proroga contratto Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/proroga_contratto/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 05 Oct 2018 10:50:02 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La proroga dei contratti pubblici e le sue condizioni https://www.giurdanella.it/2018/09/la-proroga-dei-contratti-pubblici-e-le-sue-condizioni/ Wed, 26 Sep 2018 04:39:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37852 Prorogare un contratto pubblico presuppone un'apposita disposizione della lex specialis e del contratto, oltre che adeguata motivazione

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Il Tar Lazio esamina le condizioni in presenza delle quali è legittimo per un’amministrazione decidere la proroga del contratto. Un’apposita clausola della lex specialis che preveda la proroga del rapporto è condizione necessaria, ma non sufficiente, dell’atto di proroga del contratto.

In particolare se l’amministrazione decide per la proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’ente ritiene di discostarsi dal principio generale

Il Tar Lazio si sofferma sul regime giuridico della proroga dei contratti pubblici, per decidere se un’amministrazione deve tenere in conto la possibilità di proroga nei confronti di un precedente affidatario, prima di indire una nuova procedura, dando risposta negativa (Tar Lazio, sez. II bis, 10 settembre 2018, n. 9212).

Il principio generale: non c’è alcuno spazio all’autonomia contrattuale

La premessa dei giudici romani è che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica.

La proroga infatti costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.

L’unico caso previsto di proroga, l’art. 106 del D.lgs 50/2016: le clausole di proroga nel contratto originario

Il Collegio ricorda che la proroga nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro e, alla luce delle pronunce dell’Anac e del Consiglio di Stato “è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882).

Il Tar Lazio quindi si concentra sul funzionamento delle clausole di proroga e sulle condizioni per la loro operatività.

Se è vero, ragionano i giudici, che sono considerate legittime le clausole di proroga inserite ab origine nella lex specialis, giacché in tal modo non è configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell’obbligo di gara (laddove se la stazione appaltante procedesse a prorogare il contratto oltre i limiti delle previsioni della lex specialis ovvero, in assenza di tali previsioni, alla scadenza naturale del contratto, sussisterebbe un’illegittima fattispecie di affidamento senza gara), è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto, anche in presenza di una clausola della lex specialis, soggiace, comunque, a determinate condizioni.

L’indizione di una nuova procedura non va motivata, mentre la proroga deve essere motivata analiticamente

La clausola di proroga inserita nel contratto conferisce, infatti, all’ente il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto.

Tuttavia ove l’amministrazione opti per l’indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria; per contro, solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione si determini alla proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’ente ritiene di discostarsi dal principio generale (Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194).

In allegato la sentenza integrale Tar Lazio, sez. II bis, 10 settembre 2018, n. 9212

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Servizi di pulizia nelle scuole: l’Anac boccia il ricorso alle proroghe https://www.giurdanella.it/2016/04/servizi-di-pulizia-nelle-scuole-lanac-boccia-il-ricorso-alle-proroghe/ Mon, 18 Apr 2016 09:19:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31071 L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 376 del 2 marzo scorso,  ha inviato, ai presidenti di Camera e Senato e al ministro del Lavoro, alcune osservazioni in ordine agli interventi normativi che dispongono la proroga dei contratti di servizi di pulizia e servizi ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali […]

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 376 del 2 marzo scorso,  ha inviato, ai presidenti di Camera e Senato e al ministro del Lavoro, alcune osservazioni in ordine agli interventi normativi che dispongono la proroga dei contratti di servizi di pulizia e servizi ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali e, più in generale, sul ricorso sistematico alle proroghe normative per garantire la continuità dell’approvvigionamento dei servizi alle amministrazioni pubbliche.

In particolare l’Autorità segnala la necessità di un intervento urgente affinché la gestione dei servizi sia ricondotta nell’alveo delle ordinarie procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici e che non si ricorra, per il futuro, all’utilizzo di sistemi derogatori, come le proroghe ex lege,comunque inidonei a risolvere rilevanti problematiche sociali.
Nelle varie audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari sulla riforma in materia di contrattualistica pubblica in corso, l’Anac ha già rappresentata l’urgente necessità di inserire, tra i nuovi principi regolatori della materia, un divieto espresso dell’affidamento delle commesse pubbliche in deroga alla ordinarie procedure di selezione del contraente, sottraendole ad un effettivo e proficuo confronto concorrenziale.

Clicca qui per il testo della segnalazione

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ANAC: utilizzo improprio delle proroghe dei contratti pubblici https://www.giurdanella.it/2015/11/anac-utilizzo-improprio-delle-proroghe-dei-contratti-pubblici/ Tue, 24 Nov 2015 09:07:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29496 Da un’indagine svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione su un campione di 39 stazioni appaltanti che fanno parte di vari servizi  sanitari regionali e relativa a contratti di lavanolo, pulizie e ristorazione, è emerso un utilizzo distorto delle proroghe “tecniche”  così come previste dalla elaborazione giurisprudenziale e dall’Autorità. L’Anac, nel comunicato in cui esplicita gli esiti dell’indagine, ha […]

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Da un’indagine svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione su un campione di 39 stazioni appaltanti che fanno parte di vari servizi  sanitari regionali e relativa a contratti di lavanolo, pulizie e ristorazione, è emerso un utilizzo distorto delle proroghe “tecniche”  così come previste dalla elaborazione giurisprudenziale e dall’Autorità.

L’Anac, nel comunicato in cui esplicita gli esiti dell’indagine, ha ricordato che sull’istituto  della proroga e del rinnovo,  è intervenuta in numerosi casi; con la  deliberazione n. 34/2011, ha chiarito che la proroga – oggetto di numerose  pronunce da parte della giustizia amministrativa – è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause  determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità  dell’amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti  dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici  costituisce una violazione dei principi enunciati all’art. 2 del d.lgs.  163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento,  non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha  carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il  passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un  contratto, quindi, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons.  di Stato n. 3391/2008).

Quanto  al rinnovo, è stato chiarito che a seguito dell’intervento abrogativo dell’art.  23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti della  legge n. 537/1993, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce  al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e  preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che  consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.

Tuttavia,  l’Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso  a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza  e par condicio alla base dell’evidenza pubblica. In particolare, l’art. 57  comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la  possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione  dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista  e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n.  242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp).
Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l’affidamento diretto dei servizi  successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la  determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie  di cui all’art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti  che la normativa correla all’importo stimato dell’appalto. Si rinvia – ex  plurimis – alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del  24.07.2013.

L’Autorità rileva come una causa di questo utilizzo improprio sia addebitabile all’obbligo della centralizzazione degli acquisti. La  chiara indicazione del legislatore, sia nazionale che della stragrande  maggioranza delle regioni, di obbligare gli enti del servizio sanitario a forme  di acquisto sempre più unificate ove non attuata attraverso una specifica  programmazione, ha di fatto determinato, nelle situazioni monitorate, effetti  distorsivi. La normativa inoltre spesso contiene divieti assoluti per le stazioni appaltanti di procedere in autonomia a nuove procedure. Al contempo,  l’organo deputato alla gara centralizzata spesso le avvia con ritardo, dovuto  principalmente alla esigenza di programmare le gare stesse – con cadenza  pluriennale – sulle diverse tipologie di beni o in altri casi per la difficoltà  di uniformare le esigenze di strutture spesso molto diversificate.

La  necessità di garantire i servizi obbliga le amministrazioni in questa  condizione a prorogare i contratti in essere, più volte. Il quadro fattuale  delle esperienze di centralizzazione che deriva dalla lettura delle relazioni  del campione appare segnato da una carenza di raccordo tra la previsione  normativa e la realtà operativa.
La proroga “tecnica”  non è più uno strumento di “transizione” per qualche  mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma diventa ammortizzatore  pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di  individuazione del nuovo assegnatario.

L’Anac ricorda infine che l’uso improprio delle proroghe,  può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le  amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli  strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad evitare il generale e  tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni  del mercato.

Clicca qui per il comunicato stampa integrale

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Precari sanità: proroga fino al 31 dicembre 2016 … https://www.giurdanella.it/2013/12/la-proroga-dei-contratti-termine-dei-precari-del/ Tue, 17 Dec 2013 07:30:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19436 La proroga dei contratti a termine dei precari della sanità è l'oggetto della direttiva inviata alle Regioni dal Sottosegretario alla salute

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Precari sanità: proroga fino al 31 dicembre 2016

La proroga dei contratti a termine dei precari della sanità è l’oggetto della direttiva inviata alle Regioni dal Sottosegretario alla salute Paolo Fredda.

Viene osservato come la proroga sia resa necessaria dall’esigenza di mantenere costanti i livelli essenziali di assistenza sanitaria nel Paese, “messi duramente alla prova dai blocchi delle assunzioni che si sono succeduti ininterrottamente negli ultimi anni”.

L’attesa proroga fino al 2016, nelle more che vengano espletate le procedure di stabilizzazione, intende “bloccare la pericolosa fuga dei cervelli e permette l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e professionali nel nostro Paese, nonché il benessere organizzativo dei lavoratori”; questo è quanto dichiarato da Fredda, che ritiene tale accordo di proroga il primo importante frutto della concertazione tra il Ministero della Salute e i Sindacati di categoria.

Documenti:

1) La Direttiva sui precari del 10 dicembre 2013

2) Il testo del “Protocollo di intesa del 3 dicembre su una bozza di Dpcm tra il Ministero e i sindacati di categoria”

3) La bozza di DPCM

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Approvato al Senato il testo del decreto Lavoro: le principali novità https://www.giurdanella.it/2013/08/approvato-al-senato-il-testo-del-decreto-lavoro-le-principali-novita/ Mon, 05 Aug 2013 06:00:15 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15727 Il Senato ha approvato il testo del decreto Lavoro, apportando alcune importanti modifiche alla disciplina dei contratti a termine e dei contratti a chiamata

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Nella seduta del 31 luglio il Senato ha esaminato e approvato il disegno di legge n. 890 di conversione in legge del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (meglio noto come decreto Lavoro), recante “primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. Il testo passerà adesso alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

All’interno del decreto Lavoro sono contenute importanti misure per il rilancio dell’occupazione; particolarmente rilevante è la previsione di un bonus al versamento dei contributi per un massimo di 650 euro mensili per le nuove assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni senza impiego da almeno sei mesi.

All’esito della discussione in Senato sono state apportate alla versione originaria del decreto alcune novità, seppure l’impianto complessivo del provvedimento non risulti stravolto.

In primo luogo è stato approvato un emendamento all’art. 11 del decreto che prevede una garanzia dello Stato, a partire dal 2014, per i pagamenti arretrati della pubblica amministrazione; grazie a questa misura si stima che dovrebbero essere sbloccati circa 20-25 miliardi di euro, che andrebbero ad aggiungersi ai 40 già previsti per il risanamento dei debiti della PA.

Ma le principali novità del testo approvato dal Senato sono relative, in particolare, all’articolo 7 del decreto, ai sensi del quale, per rendere più facile l’accesso ad alcune tipologie contrattuali, viene modificata la normativa in materia di contratto a tempo determinato, lavoro intermittente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto e lavoro accessorio: le modifiche più rilevanti riguardano i contratti a termine e quelli di lavoro a chiamata.

Con riferimento specifico ai contratti a tempo determinato, e al fine di creare una maggiore flessibilità nelle assunzioni, è stato ridotto da 60 a 10 giorni (per i contratti di durata non superiore a sei mesi) e da 90 a 20 giorni (per i contratti oltre i sei mesi) il periodo di tempo oltre il quale è possibile la riassunzione con ulteriore contratto a termine.

Sotto questo aspetto, gli emendamenti approvati dal Senato hanno previsto che per le attività stagionali non si applica né la appena citata disciplina sul vincolo di attesa nelle riassunzioni, né tantomeno la norma secondo cui in caso di due assunzioni a termine senza soluzione di continuità il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dalla data di stipula del primo contratto.

Altra importante novità sui contratti a termine è l’esplicita previsione dell’ammissibilità della proroga per i contratti a termine privi di causa. La riforma Fornero ha infatti previsto la derogabilità dell’obbligo di specificare una causale di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per assumere a termine, in occasione del primo contratto di durata non superiore a 12 mesi. La proroga di un simile contratto, prima preclusa, è stata adesso espressamente ammessa, a condizione che la durata del contratto non vada comunque oltre i 12 mesi.

Per quanto riguarda il lavoro a chiamata è stata innanzitutto eliminata la possibilità di giustificare la mancata denuncia della chiamata al lavoro con il regolare assolvimento degli obblighi contributivi. Inoltre è stato fissato un limite massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni per le chiamate dei lavoratori intermittenti; in caso di inottemperanza al limite scatterà la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale delle modifiche apportate dal Senato al testo del decreto Lavoro (d.l. n. 79 del 2013).

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Tar Firenze: no proroga contratto, alla scadenza va rifatta la gara https://www.giurdanella.it/2012/09/tar-firenze-no-proroga-contratto-alla-scadenza-va-rifatta-la-gara/ Wed, 26 Sep 2012 14:02:20 +0000 In mancanza della normativa di attuazione della legge 244/07 si continua ad applicare il codice degli appalti pubblici

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La seconda sezione del Tar di Firenze, con sentenza n. 1462/12, ha accolto il ricorso presentato da una società per l'annullamento dell'affidamento del servizio di noleggio impianti per intercettazioni, adottato dalla Procura della Repubblica di Firenze.
Nella fattispecie, nel 2009 la società ricorrente aveva partecipato alla procedura di gara indetta  dalla Procura per il noleggio di tali impianti, terminata con l'aggiudicazione del servizio alla ditta controinteressata. Approssimandosi la scadenza del relativo contratto di aggiudicazione, la ricorrente aveva manifestato alla Procura la volontà di partecipare alla nuova gara per l’assegnazione del medesimo servizio, apprendendo poi in modo informale che la Procura aveva invece affidato nuovamente il servizio alla controinteressata con una semplice proroga del contratto stipulato in precedenza.
La società pertanto ha presentato ricorso al Tar di Firenze contestando il rinnovo di tale contratto che, a suo dire, violava la normativa in materia di evidenza pubblica frustrando la sua aspettativa di poter concorrere per l’aggiudicazione di un servizio per cui vantava una notevole esperienza.
La Procura si è difesa affermando la legittimità della propria condotta in quanto già l’originario contratto prevedeva la possibilità di una proroga “secondo le determinazioni normative in corso di definizione”. Tale riferimento implicito nel contratto sarebbe all’art. 2, comma 82, L. 244\2007 che prevede l’attuazione di un sistema unico nazionale delle attività di controllo delle comunicazioni per il quale non sono stati emanati i provvedimenti attuativi. Per la Procura l'attesa di tale normativa di attuazione giustificherebbe la proroga del contratto.
Il Tar di Firenze, invece, con la sentenza di cui sopra, ha affermanto che “in attesa della realizzazione di un sistema più razionale di gestione del servizio intercettazioni, quale quello prefigurato dal comma 82 dell’art. 2 L. 244/2007, ci si deve rifare alle regole generali in materia di evidenza pubblica iscritte nel codice degli appalti, effettuando le gare, con la procedura di cui all’art. 57 D.lgs. 163\2006 tutte le volte che c’è di rinnovare un’assegnazione per scadenza del contratto stipulato in precedenza”.
Pertanto, accogliendo il ricorso della società ricorrente, ha stabilito che non essendosi la Procura della Repubblica di Firenze attenuta a queste regole, il contratto stipulato in regime di proroga deve essere annullato dovendo l’amministrazione procedere a rinnovare la gara.

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