L'articolo Quota 96. Le motivazioni della sentenza di Salerno proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Giudice prende le mosse dalla circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 della Funzione Pubblica, laddove recita che, per il “personale del comparto scuola. Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifìche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca“.
La circolare, secondo il Giudice di Salerno, “distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.
Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.
Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente – pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 – deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.
Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene ‘imposto’ di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modifichino il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”.
Ecco il testo per esteso della sentenza.
. . .
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro
Sentenza numero 4216 del 3 novembre 2014
(Giudice del Lavoro, Ippolita Laudati)
(…)
Ragione di fatto e di diritto
Con ricorso (in riassunzione) depositato in data 11.10.2012, i ricorrenti come in premessa epigrafati, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31.8.2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. 201/11 conv. in L. 214/11.
L’art. 24 d.l. 201/11, al comma 3, individua quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011: per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo.
La circolare n. 2 dell’8.3.2012 del Dip. Funzione Pubblica al punto 6) prende in esame la particolarità del comparto scuola affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio.
Orbene, condividendo quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito, ad avviso dell’ufficio detta circolare appare in linea con il testo della citata legge la quale si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e dunque dei fatti costitutivi del diritto a pensione, modificando le regole stabilite in precedenza con riferimento all’età ed all’anzianità contributiva.
Non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa).
La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.
Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.
Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente – pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 – deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.
Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modifichino il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esser accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012.
Spese di lite compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale In materia.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012;
2) Compensa le spese di lite.
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]]>E’ noto che il requisito per andare in pensione nel mondo della scuola è il raggiungimento della cifra “96“, tra età anagrafica e contributiva (da un minimo di 60 anni di età e 35 di servizio). Molti insegnanti, a ottobre 2011, avevano già raggiunto il diritto a pensionamento, perché avrebbero conseguito la “quota 96” entro la fine dell’anno scolastico.
La norma ha completamente innovato il regime delle prestazioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2012, facendo salve le vecchie regole di pensionamento per i soli lavoratori che avessero maturato entro il 31 dicembre 2011 (al compimento dell’anno solare) la prevista anzianità anagrafica e contributiva (la cd. “quota 96”: 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione).
La riforma non ha tuttavia tenuto conto della specificità del comparto Scuola, in cui, a differenza che in tutti gli altri comparti, per esigenze di didattica, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Ragione per cui, a prescindere dal momento di maturazione dell’anzianità legislativamente richiesta, il diritto al collocamento a riposo decorre dal 1° settembre, previa conclusione dell’anno scolastico in corso.
Ne è derivata un’ingiustificata disparità di trattamento per i lavoratori del comparto Scuola che, avendo maturato i requisiti necessari in data successiva al 31 dicembre 2011, sono stati assoggettati al nuovo regime pensionistico ed i lavoratori di tutti gli altri comparti che – alla data medesima – abbiano maturato i previsti requisiti, così beneficiando delle vecchie regole di pensionamento.
E’ stata pertanto sollevata la questione di costituzionalità del citato art. 24, per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, comma 1 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui, con riferimento al settore scolastico, la norma non differenzia, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente.
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]]>E’ utile riassumere la vicenda esaminata dal Giudice del Lavoro di Salerno. Il requisito per andare in pensione nel mondo della scuola è il raggiungimento della cifra “96“, tra età anagrafica e contributiva (da un minimo di 60 anni di età e 35 di servizio). Molti insegnanti, a ottobre 2011, avevano già raggiunto il diritto a pensionamento, perché avrebbero conseguito la “quota 96” entro la fine dell’anno scolastico.
La riforma Fornero sul lavoro, varata dal governo Monti, tuttavia, non tenendo conto della specificità del comparto Scuola, avrebbe generato una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti in servizio nell’anno scolastico 2011/2012, distinguendo tra coloro che avessero raggiunto la necessaria anzianità anagrafica e contributiva prima del 31 dicembre 2011 e coloro che tale anzianità avessero maturato solo dopo, dovendo questi ultimi attendere ingiustificatamente ben oltre la fine dell’anno scolastico in corso.
“Il problema – sostengono i ricorrenti – è non aver tenuto conto della specificità del mondo della scuola, in cui l’unica unità di misura è l’anno scolastico e non quello solare“.
Il Tribunale di Salerno, adesso, assimila le due categorie di docenti discriminate, stabilendo per tutti l’unica data di decorrenza del diritto al collocamento in pensione: 1 settembre 2012.
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]]>Riguardo le pensioni sono previste poche norme con cui è stato statuito un’aumento della tassazione sui fondi pensione che passa dall’11,5% al 20%, mentre quella delle casse di previdenza dal 20 al 26%.
La norma sicuramente più discussa in ambito pensionistico è stata l’art. 26 che prevede che il pagamento degli assegni e prestazioni previdenziali e indennità di accompagnamento, venga effettuato il 10 di ogni mese:
art. 26 comma 3 “A decorrere dal 1°gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.”
L’obiettivo è quello di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni ottenendo così un risparmio nelle commissioni bancarie.
Delusi i lavorati che attendono di essere inseriti nel sistema pensionistico. La legge di Stabilità nulla infatti prevede per esodati, lavoratori precoci e quota 96 della scuola. Il governo sembra ha deciso quindi di rimandare i problemi dei lavoratori più disagiati al 2015.
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