L'articolo MIT: chiarimenti sul regime giuridico degli affidamenti PNRR e PNC proviene da Giurdanella.it.
]]>I chiarimenti si sono resi opportuni in ragione dell’acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Si è avvertita, quindi, la necessità di un coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex novo e la disciplina anch’essa operante in subjecta materia, in tema di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC.
La circolare ha chiarito che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 225, comma 8, D.lgs. 36/2023, continuano ad essere efficaci le disposizioni del decreto-legge n. 77/2021 (semplificazioni-bis), anche dopo il 1° luglio 2023.
Rimane, quindi, valida la normativa speciale in materia di procedure ad evidenza pubblica, relative ad opere finanziate in parte o in tutto da risorse PNRR, PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.
I Comuni non capoluogo di provincia continuano ad utilizzare le disposizioni sull’aggregazione delle stazioni appaltanti fino ad oggi seguite.
Invero, fino al 31 dicembre 2023, non si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti del nuovo Codice.
Quindi, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 32/2019, così come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del D.L. n. 77/2021.
In ogni caso, la Circolare ha precisato che le S.A. non sono esonerate dall’attivarsi per conseguire i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 36/2023. Dunque, l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione va comunque richiesto.
Per approfondire: Link alla Circolare MIMS, 12.7.2023
Avevamo parlato di qualificazione delle S.A. qui
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]]>L'articolo Regolamento Appalti, a breve il Dpr sull’annullamento degli artt.109, c. 2 e 107, c. 2 proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Decreto Presidenziale dovrebbe nella sostanza confermare il parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato che, di fatto, annullava gli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento.
Di seguito, riportiamo la nota dell’Ance dello scorso luglio in cui vengono analizzati i punti salienti della questione:
1. – Informiamo che il 26 giugno u.s. è stato emesso dal Consiglio di Stato il parere n. 3014/2013, richiesto dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del procedimento avviato nel 2011 dall’AGI (Associazione Grandi Imprese) con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e finalizzato a contestare la legittimità di diversi articoli del Regolamento Generale (D.P.R. n. 207/2010) in materia di qualificazione.
In particolare, l’AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento Generale che impediscono all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche tutte le lavorazioni delle categorie specialistiche nonché “super specialistiche” previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, 109, comma 2 e Allegato A).
La questione nasce dal fatto che la gran parte delle categorie specializzate menzionate nell’Allegato A del Regolamento sono indicate come categorie a qualificazione obbligatoria, con la conseguenza che l’affidatario privo della relativa specifica qualificazione non può eseguirle in via diretta, ma deve necessariamente subappaltarle ad un soggetto idoneamente qualificato (art. 109, comma 2). Inoltre, alcune delle categorie del Regolamento, ed in particolare quelle elencate all’art. 107, comma 2, sono definite come “superspecializzate” e per esse vale un regime ancora più rigido, considerato che, laddove siano di importo superiore al 15% dell’appalto, possono essere subappaltate solo nel limite del 30%, con conseguente obbligo per il concorrente privo della relativa qualificazione, di costituire un’ATI verticale obbligatoria con l’impresa specialistica (art. 37, comma 11, codice appalti).
Tale impostazione della normativa vigente, secondo AGI, finisce per vanificare il principio, pur contenuto nell’ambito del Regolamento Generale (art. 109, comma 1), secondo il quale, in linea di massima, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria generale dovrebbe poter eseguire tutte le lavorazioni complementari e necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione.
In sostanza, il dato quantitativo legato al numero eccessivo di categorie definite dal Regolamento “a qualificazione obbligatoria” (si tratta di 46 categorie su 52 complessive, delle quali ben 24 sono “superspecializzate”, con conseguente parziale divieto di subappalto) determina, di fatto, una inversione del rapporto tra regola ed eccezione, con l’effetto, illogico e contraddittorio, di imporre, ai fini dell’esecuzione, il ricorso pressoché generalizzato alle competenze delle imprese specialistiche.
Le contestazioni sollevate da AGI sono state condivise dal Consiglio di Stato che, dunque, ha accolto il ricorso relativamente a tali profili di illegittimità, sancendo l’annullamento delle relative previsioni normative. Pertanto, quando l’annullamento sarà efficace, con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica, l’eliminazione dell’articolo 109, comma 2 comporterà, come effetto consequenziale, il venir meno dell’obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.
Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette “superspecializzate”, l’annullamento dell’articolo 107, comma 2 comporterà il momentaneo “congelamento” dell’articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama.
2. – L’Agi ha contestato anche l’attuale articolo 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.
Si ricorda, infatti, che, sensi dell’art. 85, ove l’appaltatore si mantenga entro i limiti segnati dalla disposizione (30% o 40% dei lavori) esso potrà sfruttare, ai fini della futura qualificazione, tutti i lavori subappaltati della categoria scorporabile, oltre a quelli eseguiti in proprio. Viceversa, nel caso in cui si oltrepassino tali limiti, fermo restando che la parte eccedente gli stessi non potrà essere sfruttata ai fini della qualificazione, le percentuali del 30% o 40% non potranno essere interamente destinate alla qualificazione nella categoria scorporabile, potendo al massimo essere ripartite tra categoria prevalente e scorporabile, con un limite di attribuibilità alla categoria scorporabile comunque non superiore al 10%.
Le contestazioni legate alla illegittimità di tale limite del 10% sono state condivise dal Consiglio di Stato, che ne ha sancito l’irragionevolezza. Di conseguenza, quando sarà emesso il Decreto Presidenziale e l’annullamento della previsione sarà efficace, l’appaltatore avrà verosimilmente la possibilità di utilizzare a fini qualificatori la quota dei lavori subappaltati, decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%, ripartendola tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile.
3. – Sono state, invece, respinte le censure volte a far valere l’illegittimità:
4. – Va segnalato, infine, che sono state respinte anche le censure volte a far valere l’illegittimità dell’art. 92, comma 2 del regolamento, in tema di requisiti minimi e quote di esecuzione nelle ATI. Al riguardo, tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito quale debba essere la corretta interpretazione della norma, alla luce del principio, elaborato dalla giurisprudenza, sulla necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che l’impresa mandataria deve essere in possesso di una qualificazione superiore al 40% cento dei lavori, così come le mandanti devono essere in possesso di una qualificazione superiore al 10% dei lavori. Queste percentuali minime, tuttavia, non devono necessariamente essere spese in gara, potendo le imprese raggruppate decidere liberamente di partecipare al raggruppamento per una quota anche inferiore.
Si tratta di una indicazione particolarmente importante, che consente di risolvere definitivamente l’annoso problema concernente le quote di partecipazione ed esecuzione nelle ATI, riconoscendo alle imprese una maggiore libertà nella organizzazione della ripartizione dei lavori appaltati.
Si evidenzia che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si concluderà, formalmente, con l’adozione di un Decreto Presidenziale, su proposta del Ministero delle Infrastrutture, conforme al parere reso dal Consiglio di Stato, che ha carattere vincolante per l’Amministrazione. Pertanto, anche il Decreto Presidenziale con cui sarà deciso il ricorso straordinario sarà, nel merito, sostanzialmente ripetitivo dei contenuti del parere del Consiglio di Stato. Naturalmente, verrà data tempestiva comunicazione della pubblicazione del Decreto Presidenziale, non appena nota.
Scarica il testo del parere num. 3014 del 26 giugno 2013 del Consiglio di Stato
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]]>L'articolo Qualificazione imprese e garanzia globale di esecuzione, approvata legge di conversione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto-legge n. 73 del 2012, approvato definitivamente dall'Assemblea, interviene su alcune disposizioni dell'art. 357 del D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, al fine di prorogare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme che disciplinano laqualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione. L'Allegato A del Regolamento, infatti, ha modificato talune categorie di opere generali (OG) e opere specializzate (OS) sulla base delle quali sono qualificate le imprese esecutrici di lavori pubblici (di importo superiore a 150.000 euro) mediante attestazione SOA (società organismi di attestazione autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento nel testo approvato dal Governo le proroghe dei termini previsti nel decreto sono volte a superare, mediante il prolungamento del periodo a loro disposizione, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie modificate dal Regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati nella vigenza della precedente normativa (D.P.R. 34/2000). In particolare, il decreto, al comma 1 dell'articolo 1, proroga di 180 giorni (fino al 5 dicembre 2012) i termini previsti dall’art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25. Il decreto dispone, inoltre, al comma 2 dell'articolo 1, la proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013) del termine di entrata in vigoredelle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 357, comma 5, che è obbligatoria per le grandi opere, al fine superare le difficoltà di mettere a punto tale sistema di garanzie.
Nel corso dell'esame al Senato è stato sostanzialmente modificato il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge introducendo una disciplina da applicare alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8, che sono state modificate dal Regolamento. In particolare si consente l'utilizzo delle attestazioni rilasciate nella vigenza della precedente normativa nelle categorie delle opere precedentemente citate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle corrispondenti categorie modificate dal Regolamento OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7. Si prevede l'utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati nella vigenza della precedente normativa ai fini della qualificazione nelle corrispondenti nuove categorie (cd. conversione automatica); anche per la categoria OG 11 (impianti tecnologici) rilasciata nella vigenza della precedente normativa viene prevista l’utilizzabilità ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria di cui all'Allegato A del Regolamento a condizione di attribuire, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentualiindicate dalla norma, alle categorie OS3 (20%), OS28 (40%) e OS30 (40%). Lariemissione dei certificati di esecuzione dei lavori è prevista solo nei casi in cui l'impresa interessata abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale (il decreto specifica le tipologie di lavori per le quali può richiedersi la riemissione). Si prevede, infine, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
L'articolo Qualificazione imprese e garanzia globale di esecuzione, approvata legge di conversione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto legge su qualificazione e garanzia globale: gli emendamenti presentati proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto legge in questione, lo ricordiamo, ha scongiurato il rischio "blocco" nel mondo degli appalti pubblici, a causa dell'entrata in vigore della normativa di cui all’art. 357, comma 12 dpr 207/2010, ai sensi del quale le attestazioni rilasciate ex dpr 37/00 per alcune categorie di lavori (OG 10 e 11, opere impiantistiche, e le categorie specializzate OS 2,7,8, 12, 18, 20 e 21), “cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.
L'articolo Decreto legge su qualificazione e garanzia globale: gli emendamenti presentati proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Qualificazione imprese, in vigore il Decreto Legge “anti blocco” proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito il testo:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficolta' di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, in considerazione della piena operativita', a decorrere dall'8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per l'operativita' del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' di affidamento delle grandi opere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17,22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalita' semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
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