regolamento Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/regolamento/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 01 Oct 2021 16:17:05 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 I regolamenti comunitari che disciplinano i 29 programmi di finanziamento europei per il settennato 2021-2027 https://www.giurdanella.it/2021/10/i-regolamenti-comunitari-che-disciplinano-i-29-programmi-di-finanziamento-europei-per-il-settennato-2021-2027/ Fri, 01 Oct 2021 16:17:03 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54994 Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tra maggio e luglio 2021 ecco qui di seguito, l’elenco dei programmi e dei relativi regolamenti istitutivi 1. Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) […]

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Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tra maggio e luglio 2021 ecco qui di seguito, l’elenco dei programmi e dei relativi regolamenti istitutivi

1. Corpo europeo di solidarietà 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 202 dell’8 giugno 2021.

2. Dogana 2021 – 2027

Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 87 del 15 marzo 2021.

3. Erasmus: programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 189 del 28 maggio 2021.

4. EURATOM – Programma di ricerca e formazione 2021-2027

Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 167 del 12 maggio 2021.

5. Europa Creativa 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 189 del 28 maggio 2021.

6. Europa Digitale 2021-2021

Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 166 dell’11 maggio 2021

7. Fiscalis 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 188 del 28 maggio 2021

8. Fondo Asilo e migrazione 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 251 del 15 luglio 2021

9. Fondo europeo per la difesa 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 170 del 12 maggio 2021

10. Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 251 del 15 luglio 2021

11. Fondo per la sicurezza interna (ISF) 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 251 del 15 luglio 2021.

12. InvestEU 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 107 del 26 marzo 2021

13. LIFE: programma per l’ambiente e l’azione per il clima 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 – Gazzetta ufficiale serie L 172 del 17 maggio 2021

14. Meccanismo per collegare l’Europa 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 283/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Union europea, serie L 249 del 14 luglio 2021

15. Orizzonte Europa 2021-2027 – il programma quadro di ricerca e innovazione

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L170 del 12 maggio 2021

16. Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 156 del 5 maggio 2021

17. Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo “Pericle IV”

Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 186 del 27 maggio 2021

18. Programma Giustizia 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013

19. Programma per il Mercato Unico 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 ( 1 ) – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 153 del 3 maggio 2021

20. Programma per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi

Regolamento (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 34 del 25 gennaio 2021

21. Programma per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in Lituania

REGOLAMENTO (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 34 del 25 gennaio 2021

22. Programma spaziale dell’UE 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 170 del 12 maggio 2021

23. Programma UE per la salute (EU4Health) 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 107 del 26 marzo 2021

24. RescEU – Meccanismo Unionale di Protezione Civile 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/836
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 185 del 26 maggio 2021

25. Strumento di assistenza preadesione 2021-2027 (IPA III)

Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

26. Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (Europa globale)

Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 209 del 14 giugno 2021

27. Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio del 27 maggio 2021 che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L209 del 14 giugno 2021

28.Strumento europeo per la pace

Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 – GUUE serie L 102 del 24 marzo 2021

29. Programma antifrode dell’UE 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 – Gazzetta ufficiale serie L 172 del 17 maggio 2021

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Appalti pubblici: le soglie comunitarie dal 1 gennaio 2014 https://www.giurdanella.it/2013/12/ue-nuove-soglie-negli-appalti-pubblici/ Tue, 17 Dec 2013 08:52:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19523 Codice contratti, le nuove soglie degli appalti pubblici

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E’ stato emanato dalla Commissione il Regolamento  n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 335/17 del  14 dicembre 2013, con il quale vengono modificate le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilite dalle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Le modifiche, ai sensi dell’art. 249, 2° comma del Trattato dell’Unione Europea, saranno direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Pertanto, verranno modificate le soglie di cui all‘articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006 in questo modo:

negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 130.000 Euro 134.000 Euro;

negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 200.000 Euro a 207.000 Euro;

negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali 5.000.000 Euro a 5.186.000 Euro.

 

Riportiamo di seguito tutte le modifiche del Regolamento:

ARTICOLO 1
la direttiva 2004/17/CE è così modificata:
 
1)    il testo dell’articolo 16 è così modificato:
a)    alla lettera a) (appalti di forniture e servizi), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
b)    alla lettera b) (appalti di lavori), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;
 
2)    il testo dell’articolo 61 relativo ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi è così modificato:
a)    al paragrafo 1, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
b)    al paragrafo 2, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da 414 000 EUR».
 
ARTICOLO 2
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1)    il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a)    alla lettera a) (appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b)    alla lettera b) (appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui in a) e per appalti di forniture aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici che operano nel settore della difesa), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
c)    alla lettera c) (appalti di lavori), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
 
2)    All’articolo 8 (appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici), il primo comma è così modificato:
a)    alla lettera a) (appalti di lavori per le tipologie specificate), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;
b)    alla lettera b) (appalti di servizi connessi ad appalti di lavori) , l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
 
3)    All’articolo 56 (concessioni di lavori pubblici), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
 
4)    All’articolo 63 (appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici), paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
 
5)    All’articolo 67 (concorsi di progettazione nel settore dei servizi), il paragrafo 1 è così modificato:
a)    alla lettera a) (autorità governative centrali di cui all’allegato IV), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b)    alla lettera b) (amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
c)    alla lettera c) (tutte le amministrazioni aggiudicatrici per i vari servizi elencati), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
 
ARTICOLO 3
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE (settori della difesa e della sicurezza) è così modificato:
1)    alla lettera a) (appalti di forniture e servizi), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
2)    alla lettera b) (appalti di lavori), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
 
Qui il testo in PDF del Regolamento pubblicato nella Gazzetta dell’Unione Europea

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Dall’UE nuove regole per l’agricoltura biologica https://www.giurdanella.it/2013/09/dallue-nuove-regole-per-lagricoltura-biologica/ https://www.giurdanella.it/2013/09/dallue-nuove-regole-per-lagricoltura-biologica/#comments Sat, 07 Sep 2013 05:38:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15875 Proteste dei piccoli coltivatori, ad avvantaggiarsi saranno le grandi multinazionali

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E’ stata recentemente pubblicata dalla Commissione Europea una proposta di un nuovo regolamento con l’obiettivo di rendere più sicura l’agricoltura europea e abbattere la burocrazia. Il nome della proposta è  “Seed and plant propagating material”  ed ha lo scopo di raggruppare le 12 direttive oggi vigenti in materia in un unico regolamento che entrerà in vigore nel 2016.

La proposta è stata accolta da numerose proteste: per i piccoli coltivatori infatti, questo sarebbe solo un regalo alle multinazionali che sancirebbe il via libera definitivo agli OGM.

Ma ad essere insoddisfatti della proposta sono soprattutto i piccoli produttori che riforniscono i vari mercati con le loro produzioni biologiche, agricoltori che producono e poi conservano i semi per la produzione successiva, pratica non controllata che sarebbe non conforme alle procedure proposte dal nuovo Regolamento. Infatti tra le proposte vi sarebbe l’istituzione di un organo di controllo che analizzi e approvi ogni pianta e seme coltivati.

Più soddisfatte invece  le grandi multinazionali per le quali questo regolamento significherebbe impadronirsi definitivamente del mercato delle sementi con l’ inevitabile disfatta dei piccoli produttori.

Gli esperti della Commissione hanno comunque sottolineato che i piccoli coltivatori che producono per uso privato possono stare tranquilli. La proposta, infatti, si applicherà solo a chi coltiva a scopi commerciali.

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UE: la nuova disciplina sugli aiuti di Stato https://www.giurdanella.it/2013/08/ue-la-nuova-disciplina-sugli-aiuti-di-stato/ Tue, 20 Aug 2013 06:00:32 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15550 Sulla Gazzetta Ufficiale Ue saranno al più presto pubblicati i due regolamenti in materia di aiuti di Stato approvati dal Consiglio dei ministri dell'Unione

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Sulla Gazzetta Ufficiale Ue saranno al più presto pubblicati i due regolamenti in materia di aiuti di Stato approvati dal Consiglio dei ministri dell’Unione.

Il primo è un regolamento di procedura che definisce le norme in materia di indagini sugli aiuti di Stato. Il suo aggiornamento si concentra sulla gestione dei reclami e sugli strumenti per ottenere informazioni dagli operatori del mercato e mira ad accelerare i tempi di decisione della Commissione.

Il secondo, invece, è un regolamento di abilitazione che consente alla Commissione Ue di emanare regolamenti di esenzione per gli aiuti di Stato. In altri termini, le modifiche a questo secondo regolamento consentono di applicare una procedura di controllo semplificata per alcune categorie di aiuti senza indebolire la supervisione e il controllo. Il regolamento di abilitazione, inoltre, copre anche nuovi tipi di contributi come quelli concessi alla cultura, all’innovazione e i fondi per far fronte ai danni causati da calamità naturali.

I due regolamenti dovrebbero contribuire a rinnovare le norme sugli aiuti di Stato in modo da agevolare l’attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita ed il risanamento del bilancio degli Stati membri.

Inoltre, a parte i due provvedimenti, la Commissione europea prevede anche la revisione del regolamento de minimis. Secondo la bozza su questo regolamento, al di sotto di un certo limite le misure di aiuto non costituiscono formale aiuto di Stato in quanto non incidono né sulla concorrenza né sugli scambi nel mercato interno. Su quest’ultima materia la Commissione ha aperto una consultazione pubblica che si chiuderà il 9 settembre.

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Autorizzazione Unica Ambientale, il testo in G.U. … https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-in-gazzetta-il-nu/ Tue, 04 Jun 2013 08:45:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14235 Autorizzazione Unica Ambientale, il testo in G.U. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio scorso il Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (G.U. n. 124, Supplemento Ordinario n. 42). Approvato con d.P.R. 13 marzo 2013 in attuazione della delega contenuta nell’art. 23 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con legge […]

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Autorizzazione Unica Ambientale, il testo in G.U.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio scorso il Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (G.U. n. 124, Supplemento Ordinario n. 42). Approvato con d.P.R. 13 marzo 2013 in attuazione della delega contenuta nell’art. 23 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35), ed in vigore dal prossimo 13 giugno, il Regolamento si applica a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e si propone di semplificare, per essi, le pratiche di autorizzazione. Viene infatti introdotta un’autorizzazione ambientale unica (AUA), della durata di 15 anni.

Qui il testo del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

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Autorizzazione Unica Ambientale, il testo del nuovo regolamento https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-il-testo-del-nuovo-regolamento/ https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-il-testo-del-nuovo-regolamento/#comments Tue, 04 Jun 2013 08:32:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14228 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, […]

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)

(GU n. 124 del 29-5-2013 – Suppl. Ordinario n. 42)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull’inquinamento acustico;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l’articolo 2;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, recante misure per l’attuazione dello sportello unico per le attivita’ produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 29 novembre 2012; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l’autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validita’ massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all’articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche’ agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivita’ produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3;

b) autorita’ competente: la Provincia o la diversa autorita’ indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale;

d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che e’ responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita’ produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

f) modifica: ogni variazione al progetto, gia’ autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente;

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Capo II

Autorizzazione unica ambientale

Art. 3

Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale.

3. E’ fatta comunque salva la facolta’ dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivita’ soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione unica ambientale puo’ essere richiesta solo dopo che l’autorita’ competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

5. L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalita’ per lo svolgimento delle attivita’ di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorita’ competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attivita’. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attivita’ di autocontrollo all’autorita’ competente, la quale puo’ procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attivita’ e dall’impianto e’ tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

6. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 4

Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e’ presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalita’ telematica all’autorita’ competente e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l’autorita’ competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonche’ le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l’autorita’ competente riscontri che e’ necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalita’ telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorita’ competente, l’istanza e’ archiviata, fatta salva la facolta’ per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessita’ della documentazione da presentare; in tal caso, il termine e’ sospeso per il tempo della proroga.

4. Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e’ fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l’autorita’ competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta ferma la facolta’ di indire la conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi e’ sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell’autorizzazione unica ambientale.

5. Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento e’ superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l’autorita’ competente adotta l’autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l’autorita’ competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell’ambito della conferenza di servizi.

7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorita’ competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorita’ competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

8. L’autorita’ competente trasmette, in modalita’ telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull’iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5

Rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale

1. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all’autorita’ competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’articolo 4, comma 1.

2. E’ consentito far riferimento alla documentazione eventualmente gia’ in possesso dell’autorita’ competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

3. L’autorita’ competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall’articolo 4.

4. Per le attivita’ e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l’esercizio dell’attivita’ o dell’impianto puo’ continuare sulla base della precedente autorizzazione.

5. L’autorita’ competente puo’ comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita’ ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6

Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attivita’ o dell’impianto ne da’ comunicazione all’autorita’ competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo’ procedere all’esecuzione della modifica. L’autorita’ competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.

2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4.

3. L’autorita’ competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 e’ una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 e la modifica comunicata non puo’ essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi e’ l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Capo III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7

Autorizzazioni di carattere generale

1. E’ fatta salva la facolta’ del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l’adesione all’autorita’ competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita’ di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell’adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall’articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell’autorita’ di cui all’articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorita’ o ad altra autorita’ da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell’Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all’adozione della pertinente disciplina regionale.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorita’ di cui all’articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell’Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all’Allegato I.

Capo IV

Disposizioni attuative

Art. 8

Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell’interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresi’, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non puo’ comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.

Art. 9

Monitoraggio

1. I Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull’attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l’altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l’istruttoria, per l’invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonche’ il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.

2. L’autorizzazione unica ambientale puo’ essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.

Art. 11

Poteri sostitutivi e abrogazioni

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l’articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi gia’ attribuiti al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all’articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell’esercizio degli stabilimenti di cui all’articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalita’ e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.

3. Per la prosecuzione dell’esercizio degli stabilimenti di cui all’articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l’esercizio degli stessi puo’ essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 269, comma 3, il quarto periodo e’ abrogato;

b) nell’articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;

c) nell’articolo 281:

1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l’esercizio puo’ essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269» sono abrogate;

2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l’esercizio puo’ essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269» sono abrogate;

3) al comma 4 il secondo periodo e’ abrogato;

4) il comma 8 e’ abrogato;

5) il comma 11 e’ abrogato.

Art. 12

Clausola d’invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 marzo 2013.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013.

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 168.


Allegati

Allegato da pag. 6 a pag. 100

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato da pag. 101 a pag. 199

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato da pag. 200 a pag. 296

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato da pag. 297 a pag. 369

Parte di provvedimento in formato grafico

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DPR 7 settembre 2010, Regolamento sui servizi pubblici locali di rilevanza economica https://www.giurdanella.it/2010/09/dpr-7-settembre-2010-regolamento-sui-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica/ Sun, 12 Sep 2010 22:00:00 +0000 E’ stato firmato dal Presidente della Repubblica e sta per essere pubblicato in Gazzetta, il D.P.R. 07/09/2010, “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133“. Qui il testo del Regolamento, […]

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E’ stato firmato dal Presidente della Repubblica e sta per essere pubblicato in Gazzetta, il D.P.R. 07/09/2010, “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133“.

Qui il testo del Regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 dicembre.

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Regolamento 29 novembre 2007, n. 1418/2007 https://www.giurdanella.it/2010/05/regolamento-29-novembre-2007-n-14182007/ Tue, 11 May 2010 22:00:00 +0000 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero

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