professionisti Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/professionisti/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sun, 13 Oct 2024 10:16:59 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 L’equo compenso entra nel Codice deontologico forense https://www.giurdanella.it/2024/05/lequo-compenso-entra-nel-codice-deontologico-forense/ Thu, 30 May 2024 16:45:56 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56785 Con delibera n. 275 del 23 febbraio 2024, il Consiglio nazionale forense ha adottato la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso (pubblicata in G.U. n.102 del 3 maggio 2024), introducendo l’art. 25-bis (rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”), che così prevede: L’avvocato non può concordare o preventivare un […]

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Con delibera n. 275 del 23 febbraio 2024, il Consiglio nazionale forense ha adottato la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso (pubblicata in G.U. n.102 del 3 maggio 2024), introducendo l’art. 25-bis (rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”), che così prevede:
  1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

  2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

  3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Il nuovo articolo recepisce quanto previsto all’interno della Legge sull’equo compenso (L.49/2023), prevedendo misure sanzionatorie e disciplinari a carico degli avvocati che stabiliscano compensi al ribasso, in difformità a quanto previsto dal D.M 147/2022.

Alle conseguenze disciplinari si aggiunge la sanzione civilistica della nullità relativa e di protezione della clausola avente ad oggetto la determinazione del compenso non equo, rilevabile d’ufficio dal Giudice, ma solo a vantaggio del professionista.

I riflessi dell’intervento giudiziale sul rapporto contrattuale riguardano anche il cliente, il quale, non solo dovrà corrispondere al professionista la differenza tra l’equo compenso determinato giudizialmente e quanto effettivamente pagato, ma anche l’eventuale condanna al pagamento di un indennizzo a favore del professionista.

Peraltro, in relazione agli incarichi offerti dalle amministrazioni pubbliche o da soggetti comunque tenuti all’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, sulla scorta delle recenti pronunce del T.A.R. Veneto n. 632/2024 e del T.A.R Lazio n. 8580/2024 – è da escludere l’incompatibilità tra la nuova legge sull’equo compenso ed il codice dei contratti, poiché l’interpretazione letterale e teleologica della prima depone in modo univoco per la piena applicabilità anche alla materia dei contratti pubblici e, dunque, non può esserci in concreto alcuna antinomia tra le due discipline.

In sintesi, per non far correre all’Amministrazione il rischio di vedersi condannata a pagare parcelle con i medi tariffari, come conseguenza dell’aver previsto un preventivo nullo (con conseguente responsabilità contabile per il danno erariale), occorrerà attenersi rigorosamente – in sede di pattuizione preventiva – ai minimi tariffari, come detto, potendo solamente prevedere un eventuale ribasso limitatamente alle spese generali.

Abbiamo parlato di equo compenso qui e qui.

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Legge di Stabilità 2016: le novità per i professionisti https://www.giurdanella.it/2015/11/legge-di-stabilita-2016-le-novita-per-professionisti/ Tue, 10 Nov 2015 09:01:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29284 Il testo della Legge di Stabilità, attualmente in esame al Senato, prevede delle novità fiscali per i liberi professionisti. In particolare l’art. 8 prevede la modifica del regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva con l’aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d’impresa e arti […]

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Il testo della Legge di Stabilità, attualmente in esame al Senato, prevede delle novità fiscali per i liberi professionisti.

In particolare l’art. 8 prevede la modifica del regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva con l’aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale.

In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità: sono aumentate le soglie dei ricavi per accedere al regime ed è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15). Si modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

In base alle nuove disposizioni  possono accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell’anno precedente i 30.000 euro.

Viene estesa inoltre temporalmente la disciplina di vantaggio prevista per le nuove attività: per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (in luogo degli attuali due) l’aliquota forfetaria è stabilita nella misura del 5 per cento (il comma 65 dell’articolo unico della legge n. 190 del 2014 qui modificato prevede invece la riduzione di un terzo del reddito imponibile). Tale estensione temporale, con la riduzione dell’aliquota al 5 per cento, si applica anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 (comma 3). Quindi  tutti i professionisti che hanno optato per il regime dei minimi negli ultimi anni – nel 2015 e negli anni precedenti – possono continuare a beneficiare dell’applicazione dei minimi al 5%.

Per poter beneficiare del regime di vantaggio è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

Riguardo  il regime agevolato ai fini contributivi (delineato dalla legge di stabilità per il 2015) per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, il testo  prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/199.

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