L'articolo Pubblicità degli avvocati: la sentenza del Tar Lazio proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, nel parere il Cnf ha risposto rilevando come la funzione dei siti web, quali Amica Card, va ben oltre la pura pubblicità, proponendosi di generare un contatto tra l’offerente ed il consumatore destinatario della proposta; in tal modo il messaggio non si esaurisce nel fine promozionale ma protende all’acquisizione del cliente, integrando la vicenda la violazione del canone I del codice deontologico forense e la concorrente violazione del canone III dello stesso art. 19.
Il Cnf dunque ha ravvisato la violazione del Codice deontologico non nella pubblicità dell’attività svolta attraverso una vetrina on line, ma nell’asserito utilizzo, da parte del professionista e dietro compenso, di un procacciatore di clienti.
Il Collegio ha condiviso invece la natura anticoncorrenziale del parere. A suo avviso, non può infatti individuarsi, contrariamente a quanto afferma il CNF, in Amica Card un intermediatore che procura un incontro tra il soggetto che cerca una prestazione professionale e il professionista che offre tale servizio. Amica Card mette infatti solo a disposizione dell’avvocato, in cambio di un corrispettivo in denaro, uno spazio on line nel quale questi può presentare l’attività professionale svolta e proporre uno sconto all’utente che decida di utilizzare i suoi servigi. Il ruolo svolto da Amica Card, dunque, non è molto diverso da quello di chi affitta uno spazio di un giornale, consentendo al professionista di pubblicizzare l’attività svolta.
Ad avviso del Collegio quindi la piattaforma Amica Card altro non è che un lecito strumento con il quale gli avvocati possono farsi pubblicità cercando di creare un primo contatto con il potenziale cliente, fermo restando che per l’eventuale conferimento del mandato (non essendo il primo approccio per nulla vincolante) si seguiranno le vie ordinarie: non si stipulerà quindi un contratto a distanza ma ci si procurerà un incontro con il professionista per verificare se sussistono le condizioni per conferirgli il mandato.
Il Tar Lazio dunque ha dato ragione ad Agcm confermando che la posizione restrittiva verso la pubblicità online assunta dal Cnf risulta in contrasto con i principi comunitari del libero mercato e della libera concorrenza.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza
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]]>L'articolo Pubblicità degli avvocati: illegittimo l’art. 35 del codice deontologico proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare l’AGCM ha rilevato che le disposizioni contenute nell’art. 35 del vigente codice deontologico forense ripropongono sostanzialmente quanto contenuto nel parere n. 48/2012, giungendo a ritenere, al pari del parere, deontologicamente scorretto – pertanto sanzionabile disciplinarmente – l’utilizzo di piattaforme digitali messe a disposizione degli avvocati da soggetti terzi per veicolare informazioni relative all’attività professionale, in tal modo “limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione”.
Così facendo, il CNF ha reiterato l’infrazione accertata e stigmatizzata durante l’istruttoria precedente dall’AGCM.
Inoltre ad avviso dell’AGCM la prescrizione contenuta nel comma 9 dell’art. 35 del codice deontologico sull’obbligo di comunicazione preventiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto dei siti utilizzati per lo svolgimento di attività pubblicitarie, nonché la disposizione di chiusura di cui al comma 11 con cui si subordinano “le forme e le modalità delle informazioni” al rispetto dei “principi di dignità e decoro della professione”, oltre a contrastare con le vigenti disposizioni di legge, si pongono in contrasto con quanto contenuto nel citato provvedimento dell’Autorità.
Infatti, tali prescrizioni confermano e inaspriscono le limitazioni introdotte dal CNF per mezzo del parere n. 48/2012 all’impiego di un nuovo canale di diffusione delle informazioni relative all’attività professionale, idoneo a veicolare anche la convenienza economica della prestazione.
In conclusione, l’Autorità ha rilevato che le disposizioni dell’art. 35 del codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014, si pongono in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall’Autorità nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 e dunque con i principi comunitari della libera concorrenza.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo del provvedimento AGCM
L'articolo Pubblicità degli avvocati: illegittimo l’art. 35 del codice deontologico proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Tar Lazio: sì alla pubblicità degli studi medici proviene da Giurdanella.it.
]]>Il caso riguarda l’adozione e la diffusione del Codice di deontologia medica 2006 e delle Linee Guida che ad avviso dell’Authority hanno integrato un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, in quanto le previsioni contenute sono contrarie alla disciplina vigente in materia di pubblicità per le professioni regolamentate e si presentino idonee, attraverso la virtuale minaccia dell’applicazione delle sanzioni disciplinari collegate alla violazione delle norme deontologiche, ad alterare il normale funzionamento del meccanismo concorrenziale tra gli iscritti all’albo.
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso, confermando la tesi della AGCM e ritenendo quindi la non conformità alla normativa vigente di previsioni che stabiliscano divieti di pubblicità, anche per attività professionali, ulteriori rispetto a quelli normativamente fissati.
Inoltre, sulla base delle norme primarie applicabili e dei principi comunitari vigenti in materia, ha enunciato che “sia la pubblicità promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite, e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà.”
Riguardo la sanzione amministrativa, il Tar Lazio ha accolto parzialmente il ricorso riducendo la sazione, in ragione della durata utilmente valutabile, all’importo di € 415.908.00.
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]]>L'articolo Regole di pubblicità dei bandi di gara in Sicilia. La circolare proviene da Giurdanella.it.
]]>La circolare ricorda le regole di pubblicità a cui sono soggette tutte le stazioni appaltanti operanti in Sicilia.
In particolare:
Riguardo quest’ultimo punto la circolare comunica che ad oggi non risulta costituito “l’Osservatorio regionale per i lavori pubblici” né sono reperibili con facilità di consultazione i dati di vendita dei quotidiani che ne definiscono la maggiore diffusione locale e nazionale.
Pertanto, nelle more che venga costituito il predetto Osservatorio, sono stati allegati alla presente circolare i dati di vendita dei quotidiani risultanti dall’ultima rilevazione ufficiale di ADS. Tali dati dovranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per scegliere, mediante le procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, i quotidiani sui quali pubblicare gli elenchi contenenti le informazioni quadrimestrali relative agli appalti ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 secondo le specifiche di cui all’art. 2 del D.P. n. 13/2012.
Clicca qui per il testo della circolare con i dati di vendita dei quotidiani
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]]>L'articolo Consiglio di Stato: la spending review sana violazione obbligo pubblicità apertura plichi proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ quanto afferma l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2013, richiamando la precedente sentenza n. 8/2013.
Per i giudici di Palazzo Spada, questa è l’unica interpretazione possibile dell’art. 12 al fine di contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero dell’altrimenti inevitabile annullamento di centinaia di gare. Se così non fosse, infatti, molte procedure risulterebbero viziate per la violazione di un mero canone formale, e cioè l’obbligo di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, pur in mancanza di indizi circa la manomissione o l’occultamento delle buste da parte dell’amministrazione.
Di seguito, il testo integrale della sentenza
N. 00016/2013REG.PROV.COLL.
N. 00016/2013 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 di A.P. del 2013, proposto da:
Cofely Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Mereu e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Bruno in Roma, via Savoia, 31, int. 2;
contro
Olicar S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons. Coop., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via di Ripetta, 142;
RTI – Cons Coop;
nei confronti di
Provincia Di Cagliari, rappresentato e difeso dall’avv. Simonetta Garbati, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I, n. 00332/2012, resa tra le parti, concernente affidamento appalto per la gestione degli impianti termici degli edifici scolastici di proprietà della provincia di Cagliari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Olicar Spa in Proprio E Quale Mandataria Rti e di Provincia Di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Mereu, Rossi, Ferrari e Andrea Manzi per delega di Garbati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso dinanzi al T.a.r. Sardegna, Olicar s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del R.t.i. con Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Conscoop, domandava l’annullamento degli atti del procedimento di gara indetto dalla Provincia di Cagliari per l’affidamento del “Servizio Energia: gestione degli impianti termici degli edifici scolastici di proprietà e competenza della Provincia di Cagliari”, unitamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio a favore di Cofely Italia s.p.a.
Tra i motivi di censura formulati, per quanto qui di interesse, la ricorrente in primo grado lamentava la violazione del principio di pubblicità della seduta dedicata all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.
Nel giudizio di prime cure Cofely Italia s.p.a. depositava memoria difensiva con contestuale ricorso incidentale.
In particolare, preso atto dell’assoluta mancanza di norme di riferimento nel D.Lgs. n. 163/2006, Cofely rilevava come l’obbligo di pubblicità riguardasse solo ed esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica, giammai quella di apertura e valutazione delle offerte tecniche.
Con sentenza n. 332 depositata il 28 marzo 2012, il T.a.r. Sardegna rigettava il ricorso incidentale e accoglieva l’impugnazione principale di Olicar s.p.a..
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, quanto al ricorso incidentale, che il servizio di c.d. “gestione calore”, oggetto dell’affidamento alla Cofely Italia S.p.A. da parte del Comune di Rivoli, deve qualificarsi come un appalto di servizio strumentale all’ente affidante, non già come servizio pubblico locale destinato all’utenza, con la conseguenza che esso non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 23-bis del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e delle preclusioni ivi previste.
Passando al ricorso principale, il TAR evidenziava che doveva essere accolto il primo motivo del ricorso introduttivo, proposto in via subordinata dalla ricorrente in primo grado, con il quale si deduceva la violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara dedicate alle operazioni di verifica del contenuto delle buste relative alle offerte tecniche presentate dai concorrenti; infatti, dal verbale di gara n. 1 della seduta svoltasi il 20 aprile 2011, in forma pubblica, risulta che la commissione di gara si è limitata a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi, nonché la correttezza formale del confezionamento delle buste interne contenenti l’offerta tecnica, mentre le successive sedute dedicate alla apertura ed esame delle offerte tecniche si sono svolte in forma riservata.
Con ricorso in data 29 maggio 2012, Cofely Italia s.p.a. interponeva appello avverso l’anzidetta sentenza del Tribunale (iscritto al numero r.g. 4183/2012), riproponendo nella sostanza le tesi del ricorso incidentale proposto in primo grado e confutando le argomentazioni relative all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica avvenuta non in seduta pubblica.
Si costituivano l’Amministrazione intimata ed la controinteressata Olicar, chiedendo il rigetto dell’appello; la controinteressata riproponeva le domande non esaminate in primo grado ex art. 101, comma 2, c.p.a..
All’esito dell’udienza pubblica del 22 marzo 2013, la Quinta Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 1976 depositata l’11 aprile 2013, dopo aver rigettato il primo motivo d’appello, con cui l’appellante ha censurato la sentenza del TAR nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso incidentale dalla stessa formulato, volto a lamentare l’illegittimità della condotta serbata dalla Commissione di gara in quanto non ha disposto l’esclusione dell’ATI appellata per violazione dell’art. 23-bis, comma 9, D.L. n. 112/2008 e dell’art 113, comma 6, d.lgs. n. 267/2000, ritenendo che “il TAR sardo ha del tutto correttamente ed esaustivamente rigettato il motivo di diritto brevemente richiamato, rilevando la non applicabilità della previsione citata al caso di specie in ragione della non qualificabilità in termini di servizio pubblico locale degli affidamenti di cui le società odierne appellate sono destinatarie (servizio di gestione degli impianti termici degli edifici scolastici)”, ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione relativa alla pubblicità nell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, formulando i seguenti quesiti:
“ 1) se l’obbligo di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche sia operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell’art. 12, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, ovvero se tale regola è applicabile anche per le gare indette prima di tale data;
2) se il citato art. 12 abbia salvaguardato, e quindi sanato, gli effetti delle procedure già concluse alla data del 9 maggio 2012 e di quelle, ancora pendenti alla detta data, nelle quali si sia già proceduto, prima della medesima data, all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche non in seduta pubblica;
3) se il principio positivizzato dall’Adunanza Plenaria n. 13/2011 (obbligo di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche) si applichi solo ai plichi aperti dopo il 28 luglio 2011, data della sua pubblicazione”.
Le parti hanno depositato memorie e la causa, discussa all’udienza pubblica del 17 giugno 2013, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’ordinanza di rimessione questo Consiglio è tornato ad occuparsi della questione riguardante l’obbligo di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e, in particolare, l’eventualità che tale obbligo vada ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell’art. 12, D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012 n. 94, ovvero se debba ritenersi applicabile anche per la gare indette prima di tale data.
Trattasi di un problema che tocca diversi ambiti, come il principio di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, la conoscibilità della regola di diritto e la ragionevole prevedibilità della sua applicazione, la buona fede e l’affidamento incolpevole, fino ad abbracciare problematiche di più ampio respiro, quali la funzione (meramente dichiarativa o concorrentemente creativa) riconosciuta alla giurisprudenza e, ancora più a monte, il discrimen tra modificazione del contenuto della norma per via interpretativa ed il novum ius, visto che il legislatore ha sentito l’esigenza di disciplinare gli effetti del mutamento sui procedimenti di gara ancora in corso.
Tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione 11 aprile 2013 si è pronunciata sul medesimo tema questa Adunanza Plenaria, con sentenza n. 8, pubblicata in data 22 aprile 2013, la quale, nell’esaminare analoga controversia, l’ha risolta nei seguenti termini:
«L’Adunanza plenaria condivide … le conclusioni già definite da questo Consiglio, secondo cui il sopra citato art. 12 non ha portata ricognitiva del principio affermato con la pronuncia n. 13 del 2011 ma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si sia proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure (Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:
– il principio di pubblicità, pur di derivazione comunitaria, non è direttamente cogente ma ha un contenuto programmatico, restando perciò agli Stati membri la sua concreta declinazione in coerenza con altri valori, a cominciare da quello dell’affidamento incolpevole da parte dell’aggiudicataria che abbia confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali che, nella specie, nella maggior parte dei casi, prevedevano l’apertura dei plichi in seduta riservata;
– con il citato art. 12, di conseguenza, è stata normata la regola di diritto definita dall’Adunanza plenaria ma è stato al contempo precisato che l’obbligo della seduta pubblica decorre dal 9 maggio 2012, confermando per il passato l’inesistenza di una disposizione cogente di tale contenuto;
– questa disciplina transitoria ha lo scopo di evitare il travolgimento di numerosissime gare in corso, con i conseguenti oneri economici e amministrativi particolarmente gravosi nella presente fase di crisi economica;
– né appare logico, si deve concludere, attribuire alla norma altra ratio; non vi sarebbe ragione infatti per un intervento normativo che obbliga all’apertura pubblica dei plichi soltanto a partire da una certa data “anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti”, se non allo scopo di tenere esente dall’obbligo l’intervenuta antecedente apertura dei plichi >>.
Tali principi, a ben vedere, trovano piena applicazione nella vicenda qui in esame, dato che:
– la gara d’appalto in questione è stata indetta dalla Provincia di Cagliari con bando spedito per la pubblicazione in data 29 dicembre 2010;
– la commissione ha eseguito la verifica dell’integrità dei plichi in seduta pubblica in data 20 aprile 2011;
– l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica è avvenuta in data 31 maggio 2011;
– il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore di Cofely Italia s.p.a. risale al giorno 22 settembre 2011.
Pertanto, essendosi il procedimento di gara concluso ben prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 52/2012, alla luce delle considerazioni che precedono, l’apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche deve ritenersi perfettamente valida ed efficace.
In conclusione, questa Adunanza Plenaria, nel pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, non può che aderire al percorso argomentativo già tracciato dal proprio precedente di cui alla sentenza n. 8 del 2013: del resto, l’orientamento volto a riconoscere la natura sanante dell’art. 12 è diretto a contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero della caducazione, altrimenti inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sarebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, in assenza di qualsivoglia indizio circa la manomissione o l’occultamento degli stessi da parte dell’amministrazione.
Non può, invero, non riconoscersi a tale tesi un’utilità non trascurabile dal punto di vista della deflazione del contenzioso amministrativo e del rispetto del principio di affidamento e buona fede, da riferire tanto alla stazione appaltante, quanto all’impresa aggiudicataria della gara, che legittimamente può avere confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali.
Pertanto, sulla base dei principi di diritto, qui espressamente richiamati e ribaditi, enunciati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2013, il motivo di appello relativo all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica va accolto.
Rimangono, dunque, a questo punto da esaminare le domande, non esaminate dal giudice di primo grado e riproposte da Olicar s.p.a. ai sensi dell’art. 101, comma secondo, c.p.a., relative alla (asserita) illegittimità degli atti impugnati per violazione dei principi di segretezza, intangibilità e non conoscibilità delle offerte, per avere la commissione di gara omesso di verbalizzare le cautele osservate ai fini della conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche successivamente all’apertura delle relative buste.
Tuttavia, sul punto, l’Adunanza Plenaria ritiene di dover rinviare alla Sezione remittente per la decisione pronuncia su tali residue questioni controverse fra le parti, ai sensi dell’art. 99, comma quarto, c.p.a., peraltro già in corso di decisione da parte di questa medesima Adunanza plenaria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), parzialmente pronunciando sull’appello, di cui in epigrafe, accoglie il motivo di appello proposto da Cofely Italia s.p.a. nei sensi di cui in motivazione.
Rinvia alla Sezione remittente per la decisione sulle residue questioni controverse fra le parti.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Carmine Volpe, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Il 27/06/2013
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione
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]]>L'articolo Trasparenza PA, la nuova circolare del Ministro
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il ministro per la Pa e la Semplificazione Gianpiero D’Alia ha diramato una nuova circolare, la n. 2/2013, indirizzata alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società a partecipazione pubblica, riguardante l’attuazione della massima trasparenza della pubblica amministrazione in rete su compensi, redditi, patrimoni e curricula, ex Dlgs 33/2013.
Qui il testo integrale della circolare
L'articolo Trasparenza PA, la nuova circolare del Ministro
… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti, trasparenza e pubblicità: guida ITACA
… proviene da Giurdanella.it.
]]>L’ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha predisposto, in un apposito vademecum, delle linee guida in materia di trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici. Il vademecum, elaborato da uno specifico gruppo di lavoro interregionale coordinato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, è stato approvato recentemente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La guida contiene una dettagliata ricognizione delle norme vigenti e recenti in materia di pubblicità e di trasparenza sui contratti pubblici.
L'articolo Appalti, trasparenza e pubblicità: guida ITACA
… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cassazione: no alla pubblicità occulta dell’avvocato sotto forma di intervista proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie veniva in rilevo un’intervista ad un avvocato pubblicata su un inserto mensile allegato ad un quotidiano nazionale (“Tra Germania e Italia accompagnando clienti nella costituzione di joint venture e partnership all’estero”), in cui si evidenziava l’attività professionale svolta e la struttura dello studio legale corredata da numerose fotografie, sanzionata dal competente Consiglio forense con la misura dell’avvertimento.
I giudici della Suprema Corte sottolineano come non sia in discussione il diritto al libero esercizio di una pubblicità promozionale dell’attività professionale, pacificamente riconosciuto dall’attuale assetto normativo, ma bensì le modalità di realizzazione della stessa, che devono sottostare a precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti.
Difatti L’art. 4 del DPR 3 agosto 2012, n. 137, al comma secondo, statuisce che la pubblicità informativa deve essere “funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”, ovverosia deve svolgersi con modalità non lesive del decoro e della dignità della professione.
Ebbene, per le Sezioni Unite ciò non è avvenuto nel caso di specie, come ha evidenziato le sentenza impugnata: “il tipo di pubblicazione, il titolo dell’articolo (…), e la forma dell’intervista, costituivano, in una considerazione unitaria e nella loro contestualità, una modalità non consona, perchè << non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria>>, che ben poteva, quindi, definirsi occulta. Una informazione pubblicitaria confezionata, cioè, sotto altre spoglie, senza dichiarare espressamente che di effettivamente di pubblicità si tratta”.
Infine, è del tutto irrilevante che il Dlgs n. 145/2007, recante la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, attribuisca i relativi poteri sanzionatori all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), poiché le violazioni riscontrate sono violazioni al codice di deontologia forense, come tali sanzionabili solo dal Consiglio dell’ordine di appartenenza del legale.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. n. 10304 del 3 maggio 2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
L'articolo Cassazione: no alla pubblicità occulta dell’avvocato sotto forma di intervista proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’Ad. Plen. Consiglio di Stato sulla pubblicità delle operazioni di gara proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’Ad. Plen. Consiglio di Stato sulla pubblicità delle operazioni di gara proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dlgs 33/13: nuove regole in tema di trasparenza per contributi, collaborazioni e appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Per agevolare la consultazione, si rende disponibile il testo del Dlgs n. 33/2013 (T.U. Trasparenza).
L'articolo Dlgs 33/13: nuove regole in tema di trasparenza per contributi, collaborazioni e appalti proviene da Giurdanella.it.
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