professori universitari Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/professori_universitari/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sun, 17 Dec 2017 17:37:46 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Abilitazione scientifica nazionale: ecco le novità https://www.giurdanella.it/2016/03/abilitazione-scientifica-nazionale-ecco-le-novita/ Fri, 04 Mar 2016 11:46:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30745 Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca Stefania Giannini, nella seduta del 3 marzo 2016,  ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al DPR del 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso […]

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca Stefania Giannini, nella seduta del 3 marzo 2016,  ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al DPR del 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Fra le novità introdotte, si segnala la cosiddetta procedura a “sportello” ovvero un sistema di accertamento della qualificazione scientifica necessaria per accedere alla prima e alla seconda fascia della docenza universitaria che, una volta attivato, non incontra soluzioni di continuità.

Inoltre gli aspiranti professori potranno presentare la loro candidatura per abilitarsi all’insegnamento universitario in qualsiasi momento dell’anno e non più solo entro periodi limitati fissati dal MIUR, come accadeva fino ad oggi.

La durata dell’abilitazione passa da quattro a sei anni e sono state anche riviste le modalità di sorteggio delle commissioni, per garantire una maggiore rappresentatività dei settori disciplinari.

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Il Consiglio di Stato sui giudizi dell’abilitazione scientifica nazionale https://www.giurdanella.it/2015/09/il-consiglio-di-stato-sui-giudizi-dellabilitazione-scientifica-nazionale/ Tue, 22 Sep 2015 06:30:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28642 Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4362/2015 si espresso in merito ai giudizi di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia. Al riguardo ha statuito che “la discrezionalità  riconosciuta alla Commissione giudicatrice non significa avallare giudizi generici, illogici e contraddittori ” ed inoltre ha rilevato come […]

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4362/2015 si espresso in merito ai giudizi di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia.

Al riguardo ha statuito che “la discrezionalità  riconosciuta alla Commissione giudicatrice non significa avallare giudizi generici, illogici e contraddittori ” ed inoltre ha rilevato come la commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento per ogni candidato anche se non si tratta di procedura comparativa: “Il fatto poi che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia di natura comparativa non esclude che la Commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato.

Per tali motivi ha giudicato illegittimo il giudizio di inidoneità espresso in sede procedura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario (nella specie di seconda fascia), in quanto la Commissione non ha, dinanzi al superamento delle mediane previste da parte del candidato ricorrente, espresso un motivato giudizio di merito fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dell’attuale appellato, pur avendo enunciato l’intento di attenersi ai parametri e ai criteri definiti dagli articoli 3,4,6 e 7 del decreto ministeriale n.76/2012. 

Nel caso concreto la commissione non avevo valutato  il periodo di esperienza svolto all’estero dall’appellato, giudicato per la durata del medesimo diversamente da quanto avvenuto per altri.

Di seguito il testo della sentenza.

***

N. 04362/2015REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2015, proposto da:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anvur, Commissione Nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore disciplinare 6-A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

contro

Lorenzo Drago, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Nespor, Valeria Sergi, e Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Roma, Via Antonio Gramsci, n.24;

per la riforma

della sentenza n.8049 del T.A.R. LAZIO – ROMA (Sezione Terza) del 23 luglio 2014, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lorenzo Drago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato Masini e l’avvocato dello Stato Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Dalla documentazione agli atti, risulta che l’originario ricorrente e attuale appellato si rivolgeva al TAR Lazio per l’annullamento della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 6-A3 microbiologia e microbiologia clinica. Nella circostanza, lamentava la violazione degli articoli 5, comma 4, lettera a) e 6, comma 2 e dell’allegato A del decreto ministeriale n. 76/2012, nonchè dell’articolo 8, comma 4 del d.P.R. n.222/2011 e dell’articolo 3 del decreto ministeriale n.76/2012. Lamentava, inoltre, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di motivazione.

2. Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullava il giudizio valutativo formulato nei confronti del ricorrente e riteneva, ai sensi dell’articolo 34 del codice del processo amministrativo, che, in esecuzione del giudicato, la posizione del ricorrente dovesse essere riesaminata da una Commissione in diversa composizione. In particolare, la sentenza evidenziava che:

a. il ricorrente aveva superato le tre mediane previste per il settore disciplinare di competenza, motivo per cui sarebbe stata necessaria una più’ pregnante valutazione analitica dei titoli;

b. due commissari avevano espresso un giudizio positivo, mentre i giudizi degli altri tre, pur concludendo per la non idoneità del ricorrente, avevano riconosciuto il buon contributo scientifico dato allo svolgimento dei quattordici lavori presentati e il fatto che il ricorrente avesse effettuato un periodo di esperienza all’estero, peraltro non figurante nei giudizi di altri candidati dello stesso settore giudicati idonei;

c. quanto affermato da due commissari in ordine alle competenze diagnostiche del ricorrente che sarebbero prevalenti rispetto a quelle di ricerca, non è conforme alla declaratoria del settore concorsuale in questione, rientrando le competenze diagnostiche nell’ambito di tale declaratoria.

3. Con l’appello in epigrafe, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ritenuto la sentenza impugnata palesemente erronea e illegittima, evidenziando:

a. la sua non conformità al quadro normativo di riferimento, secondo cui è’ necessario il superamento del parametro quantitativo inteso come superamento degli indici medi di impatto della produzione scientifica affetta, oltre al superamento del parametro qualitativo consistente in un giudizio di maturità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate. In tal senso, la Commissione giudicatrice ha agito in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 del d.P.R. n.222/2011 e il relativo giudizio è il risultato di un’attenta e approfondita analisi del curriculum del candidato, odierno appellato;

b. le motivazioni del primo giudice non sono condivisibili, considerato che il superamento delle mediane è requisito necessario, ma non sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione;

c. dalla mera lettura del giudizio collegiale emerge la puntuale disamina dei titoli del candidato che vengono elencati in apertura, prima di passare all’esame delle pubblicazioni;

d. la Commissione indica adeguatamente le ragioni per cui, nonostante il superamento delle tre mediane, l’attuale appellato non sia stato ritenuto meritevole di ottenere l’abilitazione alla seconda fascia, evidenziando l’assenza di elementi innovativi e di contributi scientifici originali e di rilievo, il livello qualitativo modesto dell’attività’ di ricerca diretta ad aspetti routinari della diagnostica infettivologica, nonché il livello modesto delle riviste su cui appaiono le pubblicazioni;

e. i tre giudizi di segno negativo denunciano il carattere non originale dell’attività di ricerca, invero in linea con il giudizio positivo formulato da uno dei due commissari espressisi favorevolmente secondo il quale l’attività’ di ricerca non è particolarmente originale ed innovativo, privo di rilevanza internazionale e connotato da un livello modesto secondo due dei commissari espressisi sfavorevolmente;

f. il giudizio negativo formulato da uno dei commissari, pur se riferito ad un buon contributo scientifico, si limita ad attestare il rilievo di tale contributo nell’economia dei lavori presentati, come del resto fa lo stesso giudizio collegiale che riconosce il contributo determinante del candidato alla realizzazione dei lavori presentati che tuttavia non sono caratterizzati da elementi innovativi, originali e di rilievo;

g. la Commissione è stata unanime nel riconoscere l’apporto nella realizzazione dei lavori prodotti, ma li ha reputati qualitativamente non originali e innovativi;

h. il periodo di esperienza all’estero è durato solo quattro mesi e la valutazione del suo peso rientra nell’ambito della discrezionalità della Commissione di cui il TAR non sembra tener conto;

i. la procedura di abilitazione scientifica nazionale non è di natura comparativa e non è una procedura concorsuale. Di conseguenza, gli eventuali errori nell’attribuzione dell’abilitazione ad altri candidati non possono inficiare la mancata abilitazione del ricorrente. Questo vale pure per la rilevata mancanza in capo ad altri candidati giudicati idonei di periodi d’esperienza all’estero. Altrimenti, si esercita un non consentito sindacato nel merito dell’attività’ amministrativa che è discrezionale;

l. sulle richiamate competenze diagnostiche del candidato, è stato denunciato da un commissario e in sede di giudizio collegiale il carattere routinario di tale esperienza. È stato quindi il giudizio sul livello qualitativo di tale attività a determinare la mancata abilitazione insieme con la valutazione negativa della produzione scientifica non innovativa, ne’ originale, ne’ di rilievo;

m. la costituzione di una nuova Commissione determina criticità di vario genere per l!’Amministrazione in termini di notevole appesantimento delle attivita’ in corso e delle procedure amministrative, di aggravio dei costi finanziari, di diversa costituzione della Commissione anche in merito ai criteri da applicare e all’onerosità organizzativa;

n. affidare la rivalutazione ad un’altra Commissione in diversa composizione crea un’evidente disparità’ di trattamento tra l’attuale appellato e gli altri candidati all’abilitazione, disparità che potrebbe essere evitata affidando la rivalutazione alla stessa Commissione, non sussistendo alcuna ragione per una modifica dell’organo valutatore.

4. Con memoria del 16 febbraio 2015, la parte appellata ha replicato ai motivi di appello, ritenendoli infondati. In particolare, ha eccepito che:

a. la Commissione non ha affatto agito in conformità all’articolo 8, comma 4 del d.P.R. n.222/2011 e il giudizio non è stato il risultato di un’attenta e approfondita analisi del curriculum del candidato, nè vi è stata una puntuale disamina dei titoli. Ciò in quanto manca la valutazione analitica di questi ultimi e delle pubblicazioni e non risulta dai verbali che essa sia stata effettuata e la valutazione analitica non risulta in alcuni dei giudizi individuali cui il giudizio collegiale possa aver fatto riferimento per relationem;

b. il primo giudice non si è inserito negli ambiti riservati alla discrezionalità amministrativa, ma si è limitato a rilevare profili di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà che rientrano in un eccesso di potere valutabile dal giudice amministrativo; c. il giudizio della Commissione è viziato dalla violazione delle norme di legge e del criterio stabilito dalla stessa Commissione, nonché per difetto di motivazione,travisamento dei fatti e contraddittorietà;

d. esiste una evidente contraddittorietà interna agli stessi tre giudizi individuali che concludono negativamente per l’abilitazione, nonché’ l’erroneità di due giudizi individuali negativi contrastanti con la declaratoria del settore concorsuale;

e. l’appellato ha superato tutte le mediane e ciò indica che le pubblicazioni presentate superano i valori richiesti dal decreto ministeriale n.76/2012 e dalla delibera n.50/2012 dell’Anvur e quindi non possono essere di valore modesto; le riviste su cui ha pubblicato l’appellato sono tutte considerate Q1 cioè’ di eccellenza;

f. la valutazione del periodo di esperienza all’estero è’ affidata alla discrezionalità della Commissione, ma il periodo va considerato come è stato fatto per altri candidati e ciò non significa introdurre elementi di valutazione comparativa;

g. la nomina di una nuova Commissione non solleva alcuna problematica, neanche economica e non è in contrasto con la legge n.240/2012. Nè vi sarebbe alcuna disparità di trattamento, poiché il primo giudice ha ordinato di procedere alla nuova valutazione non in base a diversi criteri, ma nel rispetto delle disposizioni che regolano l’abilitazione;

h. la necessità di attribuire ad altra Commissione il giudizio in sede di rinnovo dello stesso è collegata al fatto che i nuovi commissari prendono conoscenza per la prima volta della documentazione da valutare, garantendo cosi un’imparzialità dovuta all’assenza di condizionamenti; i. il giudizio negativo della Commissione avrebbe dovuto essere più’ analitico e specifico nell’indicare le ragioni per cui il candidato non è stato abilitato, nonostante il superamento di tutti gli indicatori bibliometrici e il superamento di tutte e tre le mediane e quindi nonostante che l’impatto scientifico dei propri titoli fosse oggettivamente verificato;

l. la Commissione non ha specificato le ragioni per cui il giudizio non ha tenuto conto del superamento delle predette tre mediane, limitandosi ad un generico giudizio sul livello modesto delle riviste e ad un altrettanto generico aspetto routinario della diagnostica infettivologica;

m. il giudizio collegiale e i tre giudizi individuali negativi non rispettano la necessità prevista dalle vigenti norme di un motivato giudizio di merito fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato. Manca, infatti, tale valutazione, ne’ risulta dai verbali ch’essa sia stata effettuata. La mancanza vizia non solo il giudizio collegiale, ma pure i giudizi individuali dei tre commissari che si sono espressi negativamente, senza peraltro valutare gli altri titoli pure previsti dal decreto ministeriale n.76/2012, come la responsabilità’ scientifica per progetti di ricerca, la partecipazione a comitati editoriali di riviste, il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività’ scientifica, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese e allo sviluppo e impiego di brevetti, ma pure alla capacità’ di coordinare e dirigere un gruppo di ricerca, di attrarre finanziamenti competitivi e collaborare all’attività’ di trasferimento tecnologico;

n. il giudizio collegiale è viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità, e difetto di motivazione. A parte l’affermazione generica e immotivata sulla routinarietà della produzione scientifica e la mancanza di innovazione che, peraltro, non hanno impedito alla Commissione di esprimere un giudizio positivo su altra candidata., non corrisponde, poi, al vero il modesto livello delle riviste su cui l’attuale appellato ha pubblicato, essendo le medesime considerate tutte di eccellenza e molte con il ranking Q1 e un elevato IF e comunque le stesse riviste sono state giudicate diversamente per altri candidati;

o. i giudizi negativi espressi da tre Commissari sono viziati da illogicità contraddittorietà

DIRITTO

L’appello è infondato e va respinto, dal momento che la sentenza impugnata è sostenuta da valide motivazioni sostenute da argomentazioni convincenti, logiche e ragionevoli.

Non convince, infatti, il primo motivo di censura e incisivamente il primo giudice ha statuito che il superamento delle tre mediane richiedeva una più pregnante valutazione analitica dei titoli. Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, dalla documentazione acquisita agli atti non è dato riscontrare la suddetta valutazione analitica e neppure essa oggettivamente risulta dai verbali redatti essere stata effettuata.

La discrezionalità riconosciuta alla Commissione non significa avallare giudizi generici, illogici e contraddittori che sono stati eccepiti e dimostrati dalla difesa della parte appellata e convenientemente riscontrati dal giudice di prime cure. Se è vero che il superamento delle mediane, pur essendo requisito necessario, non è sufficiente da solo ai fini del conseguimento dell’abilitazione, è altrettanto vero che la Commissione non ha, proprio dinanzi al superamento delle mediane, espresso un motivato giudizio di merito fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dell’attuale appellato, pur avendo enunciato l’intento di attenersi ai parametri e ai criteri definiti dagli articoli 3,4,6 e 7 del decreto ministeriale n.76/2012. Né, invero, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni risulta effettuata nei giudizi individuali dei Commissari che si sono espressi negativamente. Peraltro, non tutti i titoli sono stati esaminati e legittimamente la parte appellata ha espresso le sue doglianze ritenendo di possederli e ciò non risulta essere stato contestato dall’Amministrazione.

Pure il secondo motivo di appello è privo di pregio. Il primo giudice ha, infatti, correttamente individuato un’evidente contraddittorietà interna ai tre giudizi negativi espressi e la difesa dell’appellato ha convenientemente dimostrato, con riguardo a ciascuno dei citati Commissari, le contraddizioni risultanti dai giudizi formulati singolarmente e neanche su tali profili vi è stata una reazione adeguata da parte dell’Amministrazione.

Il fatto poi che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia di natura comparativa non esclude che la Commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato, il che non risulta essere avvenuto con riferimento alla valutazione del periodo di esperienza svolto all’estero dall’attuale appellato, giudicato per la durata del medesimo diversamente da quanto avvenuto per altri.

Sotto un profilo oggettivo, poi, quanto sostenuto dall’appellato circa la collocazione delle riviste su cui sono stati pubblicati i lavori, dimostra, anche in ragione della diversa valutazione operata su altri candidati, la disparità di trattamento che ha ridondato negativamente a svantaggio dell’appellato.

Anche il terzo motivo di appello è, infine, infondato. Questo Collegio non reputa che sussistano motivi per ritenere ingiusta la decisione del primo giudice che ha disposto il riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione. La nuova Commissione si dovrà attenere nel concreto a quanto previsto dalle disposizioni in materia e non potrà’ modificare i criteri previsti per la procedura specifica e ciò salvaguarderà la parità di trattamento nei confronti degli altri candidati. Non vi è dubbio, poi, che la rinnovazione della valutazione ad opera di Commissari che, per la prima volta, esaminano la documentazione dell’attuale appellato, sia più garante in termini di imparzialità dell’azione amministrativa. Neppure risultano convincenti le considerazioni della parte appellante circa le difficoltà organizzative per la costituzione della nuova Commissione o per l’onerosità economica ad essa connessa, visto che tali difficoltà rientrano nella fisiologia del funzionamento di qualsiasi Commissione giudicatrice che, a prescindere dell’esito di contenziosi giudiziari, può essere costretta ad essere integrata o rinnovata per rinuncia, incompatibilità, motivi di salute e altro dei propri componenti. Nè le attività’ concernenti la valutazione di un solo candidato possono ragionevolmente appesantire la procedura in atto, proprio perché espletata da altra Commissione e comunque con effetti, trattandosi di procedura non concorsuale, che riguardano il solo candidato nei cui confronti viene rinnovata la valutazione.

2. In conclusione, l’appello va respinto. Per la complessità della vicenda e per l’oggettiva difficoltà di interpretazione della normativa vigente in materia, questo Collegio ritiene di compensare, tra le parti, le spese del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n.418 del 2015), lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015, con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18/09/2015.

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Corte Costituzionale: ricambio generazionale più difficile per i professori universitari https://www.giurdanella.it/2013/05/corte-costituzionale-ricambio-generazionale-piu-difficile-per-i-professori-universitari/ Fri, 24 May 2013 06:30:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13141 I professori universitari possono chiedere di restare in servizio per un ulteriore biennio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici

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Con sentenza n. 83 del 6 maggio 2013 la Consulta interviene nuovamente sul regime normativo dei professori universitari. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della L. n. 240/2010 (“collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori”) che escludeva la facoltà – riconosciuta in generale a tutti i pubblici dipendenti – di concedere la proroga biennale del rapporto di lavoro dei docenti universitari, dopo il raggiungimento dei requisiti per il collocamento in pensione.

La questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Stato con riguardo a tre norme della Carta costituzionale:

  • art. 3 Cost, per la lamentata irragionevolezza della deroga introdotta per i docenti universitari, non essendo la stessa sorretta da una ragione giustificatrice adeguata e proporzionata alla finalità perseguita (consistente fondamentalmente nell’esigenza di favorire il ricambio generazionale dell’insegnamento universitario in favore dei docenti più giovani);
  • artt. 97 (principio del buon andamento) e 33 (principio dell’autonomia universitaria), nella misura in cui priva le Università di ogni potere valutativo in ordine alla possibilità di accogliere le istanza di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche qualora tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca.

La Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost, l’esclusione normativa dell’istituto del trattenimento in servizio per i professori universitari, che pertanto possono chiedere di restare in servizio per un ulteriore biennio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L’assenza di idonee ragioni giustificatrici della norma in questione viene argomentata dalla Consulta con un duplice ordine di considerazioni: da un lato, l’impossibilità di utilizzare esperienze professionali ancora valide non può fondarsi su generiche esigenze di contenimento finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica che poi risultino applicate ad un settore professionale numericamente ristretto; dall’altro lo stesso interesse ad un ricambio generazionale del personale docente deve necessariamente esser bilanciato con la contrapposta esigenza di mantenere in servizio docenti in grado di dare un positivo contributo proprio per la particolare esperienza professionale acquisita.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 6 maggio 2013.

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Corte Cost: incarichi di docenza anche ai tecnici nelle Università https://www.giurdanella.it/2013/05/corte-cost-incarichi-di-docenza-anche-ai-tecnici-nelle-universita/ https://www.giurdanella.it/2013/05/corte-cost-incarichi-di-docenza-anche-ai-tecnici-nelle-universita/#comments Fri, 10 May 2013 06:00:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12607 Dichiarata l'illegittimità della norma della L. 230/2005, che vietava il conferimento di incarichi di docenza al personale tecnico delle Università

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La Consulta, con sentenza n. 78 del 22 aprile 2013  – presidente Gallo, estensore Mattarella – ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 10 della L. n. 230/2005, che vietava al personale tecnico-amministrativo delle Università la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento anche a titolo gratuito da parte degli Atenei di appartenenza, per violazione dell’art. 3 Cost sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento.
Nonostante la norma censurata sia stata in un secondo momento abrogata dall’art. 29 comma 11 lett. c) della L. n. 240/2010, la questione mantiene una propria rilevanza con riguardo a tutti quei provvedimenti amministrativi adottati in base a tale norma.
Afferma la Corte: “Il divieto introdotto dalla norma impugnata, successivamente abrogata dall’art. 29, comma 11, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), è diretto esclusivamente nei confronti di una particolare categoria di dipendenti pubblici, nell’ambito delle diverse categorie dei dipendenti delle università, quale si configura il personale tecnico amministrativo, e non già nei confronti di una categoria generale”.
Si tratta pertanto di una norma particolare che limita i diritti di un sottoinsieme dei dipendenti pubblici delle Università, che a loro volta rappresentano una species del genus del pubblico impiego. Appunto perché fortemente limitativa delle possibilità professionali del personale tecnico-amministrativo se paragonate a quelle del personale docente, occorrerebbe una congrua ragione giustificatrice che ne sorregga l’impianto.
“Siffatta evidente diversità della disciplina di medesime categorie di dipendenti pubblici, sottoposti, tra l’altro, ai fini dell’eventuale svolgimento dell’incarico di insegnamento, all’ordinario regime autorizzatorio previsto dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), – osserva la Consulta – non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio giustificatrice, ed anzi risulta manifestamente irragionevole”.
Pertanto, similmente a quanto accaduto ad altre norme discriminatrici di determinate categorie di dipendenti pubblici o privati destinatari di un trattamento normativo irragionevolmente differenziato, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge n. 230 del 2005, per violazione del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Si allega in formato pdf il testo completo della sentenza n. 78/2013 della Corte Cost.

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Consiglio di Stato: il ricercatore è diverso dal Prof, almeno per la pensione https://www.giurdanella.it/2013/05/il-ricercatore-e-diverso-dal-prof-almeno-per-la-pensione/ https://www.giurdanella.it/2013/05/il-ricercatore-e-diverso-dal-prof-almeno-per-la-pensione/#comments Thu, 02 May 2013 06:30:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11943 L'ipotesi del trattenimento in servizio rappresenta ormai un'eccezione alla regola dell'interruzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva

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Con sentenza n. 1672 del 26 marzo 2013 il Consiglio di Stato fa il punto dell’attuale situazione normativa in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 16 del Dlgs 503/1992 così come novellato dall’art. 72 del DL n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008, giungendo ad affermare che l’ipotesi del trattenimento in servizio rappresenta ormai un’eccezione alla regola dell’interruzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva (40 anni di servizio) e, stante il suo carattere derogatorio, deve essere puntualmente motivata.
Oltre a ciò, i Giudici di Palazzo Spada, trovandosi a giudicare sulla legittimità delle aspettative di alcuni ricercatori con incarico di professore aggregato di rimanere per un altro biennio in servizio oltre i 40 già maturati – similmente a quanto previsto per i professori – hanno ritenuto non assimilabili le due figure professionali, differenti sia sotto il profilo organizzativo che funzionale, concludendo per l’inapplicabilità ai ricercatori della deroga normativa del trattenimento in servizio.
Da un’attenta analisi della normativa in questione emerge che, a seguito della novella del 2008, quello che era un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (compreso il personale in regime di diritto pubblico e quindi i professori universitari) è stato trasformato in una semplice richiesta facoltativa rivolta alla pubblica amministrazione di appartenenza, cui si riconosce un potere discrezionale in ordine al suo eventuale accoglimento in considerazione delle proprie esigenze organizzative e funzionali.
La ratio della novella è da ravvisarsi nell’attualissima esigenza di contenere la spesa pubblica nel contesto del pubblico impiego, circostanza che ha indotto il legislatore ad invertire il rapporto regola-eccezione tra trattenimento in servizio e interruzione del rapporto di lavoro.
Afferma il Collegio: “Poichè è questa la ratio sottesa al richiamato intervento normativo ne consegue che l’ipotesi ordinaria è quella della mancata attivazione dell’istituto del trattenimento (ipotesi ricorrendo la quale l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione sarà limitata all’insussistenza di particolari esigenze organizzative e funzionali le quali inducano a decidere in tal senso), mentre all’ipotesi del trattenimento sarà da riconoscere carattere di eccezionalità, con la necessità di esplicitare in modo adeguato le relative ragioni giustificatrici, conferendo rilievo preminente alle esigenze dell’amministrazione”. In altre parole la scelta a favore del trattenimento in servizio deve essere sostenuta da ragioni oggettive relative alla particolare esperienza professionale acquisita e che siano tali da rendere quel docente tanto indispensabile da sacrificare il contrapposto interesse pubblico al contenimento della spesa.
La scelta compiuta dal legislatore del 2008, tra l’altro, è in linea con il principio del buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 cost., e con i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, né appare irragionevole rispetto alla normativa comunitaria (il riferimento è al principio di non discriminazione dei lavoratori in base all’età di cui alla Direttiva n. 200/78/CE) in quanto si limita a disciplinare la durata della vita lavorativa anche rispondendo ad un altro interesse di quegli stessi lavoratori che hanno già raggiunto la massima anzianità contributiva e che quindi hanno maturato il diritto di andare in pensione.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della pronuncia in commento (Cons. Stato sentenza n. 1672/2013).

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Selezione professori universitari, inammissibile il ricorso dell’AIC https://www.giurdanella.it/2013/02/selezione-professori-universitari-inammissibile-il-ricorso-dellaic/ Mon, 18 Feb 2013 17:34:48 +0000 La terza sezione del TAR Lazio, con sentenza n. 1489/2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Associazione dei costituzionalisti contro i criteri di selezione dei commissari e di valutazione dei candidati professori di prima e seconda fascia.

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La terza sezione del TAR Lazio, con sentenza n. 1489/2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Associazione dei costituzionalisti contro i criteri di selezione dei commissari e di valutazione dei candidati professori di prima e seconda fascia.

Lo scorso luglio 2012 l'AIC e i prof. Massimo Luciani e Federico Sorrentino hanno impugnato infatti il decreto del Ministro dell’Università, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella parte in cui per i settori concorsuali non bibliometrici, tra cui il settore 12 (scienze giuridiche), richiamando l’allegato B utilizza, quali indicatori della qualità della ricerca e per l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, le classificazioni delle riviste riferite all’ultimo decennio.

Al ricorso erano intervenuti, ad adiuvandum, l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (Aipdt),e la Società Italiana di Diritto Internazionale (Sidi) e Coordinamento Nazionale dei Professori Associati delle Università Italiane (Conpass), nonché, ad opponendum, il Comitato nazionale universitario.

I ricorrenti deducevano l’illegittimità del decreto ministeriale sul rilievo che utilizza, ai fini della valutazione della produzione scientifica del decennio trascorso, un indicatore (id est, il numero di articoli pubblicati in riviste di Classe A) fondato su un elemento (l’attribuzione di diverse classi alle riviste) identificato solo ora e costruito a sua volta in base a criteri non indiscutibilmente oggettivi, bensì dipendenti da qualificazioni e valutazioni compiute ora per allora.

Il Tar ha però accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, in quanto riferita all’Aic, non avendo la stessa, tra i propri fini istituzionali, la tutela degli interessi giuridici ed economici di categoria e, quindi, dei propri iscritti a far parte di commissioni di concorso di prima e di seconda fascia. "E’ di palese evidenza, infatti, che tale Associazione, secondo quanto codificato nel proprio Statuto, cura esclusivamente interessi di carattere scientifico e culturale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive in tema di diritto costituzionale", osserva il collegio.

"Nel caso all’esame del Collegio – continuano i giudici amministrativi – l’Aic non vanta, in relazione alla questione controversa, una posizione differenziata rispetto al quisque de populo. Non è dunque l’astratta legittimazione a ricorrere dell’Aic ad essere negata, ma quella ad impugnare i criteri di classificazione delle riviste riferite all’ultimo decennio, con la conseguenza che è del tutto ininfluente il richiamo, operato da parte ricorrente nella memoria depositata il 4 gennaio 2013, alla giurisprudenza del giudice amministrativo che riconosce la legittimazione di associazioni, in quanto espressione di interessi di categoria".

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