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]]>La normativa di riferimento è quella di cui al d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166, avente ad oggetto le “norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
L’art. 11 del d. lgs. n. 166/2006, rubricato “correzione delle prove scritte”, indica le modalità di correzione cui deve attenersi la Commissione in fase di correzione degli elaborati scritti, differenziando le regole a seconda che gli elaborati ottengano un giudizio di idoneità ovvero un giudizio di non idoneità nonché, per i soli casi di elaborati giudicati non idonei, a seconda che tali elaborati contengano “nullità o gravi insufficienze” o ne siano privi.
È utile riportare per intero il richiamato articolo 11, per ragioni di chiarezza e completezza espositiva: “1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale. 2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità. 3. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti. 5. Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione. 6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato. 7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.
Innanzitutto, un primo dato può darsi per pacifico: la correzione collegiale degli elaborati di ogni candidato ha la chiara finalità di condurre a un “giudizio complessivo di idoneità” e tale “giudizio complessivo di idoneità” è deliberato solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Infatti, è solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati che la Commissione, ove abbia dichiarato idoneo il candidato, deve attribuire a ciascuna prova un voto da un minimo di trentacinque a un massimo di cinquanta punti, dovendo, per converso, astenersi dall’attribuire un voto numerico nel caso in cui il giudizio complessivo sia di inidoneità.
In tale ultima ipotesi, la Commissione è tenuta unicamente a motivare con delle formulazioni standard già predisposte in sede di predeterminazione dei criteri di correzione.
V’è solo un caso, fatto salvo dal comma 2 dell’art. 11, in cui il “giudizio complessivo di idoneità” può subire anticipazioni temporali, ossia quello del cosiddetto errore ostativo di cui al comma 7: è il caso in cui emergano nullità o insufficienze così gravi da non consentire alla Commissione di procedere oltre nella correzione, ben potendo la predetta formulare un giudizio di non idoneità ancor prima della lettura di tutti e tre gli elaborati.
Tutto ciò premesso, la norma pone il serio problema di comprendere quale sia l’esatto momento in cui deve avvenire la valutazione ad opera della Commissione e se, eventualmente, vi siano diversi momenti valutativi con tempi, caratteristiche e obiettivi differenti.
In altre parole, quando la Commissione deve valutare gli elaborati di un candidato? Solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati?
La norma sembrerebbe voler suggerire di sì, per via del richiamo costante che viene fatto al “giudizio complessivo di idoneità” solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, ma se fosse (solo) così, allora alla Commissione non dovrebbe potersi riconoscere il potere di anticipare la valutazione di inidoneità al primo o al secondo elaborato, nel caso in cui emergano nullità o gravi insufficienze.
Ebbene, sembra piuttosto che la norma voglia individuare due differenti momenti valutativi, che si distinguono principalmente per l’obiettivo che si prefiggono:
a) un primo momento valutativo è quello esercitato di volta in volta, a seguito della lettura del primo e del secondo elaborato, teso a liberare il campo da nullità o gravi carenze che, costituendo errori insuperabili, ostano alla prosecuzione della correzione;
b) un secondo momento valutativo è quello esercitato solo a seguito della lettura di tutti e tre gli elaborati che, secondo quanto emerge dalla lettera della norma, ben potrebbe (ancora) condurre a un giudizio di idoneità o di non idoneità.
Dalle considerazioni che precedono emerge, pertanto, che il giudizio complessivo di idoneità non è precluso dalla presenza di qualche errore nei tre elaborati, rilevando soltanto che non vi siano errori ostativi, perché quelli sì che impedirebbero in radice la formulazione di un giudizio di idoneità finale.
Del resto, se si provasse ad ammettere il contrario, se si provasse cioè a negare che un giudizio complessivo di idoneità può discendere anche dalla valutazione di elaborati che contengano qualche errore, non avrebbe senso prevedere un sistema di correzione che impone alla Commissione di non procedere oltre solo se si rileva un errore ostativo nei primi due elaborati.
La possibilità stessa di procedere oltre nella correzione, in mancanza di errori ostativi, ha come corollario che si possa deliberare l’idoneità di un candidato pur in presenza di errori non gravi.
Quanto esposto fin qui non vuole essere un ragionamento sterile e senza alcuna utilità concreta.
Infatti, la riflessione si impone per comprendere in che modo un candidato che si reputi leso da un giudizio di inidoneità finale, emesso dunque all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, debba formulare un’eventuale domanda di annullamento in giudizio.
Costui ben potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare integralmente il verbale di correzione delle sue prove e di condannare la Commissione ad effettuare ex novo una correzione di tutti e tre gli elaborati predisposti.
In alternativa, potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare solo parzialmente il verbale di correzione e di condannare la Commissione, fermo il giudizio sui primi due elaborati, ad effettuare una nuova correzione solo del terzo e ultimo elaborato nonché a formulare un nuovo giudizio complessivo di idoneità.
È facile notare che il relativo onere della prova sarà diversamente distribuito a seconda che dinanzi al giudice si prospetti l’una o l’altra domanda: nel primo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà più gravoso, atteso che egli dovrà dimostrare la piena legittimità di tutti e tre gli elaborati, mentre nel secondo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà decisamente meno gravoso.
In quest’ultima eventualità il ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dovrà fornire la piena prova della legittimità del terzo elaborato, chiedendo che la Commissione si pronunci solo su di esso e che pervenga, in definitiva, ad un giudizio complessivo di idoneità.
Certo, a questo punto l’Amministrazione potrebbe sempre difendersi affermando che, anche all’esito di una nuova correzione del terzo elaborato e finanche nel caso in cui questo appaia esente da errori, il “giudizio complessivo di idoneità” è comunque precluso.
Rimane incontestato, infatti, che le valutazioni della Commissione in sede concorsuale sono caratterizzate da un’elevata discrezionalità tecnica: è, infatti, un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “il giudizio della Commissione […] attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 4 marzo 2022, n. 2580; cfr. altresì, ex multis, CdS, sez. IV, sentenza n. 172 del 2006; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 6 settembre 2013, n. 4626).
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]]>Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove nell’ambito di un concorso pubblico esprime e sintetizza, secondo il TAR Lazio, il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni quando, come nel caso di specie, siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.
La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso: invero, secondo la sentenza, non può negarsi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall’Amministrazione.
Tuttavia sulla questione del voto numerico si vedano i diversi precedenti del Tar Lazio medesimo.
La sentenza in commento ribadisce che è impedito al giudice amministrativo effettuare una rivalutazione delle prove scritte di un concorso, al fine di pervenire ad una diversa attribuzione del punteggio.
Una rivalutazione della prova comporterebbe entrare pienamente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’organo appositamente nominato dall’amministrazione, al quale è riservata la valutazione circa la preparazione e la idoneità rispetto ai posti da ricoprire dei candidati, sulla base di conoscenze tecnico-specialistiche all’esito dell’espletamento dell’intera procedura concorsuale, articolata in varie fasi e prove, in cui la preparazione dei candidati viene vagliata sotto plurimi punti di vista.
Il limite sul quale deve attestarsi il sindacato del Giudice amministrativo in ordine a tali valutazioni, è costituito dalle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, della irragionevolezza e della irrazionalità dei giudizi dati dall’amministrazione.
In allegato la sentenza integrale
Tar Lazio, sez. II, 28 settembre 2018, n. 9646
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]]>Già, solo fino ad oggi.
È infatti prevista per il 10 maggio 2013 la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi al tirocinio teorico pratico, penultimo step della procedura concorsuale, destinata a chiudersi con una prova orale finale.
La vicenda processuale prende le mosse dai fatti verificatisi l’8 giugno 2012 nelle varie sedi regionali di concorso, che hanno sollevato un vespaio di polemiche soprattutto per il disallineamento degli orari di inizio dello svolgimento della prova tra le varie sedi concorsuali.
Ebbene.
Il Tar Lazio, nella citata sentenza, dopo aver rilevato in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Codacons, la carenza di interesse a ricorrere tanto dell’associazione a tutela dei consumatori di Rienzi quanto dei singoli ricorrenti persone fisiche – la domanda introdotta con il ricorso infatti era volta ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura -, nonché il difetto di notificazione del ricorso a tutti i controinteressati (la notifica per pubblici proclami è avvenuta solo con riguardo ad alcuni concorrenti delle regioni Lombardia, Lazio e Toscana), con un eccesso di scrupolo valutativo, ha comunque esaminato il merito della controversia, dichiarandone l’infondatezza.
La principale censura mossa all’operato dell’Agenzia delle Entrate era quella relativa alla notevole distanza temporale con cui è iniziato lo svolgimento delle prove nelle varie sedi che, unitamente alla introduzione di telefoni cellulari nella sede d’esame, avrebbe reso possibili illecite comunicazioni dei candidati con l’esterno e tra di loro. Rispetto a ciò il Tar ha osservato che “le norme invocate dai ricorrenti (l’art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957, ovvero l’omologa previsione di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994) non stabiliscono che le prove debbano essere espletate in “sincrono” bensì soltanto che “All’ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro” per poi procedere alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti il questionario da somministrare.
“L’orario di effettivo inizio delle prove, nell’ambito del giorno stabilito, non può, invece, essere considerato perentorio” – continua il Tar – “principio (…) più volte affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, con sentenza n. 4136 del 28.6.2010, della VI^ sezione), relativamente allo svolgimento degli esami per l’ammissione a facoltà a numero chiuso, in particolare evidenziandosi come non vi sia alcuna previsione normativa che ciò stabilisca, e, in ogni caso, perché, sul piano logico, “va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi”.
Per quanto concerne poi il “passaparola” telefonico tra concorrenti “nessuna prova è stata realmente fornita circa le interferenze che si sarebbero verificate fra le varie sedi, o, comunque circa possibili illeciti consistenti in comunicazioni dei candidati con l’esterno, volte a conoscere anticipatamente il contenuto delle prove”. L’ultima sede (Padova Fiere) ha iniziato alle ore 12,22 mentre la prima ha finito alle 13,05 (Palermo, Istituto Duca degli Abruzzi), e anche volendo non avrebbero potuto comunicare con tutti gli altri candidati ancora isolati nelle rispettive sedi di esame, obbligati a depositare sul banco, spenti, i telefoni cellulari a pena di esclusione.
Da un lato, non esiste nessuna norma di legge o di regolamento che vieti l’introduzione nelle aule di esame di telefoni cellulari o simili dispositivi.
Dall’altro, nessuna valenza probatoria è stata riconosciuta alle dichiarazioni pubblicate sul blog dell’avv. Rienzi (alla cui autenticità e paternità è impossibile risalire), né al video e al materiale fotografico versato in atti (sempre per l’impossibilità di stabilire con certezza alle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati realizzati). L’unico materiale probatorio su cui si fonda la decisione è quello prodotto da controinteressati e Agenzia delle Entrate, i cui verbali non sono stati oggetto di querela di falso.
Morale della favola: se violazioni ci sono state, sono state violazioni di singoli candidati che hanno giustificato l’esclusione individuale dalla prova, ma insufficienti per argomentare illeciti generalizzati che conducano all’annullamento dell’intera procedura o per vulnerare in maniera significativa i principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza del Tar Lazio, Sezione II, n. 4548 dell’8 maggio 2013.
Articolo pubblicato il 09/05/2013 su LeggiOggi.it
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]]>Tanto prevede il DM 28 febbraio 2013 del Ministero della Giustizia, con cui è stata indetta la relativa sessione d’esame e sono stati fissate le date delle tre prove scritte per il 17 (ricorso in materia civile), 19 (ricorso in materia penale) e 21 giugno (ricorso in materia amministrativa) 2013, presso la Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia, piazza Cavour.
Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:
Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande e l’articolazione delle varie prove (tre scritti e un orale), si rinvia direttamente alla consultazione del DM, reso disponibile in formato pdf.
DM 28 febbraio 2013 del Ministero della Giustizia
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