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]]>Corte Costituzionale, sentenza n. 81 2019
In occasione del giudizio sulla costituzionalità di una legge della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 81/2019 chiarisce l’ambito della competenza statale in materia di lavoro pubblico, che si estende anche ai lavoratori delle Regioni Autonome.
Il Governo aveva impugnatola legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5, che prevedeva che al personale iscritto all’albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario nazionale si applicasse il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
La Consulta ha riconosciuto come fondata la contestazione del Governo.
Infatti il d.lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva: tale disciplina secondo la Corte Costituzionale costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, ed è quindi vincolante anche per le regioni autonome.
Ma in generale la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale.
In tale materia il legislatore fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (Corte Cost. sentenza n. 189 del 2007).
Di seguito si riporta il passaggio cruciale della sentenza n. 81/2019 della Corte Costituzionale:
(…)
Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva.
Questa Corte ha affermato che tale disciplina «costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l’appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico» (sentenza n. 314 del 2003).
3.2.– La costante giurisprudenza di questa Corte ha, poi, precisato che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007).
La qualificazione della riserva di contrattazione collettiva posta dal legislatore statale quale norma fondamentale di riforma economico-sociale comporta che essa operi come limite all’autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alle previsioni dello stesso statuto, che impone che l’esercizio delle attribuzioni regionali avvenga nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
3.3.– Con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici aventi la qualifica di giornalisti, questa Corte, con la sentenza n. 10 del 2019, a proposito di una norma regionale avente contenuti assimilabili a quella di odierna impugnativa adottata dalla Regione Lazio, ha stabilito che «[l]a previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vìola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.».
In particolare, la norma della Regione Lazio prevedeva espressamente l’applicazione del contratto giornalistico ai giornalisti impiegati presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale, a seguito di concorso e di relativa immissione in ruolo.
3.4.– La norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia oggetto di impugnativa si riferisce, invece, genericamente «al personale iscritto all’albo dei giornalisti che presta servizio preso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del servizio sanitario regionale», sicché l’incostituzionalità di essa viene in rilievo con specifico riferimento ai giornalisti assunti quali pubblici dipendenti.
Con le leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), 9 dicembre 1982, n. 81 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto), e 4 marzo 1991, n. 9, recante «Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7)», la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», aveva riconosciuto ai dipendenti regionali iscritti all’ordine dei giornalisti, che svolgevano mansioni giornalistiche da almeno due anni presso l’ufficio stampa e pubbliche relazioni, la facoltà di richiedere l’assunzione a contratto con l’applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale dei giornalisti. Il rapporto d’impiego veniva, pertanto, novato e trasformato con l’assunzione a contratto e l’applicazione del contratto di lavoro giornalistico di diritto privato.
Successivamente, la legge statale n. 150 del 2000, che ha connotati di specialità, anche rispetto alla normativa di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, regolando l’attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni, ha tuttavia previsto, nel ricordato processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione, prevedendo l’intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti.
A sua volta, l’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo novellato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nel ridurre a quattro i comparti di contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza, prevede che «[n]ell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità».
3.5.– Le predette disposizioni statali sono espressione della competenza esclusiva dello Stato della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, anche in riferimento al personale di aree professionali specifiche, e della riserva di contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità dell’intervento normativo regionale.
(…)
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]]>In questa occasione, il Ministero dell’interno ha reso disponibile alcune dispense con le istruzioni per l’uso alle votazioni.
Riprendiamo qui di seguito alcune parti del terzo manuale (di colore verde) dedicato alle elezioni regionali.
“Le norme per lo svolgimento dell’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, nelle regioni a statuto ordinario che non hanno ancora esercitato la propria potestà legislativa o che fanno rinvio all’applicazione della legge statale, sono contenute, fondamentalmente:
– nella legge 17 febbraio 1968, n. 108;
– nella legge 23 febbraio 1995, n. 43;
– nell’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni;
– infine, per quanto non disciplinato nella predetta normativa, nel testo unico delle leggi per le elezioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.
Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le unite istruzioni.
Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:
a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;
b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;
c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.”
Qui il testo integrale della guida del Ministero dell’Interno con “Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, ad uso dei cittadini italiani ed, in particolare, dei rappresentanti di lista e degli scrutatori (in PDF)
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]]>L'articolo Enti locali e Regioni, il Governo approva dl sulle misure finanziarie urgenti. Il testo della bozza proviene da Giurdanella.it.
]]>Esclusivo, leggi la bozza del provvedimento.
Di seguito, gli interventi più importanti, proposti dal presidente del Consiglio, Enrico Letta, e dai ministri dell’Interno, Angelino Alfano, dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, degli Affari Regionali e Autonomie locali, Graziano Delrio,
Comitato per le Privatizzazioni
Il Comitato per le privatizzazioni viene reso permanente. È composto dal direttore generale del Tesoro che lo presiede e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza ed esperienza. Il Comitato lavorerà per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal governo in “Destinazione Italia”, e per la successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.
Salva Roma. Rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione Commissariale
Il Commissario straordinario di Governo del Comune di Roma è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni o oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.
Roma Capitale potrà riacquisire l’esclusiva titolarità di crediti verso le società partecipate dalla stessa anche in via compensativa. A tal fine potrà avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.
Roma Capitale potrà incrementare dal 1° gennaio 2014 la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef – attualmente fissata allo 0,9% – di ulteriori 0,3 punti percentuali.
“Patto Per Roma” – Piano raccolta differenziata
Vengono così rimodulate le somme destinate al ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma Capitale del programma di lavoro triennale “raccolta differenziata” per un totale massimo di circa 28,5 milioni di euro nel triennio 2013-2015.
Nuovi poteri al Commissario della Regione Campania
Si stabilisce che il Commissario ad acta incaricato dell’attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania adotti i provvedimenti più idonei i tema di:
Norme a tutela delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere
Si stabilisce, in base al principio dell’esigenza di assicurare la continuità dell’erogazione delle funzioni essenziali connesse al Servizio sanitario nazionale, di dispone l’obbligo in capo al tesoriere, al momento dell’adozione della delibera trimestrale di impignorabilità, di rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza delle Aziende sanitarie finalizzate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza.
Debiti della Pubblica amministrazione
Dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, dovranno comunicare:
Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui ai periodi precedenti.
Contributo a Milano per l’Expo 2015
Viene stanziato un contributo al Comune di Milano di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015.
Meno rigidità per i Comuni
Si garantisce, agli enti con più di 60.000 abitanti e che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione delle società e degli organismi partecipati, tali da incidere sul riequilibrio del bilancio degli stessi enti, di raggiungere, in deroga alle norme vigenti, l’equilibrio entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.
Tav. Indennizzi per le aziende vittime di danneggiamenti
Vengono stanziati 5 milioni di euro come indennizzo a favore delle imprese impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l’esecuzione delle stesse opere.
Rifinanziamento della “Carta acquisti”
Il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti è stato rifinanziato, per l’anno 2013, di 35 milioni di euro.
Cessione degli immobili ai Comuni e alienazione di immobili pubblici
Viene reso più semplice il trasferimento ai Comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l’ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei Comuni.
Al tempo stesso si rende più facile il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permettere la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti.
Leggi in esclusiva la bozza del decreto approvato ieri
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]]>L'articolo La Consulta cancella i limiti a società strumentali e agli altri enti proviene da Giurdanella.it.
]]>Tramite la sentenza 229/2013 (presidente Gallo, relatore Tesauro) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del dl 95/2012, che introduceva obblighi di privatizzazione e scioglimento delle società strumentali degli enti locali.
Al fine di razionalizzazione della spesa pubblica, il decreto del Governo Monti ha imposto (entro il termine del 30 giugno, ora prorogato al 31 dicembre) l’alienazione o lo scioglimento delle società a controllo pubblico che ottengono dall’amministrazione almeno il 90 % del proprio fatturato, a meno che non svolgano servizi di interesse generale o che per ragioni del contesto socio-economico non sia possibile un efficace ricorso al mercato (condizione da valutare da parte dell’Antitrust).
La Consulta ha ribadito che lo Stato può anche limitare l’attività delle Regioni ponendo obiettivi di riequilibrio della spesa, ma non può prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di questi obiettivi. L’art. 4 del dl 95 fa proprio questo, entrando nel dettaglio e invadendo le competenze regionali, ed è quindi incostituzionale per quanto attiene alle società delle Regioni Ordinarie.
Per le Regioni a Statuto speciale invece questa norma è radicalmente inoperante, dato che la spending review di applica solo nei casi in cui è prevista la speciale procedura per adattarla ai vari Statuti.
Ma se nelle Regioni autonome i vincoli alle società in questione non si applicano neanche agli enti locali, la norma continua ad operare per Comuni e Province delle Regioni ordinarie, perché in questo caso l’ordinamento degli enti locali è di competenza della normativa statale.
Con un altra sentenza a distanza ravvicinata, la 236/2013 (presidente Gallo, relatore Napolitano), la Corte ha invece salvato gli enti agenzie e organismi comunque denominati creati per svolgere, anche in via strumentale, le funzioni fondamentali degli enti territoriali.
L’art. 9 del dl 95 del 2012 prevedeva che Regioni, Province e Comuni dovessero accorpare o sopprimere tali enti, agenzie, consorzi e organismi, in ogni caso tagliando la spesa di almeno il 20 per cento. Contestualmente era previsto che in caso di inadempienza vi fosse la soppressione automatica di tali enti e la nullità dei loro atti.
La Consulta ha stabilito, per quanto riguarda le Regioni ordinarie, che rimane in vita l’obbligo di ridurre la spesa, mentre la sanzione automatica della soppressione degli enti è incostituzionale in quanto manifestamente irragionevole, dato che pone a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad essi affidate, rischio aggravato dalla previsione delle nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. Inoltre l’irragionevolezza deriva anche dalla difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte.
Per le Regioni autonome invece non ci sono vincoli di riduzione della spesa, perchè, anche in questo caso, la norma deve ritenersi inoperante fino a quando non venga recepita tramite le apposite procedure previste dalla normativa statutaria.
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]]>Tanto premesso, la Corte ha specificamente negato che la Regione disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di competenza rappresentato dalla «protezione civile», in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto). Nel medesimo contesto ha escluso la competenza concorrente della Regione in materia di «salute pubblica», affermando che i poteri regionali «non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi»
In quest’ultima pronuncia è stato infatti affermato, con particolare riferimento a rifiuti pericolosi come quelli radioattivi, che il problema dello smaltimento – e, più in generale, del loro deposito e di quello di materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che pongono – non può essere risolto, alla luce della rilevanza nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni (principi conformi si rinvengono nelle sentenze n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247 del 2006), poiché occorre tener conto quantomeno della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza.
Infine, quanto al «governo del territorio», l’incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale determina effettivamente l’intreccio dell’intervento statale con detta materia di concorrente competenza regionale; ciò comporta, tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di collaborazione, della Regione interessata.
Peraltro, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell’intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l’invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalità di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale, il cui operato, ove si riveli lesivo dell’autonomia regionale, potrà soltanto essere sottoposto dalla Regione interessata al vaglio di costituzionalità della Corte”.
E’ quanto ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza numero 54 del 9 marzo 2012.
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