L'articolo Legge sull’equo compenso: i riflessi sui codici deontologici proviene da Giurdanella.it.
]]>L’art. 1 della L. 49/2023 definisce equo il compenso che sia “proporzionato alla quantità e alla qualita’ del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonche’ conforme ai compensi previsti rispettivamente:
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la legge riguarda “rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile” regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività professionali anche in forma associata e societaria e svolte nei confronti di imprese bancarie o assicurative o in generale di imprese che, nell’anno precedente, abbiano occupato 50 o più lavoratori ovvero che abbiano avuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La normativa trova altresì applicazione alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Nonostante si attenda un’interpretazione autentica da parte del legislatore, Anac ritiene che la legge sull’equo compenso non si applichi agli appalti pubblici integrati e a quelli che riguardano servizi di architettura e ingegneria.
Il rischio, secondo l’Autorità anticorruzione, sarebbe quello di frustrare il confronto competitivo, scoraggiando i professionisti più giovani che non possono contare sui requisiti dell’esperienza professionale maturata o sull’organizzazione degli studi.
La legge stabilisce che sono nulle quelle clausole contrattuali che attribuiscano al cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni che prevedano, ad esempio, la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente il contenuto contrattuale, che impongano al professionista di anticipare tutte le spese necessarie per l’attività o che consentano al cliente di pretendere prestazioni aggiuntive senza contropartita economica.
Oltre alla sanzione delle nullità delle clausole, sono previste sanzioni a carico del professionista che concluda contratti in violazione della regola sull’equo compenso; la legge stabilisce che i consigli nazionali si adeguino inserendo all’interno dei vari codici deontologici tali norme sanzionatorie.
Il primo Consiglio a recepire i dettami della l. 49/2023 è stato quello degli Ingegneri, il cui codice rinvia ai parametri previsti dalla legge per stabilire l’equità del compenso.
Dal canto suo il Consiglio nazionale forense ha introdotto una norma ad hoc all’interno del codice deontologico, la quale entrerà in vigore decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il CNF ha sposato una linea più morbida, prevedendo la sanzione della censura per chi concorda un compenso non equo e quella dell’ammonimento per il caso del legale che predispone il contratto senza avvisare il cliente dell’obbligo di equo compenso.
Infine, è stato istituito con decreto del Ministro della Giustizia n. 6/2024 l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. L’organismo dovrà vigilare sull’osservanza della corretta determinazione ed applicazione della giusta remunerazione dei liberi professionisti e raccogliere le istanze delle libere professioni. Fanno parte dell’Osservatorio i rappresentanti di tutti i Consigli nazionali degli Ordini professionali.
Per leggere il testo integrale della legge clicca qui
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]]>L'articolo Professioni, in arrivo dalla UE una nuova direttiva proviene da Giurdanella.it.
]]>La direttiva 2013/55/EU è stata emanata proprio per rimuovere gli ostacoli nella libera circolazione delle professioni, ma la situazione sembra essere in stallo a causa delle diverse regolamentazioni delle varie professioni nei vari stati membri. Pertanto, per cercare di dare una soluzione al problema ed evitare che la direttiva qualifiche resti inascoltata, la Commissione europea ha pensato di mappare le regolamentazioni delle libere professioni nei vari stati per verificare se le varie discipline siano giustificate.
Ovviamente la Commissione nel corso delle indagini terrà conto di tutti gli aspetti delle regolamentazioni dai requisiti di accesso, alla responsabilità civile e penale dei professionisti ecc..
Il vice capo dell’Unità per la libera circolazione delle professioni della Dg Mercato Interno ha illustrato alla delegazione Confprofessioni, l’8 aprile scorso, il programma di mappatura che si articolerà in 2 fasi e dovrà concludersi entro il 2016.
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]]>L'articolo Atti adottati dai Consigli dell’ordine degli avvocati:giurisdizione proviene da Giurdanella.it.
]]>A detta giurisdizione si sottraggono, per essere affidati a quella esclusiva del Consiglio nazionale forense, secondo le previsioni del R.D.L. n. 1578 del 1933, soltanto i ricorsi avverso: a) i provvedimenti adottati in materia di iscrizioni e cancellazioni dagli albi; b) le decisioni assunte all’esito dei procedimenti disciplinari; c) le deliberazioni del Comitato per la tenuta dell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ed i reclami contro: d) i risultati delle elezioni dei Consigli dell’ordine; e) il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica; f) i conflitti di competenza tra Consigli territoriali.
Le delibere dei Consigli degli ordini degli avvocati che dispongono dar corso alle comunicazioni previste dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 46, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati e la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono rientra conseguentemente nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio nazionale forense”.
E’ quanto ha affermato il Tar Lombardia-Milano nella sentenza n. 823 del 13 marzo scorso.
Per il testo integrale della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201002163/Provvedimenti/201200823_01.XML
L'articolo Atti adottati dai Consigli dell’ordine degli avvocati:giurisdizione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Iscrizione albo professionali: competenza esclusiva del giudice amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>L’articolo 45 (rubricato “Procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per I’esercizio di professioni regolamentate”) stabilisce, infatti, che una volta decorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia a tanto provveduto “si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, in tema di c.d. “silenzio-assenso”.
L’integrale rinvio che l’articolo 45 opera alla previsione di cui all’articolo 20 della l. 241, cit., comporta che esso sia riferito anche al comma 5-bis del medesimo articolo 20, per il quale “ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione Sesta
Sentenza numero 1405 del 12 marzo 2012
(estensore Contessa, presidente Maruotti)
(…)
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un soggetto interessato all’iscrizione nell’Albo dei Geometri avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. il ricorso proposto avverso l’atto con cui il Consiglio direttivo del Collegio dei geometri della Provincia di Salerno ha respinto la sua istanza di iscrizione.
2. Il ricorso è meritevole di accoglimento, ritenendosi sussistente la giurisdizione del G.A.
2.1. Al riguardo, si osserva che la tesi di parte ricorrente è condivisibile laddove postula che la sussistenza della giurisdizione del G.A. nella controversia per cui è causa sia desumibile per tabulas dal combinato disposto degli articoli 45 e 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante ‘attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno’), e dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione ratione temporis rilevante.
In particolare, l’articolo 61 del d.lgs. 59 del 2010, nell’introdurre un comma 3-bis nell’ambito dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75 (‘Modifiche all’ordinamento professionale dei geometri’), ha altresì disposto che al procedimento per l’iscrizione all’albo in questione si applica l’articolo 45 del medesimo decreto n. 59.
L’articolo 45 (rubricato ‘Procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per I’esercizio di professioni regolamentate’), a sua volta, stabilisce che – una volta decorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia a tanto provveduto – “si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, in tema di c.d. ‘silenzio-assenso’.
L’integrale rinvio che l’articolo 45 opera alla previsione di cui all’articolo 20 della l. 241, cit., comporta che esso sia riferito anche al comma 5-bis del medesimo articolo 20, per il quale “ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” [si tratta di disposizione introdotta dal comma 1-sexies dell’articolo 2 del d.l. 5 agosto 2010, n. 125, come convertito nella legge 1° ottobre 2010, n. 125, poi trasfusa nell’art. 133, comma 1, lett. a bis), del Codice del processo amministrativo, come modificato dal d.lg. n. 150 del 2011).
Conseguentemente, deve rilevarsi come un’espressa disposizione di legge devolva al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia questione dell’iscrizione in albi professionali quante volte l’interessato (come nel caso di specie) prospetti che il decorso del tempo abbia determinato il perfezionarsi di un’ipotesi di silenzio significativo in proprio favore.
L’espressa previsione di legge che qualifica la giurisdizione in parola come di carattere esclusivo comporta l’infondatezza della tesi prospettata dal Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Salerno, secondo cui tale giurisdizione sarebbe da escludere in virtù della natura giuridica di diritto soggettivo della posizione soggettiva di colui che richiede l’iscrizione in albi professionali.
Al riguardo, mette appena conto richiamare la previsione di cui all’art. 103, I, Cost., secondo cui “il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.
Nella specie, non si tratta dunque di applicare il criterio di riparto basato sulla distinzione tra i diritti e gli interessi legittimi, né rileva verificare se trovi applicazione l’art. 7 del Codice del processo amministrativo (sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità quando si tratti dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo), sussistendo la giurisdizione esclusiva in ragione della riconducibilità del procedimento alle disposizioni dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990.
2.2. Per le ragioni dinanzi esposte sub 2.1. (relative all’esistenza di una norma di legge che espressamente devolve al G.A. la giurisdizione sulla controversia per cui è causa) e per la specialità della sopravvenuta disposizione devolutiva della giurisdizione, non può trovare accoglimento la tesi prospettata dal Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Salerno, secondo cui non sussisterebbe nel caso di specie la giurisdizione del G.A., quanto – piuttosto – la speciale giurisdizione del Collegio Nazionale dei Geometri di cui all’articolo 15 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (‘Regolamento per la professione di geometra’), il che solleva il Collegio dall’esame di ogni questione relativa all’ambito di applicazione di tale disposizione e alle relative questioni problematiche.
3. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo con remissione degli atti al T.A.R. per il Lazio (art. 105, I, c.p.a.).
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 461 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo con remissione degli atti al T.A.R. per il Lazio (art. 105, I, c.p.a.).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 12 marzo 2012.
L'articolo Iscrizione albo professionali: competenza esclusiva del giudice amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Avvocati: l’acconto ricevuto va fatturato proviene da Giurdanella.it.
]]>Per il testo della sentenza https://www.giurdanella.it/allegati/ALLb4XgyX.pdf
L'articolo Avvocati: l’acconto ricevuto va fatturato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Mobbing: criteri necessari per una corretta pretesa risarcitoria proviene da Giurdanella.it.
]]> Il Consiglio di Stato nella sentenza numero 856 del 17 febbraio scorso, ha affermato che “ai fini della configurabilità di una siffatta condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio…
Nel verificare l’integrazione di una tale evenienza è quindi necessario attendere ad una valutazione complessiva ed unitaria degli episodi lamentati dal lavoratore, da apprezzare per accertare tra l’altro:
– da un lato, l’idoneità offensiva della condotta datoriale (desumibile dalle sue caratteristiche di persecuzione e discriminazione),
– e, dall’altro, la connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della condotta.
E’ in primo luogo necessaria, quindi, che sia fornita la prova dell’esistenza di un sovrastante disegno persecutorio, tale da piegare alla sue dominanti finalità i singoli atti cui viene riferito.
D’altra parte, determinati comportamenti non possono essere qualificati come costitutivi di mobbing, ai fini della pronuncia risarcitoria richiesta, se può emergere che vi è una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale.
Se il lavoratore non riesce a dimostrare l’organicità della strategia vessatoria a proprio carico, il Giudice avrà modo di acclarare solo l’illegittimità o meno di talune procedure attivate dal datore di lavoro”.
Di seguito, il testo della sentenza.
…
Consiglio di Stato, Sezione sesta
Sentenza numero 856 del 17 febbraio 2012
(estensore Garofoli, presidente Severini)
(…)
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Giova considerare che, come già dalla Sezione chiarito con la sentenza 15 giugno 2011, n. 3648, per mobbing si intende comunemente – in assenza di una definizione normativa – una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica.
Ai fini della configurabilità di una siffatta condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
Nel verificare l’integrazione di una tale evenienza è quindi necessario, anche in ragione della indeterminatezza normativa della figura, attendere ad una valutazione complessiva ed unitaria degli episodi lamentati dal lavoratore, da apprezzare per accertare tra l’altro:
– da un lato, l’idoneità offensiva della condotta datoriale (desumibile dalle sue caratteristiche di persecuzione e discriminazione),
– e, dall’altro, la connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della condotta.
Ne consegue che la ricorrenza di un’ipotesi di condotta mobbizzante andrà esclusa quante volte la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare, singulatim, elementi od episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di ordinaria verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.
E’ in primo luogo necessaria, quindi, che sia fornita la prova dell’esistenza di un sovrastante disegno persecutorio, tale da piegare alla sue dominanti finalità i singoli atti cui viene riferito.
D’altra parte, determinati comportamenti non possono essere qualificati come costitutivi di mobbing, ai fini della pronuncia risarcitoria richiesta, se può emergere che vi è una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale.
Nella specie, non è dato escludere questo carattere con riferimento all’atto – peraltro mai contestato – di assegnazione, nel mese di aprile del 2004, alla sezione tutela degli assicurati, servizio tutela degli utenti, con funzioni di dirigente capo della sezione, alla circostanza della meno intensa partecipazione del ricorrente alle riunioni interne ed esterne, oltre che all’attività convegnistica, alla denunciata progressiva riduzione del personale della sezione alla quale è addetto il ricorrente, alla sostenuta contrazione dell’attività didattica, a livello universitario, e pubblicistica dell’appellante.
Tanto premesso, come condivisibilmente sostenuto dal giudice di primo grado, ritiene il Collegio che gli indicati elementi costitutivi della figura di mobbing non siano presenti nel caso di specie. In particolare, non può dirsi in alcun modo provata l’esistenza di un disegno persecutorio elaborato e perseguito dall’ISVAP in danno dell’odierno ricorrente.
Va sottolineato a questi riguardi che in sé un atto illegittimo, o più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore, non sono sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante, occorrendo che ricorrano tutti gli altri ed ulteriori elementi sopra richiamati. Perciò, l’eventuale accertamento giurisdizionale dell’illegittimità degli atti della procedura per la promozione ai gradi superiori della dirigenza non permette – da sé sola considerata- di affermare l’integrazione della fattispecie di mobbing: tanto più che al riscontro della indicata illegittimità lo stesso giudice di prima istanza è pervenuto – con distinta sentenza n. 3706 del 2011 –
avendo accertato vizi di tipo solo procedimentale, in specie il difetto di motivazione della delibera gravata in relazione alla mancata predeterminazione delle posizioni dirigenziali da ricoprire.
Non è in senso più generale emersa la presenza di un complessivo disegno persecutorio qualificato da comportamenti materiali, ovvero da provvedimenti, contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa.
A maggior ragione risulta indimostrata la complessità ed organicità della strategia vessatoria che, sola, può consentire di accedere alla prospettata ipotesi di mobbing.
Alla stregua delle esposte ragioni l’appello va quindi respinto.
Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 17 febbraio 2012.
L'articolo Mobbing: criteri necessari per una corretta pretesa risarcitoria proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sanzione disciplinare per l’avvocato che “offende l’operato dei giudici” proviene da Giurdanella.it.
]]>La Corte ha ritenuto che “deve escludersi che le espressioni pronunciate dall’incolpato nel corso di una intervista rilasciata all’esito della lettura del dispositivo di una sentenza da parte della Corte di assise di Appello di Genova possano costituire, così come sostenuto dal ricorrente (…)esercizio del diritto di difesa”.Infatti, non essendo state pronunciate nel corso del giudizio, non possono essere ricondotte allo svolgimento dell’attività professionale e all’esercizio del diritto di difesa”.
Inoltre,come riconosciuto dal consiglio nazionale forense il diritto di critica dei provvedimenti giurisdizionali deve essere sempre esercitato “nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale; e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante che ha pari dignità in Costituzione rispetto a quella della difesa”. Per cui nel rapporto intercorrente fra avvocato e magistrato si impone un comportamento improntato “allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio”.
Per il testo della sentenza https://www.giurdanella.it/allegati/ALLksA8oY.pdf
L'articolo Sanzione disciplinare per l’avvocato che “offende l’operato dei giudici” proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Bando di concorso: traccia errata, candidato ammesso direttamente all’orale proviene da Giurdanella.it.
]]>Per quanto riguarda gli effetti della sentenza, il Collegio ga spiegato che essi non vanno oltre l’ammissione alle prove. Ciò vale anche se il candidato ammesso con riserva abbia superato le prove. L’assunzione effettiva avverrà solamente nel momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Ciò in quanto alla sentenza del giudice amministrativo si applica l’articolo 366 del c.c. (effetto espansivo esterno), perciò può accadere che nei successivi gradi di giudizio intervenga una sentenza che riformi la sentenza di primo grado in maniera sfavorevole per il riccorrente. In questo caso, se ciò accadesse perderebbero di validità le prove di esame già sostenute dal ricorrente medesimo, perdendo praticamente effetto qualsiasi valutazione positiva delle prove derivante dalla pronuncia di primo grado.
Di seguito, il testo della sentenza
…
Tar Basilicata-Potenza, Sezione prima
Sentenza numero 54 dell’8 febbraio 2012
(estensore Ferone, presidente Perrelli)
(…)
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, quindi, di essere accolto.
Il Collegio ritiene di poter superare il dubbio posto nella pronuncia cautelare di accoglimento dell’istanza di sospensiva, atteso che la SEL ( società energetica lucana) spa è soggetto costituito con la legge della Regione Basilicata n. 13 del 31.7.2006, a partecipazione interamente pubblica ed opera, con interventi di natura esclusivamente pubblica” quale delegato amministrativo della Regione Basilicata” ( art. 9, comma 3 bis L.R. n. 31 del 24.12.2008). Ciò premesso vanno poi svolte alcune considerazioni preliminari in ordine agli effetti dell’ammissione con riserva alle prove orali, disposta con la pronuncia cautelare, l’esito delle quali, peraltro, non risulta formalmente acquisita in atti, nonostante la circostanza che le stesse siano state fissate per il giorno 29 settembre scorso e verosimilmente in tale data si sono svolte.
In proposito il Collegio osserva che l’ammissione con riserva ad una pubblica selezione concorsuale di un candidato che abbia impugnato il provvedimento di esclusione ( nella specie dalle prove orali) non può produrre altro effetto che quello di impedire nelle more del giudizio il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali, non potendo ogni ulteriore effetto che conseguire dal passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole la quale soltanto, rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento di esclusione, da un lato restituisce al concorrente escluso la pienezza dei diritti, e dall’altro costituisce l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere ad attribuirgli tutte le posizioni di vantaggio scaturenti dal superamento delle prove d’esame. Sicchè, non spiega alcun effetto giuridico la valutazione positiva delle prove concorsuali svolte in esecuzione della sentenza di primo grado del giudice amministrativo ovvero di una sua misura cautelare, trattandosi di provvedimento destinato a venir meno in virtù del c.d. effetto espansivo esterno della riforma della sentenza, di cui al comma 2 dell’art. 336 c.p.c., che è norma applicabile al processo amministrativo di impugnazione in quanto espressione di un principio di carattere generale e non contrastante con i principi propri del processo avanti al giudice amministrativo.
Passando poi all’esame di merito della questione posta con l’odierno gravame il Collegio ben tiene presente, innanzitutto, in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili come analisi di fatti ( correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione del punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Con la conseguenza che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore ( e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso ambito concettuale che assumono i due vizi, l’uno non può essere arbitrariamente deducibile dall’altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso d alla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità sol perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita ed il contenuto degli elaborati, decida di sostituire la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall’ordinamento alla commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.
In definitiva, se è pur vero che il giudizio tecnico- valutativo delle commissioni di esame non si sottrae in linea generale al controllo giurisdizionale di legittimità, sotto il profilo della sua intrinseca ragionevolezza e coerenza, nondimeno tale controllo non può trasmodare in una vera e propria sostituzione del giudizio espresso dall’ausiliario del giudice a quello dell’organo tecnico- amministrativo nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa. Ciò posto, e facendo applicazione dei principi innanzi ricordati, nel caso in esame è accaduto che ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso la prova scritta della selezione doveva consistere nella risoluzione di due casi pratici, inerenti le funzioni e le competenze della figura professionale oggetto della selezione “ e rientranti nell’ambito delle materie indicate all’art. 7 del bando “; materie puntualmente poi elencate in tale articolo. Senonchè, svolte le procedure di sorteggio ( effettuato tra le tre prove contenenti ognuna due tracce, predisposte dalla Commissione) è emerso che la prova sorteggiata nella traccia A risultava così formulata “ il candidato illustri nel dettaglio quali sono i criteri stabiliti dalla legislazione vigente per conseguire il risparmio energetico in edilizia, per gli edifici nuovi e quelli già esistenti” il che, ovviamente, riguarda materia del tutto estranea rispetto a quelle elencate nel citato art. 7 ed implicante, soprattutto, conoscenze teoriche specifiche assolutamente diverse da quelle richieste per la soluzione di casi pratici, così come disposto dalle norme regolanti la selezione de quo.
E ciò ha indubbiamente costituito una evidente violazione delle norme di bando e conseguentemente ha comportato una inadeguata valutazione dell’elaborato del ricorrente, quanto meno in relazione alla prima traccia oggetto di prova. Tanto basta ad integrare il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, pur volendo prescindere dall’esame dagli ulteriori rilievi prospettati relativi, in particolare, al contestato giudizio della commissione secondo le valutazioni espresse sull’elaborato del ricorrente ( comparate per altro con quelle attribuite a candidati ammessi alle prove orali) da un esperto della materia e contenute in un’articolata e puntuale perizia depositata in atti.
Da quanto sopra rappresentato emerge in conclusione che il ricorso risulta fondato, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, anche in considerazione del comportamento dell’Amministrazione a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, così come rappresentato nelle memorie difensive.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali della procedura selettiva. Spese compensate. Contributo unificato a carico della società intimata-Energetica Lucana Spa, nella misura effettivamente versata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria l’8 febbraio 2012.
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]]>Di seguito, si riporta lo stralcio della sentenza
Corte di Cassazione, Sezioni unite civili
Sentenza 17 gennaio 2012 n. 529
(estensore Canevari,presidente Rovelli)
…
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 38 r.dl. n. 1578 del 1933, che fa divieto di commettere fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale. Si osserva al riguardo che rientra tra i doveri del difensore quello di non compiere atti che possono recare danno al proprio assistito: il diritto di difesa prevale sul rapporto di colleganza. Né è rinvenibile nella disciplina del processo civile un obbligo per la parte e per il suo difensore di essere completo nelle allegazioni né di avvantaggiare la controparte, salva la ricorrenza del dolo revocatorio: e ciò che è processualmente lecito non può essere deontologicamente scorretto.
…
2.2. – Posto che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, il Consiglio Nazionale Forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, essendo libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.
2.3. – Nella specie, il Consiglio nazionale forense ha motivatamente ritenuto che, nella specie, l’avv. G. abbia manifestato la volontà di indurre il collega in errore con l’omissione voluta di una circostanza decisiva, quale la detenzione dei libretti in capo ad altri, e che ciò abbia costituito comportamento strumentale per ritardare la realizzazione del diritto altrui facendo divenire il collega di controparte strumento inconsapevole della realizzazione del suo disegno dilatorio, ed ha ritenuto che tale comportamento, per la sua ambiguità, costituisca violazione di quei doveri di correttezza, lealtà e colleganza che sono ricompresi nel più ampio precetto di cui all’22 del codice deontologico.
3. – Con il secondo motivo si deduce la omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso decisivo. La decisione del Consiglio nazionale forense prescinde totalmente da fatti decisivi prospettati dall’attuale ricorrente, e, in particolare, dal fatto che la sentenza in relazione alla quale l’avv. Dalla N. pretendeva i libretti per l’incasso atteneva a domanda preliminare di riduzione per lesione di legittima e alla domanda di divisione di asse ereditano costituito da somma di danaro depositata in banca e rappresentata da tre libretti cointestati ai due eredi e vincolati all’esito del giudizio o transazione. Detta decisione era una sentenza parziale relativa alla prima fase dell’accertamento preliminare del contenuto del diritto del legittimario leso, cliente della ricorrente, e fino al momento della formazione del giudicato su di essa non si sarebbe potuto procedere alla fase della formazione delle quote né a quella successiva dell’attribuzione delle stesse. Tali temi, che non sorreggevano, secondo la ricorrente, l’asserita doverosità di comunicare il luogo di conservazione dei libretti per consentire alla controparte di procedere esecutivamente, erano stati inutilmente rappresentati al C.O.A. e, successivamente, al Consiglio nazionale forense , che, però, non li ha considerati. Mancherebbero, comunque, nella decisione impugnata i requisiti strutturali dell’argomentazione.
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4.2. – Risulta, invero, inconferente il richiamo alla natura del giudizio divisorio ed alla fase in cui si colloca in esso la sentenza in relazione alla quale l’avv. Dalla N. chiedeva i libretti per l’incasso, atteso che la contestazione mossa alla attuale ricorrente era quella di un comportamento integrante un non lineare percorso difensivo, essendo le giustificazioni addotte a motivazione della indisponibilità ad un incontro finalizzate alla realizzazione del complessivo disegno volto a far permanere una situazione di ambiguità che inducesse il legale di controparte a confidare nella possibilità di raggiungere una definizione stragiudiziale della controversia.
5. – Con la terza doglianza si deduce error in procedendo, violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nullità della sentenza. La decisione impugnata omette – si osserva nel ricorso – di pronunciarsi sulla terza censura, relativa alla errata determinazione dell’entità dell’offesa all’etica forense ed alla inadeguatezza della sanzione irrogata. Il Consiglio nazionale forense avrebbe errato nel non delibare la proporzionalità della sanzione con riferimenti al caso concreto.
6. – Il motivo è infondato, sol che si consideri che la decisione del Consiglio nazionale forense. si sofferma specificamente sul punto della adeguatezza della sanzione irrogata, considerando equa quella della censura, avuto riguardo alla condotta ambigua e contraddittoria dell’incolpata, tra l’altro protratta nel tempo e dettata da un preciso disegno dilatorio.
7. – Con il quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., per la motivazione carente/inesistente con conseguente nullità della pronuncia per difetto di requisito di forma indispensabile. Si denuncia la carenza della esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, la quale sarebbe passata dalla enunciazione dei fatti di prova, costituiti dalle lettere della attuale ricorrente, al giudizio di responsabilità disciplinare senza esplicitare quali sarebbero le frasi che violano i doveri di colleganza ed il decoro professionale, quali le circostanze da cui inferire l’elemento soggettivo dell’illecito, quale il fine sotteso.
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8.2. – La decisione impugnata contiene una articolata e dettagliata descrizione dei fatti posti a suo fondamento, ed una puntigliosa ed analitica ricostruzione del percorso logico che ha indotto il Consiglio nazionale forense a ravvisare nei fatti esposti la violazione contestata, alla luce del comportamento tenuto dalla incolpata e delle ragioni e finalità che lo avevano orientato.
9. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva dagli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata in segreteria il 17 gennaio 2012.
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L’articolo 10 del decreto(Disposizioni sulle tariffe professionali)mira a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all’eliminazione delle tariffe professionali. Il sistema che viene implementato si caratterizza per la minor presenza di vincoli nella messa a punto del programma negoziale e, conseguentemente, favorisce lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l’effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione.
L’articolo prevede, anzitutto, l’abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle concernenti la determinazione degli onorari dovuti per l’opera professionale dei notai. Viene pertanto modificato l’articolo 2233 del codice civile che regola la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista. In particolare il primo comma prevede la soppressione del riferimento alle tariffe professionali e stabilisce che il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità e non più previa acquisizione del parere dell’ordine professionale a cui appartiene il professionista. Il terzo comma interviene sull’articolo 636 del codice di procedura civile che disciplina la domanda di decreto ingiuntivo finalizzata ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in base alla parcella delle spese e prestazioni. Alla luce delle innovazioni, si procede alla abrogazione di quella parte del testo che fa riferimento all’onere di corredare la domanda con il parere della competente associazione professionale. Viene inoltre abrogato l’ultimo periodo del primo comma ove è previsto che “Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”. Il quarto comma prevede due modifiche alla legge n. 89 del 1913, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che riguardano il ricorso al procedimento di ingiunzione per la tutela del credito da onorari per prestazioni professionali. Si tratta della sostituzione del riferimento all’articolo 379 del codice di procedura civile con quello, attualmente corretto, all’articolo 636 del codice di procedura civile del 1942, nonché, con riguardo all’individuazione dell’autorità alla quale deve essere presentata la nota degli onorari, della sostituzione del riferimento “al pretore del mandamento in cui è l’ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore” quello “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”. Viene, infine, soppresso il riferimento alla previa liquidazione e approvazione della nota da parte del presidente del Consiglio notarile o di una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
L’articolo 11(Obbligo di comunicazione del preventivo) si colloca nella prospettiva tracciata dalla eliminazione delle tariffe professionali ed è finalizzata ad accrescere il grado di trasparenza, certezza e affidabilità del rapporto contrattuale sotto il profilo economico. L’obbligo di comunicazione del preventivo accresce la consapevolezza del consumatore che pattuisce il compenso per l’opera intellettuale del professionista e consente una migliore scelta nell’ambito del mercato concorrenziale. Si tratta, d’altra parte, di una soluzione che intensifica gli obblighi di informazione a carico del professionista, assecondando una tendenza già ampiamente affermatasi in ambito comunitario e nazionale. L’articolo prevede l’obbligo per tutti i professionisti di concordare per iscritto con il cliente il preventivo per la prestazione professionale. Si tratta di un obbligo deontologico la cui violazione costituisce illecito disciplinare. Si prevede, inoltre, che il professionista debba obbligatoriamente informare il cliente dell’esistenza di una copertura assicurativa, della durata della stessa e del massimale, a garanzia della propria capacità di far fronte agli obblighi risarcitori derivanti da eventuali danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale. Il terzo comma esclude dall’applicabilità del nuovo regime le attività professionali esercitate nell’ambito del SSN o in rapporto di convenzione con esso. Infine si stabilisce che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i codici deontologici dovranno procedere agli opportuni adeguamenti.
L’articolo 12 (Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)prevede che allo scopo di facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei giovani, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere i tirocini, ove richiesti, già durante gli ultimi anni del corso di laurea. In tal modo, l’indispensabile garanzia nella qualità nella formazione professionale viene utilmente coniugata con l’esigenza di non far gravare sulle famiglie per troppo tempo il costo della preparazione e, quindi, di estendere effettivamente la platea dei soggetti che possono ambire a svolgere un’attività professionale, indipendentemente dall’agiatezza o dalle tradizioni familiari. Non va dimenticato che in tutti i settori sono proprio i nuovi entranti che promuovono l’innovazione. Inoltre, la misura favorisce il collegamento tra l’università e il mondo del lavoro,e delle professioni in particolare, con prevedibili effetti sinergici La norma introduce, pertanto, tra le disposizioni di principio di carattere organizzativo che disciplinano l’autonomia delle università, la possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che lo studente possa svolgere il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, nel corso dell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica sono equiparati, a ogni effetto di legge a quelli previsti per l’iscrizione agli albi professionali. Non rientrano nella disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie.
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