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]]>Si è trattato di comprendere, in sostanza, se nell’ambito di una procedura di cui all’art. 183, d.lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti pubblici), venga o meno a costituirsi un autonomo rapporto precontrattuale con l’operatore economico individuato quale miglior offerente che non consenta più all’Amministrazione di revocare la precedente decisione di avvalersi dell’istituto del project financing, quanto meno non senza incorrere in forme di responsabilità precontrattuale.
Ebbene la sentenza del 1 agosto 2024, n. 2809 ha stabilito in maniera inequivocabile che l’Amministrazione procedente conserva il potere di rivalutare la rispondenza dell’operazione economica prescelta all’interesse pubblico e alle esigenze della collettività e ha difatti ribadito che “la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera continua a essere immanente. Si tratta infatti di considerare, sino all’affidamento, l’attualità e la convenienza della realizzazione, senza condizionamenti finanche da eventuali previ e informali contatti, finalizzati all’elaborazione della proposta da parte del promotore”.
Nel caso di specie il ricorso giurisdizionale, proposto nel 2019 proprio da un operatore economico che era già stato nominato promotore ai sensi dell’art. 183, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, aveva ad oggetto sia la domanda di annullamento del provvedimento di revoca della deliberazione con la quale il Comune di Comiso, nel 2016, aveva inizialmente stabilito di affidare ai privati – avvalendosi del modello del project financing ad iniziativa pubblica – la realizzazione, la riqualificazione e la gestione pluriennale del sistema cimiteriale di Comiso-Pedalino, sia la contestuale domanda di risarcimento del danno, per un verso, per l’asserito illegittimo esercizio di attività provvedimentale e, per altro verso, per responsabilità precontrattuale.
Un’operazione economica simile era (solo inizialmente) sembrata vantaggiosa per la comunità, giacché si pensava che, ove fosse stata portata a conclusione, avrebbe evitato al Comune di sostenere il considerevole esborso finanziario occorrente per la sistemazione del complesso cimiteriale e avrebbe garantito al concessionario, una volta realizzate le nuove opere cimiteriali e riqualificate le zone, di percepire per diversi anni gli oneri derivanti dalle sepolture.
Orbene la pronuncia in commento, in aderenza con l’impianto difensivo da noi sostenuto, ha innanzitutto spiegato che – nonostante la nomina del promotore determini “un’immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto ed un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti (tant’è che tale atto è da ritenersi lesivo e deve dunque essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione” – in ogni caso, perfino quando sia già intervenuta la nomina del soggetto promotore, la Pubblica Amministrazione “non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione, posto che: a) tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa; b) la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all’interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta”.
È così fuor di dubbio che l’Amministrazione non abbia alcun dovere o obbligo di dare corso alla procedura, ben potendo scegliere – ove ciò risultasse, beninteso, maggiormente rispondente all’interesse pubblico – di rinviare la realizzazione delle opere ovvero di non procedere affatto e revocare l’intera procedura.
Il Collegio ha rimarcato che non può negarsi all’Amministrazione “la potestà di rivalutare la decisione originariamente assunta approntando soluzioni alternative che, se da un lato comporterebbero per l’ente la necessità di sostenere un immediato esborso finanziario, dall’altro possano consentire al comune di percepire gli oneri derivanti dal rilascio in concessione delle sepolture (facoltà questa a cui l’amministrazione avrebbe dovuto irrimediabilmente rinunciare in caso di affidamento in concessione delle nuove opere cimiteriali al ricorrente) e, soprattutto, di mitigare l’impatto sulla cittadinanza dell’aumento delle tariffe cimiteriali che, inevitabilmente, sarebbe conseguito in caso di realizzazione degli interventi mediante ricorso alla finanza di progetto”.
Del pari, i giudici hanno poi rigettato tanto la domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dall’esercizio illegittimo dell’attività provvedimentale, sul presupposto che l’azione amministrativa del Comune è apparsa totalmente esente da illegittimità, quanto quella di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, neppure esaminata nel merito poiché del tutto sfornita di prove atte a dimostrare l’an e il quantum del prospettato danno.
Infine, il T.A.R. ha ritenuto che la disciplina sull’indennizzabilità dei pregiudizi derivanti dalla revoca legittima di cui all’art. 21-quinquies, della legge n. 241/1990, – disciplina anch’essa richiamata dal ricorrente per l’ipotesi in cui le domande risarcitorie non potessero trovare accoglimento – “è cedevole rispetto alla disciplina specifica dettata dall’art. 183, co. 12 e 15 D. Lgs. n. 50 del 2016, ove si prescrive il riconoscimento dell’interesse contrattuale negativo o dell’indennizzo per le sole ipotesi in cui il promotore non risulti aggiudicatario della gara”.
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]]>Domande e risposte sul Partenariato Pubblico Privato
La pubblicazione mira soprattutto a promuovere e diffondere una cultura di base in merito ai principali modelli di PPP invalsi nella prassi in funzione della progettazione, realizzazione e gestione di opere e/o servizi pubblici o di pubblica utilità, con l’apporto di capitali e risorse privati.
Infatti, come ricorda il documento, la Finanza di Progetto e, più in generale, i Partenariati Pubblico Privato (PPP), sono oggetto di crescente attenzione sia a livello europeo che nazionale. Le difficoltà legate alla finanza pubblica ed i vincoli di bilancio imposti dall’adesione all’Unione Monetaria hanno senz’altro contribuito a favorire la ricerca di modalità di finanziamento alternative più efficienti rispetto al reperimento esclusivo di risorse a carico del bilancio dello Stato.
Il documento innanzi tutto chiarisce i connotati fondamentali del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di opere pubbliche, e il rapporto tra quest’ultimo e la finanza di progetto o project financing.
Il Partenariato Pubblico Privato non è definito né a livello nazionale, né a livello comunitario. Con tale termine viene infatti indicata una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato.
Il ricorso a una delle tipologie di PPP può essere previsto in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione intenda affidare ad un operatore privato l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi.
Per Project Financing (PF) o Finanza di Progetto, invece, si intende il finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Il progetto si presenta come entità autonoma rispetto ai soggetti che lo promuovono e viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa.
Il PF nasce come modalità di finanziamento di progetti pubblici o privati, finanziariamente indipendenti, caratterizzati da elevati fabbisogni finanziari e dalla possibilità di ripartire i rischi sui diversi soggetti partecipanti all’operazione.
Peranto, se con il termine Partenariato Pubblico Privato ci si riferisce a tutte quelle forme di cooperazione tra pubblico e privato finalizzate alla progettazione, costruzione, finanziamento, gestione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, il Project Financing è una tecnica finanziaria che può essere utilizzata in operazioni di PPP per finanziare un progetto infrastrutturale.
In seguito sono descritte le procedure amministrative da seguire in caso di PP, e gli strumenti giuridici necessari alla loro attuazione: concessione di costruzione e gestione, concessione di opere o servizi, leasing o locazione finanziaria, sponsorizzazione, società miste, ecc.
Infine l’ultima parte del documento riguarda gli aspetti economico finanziari dei partenariati.
Di seguito il testo del documento in materia di Partenariato Pubblico Privato a cura della Presidenza del Consiglio
***
INDICE DELLE DOMANDE
L’UNITÀ TECNICA FINANZA DI PROGETTO
1 Che cos’è l’UTFP?
2 Quali sono i compiti istituzionali dell’UTFP?
3 Quali sono le attività dell’UTFP?
4 Quali sono le attività di assistenza alle Pubbliche Amministrazioni?
5 Che cosa si intende per assistenza alle amministrazioni per l’identificazione di iniziative secondo effettive logiche di PPP?
6 Che cosa si intende per assistenza tecnica, giuridica ed economico-finanziaria?
7 Come si attiva la procedura di assistenza?
8 Quale documentazione deve essere inviata all’UTFP?
9 L’amministrazione deve comunicare all’UTFP le decisioni prese a seguito dell’assistenza richiesta e/o l’esito della procedura?
10 Come l’UTFP rende nota la propria attività?
11 Dove reperire documenti dell’ UTFP?
IL PPP PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
12 Che cos’è il PPP?
13 Come vengono classificate le opere pubbliche da realizzare in PPP?
14 Quali sono le caratteristiche principali di un’operazione di PPP?
15 Quali sono le forme di PPP individuate a livello europeo?
16 Quali forme di PPP esistono in Italia?
17 Quando è opportuno utilizzare schemi di PPP?
18 Quali sono i vantaggi del PPP?
19 Quali sono le criticità del PPP?
20 Che cos’è il project financing?
21 Quali sono le differenze tra il PPP e il PF?
22 Quando è opportuno utilizzare schemi di PF?
23 Quali sono i vantaggi del PF?
24 Quali sono le criticità del PF?
STRUMENTI GIURIDICI E PROCEDURE
25 Qual è la normativa di riferimento per le operazioni di partenariato Pubblico Privato?
26 Cos’è una concessione di costruzione e gestione?
27 Quali sono le modalità di affidamento della concessione di costruzione e gestione?
28 Quali sono gli adempimenti preliminari, prescritti dalle norme vigenti per l’avvio di una operazione di PPP per la realizzazione e la gestione di una infrastruttura pubblica?
29 Quali sono le modalità di inserimento degli interventi negli strumenti di programmazione delle opere pubbliche?
30 Che cos’è lo studio di fattibilità?
31 In cosa consiste la procedura ex art. 144 del Codice?
32 In cosa consiste la procedura ex art. 153 del Codice?
33 Quando si può presentare una proposta ex art. 153 del Codice?
34 Quali soggetti possono presentare proposte ai sensi dell’art. 153 del Codice?
35 Quali documenti deve contenere la proposta presentata dal promotore?
36 Cos’è la convenzione?
37 Cos’è il piano economico finanziario?
38 Cos’è l’asseverazione?
39 Quali sono gli adempimenti successivi alla presentazione della proposta?
40 In che consiste l’attività di valutazione della proposta?
41 Cosa comporta la dichiarazione di pubblico interesse di una proposta?
42 Come si svolge la gara disciplinata dall’art. 155 del Codice?
43 Cosa è la società di progetto?
44 Quali sono le cause di estinzione della concessione di costruzione e gestione?
45 Quali sono i diritti del concessionario in seguito alla risoluzione del rapporto di concessione di costruzione e gestione?
46 Cosa accade in caso di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario?
47 Cos’e una concessione di servizi?
48 Come si aggiudica una concessione di servizi?
49 Cos’è la sponsorizzazione?
50 Come si aggiudica un contratto di sponsorizzazione?
51 Cos’è la locazione finanziaria (leasing) per opere pubbliche o di pubblica utilità?
52 Come si aggiudica un contratto di locazione finanziaria per opere pubbliche?
53 Cos’è il Promotore di opere di urbanizzazione?
54 Cos’è il Promotore di insediamenti turistici?
55 Cos’è la concessione di beni immobili per valorizzazione e utilizzazione a fini economici?
56 Che cos’è una società mista?
57 Come viene scelto il partner privato di una società mista?
58 Che cos’è una Società di Trasformazione Urbana?
ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI
59 Quali sono gli obiettivi dello studio di fattibilità?
60 Che cos’è l’analisi costi benefici?
61 Che cos’è l’analisi finanziaria?
62 Che cos’è Il PPP Test?
63 Quali sono le finalità del Piano Economico Finanziario?
64 Come è strutturato un PEF?
65 Quali sono gli input che generalmente si utilizzano per la redazione di un PEF?
66 Che cosa si intende per conto economico previsionale?
67 Che cosa si intende per stato patrimoniale previsionale?
68 Che cosa si intende per flussi di cassa previsionali?
69 Che cosa si intende per equilibrio economico finanziario degli investimenti?
70 Che cosa si intende per convenienza economica di un investimento?
71 Che cos’è il valore attuale netto di progetto
72 Che cos’è il Tasso Interno di Rendimento del Progetto
73 Come si misura la redditività degli azionisti della società di progetto?
74 Che cosa si intende per sostenibilità finanziaria?
75 Che cos’è il Debt Service Cover Ratio (indicatore di bancabilità del servizio del debito)?
76 Che cos’è il Loan Life Cover Ratio (indicatore di bancabilità della vita del debito)?
77 Quali sono le fonti di finanziamento di un’operazione di Partenariato Pubblico Privato?
78 Quali sono le forme di capitale proprio previste?
79 Che cosa si intende per capitale intermedio?
80 Che cosa si intende per debito e quali sono le forme previste?
81 Che cosa si intende per costi finanziari?
82 Che cosa sono e quali sono le commissioni bancarie?
83 Che cosa sono gli interessi di preammortamento?
84 Come si determina il debito massimo sostenibile?
85 Come si determina il tasso d’interesse sul finanziamento bancario?
86 Che cos’è il tasso base di un finanziamento bancario?
87 Che cos’è lo spread sul tasso base del finanziamento?
88 Quando è possibile erogare il contributo pubblico?
89 Quali sono le forme di erogazione del contributo pubblico previste?
90 Esistono dei metodi per quantificare la contribuzione pubblica ottimale?
91 Quale è, generalmente, la forma di erogazione più conveniente per la Pubblica Amministrazione?
92 Quali sono i principali rischi presenti in un’operazione di Partenariato Pubblico Privato?
93 Che cosa si intende per trasferimento del rischio?
94 Come vengono allocati i rischi tra le parti coinvolte?
95 Che cos’è la matrice dei rischi?
96 Quali sono le modalità di allocazione dei rischi in un contratto di concessione?
97 Che cos’è il Value for Money (VfM)?
98 Che cos’è il Public Sector Comparator ?
99 Quali sono i maggiori limiti e le difficoltà riscontrabili nell’implementazione del modello del PSC?
100 Quali operazioni di PPP possono essere deconsolidate dal bilancio pubblico?
CHE COS’È L’UTFP?
L’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è’ un organismo tecnico istituito dall’art. 7 della L. n.144/1999 presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
A seguito del trasferimento del CIPE, e delle strutture ad esso riconducibili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), ad opera del d.l. n. 181/2006 convertito in legge n. 223/2006, l’UTFP è attualmente inserita all’interno del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica della PCM.
QUALI SONO I COMPITI ISTITUZIONALI DELL’UTFP?
Ai sensi della legge istitutiva l’UTFP ha il compito di:
assistere le amministrazioni che ne fanno richiesta, in tutte le fasi dei procedimenti attraverso cui si realizzano progetti in Partenariato Pubblico Privato (PPP);
fornire supporto alle commissioni costituite nell’ambito del CIPE su materie inerenti il finanziamento delle opere infrastrutturali del Paese.
Il d.lgs. 190/2002, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo) ha esteso i compiti della struttura prevedendo che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti possa avvalersi dell’UTFP per lo svolgimento delle attività relative all’istruttoria dei progetti relativi alle infrastrutture strategiche.
Il recente d.lgs. n. 113/2007, di modifica al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.163/2006, ha attribuito ulteriori funzioni all’UTFP nell’ambito dei procedimenti volti alla realizzazione di infrastrutture strategiche introducendo l’obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di acquisire le valutazioni dell’UTFP sugli studi di fattibilità relativi a tali infrastrutture. Ciò, al fine di verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, i presupposti per il ricorso a capitali privati.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ DELL’UTFP?
Al fine di assolvere i compiti istituzionali assegnati, l’UTFP svolge le seguenti attività:
organizza e presta servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria per le amministrazioni pubbliche che ne fanno richiesta, e promuove all’interno di esse la diffusione di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati;
individua i settori di attività suscettibili di finanziamento con ricorso a risorse private, con indicazione delle specificità tecniche, giuridiche e finanziarie inerenti ciascun settore;
raccoglie informazioni, documentazione ed ogni altro elemento utile, inerenti alle fasi di progettazione, valutazione tecnico-economica, indizione delle gare e loro aggiudicazione, al fine di facilitare l’utilizzo di strumenti di PPP da parte delle amministrazioni, anche attraverso l’elaborazione di schemi operativi uniformi applicabili alle diverse tipologie di lavori pubblici o di pubblica utilità;
fornisce supporto nella valutazione delle opere infrastrutturali finanziate con ricorso a capitali privati che, per dimensione ed impatto economico, sono oggetto di valutazione da parte del CIPE;
monitora la normativa primaria e secondaria concernente la materia del PPP;
attiva rapporti di collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni operanti nei settori di interesse per l’azione dell’UTFP;
sviluppa forme di collaborazione con il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), anch’esso operante presso il CIPE.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?
In base alla legge istitutiva l’UTFP “fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell’attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere
soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica”.
Tale supporto è riferito a tutte gli schemi di PPP e per l’intero iter procedurale, in particolare:
nella fase di impostazione dell’iniziativa, per l’individuazione delle necessità infrastrutturali suscettibili di finanziamento con capitale privato e per l’individuazione delle procedure più idonee;
nella fase di valutazione delle proposte presentate dai promotori;
nella fase di gara, per la predisposizione del relativo bando e della documentazione necessaria al confronto concorrenziale, nonché per la valutazione delle offerte ricevute a seguito della gara;
nella fase di esecuzione del contratto per l’analisi delle eventuali problematiche insorte.
CHE COSA SI INTENDE PER ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DI INIZIATIVE SECONDO EFFETTIVE LOGICHE DI PPP?
L’UTFP assiste le amministrazioni nella realizzazione di opere in PPP individuando per ciascuna di esse la forma di partenariato più adatta, nel rispetto dei principi base del PPP ed in funzione sia della sostenibilità economica, sia della fattibilità giuridica dell’operazione.
CHE COSA SI INTENDE PER ASSISTENZA TECNICA, GIURIDICA ED ECONOMICO–FINANZIARIA?
L’UTFP assiste le amministrazioni, a titolo gratuito e su richiesta delle stesse, per tutto l’iter di realizzazione dell’infrastruttura pubblica fornendo chiarimenti, elaborando pareri e predisponendo relazioni con contenuti di natura tecnica, giuridica ed economico-finanziaria. Le indicazioni ed i pareri forniti dall’UTFP non sono vincolanti per l’amministrazione richiedente che rimane libera di assumere le determinazioni che ritenga opportune nell’ambito della propria discrezionalità.
COME SI ATTIVA LA PROCEDURA DI ASSISTENZA?
La “procedura di assistenza” si attiva attraverso l’invio formale di apposita richiesta con lettera su carta intestata e protocollo dell’amministrazione richiedente con la specificazione dell’oggetto dell’assistenza.
A seguito della richiesta, l’UTFP contatta l’amministrazione per fissare un incontro preliminare o per la richiesta di documenti.
QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA ALL’UTFP?
Dipende dal tipo di assistenza richiesta e dalla fase del procedimento per il quale viene richiesta l’assistenza. La documentazione da trasmettere all’UTFP deve in ogni caso contenere tutti gli elementi necessari per consentire all’UTFP di esercitare la propria attività di consulenza e supporto.
A titolo esemplificativo:
se si tratta di richiesta di un parere legale può essere sufficiente una descrizione dettagliata della procedura seguita e le principali caratteristiche dell’opera da realizzare;
se si tratta di richiesta di assistenza nella fase di valutazione della proposta presentata dal promotore ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006, è necessario fornire la documentazione predisposta ai sensi della medesima disposizione normativa.
L’AMMINISTRAZIONE DEVE COMUNICARE ALL’UTFP LE DECISIONI PRESE A SEGUITO DELL’ASSISTENZA RICHIESTA E/O L’ESITO DELLA PROCEDURA?
Non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di dare comunicazione in merito all’esito del procedimento per il quale è stata richiesta l’assistenza dell’UTFP. Tale comunicazione, tuttavia, permetterebbe di conseguire i seguenti vantaggi:
far conoscere le decisioni prese dalle amministrazioni a seguito dell’attività svolta dall’UTFP;
consentire all’UTFP il monitoraggio sullo stato e l’esito dei procedimenti in merito ai quali ha prestato assistenza;
rilevare i casi di successo, al fine di individuare le best practices;
rilevare i casi di insuccesso al fine di prendere atto dei motivi che li hanno determinati ed adottare iniziative atte a prevenirli e/o limitarli e/o rimuoverli.
COME L’UTFP RENDE NOTA LA PROPRIA ATTIVITÀ?
L’UTFP rende nota l’attività svolta e i risultati conseguiti annualmente, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, attraverso la predisposizione e successiva trasmissione al CIPE, entro il 31 luglio di ciascun anno, di una “Relazione annuale”. Il CIPE trasmette la Relazione annuale ai due rami del Parlamento. La Relazione annuale è anche reperibile sul sito web istituzionale https://www.utfp.it.
DOVE REPERIRE DOCUMENTI DELL’ UTFP?
Nel sito istituzionale dell’UTFP (https://www.utfp.it) sono pubblicati i documenti tecnici, gli studi ed i rapporti predisposti dalla struttura nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
CHE COS’È IL PPP?
Il Partenariato Pubblico Privato non è definito né a livello nazionale, né a livello comunitario. Con tale termine viene infatti indicata una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato.
Il ricorso al PPP, attraverso le diverse metodologie attuative, può essere previsto in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione intenda affidare ad un operatore privato l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi.
In un’operazione di PPP coesistono, in tutto o in parte, i seguenti elementi:
progettazione;
finanziamento;
costruzione o rinnovamento;
gestione;
manutenzione.
COME VENGONO CLASSIFICATE LE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE IN PPP?
I progetti realizzabili in PPP possono essere classificati in tre principali categorie:
progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza. Sono iniziative in cui i ricavi commerciali prospettici consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento. Il coinvolgimento del settore pubblico è limitato all’identificazione delle condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto;
progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica. Sono iniziative i cui ricavi commerciali da utenza sono di per sé stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la cui realizzazione genera rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali indotti dalla infrastruttura;
progetti in cui il soggetto privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione. Sono tutte quelle opere pubbliche – carceri, ospedali scuole – per le quali il soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione,.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UN’OPERAZIONE DI PPP?
Caratteristiche di un’operazione di Partenariato Pubblico Privato sono:
la durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico ed il partner privato relativamente ai vari aspetti di un progetto da realizzare;
la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore privato. Spesso quote di finanziamento pubblico, a volte ingenti, possono aggiungersi ai finanziamenti privati;
il ruolo importante dell’operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto. Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi;
la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato. Tale ripartizione dei rischi si effettua caso per caso, in funzione della capacità delle parti di identificare, valutare, controllare e gestire gli stessi.
QUALI SONO LE FORME DI PPP INDIVIDUATE A LIVELLO EUROPEO?
Il “Libro verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni”, presentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004, distingue due categorie di partenariati in base agli strumenti giuridici attraverso i quali si realizzano tali operazioni:
Il partenariato contrattuale, basato su legami contrattuali tra i soggetti partecipanti alle operazioni, in base ai quali uno o più compiti vengono affidati ad un privato. In questo contesto uno dei modelli più conosciuti è il modello concessorio, caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e l’utente finale: il privato fornisce un servizio alla collettività, in luogo, ma sotto il controllo, del soggetto pubblico.
Il partenariato istituzionalizzato, che implica l’esistenza di una struttura societaria detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, avente la missione di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore della collettività. Negli Stati membri le autorità pubbliche ricorrono a questa categoria, in particolare, per la gestione di servizi pubblici a livello locale (servizi di approvvigionamento idrico o per la raccolta dei rifiuti). La cooperazione diretta tra pubblico e privato nel quadro di un organismo dotato di personalità giuridica propria permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, che può essere modificato nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell’impresa comune. Essa permette, inoltre, al partner pubblico di sviluppare un’esperienza propria riguardo alla fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo al sostegno di un partner privato. La creazione di un PPP istituzionalizzato può avvenire sia attraverso la creazione di una società detenuta congiuntamente dal settore pubblico e dal settore privato, sia tramite il passaggio a controllo privato di una società già esistente (privatizzazione).
QUALI FORME DI PPP ESISTONO IN ITALIA?
L’ordinamento giuridico italiano prevede sia forme di PPP contrattuale, sia forme di PPP istituzionalizzato.
Le principali forme di PPP contrattuale sono:
la concessione di costruzione e gestione;
la concessione di servizi;
la sponsorizzazione;
la locazione finanziaria.
Esistono inoltre altri istituti che possono configurare forme di PPP contrattuale e che sono destinati alla realizzazione di specifiche operazioni:
il promotore di opere di urbanizzazione;
il promotore di insediamenti turistici;
la concessione di beni immobili per la valorizzazione a fini economici.
Le forme di PPP istituzionalizzato sono:
società per azioni miste a prevalente capitale pubblico;
società per azioni miste a prevalente capitale privato;
società per azioni miste costituite ai sensi del Codice Civile;
società di Trasformazione Urbana.
QUANDO È OPPORTUNO UTILIZZARE SCHEMI DI PPP?
Gli schemi di PPP devono essere utilizzati quando il ricorso a capitali e risorse privati può comportare benefici per la pubblica amministrazione e per gli utenti finali dei servizi. Tali benefici possono essere sia di carattere economico, e concretizzarsi in una riduzione dei costi di realizzazione e gestione dell’infrastruttura, sia riconducibili ad un incremento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei servizi erogati.
QUALI SONO I VANTAGGI DEL PPP?
Oltre ai benefici che possono derivare alla collettività in termini di efficienza gestionale, di qualità delle opere e di efficacia dei servizi resi, il ricorso al PPP può consentire di superare i vincoli sulla spesa pubblica e sui saldi di bilancio derivanti dall’adesione all’Unione monetaria (estesi a livello locale dal Patto di Stabilità e Crescita).
Inoltre, l’intervento dei soggetti privati nel finanziamento e nella gestione dei progetti pubblici permette di perseguire ulteriori finalità, tra le quali: l’affinamento delle metodologie di valutazione dei progetti, reso possibile dal ricorso a tecniche di whole life costing (i.e. intero ciclo di vita dell’infrastruttura), che permettono l’ottimizzazione degli esborsi in conto capitale; la stima rigorosa dei benefici che l’operatore pubblico può conseguire con soluzioni partenariali in alternativa al tradizionale finanziamento a carico del bilancio pubblico (value for money); la possibilità di trasferire in modo trasparente, proporzionato e mirato parte dei rischi del progetto al settore privato.
QUALI SONO LE CRITICITÀ DEL PPP?
Le principali criticità riscontrate nel nostro Paese con riferimento alle operazioni in PPP sinora avviate possono essere identificate nelle seguenti:
eccessiva fiducia nelle capacità risolutive del PPP, come alternativa alla carenza di risorse pubbliche disponibili;
assenza di preliminari verifiche sulla reale convenienza del ricorso al PPP in termini di ottimizzazione dei costi per la pubblica amministrazione;
inadeguata capacità delle amministrazioni pubbliche a confrontarsi con la parte privata, sia nell’identificazione dei rispettivi obblighi contrattuali, sia nel monitoraggio dell’esecuzione del contratto;
allungamento dei tempi di avvio della fase operativa delle iniziative a causa della complessità delle procedure.
CHE COS’È IL PROJECT FINANCING?
Per Project Financing (PF) o Finanza di Progetto si intende il finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Il progetto si presenta come entità autonoma rispetto ai soggetti che lo promuovono e viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa.
Il PF nasce come modalità di finanziamento di progetti pubblici o privati, finanziariamente indipendenti, caratterizzati da elevati fabbisogni finanziari e dalla possibilità di ripartire i rischi sui diversi soggetti partecipanti all’operazione.
Nell’ordinamento giuridico italiano, la concessione di costruzione e gestione costituisce uno dei possibili strumenti per finanziarie opere pubbliche in PF.
QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA IL PPP E IL PF?
Con il termine Partenariato Pubblico Privato ci si riferisce a tutte quelle forme di cooperazione tra pubblico e privato finalizzate alla progettazione, costruzione, finanziamento, gestione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Il Project Financing è una tecnica finanziaria che può essere utilizzata in operazioni di PPP per finanziare un progetto infrastrutturale.
QUANDO È OPPORTUNO UTILIZZARE SCHEMI DI PF?
Gli schemi di PF sono da preferire alla finanza tradizionale nel caso di progetti in cui:
i flussi di ricavi siano sufficienti alla copertura dei costi di gestione ed alla remunerazione del capitale investito da soci e banche;
la componente gestionale rivesta un’importanza considerevole;
il soggetto privato si assuma l’onere del finanziamento con rivalsa del soggetto finanziatore limitata all’attività finanziata (ovvero nessuna garanzia pubblica);
il privato assuma una parte consistente dei rischi connessi alla realizzazione e gestione del progetto.
QUALI SONO I VANTAGGI DEL PF?
I principali vantaggi del ricorso al PF possono essere distinti, con riferimento ai soggetti coinvolti, come segue:
Vantaggi per l’amministrazione:
possibilità di realizzare un’iniziativa di notevole interesse per la collettività, limitandone l’impatto sul bilancio pubblico e senza assumere il rischio finanziario e di mercato, che dovrebbero essere posti a carico dei privati;
garantire, tendenzialmente, una più elevata qualità della progettazione, tempi ridotti di realizzazione e maggiore efficienza gestionale.
Vantaggi per il privato:
possibilità di limitare l’impatto sul proprio bilancio di un eventuale fallimento del progetto, in quanto il progetto si presenta come entità autonoma;
possibilità di accedere a nuovi finanziamenti “fuori bilancio”, evitando di peggiorare i propri indici di indebitamento;
possibilità di attivare un elevata leva finanziaria (con percentuali di debito su mezzi propri che può giungere anche al 70-90%);
possibilità di mettere in comune con altre imprese (pubbliche e private) competenze e risorse su progetti innovativi e per questo più rischiosi.
QUALI SONO LE CRITICITÀ DEL PF?
I principali svantaggi del PF sono rappresentati da:
maggiori costi di strutturazione dell’operazione in relazione alla necessità di un impianto contrattuale più complesso (costi legali, tecnici e finanziari per implementare la struttura, costi assicurativi, commissioni varie, studi, etc.);
rigidità della struttura contrattuale al termine del processo negoziale fra tutti i soggetti partecipanti all’operazione.
QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO?
La disciplina degli istituti di PPP è contenuta, principalmente, nel d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e ss. mm. ii. “Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” (Codice), per quanto concerne le figure di PPP contrattuale. Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) detta invece, la disciplina generale con riferimento alle società a capitale misto pubblico privato (c.d. PPP istituzionalizzato).
Si applicano anche le norme relative alle singole leggi di settore (risorse idriche, rifiuti, energia, trasporti, gas, ecc.), nonché le norme del Codice Civile.
COS’È UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
La concessione di costruzione e gestione è definita dall’art. 3, comma 11 del Codice come “contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.
La concessione di costruzione e gestione è infatti caratterizzata da un trasferimento della responsabilità di gestione ( c.d. rischio economico) al concessionario. Questo tipo di rischio, che dipende strettamente dai proventi del concessionario può trarre dalla gestione, costituisce un importante elemento per distinguere le concessioni dagli appalti pubblici di lavoro.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE?
Nel sistema giuridico vigente è possibile distinguere due principali schemi di affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione. Una procedura ad iniziativa pubblica, o tradizionale, disciplinata dagli art. 142 e ss. del Codice ed una procedura ad
iniziativa privata, attivata dal c.d. promotore, disciplinata dagli artt. 152 e ss. del Codice.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI, PRESCRITTI DALLE NORME VIGENTI PER L’AVVIO DI UNA OPERAZIONE DI PPP PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PUBBLICA?
L’amministrazione costruisce il quadro delle proprie esigenze attraverso l’analisi della domanda di opere pubbliche, predisponendo progetti preliminari e studi di fattibilità a sostegno del programma triennale delle opere pubbliche e del relativo aggiornamento. La programmazione costituisce il momento decisionale in cui il soggetto pubblico fissa i propri obiettivi e le modalità con cui saranno realizzati, al fine di rispettare i criteri di massima efficienza ed economicità. Nei documenti di programmazione sono previsti anche i lavori pubblici da realizzare con ricorso a capitali privati.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE?
L’art. 128 del Codice costituisce il riferimento normativo principale in materia di programmazione e stabilisce che l’attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore ai 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente delle stesse amministrazioni. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità dei lavori nell’ambito del quale sono ritenuti prioritari quelli di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione della progettazione preliminare. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio ovvero disponibili.
CHE COS’È LO STUDIO DI FATTIBILITÀ?
Lo studio di fattibilità è il documento che individua le opere al soddisfacimento di un determinato bisogno dell’amministrazione pubblica, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell’intervento necessarie a tale soddisfacimento. Esso contiene l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica.
IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA EX ART. 144 DEL CODICE?
La procedura prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa affidare una concessione di costruzione e gestione tramite procedura di gara aperta o ristretta utilizzando il criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa. Sulla base di un progetto preliminare, o definitivo, o esecutivo, l’amministrazione predispone e pubblica un bando di gara, contenente le informazioni indicate all’allegato IX B del Codice, inoltra le lettere di invito ai concorrenti selezionati, riceve le offerte da parte dei concorrenti, valuta tali offerte e provvede ad affidare il contratto di concessione.
IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA EX ART. 153 DEL CODICE?
La procedura prevede che siano soggetti privati, c.d. promotori, a presentare proposte per la realizzazione di una iniziativa inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell’amministrazione concedente. Il promotore è tenuto alla elaborazione di una proposta (costituita da un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario e dai necessari documenti di fattibilità e di inquadramento ambientale dell’iniziativa).
La proposta, una volta dichiarata di pubblico interesse da parte dell’amministrazione, costituisce la base per una gara ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione del concessionario.
QUANDO SI PUÒ PRESENTARE UNA PROPOSTA EX ART. 153 DEL CODICE?
Il termine di presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati è fissato in 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso indicativo con cui l’amministrazione aggiudicatrice rende nota la presenza, negli strumenti di programmazione, di interventi realizzabili con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica.
L’avviso deve contenere i criteri in base ai quali l’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle proposte presentate.
QUALI SOGGETTI POSSONO PRESENTARE PROPOSTE AI SENSI DELL’ART. 153 DEL CODICE?
Possono presentare proposte ai sensi dell’art. 153 del Codice i soggetti dotati dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria richiesti dall’art. 99 del d.P.R. 554/1999 nonché imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedentemente menzionati, società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lett. b) del Codice, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
QUALI DOCUMENTI DEVE CONTENERE LA PROPOSTA PRESENTATA DAL PROMOTORE?
L’art. 153 del Codice prescrive che le proposte debbano contenere:
uno studio di inquadramento territoriale e ambientale;
uno studio di fattibilità;
un progetto preliminare;
una bozza di convenzione;
un piano economico finanziario e relativa asseverazione;
una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
l’indicazione degli elementi di cui all’art. 83, comma 1 del Codice (ossia gli elementi in base ai quali si giudica l’offerta economicamente più vantaggiosa) e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice;
l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte stesse, nel valore massimo del 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
COS’È LA CONVENZIONE?
La convenzione ha la funzione di disciplinare i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario per tutta la durata della concessione e rappresenta il nucleo centrale di tutte le relazioni contrattuali relative al progetto. In base ad essa saranno redatti tutti gli altri contratti di cui la complessiva operazione si compone (contratti di finanziamento, di assicurazione, di fornitura, ecc.). Vi deve, dunque, essere piena corrispondenza tra gli elementi che costituiscono la proposta e la convenzione stessa. Quest’ultima deve essere in grado di rappresentare, nella forma di obbligazioni giuridiche tra le parti, tutte le componenti economiche, progettuali, tecnico- realizzative, gestionali ed amministrative dell’operazione.
La bozza di convenzione, è il documento contenuto nella proposta presentata dal promotore che consente di delineare, già al momento della presentazione della proposta stessa, contenuti e modalità delle reciproche obbligazioni, anche finanziarie, delle parti del rapporto concessorio. Resta ferma, peraltro, la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di modificare l’assetto contrattuale proposto dal promotore, in sede di valutazione della proposta. L’art. 86 del D.P.R. n. 554/1999 indica gli elementi minimi che debbono obbligatoriamente figurare nella bozza di convenzione.
COS’È IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO?
Il piano economico finanziario (PEF) è il documento che esplicita i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione per l’intero arco del periodo concessorio. Esso, pertanto, costituisce lo strumento che consente di stimare la redditività del progetto giustificando l’entità di tariffe o canoni (nel caso di opere destinate all’utilizzo diretto della pubblica amministrazione) proposti, nonché l’eventuale necessità di contributi pubblici a fronte della realizzazione dell’investimento.
Il PEF è inoltre richiamato dall’art.153 del Codice come elemento fondamentale nella valutazione della proposta. Tale articolo prevede infatti che, tra i differenti profili rispetto ai quali debbono essere valutate le proposte, debba essere considerato il “valore economico-finanziario“ del piano. Detto valore, peraltro, costituisce elemento cardine per le offerte nella successiva fase di gara.
COS’È L’ASSEVERAZIONE?
L’asseverazione è il documento redatto da un istituto di credito o da altro soggetto a ciò preposto (ai sensi dell’art. 153 del Codice) allo scopo di attestare la coerenza e l’equilibrio del PEF, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, dunque la possibilità di realizzare l’opera pubblica con il ricorso al capitale privato.
L’attività di asseverazione rappresenta pertanto la sola verifica di coerenza della struttura finanziaria dell’intervento. Non rientra tra le attività di asseverazione la verifica della correttezza dei dati utilizzati nel PEF.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA?
Entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina, ed alla relativa comunicazione al promotore, di un responsabile del procedimento, nonché alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
Entro quattro mesi dalla ricezione delle proposte le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a valutare le proposte e ad individuare quelle di pubblico interesse. Ove necessario, il responsabile del procedimento può concordare con il promotore un termine di esame e valutazione più lungo.
IN CHE CONSISTE L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA?
L’iter di valutazione della proposta è articolato nelle seguenti fasi:
valutazione di fattibilità della proposta sotto i profili elencati all’art. 154 del Codice (costruttivo, urbanistico e ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione, di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione);
verifica dell’assenza di elementi ostativi alla realizzazione della proposta;
eventuale esame comparativo nel caso di più proposte relative ad una medesima opera pubblica o anche a diverse opere pubbliche;
eventuale contraddittorio tra promotori ed amministrazione aggiudicatrice;
individuazione della proposta di pubblico interesse.
COSA COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE DI UNA PROPOSTA?
La dichiarazione di pubblico interesse:
è condizione necessaria per procedere, nei tre mesi successivi, all’avvio della fase di gara, secondo le modalità indicate dall’art. 155 del Codice, previa applicazione, ove necessario, delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità;
comporta la vincolatività della proposta per il promotore qualora non vi siano altre offerte in gara. La proposta è garantita da una cauzione pari al 2% del costo d’investimento indicato nel bando di gara e da un’ulteriore cauzione pari all’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nel limite del 2,5% del valore di investimento, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.
COME SI SVOLGE LA GARA DISCIPLINATA DALL’ART. 155 DEL CODICE?
La procedura di individuazione del concessionario è articolata in due fasi: la prima preordinata a selezionare le due migliori offerte, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato dall’amministrazione e contenente i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle misure previste dal PEF presentato dal promotore; la seconda, eventuale, consistente in una procedura negoziata fra il promotore e i soggetti selezionati nella precedente fase al fine di migliorare il progetto a base di gara ed aggiudicarlo.
COSA È LA SOCIETÀ DI PROGETTO?
E’ la società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che il soggetto aggiudicatario della concessione ha la facoltà – o l’obbligo, ove ciò sia previsto dal bando di gara – di costituire e che subentra nel rapporto di concessione senza che ciò configuri cessione del contratto e senza necessità di autorizzazioni o approvazioni.
Per effetto del subentro la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. La società di progetto (c.d. Special Purpose Vehicle o Spv) consente di garantire la separazione giuridica ed economica del progetto dalle altre attività dei soggetti coinvolti nel progetto stesso.
QUALI SONO LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE?
Il rapporto di concessione può essere risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero per motivi attribuibili al soggetto concessionario, ovvero può cessare per revoca della concessione per motivi di pubblico interesse da parte del soggetto concedente.
QUALI SONO I DIRITTI DEL CONCESSIONARIO IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE?
In caso di risoluzione del rapporto concessorio per inadempimento del concedente, o nel caso in cui quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, al concessionario sono rimborsati:
il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti o, nel caso in cui l’opera non abbia superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti;
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire, o della parte del servizio ancora da gestire, valutata sulla base del PEF.
Tutte le somme sopra indicate sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili per quest’ultimo sino al completo soddisfacimento di tali crediti.
COSA ACCADE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO?
In caso di risoluzione della concessione per motivi attribuibili al concessionario gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione, entro 90 giorni dal ricevimento, da parte del concedente, dell’intenzione di risolvere il rapporto.
L’accettazione da parte del concedente avviene a condizione che:
la società designata abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
l’inadempimento del concessionario, che avrebbe causato la risoluzione, cessi entro un determinato periodo di tempo, concordato tra concedente e finanziatori.
COS’E UNA CONCESSIONE DI SERVIZI?
La concessione di servizi viene definita dall’art. 3, comma 12 del Codice come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
COME SI AGGIUDICA UNA CONCESSIONE DI SERVIZI?
L’art. 30 del Codice stabilisce una disciplina di ordine generale rispetto alle concessioni di servizi, per il resto non soggette all’applicazione delle disposizioni dello stesso Codice. In particolare, l’art. 30, comma 3, stabilisce che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali del trattato, ed in particolare di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri di selezione.
Il medesimo art. 30 stabilisce, inoltre, che in sede di gara venga stabilito un prezzo, qualora al concessionario sia imposto di adottare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
COS’È LA SPONSORIZZAZIONE?
La sponsorizzazione è il contratto in cui l’amministrazione (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti in appositi determinati spazi, dietro un corrispettivo consistente in beni, servizi, o altre utilità.
Nella fattispecie disciplinata dall’art. 26 del Codice il contratto di sponsorizzazione ha per oggetto l’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici.
COME SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE?
In base all’art. 26 del Codice al contratto di sponsorizzazione, che abbia per oggetto la realizzazione di lavori pubblici, ovvero interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero servizi o forniture, si applicano le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice è, inoltre, tenuta ad impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
COS’È LA LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) PER OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ?
Il leasing o locazione finanziaria è il contratto che consente ad un soggetto utilizzatore di avere la disponibilità di un bene mobile o immobile, messo a disposizione da un soggetto concedente, a fronte del pagamento di un canone periodico, con la possibilità di esercitare, al termine del contratto, un’opzione di riscatto del bene stesso.
Nella fattispecie prevista dall’art. 160-bis del Codice le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso al contratto di locazione finanziaria per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità.
COME SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER OPERE PUBBLICHE?
Le disposizioni normative del Codice prevedono che il bando di gara per l’aggiudicazione del contratto indichi i requisiti soggettivi, finanziari, economici, tecnico-realizzativi e organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferme le altre indicazioni previste dal Codice stesso.
L’offerente può essere una associazione temporanea costituita da un soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva dell’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea, l’altro può sostituirlo, con l’assenso dell’amministrazione aggiudicatice, con altro soggetto avente i medesimi requisiti e caratteristiche.
COS’È IL PROMOTORE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE?
Con riferimento ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio di tale permesso, l’art . 32, comma 1, lett. g) del Codice consente all’amministrazione, che rilascia il permesso di costruire, di prevedere che in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere.
All’esito della gara bandita ed effettuata dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire sulla base della progettazione presentata dal promotore, quest’ultimo può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, il diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il 3% del valore dell’appalto aggiudicato.
COS’È IL PROMOTORE DI INSEDIAMENTI TURISTICI?
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art. 1, commi 583 e ss. prevede la possibilità di presentare proposte di realizzazione di insediamenti turistici di qualità anche mediante la concessione di beni demaniali marittimi e tramite la riqualificazione di insedianti ed impianti preesistenti. Le proposte devono essere presentate alla Regione interessata, che provvede ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità descritte all’art. 155 del Codice, solo nel caso in cui vengano presentate più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione indice una gara. Non si prevede alcun limite di durata della concessione, nella quale deve comunque essere determinata la misura del canone.
L’operatività delle citate disposizioni è subordinata alla emanazione di un regolamento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro della tutela dell’ambiente e del territorio.
COS’È LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI PER VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI?
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’art. 1 c. 259 la possibilità di concedere o dare in locazione a privati a titolo oneroso e per un periodo di tempo non superiore a cinquanta anni beni immobili di proprietà dello Stato ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le concessioni e le locazioni sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa e comunque non superiore a cinquanta anni. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni e delle locazioni sono contenuti nei bandi gara predisposti dall’Agenzia del Demanio, nei quali deve anche prevedersi, in caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione, il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario (PEF). Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
cui all’articolo in esame, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’art. 143 del Codice, in quanto compatibile.
CHE COS’È UNA SOCIETÀ MISTA?
E’ una società a capitale misto pubblico-privato, costituita per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio. Le principali figure di società miste sono le seguenti:
S.p.A. a capitale misto pubblico privato maggioritario per l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La disciplina dettata dall’art. 113 del d.lgs. 267/2000 in ordine alle modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali è integrativa delle discipline di settore;
S.p.A. con partecipazione minoritaria di enti locali,, previste dall’art. 116 del d.lgs. n. 267/2006, per l’esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico;
S.p.A. miste costitute ai sensi del codice civile, quali le cd. società di scopo, per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e la gestione dei relativi servizi, costituite in base alle disposizioni del codice civile relative alle società di capitali.
COME VIENE SCELTO IL PARTNER PRIVATO DI UNA SOCIETÀ MISTA?
L’art. 1, comma 2 del Codice stabilisce che il socio privato debba essere scelto con procedura ad evidenza pubblica.
CHE COS’È UNA SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA?
Le Società di Trasformazione Urbana (STU), disciplinate dall’art. 120 del dl.lgs n. 267/2000, si configurano come società per azioni miste, costituite da città metropolitane e comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, attraverso l’acquisizione preventiva delle aree interessate dall’intervento, la trasformazione e la commercializzazione delle stesse.
L’individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall’intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. Gli azionisti privati sono selezionati con procedura ad evidenza pubblica ed i rapporti tra gli enti locali e le società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ?
Lo studio di fattibilità (SDF) di un progetto di investimento ha come obiettivo quello di trasformare un’idea progettuale in concrete proposte di investimento basate sulla valutazione degli strumenti, delle tecniche e delle risorse necessarie a realizzare uno specifico progetto.
Lo scopo dello SDF, pertanto, è quello di analizzare le esigenze informative connesse allo sviluppo di un nuovo progetto definito in linea di massima nella fase di pianificazione, e giungere :
alla individuazione di una o più alternative atte a cogliere modalità diverse di realizzazione dell’idea originaria;
a fornire all’organo decisore gli elementi di valutazione necessari per prendere una decisione riguardo alla realizzazione operativa del progetto;
a proporre la soluzione tecnico organizzativa e finanziaria attraverso la valutazione dei i) costi delle soluzioni, ii) benefici ottenibili nel tempo, iii) rischi legati alla realizzazione, iv) conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali.
CHE COS’È L’ANALISI COSTI BENEFICI?
L’analisi costi-benefici (ACB) è una tecnica usata per valutare la convenienza o meno di eseguire un investimento sul territorio in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere.
L’ACB è pertanto un set di regole operative, volte a guidare le scelte del decisore pubblico tra ipotesi alternative di intervento. Attraverso l’ACB si cerca, partendo dai risultati dell’analisi finanziaria, di valutare in termini monetari tutti gli svantaggi (costi) e tutti i vantaggi (benefici) che l’investimento genera in relazione ad uno specifico bacino di riferimento.
L’obiettivo è giungere alla comparazione di benefici e costi associati alla realizzazione di un progetto, per determinare se il progetto produce un incremento (o riduzione) nel livello di benessere di una collettività, tale da consigliarne (o sconsigliarne) la realizzazione.
CHE COS’È L’ANALISI FINANZIARIA?
L’analisi finanziaria (AF) è un metodo per l’analisi dei flussi monetari futuri generati da un investimento e permette di valutare la sostenibilità e il rendimento finanziario di un progetto di investimento tramite l’aggregazione delle voci del bilancio aziendale in un piano di conti integrato (Piano Economico Finanziario).
L’analisi finanziaria ha, pertanto, come obiettivo quello di stabilire se il progetto sarà in grado di generare un sufficiente flusso di cassa tale da coprire le uscite finanziarie nel momento in cui si verificano, o se, al contrario, il progetto rischia l’insolvenza.
Il metodo più comunemente utilizzato per aggregare i valori dell’AF è quello dei flussi monetari scontati (Discounted Cash Flow Method).
Si registrano, pertanto, tutti gli effettivi esborsi o ricavi monetari generati dal progetto nell’arco di vita e si aggregano, scontando i valori futuri, con un appropriato fattore di sconto.
CHE COS’È IL PPP TEST?
Il Partenariato Pubblico Privato test (PPP test) ha l’obiettivo di rilevare la presenza di alcune condizioni necessarie all’utilizzo di schemi di PPP, in particolare:
un quadro normativo e regolatorio compatibile;
l’esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato;
la capacità organizzativa e la presenza del know how da parte dell’Amministrazione concedente per intraprendere un’operazione di PPP;
la possibilità di praticare meccanismi di pagamento riconducibili a precisi livelli quantitativi e qualitativi di performance del servizio;
l’eventuale tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica del consenso della collettività a pagare tali servizi, ovvero nel caso dei progetti in cui il privato fornisce servizi alla P.A., verificare la sostenibilità per la P.A. del pagamento dei canoni per il servizio erogato.
QUALI SONO LE FINALITÀ DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO?
Il piano economico finanziario (“PEF”) di un progetto può essere definito come uno strumento di pianificazione strategica e di valutazione reddituale utilizzato nelle decisioni di investimento in grado di valutare preventivamente le opportunità ed i rischi di un nuovo progetto. Un PEF ha la finalità di individuare:
le capacità di reddito dell’attività che si intende gestire con la realizzazione del progetto (erogazione di servizi o produzione di beni);
i fabbisogni finanziari correlati alla realizzazione delle opere e dell’investimento nel suo complesso.
COME È STRUTTURATO UN PEF?
Il PEF si sviluppa attraverso un sistema di conti interdipendenti che permette di determinare la convenienza economica di un nuovo progetto d’investimento e la capacità del progetto di rimborsare il debito e di remunerare il capitale di rischio.
Il primo passo da compiere nella predisposizione del PEF consiste nella individuazione di un dettagliato e plausibile insieme di ipotesi da impiegare come base informativa per la costruzione successiva degli schemi di Conto economico e Stato patrimoniale previsionali nonché per il calcolo dei Flussi di cassa generati dall’investimento.
QUALI SONO GLI INPUT CHE GENERALMENTE SI UTILIZZANO PER LA REDAZIONE DI UN PEF?
Per una corretta elaborazione di un PEF è necessario elaborare un’approfondita analisi dei seguenti dati di input:
Ipotesi relative alla tempistica: (anno di inizio costruzione, anno di fine costruzione, anno di fine concessione, etc.);
Ipotesi tecniche (costi di investimento);
Ipotesi di gestione operativa (ricavi operativi, costi operativi, utenze, tariffe, etc.);
Ipotesi di gestione finanziaria(tasso d’interesse, linee di credito, margini sul tasso d’interesse, commissioni bancarie, fattore di sconto, struttura finanziaria, contributo pubblico, etc.);
Ipotesi fiscali (imposizione fiscale, metodi e aliquote d’ammortamento);
Ipotesi su riserve (riserva legale, riserva di cassa, riserva di cassa a servizio del debito);
Ipotesi relative al capitale circolante: tempi medi di pagamento e incassi.
CHE COSA SI INTENDE PER CONTO ECONOMICO PREVISIONALE?
Il conto economico (CE) previsionale sintetizza la redditività di una nuova iniziativa imprenditoriale, evidenziando se l’iniziativa stessa, così come è stata dimensionata, riuscirà a produrre redditività dalla gestione nell’arco di un periodo di riferimento.
Il conto economico rappresenta, pertanto, la sintesi del ciclo economico dell’impresa senza tenere conto del ciclo finanziario, che è considerato nello sviluppo dei flussi di cassa previsionali.
CHE COSA SI INTENDE PER STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE?
Lo stato patrimoniale (SP) previsionale rappresenta il patrimonio dell’impresa in un dato periodo temporale.
Attraverso lo SP è possibile individuare quali sono le fonti di capitale e quali sono gli investimenti effettuati nel nuovo progetto d’investimento.
Lo stato patrimoniale previsionale si compone di due sezioni:
attività (impieghi);
passività (fonti di finanziamento).
Il totale delle attività è sempre uguale al totale delle passività, vale a dire il totale degli impieghi deve essere sempre uguale al totale delle fonti finanziamento.
CHE COSA SI INTENDE PER FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI?
Il piano dei flussi di cassa (cash flow – CF) previsionale riporta le entrate e le uscite monetarie che si prevede deriveranno dalla gestione di un nuovo progetto di investimento.
Il CF evidenzia la capacità o meno dell’iniziativa di sostenere con le risorse a sua disposizione le uscite previste e quindi, l’esistenza o meno dell’equilibrio monetario in
relazione sia alla fase di costruzione che di gestione. Per costruire il piano dei flussi di cassa è necessario, per ciascun periodo temporale di riferimento, prevedere le entrate e le uscite monetarie.
La costruzione del CF permette, quindi, di individuare la disponibilità o il fabbisogno di denaro in cassa alla fine di ciascun periodo temporale di riferimento, affinché si possano predisporre le azioni necessarie per fronteggiare i periodi di maggiore carenza di liquidità.
CHE COSA SI INTENDE PER EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI?
Con il termine equilibrio economico -finanziario degli investimenti deve intendersi il contemporaneo rispetto sia delle condizioni di convenienza economica che di sostenibilità finanziaria di un investimento.
CHE COSA SI INTENDE PER CONVENIENZA ECONOMICA DI UN INVESTIMENTO?
La convenienza economica di un investimento si riferisce alla capacità del progetto di creare valore nell’arco di durata di una concessione di costruzione e gestione e di generare un livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell’investitore privato.
L’analisi della convenienza economica legata ad un investimento può essere impostata facendo riferimento a diverse metodologie di valutazione.
Fra queste le più comunemente utilizzate sono quelle basate sul calcolo di specifici indicatori idonei a fornire un giudizio sintetico sulla capacità dell’investimento di creare valore e generare un’adeguata redditività.
In proposito si intende fare riferimento ai seguenti indici :
VAN (Valore Attuale Netto);
TIR (Tasso Interno di Rendimento).
CHE COS’È IL VALORE ATTUALE NETTO DI PROGETTO
Il Valore Attuale Netto (VAN) rappresenta la ricchezza incrementale generata dall’investimento, espressa come se fosse immediatamente disponibile nell’istante in cui viene effettuata la valutazione.
Un VAN positivo testimonia, in sostanza, la capacità del progetto di liberare flussi monetari sufficienti a ripagare l’esborso iniziale, remunerare i capitali impiegati nell’operazione e lasciare eventualmente risorse disponibili per altre ulteriori destinazioni. Qualunque investimento produca quindi un VAN >= 0 crea valore.
Il calcolo del Valore Attuale Netto collegato ad una specifica iniziativa prevede normalmente un procedimento articolato in due stadi:
il primo, in cui la valutazione viene svolta considerando il progetto di investimento nell’ipotesi di finanziamento con apporto esclusivo di capitale proprio (alternativa all equity); in tal caso il tasso di attualizzazione da impiegare rispecchierà il solo costo del capitale di rischio, corrispondente al rendimento richiesto dagli azionisti in assenza di indebitamento (VAN unlevered);
il secondo, considera invece la possibilità di ricorso a fonti di copertura esterne in aggiunta ai mezzi propri messi a disposizione dagli azionisti (VAN levered).
CHE COS’È IL TASSO INTERNO DI RENDIMENTO DEL PROGETTO
Il Tasso Interno di Rendimento (TIR) viene definito come il tasso di sconto in corrispondenza del quale, quindi, il risultato economico di un’operazione si annulla (VAN pari a zero).
Sotto un’altra accezione, il TIR può essere interpretato come misura di redditività lorda, espressione del rendimento ricavabile dalla realizzazione dell’investimento calcolato senza tenere in considerazione il costo della risorse impiegate (TIR unlevered). Come per il VAN, anche il TIR può essere calcolato tenendo presente anche il ricorso a fonti di copertura diverse dai mezzi propri (TIR levered).
Il criterio di valutazione in esame prevede il confronto fra il TIR calcolato per il progetto e un tasso soglia che, coerentemente con quanto esposto a proposito del VAN, corrisponderà al costo stimato del capitale investito.
Ogni qualvolta un investimento presenti un rendimento misurato dal TIR superiore al costo delle fonti necessarie per finanziarlo, andrebbe sicuramente realizzato in quanto economicamente conveniente.
COME SI MISURA LA REDDITIVITÀ DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO?
La convenienza economica di un’operazione di investimento deve essere valutata anche ponendosi nell’ottica degli azionisti della società di progetto, al fine di apprezzare il livello di redditività da questi conseguito. In tal caso il TIR e il VAN andranno calcolati sui flussi di cassa di spettanza degli azionisti e il tasso di attualizzazione impiegato esprimerà il solo costo opportunità del capitale di rischio.
CHE COSA SI INTENDE PER SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA?
Con l’espressione sostenibilità finanziaria si intende fare riferimento alla capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti e un’adeguata redditività per gli azionisti.
La sostenibilità finanziaria di un progetto espressa in termini di bancabilità si riferisce a particolari indicatori capaci di valutare il margine di sicurezza su cui i soggetti finanziatori possono contare per essere garantiti sul puntuale pagamento del servizio del debito.
CHE COS’È IL DEBT SERVICE COVER RATIO (INDICATORE DI BANCABILITÀ DEL SERVIZIO DEL DEBITO)?
Il Debt Service Cover Ratio (DSCR) è pari al rapporto, calcolato per ogni dato periodo dell’orizzonte temporale previsto per la durata dei finanziamenti, fra il flusso di cassa operativo generato dal progetto e il servizio del debito comprensivo di quota capitale e quota interessi.
Un valore uguale o superiore all’unità rappresenta la capacità dell’investimento di liberare risorse sufficienti a coprire le rate del debito spettanti ai finanziatori. Il valore minimo del quoziente, per risultare accettabile, non può comunque essere pari ad uno poiché in tal caso risulterebbe compromessa, fino al totale rimborso del debito, la possibilità di erogare dividenti agli azionisti.
Non esiste tuttavia un livello standard con cui confrontare gli indici di copertura del debito, il limite considerato ammissibile verrà di volta in volta negoziato in relazione alla rischiosità del progetto, alla garanzie fornite e alla forza contrattuale delle parti.
CHE COS’È IL LOAN LIFE COVER RATIO (INDICATORE DI BANCABILITÀ DELLA VITA DEL DEBITO)?
Il Loan Life Cover Ratio (LLCR) è il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa che si hanno nel periodo di vita del finanziamento e il valore attuale del debito. Il LLCR rappresenta il quoziente tra la somma attualizzata al tasso di interesse del debito, dei flussi di cassa operativi tra l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale é previsto il rimborso del debito incrementata della riserva di cassa per il servizio del debito e il debito residuo allo stesso istante di valutazione.
Tale indicatore ha una interpretazione meno immediata rispetto al DSCR; ad ogni buon conto si può affermare che se il numeratore è superiore al denominatore, si determina un coefficiente superiore ad 1, tale da garantire i finanziatori.
Tuttavia anche per il quoziente LLCR valgono le stesse considerazioni effettuate per il DSCR: i finanziatori richiedono di norma un valore superiore ad 1, quale margine di sicurezza (variabile in relazione alla rischiosità del progetto, alla garanzie fornite e alla forza contrattuale delle parti).
QUALI SONO LE FONTI DI FINANZIAMENTO DI UN’OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO?
Le fonti di finanziamento di una operazione di Partenariato Pubblico Privato sono rappresentate da:
Capitale proprio/rischio (i.e. mezzi propri, equity);
Capitale intermedio;
Capitale di debito;
Contribuzione pubblica.
Le prime tre rappresentano le fonti di finanziamento privato.
QUALI SONO LE FORME DI CAPITALE PROPRIO PREVISTE?
Il capitale proprio può essere ripartito in tre categorie :
Azioni ordinarie: le azioni ordinarie costituiscono il capitale sociale di una società per azioni. Ogni azione rappresenta l’apporto di capitale di un soggetto e ad esse sono connessi una serie di diritti (voto, opzione nuove emissioni, rimborso in caso di liquidazione);
Azioni speciali: le azioni speciali sono privilegiate, con voto limitato e di risparmio;
Prestito soci: nel caso in cui un’azienda ha un fabbisogno finanziario temporaneo può ricorrere ad un prestito soci anziché ad un aumento di capitale a pagamento.
Nelle operazioni di PPP le categorie più ricorrenti sono la prima e la terza. La remunerazione dell’equity è rappresentata dalla distribuzione dei dividendi.
CHE COSA SI INTENDE PER CAPITALE INTERMEDIO?
Le fonti intermedie di capitale sono delle forme ibride che hanno delle caratteristiche del capitale proprio e del capitale di debito in termini di rischio e di costo.
Il capitale proprio può essere ripartito nelle seguenti categorie:
Debito mezzanino;
Obbligazioni convertibili;
Azioni privilegiate e di risparmio;
Obbligazioni ad alto rendimento.
CHE COSA SI INTENDE PER DEBITO E QUALI SONO LE FORME PREVISTE?
Il debito è una delle fonti a disposizione per finanziare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture. Il debito può essere ripartito nelle seguenti categorie:
Mutuo: il mutuo è un prestito monetario a protratta scadenza con cui il beneficiario si obbliga alla restituzione periodica di quote del capitale mutuato con l’aggiunta degli interessi;
Obbligazioni: si tratta della raccolta di capitali presso il pubblico indistinto di risparmiatori e finanziatori istituzionali.
CHE COSA SI INTENDE PER COSTI FINANZIARI?
I costi finanziari in una operazione di PF sono rappresentati dalla somma dei costi di strutturazione (commissioni) più gli interessi di preammortamento.
CHE COSA SONO E QUALI SONO LE COMMISSIONI BANCARIE?
Le commissioni bancarie rappresentano la principale forma di remunerazione delle banche nella fase di strutturazione e di erogazione del debito necessario per la realizzazione di un operazione di Project Financing.
Le principali commissioni bancarie sono:
Commissione di sottoscrizione del debito (manangement fee): è la commissione che il debitore paga alla banca a riconoscimento dei costi sostenuti nell’organizzazione dell’operazione (variabile tra lo 0,35% e il 2% del valore del finanziamento);
Commissione di mancato utilizzo (commitment fee): è la commissione dovuta dal prenditore alla banche in relazione alla quota di fido concesso ma non utilizzato;
Commissione della banca agente (agency fee): è la remunerazione che spetta alla banca agente per il valore di amministrazione del prestito. È pagata, generalmente, come quota fissa annuale.
CHE COSA SONO GLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO?
Gli interessi di preammortamento sono quelli pagati sulla quota di capitale utilizzata dal prenditore di fondi nella fase di utilizzo (periodo di costruzione al quale è connesso un grace period o periodo di grazia) senza alcun impegno nella restituzione della quota capitale.
COME SI DETERMINA IL DEBITO MASSIMO SOSTENIBILE?
Il debito massimo sostenibile in una operazione di PF è variabile dipendente della rischiosità e della capacità del progetto analizzato di generare flussi di cassa adeguati a garantire il rimborso del debito e la redditività per l’azionista. In linea di massima le operazioni in PF presentano una struttura finanziaria in cui il rapporto debito – equity è generalmente pari a 75/25.
Per fare ciò è necessario procedere alla costruzione del piano dei flussi di cassa in grado di evidenziare la disponibilità o il fabbisogno di denaro in cassa alla fine di ciascun periodo temporale di riferimento.
COME SI DETERMINA IL TASSO D’INTERESSE SUL FINANZIAMENTO BANCARIO?
Il tasso di interesse sul finanziamento è funzione della rischiosità del progetto e della sua capacità di generare flussi di cassa. Generalmente si determina con un processo di rating al quale è legato il tasso base a cui sommare il margine (spread).
CHE COS’È IL TASSO BASE DI UN FINANZIAMENTO BANCARIO?
Per lo sviluppo dell’analisi finanziaria deve essere identificata la struttura dei tassi d’interesse idonea a rappresentare il costo-base (tasso-base) dei finanziamenti cui deve essere aggiunto il “margine” richiesto dai finanziatori in funzione del livello di rischio associato al Progetto (spread).
In linea generale, per l’individuazione del tasso-base, si può fare riferimento:
ai tassi EURIBOR (tasso a breve fino alla durata massima di un anno) se al credito concesso viene applicato un tasso variabile,
e all’Interest Rate Swap (tasso per scadenze uguali o superiori ad un anno) se il tasso applicato è fisso.
Entrambi i tassi esprimono una media dei tassi registrati dal mercato finanziario in funzione delle negoziazioni avvenute nel corso della singola giornata. In questo caso la base informativa di riferimento può essere rappresentata da “Il Sole24ore”, che riporta entrambi i tassi, ma anche dal sito www.euroribor.org che riporta i valori dell’Euribor in funzione delle scadenze considerate e del periodo di elaborazione del PEF.
La differenza principale tra tasso fisso e tasso variabile è rappresentata dall’incertezza del flusso di debito da rimborsare.
Nelle operazione strutturate in PF, generalmente si ricorre al tasso fisso.
CHE COS’È LO SPREAD SUL TASSO BASE DEL FINANZIAMENTO?
Lo spread è il margine da sommare al tasso base che esprime la rischiosità del progetto e incide sulla quota interessi da rimborsare.
QUANDO È POSSIBILE EROGARE IL CONTRIBUTO PUBBLICO?
L’amministrazione concedente può corrispondere al concessionario un contributo, a titolo di prezzo, qualora al concessionario stesso venga imposto di praticare “nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.”
Nella determinazione del prezzo l’amministrazione deve tenere conto “della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.” (Cfr. art. 143 del Codice).
QUALI SONO LE FORME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PREVISTE?
Il prezzo ( o contributo pubblico) può essere erogato in fase di costruzione, oppure in fase di gestione dell’opera in concessione. Nel caso in cui si opti per la prima soluzione il contributo deve essere versato dall’amministrazione al concessionario, a Stato Avanzamento Lavori (“SAL”) o a collaudo avvenuto.
Il contributo corrisposto dall’amministrazione può anche consistere nella cessione in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all’articolo 128 del Codice (Cfr. art. 143, comma 5 del Codice).
ESISTONO DEI METODI PER QUANTIFICARE LA CONTRIBUZIONE PUBBLICA OTTIMALE?
Sotto il profilo strettamente finanziario è possibile stimare la congruità del valore del contributo pubblico utilizzando tecniche di previsione di necessità in conto capitale (capital budgeting).
La finalità del contributo pubblico è di garantire l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione. Attraverso l’applicazione di tali tecniche, il contributo pubblico deve essere in grado di garantire la bancabilità e la redditività del progetto e degli azionisti. Tutto ciò si traduce nel rispetto degli indici bancabilità ed in un valore del TIR di progetto e azionisti coerente con il livello di rendimento che il mercato concede per la tipologia di progetto valutata.
QUALE È, GENERALMENTE, LA FORMA DI EROGAZIONE PIÙ CONVENIENTE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
Non esiste una modalità più conveniente, in quanto ogni progetto presenta delle caratteristiche peculiari e condizioni di partenza differenti che possono orientare la scelta della Pubblica Amministrazione.
Il contributo pubblico in fase di costruzione riduce il fabbisogno da finanziare attraverso capitali privati. L’erogazione del contributo pubblico nella fase di gestione aumenta il flusso di cassa annuale, incrementando la capacità di debito ed i flussi di cassa disponibili per gli azionisti e consentendo, dunque, una maggiore copertura del fabbisogno finanziario complessivo del progetto sotto forma di debito o capitale di rischio.
QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI PRESENTI IN UN’OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO?
Il rischio può essere definito come l’incertezza dei risultati futuri esaminati all’interno di un dato orizzonte temporale.
Con riferimento ad un progetto di realizzazione e gestione di una opera pubblica, i rischi possono essere associati alle diverse fasi del ciclo di vita del progetto, ed in particolare:
rischi progettuali connessi al periodo di realizzazione del progetto (i.e. rischi pre-completion) a loro volta distinguibili in sotto-categorie;
rischi generali di progetto (legati a fattori di rischio che permangono in tutte le fasi di realizzazione come rischi burocratici, politici, ecc.);
rischi progettuali connessi alla gestione economica dell’opera (i.e.rischi post-completion).
CHE COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO DEL RISCHIO?
La probabilità di accadimento del rischio è, in una certa misura, connessa alla capacità del soggetto a cui è stato allocato il rischio di porre in essere azioni di prevenzione e mitigazione volte alla minimizzazione del rischio stesso.
In tal senso l’amministrazione dovrebbe trasferire al privato i rischi che questi ultimi, per competenze tecniche specialistiche o per conoscenze ed esperienze precedenti, sono in grado di minimizzare con riferimento alla loro probabilità di accadimento o all’impatto economico negativo ad essi attribuibile.
Una corretta operazione di PPP deve mirare ad un trasferimento ottimale dei rischi e non ad una massimizzazione degli stessi. In tale ottica l’amministrazione deve valutare l’effettiva capacità dei diversi soggetti di farsi carico dei rischi loro allocati e l’implicazione che tale allocazione avrà sul costo effettivo, sulla bancabilità e sulla fruibilità dell’opera.
COME VENGONO ALLOCATI I RISCHI TRA LE PARTI COINVOLTE?
L’allocazione dei rischi di progetto è una delle fasi del processo di risk management. Il project risk management si sviluppa lungo tutto l’arco di vita del progetto e si articola in quattro fasi sequenziali:
fase 1: identificazione del rischio (risk identification): in tale fase vengono individuati tutti gli eventi rilevanti che potrebbero costituire un rischio nella realizzazione del progetto;
fase 2: valutazione del rischio (risk assessment): si determina la probabilità di manifestazione dei rischi identificati e l’impatto che gli stessi potrebbero generare sul progetto oltre che il periodo (progettazione, costruzione e gestione) in cui potrebbero manifestarsi;
fase 3: gestione del rischio (risk management): in tale fase si allocano le diverse responsabilità di gestione dei rischi tra i soggetti che intervengono in virtù di contratti, accordi o meccanismi che permettono di ripartire le differenti tipologie di rischio e gli strumenti atti a ridurre la probabilità del manifestarsi dei rischi stessi. In particolare, dovrà essere verificato l’effettivo trasferimento dei rischi all’interno della bozza di convenzione che disciplina la concessione di costruzione e gestione;
fase 4: monitoraggio e revisione del risk management: si monitorano attraverso un adeguato strumento di reporting e vengono rivisti i rischi identificati. Inoltre, si individuano i nuovi eventuali rischi che lo sviluppo del progetto genera sottoponendoli ad un analogo processo di gestione. Il processo termina alla fine della realizzazione dell’opera ed alla scadenza dei contratti delle diverse parti coinvolte.
Una volta identificati e valutati i rischi di progetto si dovrà decidere quali di essi è opportuno trasferire, quali ritenere e quali suddividere tra le parti, nonché le percentuali di suddivisione.
Si ricorda, che la previsione in capo al privato dell’alea economico – finanziaria della gestione è un elemento caratterizzante lo strumento della concessione (art. 143 comma 9, del Codice).
CHE COS’È LA MATRICE DEI RISCHI?
La matrice dei rischi è uno strumento volto ad agevolare il processo di analisi e di identificazione dei rischi. Si tratta di uno schema col quale si procede a:
elencare e descrivere tutti i rischi relativi al progetto;
individuare il soggetto a cui quel rischio è attribuito (partner pubblico, partner privato, partner misto).
QUALI SONO LE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI RISCHI IN UN CONTRATTO DI CONCESSIONE?
Il contratto di concessione è lo strumento giuridico che definisce la ripartizione dei rischi di progetto tra l’amministrazione concedente e il concessionario. Le clausole contrattuali devono definire puntualmente le reciproche obbligazioni delle parti.
In relazione alla fase di costruzione, l’allocazione dei rischi in capo al concessionario si realizza attraverso l’applicazione delle norme del Codice; in particolare:
erogazione del contributo pubblico a fine lavori o a SAL;
previsione di costi aggiuntivi per varianti solo nella misura stabilita dall’art. 132.
Per quanto concerne le previsioni di allocazione dei rischi relative alla fase di gestione il contratto e i suoi allegati devono contenere:
l’elencazione di tutti i servizi che il concessionario è tenuto a prestare con l’indicazione dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni;
le modalità di applicazione e misura delle penali e in caso di inosservanza degli standard previsti;
le modalità per l’esercizio della funzione di vigilanza sulla gestione da parte della pubblica amministrazione;
gli eventuali meccanismi di adeguamento delle obbligazioni nel rispetto di regole certe e prestabilite.
CHE COS’È IL VALUE FOR MONEY (VFM)?
Con il termine Value for Money (VfM) si intende la combinazione ottimale dei costi complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati, in coerenza con le necessità degli utilizzatori, ovvero l’ottenimento degli obiettivi perseguiti mediante un ottimale sfruttamento delle risorse disponibili.
Il VfM dei PPP rappresenta il beneficio in termini finanziari derivante per l’amministrazione dal ricorso a tale tipo di operazione.
L’accertamento del VfM da parte della Pubblica Amministrazione dovrebbe quindi rappresentare il presupposto per l’avvio di operazioni di PPP. In tale contesto, prima di
sollecitare il mercato degli investitori privati, la Pubblica Amministrazione dovrebbe verificare:
se il ricorso a forme di PPP è più conveniente rispetto alla procedura di appalto tradizionale;
se l’eventuale proposta di PPP è effettivamente quella che ottimizza i costi per il settore pubblico e, nel caso di più proposte, scegliere quella più vantaggiosa.
CHE COS’È IL PUBLIC SECTOR COMPARATOR ?
Il Public Sector Comparator (PSC) – lett. “termine di confronto del settore pubblico” – è una delle metodologie utilizzabili dalle Amministrazioni Pubbliche per valutare la convenienza del ricorso al Partenariato Pubblico Privato (quantificare il VfM) attraverso la comparazione monetaria tra l’ipotesi di realizzazione e gestione del progetto in forma diretta e quella di realizzazione tramite forme di PPP.
Il PSC è composto da tre elementi principali:
il costo base dell’infrastruttura per tutto il ciclo di vita del progetto (whole-of- life cost) o PSC base;
la quantificazione in termini monetari del rischio non trasferibile;
la quantificazione in termini monetari del rischio trasferibile.
Risulta subito evidente l’importanza di un’analisi approfondita di tutti i rischi connessi alla costruzione ed alla gestione di un’infrastruttura; solo un corretto apprezzamento di tali rischi, che possono modificare anche in modo sostanziale il costo base inizialmente ipotizzato, consente di stimare con precisione il PSC.
Il PSC è un modello espresso in termini di valore attuale netto ed usa pertanto la metodologia dell’analisi dei flussi di cassa scontati tenendo in considerazione tutti i costi ed i rischi che si incontrano in un procedimento di appalto pubblico.
QUALI SONO I MAGGIORI LIMITI E LE DIFFICOLTÀ RISCONTRABILI NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DEL PSC?
Il principale limite della metodologia del PSC nella valutazione dell’opportunità di ricorso al PPP è rappresentato dal fatto che tale metodologia si basa su previsioni e stime spesso soggettive che, se non adeguatamente supportate da dati ed informazioni storiche, potrebbero non essere totalmente affidabili. Inoltre, la componente legata alla quantificazione del rischio e al suo livello di trasferimento ai privati, per quanto attenta e rigorosa, è necessariamente arbitraria e soggettiva, soprattutto nel lungo periodo.
L’esperienza e la competenza degli operatori e l’utilizzo di tecniche statistiche possono portare sicuramente ad affinare la tecnica e limitare le imprecisioni, ma difficilmente permetteranno di depurare lo strumento del PSC dalla sua insita componente arbitraria.
QUALI OPERAZIONI DI PPP POSSONO ESSERE DECONSOLIDATE DAL BILANCIO PUBBLICO?
Le operazioni di PPP possono costituire una opportunità per deconsolidare parte dei costi degli investimenti infrastrutturali dal bilancio pubblico.
Al fine di valutare, per tali operazioni, quali costi non devono essere considerati nel bilancio pubblico occorre fare riferimento alla classificazione dei progetti in funzione della capacità di autofinanziarsi attraverso i flussi di cassa. In particolare:
progetti di PPP in cui i ricavi da utenza consentono al privato un integrale recupero dei costi di investimento (progetti senza contribuzione pubblica): essendo tali progetti realizzati con capitali totalmente privati il costo di investimento è, ovviamente, fuori dal bilancio pubblico;
progetti di PPP in cui è prevista una contribuzione pubblica: in tal caso è necessario effettuare una valutazione caso per caso, in funzione dell’apporto pubblico (in conto investimenti, in conto gestione, tramite garanzie) e del trasferimento dei rischi.
La decisione di Eurostat “Treatment of public-private partnerships” dell’11 febbraio 2004 ha preso in considerazione una particolare tipologia di PPP e ne ha puntualmente definito il trattamento nei conti pubblici nazionali.
La decisione riguarda il caso di contratti di lungo termine, conclusi tra la Pubblica Amministrazione e un partner privato in cui il soggetto pubblico è il principale acquisitore dei beni e dei servizi forniti, sia che la domanda tragga origine dalla stessa parte pubblica che da terzi.
E’ questo il caso, ad esempio, di servizi pubblici, come la sanità o l’istruzione, nei quali, per un meccanismo di sostituzione, le prestazioni erogate ai cittadini sono pagate dalla Pubblica Amministrazione o anche di altre tipologie di infrastrutture, quali quelle stradali, i cui pedaggi sono pagati dalla parte pubblica attraverso sistemi di shadow tolls (c.d. pedaggi ombra).
Ai sensi della decisione Eurostat è possibile considerare fuori dal bilancio pubblico il costo di realizzazione di tali tipologie di infrastruttura qualora vengano trasferiti al privato una parte consistente dei rischi di progetto ed in particolare:
il rischio di costruzione;
almeno uno dei seguenti due rischi: rischio disponibilità e rischio domanda.
L'articolo Partenariato Pubblico Privato e Project Financing, le FAQ del Governo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Quali sono le principali novità del Codice degli appalti in tema di project financing? proviene da Giurdanella.it.
]]>Fatto salvo quanto si dirà in seguito relativamente alle procedure di affidamento, è in primo luogo opportuno soffermarsi sinteticamente sulle principali novità introdotte dal nuovo codice.
Il comma 1 del citato art. 183, d.lgs. n. 50/2016, dispone che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, “le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti”.
Dal tenore testuale della disposizione si comprende chiaramente come, nel nostro ordinamento, il project financing rappresenti una particolare modalità di affidamento di una concessione, alternativa a quella generale di cui agli artt. 164 ss. del nuovo codice.
Inoltre, il citato comma 1 dell’art. 183 contiene una prima e rilevante novità, correlata alle modifiche che il nuovo codice ha apportato in tema di livelli di progettazione.
L’ormai abrogato codice del 2006 disponeva, infatti, che, nelle procedure di finanza di progetto, la pubblica amministrazione dovesse porre a base di gara uno studio di fattibilità. Tale documento rappresentava il presupposto per l’inserimento di un’opera all’interno della programmazione triennale.
Una volta pubblicato il bando con allegato lo studio di fattibilità, le offerte dei partecipanti alla gara avrebbero dovuto contenere il progetto preliminare dell’opera: di conseguenza, all’operatore privato erano affidati tutti i livelli della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).
Sul punto, il nuovo codice degli appalti ha profondamente riformato le norme sulla progettazione.
In particolare, l’art. 23 del d.lgs. 50/2016 elimina, innanzitutto, lo studio di fattibilità come presupposto dell’inserimento negli strumenti di programmazione.
Inoltre, nel nuovo codice, i livelli di progettazione risultano modificati, tenuto conto che la progettazione preliminare viene sostituita dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
D’altra parte, è proprio il progetto di fattibilità a costituire, oggi, il livello minimo per l’inserimento delle opere all’interno degli strumenti di programmazione.
Tornando al project financing, quanto detto aiuta, dunque, a comprendere che, nella nuova disciplina, punto di partenza della procedura è il progetto di fattibilità che la stazione appaltante pone a base di gara, essendo ora demandate all’aggiudicatario solo la progettazione definitiva e quella esecutiva.
La procedura ad iniziativa pubblica
Circa le differenze tra la precedente disciplina e quella attuale di cui al d.lgs. 50/2016, l’ambito sul quale il legislatore è maggiormente intervenuto è, senz’altro, quello relativo alle procedure di affidamento mediante project financing.
Il nuovo codice, infatti, semplifica ampiamente il precedente assetto, contemplando una sola procedura ad iniziativa pubblica (assimilabile a quella a gara unica del promotore monofase) e una a totale iniziativa privata, relativa a opere non inserite negli strumenti di programmazione.
Risultano, dunque, eliminate la procedura a doppia gara del promotore bifase e quella ad iniziativa privata del c.d. promotore additivo.
La disciplina della procedura di project financing ad iniziativa della pubblica amministrazione è sostanzialmente analoga al precedente procedimento del promotore monofase.
Presupposto per l’avvio della procedura in parola è l’inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente.
A base di gara, diversamente dal passato, deve essere posto il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto da personale qualificato dell’amministrazione procedente o, in assenza, da soggetti esterni.
Il bando di gara deve specificare, a pena di illegittimità, che l’amministrazione ha facoltà di richiedere al promotore di apportare modifiche al progetto definitivo presentato e che l’aggiudicazione interverrà solo ove tali modifiche siano accettate.
Inoltre, deve anche essere esplicitamente previsto che l’amministrazione, qualora il promotore non accetti, possa chiedere l’accettazione delle modifiche ai concorrenti successivi in graduatoria, tenendo ferme le condizioni economiche e contrattuali originariamente proposte al promotore (art. 183, comma 3).
Con riferimento al contenuto delle offerte (art. 183, comma 9), si prevede che i concorrenti debbano presentare un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi o da una società di revisione, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Ogni partecipante deve, inoltre, dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.
Il criterio di valutazione delle offerte deve necessariamente essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’esame delle proposte deve essere esteso anche agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione (art. 183, comma 5).
Le successive fasi della procedura sono disciplinate al comma 10 dell’art. 183.
In particolare, la pubblica amministrazione deve, in primo luogo, prendere in esame le offerte pervenute, redigere la graduatoria e nominare promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. Successivamente, il progetto definitivo presentato dovrà essere posto in approvazione.
Tuttavia l’amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di richiedere al promotore di apportare al progetto eventuali modifiche. Solo nel caso in cui il promotore accetti tali modifiche, si procederà all’aggiudicazione della concessione in suo favore. Allo stesso risultato si perverrà ove il progetto non necessiti di modifiche.
Viceversa, ove le modifiche siano ritenute necessarie e il promotore si rifiuti di apportarle, la concessione sarà aggiudicata al primo dei concorrenti successivi in graduatoria che abbia accettato le modifiche alle stesse condizioni proposte al promotore.
In quest’ultima ipotesi, è, però, previsto il diritto per il promotore al pagamento delle spese sostenute per la predisposizione del progetto, a carico del nuovo aggiudicatario.
La procedura ad iniziativa privata
La seconda procedura, ad iniziativa del soggetto privato, è disciplinata ai commi 15-19 dell’art. 183 ed è relativa esclusivamente a lavori pubblici o di pubblica utilità non inseriti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione.
Non è più possibile, dunque, per i privati, avanzare proposte circa la realizzazione di opere presenti all’interno della programmazione, ma per le quali la pubblica amministrazione non abbia avviato la procedura per l’affidamento della concessione.
Le proposte presentate dai privati dovranno contenere non più il progetto definitivo, bensì un progetto di fattibilità, oltre alla bozza di convenzione, al piano economico-finanziario asseverato ed alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Successivamente alla presentazione della proposta, l’amministrazione è tenuta a valutare non più esclusivamente l’interesse pubblico sotteso alla proposta (come era previsto dall’art. 153, comma 19, d.lgs. 153/2006), bensì ad operare una più stringente verifica sulla fattibilità della proposta.
Anche in questa sede l’amministrazione può invitare il proponente ad apportare al progetto le modifiche necessarie per la sua approvazione.
Una volta conclusa la fase valutativa, il progetto di fattibilità viene prima inserito negli strumenti di programmazione e, successivamente, viene posto in approvazione.
In caso di esito positivo, il progetto di fattibilità sarà posto a base della gara per l’affidamento della concessione, alla quale deve ovviamente essere invitato il proponente.
Come in passato, è tuttavia previsto un esplicito diritto di prelazione in favore del proponente, nel caso in cui quest’ultimo non dovesse risultare aggiudicatario.
Il presente estratto è tratto dal Capitolo 17 – Il project financing, del Manuale Cesda “Diritto degli Appalti Pubblici Aggiornato alle novità del nuovo codice appalti 2016″.
L'articolo Quali sono le principali novità del Codice degli appalti in tema di project financing? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Project financing: non c’è responsabilità precontrattuale della PA in caso di revoca proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “in tema di project financing deve ritenersi che, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l’Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione”.
Tuttavia, detta sentenza ha dato risalto in primo luogo alla posizione della pubblica amministrazione, la quale gode evidentemente di discrezionalità tecnica nella valutazione dell’effettiva e concreta esistenza di un interesse pubblico all’attuazione dell’opera e, comunque, una volta dichiarata la sussistenza di tale interesse, l’eventuale posizione di vantaggio trova riscontro soltanto nell’ambito della gara stessa.
Infine, nel caso di revoca della procedura di project financing, la P.A. non può essere condannata a risarcire il danno nemmeno per responsabilità precontrattuale, in quanto “nessuna violazione del dovere di correttezza negoziale è dato di ravvisare nel comportamento dell’Amministrazione nel caso in cui non abbia mai dato luogo al minimo affidamento sul consolidamento di una posizione precontrattuale riconducibile a quella tipica del promotore”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 18/01/2017
N. 00207/2017REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6885 del 2015, proposto da:
Sled s.p.a., Ottogas s.r.l., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Mario Salvi, Nicola Salvi, Nica Rae, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Commissario di Governo Delegato per le Bonifiche e Tutela delle Acque, in persona del Commissario, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 3347/2015, resa tra le parti, concernente risarcimento danni conseguenti all’eliminazione dell’intera procedura di project financing.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario di Governo Delegato Per Le Bonifiche e Ttutela delle Acque e di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Vittoria per delega di Salvi, Marzocchella, e, l’Avvocato dello Stato Stigliano Messuti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo per la Campania le odierni appellanti, componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla procedura di project financing per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di impianti di depurazione, chiedevano che la Regione Campania e il Commissario di Governo delegato per le bonifiche e la tutela delle acque in regione Campania fossero condannate a risarcire il danno loro imputabile a titolo di responsabilità precontrattuale.
2. Il giudice respingeva la richiesta ritenendo che l’A.T.I. composta dalle originarie ricorrenti non avesse ancora la titolarità di alcuna posizione soggettiva tutelabile, al fine del riconoscimento della responsabilità precontrattuale, né al momento dell’avvio del procedimento di revoca della procedura di project financing, né, tantomeno, alla sua conclusione, essendo stato iniziato il procedimento di secondo grado in una fase in cui non solo non era stato ancora selezionato il futuro concessionario, ma neppure era stata mai avviata la relativa procedura negoziata.
3. Avverso la sentenza propongono appello le originarie ricorrenti, denunciandone l’erroneità in quanto; a) la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione prescinderebbe dalla titolarità di un diritto all’aggiudicazione da parte del danneggiato ed in una gara pubblica potrebbe individuarsi in capo all’amministrazione sin dal momento della presentazione delle offerte; né la culpa in contrahendo necessiterebbe di un rapporto personalizzato; b) le amministrazioni appellate avrebbero violato i doveri di buona fede e correttezza, dal momento che la revoca della gara, posta in essere con la delibera di G.R. n. 173 del 4 aprile 2012 e con l’ordinanza commissariale n. 12 del 16 maggio 2012, sarebbe intervenuta a seguito di una stasi immotivata di quattro anni dall’indizione della gara e dal termine per la presentazione delle domande, nonostante entrambe le amministrazioni fossero medio tempore a conoscenza dell’impossibilità di portare a compimento la gara. La revoca, quindi, sarebbe sopravvenuta con un ritardo ingiustificato e senza che la diffida delle appellanti trovasse riscontro.
In particolare, le amministrazioni appellate sarebbero state a conoscenza che dal giugno 2008, ma in realtà già dal marzo 2004, non vi sarebbero stati i fondi necessari per la realizzazione dell’opera. Inoltre, sarebbe pretestuosa la giustificazione relativa alla scadenza dell’incarico commissariale.
Del pari, l’incoerenza dell’intervento rispetto agli obiettivi programmatici regionali afferenti al sistema depurativo campano in corso di definizione sarebbe stata dichiarata in data 1 settembre 2010, ossia due anni prima della revoca. Così come nota già, a far tempo dall’entrata in vigore della l.r. Campania 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sarebbe stata la possibilità di contenzioso con l’ATO. Né la responsabilità delle amministrazioni potrebbe essere esclusa in ragione del contenzioso instaurato dalla terza classificata ovvero dell’atto di sospensione della stessa da parte del commissario in data 22 novembre 2011.
4. Costituitisi in giudizio, la Regione Campania ed il Commissario di Governo delegato per le bonifiche e la tutela delle acque in regione Campania invocano la reiezione dell’appello.
Il secondo, inoltre, precisa di non potere essere additato quale eventuale responsabile, essendosi limitato ad eseguire i provvedimenti regionali.
5. Con memoria di replica del 7 ottobre 2016 le società appellanti insistono nelle proprie conclusioni, argomentando in ordine all’infondatezza delle avverse difese.
6. La Regione Campania il 18 ottobre 2016 deposita memoria, che non può essere valutata in quanto tardiva.
7. L’appello è infondato e non può essere accolto.
Prima di vagliare nel dettaglio le censure contenute nel gravame, è necessario rammentare alcuni passaggi che hanno caratterizzato la procedura di project financing:
a) la proposta di project financing approvata dalla Regione Campania con delibera di Giunta regionale numero 1911 del 2000 proviene dalla Società Termomeccanica Ecologia;
b) la successiva gara svoltasi con il sistema della licitazione privata si concludeva con ordinanza del vicecommissario numero 126 del 3 dicembre 2007, che stilava la graduatoria che poneva al primo posto le odierne appellanti;
c) la successiva procedura negoziata tra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara conclusa non seguiva in ragione dell’attivazione di un contenzioso da parte della 3ª classificata l’associazione temporanea di imprese con capogruppo Siba, che si concludeva solo con la sentenza n. 7403/2010 di questo Consiglio di Stato che respingeva le domande della Siba;
d) l’ordinanza del Vicecommissario numero 126 del 3 dicembre 2007 non veniva, invece, impugnata dalle odierne appellanti, sicché (anche in ragione dell’esito del giudizio promosso dalla terza graduata) questa diveniva inoppugnabile;
e) il 3 dicembre 2010 le appellanti inoltravano diffida, avente ad oggetto la prosecuzione della procedura, alle amministrazioni interessate;
f) la Regione, con la delibera di G.R. n. 586 del 29 ottobre 2011, avviava, in autotutela decisoria, il procedimento di revoca della procedura di project financing, concluso con i provvedimenti di revoca definitiva della procedura rispettivamente adottati dalla Regione, con delibera di G.R. n. 173 del 4 aprile 2012, e dal Commissario delegato del Governo, con ordinanza n. 12 del 16 maggio 2012, non impugnati dalle appellanti.
7.1. Tanto premesso in punto di fatto, va ricordata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato per cui in tema di project financing, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l’Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione, posto che:
a) tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa (Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365; cfr. altresì Cons. Stato, III, 4026, 30 luglio 2013; 24 maggio 2013, n. 2838; V, 6 maggio 2013, n. 2418);
b) la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all’interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta (Cons. Stato, V, 21 giugno 2016, n. 4177).
Quanto alla reclamata responsabilità civile, ne consegue che anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera non si è costituito un distinto, speciale ed autonomo rapporto precontrattuale, interessato dalla responsabilità precontrattuale, a che l’amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto. La valutazione amministrativa della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera continua a essere immanente. Si tratta infatti di considerare, sino all’affidamento, l’attualità e la convenienza della realizzazione, senza condizionamenti finanche da eventuali previ e informali contatti, finalizzati all’elaborazione delle «proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità» da parte del promotore (art. 153 d.lgs. n. 163 del 2006).
Ne consegue ancora che in detta elaborazione e conseguente presentazione di progetto e accessori vi è, da parte del promotore, un’assunzione consapevole di rischio a che quanto proposto non venga poi stimato conforme all’interesse pubblico e dunque davvero da realizzare (cfr. Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365, cit.).
Nel caso in esame le appellanti nemmeno acquisivano formalmente la posizione di promotore finanziario, restando solo potenziali concorrenti rispetto alla terza fase del procedimento di affidamento, cui sono ammesse, unitamente al promotore finanziario, le imprese prime due classificate nella licitazione privata. Pertanto, alla loro nemmeno può essere equiparata la posizione del promotore finanziario, trattandosi di meri concorrenti.
Del resto, in costanza di provvedimenti non impugnati, non possono utilmente in questa sede dimostrare che la terza fase li avrebbe visti sicuramente vincitori in ragione del difetto dei requisiti soggettivi in capo a tutti gli altri partecipanti alla terza fase della procedura.
Al riguardo, va rammentato come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che la p.a. non può essere condannata a risarcire il danno nemmeno per responsabilità precontrattuale, atteso che nessuna violazione del dovere di correttezza negoziale è dato di ravvisare nel comportamento dell’Amministrazione nel caso in cui non abbia mai dato luogo al minimo affidamento sul consolidamento di una posizione precontrattuale riconducibile a quella tipica del promotore (Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365, cit.). Pertanto non appare fondata la prima doglianza delle appellanti.
7.2. Quanto alla seconda censura, e indipendentemente da ogni carattere già dirimente di quanto appena considerato, la stessa non appare avere autonomo fondamento, non risultando comunque rinvenibile un comportamento colpevole in capo all’amministrazione.
Anche cioè a tutto concedere circa la configurabilità di un quadro che leghi l’Amministrazione ai doveri precontrattuali, la condotta complessiva di questa appare in concreto incolpevole; mentre – anche alla luce del principio di cui all’art. 30, comma 3, u.p. Cod. proc. amm. – le appellanti non hanno fatto tutto quanto potevano per evitare il preteso danno usando l’ordinaria diligenza anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti, e dunque hanno concorso a cagionarlo.
In questo senso si deve anzitutto rilevare come, da un lato, il differimento, dal 2007 al 2010, nell’espletamento della procedura risulti imputabile non alle amministrazioni appellate, ma alle infondate quanto condizionanti iniziative giurisdizionali poste in essere dalla concorrente terza classificata all’esito della licitazione privata.
Poi va considerato che alla diffida del dicembre 2010 le stesse appellanti non facevano seguire un’iniziativa giurisdizionale per ottenere imperativamente la prosecuzione della procedura; e neanche quando il 22 novembre 2011fu loro notificata l’ordinanza numero 71 del 2011 di sospensione della procedura di gara. Non hanno cioè compiuto tutto quanto era nella loro disponibilità per far adempiere l’asserito dovere dell’amministrazione e così realizzare, esse stesse, l’opera. Esse si sono limitate a solo, successivamente, proporre la presente azione risarcitoria, vale a dire a domandare la monetizzazione in giudizio della figurata violazione dei doveri precontrattuali da parte dell’amministrazione.
Nemmeno la confutata retrodatazione prospettata dalle appellanti al 2008 o al 2004 della consapevolezza dell’assenza di fondi risulta argomento qui convincente: dagli atti di causa emerge che la stessa maturava solo nel 2010, come si evince dalle note del Commissario delegato dell’8 ottobre 2010, del 2 novembre 2010, del 16 dicembre 2010, del 14 febbraio 2011.
Si deve in sintesi riconoscere che il mutamento delle condizioni fattuali che induceva l’amministrazione – considerando le risorse effettivamente disponibili – a valutare la non praticabilità dell’opera oggetto di project financing sia dipesa da un insieme di fattori, che non consentono di rinvenire in capo ad essa un comportamento colpevole, tale da renderle imputabile una responsabilità precontrattuale come quella invocata dalle odierne appellanti.
8. In assenza della possibilità di individuare gli elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale, il presente appello non può che essere respinto.
Nella particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’odierno grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Luigi Massimiliano Tarantino | Giuseppe Severini | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Project financing: non c’è responsabilità precontrattuale della PA in caso di revoca proviene da Giurdanella.it.
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]]>Ad avviso del Collegio nell’esercizio del c.d. jus poenitendi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità e pertanto deve ritenersi che la motivazione posta a fondamento della revoca non sia affetta da vizi di legittimità.
Inoltre, alla società ricorrente che all’ esito del procedimento di valutazione della proposta di project financing, conclusosi con la motivata dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era stata individuata come promotore e si accingeva dunque a partecipare alla seconda fase della procedura, non spetta alcun indennizzo.
Infatti, il Collegio argomenta che “l’indennizzo ex art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, ma solo in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi. Deve quindi escludersi che spetti un indennizzo, ex art. 21 quinquies cit., per revoca (come nella specie) di una dichiarazione di pubblico interesse della proposta di progetto di finanza. Tale dichiarazione non attribuisce, infatti, all’interessato una posizione giuridica definitiva, ben potendo l’Amministrazione dar luogo o meno a successiva procedura di affidamento della concessione o non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse.”
Di seguito il testo della sentenza
***
N. 11098/2015 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12742 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.r.l. Altair, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio ed in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese con le Soc. Schena Arte Marmo S.r.l. e Edilver S.r.l. rappresentate e difese dagli avv.ti Mattia Casati, Maria Stefania Masini e Maria Cristina Colombo, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, Via A. Gramsci, 24;
contro
Comune di Borgorose, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Via G.G. Belli, 39;
per l’annullamento
della delibera di G.C. n. 67 del 4 agosto 2014, con cui era revocata la precedente deliberazione n. 40 del 2014 avente ad oggetto la dichiarazione di pubblica utilità e l’individuazione del soggetto promotore per la costruzione e gestione economico funzionale di un impianto di cremazione per salme con annessa sala del commiato presso il cimitero comunale;
e della determina dirigenziale n. 371 dell’8 agosto 2014, resa pubblica con avviso pubblico dell’8 agosto 2014 sul portale del Comune, con cui era revocata la precedente determinazione n. 316 del 2014 avente ad oggetto la determina a contrarre relativa al predetto affidamento e, per l’effetto, era revocata la procedura di gara indetta;
di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali o comunque connessi;
e per l’effetto per la condanna
del Comune a riattivare la procedura menzionata;
ed, in via subordinata, per la condanna
al risarcimento dei danni consistenti in tutto quanto sostenuto dalla ATI ALTAIR quale promotore dell’opera e comunque derivanti;
e con i motivi aggiunti del 20 gennaio 2015
per l’annullamento
della delibera di C.C. n. 42 del 18 dicembre 2014, pubblicata nella medesima data sull’albo pretorio comunale, con cui era revocata la precedente deliberazione n. 14 del 2014;
e per la condanna
del Comune a riattivare la procedura di gara e, comunque, al risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgorose;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società Altair s.r.l., in proprio e quale mandataria della ATI “ALTAIR”, esponeva che ad esito del procedimento di valutazione della proposta di project financing della ricorrente medesima, conclusosi con la motivata dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e con l’individuazione dell’ATI ALTAIR come promotore il Comune di Borgorose avviava la procedura di gara per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e successiva gestione economico funzionale di un impianto di cremazione; del tutto inaspettatamente, dunque, mentre la ricorrente si accingeva e partecipare alla seconda fase della procedura, il Comune, tuttavia, revocava il precedente provvedimento di pubblica utilità e la conseguente gara.
La ricorrente, dunque, presentava una richiesta di riesame, tuttavia senza ottenere riscontro; pertanto, censurava i provvedimenti sopra specificati per i seguenti motivi:
1 – violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 2, lett. b) ed e), d.lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, difetto di competenza e violazione del principio del contrarius actus, poiché illegittimamente la Giunta comunale avrebbe deciso di revocare i provvedimenti in esame, nonostante la deliberazione consiliare n. 14 del 23 giugno 2014, con cui era stato dichiarato il pubblico interesse;
2 – violazione degli artt. 7 e 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, dell’art. 153, co. 2, d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 122, co. 5, d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 79, co. 5 bis, d.lgs. n. 163 del 2006; nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione principio di trasparenza, contraddittorio e partecipazione al procedimento di secondo grado, mancando l’avviso dell’avvio del procedimento;
3 – violazione dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, dell’art. 153, d.lgs. n. 163 del 2006 ed ancora eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e violazione del principio della trasparenza, violazione della deliberazione consiliare n. 14 del 2014, essendo gli atti impugnati, unicamente motivati sulla considerazione della manifestazione da parte della popolazione della contrarietà alla realizzazione dell’opera;
4 – ancora le dedotte illegittimità per violazione del principio di pubblicità nel settore degli appalti pubblici.
L’ATI, dunque, chiedeva l’annullamento dei gravati provvedimenti.
In subordine formulava domanda risarcitoria, chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma di euro 56.383,18, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere, ed evidenziando che nessun indennizzo spetta alla ricorrente in ragione dell’interesse pubblico posto a fondamento della revoca.
Tale circostanza era specificata proprio nella delibera consiliare n. 42 del 2014 di revoca della precedente. Peraltro, il Comune evidenziava che la proposta di project financingera approvata dalla Giunta.
Con riferimento al vizio procedimentale, l’Amministrazione invocava la disposizione di cui all’art. 21 octies co. 2, l. n. 241 del 1990.
Peraltro, contestava la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 158, d.lgs. n. 163 del 2006, prevista per il caso di revoca della concessione.
Con ricorso per motivi aggiunti, la parte istante impugnava la deliberazione consiliare con cui il Comune revocava la precedente deliberazione n. 14 del 2014 per i medesimi profili già sopra descritti di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a riavviare la procedura.
A seguito di ulteriori memorie, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 25 marzo 2015.
DIRITTO
I – L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione, da parte dell’ATI costituenda, della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela in ordine a un provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità di una proposta di project financing e di avvio della procedura di affidamento di pubblici lavori da parte della p.a. e dalle connesse pretese patrimoniali, di carattere risarcitorio o indennitario.
II – Con un primo gruppo di censure la parte ricorrente contesta la competenza della Giunta a disporre la revoca di atti posti in essere dal Consiglio comunale. Tale assunto è smentito per tabulas; infatti, la Giunta si è limitata a revocare un proprio atto ed il dirigente, lo stesso. Mentre successivamente è intervenuto l’atto consiliare di revoca della precedente delibera del Consiglio, atto gravato anch’esso con i motivi aggiunti. Risulta, dunque, rispettato il principio del contrarius actus. E neanche le competenze consiliari risultano, di fatto, violate. Anche ove si volesse considerare la necessità della previa deliberazione dell’Assemblea consiliare a modifica del precedente deliberato, si può con sicurezza affermare l’effetto sanante del successivo provvedimento, che ha inciso esplicitamente sulle scelte e la valutazione del pubblico interesse.
III – Con un ulteriore gruppo di censure, la parte istante si duole della mancanza dei presupposti per esercitare il potere di revoca con riguardo all’assenza di ragioni di pubblico interesse, alla omessa valutazione dell’affidamento delle parti destinatarie del provvedimento da rimuovere e del tempo trascorso, all’obbligo di motivazione.
Essa ha certamente interesse a dimostrare l’illegittimità del potere di autotutela esercitato dall’amministrazione per ottenere il pieno risarcimento dei danni. Infatti la parte ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione alla reintegra della posizione compromessa e, in via subordinata, il risarcimento dei danni patiti. Il gravame è, dunque, teso a contestare la legittimità del potere di revoca esercitato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quanto meno a titolo di danno emergente.
IV – Passando, dunque, all’esame della fattispecie, nel caso che occupa, la Giunta ha revocato – con la delibera n. 67 del 2014 – la precedente delibera n. 40 del 2014 avente ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare e la dichiarazione di p.u. ed il responsabile del servizio – con la determina n. 371 del 2014 – ha annullato la precedente determina dirigenziale n. 316 del 2014 contenente il parere di regolarità tecnica e l’attestazione della copertura finanziaria, e conseguentemente la procedura di gara indetta.
Nella delibera di Giunta ( e nella conseguente determina dirigenziale) sono evidenziati alcuni profili inerenti una nuova valutazione dell’interesse pubblico (la manifestazione da parte della popolazione del Comune della contrarietà alla realizzazione dell’opera e l’interesse primario, dunque, a rispondere ai bisogni manifestati dalla stessa popolazione).
Tale motivazione rende prevalenti le ragioni di opportunità della nuova scelta, con conseguente conferma della qualificazione del provvedimento in termini di revoca. Nel caso di specie, la già citata motivazione del provvedimento di revoca è costituita appunto da una nuova valutazione dell’interesse pubblico. Tenuto che nell’esercizio del c.d. jus poenitendi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, deve ritenersi che la motivazione posta a fondamento della revoca non sia affetta da vizi di legittimità.
Nella specie, peraltro, l’Amministrazione non ha espressamente valutato la spettanza di un qualche indennizzo.
Tuttavia, va rilevato, che specie nel caso che occupa si era unicamente svolta la progettazione – ovvero la prima fase della procedura, mentre la ricorrente – soggetto promotore, non aveva ancora maturato alcune affidamento in ordine all’assegnazione dell’opera, né aveva ancora prodotto domanda di partecipazione alla gara.
Peraltro, non primo di rilevanza è il breve termine occorso tra la delibera di n. 40 (5 giugno 2014) e l’avviso di revoca dell’8 agosto 2014.
La giurisprudenza, ancora, ha precisato che “la mancata liquidazione dell’indennizzo unitamente alla disposta revoca non costituisce un vizio dell’atto di autotutela, ma consente al privato di agire per ottenere l’indennizzo” (Cons. Stato, Sez., n. 2244 del 2010).
V – Orbene, nel caso di legittimità del provvedimento di autotutela viene meno il presupposto su cui è stata fondata la domanda risarcitoria, costituito appunto dall’illegittimità provvedimentale.
Va precisato che anche in caso di revoca legittima si può ipotizzare che al privato derivino danni risarcibili, e non meramente indennizzabili, ma ciò discende dal fatto che tali danni conseguono non già direttamente dall’atto di revoca, ma da altre illegittimità (procedimentali o di altro tipo) commesse dall’Amministrazione.
Nella specie, devono essere respinte le ulteriori censure mosse dalla parte ricorrente in ordine ai profili partecipativi e procedimentali. Infatti, è evidente come l’eventuale partecipazione della ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto incidere sulla decisione dell’Amministrazione che si appalesa di carattere eminentemente discrezionale.
Del resto i già evidenziati profili di tempestività dell’esercizio dell’autotutela non consentono di riscontrare alcuno degli addebiti mossi all’Amministrazione sotto il profilo della correttezza della condotta.
Ciò comporta che l’Amministrazione non è tenuta a corrispondere l’integrale risarcimento del danno.
VI – Le valutazioni sin qui svolte non possono che valere anche per i successivi motivi aggiunti, per i medesimi motivi evidenziati.
VII – Il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 7334 del 2010) ha avuto modo di rilevare che nell’ordinamento precedente all’introduzione dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, l’orientamento prevalente era nel senso di escludere qualsiasi indennizzo per il soggetto nei cui confronti intervenisse la revoca in modo legittimo di un precedente provvedimento amministrativo vantaggioso per il privato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 1969, n. 266) o per lo meno un indennizzo veniva ammesso solo in casi particolari (Cass. S. U. 2 aprile 1959, n. 672).
Dopo l’introduzione del menzionato art. 21 quinquies nella legge generale del procedimento amministrativo, ad opera dell’art. 14 l. 11 febbraio 2005, n.15, come integrato dal comma 1bis introdotto dall’art. 13 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, (convertito dalla l. 2 aprile 2007, n.40), ha fatto ingresso la c.d. responsabilità della p.a. per atti legittimi. n.5266).
Nel caso che occupa, dunque, la domanda risarcitoria, deve essere interpretata – secondo i canoni di effettività della tutela – come contenente in sé quella di indennizzo.
Peraltro, l’indennizzo ex art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, ma solo in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi. Deve quindi escludersi che spetti un indennizzo, ex art. 21 quinquies cit., per revoca (come nella specie) di una dichiarazione di pubblico interesse della proposta di progetto di finanza. Tale dichiarazione non attribuisce, infatti, all’interessato una posizione giuridica definitiva, ben potendo l’Amministrazione dar luogo o meno a successiva procedura di affidamento della concessione o non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse. Pur differenziando, in vero, tale dichiarazione di p.i. la posizione del proponente (Ad. Plen. N. 1/12), essa non assicura al promotore alcune diretta, definitiva ed immediata ultilità. Né nella specie la posizione della ricorrente potrebbe avere assunto maggiore consistenza dall’indizione della gara che è stata infatti revocata prima ancora della partecipazione dell’istante stessa ed atteso che il rimborso spese, in caso di gara, spetta a favore del promotore solo ove questo non risulti aggiudicatario della concessione quando la gara stessa si sia peraltro conclusa (cfr. Cons. Stato n. 3237 del 26 giugno 2015)
VIII – Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di lite possono essere compensate in relazione alla complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei giorni 25 marzo e 7 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente FF
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 08/09/2015.
L'articolo L’ente può revocare la realizzazione dell’opera se i cittadini protestano proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Project Finance e PPP: le nuove linee guida dell’Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 contenente le linee guida Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Oggetto delle presenti Linee Guida sono dunque le procedure disciplinate dall’art. 153 del Codice, rubricato «Finanza di progetto». L’Authority rileva che tali indicazioni nei principi generali possono essere utilizzate per la maggior parte dei contratti di parternariato pubblico-privato (Ppp) di cui il PF è un’espressione, e per quanto compatibili, anche per altri istituti presenti nel Codice, quali quelli disciplinati dall’art. 175, sulle infrastrutture strategiche.
Con questo atto vengono, pertanto, aggiornate e consolidate in un unico documento le determinazioni dell’Autorità n.1 del 2009, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. terzo correttivo, e n. 2 del 2010, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contrato di concessione di lavori pubblici, che quindi devono intendersi superate dalle presenti Linee Guida.
L’Autorità inoltre spiega che le Linee Guida sono pensate principalmente per gli affidamenti di importo elevato, ma si applicano con gli opportuni accorgimenti anche a quelli di importo ridotto.
Di seguito l’indice della determinazione.
1. Glossario …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
2. Premessa………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3. La concessione di lavori e servizi e la finanza di progetto …………………………………………………………………. 5
3.1 Gli elementi distintivi della concessione rispetto al contratto d’appalto e l’allocazione del rischio…….. 5
3.2 Il valore dei contratti…………………………………………………………………………………………………………… 9
3.3 Le caratteristiche della finanza di progetto ……………………………………………………………………………… 9
3.4 La centralizzazione della domanda ………………………………………………………………………………………. 11
4. La fase della programmazione……………………………………………………………………………………………………. 12
5. Lo studio di fattibilità……………………………………………………………………………………………………………….. 15
5.1 Introduzione……………………………………………………………………………………………………………………. 15
5.2 La scelta del modello di realizzazione dell’intervento: partenariato pubblico e privato o appalto…….. 16
5.3 Il contenuto dello studio di fattibilità …………………………………………………………………………………… 19
5.4 L’affidamento dello studio di fattibilità ed i relativi corrispettivi ……………………………………………….. 23
6. Le modalità di svolgimento della procedura a gara unica (commi 1-14) …………………………………………….. 24
6.1 La scelta della procedura di aggiudicazione……………………………………………………………………………. 24
6.2 Le fasi della procedura a gara unica ……………………………………………………………………………………… 26
6.3 Contenuti del bando e del disciplinare di gara ……………………………………………………………………….. 26
6.4 I requisiti di partecipazione ………………………………………………………………………………………………… 29
6.5 I contenuti delle offerte …………………………………………………………………………………………………….. 30
6.6 Le garanzie ……………………………………………………………………………………………………………………… 31
6.7 Criterio di aggiudicazione…………………………………………………………………………………………………… 32
6.8 L’aggiudicazione e la stipula del contratto …………………………………………………………………………….. 32
7. Lo svolgimento della procedura a doppia gara e il diritto di prelazione (comma 15) ……………………………. 34
8. Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa dei privati (commi 16-18)…………………………………………….. 35
9. Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa dei privati (commi 19-21)…………………………………………….. 37
10. La finanza di progetto nei servizi ……………………………………………………………………………………………. 38
10.1 La concessione di servizi……………………………………………………………………………………………………. 38
10.2 Le proposte da parte di privati ……………………………………………………………………………………………. 39
10.3 L’opportunità della programmazione …………………………………………………………………………………… 40
10.4 I requisiti del proponente nei servizi ……………………………………………………………………………………. 41
11. Disciplina applicabile all’esecuzione del contratto ……………………………………………………………………… 41
11.1 La disciplina applicabile …………………………………………………………………………………………………….. 42
11.2 La convenzione………………………………………………………………………………………………………………… 43
L'articolo Project Finance e PPP: le nuove linee guida dell’Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Project Financing: ok impugnazione nella prima fase proviene da Giurdanella.it.
]]>Al riguardo ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2012, che ha analizzato la disciplina del project financing, affermando che “nel procedimento di project financing l’atto con cui la Stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, sia immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica. La scelta della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, preceduta da un valutazione di idoneità tecnica della proposta, è atto discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice amministrativo.”
Nella sentenza ha poi precisato che la fase preliminare di individuazione del promotore ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1; Id., Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 843). Da ciò discende che è legittima l’esclusione del progetto presentato da una Società promotrice sulla base della valutazione negativa anche di uno solo dei parametri di valutazione indicati nel bando di gara (Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4084).
Di seguito il testo della sentenza.
***
N. 04035/2015REG.PROV.COLL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7286 del 2012, proposto da:
Cam S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo. in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Roma Capitale (Già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Pier Ludovico Patriarca, domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21; Commissario Delegato all’attuazione di Interventi volti a fronteggiare l’emergenza del settore traffico e mobilità della Città di Roma, Roma Capitale (Già Comune di Roma) – Ufficio Extradipartimentale Parcheggi – Uo Parcheggi Pubblici, Responsabile del Procedimento c/o Ufficio Extradipartimentale Parcheggi – Uo Parcheggi Pubblici di Roma Capitale;
nei confronti di
Cmb – Soc. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, in persona del legale rappresentante in proprio e quale capogruppo mandataria Ati, Ati Ccc – Consorzio Cooperative Costruzioni e in proprio, Ati Dicos S.p.A., rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Pallottino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oslavia, n. 14; Isveur Istituto Per Lo Sviluppo Edilizio e Urbanistico S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Frisina, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Gaetano Donizetti, n. 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I, n. 5005/2012, resa tra le parti, concernente avviso pubblico di project financing per la progettazione attuazione e gestione del nodo Scambio Marconi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale (Già Comune di Roma) e di Cmb – Soc. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in proprio e quale capogruppo mandataria Ati e di Ati Ccc – Consorzio Cooperative Costruzioni e in Proprio e di Ati Dicos S.p.A. e di Isveur Istituto Per Lo Sviluppo Edilizio e Urbanistico S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Luzi su delega dell’avvocato Massimo Frontoni, Raffaele Izzo, Pier Ludovico Patriarca, Francesco Nardocci su delega dell’avvocato Giovanni Pallottino, Francesca Rosetti su delega dell’avvocato Pasquale Frisina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante principale adiva il TAR per il Lazio, chiedendo l’annullamento:
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio extradipartimentale n. 163 del 21 dicembre 2007, con la quale era stata comunicata la conclusione della fase di valutazione tecnica delle proposte in relazione all’avviso pubblico indicativo di project financing ai sensi dell’art. 37-bis e ss. della legge 109/94 per la progettazione, attuazione e gestione del nodo di scambio Marconi, pubblicato all’albo pretorio e sulla G.U.R.I. in data 20 aprile 2005;
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio extradipartimentale n. 132 del 19 novembre 2007, con la quale si era provveduto alla riattivazione della commissione per la valutazione delle proposte;
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio extradipartimentale n. 129 del 16 novembre 2007, con la quale erano stati disposti i provvedimenti preliminari di cui all’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 per l’esame delle proposte aggiornate;
– della nota dell’Ufficio extradipartimentale n. 4809 del 7 novembre 2007, con la quale erano stati trasmessi lo schema di convenzione e di capitolato speciale;
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio extradipartimentale Parcheggi n. 96 del 21 settembre 2007, con la quale era stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione di una proposta rimodulata;
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio extradipartimentale Parcheggi n. 79 del 16 luglio 2007, con la quale era stata disposta la fissazione del termine per la presentazione di eventuali proposte rimodulate;
– della nota dell’Ufficio extradipartimentale Parcheggi n.2975 del 6 luglio 2007, con la quale i proponenti erano stati convocati alla riunione dell’11 luglio 2007;
– della determinazione dirigenziale dell’Ufficio extradipartimentale Parcheggi n. 75 del 5 luglio 2007, con la quale era stato riattivato il procedimento volto alla verifica dell’interesse pubblico delle proposte presentate dai proponenti.
Con lo stesso ricorso si invocava il risarcimento del danno in forma specifica ed, in subordine, per equivalente.
2. Il primo giudice dichiarava il ricorso principale in parte irricevibile ed in parte infondato, mentre dichiarava irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.
La pronuncia in rito veniva resa dal TAR in relazione al ricorso principale in ragione del fatto che lo stesso veniva ritenuto tempestivo soltanto nella parte in cui veniva impugnata la determinazione dirigenziale dell’Ufficio Extradipartimentale n. 163 del 21.12.2007, relativa alla conclusione della fase di valutazione tecnica delle proposte, risultando, invece, tardivo in ordine alla contestazione di tutti i precedenti atti della procedura adottati dall’Amministrazione, dei quali l’originario ricorrente principale aveva consapevolezza e rispetto ai quali aveva palesato acquiescenza. Anche il ricorso per motivi aggiunti veniva dichiarato irricevibile, atteso che con questo si sollevavano ulteriori doglianze e motivi in ordine ad atti e valutazioni già da tempo conosciuti dall’originaria ricorrente, siccome contenuti nella determinazione dirigenziale n. 163 del 21.12.2007 impugnata con l’originario ricorso.
2.1. Prima di passare all’esame delle residue censure il primo giudice respingeva l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sulla scorta dell’insegnamento della pronuncia n. 1/2012 dell’Adunanza Plenaria, riconoscendo la piena ed immediata lesività dell’atto di esclusione della proposta dell’originaria ricorrente.
2.2. Il TAR, quindi, valutava non fondato il ricorso nel merito, ponendo in evidenza che: a) quanto alla contestazione degli atti dell’amministrazione nella parte in cui avevano consentito, dopo la scelta effettuata all’inizio della procedura, la modificazione soggettiva delle imprese concorrenti titolari della proposta (riformulata) presentata a firma congiunta, si trattava di doglianza, oltre che tardiva, inammissibile per carenza di interesse, dal momento che la presenza di una proposta concorrente non poteva incidere sul giudizio di non idoneità della proposta che ha condotto alla esclusione della ricorrente; b) la doglianza diretta avverso la valutazione di ammissibilità della proposta di CMB-ISVEUR era dichiarata, oltre che tardiva, inammissibile per carenza di interesse, non potendo la CAM trarre alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del motivo in questione, non potendo esso incidere sul giudizio di non idoneità della proposta che ha condotto alla esclusione della ricorrente; c) le valutazioni effettuate dalla Commissione, in ragione delle quali la proposta dell’originaria ricorrente veniva ritenuta né fattibile, né idonea, non sembravano né illogiche, né contraddittorie, ma si basavano sull’analitico esame della proposta presentata dalla ricorrente a seguito della riattivazione del procedimento e risultavano congruamente motivate.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originaria ricorrente, lamentando le erronee conclusioni alle qual quest’ultima sarebbe giunta.
Con una prima censura l’appellante principale rappresenta che il ricorso contenente motivi integrativi, e non aggiunti, non sarebbe tardivo, dal momento che tempestivamente notificato in data 14 marzo 2008 e non in data 18 marzo 2008, a fronte della conoscenza in data 17 gennaio 2008, del provvedimento lesivo rappresentato dalla determinazione n. 163 del 21 dicembre 2007. Le censure ivi contenute unitamente al terzo motivo esposto nel ricorso introduttivo sarebbero inoltre fondate, mentre il TAR le avrebbe disattese con un giudizio sommario, come si rileverebbe dalla circostanza che avrebbe ritenuto fondamentale criticità del progetto l’inidoneità dell’accessibilità al Nodo da sud, mentre la commissione avrebbe rilevato questa carenza solo per il breve ma non per il lungo periodo, tale quindi da non determinare un giudizio di non fattibilità. Del resto, l’appellante principale si sarebbe attenuta nel riformulare il progetto alle disposizioni impartite dall’amministrazione, recependone ognuna delle tre osservazioni rese in relazione alla propria proposta progettuale. Da qui l’illogicità e la contraddittorietà della valutazione della Commissione che ciò nonostante valutava inidoneo il progetto così riformulato. Pertanto, l’appellante principale ripropone in dettaglio i motivi integrativi non esaminati dal primo giudice, la cui fondatezza dovrebbe evincersi anche dal raffronto con le valutazioni espresse dall’amministrazione in relazione alle considerazioni rese, invece, sulla proposta delle odierne appellate.
La sentenza sarebbe a giudizio dell’appellante principale erronea nella parte in cui ha ritenuto tardivi e inammissibili i primi due motivi del ricorso introduttivo di prime cure. Infatti, da un lato, l’appellante non avrebbe prestato alcuna acquiescenza agli atti della procedura posti in essere dall’amministrazione prima della determinazione n. 163 del 21 dicembre 2007. Dall’altro, non potrebbe essere revocato in dubbio il suo interesse alle suddette doglianze, dal momento che sarebbero state illegittimamente alterate le condizioni alla base della selezione, cosi determinando una grave disparità di trattamento tra i concorrenti. In questo senso l’amministrazione non avrebbe dovuto consentire la modifica soggettiva, che ha interessato gli odierni appellati, né avrebbe dovuto valutare positivamente una proposta che dagli stessi non sarebbe stata semplicemente riformulata, ma si presenterebbe come del tutto nuoca e difforme rispetto ad i contenuti ed ai criteri esposti nell’avviso pubblico.
Da ultimo, l’appellante ripropone domanda di risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
4. In data 26 novembre 2012 Roma Capitale deposita atto di appello incidentale con il quale lamenta l’erroneità della sentenza, poiché non avrebbe rilevato la carenza di interesse dell’originaria ricorrente principale. Infatti, a giudizio dell’amministrazione capitolina il TAR avrebbe applicato il principio elaborato dall’Adunanza Plenaria con la pronuncia n. 1/2012, che però riguarderebbe la diversa ipotesi del soggetto già individuato quale promotore a seguito di valutazione comparativa, sicché la lesione si poteva apprezzare proprio in ragione di quella scelta. Al contrario, nella fattispecie in esame la lesione non deriva da una comparazione, ma da una valutazione individuale, mentre la valutazione della proposta degli originari controinteressati non avrebbe inciso sul giudizio di non idoneità dell’offerta dell’originario ricorrente. Sicché quest’ultimo non avrebbe alcun interesse ad impugnare il giudizio positivo espresso dall’amministrazione sull’offerta degli odierni appellati.
L’amministrazione comunale, infine, sostiene che i motivi proposti dall’appellante principale sarebbero comunque infondati anche in ragione dell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione. Inoltre, il giudizio operato dalla Commissione sarebbe corretto e privo di illogicità e contraddittorietà, per non essersi l’originario ricorrente adeguato alle precedenti indicazioni offerte dall’amministrazione, come si desume dal fatto che gli elaborati progettuali tra la prima e la seconda proposta sono rimasti immutati. In ogni caso le censure sarebbero infondate, come i motivi con i quali si lamenta la disparità di trattamento rispetto alla proposta degli originari controinteressati. Del tutto destituita di fondamento sarebbe pertanto sia la richiesta di risarcimento in forma specifica che per equivalente.
5. Con appello incidentale CMB, CCC e Soc. di Cos. lamentano che la pronuncia di prima cure non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 1/2012, secondo la quale l’onere di impugnazione sorgerebbe solo con la scelta del promotore e non prima. Pertanto, l’originario ricorrente non sarebbe titolare di alcun interesse a far valere eventuali profili di illegittimità delle valutazioni espresse dall’amministrazione sulla proposta dell’appellante incidentale, sicché la pronuncia di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’iniziativa giurisdizionale dell’odierno appellante.
6. Costituitasi in giudizio ISVEUR invoca la reiezione dell’appello principale e con memoria del 4 maggio 2015 espone le proprie difese, da un lato, ponendo in luce la correttezza della pronuncia di prime cure nel rilevare la tardività dei motivi aggiunti proposti dall’originario ricorrente principale, nonché l’inammissibilità e infondatezza delle censure contenute nel ricorso introduttivo di prime cure; dall’altro, aderendo all’impostazione sposata dagli appellanti incidentali.
7. Con memoria depositata il 19 maggio 2015 l’appellante incidentale sostiene che l’amministrazione comunale nell’invitare gli originari proponenti ad elaborare nuove proposte progettuali non si sarebbe limitata a specifiche prescrizioni, ma avrebbe richiesto loro anche di tenere in considerazione il mutato quadro di interventi in programma per la zona Ostiense Marconi, Sicchè sarebbe stato richiesta una completa rivisitazione delle proposte già presentate secondo esigenze emerse nel corso di riunioni alle quali avrebbe preso parte, senza nulla opporre, anche l’odierna appellante. In ogni caso sarebbero infondati i motivi con i quali si lamentano supposte illegittimità per la valutazione positiva espressa dall’amministrazione comunale sulla propria proposta, come quello con il quale si contesta la valutazione negativa manifestata dall’amministrazione sulla proposta dell’originario ricorrente principale, che sarebbe inattendibile sotto il profilo economico-finanziario.
8. Con memoria del 19 maggio 2015 Roma Capitale, nel reiterare le proprie conclusioni, precisa che l’istruttoria relativa all’iter approvativo del progetto preliminare non sia ancora terminata e che lo stesso non è stato dichiarato di pubblico interesse.
9. In sede di replica l’appellante principale reitera le proprie argomentazioni e ribadisce, tra l’altro, la tempestività del ricorso di primo grado per motivi aggiunti e la corretta quantificazione del danno sofferto rappresentato dalle spese di partecipazione alla procedura come la sussistenza nella fattispecie del nesso causale e della colpa dell’amministrazione ad integrazione degli elementi costitutivi dell’illecito.
10. Con memoria di replica del 23 maggio 2015 Roma capitale insiste nelle proprie conclusioni.
11. Con memoria depositata in pari data ISV.E.UR. insiste per la reiezione dell’appello principale.
12. Occorre analizzare in via preliminare la censura con la quale l’appellante principale lamenta la declaratoria da parte del TAR di tardività del ricorso per motivi aggiunti. La censura è fondata, dal momento che il ricorso in questione risulta essere stato notificato il 14 marzo 2008, ossia entro prima del decorso del termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare la determinazione n. 163 del 21 dicembre 2007, conosciuta solo in data 17 gennaio 2008. Sicché deve farsi applicazione del principio secondo il quale la proposizione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado non ha l’effetto di consumare il potere di azione, che può quindi essere ulteriormente esercitato purché entro il breve termine decadenziale attraverso la sottoposizione al giudice adito di ulteriori censure avverso l’atto impugnato nel rispetto del principio del contraddittorio, che impone la notifica del ricorso contenente motivi integrativi alle parti del giudizio. Conseguentemente, devono essere vagliati i due motivi ivi contenuti e non esaminati dal giudice di prime cure.
13. L’intera riemersione del thema decidendi definito dinanzi al TAR impone, prima di passare al vaglio delle single doglianze contenute nell’appello principale, a porre una premessa teorica in ordine alla sussistenza dell’interesse da parte dell’appellante principale, già ricorrente dinanzi al TAR, rispetto alle censure proposte.
Il punto di partenza deve essere rinvenuto nella disamina dei principi fissati nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2012, che ha analizzato la disciplina del project financing applicabile anche alla fattispecie in esame ratione temporis.
Nella citata pronuncia il massimo consesso della giustizia amministrativa ha avuto modo di affermare che nel procedimento di project financing l’atto con cui la Stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, sia immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica. La scelta della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, preceduta da un valutazione di idoneità tecnica della proposta, è atto discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice amministrativo.
Quest’atto è quello che chiude il primo subprocedimento nel quale si articola il procedimento di project financing, poiché porta ad individuare il promotore finanziario, attribuendo a quest’ultimo un vantaggio. Inoltre, solo da quest’atto sorge un vincolo in capo all’amministrazione di procedere alla gara e alla realizzazione dell’opera (Cons. St., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 1495). Infatti, la valutazione tecnica circa la fattibilità dell’opera formulata dalla Commissione tecnica non esclude che l’Amministrazione possa concludere con giudizio negativo quanto all’interesse pubblico sulla proposta del progetto così come formulato, atteso che i due momenti della verifica di fattibilità e della individuazione del progetto da realizzare, pur necessariamente finalizzati alla soddisfazione dell’interesse pubblico, si pongono su piani diversi, con la conseguenza che, in linea di principio, non può ravvisarsi una contraddizione invalidante tra una valutazione di fattibilità di un determinato progetto (che implica un giudizio positivo circa il soddisfacimento dei molteplici interessi pubblici coinvolti) e una decisione di difetto di interesse pubblico alla realizzazione di quel medesimo progetto (Cons. St., Sez. V, 16 dicembre 2010, n. 8947).
Nella fattispecie la proposta delle originarie controinteressate ha superato solo il vaglio della valutazione di idoneità tecnica, senza aver riportato ancora la declaratoria di pubblico interesse, sicché quest’ultime ancora non sono state designate promotore finanziario.
Allo stesso tempo è provvedimento autonomamente lesivo e immediatamente impugnabile, da parte del soggetto escluso, l’atto con cui la Stazione appaltante dichiara che la sua proposta non è di pubblico interesse, per l’opposta ragione che trattandosi di un atto endoprocedimentale che gli nega lo stesso bene della vita, comportando un blocco alla sua istanza di divenire promotore finanziario è in sé dotato di autonoma lesività.
Questa chiara distinzione consente di operare un discrimine tra le doglianze sorrette da un effettivo interesse e quelle che ne sono prive.
Tra le seconde devono essere annoverate quelle aventi ad oggetto il giudizio dispositivo di fattibilità della proposta dei controinteressati, dal momento che la proposta in questione non è stata ancora ritenuta di pubblico interesse sicché non può dirsi concluso quel primo subprocedimento nel quale si articola il più ampio procedimento di project financing secondo la disciplina ratione temporis vigente. Pertanto risultano inammissibili per difetto di interesse: a) la seconda doglianza contenuta nel ricorso per motivi integrativi con la quale si contesta che la proposta delle odierne appellate sarebbe carente della asseverazione del piano economico finanziario da parte di un istituto di credito; b) quella contenuta nel primo motivo del ricorso di primo grado con la quale si contesta la possibilità che Isveur e ATI CMB possano provvedere alla redazione di una proposta congiunta ed innovativa rispetto alle precedenti grazie ad un’asseritamente indebita modificazione soggettiva; c) quella contenuta nel secondo motivo del ricorso di primo grado inerente alla possibilità concessa dall’amministrazione di riformulare le proposte ammettendo anche quella dei controinteressati in primo grado che si presentava come radicalmente diversa da quella originaria.
14. Deve, invece essere esaminata la doglianza contenuta nel terzo motivo del ricorso principale sviluppata nel primo motivo del ricorso per motivi integrativi, poiché quest’ultima si rivolge avverso l’atto con il quale è stato espresso un giudizio di inidoneità tecnica della proposta dell’appellante principale. La censura in questione contesta la legittimità del giudizio di inidoneità tecnica della proposta dell’appellante principale, pur se quest’ultimo si sarebbe attenuto alle disposizioni impartite dall’Amministrazione, avendo riproposto la proposta iniziale del 2005, rimodulata e riformulata alla luce delle osservazioni tecniche della Commissione e della sopravvenuta normativa e che, tuttavia, la Commissione tecnica avrebbe rilevato ulteriori vizi e difformità, mai eccepiti prima. Inoltre, nel primo motivo del ricorso per motivi integrativi, il cui esame in questa sede viene operato per la prima volta, vengono sistematicamente contestate le criticità rilevate dalla Commissione tecnica e fatte proprie dalla determinazione dirigenziale n.163/2007.
Prima di passare all’esame in dettaglio delle suddette censure appare opportuno rammentare che la fase preliminare di individuazione del promotore ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1; Id., Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 843). Da ciò discende che è legittima l’esclusione del progetto presentato da una Società promotrice sulla base della valutazione negativa anche di uno solo dei parametri di valutazione indicati nel bando di gara (Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4084).
14.1. In ordine alla doglianza circa l’essersi l’appellante adeguata ai rilievi mossi dalla Commissione., deve confermarsi l’argomentazione sposata dal primo giudice che non viene smentita dalle critiche contenute nell’appello in esame, dal momento che non si registrano illogicità o contradditorietà nel giudizio della Commissione, che individuava precisa criticità di carattere economico-finanziario ed evidenziava il mancato adeguamento ad alcuni rilievi mossi dalla Commissione, tanto che l’appellante, come correttamente indicato dal primo giudice, ripresentava gli stessi elaborati progettuali. Sicché, il giudizio della commissione tecnica non risulta essere inficiato dai vizi di illogicità o contraddittorietà denunciati dall’appellante principale.
14.2. Quanto alle carenze rilevate dalla Commissione tecnica, deve ribadirsi che l’appellante per ottenere l’annullamento del giudizio di inidoneità dovrebbe confutarle tutte. Ebbene, in ordine agli aspetti “Urbanistico ed ambientale” e “Viabilità ed accessibilità”, l’appellante sostiene che quelle relative all’assetto dello svincolo esulerebbero dal tema progettuale oggetto della proposta in project financing, poiché lo svincolo non costituirebbe parte del progetto preliminare presentato, né ne sarebbe prevista la realizzazione contestualmente a quella del nodo. La censura non può essere condivisa dal momento che il documento preliminare alla progettazione nello stabilire gli indirizzi per la formulazione della proposta per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità prevede tra le opere stradali la costruzione di Lungotevere Dante e del relativo svincolo con Via del Mare. Lo stesso documento prevedeva che il nodo fosse subordinato alla definizione del sistema delle intersezioni derivanti dal prolungamento del Lungotevere Dante sino a Viale Marconi e Via del Mare. Veniva, quindi, rimessa al proponente la determinazione di tutte le componenti progettuali, urbanistiche, architettoniche, funzionali, gestionali corrispondenti al miglior equilibrio tra interesse pubblico e privato per il raggiungimento degli obiettivi individuati. Da ciò deriva che la proposta inerente al suddetto svincolo avanzata dall’appellante doveva essere esaminata dalla Commissione tecnica, la cui valutazione di inadeguatezza della proposta progettuale dell’appellante non risulta illogica, se si considera che le soluzioni di breve e lungo periodo proposte sono coerentemente valutate dalla Commissione nel verbale del 29 novembre 2007 come non soddisfacenti, dal momento che: “Lo svincolo presenta una non considerazione delle problematiche plano-altimetriche e di funzionamento dello svincolo medesimo, che rimangono del tutto non verificate” e “la connessione tra la rampa di raccordo Lungotevere Dante – via Del Mare – Ostiense in direzione Ostia e la prosecuzione del viale Marconi verso la via Colombo è incongruente con il funzionamento dello svincolo e i suoi sensi di marcia”. Affermazioni che non vengono inficiate dalle contestazioni opposte dall’appellante.
Stessa sorte segue la doglianza con la quale si critica l’affermazione della Commissione secondo la quale: “L’accessibilità da Sud è la stessa della proposta del 2005, e rimane del tutto assente”. Al riguardo, deve rammentarsi come quest’aspetto era già stato individuato come rilevante criticità della precedente proposta e che nella versione più recente non viene emendata. Da qui un ulteriore elemento di non idoneità della proposta, che non viene posto nel nulla dalla contestazione contenuta nel ricorso per motivi integrativi, che si limita a sostenere che l’accesso al nodo sarebbe possibile tramite viale Marconi sia per i mezzi provenienti da nord che per quelli provenienti da sud, oin questo modo obliterando l’indicazione contenuta nel documento di indirizzi, secondo il quale: “In questo quadro programmatico, il nodo di scambio Marconi assume il doppio ruolo di porta di accesso, per chi proviene da sud, ad un settore urbano che si va rafforzando nella dotazione di servizi e di attrezzature di livello urbano…”.
L’esame degli ulteriori profili di censura risulta a questo punto irrilevante, dal momento che il provvedimento impugnato fonda su autonome motivazioni e la sopravvivenza anche solo di una di queste impedisce il soddisfacimento dell’interesse dell’originario ricorrente.
14.3. La valutazione di infondatezza e di inammissibilità dell’appello principale fa venire meno l’interesse all’esame degli appelli incidentali che devono, dunque, essere dichiarati improcedibili. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
15. La sostanziale soccombenza dell’appellante principale impone di porre a suo carico le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
accoglie in parte l’appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, giudicando sul ricorso per motivi aggiunti di primo grado in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile. Rigetta nel resto l’appello principale. Dichiara improcedibili gli appelli incidentali.
Condanna l’appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>Quante forme di project financing esistono?
L’art. 153 del Codice disciplina quattro diverse procedure di affidamento del contratto in finanza di progetto:
Qual è la forma “tipica” di project financing?
Per l’ampissima libertà di iniziativa privata, di certo la procedura tipica è quella indicata all’art. 153, commi 19-21.
Essa, infatti, consente al privato di presentare proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti né nella programmazione triennale di cui all’art. 128 del Codice, né negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione.
Come si articola questa procedura?
In sintesi, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a valutare, entro 3 mesi, il pubblico interesse della proposta presentata e il progetto preliminare, una volta inserito nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione, è posto in approvazione con le modalità indicate all’art. 97 del Codice.
Una volta approvato, il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento della concessione, alla quale è invitato il proponente.
I concorrenti, compreso il promotore, quindi presenteranno un’offerta contenente i documenti richiesti dal comma 19.
La particolarità sta nel fatto che se il promotore non risulta aggiudicatario, ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
Quali requisiti deve possedere il promotore?
Il soggetto privato che assume l’iniziativa di promuovere il project financing, deve possedere, oltre i requisiti ex art. 38 del Codice dei contratti, quelli previsti per il concessionario dall’art. 95 del Regolamento di attuazione del Codice, anche associando o consorziando altri soggetti (art. 153, comma 8).
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]]>Al convegno parteciperà, per lo studio Giurdanella&Partners, il dott. Marco Antoci che relazionerà sugli aspetti giuridico-normativo del project financing.
Il convegno si terrà il 6 marzo 2015 dalle ore 09.00 alle 17.00, presso la sede Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 5° Piano Edificio Uffici – Ex Centro Direzionale Asi C.da Mugno – Ragusa.
Di seguito il programma
PROGRAMMA
09:00 – 09:30 Registrazione dei partecipanti
09:30 – 10:00 Introduzione e saluti Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
PROJECT MANAGEMENT
10:00 – 11:00 Metodologie e strumenti di PM per la gestione efficace dei Progetti
Ing. Leonardo Bonamoneta PMP®
Presidente Comitato Edilizia e Infrastrutture PMI Rome Italy chapter
11:00 – 12:00 BIM e PROJECT MANAGEMENT: i nuovi metodi organizzativi e le nuove figure professionali
Geom. Antonio Ortenzi
Consigliere Comitato Edilizia e Infrastrutture PMI Rome Italy chapter
12:00 – 13:00 “Sistema di Qualità” nella progettazione
Ing. Giovanni Taormina
Manager Palermo Certification RINA
13:00 – 14:00 Light lunch – buffet
PROJECT FINANCING
14:00 – 15:00 Aspetti giuridico – normativi del progetto finanza
Dott. Marco Antoci
Studio Giurdanella & Partners
15:00 – 16:00 Aspetti economico – finanziari del progetto finanza
Relatore da definire
16:00 – 17:00 Esperienze di progetto finanza: focus sul Porto Turistico di Marina di Ragusa
Ing. Giulio Stanzione
Consigliere di Amministrazione Tecnis S.p.A.
Moderatore: Ing. Sandro Feligioni – Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Coordinatrice: Ing. Eva Feligioni – Membro Comitato Edilizia e Infrastrutture PMI Rome Italy chap
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]]>L’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, ritiene opportuno rivedere e aggiornare la Determinazioni 14 gennaio 2009, n. 1, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. “terzo correttivo” e la Determinazione 11 marzo 2010, n. 2, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici, alla luce delle importanti modifiche normative intervenute in materia del partenariato pubblico – privato, verificando la funzionalità delle indicazioni ivi contenute e la necessità di affrontare ulteriori criticità inerenti l’oggetto delle stesse, nonché l’applicabilità della disciplina del project financing al settore dei servizi e forniture.
Data la rilevanza degli argomenti e il coinvolgimento di una vasta platea di soggetti, l’Autorità ritiene opportuno sottoporre il presente documento di consultazione all’attenzione del mercato raccogliendone i suggerimenti.
I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 9 dicembre 2013, ore 18.00, mediante la compilazione dell’apposito modello formato.pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 30.000 battute. Nella formulazione dei contributi si dovranno indicare i documenti o i paragrafi oggetto di osservazione. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
Documento di consultazione -.pdf 349Kb
Modulo per le osservazioni – .pdf 1.5Mb
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