responsabilità professionale Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/responsabilita-professionale/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 16 Dec 2015 11:32:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esame Avvocato 2015: soluzione parere assicurazione professionale https://www.giurdanella.it/2015/12/esame-avvocato-2015-soluzione-parere-assicurazione-professionale/ Tue, 15 Dec 2015 15:12:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29814 Ecco una possibile soluzione alla traccia sull’assicurazione professionale (Qui il testo) proposta dalla nostra redazione. Per i riferimenti normativi clicca qui. Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove.  La redazione degli articoli […]

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Ecco una possibile soluzione alla traccia sull’assicurazione professionale (Qui il testo) proposta dalla nostra redazione. Per i riferimenti normativi clicca qui.

Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove.  La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.

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La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la stipulazione di un contratto di assicurazione professionale, con copertura per gli illeciti civili derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, stipulato da Tizio, commercialista, con un agente della società di assicurazioni Alfa, contenente, in particolare, una clausola che prevede la copertura degli illeciti la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta durante il periodo assicurativo anche per fatti anteriori alla stipula del contratto di assicurazione. 

Per meglio comprendere la questione in esame, è necessario riepilogare che successivamente alla stipula del contratto,  Tizio riceva da Caio, una domanda giudiziale di risarcimento danni derivanti da presunto illecito professionale di epoca anteriore alla stipulazione del contratto di assicurazione. Tizio costituitosi in giudizio e avendo contestato la fondatezza della pretesa chiede ed ottiene la chiamata in causa della compagnia assicurativa Alfa. Il giudice dichiara la sussistenza dell’illecito professionale e condanna Tizio, ma rifiuta la chiamata in garanzia della compagnia Alfa, giustificando il diniego con la nullità della clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa per un evento anteriore alla nascita del rapporto assicurativo, in quanto contrastante con il principio secondo cui l’alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.

Di fondamentale rilievo è che Tizio al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza di aver commesso l’illecito né che ci fosse un terzo danneggiato che volesse agire per il risarcimento del danno.

Prima di affrontare la questione a noi sottoposta, è opportuno soffermarsi sull’analisi delle caratteristiche del contratto aleatorio.

Innanzittutto va precisato che il contratto assicurativo si definisce per natura contratto aleatorio. Questa particolare categoria di atti negoziali è caratterizzata dal fatto che l’entità e l’esistenza stessa della prestazione sia collegata ad un elemento incerto. Il rischio contrattuale in quest’ipotesi assume una portata maggiore rispetto ad un normale rapporto sinallagmatico e per questo motivo assume rilevanza causale. I contraenti, infatti, ricollegano all’evento incerto gli effetti del contratto.

Nel Codice Civile non sono presenti delle norme che identifichino i contatti aleatori, tuttavia sono presenti riferimenti normativi volti a disciplinare tale categoria contrattuale, che si inserisce comunque nella più ampia categoria dei contratti sinallagmatici, e che, proprio in considerazione della loro natura ,escludono l’applicabilità di rimedi quali quelli previsti agli art. 1448 e 1469 c.c.. In un contratto altamente rischioso, come è appunto il contratto aleatorio, la sproporzione che si dovesse eventualmente realizzare tra le due prestazioni non lascia spazio ad ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità o rescissione per lesione poiché l’ammontare delle prestazioni è determinato dell’evento incerto. Le parti sono consapevoli del rischio, causa del sinallagma, pertanto i loro giudizi soggettivi circa l’evoluzione futura del rapporto contrattuale restano del tutto personali e irrilevanti ai fini risolubilità o rescindibilità dello stesso. A questo proposito bisogna precisare che il contratto aleatorio è nullo per mancanza di causa se manca l’elemento della bilateralità soggettiva dell’alea, così come si configura ipotesi di nullità per mancanza dell’oggetto quando manca il rischio.

Dall’analisi del contratto di assicurazione tra la società di assicurazione Alfa e Tizio, si evince in modo chiaro ed evidente che si tratta di un’ipotesi di contratto con clausola “claim’s made”. Tale clausola, letteralmente a “richiesta fatta”, è una clausola derogatoria del disposto del primo comma dell’art. 1917 c.c. che nel disciplinare il contratto di assicurazione, prevede che “…l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione , deve pagare ad un terzo…”.

La clausola in questione prevede invece ,nelle ipotesi di assicurazione professionale, una copertura assicurativa che si estenda anche agli illeciti compiuti in epoca antecedente alla stipula del contratto purchè la richiesta di risarcimento del danno sia avanzata dal terzo danneggiato in epoca di vigenza del contratto assicurativo e comunque successivamente alla sua stipula. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2872/2015, tale clausola è valida ed efficace, salvo una valutazione di merito del giudice sulla sua vessatorietà o meno. La Corte di Cassazione in una precedente pronuncia, n. 7273/2013 aveva precisato che l’inserimento della clausola “claim’s made”, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917 c.c. fa si che il contratto di assicurazione si configuri come un contratto atipico, ma non per questo invalido per inesistenza dell’alea, dal momento che, come precisato da Cass. 3622/2014, l’alea è presente e riguarda i comportamenti passati, non nella loro materialità ma nella consapevolezza che si ha di questi solo al momento della richiesta risarcitoria. Inoltre i giudici dalla Suprema Corte hanno ritenuto che il contratto cosi stipulato, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917 c.c., sia valido in quanto persegue interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c..

Deve pertanto ritenersi che il contratto stipulato da Tizio e la compagnia di assicurazioni Alfa, sia valido e idoneo a produrre gli effetti di garanzia nei confronti di Tizio a cui era preordinato. Il vaglio del giudice potrebbe quindi riguardare unicamente la vessatorietà della clausola. Anche tale questione verrebbe meno qualora la clausola fosse sottoscritta espressamente e separatamente dalla sottoscrizione delle condizioni generali del contratto, cosi come previsto dall’art. 1341 del c.c.

Si ritiene infine che la questione presenti gli estremi per proporre appello alla sentenza del giudice di primo grado, per ottenere l’accettazione della chiamata in garanzia della società di assicurazione Alfa.

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Esame Avvocato 2015: riferimenti normativi traccia assicurazione professionale https://www.giurdanella.it/2015/12/esame-avvocato-2015-riferimenti-normativi-traccia-assicurazione-professionale/ Tue, 15 Dec 2015 13:09:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29806 Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali per risolvere la seconda traccia del parere di diritto civile sulla responsabilità professionale ed assicurazione (QUI IL TESTO). Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. […]

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Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali per risolvere la seconda traccia del parere di diritto civile sulla responsabilità professionale ed assicurazione (QUI IL TESTO).

Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove.  La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.

Articoli di riferimento

Art. 1341 cc. (Condizioni generali di contratto)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’ altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’ esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’ altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’ autorità giudiziaria.

art. 1892 cc (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

art. 1983 cc. (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)

Se il contraente ha agito senza doloo colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1917 cc ( Assicurazione della responsabilità civile)

Nell’assicurazione della responsabilità civile (1)l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

Sentenze di riferimento:

Cass. civ. sentenza n. 2872/2015

La clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Cass. civ. sentenza n. 7273/2013

La clausola cosiddetta “a richiesta fatta”, se inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, a condizione che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia pervenuta durante il periodo di validità del contratto, è pienamente valida ed efficace, rendendo il giudice protagonista di una valutazione nel merito per verificare se quella clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.”.

La clausola claims made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell’assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all’alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell’assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono essere coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto”

Cass. civ. sentenza n. 3622/2014

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola “claims made”) non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l’assicurato) ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.

 

A breve una possibile soluzione della traccia.

 

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