L'articolo Responsabilità solidale appalti: i chiarimenti del Ministero del Lavoro proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolari sono stati chiesti chiarimenti circa l’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, sopra citato.
Il Ministero ha ricordato che la prima formulazione dell’art. 35, comma 28 citato, vigente fino al 28 aprile 2012, che prevedeva che “l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore” e che anche l’ art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, prevedeva la medesima responsabilità stabilendo che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Successivamente, ricorda sempre il Minsitero, l’art. 35 citato è stato riformulato ad opera del D.L. n. 16/2012 (conv. da L. n. 44/2012), con cui si è circoscritta la previsione del regime di responsabilità solidale alle sole ipotesi del “versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto”, escludendo dalla formulazione originaria la previsione inerente la responsabilità a titolo contributivo.
Infine, il medesimo art. 35, commi da 28 a 28-ter, da ultimo, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 è stato abrogato. Contestualmente l’art. 28, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto una corrispondente modifica dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, ampliandone l’originaria formulazione limitata ai trattamenti retributivi e contributivi, stabilendo che la responsabilità solidale ricorre anche per gli obblighi, ove previsti, relativi agli adempimenti del sostituto d’imposta, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973.
Il Ministero quindi chiarisce che dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.
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]]>L’abolizione della responsabilità solidale fiscale negli appalti, è introdotta dal D.lgs. 175/2014 (detto “semplificazioni fiscali”), che entrerà in vigore il 13 dicembre. Si tratta senza dubbio di una novità di rilievo per il mondo delle imprese.
In particolare, la nuova normativa, all’art. 28, comma 1, abroga i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Nello specifico, tali norme prevedevano, nel caso di irregolarità nei versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione a prestazioni di appalto e subappalto di opere o di servizi:
Tale responsabilità veniva meno nel caso in cui il committente avesse verificato, acquisendo “idonea” documentazione, esibita dall’appaltatore prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti fossero stati correttamente eseguiti.
Con l’abrogazione di queste norme, dunque, l’appaltatore non risponderà più in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in merito alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Il committente, inoltre, non rischierà più la sanzione da 5.000 a 200.000 euro in caso del pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell’appalto.
Si pone il problema, tuttavia, di capire quale sarà il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni accertate dopo l’abrogazione della responsabilità solidale, ma commesse prima della stessa:
Con l’abrogazione della responsabilità solidale, il Governo viene incontro alle richieste delle imprese italiane di eliminazione di un ulteriore appesantimento burocratico: con l’abrogazione della responsabilità, infatti, committenti e appaltatori non saranno più chiamati a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ed eviteranno così di rallentare ulteriormente i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati.
Un passo in tal senso era già stato fatto con il decreto-legge 69/2013 (“del fare”), che aveva abolito la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione al rapporto contrattuale.
L’abolizione della responsabilità fiscale, tuttavia, non avrà effetti retroattivi. Dunque, con riferimento ai periodi pregressi, la situazione sarà la seguente:
L’abolizione della responsabilità solidale è, però, mitigata dalla previsione secondo la quale, ai soli fini di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Si vuole, in questo modo, evitare che le imprese scompaiano improvvisamente, appropriandosi delle ritenute dei propri dipendenti.
Resta, inoltre, in vigore la solidarietà retributiva e contributiva: ciò significa resta in vigore l’art. 29 del D.lgs. 276/2003, che prevede che, in caso di appalti di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché a pagare i relativi contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Dunque, il committente e gli appaltatori, per evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare a richiedere il rilascio del Durc per verificare la regolarità contributiva. E, in ogni caso, il committente potrà comunque avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.
Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti link:
Il testo ufficiale del decreto legislativo in vigore dal 13 dicembre
Lo speciale sul “decreto semplificazioni”
Lo speciale sulla responsabilità solidale negli appalti
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]]>L'articolo Decreto semplificazioni fiscali in Gazzetta, in vigore dal 13/12 proviene da Giurdanella.it.
]]>Come anticipato in un precedente articolo, il comma 1 della disposizione abroga l’articolo 35, commi 28, 28~bis e 28-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che ha introdotto, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Rimane tuttavia intatta la disciplina della solidarietà in materia di trattamenti retributivi.: ai sensi dell’art. 29 dello stesso decreto 223, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”
Il decreto semplificazione è intervenuto su quest’ultima norma, prevedendo che in caso di pagamento delle retribuzioni da parte del committente, e solo in quello, il committente (che ha pagato le retribuzioni) è tenuto anche ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta, compreso il versamento delle ritenute.
Qui il testo del decreto in Gazzetta
L'articolo Decreto semplificazioni fiscali in Gazzetta, in vigore dal 13/12 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti: la relazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Qui il TESTO, in corso di pubblicazione in Gazzetta.
Riportiamo di seguito la RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Governo.
. . .
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
al decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” (approvato definitivamente dal Governo il 30 ottobre 2014 in attuazione della legge delega 11 marzo 2014 n. 23)
(…)
Articolo 28 (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)
Relazione sui commi 1 e 2 (qui il TESTO)
Il comma 1 della disposizione abroga l’articolo 35, commi 28, 28~bis e 28-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che ha introdotto, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Il testo vigente del comma 28-bis prevede, in capo al committente, una sanzione amministrativa pecuniaria – da 5.000,00 a 200.000,00 euro – nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che abbia ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
La disciplina che la presente disposizione intende superare, pur perseguendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero.
L’utilizzo di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi alle imprese che, in realtà, nascondono strutturati sistemi fraudolenti in danno dell’Erario, creati al fine di consentire significative compressioni del costo del lavoro mediante la sistematica evasione fiscale, nonché l’elusione di tutte le tutele previste dal sistema delle relazioni industriali ed ingenerano pericolose distorsioni delle dinamiche di mercato, ispirano, da una parte, l’abrogazione delle disposizioni vigenti (comma 1) e, dall’altra l’intervento normativo introdotto dal comma 2 che si colloca all’interno del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” e, in particolare, all’articolo 29, in materia di “Appalto”.
La disposizione, prevede, in caso di appalto di opere o di servizi, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali, che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”
Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. ”
Il comma 2 della presente disposizione interviene proprio sulla previsione di cui al periodo precedente, prevedendo ehe il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
Tale previsione, evita, da una parte, qualunque “intromissione” nell’autonomia contrattuale dcllc parti e, dall’altra, si pone a presidio, nelle suddette ipotesi, dell’evasione fiscale connessa all’utilizzo di lavoratori in nero.
L'articolo Abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti: la relazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti: il testo proviene da Giurdanella.it.
]]>Abrogati dunque i commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
Di seguito, riportiamo il testo dell’articolo 28 del decreto legislativo in tema di semplificazioni fiscali, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri ed in corso di pubblicazione in Gazzetta (qui la relazione illustrativa del Governo).
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Decreto legislativo approvato definitivamente dal Governo il 30 ottobre 2014
“Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”
(in attuazione della legge 11 marzo 2014 n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita)
(…)
Articolo 28 (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)
1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
2. All’articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: “Il committente che ha eseguito il pagamento” sono inserite le seguenti: “è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, c”.
(…)
L'articolo Abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti: il testo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo La segnalazione dell’AVCP sulle direttive europee appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>La segnalazione arriva dopo l’audizione che l’Authority ha tenuto il 28 gennaio scorso (a cui aveva partecipato anche lo studio Giurdanella&Partners con due proposte sulla responsabilità solidale appalti e sul contributo unificato appalti).
Nella segnalazione, l’Avcp pone l’accento sulla semplificazione e snellimento delle procedure di aggiudicazione che impongono la creazione di alcuni importanti nuovi istituti e la revisione di altri già esistenti.
Altro obiettivo è facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici.
Importante ad avviso dell’Authority è la concentrazione degli acquisti attraverso una riduzione del numero delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte per consentire l’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, ottenendo così economie di scala, attraverso prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti
In merito alle concessioni, l’Avcp segnala che si potrebbe optare per una soluzione che preveda la redazione di uno specifico testo normativo che disciplini, altresì, la fase della progettazione e programmazione nonché dell’esecuzione. Soluzione che sarebbe, peraltro, in piena sintonia con la misura contenute nel piano “Destinazione Italia”, relativa allo sviluppo dei partenariati pubblico-privati (ppp) nel campo delle piccole e medie infrastrutture e che intende creare nell’ordinamento nazionale una disciplina speciale per il PPP, esterna al Codice dei contratti pubblici, composta da poche, chiare e stabili regole
In conclusione l’Autorità ritiene di porre in evidenza soprattutto la necessità di dar vita, in fase di recepimento, ad un corpus normativo che rechi una disciplina snella, essenziale, costituita da poche, chiare e stabili regole, sia in materia di appalti (ivi compresi i settori speciali) sia in materia di concessioni, attribuendo, nel contempo, un più ampio e specifico potere di regolazione all’Autorità, nei termini descritti in premessa.
Il testo integrale della segnalazione n. 3 del 21 maggio 2014
La proposta dello studio Giurdanella&Partners sul contributo unificato
La proposta dello studio Giurdanella&Partners sulla responsabilità solidale
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L'articolo La segnalazione dell’AVCP sulle direttive europee appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti. Giurdanella&Partners su contributo unificato e responsabilità solidale proviene da Giurdanella.it.
]]>La segnalazione arriva dopo l’audizione che l’Authority ha tenuto il 28 gennaio scorso a cui aveva partecipato anche lo studio Giurdanella&Partners, con due proposte sulla responsabilità solidale appalti e sul contributo unificato appalti.
Sul contributo unificato, in particolare, si é proposto, in sede di audizione, di inserire all’interno del Codice dei Contratti Pubblici, in sede di recepimento delle nuove direttive europee, la seguente norma di principio:
“Al fine di consentire il pieno accesso alla giustizia amministrativa da parte delle imprese che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica e consentire un efficace e penetrante sindacato giurisdizionale sull’attività delle stazioni appaltanti, è vietato prevedere un contributo unificato differenziato in relazione alla materia degli appalti pubblici.” (qui il testo integrale della proposta)
Si è poi proposto, sempre in sede di recepimento delle direttive comunitarie, l’abolizione totale del regime solidaristico in materia di appalti (qui le motivazioni).
Clicca qui per il testo integrale della segnalazione AVCP del 21 maggio 2014
Clicca qui per la proposta dello studio Giurdanella&Partners sul contributo unificato appalti
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L'articolo Appalti. Giurdanella&Partners su contributo unificato e responsabilità solidale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Responsabilità solidale appalti: verso l’abrogazione? proviene da Giurdanella.it.
]]>Oltre l’abrogazione della responsabilità solidale, nel ddl dovrebbe trovare spazio anche la semplificazione in materia di dichiarazione di intenti, cioè la dichiarazione che i soggetti esentati dal pagamento dell’iva sugli acquisti devono effettuare all’agenzia delle entrate.
Secondo le stime del CNA (confederazione nazionale dell’artigiano e della piccola e media impresa) la responsabilità solidale negli appalti è già costata alle imprese 1,2 miliardi, ricaduti soprattutto nell’ambito delle costruzioni.
La conferma dell’abrogazione arriva anche dal ministro per la PA Giampiero D’alia, il quale ha annunciato che il ddl semplificazioni è pronto, elencando tra la varie misure l’abolizione della responsabilità solidale negli appalti e la nascita di un sito in cui i cittadini potranno calcolare le tasse da pagare sulla casa. Il ministro dichiara inoltre che porterà in consiglio dei ministri una relazione contenente ulteriori interventi, soprattutto di carattere fiscale, da inserire nel provvedimento. Non resta che attendere il prossimo Cdm.
L'articolo Responsabilità solidale appalti: verso l’abrogazione? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Audizione Avcp: la nostra proposta sulla responsabilità solidale proviene da Giurdanella.it.
]]>Vi mostriamo in anteprima il contenuto della proposta sulla responsabilità solidale. Ricordiamo che sarà possibile seguire l’evento in diretta sul profilo twitter GiurdanellaPartners (@giurdanellalex) che verrà aggiornato in tempo reale con le notizie provenienti dall’audizione in corso.
ABOLIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI
Il settore degli appalti da sempre risente degli eccessivi adempimenti burocratici a carico degli operatori economici coinvolti e le ulteriori misure introdotte dal D.L. 83/2012 – c.d. Decreto Crescita – hanno ostacolato ancor di più la conclusione dei contratti.
Alle responsabilità già non indifferenti, infatti, si è con il tempo andato a sommare l’ulteriore aggravio della responsabilità fiscale (Iva e ritenute su retribuzioni) a carico dell’appaltatore e del committente.
L’articolo 13-ter del predetto decreto aveva, infatti, modificato la disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto sostituendo il comma 28 dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28-bis e 28-ter che riguardavano la responsabilità dell’appaltatore e del committente ed il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina, generando non pochi dubbi e criticità tra gli operatori del settore.
A questa situazione già complessa, si aggiungono gli effetti delle novità introdotte dai recenti provvedimenti legislativi intervenuti in materia.
Da un lato, l’art. 50 del c.d. Decreto Fare (decreto legge n. 69/2013, entrato in vigore il 22 giugno scorso) modificando il predetto art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, – come modificato dal decreto-legge n. 83/2012 – ha semplificato il regime della solidarietà fiscale con la cancellazione della responsabilità per quanto riguarda l’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto, limitando, così, l’applicazione della previsione legislativa della responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Dall’altro, il D.L. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) ha esteso il regime solidaristico agli obblighi di natura retributiva, previdenziale e assicurativa assunti nei confronti dei lavoratori autonomi.
La responsabilità solidale negli appalti permane, dunque, e con essa le numerose difficoltà applicative per operatori economici e stazioni appaltanti, nonostante i tentativi di chiarimenti e semplificazione degli adempimenti forniti in materia dall’Amministrazione Finanziaria (C.M. 40/E del 2012 e C.M. 2/E del 2013).
Riteniamo, quindi, necessario al fine di scongiurare la paralisi del settore, proporre in sede di recepimento delle prossime direttive comunitarie, l’abolizione totale del regime solidaristico in materia di appalti.
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]]>L'articolo La responsabilità solidale appalti dopo la conversione dei decreti Fare e Lavoro proviene da Giurdanella.it.
]]>In primo luogo, ai sensi dell‘art. 50 del decreto Fare, il quale ha modificato l’art. 35, comma 28, del decreto legge 223 del 2006, l’appaltatore non è più responsabile in solido per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto di opere e servizi. Sempre in ambito fiscale, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore resta tuttavia immutata in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a cui lo stesso subappaltatore è tenuto.
Sul tema della responsabilità solidale negli appalti è intervenuto anche il decreto Lavoro, il cui art. 9 chiarisce e specifica il contenuto dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276 del 2003: differentemente dalle previsioni del decreto Fare, in questo caso ci si riferisce però alla responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l’appaltatore (e con gli eventuali subappaltatori) con riguardo ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti.
La norma precisa innanzitutto che le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano per gli appalti in cui committenti siano le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.
Un’ulteriore novità riguarda la facoltà che la riforma Fornero ha riservato ai contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime della solidarietà negli appalti; tale clausola di riserva è tuttavia efficace solo con riferimento ai trattamenti retributivi. Restano dunque inderogabili le previsioni circa la responsabilità solidale per i contributi previdenziali e per quelli assicurativi.
Ma la modifica più rilevante che ha introdotto il decreto Lavoro è senz’altro quella relativa all’estensione del regime solidaristico agli obblighi di natura retributiva, previdenziale e assicurativa assunti nei confronti dei lavoratori con contratto di natura autonoma; in altri termini il committente risponderà in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori anche in relazione ai contratti di collaborazione a progetto, ai vecchi CO.CO.CO e alle prestazioni di lavoro occasionale, nonché alle prestazioni d’opera professionale il cui compenso sia superiore ai 5.000 € (sebbene limitatamente al pagamento del compenso stesso).
L'articolo La responsabilità solidale appalti dopo la conversione dei decreti Fare e Lavoro proviene da Giurdanella.it.
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