qualificazione Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/qualificazione/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 11 Oct 2023 16:39:10 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 MIT: chiarimenti sul regime giuridico degli affidamenti PNRR e PNC https://www.giurdanella.it/2023/07/mims-circolare-appalti-pnrr-pnc/ Tue, 18 Jul 2023 09:22:47 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56068 Il 13 luglio 2023, il MIMS ha pubblicato la Circolare interpretativa, 12 luglio 2023. Essa è intervenuta in tema di disposizioni applicabili agli appalti finanziati con fondi Pnrr, Piano Nazionale Complementare, nonché con i fondi strutturali europei, dopo il 1° luglio 2023, a seguito dell’efficacia applicativa del nuovo Codice degli appalti. I chiarimenti si sono […]

L'articolo MIT: chiarimenti sul regime giuridico degli affidamenti PNRR e PNC proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il 13 luglio 2023, il MIMS ha pubblicato la Circolare interpretativa, 12 luglio 2023. Essa è intervenuta in tema di disposizioni applicabili agli appalti finanziati con fondi Pnrr, Piano Nazionale Complementare, nonché con i fondi strutturali europei, dopo il 1° luglio 2023, a seguito dell’efficacia applicativa del nuovo Codice degli appalti.

I chiarimenti si sono resi opportuni in ragione dell’acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Si è avvertita, quindi, la necessità di un coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta  ex novo e la disciplina anch’essa operante in subjecta materia, in tema di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC.

Perdurante vigenza della normativa transitoria introdotta dal decreto “semplificazioni-bis”

La circolare ha chiarito che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 225, comma 8, D.lgs. 36/2023, continuano ad essere efficaci le disposizioni del decreto-legge n. 77/2021 (semplificazioni-bis), anche dopo il 1° luglio 2023.

Rimane, quindi, valida la normativa speciale in materia di procedure ad evidenza pubblica, relative ad opere finanziate in parte o in tutto da risorse PNRR, PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.

Qualificazione stazioni appaltanti

I Comuni non capoluogo di provincia continuano ad utilizzare le disposizioni sull’aggregazione delle stazioni appaltanti fino ad oggi seguite.

Invero, fino al 31 dicembre 2023, non si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti del nuovo Codice.

Quindi, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 32/2019, così come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del D.L. n. 77/2021.

In ogni caso, la Circolare ha precisato che le S.A. non sono esonerate dall’attivarsi per conseguire i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 36/2023. Dunque, l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione va comunque richiesto.

 

Per approfondire: Link alla Circolare MIMS, 12.7.2023

Avevamo parlato di qualificazione delle S.A. qui

L'articolo MIT: chiarimenti sul regime giuridico degli affidamenti PNRR e PNC proviene da Giurdanella.it.

]]>
Regolamento Appalti, a breve il Dpr sull’annullamento degli artt.109, c. 2 e 107, c. 2 https://www.giurdanella.it/2013/10/regolamento-appalti-breve-il-dpr-sullannullamento-degli-artt-109-c-2-107-c-2/ Tue, 29 Oct 2013 11:48:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17613 A breve il DPR con il quale verrà deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da AGI contro alcune norme del Regolamento di attuazione Codice Appalti in tema di qualificazione

L'articolo Regolamento Appalti, a breve il Dpr sull’annullamento degli artt.109, c. 2 e 107, c. 2 proviene da Giurdanella.it.

]]>
Dovrebbe giungere a breve in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale verrà deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da AGI  (Associazione Grandi Imprese) contro alcune norme del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti in tema di qualificazione.

Il Decreto Presidenziale dovrebbe nella sostanza confermare il parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato che, di fatto, annullava gli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento.

Di seguito, riportiamo la nota dell’Ance dello scorso luglio in cui vengono analizzati i punti salienti della questione:

1. – Informiamo che il 26 giugno u.s. è stato emesso dal Consiglio di Stato il parere n. 3014/2013, richiesto dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del procedimento avviato nel 2011 dall’AGI (Associazione Grandi Imprese) con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e finalizzato a contestare la legittimità di diversi articoli del Regolamento Generale (D.P.R. n. 207/2010) in materia di qualificazione.

In particolare, l’AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento Generale che impediscono all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche tutte le lavorazioni delle categorie specialistiche nonché “super specialistiche” previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, 109, comma 2 e Allegato A).

La questione nasce dal fatto che la gran parte delle categorie specializzate menzionate nell’Allegato A del Regolamento sono indicate come categorie a qualificazione obbligatoria, con la conseguenza che l’affidatario privo della relativa specifica qualificazione non può eseguirle in via diretta, ma deve necessariamente subappaltarle ad un soggetto idoneamente qualificato (art. 109, comma 2). Inoltre, alcune delle categorie del Regolamento, ed in particolare quelle elencate all’art. 107, comma 2, sono definite come “superspecializzate” e per esse vale un regime ancora più rigido, considerato che, laddove siano di importo superiore al 15% dell’appalto, possono essere subappaltate solo nel limite del 30%, con conseguente obbligo per il concorrente privo della relativa qualificazione, di costituire un’ATI verticale obbligatoria con l’impresa specialistica (art. 37, comma 11, codice appalti).

Tale impostazione della normativa vigente, secondo AGI, finisce per vanificare il principio, pur contenuto nell’ambito del Regolamento Generale (art. 109, comma 1), secondo il quale, in linea di massima, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria generale dovrebbe poter eseguire tutte le lavorazioni complementari e necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione.

In sostanza, il dato quantitativo legato al numero eccessivo di categorie definite dal Regolamento “a qualificazione obbligatoria” (si tratta di 46 categorie su 52 complessive, delle quali ben 24 sono “superspecializzate”, con conseguente parziale divieto di subappalto) determina, di fatto, una inversione del rapporto tra regola ed eccezione, con l’effetto, illogico e contraddittorio, di imporre, ai fini dell’esecuzione, il ricorso pressoché generalizzato alle competenze delle imprese specialistiche.

Le contestazioni sollevate da AGI sono state condivise dal Consiglio di Stato che, dunque, ha accolto il ricorso relativamente a tali profili di illegittimità, sancendo l’annullamento delle relative previsioni normative. Pertanto, quando l’annullamento sarà efficace, con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica, l’eliminazione dell’articolo 109, comma 2 comporterà, come effetto consequenziale, il venir meno dell’obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.

Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette “superspecializzate”, l’annullamento dell’articolo 107, comma 2 comporterà il momentaneo “congelamento” dell’articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama.

2. – L’Agi ha contestato anche l’attuale articolo 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.

Si ricorda, infatti, che, sensi dell’art. 85, ove l’appaltatore si mantenga entro i limiti segnati dalla disposizione (30% o 40% dei lavori) esso potrà sfruttare, ai fini della futura qualificazione, tutti i lavori subappaltati della categoria scorporabile, oltre a quelli eseguiti in proprio. Viceversa, nel caso in cui si oltrepassino tali limiti, fermo restando che la parte eccedente gli stessi non potrà essere sfruttata ai fini della qualificazione, le percentuali del 30% o 40% non potranno essere interamente destinate alla qualificazione nella categoria scorporabile, potendo al massimo essere ripartite tra categoria prevalente e scorporabile, con un limite di attribuibilità alla categoria scorporabile comunque non superiore al 10%.

Le contestazioni legate alla illegittimità di tale limite del 10% sono state condivise dal Consiglio di Stato, che ne ha sancito l’irragionevolezza. Di conseguenza, quando sarà emesso il Decreto Presidenziale e l’annullamento della previsione sarà efficace, l’appaltatore avrà verosimilmente la possibilità di utilizzare a fini qualificatori la quota dei lavori subappaltati, decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%, ripartendola tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile.

3. – Sono state, invece, respinte le censure volte a far valere l’illegittimità:

  • dell’art. 79, comma 19, nella parte in cui prevede l’obbligo, ai fini della qualificazione nelle categorie specializzate, di presenza in organico di operai dotati di patentino certificato. La norma, infatti, secondo il Consiglio di Stato, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria in quanto la richiesta di una specifica qualificazione professionale dei lavoratori comporta una valorizzazione e non una contraddizione del requisito di qualificazione comunitario relativo all’organico medio.
  • dell’ art. 79, comma 20, nella parte in cui prevede, per la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B, e OS 32, l’obbligo di dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria. La norma non risulta in contrasto con la normativa comunitaria, che si riferisce all’attrezzatura, al materiale e all’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore dispone per eseguire l’appalto. Infatti, lo stabilimento industriale si risolve, di fatto, in un insieme di attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici fisicamente collocati all’interno di una struttura logistica adibita alla produzione.
  • dell’art. 79, comma 17, nella parte in cui prevede che, per la qualificazione nella categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore debba presentare una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi. La norma, infatti, non risulta irragionevole, essendo finalizzata a prevedere una garanzia aggiuntiva che si traduce, per l’impresa, in un onere proporzionato rispetto al fine dell’interesse pubblico con essa perseguito.

4. – Va segnalato, infine, che sono state respinte anche le censure volte a far valere l’illegittimità dell’art. 92, comma 2 del regolamento, in tema di requisiti minimi e quote di esecuzione nelle ATI. Al riguardo, tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito quale debba essere la corretta interpretazione della norma, alla luce del principio, elaborato dalla giurisprudenza, sulla necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che l’impresa mandataria deve essere in possesso di una qualificazione superiore al 40% cento dei lavori, così come le mandanti devono essere in possesso di una qualificazione superiore al 10% dei lavori. Queste percentuali minime, tuttavia, non devono necessariamente essere spese in gara, potendo le imprese raggruppate decidere liberamente di partecipare al raggruppamento per una quota anche inferiore.

Si tratta di una indicazione particolarmente importante, che consente di risolvere definitivamente l’annoso problema concernente le quote di partecipazione ed esecuzione nelle ATI, riconoscendo alle imprese una maggiore libertà nella organizzazione della ripartizione dei lavori appaltati.

Si evidenzia che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si concluderà, formalmente, con l’adozione di un Decreto Presidenziale, su proposta del Ministero delle Infrastrutture, conforme al parere reso dal Consiglio di Stato, che ha carattere vincolante per l’Amministrazione. Pertanto, anche il Decreto Presidenziale con cui sarà deciso il ricorso straordinario sarà, nel merito, sostanzialmente ripetitivo dei contenuti del parere del Consiglio di Stato. Naturalmente, verrà data tempestiva comunicazione della pubblicazione del Decreto Presidenziale, non appena nota.

Scarica il testo del parere num. 3014 del 26 giugno 2013 del Consiglio di Stato

 

L'articolo Regolamento Appalti, a breve il Dpr sull’annullamento degli artt.109, c. 2 e 107, c. 2 proviene da Giurdanella.it.

]]>
Qualificazione imprese e garanzia globale di esecuzione, approvata legge di conversione https://www.giurdanella.it/2012/07/qualificazione-imprese-e-garanzia-globale-di-esecuzione-approvata-legge-di-conversione/ Thu, 19 Jul 2012 13:00:40 +0000 La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C.5341).

L'articolo Qualificazione imprese e garanzia globale di esecuzione, approvata legge di conversione proviene da Giurdanella.it.

]]>
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C.5341).

Il decreto-legge n. 73 del 2012, approvato definitivamente dall'Assemblea, interviene su alcune disposizioni dell'art. 357 del D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, al fine di prorogare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme che disciplinano laqualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione. L'Allegato A del Regolamento, infatti, ha modificato talune categorie di opere generali (OG) e opere specializzate (OS) sulla base delle quali sono qualificate le imprese esecutrici di lavori pubblici (di importo superiore a 150.000 euro) mediante attestazione SOA (società organismi di attestazione autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento nel testo approvato dal Governo le proroghe dei termini previsti nel decreto sono volte a superare, mediante il prolungamento del periodo a loro disposizione, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie modificate dal Regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati nella vigenza della precedente normativa (D.P.R. 34/2000). In particolare, il decreto, al comma 1 dell'articolo 1, proroga di 180 giorni (fino al 5 dicembre 2012) i termini previsti dall’art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25.  Il decreto dispone, inoltre, al comma 2 dell'articolo 1, la proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013) del termine di entrata in vigoredelle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 357, comma 5, che è obbligatoria per le grandi opere, al fine superare le difficoltà di mettere a punto tale sistema di garanzie.

Nel corso dell'esame al Senato è stato sostanzialmente modificato il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge introducendo una disciplina da applicare alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8, che sono state modificate dal Regolamento. In particolare si consente l'utilizzo delle attestazioni rilasciate nella vigenza della precedente normativa nelle categorie delle opere precedentemente citate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle corrispondenti categorie modificate dal Regolamento OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7. Si prevede l'utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati nella vigenza della precedente normativa ai fini della qualificazione nelle corrispondenti nuove categorie (cd. conversione automatica); anche per la categoria OG 11 (impianti tecnologici) rilasciata nella vigenza della precedente normativa viene prevista l’utilizzabilità ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria di cui all'Allegato A del Regolamento  a condizione di attribuire, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentualiindicate dalla norma, alle categorie OS3 (20%), OS28 (40%) e OS30 (40%). Lariemissione dei certificati di esecuzione dei lavori è prevista solo nei casi in cui l'impresa interessata abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale (il decreto specifica le tipologie di lavori per le quali può richiedersi la riemissione). Si prevede, infine, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

L'articolo Qualificazione imprese e garanzia globale di esecuzione, approvata legge di conversione proviene da Giurdanella.it.

]]>
Decreto legge su qualificazione e garanzia globale: gli emendamenti presentati https://www.giurdanella.it/2012/07/decreto-legge-su-qualificazione-e-garanzia-globale-gli-emendamenti-presentati/ Wed, 11 Jul 2012 16:18:53 +0000 Nel link  che segue, gli emendamenti presentati in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera al decreto-legge 73 in materia di qualificazione e garanzia globale. Il decreto legge in questione, lo ricordiamo, ha scongiurato il rischio "blocco" nel mondo degli appalti pubblici, a causa dell'entrata in vigore della normativa di cui all’art. 357, comma 12 dpr […]

L'articolo Decreto legge su qualificazione e garanzia globale: gli emendamenti presentati proviene da Giurdanella.it.

]]>
Nel link  che segue, gli emendamenti presentati in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera al decreto-legge 73 in materia di qualificazione e garanzia globale.

Il decreto legge in questione, lo ricordiamo, ha scongiurato il rischio "blocco" nel mondo degli appalti pubblici, a causa dell'entrata in vigore della normativa di cui all’art. 357, comma 12 dpr 207/2010, ai sensi del quale le attestazioni rilasciate ex dpr 37/00 per alcune categorie di lavori (OG 10 e 11, opere impiantistiche, e le categorie specializzate OS 2,7,8, 12, 18, 20 e 21), “cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

 

L'articolo Decreto legge su qualificazione e garanzia globale: gli emendamenti presentati proviene da Giurdanella.it.

]]>
Qualificazione imprese, in vigore il Decreto Legge “anti blocco” https://www.giurdanella.it/2012/06/qualificazione-imprese-vigore-il-decreto-legge-anti-blocco/ Fri, 08 Jun 2012 00:35:56 +0000 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7-6-2012 il DECRETO LEGGE 6 giugno 2012, n. 73 "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione".

L'articolo Qualificazione imprese, in vigore il Decreto Legge “anti blocco” proviene da Giurdanella.it.

]]>
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7-6-2012 il DECRETO LEGGE 6 giugno 2012, n. 73 – Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e  di garanzia globale di esecuzione. 

Di seguito il testo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

 

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni volte ad evitare  che  sia  limitata  la  partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficolta' di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di  certificati  di  esecuzione  dei lavori, in considerazione della piena operativita', a decorrere dall'8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

 

 

Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di emanare disposizioni per  introdurre  una  proroga  di  un  anno  per l'operativita' del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione  dell'attivita'  di  affidamento  delle grandi opere;

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 5 giugno 2012;

 

 

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

 

Emana

 

 

                        il seguente decreto-legge:

Art. 1

  1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16,  17,22, 24 e 25, del decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.

  2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, sentita l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui  al comma 1, sono stabilite modalita' semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le  procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

      

    

 

Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012

                             NAPOLITANO

 

                                  Monti, Presidente del Consiglio dei

 

                                  Ministri

                                  Passera, Ministro delle

                                  infrastrutture e dei trasporti

 

 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

L'articolo Qualificazione imprese, in vigore il Decreto Legge “anti blocco” proviene da Giurdanella.it.

]]>