L'articolo In Gazzetta l’A.I. Act: l’Europa vuole un’intelligenza artificiale affidabile proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta di un Regolamento destinato ad avere applicazione omogenea su tutto il territorio europeo, diversamente da quanto sarebbe accaduto con l’adozione di una Direttiva, che sarebbe stata oggetto di recepimento da parte dei singoli Stati membri, con un innegabile margine di discrezionalità sulle modalità con cui adottare le regole di matrice europea.
Si tratta di un provvedimento corposo (180 considerando, 113 articoli e 13 allegati) che si pone l’obiettivo di disciplinare lo sviluppo, l’immissione nel mercato, la messa in uso e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale in territorio europeo mediante un quadro giuridico organico e omogeneo; il legislatore europeo è consapevole dei rischi di una disciplina frammentaria e si pone l’obiettivo (ambizioso) di fornire un testo (il primo al mondo) che contenga le coordinate per un uso equilibrato e rispettoso dei diritti fondamentali dei cittadini.
L’A.I. Act si basa su un approccio umano-centrico, un concetto che è bene chiarire sin da ora.
L’intervento normativo dell’Unione europea avviene in un momento in cui il fenomeno dell’intelligenza artificiale sta conoscendo una fase di massimo sviluppo in paesi come gli Stati Uniti o la Cina, a differenza di quanto accade in territorio europeo, il quale risulta essere indietro nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.
L’Unione europea intende recuperare questo gap dotandosi della prima legge al mondo sull’I.A. e cercando di affermarsi come “ leader nell’adozione di un’IA affidabile” (come si legge nel considerando 2 dell’A.I. Act), laddove con “IA affidabile” si intende un’I.A. conforme alla tutela delle persone fisiche, delle imprese, della democrazia, dello Stato di diritto e dell’ambiente.
Dunque, se è vero che l’Unione europea non è in prima fila nell’ambito dello sviluppo dell’I.A., dall’altro lato muove i primi passi verso la regolamentazione di questo fenomeno multiforme, come dimostra l’assenza di una definizione unanimemente condivisa di Intelligenza artificiale.
L’A.I. Act, dal canto suo, auspica un’Intelligenza Artificiale a misura d’uomo, le cui regole di utilizzo siano coerenti con altre normative europee riguardanti la protezione dei dati personali, la tutela dei lavoratori, dei minori così come dei consumatori.
Ben si capisce come questo lavoro di adeguamento dell’A.I. Act al frame work legale europeo richiederà tempo, come si anticipava all’inizio dell’articolo.
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]]>Si tratta di un documento normativo basato su un approccio umano-centrico all’Intelligenza Artificiale che prevede un insieme di regole volte a tutelare i diritti fondamentali della persona. I principi su cui si fonda A.I. Act sono: vita privata e governance dei dati (art.10); intervento e sorveglianza umani (art. 14); robustezza tecnica e sicurezza (art. 15); trasparenza (artt. 13 e 50);diversità, non discriminazione ed equità, benessere sociale e ambientale (cons. 27); responsabilità dei fornitori di sistemi I.A. (art. 25).
L’obiettivo del Regolamento è quello di disciplinare l’immissione all’interno del mercato europeo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte di soggetti pubblici e privati, anche extraeuropei.
Il provvedimento troverà applicazione nei confronti dei fornitori e degli operatori economici che fanno uso della tecnologia I.A., i quali saranno tenuti al rispetto di determinati obblighi di controllo, documentazione e garanzia della qualità dei sistemi utilizzati.
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’A.I. Act i sistemi di I.A. il cui utilizzo:
L’A.I. Act adotta un approccio “basato sul rischio”, procedendo alla classificazione dei sistemi a seconda del rischio che sono in grado di generare:
I modelli di I.A. generativa
Si tratta di sistemi capaci di generare un’informazione nuova e originale partendo da una serie di input che vengono loro forniti; il regolamento prende in considerazione tanto questi modelli quanto quelli di A.I. per scopi generali, entrambi assai diffusi sul territorio europeo. Si tratta di sistemi che possono essere utilizzati per una vasta gamma di compiti; alcuni di essi potrebbero creare dei problemi sistemici se ampiamente utilizzati.
Il rischio sistemico consiste in una minaccia per il regolare funzionamento del mercato europeo e nella possibilità che siano pregiudicati valori come salute, sicurezza pubblica e diritti fondamentali. Per questi sistemi sono previsti specifici adempimenti come:
La Commissione europea ritiene che, allo stato attuale della tecnologia, i modelli di I.A. per finalità generali che sono stati addestrati utilizzando una potenza di calcolo totale superiore a 10^25 FLOPS comportino rischi sistemici; tale soglia potrà essere modificata a seconda dello sviluppo tecnologico in materia.
Le sanzioni
Le sanzioni per le violazioni della disciplina in analisi sono state fissate secondo una percentuale del fatturato annuo globale dell’anno precedente delle imprese autrici dell’illecito ovvero in misura fissa, a seconda di quale sia l’importo più elevato. Gli Stati sono incaricati di individuare misure sanzionatorie efficaci, proporzionali e dissuasive, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie.
La Governance dell’A.I.
L’attuazione del regolamento sarà garantita da un sistema costruito su due livelli, uno europeo e uno nazionale.
Le Autorità nazionali della concorrenza di ogni Stato membro verificheranno l’attuazione della disciplina contenuta nel regolamento, mentre in seno alla Commissione europea sarà costituito un Ufficio europeo per A.I. con un ruolo, da un lato, di raccordo e, dall’altro, di centro propulsore per lo sviluppo di nuove competenze all’interno dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale.
Un Comitato europeo per l’A.I., costituito da rappresentanti di ogni Stato, avrà un ruolo consultivo per la Commissione. Si prevede, infine, l’istituzione di un forum consultivo per i portatori di interessi, come i rappresentanti dell’industria, le PMI, le start-up, la società civile e il mondo accademico.
Al fine di incentivare la sperimentazione, il Regolamento prevede strumenti come i sandbox normativi e gli spazi di prova in condizioni reali. I primi sono ambienti, fisici o virtuali, in cui le aziende Fintech possono sperimentare nuove tecnologie, sotto la supervisione delle Autorità vigilanti del settore, per un periodo di tempo limitato e in deroga alle norme vigenti.
Le prove in condizioni reali avranno una durata di sei mesi prorogabili, e prima di essere espletate dovranno essere precedute dalla presentazione all’autorità di vigilanza sul mercato di un piano suscettibile di approvazione o meno. Sarà altresì necessario che gli utenti che si sottoporranno alla prova rilascino il loro consenso e non subiscano ripercussioni negative di alcun tipo e che i loro dati vengano subito cancellati dopo la fine della prova.
Infine, deve precisarsi che l’A.I. Act non intende introdurre una disciplina esaustiva in materia di Intelligenza Artificiale, ma tiene conto della sussistenza di discipline specifiche già vigenti (come quella in materia di tutela della privacy).
Non resta, dunque, che attendere la definitiva adozione del testo di legge e la successiva applicazione da parte degli Stati membri per valutare i punti di forza e quelli di criticità dell’A.I. Act.
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