processo telematico Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/processo-telematico/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 25 Jan 2024 12:36:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La digitalizzazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana https://www.giurdanella.it/2024/01/presentare-online-i-ricorsi-straordinari-al-presidente-della-regione-siciliana/ Thu, 25 Jan 2024 12:36:44 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56258 A partire dal 1° gennaio 2024 è possibile presentare online i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, ex art. 23 dello Statuto Speciale. Tale possibilità è ora disponibile in forza della direttiva del Presidente della Regione del 21 dicembre 2023, n. 25653. Trattasi ancora di una facoltà, sebbene nella Direttiva si accenni alla sua […]

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A partire dal 1° gennaio 2024 è possibile presentare online i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, ex art. 23 dello Statuto Speciale.

Tale possibilità è ora disponibile in forza della direttiva del Presidente della Regione del 21 dicembre 2023, n. 25653. Trattasi ancora di una facoltà, sebbene nella Direttiva si accenni alla sua futura ed eventuale obbligatorietà, qualora siano adottati i relativi provvedimenti normativi nazionali (data l’incidenza sulla materia della “giurisdizione”, ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).

A tal fine, è stata predisposto un nuovo portale sul sito della Regione Siciliana, a cui si accede a mezzo SPID/CIE.

La piattaforma si articola in due sottosistemi:

  • la sezione di “Front End” pubblica: presso cui è possibile presentare i ricorsi, accedere agli atti e alle comunicazioni, e proporre l’eventuale interpello sullo stato del procedimento;
  • la sezione di “Back Office” riservata all’ULL/Presidenza della Regione: per la gestione di tutti gli adempimenti interni (incardinamento, istruttoria, richiesta di parere al CGARS, predisposizione e notifica del decreto decisorio).

Le istruzione operative del portale sono scaricabili al seguente link.

In prospettiva futura, nel comunicato della Regione si legge che: “nelle prossime settimane, saranno effettuate ulteriori implementazioni che serviranno per ottimizzarne le funzionalità e favorire l’integrazione, mediante appositi meccanismi di interoperatività, con il sistema informatizzato della giustizia amministrativa (Siga) del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Inoltre, al fine di agevolare e incrementare l’utilizzo del nuovo portale, nel 2024 si svolgeranno appositi incontri di carattere dimostrativo-formativo che serviranno anche per acquisire contributi e proposte migliorative di quanti, ad esempio rappresentanti di pubbliche amministrazioni e avvocati, operano con maggiore assiduità nel settore“.

A riguardo, si evidenzia che l’integrazione della nuova piattaforma regionale con il S.I.G.A. (Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa) dovrebbe rendere più agevole la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

La digitalizzazione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è solo l’ultima delle novità che hanno interessato tale procedura. Invero, la sentenza della Corte Costituzionale, 21 febbraio 2023, n. 63, ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 24 dicembre 2003, n. 373 che prevedeva la possibilità che la decisione del ricorso potesse disattendere il parere del CGARS. Oggi, pertanto, il parere del CGARS è vincolante ed obbligatorio parimenti a quanto accade per quello del Consiglio di Stato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda, infine, che la possibilità di presentare online il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è ancora stata prevista. Oltre che auspicabile, è possibile che ciò avvenga in futuro, in considerazione del cenna normativo che ne fa l’art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 del CPA.

 

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Processo tributario telematico: oggi il debutto https://www.giurdanella.it/2015/12/processo-tributario-telematico-oggi-il-debutto/ Tue, 01 Dec 2015 09:11:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29606 Debutta oggi il processo tributario telematico. Dopo, infatti, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, il decreto ministeriale del 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico diventa oggi operativo. Si parte dalle Commissioni Tributarie (provinciali e regionali) di Umbria e Toscana. Successivamente sarà esteso anche alle altre […]

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Debutta oggi il processo tributario telematico. Dopo, infatti, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, il decreto ministeriale del 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico diventa oggi operativo.

Si parte dalle Commissioni Tributarie (provinciali e regionali) di Umbria e Toscana. Successivamente sarà esteso anche alle altre regioni d’Italia.

Il decreto ministeriale 4 agosto 2015 disciplina le modalità operative connesse ai seguenti adempimenti procedurali: la registrazione e l’accesso al S.I.GI.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);le notificazioni; le comunicazioni; la costituzione in giudizio; la formazione, la consultazione e il rilascio del fascicolo informatico; il deposito di atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio; il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia.

L’obiettivo, nelle intenzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è velocizzare e snellire gli adempimenti burocratici razionalizzando, allo stesso tempo, la spesa pubblica e incrementando l’efficienza delle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Il Ministero delle Economie e Finanze, in vista dell’arrivo del processo tributario telematico,  ha inaugurato, ad ottobre, il nuovo portale della giustizia tributaria, consultabile all’indirizzo web: https://giustiziatributaria.gov.it.

Il Portale contiene le informazioni relative alla organizzazione delle Commissioni tributarie e alla modulistica utilizzata, garantendo l’accesso ai servizi telematici riservati ai contribuenti ed agli operatori di settore (“telecontenzioso” e “prenotazione on line” degli appuntamenti).

I giudici tributari potranno fruire di una serie di servizi personalizzati, presenti nella “scrivania del giudice”, tra cui la ricerca delle sentenze delle Commissioni tributarie e la consultazione del fascicolo processuale telematico.

Da oggi, 1° dicembre 2015, dall’avvio cioè del processo tributario telematico,  il portale svolgerà anche la funzione di punto unico di accesso al processo tributario telematico, per consentire alle parti il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali e la consultazione del fascicolo.

Vai al portale

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CNF, la circolare sul PCT dopo il decreto 90/2014 https://www.giurdanella.it/2014/07/cnf-la-circolare-sul-pct-il-decreto-902014/ Fri, 04 Jul 2014 06:45:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23779 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Giugno 2014, il decreto legge n. 90/2014 reca “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“. Il decreto legge reca disposizioni, tra le altre, in tema di Processo civile telematico e notifiche tramite PEC, i nuovi importi del contributo unificato ( a […]

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Giugno 2014, il decreto legge n. 90/2014 reca “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“.

Il decreto legge reca disposizioni, tra le altre, in tema di Processo civile telematico e notifiche tramite PEC, i nuovi importi del contributo unificato ( a copertura del mancato pagamento dei diritti di copia per le copie di atti).

L’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense ha predisposto delle Note di prima lettura sulle disposizioni sul PCT-aggiornate alla circolare del Ministero della Giustizia 27 giugno, riportate di seguito (cliccare sul sommario per scaricarle, in formato .DOC).

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Consiglio Nazionale Forense
Ufficio studi

Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Entrata in vigore PCT (art. 44). – 2.1. I procedimenti in Corte d’Appello (art. 44, comma 2). – 3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2). 3.1. Modifiche opportune in sede di conversione. – 4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b). – 4.1 Modifiche opportune in sede di conversione – 5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a). – 6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT. – 6. 1. Modifiche opportune in sede di conversione – 7. Il PCT come modello espansivo.

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Processo civile telematico dal 30 giugno. La circolare https://www.giurdanella.it/2014/07/processo-civile-telematico-dal-30-giugno-la-circolare/ Fri, 04 Jul 2014 06:15:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23754 Processo civile telematico: obbligo di deposito telematico solo per i procedimento iniziati dopo il 30 giugno

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Dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite dovrebbe aver luogo esclusivamente con modalità telematiche. L’obbligo discende dagli articoli 16 bis e seguenti del D.L. n.179/2012.

L’art. 44, comma 1 del D.L. n. 90/2014 prevede che le nuove disposizioni si applichino obbligatoriamente ai soli procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati successivamente al 30 giugno 2014. Per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014, è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico.

Di seguito, i chiarimenti del Ministero della Giustizia, adottati con circolare del 27 giugno scorso.

.     .    .

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Circolare 27 giugno 2014

Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014

Sommario

1. Premessa e ricognizione delle novità normative

2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo

3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio

4. Copie informali

5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie

6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica

7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria

9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore

10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice

11. Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite

12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione

13. Iscrizione di professionisti al REGINDE.

 

1. Premessa e ricognizione delle novità normative

L’art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (che per comodità e chiarezza verranno da qui in avanti definiti semplicemente “atti endoprocessuali”) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.).

L’art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti può essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

A seguito delle ultime modifiche normative si determina, quindi, la seguente situazione:

– per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Le cancellerie, quindi, da tale data, nei procedimenti di nuova instaurazione, non dovranno più ricevere il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. ;

– per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico. Dal 31 dicembre 2014, anche nei procedimenti già pendenti, sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico.

In definitiva, le cancellerie, dal 30 giugno 2014, avranno cura di accettare qualsiasi atto endoprocessuale depositato in via telematica.

L’entrata in vigore di tale modalità di deposito costituisce tappa fondamentale verso un processo civile integralmente telematico ma non costituisce, di per sé, entrata in vigore del c.d. Processo Civile Telematico (PCT) e non ne completa il percorso.

Dal 30 giugno prossimo, infatti, soltanto una, pur rilevante, porzione degli atti e documenti processuali verrà obbligatoriamente depositata mediante invio telematico.

Si ritiene che l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico.

Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta.

Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11.

2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo.

Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.

Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.

Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.

Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 9, d.l. n.179/12, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico.

Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.

Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.

L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.

3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio.

L’art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che “il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio”. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all’esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l’atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale, che sembra, a questa Amministrazione, soddisfare l’esigenza sottesa all’art.111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.

Le Cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

4. Copie informali.

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente.

La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione.

Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico.

Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, lo si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.

Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale.

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

Corre l’obbligo, infine, di aggiungere che, considerata l’eccezionalità del momento, nel caso non vengano adottate le prassi sopra indicate, e poiché i magistrati dovranno modificare in modo rilevante le proprie modalità di organizzazione del lavoro, può esservi la necessità di procedere, da parte della cancelleria, alla stampa di atti e documenti su richiesta del giudice, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni.

Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.

5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie.

Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l’esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L’urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 cpc) é evidente come il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). É, dunque, assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della Cancelleria.

Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.

A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back office’ rispetto a quelle di ‘front office’, in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici. In tale contesto si colloca la modifica dell’art. 162 primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n.1196, ad opera dell’art. 51 D.l. n.90/2014. Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 3 ore. La riduzione dell’orario di apertura al pubblico – a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per l’utenza – consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all’accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell’orario di apertura.

6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica

L’art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014 aggiunge, al termine dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.

A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Può rammentarsi, poi, che, alla stregua dell’interpretazione della giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. N.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.

Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.

7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

L’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria

Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 bis D.l. n.179/12,, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV, titolo I, capo I, non dovranno nemmeno ricevere il deposito dei provvedimenti predisposti e inviati dal magistrato in modalità diverse da quelle telematiche di cui all’art.16 bis. I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria, dunque (provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art. 640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.

Si invitano i capi degli Uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.

9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore

Viceversa, allo stato attuale della normativa, non saranno tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12, aggiunto dall’art. 44, comma 2, D.l. 90/2014, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”.

Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone:

“Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”. Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.

Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

11. Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite

Poiché dal 30 giugno prossimo gli atti e i documenti del procedimento monitorio dovranno essere depositati in forma esclusivamente telematica, e, comunque, sarà consentito il deposito telematico anche dell’atto introduttivo, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l’esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l’estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.

A tale proposito si segnala che, lo scorso 25 giugno, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – DGSIA, ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria.

Ulteriori informazioni sul punto in Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti (https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1290).

12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione

L’art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell’art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d’udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, sopprime, all’art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole “che le sottoscrive”. In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l’interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la ‘Consolle’ del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice.

Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l’art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale “la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere”. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione.

13. Iscrizione di professionisti al REGINDE

Come già segnalato con circolare del 24 gennaio 2014 prot. 1631.U DOG, dal 30 giugno prossimo, sempre ai sensi dell’art 16 bis dl 179/2012 anche i professionisti nominati dal giudice dovranno depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Ad oggi, tuttavia, una vasta platea di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al dm 44/11.

Dal 30 giugno prossimo, nei casi in cui sussiste l’obbligo di cui al citato art. 16 bis, le cancellerie non dovranno più accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti da professionisti nominati dal giudice. Per le cause iniziate prima del 30 giugno, poi, l’invio telematico costituisce comunque una modalità consentita, ed anzi, preferenziale, di deposito degli atti del consulente. È, quindi, necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti, e comunque all’atto del deposito, segnalino l’assoluta necessità di curare la propria iscrizione al ‘Reginde’ da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa Direzione generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U.

La presente circolare viene trasmessa al Capo di Gabinetto in vista delle prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico permanente istituito per il processo civile telematico dall’On. Ministro della Giustizia.

Roma, 27 giugno 2014

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

 

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Comunicazioni del processo amministrativo alla PEC degli avvocati: lo strano caso del domiciliatario “telematico” https://www.giurdanella.it/2014/05/comunicazioni-via-pec-lo-strano-caso-del-domiciliatario-telematico/ Thu, 15 May 2014 06:50:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22924 Dal 16 giugno 2014 le comunicazioni di cancelleria saranno effettuate di regola a mezzo PEC, mediante una sola comunicazione per ogni singola parte costituita. E’ questo l’ultimo approdo del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, che, con una circolare inviata alle segreterie di TAR e Cons. Stato il 23 aprile scorso – ed il relativo avviso agli avvocati – ha sancito il ruolo […]

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Dal 16 giugno 2014 le comunicazioni di cancelleria saranno effettuate di regola a mezzo PEC, mediante una sola comunicazione per ogni singola parte costituita.

E’ questo l’ultimo approdo del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, che, con una circolare inviata alle segreterie di TAR e Cons. Stato il 23 aprile scorso – ed il relativo avviso agli avvocati – ha sancito il ruolo privilegiato della PEC come strumento di comunicazione delle cancellerie verso gli avvocati, relegando il tradizionale biglietto di cancelleria – inviato via fax o per posta – a strumento meramente residuale, utilizzabile solo ove la cancelleria stessa abbia accertato che la comunicazione via PEC non si sia perfezionata e che “non risulti tecnicamente possibile”.

La base normativa di tale novità consiste nel combinato disposto di cui all’art. 136 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo, ed all’art. 16-ter della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd.legge Stabilità 2013).

L’art. 136 comma 1, è la nota disposizione secondo cui “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente”.  

L’art. 16-ter della legge di stabilità 2013, rubricato “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, ha poi individuato i pubblici elenchi di PEC utilizzabili, “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale”, trai quali vi è anche l’indice INI-PEC (www.inipec.gov.it) contenente anche gli indirizzi PEC degli avvocati, provenienti dagli Ordini di appartenenza.

Da un punto di vista prettamente tecnico, inoltre, tale novità è state resa possibile dalle recenti modifiche apportate al sistema NSIGA contestualmente al lancio del nuovo portale della giustizia Amministrativa, che – come può leggersi nella circolare – “accordano alla Segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali, lo strumento tecnico per procedere a tutte le comunicazioni processuali a mezzo PEC”.

La circolare, in particolare, detta alcune istruzioni operative per le cancellerie, distinguendole in due gruppi: le istruzioni che si applicano ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (16 settembre 2010), e quelle che si applicano ai ricorsi depositati successivamente.

Con riferimento ai ricorsi, tutt’oggi pendenti, depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, poiché non sussisteva allora l’obbligo in capo al difensore costituito di indicare nel primo atto del processo l’indirizzo PEC a cui intendesse ricevere le comunicazioni del processo, in quei giudizi, dal prossimo 16 giugno le cancellerie dovranno inviare le comunicazioni comunque a mezzo PEC, e precisamente all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante da pubblici elenchi, oppure in caso di collegio difensivo, all’indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso risultante da pubblici elenchi.
Qualora, invece, sia stato eletto domicilio presso altro difensore, ai sensi dell’art.25 C.p.a. la comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del domiciliatario, risultante da pubblici elenchi; salvo che, in corso di giudizio, il difensore costituito dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC.
Attenzione: tale dichiarazione del difensore costituito sarà necessaria – al fine di ottenere le comunicazioni alla propria PEC e non a quella dell’avvocato domiciliatario – anche qualora egli abbia già indicato il suo indirizzo PEC all’atto del deposito del primo atto processuale, e ciò in quanto solo dopo l’entrata in vigore del CPA l’indicazione dell’indirizzo PEC poteva costituire dichiarazione giuridicamente vincolante ai sensi dell’art. 136 comma 1.

E fin qui, tutto torna.

Tuttavia, è con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, che questa circolare non ci convince.

In particolare, solo le prime due istruzioni a lasciarci molto perplessi:
“1) la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC; 2) in mancanza di domiciliazione presso un difensore, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso”.

Infatti, posto che i ricorsi “post CPA” – salvo isolate omissioni – già contengono la dichiarazione del difensore costituito (resa ex 136 comma 1) di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al proprio indirizzo PEC indicato, non si comprende per quale ragione il Segretario stabilisca, da un lato, che le comunicazioni debbano essere inviate di regola al domiciliatario, e non all’indirizzo PEC previamente indicato dal difensore costituito, dall’altro che costringa il difensore costituito che voglia ricevere direttamente le comunicazioni, di reiterare la medesima dichiarazione ex art. 136 comma 1, già precedentemente resa secondo legge.

Orbene, tale dictum, oltre ad essere molto probabilmente illegittimo – siamo di fronte, infatti, ad un atto amministrativo che disapplica una norma di rango primario qual è l’art. 136 CPA – comporta delle conseguenze illogiche ed irragionevoli: nei giudizi introitati dopo settembre 2010 accadrà infatti che le comunicazioni di cancelleria, fino ad oggi correttamente inviate agli indirizzi PEC indicati dai difensori nel primo atto difensivo, dal 16 giugno 2014 dovranno essere inviate alla PEC del domiciliatario, che le cancellerie evidentemente non troveranno negli atti processuali in precedenza prodotti, ma dovranno reperire, con inutile dispendio di energie, in INI-PEC.

Non solo.
Gli avvocati costituiti che vorranno ripristinare la situazione antecedente alla circolare oggi in commento, saranno costretti a depositare una nuova dichiarazione per ogni giudizio pendente in cui sia stato in precedenza eletto domicilio presso altro difensore; e ciò evidentemente, complicando ulteriormente le cose, presso TAR diversi da quello di propria pertinenza.

Quanto alle altre istruzioni, applicabili ai casi in cui non sia stato eletto domicilio presso altro difensore, non si scorge alcuna particolare sorpresa.

Un’ipotesi peculiare regolata dalla circolare in esame, riguarda il caso di collegio difensivo che abbia indicato nel primo atto più indirizzi PEC: in questo caso, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che, anche in questo caso, il collegio difensivo dichiari con un successivo deposito in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi.

LA questione più rilevante, infine, è quella dell’eventuale contrasto tra l’indirizzo PEC indicato, e quello risultante dai pubblici elenchi: tale contrasto – precisa il Segretariato Generale – dovrà essere sempre risolto dalle cancellerie dando la prevalenza all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
Questa ci sembra una soluzione corretta, in quanto prima del 16 dicembre 2013 gli avvocati potevano indicare, ai fini delle comunicazioni ex art. 136 CPA, qualsiasi indirizzo PEC, anche diverso da quello comunicato nel 2009 al proprio Ordine Forense.

Così facendo, gli avvocati ottenevano i medesimi effetti giuridici da tale dichiarazione, in quanto prima dell’entrata in vigore dell’art. 16-ter legge Stabilità 2013, non sussisteva nessuna norma, come ad esempio quella prevista per le notifiche via PEC, che obbligasse gli avvocati ad utilizzare solo e soltanto gli indirizzi risultanti da pubblici elenchi.
Da metà dicembre 2013, come detto, le cose sono cambiate, potendo le cancellerie usare ai fini delle comunicazioni nel processo amministrativo solo gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchidi cui al suddetto art. 16-ter.
Tra l’altro, a fortiori, la circolare evidenzia che “l’elenco degli indirizzi PEC dei difensori e dei domiciliatari contenuto in NSIGA – in quanto, è opportuno precisarlo, formatosi prima che fosse vigente l’art. 16-ter suddetto – è meramente indicativo e esemplificativo, e non esonera le segreterie dal verificare che la comunicazione abbiamo luogo, nel caso di difensori costituiti, all’indirizzo PEC del difensore indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter legge 228/2012, indirizzo che, in ogni caso, prevale sull’indirizzo risultante dal ricorso”.Il Segretariato Generale, infine, chiude la propria circolare riferendosi ai ricorsi depositati dopo il 16 giugno 2014, precisando che sarà cura del difensore (o del collegio difensivo) indicare un unico indirizzo PEC per ogni parte del processo, secondo le regole sopra spiegate.In conclusione, dunque, risulta meritevole l’iniziativa del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, che in tal modo risolve alcuni dubbi interpretativi su cui da qualche tempo cancellerie ed avvocati si arrovellano.
Tuttavia, come sopra evidenziato, c’è sicuramente da aggiustare il tiro per la parte che prevede, con un fulmineo “ritorno al passato”, la comunicazione alla PEC del domiciliatario anche per i ricorsi successivi al Codice del processo amministrativo.

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Regole uniche per il processo telematico? Il te… https://www.giurdanella.it/2014/02/regole-uniche-per-il-processo-telematico/ Mon, 17 Feb 2014 08:05:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21492 Il testo dell'intesa sulle regole condivise per l'informatizzazione della giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria

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Regole uniche per il processo telematico?

Il testo del protocollo d’intesa sulla creazione di regole condivise per l’informatizzazione della giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria

E’ stato firmato un protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consiglio di Stato-Tar, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato (assente l’avvocatura privata), per realizzare un coordinamento permanente in tema di informatizzazione della Giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria.

Si tratta di uno strumento, a disposizione delle Amministrazioni giudiziarie, per condividere le soluzioni alle “numerose questioni, non solo tecnologiche, ma anche di tipo interpretativo, che l’informatizzazione del servizio Giustizia pone, nonché di offrire un supporto giuridico-informatico unitario al Parlamento e al Governo per le rispettive iniziative legislative e regolamentari“.

“L’obiettivo ultimo delle amministrazioni firmatarie – recita il comunicato – è di contribuire al miglioramento della funzionalità complessiva degli uffici giudiziari, nell’ottica della riduzione dei costi e dell’accrescimento dell’efficacia della loro azione, in particolare attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali e l’interconnessione tra i vari plessi giurisdizionali”.

Il testo del protocollo di intesa sull’informatizzazione della Giustizia per il miglioramento dei servizi giudiziari

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Processo amministrativo telematico. Convegno al TAR Catania https://www.giurdanella.it/2014/01/convegno-formazione/ Thu, 30 Jan 2014 12:19:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21250 Il programma del Convegno

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Gli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia parteciperanno al convegno di formazione organizzato dall’Ordine degli avvocati di Catania sul processo amministrativo, rispettivamente nella qualità di moderatore e relatore.

Il convegno si svolgerà l’11 febbraio alle ore 16.30 presso l’Aula  dei convegni del Tar Catania.

Di seguito il programma del Convegno

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

Convegno di formazione 11 febbraio 2014 ore 16.30 – 19.30

Aula dei convegni del TAR Catania

 

“Il Processo amministrativo telematico tra nuovi adempimenti e nuove prospettive per il Foro. Le novità legislative e giurisprudenziali dopo il secondo correttivo al codice

e la legge di stabilità 2013”

Saluti :

–          Presidente Ordine Avvocati di Catania

–          Presidente Salvatore Veneziano

–          Presidente Cosimo Di Paola

–          Presidente Calogero Ferlisi

 

Introduce e modera: Avv. Carmelo Giurdanella

Intervengono:

–          Cons. Ines Pisano, Responsabile vicario del Servizio Centrale Informatica e Tecnologie G.A; Tar Lazio – Roma

“Il rapporto tra elezione di domicilio ex art.25 cpa e l’obbligo di indicare la PEC ex art. 136 comma 1 cpa: effetti sulle comunicazioni di segreteria tra orientamento della Corte di Cassazione e la nuova circolare del Segretariato Generale”

–          Avv. Nicolò D’Alessandro

“Gli obblighi di deposito degli atti telematici, la firma digitale e il potere di certificazione dell’avvocato”

–          Avv. Elio Guarnaccia

“Il problema dell’ammissibilità della notifica a mezzo PEC nel processo amministrativo”

–           Cons Pancrazio Savasta, TAR Catania

“I provvedimenti giurisdizionali telematici in materia di autorizzazione alla notifica a mezzo PEC e integrazione del contradditorio per pubblici proclami a mezzo web: i nuovi orientamenti giurisprudenziali”

–          Cons. Giuseppe Caruso, Presidente di sezione TAR Liguria

“ Il nuovo sito web della G.A. La pubblicazione integrale dei provvedimenti: profili di privacy tra oneri del difensore e diritti del cittadino”

–      Cons. Francesco Brugaletta, TAR Catania

“Verso un processo amministrativo senza carta: criticità e riflessioni”

Dibattito e conclusioni

Ore 16,00 – Via Milano Sede TAR

 

La frequentazione dell’evento da diritto a 3 crediti formativi ordinari.

Per iscrizioni: formazione@ordineavvocaticatania.it.

 

      Il Segretario dell’Ordine                                                                                 Il Presidente dell’Ordine

          Avv. Diego Geraci                                                                                Avv. Maurizio Magnano di San Lio

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Processo tributario telematico: a breve il Regolamento in Gazzetta https://www.giurdanella.it/2013/12/processo-tributario-telematico-breve-il-regolamento-gazzetta-ufficiale/ Wed, 11 Dec 2013 13:26:35 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19370 Sta per essere varato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante la “disciplina dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario”, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, ed in aderenza ai principi previsti dal Codice dell’Amministrazione […]

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Sta per essere varato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante la “disciplina dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario”, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, ed in aderenza ai principi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Il Ministero riferente, nella sua relazione, ha evidenziato come con il regolamento in questione si intenda “rispondere alla esigenza di rendere sempre più efficiente l’attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie sia in termini quantitativi che qualitativi, senza trascurare l’obiettivo di ridurre anche i costi e i tempi medi di durata del processo, con evidenti benefici per le stesse parti coinvolte nel processo, per i giudici tributari e per il personale di supporto delle segreterie”.

Tra le principali caratteristiche, si evidenzia il cd. principio di unicità di scelta, per cui, sebbene il processo tributario telematico rappresenti una facoltà e non un obbligo in forza del principio generale della libertà delle forme, una volta iniziato in modalità telematica esso deve proseguire, nella medesima forma, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello, ad eccezione dell’ipotesi di conferimento dell’incarico ad altro difensore o di specifiche difficoltà di ordine tecnico.

Da notare inoltre che, sebbene sia l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contenuta nell’atto introduttivo del giudizio tributario a costituire elezione del c.d. “domicilio digitale”, per quanto concerne il momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni effettuate a mezzo PEC per il destinatario,  i termini processuali ad esso imputabili decorrono da quando lo stesso ne ha avuto conoscenza.

Sullo schema di regolamento sono stati già acquisiti tutti i pareri previsti (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia per l’Italia digitale, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato), e adesso il decreto è alla firma del Ministro, per cui nel corso delle prossime settimane sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ne discuteremo domani, nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, che si terrà presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).

Qui di seguito il testo integrale del Parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, n. 2604 del 2013.

– – –

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2013
NUMERO AFFARE 02604/2013

OGGETTO: Ministero dell’economia e delle finanze.
Schema di regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informativi e telematici nell’ambito del processo tributario.

LA SEZIONE

Vista la relazione, del 6 giugno 2013 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, ha chiesto il previsto parere al Consiglio di Stato sullo schema di regolamento sopraindicato; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca

Premesso:

Lo schema di decreto all’esame della Sezione reca la disciplina dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 secondo cui il regolamento emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella P.A. (oggi Agenzia per l’Italia digitale) e il Garante per la protezione dei dati personali, introduce disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, attuando i principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Il Ministero riferente evidenzia come, con il regolamento in questione, si intenda rispondere alla esigenza di rendere sempre più efficiente l’attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie sia in termini quantitativi che qualitativi, senza trascurare l’obiettivo di ridurre anche i costi e i tempi medi di durata del processo, con evidenti benefici per le stesse parti coinvolte nel processo, per i giudici tributari e per il personale di supporto delle segreterie.

Il Dicastero riferente sottolinea, altresì, che la specialità della giurisdizione tributaria e la normativa specifica che disciplina il processo tributario di cui ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992 non hanno consentito di applicare al processo telematico quanto previsto per l’attività di informatizzazione del processo civile e penale. Siffatta specialità, del resto, motiva la totale difformità dei modelli processuali in ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, delle numerose categorie di difensori ammessi alla difesa dei contribuenti e della natura di giudici onorari attribuita ai giudici tributari.

Nella relazione istruttoria è stato, altresì, precisato che le modifiche del testo originario predisposto da un tavolo tecnico, coordinato dal Dipartimento delle Finanze e suggerite dall’Agenzia per l’Italia digitale, dal Garante per la protezione dei dati e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono state recepite, ad eccezione della proposta formulata dalla citata Agenzia e dal predetto Consiglio, recepita solo parzialmente per quanto riguarda le modalità di acquisizione degli atti e documenti cartacei.

Le logiche e i principali contenuti dello schema di regolamento composto da 20 articoli vengono così riassunti dal Ministero:

1)il processo tributario telematico rappresenta una facoltà e non un obbligo in forza del principio generale della libertà delle forme di cui all’articolo 121 del codice di procedura civile e per l’equiparazione, a tutti gli effetti di legge, dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali, avvenuta con la legge n. 59/97, il D.P.R. n. 445/2000 e il codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005;

2) non vi è alcuna modifica alla disciplina del processo tributario, ma solo disposizioni riguardanti le modalità di formazione e di trasmissione telematica degli atti processuali, il che ha comportato una semplificazione di taluni adempimenti processuali come quello che evita di far depositare la copia dell’appello cartaceo presso due uffici, quello della Commissione tributaria regionale e quello della Commissione tributaria provinciale ;

3) il processo tributario iniziato in modalità telematica deve proseguire, nella medesima forma, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello. Ciò per rafforzare il principio di unicità di scelta, ad eccezione dell’ipotesi di conferimento dell’incarico ad altro difensore o di specifiche difficoltà di ordine tecnico, laddove è consentita la modalità cartacea ordinaria;

4) le modalità di acquisizione degli atti e documenti cartacei hanno tenuto in considerazione le criticità derivanti dalla sicurezza del sistema, nonché le misure organizzative e standard da adottare. Ciò ha impedito di recepire le proposte dell’Agenzia e del Consiglio di Presidenza che avevano chiesto di inserire nell’articolato la possibilità per le parti dell’acquisizione al fascicolo informatico di atti e documenti esibiti su carta, purchè contestualmente prodotti su supporto informatico;

5) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contenuta nell’atto introduttivo del giudizio tributario costituisce elezione del c.d. “domicilio digitale”;

6) circa il momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni a mezzo PEC, gli effetti della notificazione sono ricollegati per quanto riguarda il notificante al compimento delle formalità a lui imposte dalla legge, per quanto riguarda il destinatario i termini processuali decorrono invece da quando lo stesso ne ha avuto conoscenza;

7) le modalità di pagamento telematico del contributo unificato fanno riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 191 e 196 del T.U. n. 115/2002 in materia di pagamenti con strumenti e modalità telematiche delle spese di giustizia, ivi compreso il contributo unificato e i diritti di copia;

8) le regole tecnico-operative sono adottate con uno o più decreti ministeriali allo scopo di una graduale attuazione e diffusione del processo tributario telematico;

9) viene previsto il cosiddetto indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC);

10) i due obiettivi principali da raggiungere sono la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative e la forte spinta alla dematerializzazione; la prima tramite il canale della posta elettronica certificata e il sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT) a cui si accede attraverso il portale dedicato; la seconda stabilendo che la tenuta e conservazione del fascicolo informatico esonera dalla formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, tenuto conto che gli eventuali atti e documenti probatori depositati in formato elettronico saranno scansionati dalla segretaria e inseriti, previa attestazione di conformità, nel fascicolo elettronico.

Nel rispetto della linee tracciate e in coerenza con esse, i primi tre articoli dello schema di regolamento sono dedicati alle definizioni, all’ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema informativo della giustizia tributaria.

L’articolo 4 disciplina, poi, il rilascio della procura alle liti e il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa, sia se effettuati come documenti informatici, sia se prodotti in forma analogica, mentre l’articolo 5 disciplina la materia delle notificazioni e comunicazioni telematiche, determinando, tra l’altro il momento del loro perfezionamento.

I successivi articoli 6, 7 e 8 sono destinati a dettare regole sull’elezione del domicilio, sull’indirizzo di posta elettronica certificata e sull’attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici.

Gli articoli 9 e 10 si occupano poi delle notificazioni e del deposito degli atti, nonché delle modalità di costituzione in giudizio, mentre negli articoli 11 e 12 viene disciplinato il deposito degli atti.

L’articolo 13 si occupa, quindi, del giudizio di appello prevedendo, tra l’altro, che il deposito, in via telematica presso la Segreteria della Commissione regionale vale anche ai fini dell’adempimento previsto, a pena di inammissibilità dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546/92 ovvero del deposito di copia dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

L’articolo 14 disciplina la formazione del fascicolo informatico, sancendo che esso sostituisce quello tradizionale e che è consultabile on line, mentre gli articoli 15 e 16 riguardano il processo verbale dell’udienza, redatto come documento informatico, nonchè la redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali adottati.

Della formula esecutiva da apporre sulle copie delle sentenze rilasciate, su richiesta delle parti, si occupa l’articolo 17 e il successivo articolo 18 tratta della trasmissione del fascicolo informatico tramite il SI.Gi.T, mentre l’articolo 19 disciplina le modalità di pagamento, in via telematica, del contributo unificato e degli altri diritti e spese nel processo tributario.

L’articolo 20 è, infine, dedicato alle disposizioni finali, regolando l’operatività delle disposizioni regolamentari.

Sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Considerato:

L’analisi dello schema di decreto ministeriale consente di formulare un giudizio positivo sul testo del regolamento elaborato, rispetto al quale vengono formulati alcuni suggerimenti di cui si vorrà tenere conto, prima del perfezionamento del medesimo.

Sul preambolo:
– il primo “Visto” va spostato alla fine, prima di “ Udito il parere del Consiglio di Stato……”;
– al quarto “Visto”, seconda riga, dopo la parola “organizzazione” occorre inserire la frase “dei Ministeri e, tra l’altro, all’ordinamento e alle attribuzioni”;
– al settimo “Visto”, allo scopo di alleggerire le formule, occorre eliminare, alla seconda e terza riga, la frase “a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m) della citata legge n. 421 del 1992;
– al quindicesimo “Visto”, alla prima riga occorre sostituire la parola “ministeriale” con la frase “del Ministro dello sviluppo economico”. Alla prima e alla seconda riga, occorre sostituire le parole “emanato dal Ministero dello sviluppo economico” con la frase “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013”;
– al sedicesimo “Visto”, all’ultima riga, dopo la parola “informatici” occorre aggiungere la frase “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009”;
– l’ultimo “Visto il parere del Consiglio di Presidenza….” va sostituito con “Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza….”;
– la parola “Consultato” riferita al Garante per la protezione dei dati personali, va sostituita con la parola “Sentito”;
– la frase “Acquisito il parere dell’Agenzia, va sostituita con la frase “Sentita l’Agenzia per l’Italia digitale”;
-le parole “Vista la comunicazione al Presidente…..” vanno sostituite con le parole “Data comunicazione al Presidente…..”.

Si suggerisce, inoltre, a fattore comune, con riferimento ai “Visto” di utilizzare il criterio della sistemazione secondo l’ordine cronologico.

Sul testo dell’articolato:
Articolo 1:
– occorre valutare l’opportunità di arricchire le definizioni con quelle relative a “INI-PEC”; segretario di Sezione; “processo verbale dell’udienza”; “processo tributario telematico”;
– occorre valutare, con riguardo al plurale utilizzato per la definizione di “Commissioni Tributarie”, se sia opportuno e dove nell’articolato mantenere il plurale o utilizzare il singolare.

Articolo 2:
– al comma 1, seconda riga e comma 2, terza riga: sembrerebbe opportuno, sostituire le parole “con il reclamo e la mediazione” con le parole “con l’istanza di reclamo e mediazione”.

Articolo 3:
– comma 2, prima riga, dopo la parola “soltanto” occorre inserire le parola “i giudici tributari”, provvedendo a cancellare tali parole della terza riga;
– comma 2, prima riga, occorre sostituire le parole “Sistema informativo della Giustizia tributaria con l’acronimo “S.I.Gi.T.”, come del resto fatto in più parti dell’articolato;
– comma 3, prima e seconda riga, la frase “sentita l’Agenzia per l’Italia digitale e sentito il Garante….” può essere semplificata con la frase “sentito l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante…..”.

Articolo 6
– comma 2, ultima riga, prima della parola “decreto” inserire la preposizione articolata “del”.

Articolo 9
– comma 1, vale quanto osservato per l’articolo 2. Articolo 20
– comma 3, la formula finale va staccata dall’articolo.

Questa Sezione deve, infine, osservare di non aver rintracciato nella documentazione trasmessa dal Ministero riferente la relazione tecnica, ma ritiene di poterne prescindere, presumendo che l’attuazione del regolamento in questione non comporti ulteriori spese.

P.Q.M.

ritiene di esprimere parere favorevole con le osservazioni suindicate.

L’ESTENSORE Carlo Mosca
IL PRESIDENTE Giuseppe Faberi
IL SEGRETARIO Massimo Meli

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DAE 2013: la sessione dedicata al Processo Amministrativo Telematico https://www.giurdanella.it/2013/12/dae-2013-programma-relatori-della-seconda-sessione/ Thu, 05 Dec 2013 14:41:51 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19093 Il 12 dicembre si terrà a Roma, presso la sala conferenze del Tar Lazio, la decima edizione del DAE, il Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico. I temi affrontati saranno quattro: appalti pubblici ed informatica, processo amministrativo telematico, procedimento amministrativo digitale, agenda digitale e P.A. Qui di seguito il programma della seconda sessione dedicata al “Processo amministrativo telematico”. L’avvio di […]

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Il 12 dicembre si terrà a Roma, presso la sala conferenze del Tar Lazio, la decima edizione del DAE, il Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico.

I temi affrontati saranno quattro: appalti pubblici ed informatica, processo amministrativo telematico, procedimento amministrativo digitale, agenda digitale e P.A.

Qui di seguito il programma della seconda sessione dedicata al “Processo amministrativo telematico”.
L’avvio di questa seconda fase è previsto per le 11.30. Ecco i relatori che interverranno:

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Le notifiche via PEC nel processo amministrativo
Ines Simona Pisano (Magistrato Tar Lazio, addetta con funzioni vicarie al Servizio Centrale Informatica e Tecnologie della comunicazione della Giustizia Amministrativa)
Le notifiche mediante pubblicazione telematica degli atti processuali
Enrico De Giovanni (avvocato dello Stato, estensore D.Lgs. 82/2005, Codice PA Digitale)
L’evoluzione del sistema “NSIGA” verso il processo amministrativo telematico
Stefano Santilli (Ingegnere Responsabile Sviluppo Applicativo presso Unisys Italia)

[Focus] Patologie e criticità del processo telematico: verso strategie di business continuity?
Firme digitali e PEC scadute, problemi nella trasmissione informatica di atti processuali soggetti a termine, criticità dei sistemi di gestione e conservazione di atti e documenti: sono solo alcune delle vicende tecniche che si riflettono – con sempre maggiore frequenza – sulla validità degli atti processuali informatici, e più in generale sullo svolgimento, ed i relativi effetti giuridici, del processo.

Ne parliamo con
Ines Simona Pisano (Magistrato Tar Lazio, Servizio Centrale Informatica e Tecnologie della comunicazione della Giustizia Amministrativa)
Giulio Borsari (Ingegnere informatico del Ministero della Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, referente tecnico progetti europei «e-Justice»)
Barbara Fabbrini (Magistrato referente per l’informatica del Tribunale civile di Firenze)
Fiorenzo Sirianni (Direttore della Direzione Giustizia Tributaria presso Ministero dell’Economia e delle Finanze)
Francesco Brugaletta (Magistrato Tar Catania, Fondatore e direttore della rivista telematica diritto.it)

* * *

Ricordiamo che l’evento è gratuito e sarà accreditato all’Ordine degli Avvocati di Roma, ai fini del conseguimento dei crediti formativi.

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DM 48/2013 – Notifiche telematiche degli avvocati https://www.giurdanella.it/2013/05/notifiche-telematiche-degli-avvocati-qui-il-nuov/ Mon, 13 May 2013 09:11:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13174 DM 48/2013 – Notifiche telematiche degli avvocati  Con Decreto n. 48 del 3 aprile 2013, pubblicato nella GU n. 107 del 9 maggio 2013 e immediatamente vigente, il Ministero della Giustizia ha provveduto a modificare e sostituire il tenore dell’art. 18 del DM n. 44 del 21 febbraio 2011, recante la nuova disciplina delle notificazioni […]

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DM 48/2013 – Notifiche telematiche degli avvocati 

Con Decreto n. 48 del 3 aprile 2013, pubblicato nella GU n. 107 del 9 maggio 2013 e immediatamente vigente, il Ministero della Giustizia ha provveduto a modificare e sostituire il tenore dell’art. 18 del DM n. 44 del 21 febbraio 2011, recante la nuova disciplina delle notificazioni per via telematica eseguite dagli Avvocati.

Il nuovo testo così recita:

«Articolo 18
(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)

1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle  comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e’ effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando e’ rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto e’ notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e’ quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.»

Clicca qui per consultare e scaricare il testo integrale del nuovo Decreto n. 48/2013 del Ministero della Giustizia.

 

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