L'articolo Legge di bilancio 2018: le misure per PA e pubblico impiego proviene da Giurdanella.it.
]]>Contrattazione collettiva
Il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018. In particolare, verranno destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.
Assunzioni di personale
Dovrebbero essere confermate molte disposizioni per consentire assunzioni di personale, per lo più in deroga alla normativa vigente, da parte di determinate amministrazioni ed enti. In particolare, ecco le misure previste:
1) lo stanziamento di specifiche risorse per l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR, con la previsione dell’assunzione di circa 1.600 ricercatori, di cui circa 1.300 presso le università e circa 300 presso gli enti di ricerca vigilati dal MIUR;
2) l’autorizzazione ad assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022.
Inoltre, alcuni Ministeri potranno procedere all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personali in tali termini:
1) Ministero della Giustizia
Nell’ambito dell’attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, potranno essere assunte ulteriori 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria e magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge in esame, con incremento di 20 unità degli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato;
2) Ministero dell’Interno
Si potrà assumere, soprattutto in relazione ai compiti in materia di immigrazione, personale non dirigenziale a tempo indeterminato, già in servizio con contratto di lavoro subordinato a termine;
3) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Prevista la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato e mantenere in servizio per il 2018 personale già assunto a tempo determinato;
4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Si potrà procedere all’assunzione a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, di 100 unità di personale nel triennio 2018-2020;
Lavoratori socialmente utili
Si prevede un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinare interamente ai lavori socialmente utili
L'articolo Legge di bilancio 2018: le misure per PA e pubblico impiego proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Misure minime di sicurezza ICT: pubblicato la Circolare AgID in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Come premesso nella Circolare, “la direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri impone l’adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. Al fine di agevolare tale processo, individua nell’Agenzia per l’Italia digitale l’organismo che dovra’ rendere prontamente disponibili gli indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte”.
Obiettivo della circolare e’ indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottare al fine di contrastare le minacce piu’ comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.
Ai sensi dell’art. 3 della Circolare citata, “il responsabile dei sistemi informativi di cui all’art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure minime di cui all’art. 1”.
Tali misure, di fatto già divulgate dall’AgID sul proprio sito dallo scorso settembre, diventano pertanto obbligatorie per le pubbliche amministrazioni, le quali, in ossequio a quanto previsto al successivo art. 5 della Circolare, entro il 31 dicembre 2017 dovranno attuare gli adempimenti necessari ed uniformarsi.
Clicca qui per il testo della Circolare AGiD in Gazzetta
L'articolo Misure minime di sicurezza ICT: pubblicato la Circolare AgID in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Concorsi scuola: divieto per le PA che non rispettano i tempi medi di pagamento proviene da Giurdanella.it.
]]>La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, per l’Umbria con la deliberazione n. 148/2015/PAR del 12.11.2015 ha sancito che le amministrazioni pubbliche, che non rispettano i tempi medi nei pagamenti, non possono procedere ad indire concorsi per l’assunzione di nuovo personale.
Alla Corte dei Conti, si era rivolto il Comune di Terni ponendo il quesito se all’assunzione, tramite concorso, di personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi osti il divieto di assunzione previsto dall’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014 (mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti), ritenendo tale divieto incluso tra le limitazioni assunzionali di cui fa parola il comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 78/2015.
Il Collegio, dopo aver richiamato il comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 78/2015, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, che recita: “All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni“, precisa che la ratio del legislatore, quale traspare dalla formulazione letterale della norma citata (“nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti”), deve essere intesa nel senso che la facoltà di indire le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, debba svolgersi nel rispetto di tutte le limitazioni (anche di natura finanziaria) previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale.
E quindi, ad avviso del Collegio, tra dette limitazioni non può ritenersi esclusa quella prevista dall’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che sanziona con il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nell’anno successivo a quello di riferimento, le amministrazioni pubbliche che registrano un indice dei tempi medi di pagamento superiore a quanto stabilito dal medesimo comma (90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231).
Il Collegio, rileva al riguardo che il legislatore del 2015, nel fissare limiti più stringenti alla facoltà, da parte delle regioni e degli enti locali, di assumere personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici (con esclusione del personale amministrativo), ha volutamente inteso richiamare (ricorrendo ad una terminologia ampia ed omnicomprensiva) tutte le limitazioni previste dal quadro normativo (all’epoca) vigente, senza alcuna esclusione, neppure quella specificamente dettata dalle norme in materia di rispetto dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle pubbliche amministrazioni.
Si riporta di seguito il testo del parere.
***
Deliberazione n. 148/2015/PAR
Comune di Terni (TR)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA
composta dai magistrati:
Dott. Salvatore SFRECOLA Presidente
Dott. Giuseppe TROCCOLI Consigliere
Dott. Francesco BELSANTI Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice MENICONI Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO Primo Referendario – relatore
nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2015
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;
VISTO il D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante tra l’altro disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza n.229/CP del 19 giugno 2008;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente “Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;
VISTA la nota del 23 settembre 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Terni, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta per deliberare, tra l’altro, sulla richiesta di parere sopra indicata;
UDITO il relatore, primo referendario Antonio Di Stazio;
RILEVATO in
F A T T O
Con la nota indicata in premessa il Sindaco del Comune di Terni, dopo avere premesso che:
– nel D.L. 78/2015 è stato inserito, in fase di conversione, all’art. 4 il comma 2–bis, in base al quale: “All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”»;
– la legge di conversione del D.L. 78/2015, con l’inserimento del comma 2-bis, farebbe supporre la possibilità di assunzione, tramite concorso, di personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi, a condizione che il Comune dimostri: a) l’esaurimento delle graduatorie vigenti; b) l’assenza di figure professionali idonee tra le unità soprannumerarie “destinatarie dei processi di mobilità”;
chiede a questa Sezione se, ai fini dell’assunzione, tramite concorso, di personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi, tra le “limitazioni assunzionali vigenti” rientra anche quella prevista dall’art. 41, co. 2, del D.L. 66/2014 (mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti).
Considerato in
D I R I T T O
L’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 attribuisce alle Regioni e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo nella materia della contabilità pubblica.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, al fine di garantire l’uniformità di indirizzo in materia, ha fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, principi modificati ed integrati con successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, le quali hanno evidenziato, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.
Alla luce dei predetti principi va, quindi, verificata in via preliminare la sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.
Il Collegio ritiene la richiesta di parere soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all’Entelegittimato a proporre il parere, cioè il Comune, sia all’organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, in quanto organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente.
Ai fini dell’ammissibilità oggettiva della richiesta, occorre preliminarmente verificare se i quesiti posti investano questioni di carattere generale concernenti materie della contabilità pubblica, secondo l’accezione, fatta propria dalla Sezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo (delibera n. 54 del 17 novembre 2010), incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, quali l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.
Nel caso di specie il quesito proposto, in quanto coinvolgente l’applicazione di norme concernenti l’assunzione di personale da parte degli Enti locali, verte sull’interpretazione di norme aventi natura contabile secondo l’accezione sopra precisata.
Sempre ai fini dell’ammissibilità oggettiva della richiesta, deve essere, inoltre, verificata l’esistenza di altri eventuali limiti (esterni) che impediscano di rendere il parere richiesto, limiti che sono stati individuati dalla Sezione delle autonomie (nel citato atto del 27 aprile 2004 e nelle deliberazioni successive sopra richiamate) e che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
b) la richiesta non deve implicare valutazioni di atti o comportamenti amministrativi che siano o possano formare oggetto di procedimenti giudiziari della Corte dei conti o di altre giurisdizioni, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali ovvero con pareri riservati dalla legge ad altre autorità.
Nel caso di specie, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile anche sul piano oggettivo, attenendo i quesiti proposti a questioni ermeneutiche di carattere generale ed astratto chiaramente riconducibili alla materia della contabilità pubblica, nell’accezione dinamica anzi descritta.
Nel merito
Con il suesposto quesito il Comune di Terni chiede a questa Sezione se all’assunzione, tramite concorso, di personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi osti il divieto di assunzioneprevisto dall’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014 (mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti), ritenendo tale divieto incluso tra le limitazioni assunzionali di cui fa parola il comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 78/2015.
La risposta al quesito richiede, in via preliminare, il richiamo del quadro normativo di riferimento. In particolare, il comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 78/2015, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recita: “All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”».
Va a questo punto osservato che in merito all’applicazione della norma anzidetta la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 19/2015/QMIG, ha tra l’altro affermato il seguente principio di diritto: “Se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l’unica esigenza di organico da soddisfare nell’arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014”.
Tanto premesso, osserva il Collegio, ai fini della soluzione del quesito proposto, che la ratio del legislatore, quale traspare dalla formulazione letterale della norma citata (“nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti”), deve essere intesa nel senso che la facoltà di “indire (..) le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo (…), oltre alle condizioni espressamente richiamate nella richiesta di parere (ossia: a) l’esaurimento delle graduatorie vigenti; b) l’assenza di figure professionali idonee tra le unità soprannumerarie “destinatarie dei processi di mobilità”), debba svolgersi nel rispetto di tutte le limitazioni (anche di natura finanziaria) previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale.
Tra dette limitazioni non può ritenersi esclusa quella prevista dall’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che sanziona con il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nell’anno successivo a quello di riferimento, le amministrazioni pubbliche che registrano un indice dei tempi medi di pagamento superiore a quanto stabilito dal medesimo comma (90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231).
Tale conclusione è, peraltro, pienamente conforme ad una opzione interpretativa di ordinecronologico, laddove si osservi che l’inserimento del comma 2-bis, nell’articolo 4 del D.L. 78/2015, ad opera della legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, è successivo al D.L. 66/2014 e alla relativa legge di conversione n. 89 del 2014.
In altri termini il legislatore del 2015, nel fissare limiti più stringenti alla facoltà, da parte delle regioni e degli enti locali, di assumere personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici (con esclusione delpersonale amministrativo), ha volutamente inteso richiamare (ricorrendo ad una terminologia ampia ed omnicomprensiva) tutte le limitazioni previste dal quadro normativo (all’epoca) vigente, senza alcuna esclusione, neppure quella specificamente dettata dalle norme in materia di rispetto dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle pubbliche amministrazioni. Tanto in ossequio al noto brocardo secondo cui “ubi lex dixit voluit, ubi lex non dixit non voluit”.
P. Q. M.
La Corte dei conti – Sezione di controllo per l’Umbria
rilascia nelle suestese considerazioni il parere, indicato in epigrafe, richiesto dal Comune di Terni.
Dispone
che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Terni per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria.
Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2015.
L'articolo Concorsi scuola: divieto per le PA che non rispettano i tempi medi di pagamento proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge di Stabilità 2016: pubblico impiego e amministrazioni pubbliche proviene da Giurdanella.it.
]]>Abbiamo già analizzato le novità per i professionisti, per gli appalti pubblici, sui tributi casa, per le pensioni e il mondo del lavoro.
Vediamo le novità in materia di lavoro pubblico e pubbliche amministrazioni.
In materia di personale si prevede la destinazione di 300 milioni di euro annui, per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni nell’ambito dei quali 74 milioni sono assegnati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, e 7 milioni a personale di diritto pubblico (commi 246-249). Quanto poi alle facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato si dispone che siano prioritariamente finalizzate all’assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 117).
Si interviene sulle facoltà assunzionali delle P.A., incrementando la limitazione al turn over per la gran parte delle amministrazioni, le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente) (comma 125);
Si modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell’amministrazione controllante, eliminando la possibilità che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio (comma 127). Si limita infine, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (comma 128). A decorrere dal 2016 è inoltre stabilita una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (comma 130) in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015. Si prevedono infine disposizioni circa la ricollocazione del personale delle province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014 (commi 440-448)).
Quanto alla riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche è prevista al comma 333 la riduzione delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, per 563 milioni nel 2017 e per 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi. Il comma 334 prevede inoltre una riduzione degli stanziamenti della Presidenza del Consiglio. Oltre che attraverso tali disposizioni, l’intervento di contenimento dei costi delle Amministrazioni centrali è operato anche in altre norme del provvedimento, ivi incluse le tabelle sulle rimodulazioni di spesa, con l’effetto che nel suo complesso l’effetto migliorativo sui saldi di finanza pubblica ammonta a circa 3,4 miliardi nel 2016 2,5 miliardi nel 2017 e 1,7 miliardi nel 2018. A tali importi si aggiungono gli ulteriori effetti di risparmio derivanti dalle nuove norme sulla centralizzazione degli acquisti recate dai commi da 262 a 267e da 269 a 278, per circa 0,16 miliardi annui.
La centralizzazione in questione è finalizzata a rafforzare il ricorso alle convenzioni Consip attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019 e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo. Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali, a tutte le stazioni appaltanti ed agli enti locali. L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi. Sempre in materia di razionalizzazione della spesa, infine, i commi da 279 a 288 puntano a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi salvo casi eccezionali e previa autorizzazione) tramite Consip o soggetti aggregatori. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione,
Sempre con riferimento al contenimento ed all’efficacia della spesa vanno infine citate due ulteriori interventi: l’assoggettamento al regime di tesoreria unica di quattro enti, costituiti dall’Autorità dei trasporti, dall’Autorità per l’energia elettrica, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali (commi 430-434); il commissariamento della Scuola nazionale dell’amministrazione – SNA al fine di riorganizzare l’istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate (comma 373).
Segui il nostro speciale per tutti gli aggiornamenti
L'articolo Legge di Stabilità 2016: pubblico impiego e amministrazioni pubbliche proviene da Giurdanella.it.
]]>