rilevata la necessita’ di integrare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Acquisiti i pareri dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali;

Adotta il seguente provvedimento:

Art. 1

Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti:

«cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione di una opportuna funzione di hash.

dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».

2. All’art. 14 e’ aggiunto il seguente comma: «11. La busta telematica e’ conservata nel sistema documentale di cui all’art. 11 comma 2.».

3. Dopo l’art. 19-bis e’ aggiunto il seguente articolo:

«Art. 19-ter (Modalita’ dell’attestazione di conformita’ apposta su un documento informatico separato). –

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.

2. Se la copia informatica e’ destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonche’ del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica e’ destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformita’ e’ inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’ e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del suo contenuto.

6. L’attestazione di conformita’ di cui ai commi precedenti puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.».

Art. 2

Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.

Roma, 28 dicembre 2015

Il direttore generale: Liccardo

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Processo Civile Telematico: ecco la nuova disciplina https://www.giurdanella.it/2015/02/processo-civile-telematico-lanuova-disciplina/ Fri, 06 Feb 2015 07:30:48 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26509 Il processo civile telematico (PCT) è la disciplina del processo civile svolto con modalità telematiche, vigente dal 30 giugno 2014. La Legge di Stabilità 2013 ha  infatti previsto che, a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e di documenti avvenga esclusivamente con modalità telematiche. Si tratta in sintesi di una serie di attività tipicamente processuali che  […]

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Il processo civile telematico (PCT) è la disciplina del processo civile svolto con modalità telematiche, vigente dal 30 giugno 2014.

La Legge di Stabilità 2013 ha  infatti previsto che, a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e di documenti avvenga esclusivamente con modalità telematiche.

Si tratta in sintesi di una serie di attività tipicamente processuali che  venivano realizzate in formato cartaceo, e che adesso sono destinate a compiersi in via telematica (cioè da remoto), richiedendo il possesso di alcuni strumenti informatici.

In particolare, le attività consistono in

– consultazione on-line del fascicolo processuale
– attività di comunicazione telematica con gli uffici giudiziari
– pagamento telematico di contributo unificato

Ovviamente tutte le attività devono essere svolte seguendo specifiche regole tecniche ad esempio gli e i documenti processuali per poter essere depositati devono essere redatti in un determinato standard  e spediti in una “busta”, anch’essa  creata seguendo le istruzioni del ministero della giustizia.

Il processo civile telematico richiede il possesso di alcuni strumenti telematici che sono:

– Un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)

– Una firma digitale

– Un programma software, cosiddetto Redattori atti

Quest’ultimo  è uno strumento informatico che permette la creazione della c.d. “ busta telematica ” per il deposito degli atti del procedimento. La busta telematica o busta xml) compila un file informatico che accompagnato agli atti che si allegano permette alla cancelleria di identificarlo, individuarne ed indirizzarne il contenuto nel fascicolo virtuale.
Il Ministero della Giustizia ha censito un elenco di redattori di atti disponibili gratuitamente (VAI ALL’ELENCO)

-Un Punto di Accesso (PDA)
Il Punto di Accesso è la struttura tecnico-organizzativa che fornisce agli avvocati (individuate dalle regole ministeriali con il termine “soggetti abilitati esterni”) i servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti, ossia permette l’inserimento nel circuito processuale.
Per accedere ai servizi è necessario essere titolari di un certificato di autenticazione, che accerti l’identità dell’utilizzatore del servizio.

Anche in questo caso il Ministero della Giustizia ha censito una lista di Punti di accesso (VAI ALL’ELENCO)

E’ possibile utilizzo on-line il programma oppure scaricarlo sul proprio computer.

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Cassazione: comunicazioni via PEC e decorrenza del termine per impugnare https://www.giurdanella.it/2014/11/cassazione-comunicazioni-via-pec-e-decorrenza-del-termine-per-impugnare/ Fri, 14 Nov 2014 11:21:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25480 Comunicazioni di cancelleria via PEC e decorrenza del termine breve per impugnare Il termine breve per le impugnazioni decorre solo in caso di atto di impulso di controparte. E dunque, la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è in ogni caso idonea a far decorrere i termini per le […]

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Comunicazioni di cancelleria via PEC e decorrenza del termine breve per impugnare

Il termine breve per le impugnazioni decorre solo in caso di atto di impulso di controparte. E dunque, la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è in ogni caso idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

Il regime alternativo di introduzione dell’impugnazione non è stato dunque innovato, di per sé solo almeno, dalla sostituzione della comunicazione per estratto o del solo dispositivo con la comunicazione, ove fosse poi integrale, del documento via p.e.c., intendendosi anzi “neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte”.

Questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 5 novembre:

La novella del secondo comma dell’art. 133 cod. proc. civ., di cui all’art. 45, co. 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348 – ter, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno.

Compensazione delle spese di giudizio e ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

La Corte ha altresì stabilito, sul pagamento del contributo unificato, che “nonostante la disposta compensazione (e mancando sul punto ogni discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), deve trovare applicazione l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13″.

“Non vi è altra scelta – conclude la Corte – anche nel presente caso e nonostante la disposta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, che dare atto della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte della ricorrente principale ed ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 come modif. dalla l. 228/12, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale”.

Di seguito, le motivazioni dell’ordinanza della Corte.
.    .    .

Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile

Ordinanza del 5 novembre 2014 n. 23526

(…)

Motivi della decisione

II – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha depositato memoria ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

III. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.

III.1. Infatti, in nessun luogo della relazione è asserito – e tanto meno, quindi, falsamente, come con affermazioni esse sì avulse dalla verità processuale più volte ripete la ricorrente nella memoria difensiva – che l’ordinanza di inammissibilità della corte di appello sia stata notificata. Al contrario, con tutta evidenza invece nella relazione si legge, quale motivo di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di primo grado, che era stato “documentato dal controricorrente essere avvenuta la comunicazione, via p.e.c., dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello fin dal 7.6.13, a fronte del dispiegamento del ricorso per cassazione non prima del 9.10.13″.
III.2. La sufficienza della comunicazione, sia essa via p.e.c. che per via tradizionale, dell’ordinanza di secondo grado ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado – nel nuovo sistema dell’art. 348-ter cod. proc. civ. – è stata ribadita da questa Corte con ord. 15 maggio 2014, n. 10723, alla quale può bastare qui un integrale richiamo, ribadendosi i principi di diritto ivi affermati:

– è inammissibile per tardività il ricorso per cassazione, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., avverso l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348-tó- cod. proc. civ., ove sia proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, quand’anche eseguita a mezzo posta elettronica certificata, dell’ordinanza stessa;

– è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.:
a) in primo luogo, perché l’ordinamento prevede già da tempo numerosi altri analoghi casi di decorrenza del termine di impugnazione dalla mera comunicazione di un provvedimento;
b) in secondo luogo, perché il provvedimento da impugnare non è quello oggetto di comunicazione, ma quello di primo grado, compiutamente conosciuto dall’appellante fin da tempo di molto anteriore alla comunicazione stessa;
c) in terzo luogo, perché il termine ordinario comunque non decorrerebbe, in estensione delle conclusioni già raggiunte per fattispecie analoghe, ove in concreto fosse del tutto impossibile ricavare dalla comunicazione trattarsi di ordinanza resa ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e, in quanto tale, idonea a far decorrere il termine ordinario suddetto avverso il provvedimento di primo grado;
d) in quarto luogo, perché l’appello non è oggetto di garanzia costituzionale ed il relativo grado di giudizio è affetto da crescenti criticità, sicché è coerente con un tentativo di recupero di funzionalità del sistema la semplificazione del relativo processo ed il mantenimento di un livello di garanzia – mediante il ricorso per cassazione diretto contro la sola pronuncia di primo grado – ancorato a requisiti, anche temporali, di ammissibilità che sono sì rigorosi, ma tutt’altro che in grado di impedire, sia pure a prezzo di un modesto maggior impegno dell’interessato, l’esercizio del diritto di difesa.

IV. – La conclusione non muta affatto a seguito della modifica del secondo comma dell’art. 133 cod. proc. civ., di cui all’art. 45, co. 1, lett. b), del di 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale risulta ora del seguente tenore testuale: “Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325”.

IV.1. In disparte la questione dell’applicabilità – o meno – della norma così modificata alla fattispecie, siccome avveratasi in tempo anteriore alla sua entrata in vigore, visto che nella specie la comunicazione via p.e.c. si è avuta il 7.6.13, in via dirimente osserva il Collegio che la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ. attiene al regime generale delle comunicazioni dei provvedimenti da parte della Cancelleria, sicché non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che, appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini – anche perentori – dalla semplice comunicazione del provvedimento.
La teoria generale del processo delle impugnazioni conosce, invero, quale regola, l’alternatività tra il termine breve e quello lungo, attivandosi – ma, appunto, di norma – il primo soltanto a seguito di uno specifico atto d’impulso della controparte, consistente nella notificazione del provvedimento suscettibile di impugnazione.

IV.2. In questo contesto, la novella dell’art. 133 cod. proc. civ. ha generalizzato la comunicazione via posta elettronica certificata come modalità ordinaria – e del resto coerente con le esigenze di snellimento del lavoro e razionalizzazione dei tempi di lavorazione – di messa a conoscenza della parte, ad opera della cancelleria, del documento in cui il provvedimento reso è consacrato; e, poiché le materiali modalità di trasferimento potrebbero comportare che oggetto della comunicazione diventi il provvedimento nel suo integrale tenore, ci si è posti la questione della conseguita o sopravvenuta idoneità di tale nuova forma di comunicazione, per via elettronica, a dare contezza al destinatario dell’integralità dell’atto e ad attivare – di conseguenza – nei suoi confronti il termine breve per impugnarlo.

È parso allora opportuno al legislatore, significativamente in sede di conversione del decreto legge e su segnalazione allarmata di molte categorie di operatori del diritto, specificare che il regime alternativo di introduzione dell’impugnazione non era innovato, di per sé solo almeno, dalla sostituzione della comunicazione per estratto o del solo dispositivo con la comunicazione, ove fosse poi integrale, del documento via p.e.c.; in tal modo, si sono neutralizzati o sterilizzati gli effetti della pienezza della conoscenza del provvedimento, derivanti dalla nuova forma di comunicazione, ai fini del regime ordinario di impugnabilità: e quindi si è certo mantenuta ferma, quale regola generale, l’alternatività suddetta e la decorrenza del termine breve, di norma, dall’atto di impulso della controparte.

IV.3. Tuttavia, né dal tenore letterale del nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ., né dalla sua ratio appena ricostruita può ricavarsi alcuna abrogazione delle numerose norme speciali che a quel regime ordinario avevano apportato deroga, ancorando, per evidenti finalità di accelerazione del processo, la decorrenza del termine breve non all’atto di impulso della controparte, ma comunque alla comunicazione, proprio ad opera della cancelleria e quindi ufficosa, del provvedimento da impugnare.

IV. 4. Non è infatti nuova, nel vigente ordinamento processuale, la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne sarebbe oggetto, come nel caso del termine per proporre:
– il regolamento di competenza: art. 47 cpv. cod. proc. civ.;
– le impugnazioni del pubblico ministero: penult. co. dell’art. 72 cod. proc. civ.;
– il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione e di esecuzione: rispettivamente, art. 178, co. terzo, nonché art. 630, co. terzo, cod. proc. civ.;
– l’istanza di pronunzia di sentenza in caso di emissione di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ.: v. ult. co. di tale norma;
– l’impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità: art. 391, co. terzo, cod. proc. civ.;
– lo stesso ricorso per cassazione, avverso la sentenza su pregiudiziale questione di efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi: v. art. 420-tó, co. secondo, cod. proc. civ.;
– il reclamo cautelare: art. 669-terdecies, co. primo, cod. proc. civ.;
– il reclamo camerale: art. 739, co. primo, cod. proc. civ., quanto ai procedimenti camerali ed all’impugnazione della parte privata; art. 740 cod. proc. civ., quanto alle impugnazioni del pubblico ministero;
– il reclamo avverso il diniego di esecutorietà al lodo: art. 825, ult. co., cod. proc. civ., quanto a quello nazionale.
In tutti tali casi è sempre stato irrilevante, fin dalla formulazione della relativa disposizione, che la comunicazione ad opera della cancelleria – con la sola cautela che se da essa fosse stato impossibile desumere la natura del provvedimento, il termine non sarebbe decorso – fosse stata integrale oppur no.

IV. 5. Ora, pare evidente al Collegio che la specialità di tali disposizioni – in virtù di principi generalissimi in tema di conflitto apparente tra norme (per i quali lex generalis posterior non derogai legi speciali anteriori) – rimane allora ferma, per la persistente preminenza delle valutazioni legislative speciali della prevalenza della conoscenza suscitata dall’iniziativa dell’ufficio sull’atto di impulso di controparte.

IV. 6. In conclusione, va applicato il seguente principio di diritto:

la novella del secondo comma dell’art. 133 cod. proc. civ., di cui all’art. 45, co. 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in 1.11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno.

V. – In applicazione di tale principio alla fattispecie, pertanto, non rileva che la comunicazione dell’ordinanza di appello sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e sia stata integrale oppur no, visto che essa è pacificamente avvenuta in tempo anteriore di oltre sessanta giorni alla proposizione del ricorso per cassazione previsto dall’art. 348-ter cod. proc. civ. e che da essa si evinceva la definizione dell’appello con le forme speciali previste dalla novella del 2012 del giudizio di secondo grado, così risultando pienamente idonea ad attivare il termine breve per impugnare, con il ricorso per cassazione, la già ben nota sentenza di primo grado.
In definitiva, tanto preclude in rito l’ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di primo grado – confermandosi, invece, per i motivi già indicati in relazione, non idoneamente contestati, l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso quello di secondo grado – e l’esame di ogni altro profilo in rito e nel merito agitato dalla ricorrente.

VI. – Pertanto, ai sensi degli artt. 3$0-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato in ogni sua parte inammissibile; tuttavia, l’assoluta novità delle questioni processuali in base alle quali è stato sostanzialmente definito il ricorso, rende di giustizia – ad avviso del Collegio – la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

VII. – Nondimeno, nonostante la disposta compensazione (e mancando sul punto ogni discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), deve trovare applicazione l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.

Non vi è altra scelta, pertanto, anche nel presente caso e nonostante la disposta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, che dare atto della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte della ricorrente principale ed ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 come modif. dalla l. 228/12, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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Cassazione: ecco le comunicazioni di cancelleria via PEC https://www.giurdanella.it/2014/11/cassazione-oggi-comunicazioni-cancelleria-via-pec/ Wed, 12 Nov 2014 09:08:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25356 Processo civile telematico. Dal 12 novembre in Cassazione inizia la sperimentazione dell’invio telematico delle comunicazioni di cancelleria mediante posta elettronica certificata. Si tratta solo di informatica parallela, che si affianca, senza sostituire, la tradizionale comunicazione cartacea. Solo quest’ultima avrà valore giuridico a tutti gli effetti. In questa fase sperimentale, la comunicazione (come sarà evidenziato nella mail di risposta) sarà dunque […]

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Processo civile telematico. Dal 12 novembre in Cassazione inizia la sperimentazione dell’invio telematico delle comunicazioni di cancelleria mediante posta elettronica certificata.

Si tratta solo di informatica parallela, che si affianca, senza sostituire, la tradizionale comunicazione cartacea. Solo quest’ultima avrà valore giuridico a tutti gli effetti.

In questa fase sperimentale, la comunicazione (come sarà evidenziato nella mail di risposta) sarà dunque priva di efficacia giuridica.

Qui la circolare aggiornata sul processo civile telematico.

 

 

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Circolare sul processo civile telematico https://www.giurdanella.it/2014/11/circolare-processo-civile-telematico/ Mon, 03 Nov 2014 07:30:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24907 Il Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, ha aggiornato la circolare della sul processo civile telematico. Si tratta della circolare del 28 ottobre 2014, che aggiorna la precedente del 27 giugno 2014 con una serie di novità, ad esempio, sul pagamento telematico del contributo unificato, sull’autentica degli atti del fascicolo informatico e sulle […]

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Il Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, ha aggiornato la circolare della sul processo civile telematico.

Si tratta della circolare del 28 ottobre 2014, che aggiorna la precedente del 27 giugno 2014 con una serie di novità, ad esempio, sul pagamento telematico del contributo unificato, sull’autentica degli atti del fascicolo informatico e sulle copie esecutive, che recepiscono il lavoro degli ultimi mesi del tavolo tecnico permanente in materia di processo civile telematico.

Aggiunti, in particolare, i seguenti argomenti:

a) pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento;

b) potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico;

c) applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014

d) rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore.

Di seguito, il testo coordinato delle circolari del 27 giugno e del 28 ottobre 2014.

. . .

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Circolare 28 ottobre 2014

Oggetto: Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014

28 ottobre 2014

Sommario

Premessa e ricognizione delle novità normative

Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo

Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio

Copie informali

Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie

Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica

Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria

Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore

Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice

Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite

Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione

Iscrizione di professionisti al REGINDE

Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento (testo aggiunto il 28.10.2014)

Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico (testo aggiunto il 28.10.2014)

Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014 (testo aggiunto il 28.10.2014)

Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore (testo aggiunto il 28.10.2014)

1. Premessa e ricognizione delle novità normative

L’art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (che per comodità e chiarezza verranno da qui in avanti definiti semplicemente “atti endoprocessuali”) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.).

L’art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti può essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

A seguito delle ultime modifiche normative si determina, quindi, la seguente situazione:

per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Le cancellerie, quindi, da tale data, nei procedimenti di nuova instaurazione, non dovranno più ricevere il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. ;

per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico. Dal 31 dicembre 2014, anche nei procedimenti già pendenti, sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico.

In definitiva, le cancellerie, dal 30 giugno 2014, avranno cura di accettare qualsiasi atto endoprocessuale depositato in via telematica.

L’entrata in vigore di tale modalità di deposito costituisce tappa fondamentale verso un processo civile integralmente telematico ma non costituisce, di per sé, entrata in vigore del c.d. Processo Civile Telematico (PCT) e non ne completa il percorso.

Dal 30 giugno prossimo, infatti, soltanto una, pur rilevante, porzione degli atti e documenti processuali verrà obbligatoriamente depositata mediante invio telematico.

Si ritiene che l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico.

Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta.

Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11.

2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo.

Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.

Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.

Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.

Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 9, d.l. n.179/12, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico.

Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.

Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.

L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.

3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio.

L’art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che “il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio”. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all’esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l’atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale, che sembra, a questa Amministrazione, soddisfare l’esigenza sottesa all’art.111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.

Le Cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

4. Copie informali.

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente.

La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione.

Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico.

Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, lo si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.

Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale.

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

Corre l’obbligo, infine, di aggiungere che, considerata l’eccezionalità del momento, nel caso non vengano adottate le prassi sopra indicate, e poiché i magistrati dovranno modificare in modo rilevante le proprie modalità di organizzazione del lavoro, può esservi la necessità di procedere, da parte della cancelleria, alla stampa di atti e documenti su richiesta del giudice, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni.

Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.

5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie.

Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l’esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L’urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 cpc) é evidente come il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). É, dunque, assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della Cancelleria.

Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.

A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back office’ rispetto a quelle di ‘front office’, in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici. In tale contesto si colloca la modifica dell’art. 162 primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n.1196, ad opera dell’art. 51 D.l. n.90/2014. Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 3 ore. La riduzione dell’orario di apertura al pubblico – a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per l’utenza – consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all’accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell’orario di apertura.

6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica

L’art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014 aggiunge, al termine dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.

A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Può rammentarsi, poi, che, alla stregua dell’interpretazione della giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. N.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.

Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.

7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

L’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria

Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 bis D.l. n.179/12,, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV, titolo I, capo I, non dovranno nemmeno ricevere il deposito dei provvedimenti predisposti e inviati dal magistrato in modalità diverse da quelle telematiche di cui all’art.16 bis. I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria, dunque (provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art. 640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.

Si invitano i capi degli Uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.

9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore

Viceversa, allo stato attuale della normativa, non saranno tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12, aggiunto dall’art. 44, comma 2, D.l. 90/2014, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”.

Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone:

“Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”. Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.

Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

11. Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite

Poiché dal 30 giugno prossimo gli atti e i documenti del procedimento monitorio dovranno essere depositati in forma esclusivamente telematica, e, comunque, sarà consentito il deposito telematico anche dell’atto introduttivo, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l’esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l’estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.

A tale proposito si segnala che, lo scorso 25 giugno, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – DGSIA, ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria.

Ulteriori informazioni sul punto in Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti (https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1290).

12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione

L’art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell’art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d’udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, sopprime, all’art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole “che le sottoscrive”. In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l’interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la ‘Consolle’ del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice.

Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l’art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale “la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere”. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione.

13. Iscrizione di professionisti al REGINDE

Come già segnalato con circolare del 24 gennaio 2014 prot. 1631.U DOG, dal 30 giugno prossimo, sempre ai sensi dell’art 16 bis dl 179/2012 anche i professionisti nominati dal giudice dovranno depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Ad oggi, tuttavia, una vasta platea di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al dm 44/11.

Dal 30 giugno prossimo, nei casi in cui sussiste l’obbligo di cui al citato art. 16 bis, le cancellerie non dovranno più accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti da professionisti nominati dal giudice. Per le cause iniziate prima del 30 giugno, poi, l’invio telematico costituisce comunque una modalità consentita, ed anzi, preferenziale, di deposito degli atti del consulente. È, quindi, necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti, e comunque all’atto del deposito, segnalino l’assoluta necessità di curare la propria iscrizione al ‘Reginde’ da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa Direzione generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U.

La presente circolare viene trasmessa al Capo di Gabinetto in vista delle prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico permanente istituito per il processo civile telematico dall’On. Ministro della Giustizia.

14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento (testo aggiunto il 27.10.2014)

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento.

Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell’art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l’esistenza di un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U..

15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico (testo aggiunto il 27.10.2014)

Come noto, l’art. 52 d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell’art.16 bis d.l. n.179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.

Alcuni Uffici hanno dubitato che la facoltà ed il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore.

Un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell’introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico.

Tenuto conto di tale ratio, è da ritenersi che il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014 (testo aggiunto il 27.10.2014)

Come noto, il d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del Contributo Unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del Processo Civile Telematico.

In ragione del fatto che non tutti gli Uffici giudiziari sono attualmente interessati dall’obbligatorietà del Processo Civile Telematico, è stata sollevata questione circa l’applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso Uffici, come quelli del Giudice di Pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.

Sul punto va osservato come nessuna distinzione sia consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non interessati.

Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il Giudice di Pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori introiti.

17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore (testo aggiunto il 27.10.2014)

Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione Generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014 ha chiarito che “ le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia ”.

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti percepiti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.

Roma, 28 ottobre 2014

Il direttore generale (Marco Mancinetti)

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Il decreto legge n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014 ha introdotto delle novità riguardanti il processo civile telematico.

Riguardo l’obbligo del deposito telematico previsto a decorrere dal 30 giugno 2014, si osserva che interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014. Il decreto-legge fissa al 30 giugno 2015 la data alla quale scatterà l’obbligo del deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti civili davanti alla corte d’appello:

art. 44 – (Obbligatorieta’ del deposito telematico degli atti processuali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale
ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita’ telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita’.

– Inoltre  segnaliamo la novità riguardante l’esecuzione mobiliare, viene previsto infatti lo svolgimento integrale con modalità telematiche:

Art. 48  – (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita’ telematiche)

1. All’articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma  e’ sostituito dal seguente:
«Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del dl 90/2014 aggiornato con L. 114/2014

Clicca qui per il nostro speciale sul DL 90/2014

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