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]]>La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 15 gennaio 2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.
Rispetto alla scheda pubblicata nel 2014, l’Autorità ha apportato alcune modifiche, che tengono conto dell’Aggiornamento al PNA, approvato dall’A.NA.C. con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.
La struttura del documento è rimasta sostanzialmente invariata; sono state effettuate alcune semplificazioni nel foglio n. 3, riguardante le misure anticorruzione, al fine di agevolare i Responsabili per la prevenzione della corruzione nei propri adempimenti.
La scheda è rivolta anche alle società, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti pubblici economici che la utilizzano, per quanto compatibile, con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).
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]]>Nella determinazione, l’Autorità chiarisce che l’obbligo del Piano Nazionale Anticorruzione si applica anche agli enti di diritto pubblico non economici comunque denominati, istituiti, vigilati e controllati da una pubblica amministrazione, nazionale, regionale o locale, ivi compresi le agenzie fiscali, gli ordini professionali, le università statali. Tali enti dunque adottano ciascuno un proprio PTPC e un Programma per la trasparenza, integrati come indicato.
L’Anac, inoltre, nella determinazione chiarisce i requisiti che deve possedere il responsabile anticorruzione, che in base alla l. 190/2012 ciascuna amministrazione deve nominare (art. 1, co. 7).
Il Responsabile deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. Inoltre, considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata al RPC non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Tuttavia, l’Autorità consente la nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale, ma deve essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
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]]>Il Responsabile anticorruzione deve:
L‘organo di indirizzo politico, individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
Gli ordini professionali debbono nominare i Responsabili anticorruzione sia a livello centrale che a livello locale.
Il problema dell’individuazione del soggetto al quale affidare queste importanti funzioni nasce a livello locale, dove non tutti gli Ordini hanno nel proprio organico dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia.
L’incarico non può essere affidato ad un soggetto esterno.
L’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 vieta che la principale tra le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.
Per tali motivi, il Rpc non può essere individuato in un soggetto esterno come l’organismo di vigilanza del D.Lgs. n. 231/2001 o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.
Un riferimento interpretativo importante può desumersi dalle linee guida, emanate dal Consiglio dell’Anac, per l’attuazione della normativa da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
Anche in questo caso l’Autorità ha sostenuto che le funzioni di Responsabile devono essere affidate ad uno dei dirigenti della società.
Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come Responsabile della prevenzione della corruzione un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge n. 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività.
Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
In casi eccezionali, il Rpc potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.
Il Responsabile, quindi, dev’essere trovato all’interno dell’Ordine, anche laddove manchino i dirigenti di prima fascia, privilegiando prima i profili non dirigenziali dotati di idonee competenze (è chiaro che devono essere escluse le categorie professionali più basse) e poi i componenti del Consiglio di Amministrazione.
In analogia con le società controllate che non possono nominare un socio, debba doversi escludere anche la facoltà di nominare un iscritto.
Il presupposto è quello che il Responsabile debba trovarsi in una posizione apicale rispetto all’organizzazione dell’Ordine.
Il Ministero della Salute, nella sua funzione di organo vigilante rispetto all’Ordine dei Veterinari, ha indicato nel Consigliere con funzione di “Segretario” il soggetto da designare nella ipotesi di mancanza di personale dipendente con profilo dirigenziale.
L’Anac, secondo quanto riporta il quotidiano “Italia Oggi”, starebbe conducendo riscontri “porta a porta” sul rispetto della legge anticorruzione.
Sarebbero già stata diramate una serie di convocazioni per appurare il rispetto delle previsioni della L. n. 190/2012.
Le verifiche riguarderanno, soprattutto, proprio la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc).
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