revoca Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/revoca/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 21 Nov 2018 08:34:41 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La misura dell’indennizzo da revoca ex. art. 21 quinquies https://www.giurdanella.it/2018/11/la-misura-dellindennizzo-da-revoca-ex-art-21-quinquies/ Wed, 21 Nov 2018 08:34:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38299 Le condizioni per un indennizzo e un risarcimento danni in caso di revoca ex art. 21 quinquies della legge 241/90

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In seguito a revoca di un provvedimento amministrativo in primo luogo si profila il diritto all’indennizzo, qualora vi siano dei pregiudizi in danno dei soggetti interessati dal provvedimento revocato. In secondo luogo, potrebbe configurare anche responsabilità di tipo risarcitorio, qualora la revoca si palesi illegittima.

La seconda sezione del T.A.R Campania, ha pubblicato in data 20/08/2018, la sentenza n. 5242/2018, in cui ha accertato la sussistenza  del diritto alla liquidazione dell’indennizzo ex. art. 21 quinques della L. 241/90, in merito alla mancata approvazione degli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell’art. 7 della L. R. 19/2009. (Tar Campania, sez. II, 20 agosto 2018, n. 5243)

La circostanza fattuale su cui muove il giudizio instaurato presso la sezione del T.A.R. Campania, attiene alla richiesta di liquidazione dell’indennizzo di parte ricorrente, rispetto alla deliberazione del Comune resistente recante la mancata approvazione degli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia, comportando di conseguenza, l’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura selettiva indetta ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla costruzione di alloggi per le giovani coppie all’interno del territorio del Comune chiamato in causa.

I pregiudizi indennizzabili in caso di revoca

Nel rigettare la richiesta attorea, il Collegio si è soffermato ad analizzare i presupposti applicativi dell’indennizzo derivante da revoca, previsto dalla legge 241/90. In fase di premessa, il T.A.R. ha posto in esame le varie conseguenze che possono derivare dal provvedimento di revoca a disposizione della P.A., l’articolo 21- quinques, L. 241/90.

In primo luogo, si profila il diritto all’indennizzo, qualora vi siano dei pregiudizi in danno dei soggetti interessati dal provvedimento revocato ed in secondo luogo, potrebbe configurare anche responsabilità di tipo risarcitorio, qualora la revoca si palesi illegittima.

Il pregiudizio indennizzabile in caso di utilizzo dello strumento revocatorio, qualora si riscontri la legittimità dello stesso, da parte della P.A. è quantificabile limitatamente al solo pregiudizio immediatamente subito quindi, al solo “danno emergente”, tenuto conto “sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”.

Mentre nel caso di richiesta risarcitoria tale quantificazione si estende, previo accertamento di tipo probatorio, a tutto il pregiudizio interamente subito, ovvero relativo al danno emergente ed al lucro cessante, derivante dall’illegittima violazione della sfera giuridico patrimoniale del soggetto leso.

Per quanto concerne il potere di revoca attivabile dalla P.A., il collegio del T.A.R. Campania evidenzia le considerazioni effettuate dal Consiglio di Stato, in cui si è rilevato che “di fronte ad un atto espressivo di apprezzamenti di carattere ampiamente discrezionale, riconducibile ad una diversa valutazione del medesimo interesse pubblico che aveva originariamente indotto l’amministrazione ad emettere l’atto poi ritirato, qualsiasi affidamento privato è destinato a soccombere, tanto è vero che l’art. 21-quinquies più volte citato non attribuisce ad esso alcun rilievo impeditivo all’esercizio del relativo potere, diversamente da quanto previsto per l’annullamento d’ufficio dal successivo art. 21-nonies.

La prima delle norme della legge generale sul procedimento amministrativo ora citato tutela infatti il contrapposto interesse destinato unicamente sul piano patrimoniale, attraverso l’indennizzo e dunque mediante un ristoro pecuniario conseguente ad un atto lecito ma pregiudizievole per i contrapposti interessi privati (in questi termini: Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5082).

Il Collegio ha considerato come il venire meno della Convenzione, nonostante la stessa fosse stata stipulata tra il Consorzio ricorrente e l’Amministrazione Comunale resistente, era riconducibile al negativo esito della Conferenza di Servizi, la quale risultava necessaria al fine di mutare la destinazione urbanistica dell’area in cui doveva localizzarsi l’intervento finalizzato alla costruzione di alloggi per le giovani coppie, in seno alla quale non sono stati acquisiti tutti i dovuti assensi, così come invece contemplato, all’interno della stipulata Convenzione rep n. 17/2008 all’articolo 5. Tale disposizione richiamata, era da identificare quale espressa causa di esonero da responsabilità, soprattutto dal punto di vista patrimoniale per il Comune.

Da ciò ne è scaturito il rigetto del gravame, in cui è stato riconosciuto come non possibile la concessione in favore del Consorzio ricorrente alcun indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/90, dato atto della mancata possibilità di concedere l’indennizzo dato atto della circostanza prevista e pattuita quale condizione risolutiva della stipulata Convenzione.

Si riporta in allegato la sentenza in commento Tar Campania, sez. II, 20 agosto 2018, n. 5243

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I poteri del RUP di revoca in autotutela dell’aggiudicazione della commissione https://www.giurdanella.it/2018/10/rup-e-commissione-revoca-autotutela-aggiudicazione/ Fri, 05 Oct 2018 05:00:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37929 Il potere del RUP di provvedere in autonomia alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione, quando è in disaccordo con la commissione sull'esistenza dei requisiti

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Se il principio generale è che la revoca del provvedimento di aggiudicazione spetta al RUP se quest’ultimo ha disposto l’aggiudicazione, tuttavia tale potere spetta alla Commissione se la revoca è dovuta all’illegittima ammissione o esclusione di un concorrente dalla gara:  infatti, il giudizio di ammissibilità è, nella fisiologia del procedimento di gara, demandato alla Commissione, che deve accertare il possesso del requisito e attribuire il relativo punteggio

Il TAR interviene sui rapporti tra RUP e Commissione di gara per quanto riguarda i provvedimenti in autotutela, e in particolare la revoca dell’aggiudicazione (Tar Brescia, sez. II, 25 settembre 2018, n. 906)

In una procedura di gara, il Rup disponeva la revoca dell’aggiudicazione perché parte del prodotto offerto sarebbe stato privo dei requisiti.

Il Collegio si pone quindi il problema di stabilire se il RUP fosse o meno titolare non tanto del potere di adottare la revoca impugnata, quanto di ravvisare i presupposti per l’implicita esclusione dalla gara della ricorrente e la sua aggiudicazione alla controinteressata: infatti la revoca sarebbe qualificabile come atto dovuto solo se fosse oggettivamente mostrata la carenza di un requisito essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, che è oggettivamente rilevabile dal RUP.

Il principio del contrarius actus non è sufficiente a definire il soggetto competente sulla revoca

Se è principio generale che la revoca del provvedimento spetta allo stesso soggetto che ha adottato l’atto di primo grado, nel caso di aggiudicazione in gara, colui che può procedere al ritiro degli atti è la stesso soggetto che ha disposto l’aggiudicazione (nel caso davanti al TAR Brescia, al dirigente – RUP), ma ciò può accadere tout court se il vizio dell’atto di primo grado sia imputabile alla sfera di competenza dello stesso, mentre, in caso contrario, ciò presuppone la rimessione della verifica della legittimità della fase viziata all’organo competente al suo espletamento (quindi, in questo caso, alla commissione).

Nella fattispecie in esame, l’illegittima aggiudicazione sarebbe derivata da un errore della commissione tecnica che, secondo il RUP, avrebbe equivocato sull’offerta tecnica, che non avrebbe avuto i requisiti.

Pertanto il RUP avrebbe dovuto, pur revocando l’ultimo atto di aggiudicazione, riconvocare la commissione tecnica per il rinnovo dell’attività.

Se, infatti, il giudizio è, nella fisiologia del procedimento di gara, demandato alla Commissione, che deve accertare il possesso del requisito e attribuire il relativo punteggio, il contrarius actus non può che essere demandato alla Commissione stessa, che deve procedere al rinnovo della valutazione.

Diversamente opinando, quel giudizio che ha condotto a ritenere ammissibile l’offerta da parte della Commissione tecnica, a tal fine appositamente costituita, finirebbe per essere sostituito da un giudizio personale del RUP, che avrebbe così superato la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione

Non può negarsi, conclude la sentenza, il potere della Commissione di gara di riesaminare, nell’esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente (Consiglio di Stato, sez. III, 11/01/2018 n. 136).

In allegato la sentenza integrale Tar Brescia, sez. II, 25 settembre 2018, n. 906

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Revoca della licenza del porto di fucile: la sentenza del TAR Piemonte https://www.giurdanella.it/2017/07/revoca-della-licenza-del-porto-fucile-la-sentenza-del-tar-piemonte/ Wed, 12 Jul 2017 11:58:13 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34201 Il TAR Piemonte – Torino, Sez. I, con la sentenza n. 794 del 10 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato la licenza del porto di fucile ad uso caccia. Nel caso di specie tale soggetto era stato denunciato per aver sparato in aria un colpo di arma […]

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Il TAR Piemonte – Torino, Sez. I, con la sentenza n. 794 del 10 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato la licenza del porto di fucile ad uso caccia.

Nel caso di specie tale soggetto era stato denunciato per aver sparato in aria un colpo di arma da fuoco, per proteggere il proprio cane aggredito da un cane sconosciuto che il ricorrente aveva inteso, con lo sparo, intimorire affinché ponesse fine alla aggressione.

Il Collegio ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente in quanto il provvedimento di revoca del porto di fucile emanato dal prefetto non si basa sulla mera esistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, ma sul fatto che quest’ultimo ha esploso in aria un colpo d’arma da fuoco attuando un uso improprio della stessa.

Si legge dalla sentenza: “Tale valutazione effettuata dalla Prefettura è manifestazione dell’ampia discrezionalità assegnata alla Amministrazione in materia di uso delle armi, e come tale essa può essere sindacata, in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo nella ipotesi di macroscopica irrazionalità o evidente travisamento di fatti”.

Infine, a giudizio del Collegio, il fatto che tale comportamento possa essere considerato quale indice di capacità di abusare dell’uso delle armi non costituisce frutto di valutazione abnorme o macroscopicamente irrazionale, a causa dell’assoluta difformità dello stesso con il fine della licenza, rilasciata unicamente ad uso caccia.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 10/07/2017

N. 00794/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Alberto La Neve, con domicilio eletto presso il di lui studio in Torino, via Somis 3;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Prefettura di Torino, non costituita in giudizio;

per l’annullamento:

A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

– – del Decreto del 23 settembre 2013, notificato il 15 ottobre 2013, prot. n.20686/D Area I/ter, con il quale il Prefetto di Torino ha vietato al ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione

– – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

B) B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2014:

– – del decreto del 5 novembre 2013, cat. 6.F/2013, con il quale il Questore di Torino ha decretato la revoca della validità della licenza di porto di fucile uso caccia del ricorrente;

– – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

con vittoria di spese ed onorari.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2017 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi ad uso caccia.

2. Nell’ottobre 2012 egli è stato denunciato per aver, nel corso di una battuta di caccia, avvicinato ed aggredito verbalmente due donne che passeggiavano nei pressi della propria abitazione, intimando loro di tenere sotto controllo i cani di loro proprietà, minacciando in caso contrario di ucciderli e accompagnando l’invito con uno sparo d’arma da fuoco in aria.

3. In relazione all’episodio il ricorrente veniva indagato dalla procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 612 c.p.. Il procedimento penale, tuttavia, veniva archiviato perché – si legge in una memoria di parte prodotta dal ricorrente -, la denunciante aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni, confermando le dichiarazioni del sig. -OMISSIS-, il quale sosteneva di aver sparato in aria solo perché nel corso della battuta di caccia uno dei propri cani, ancora cucciolo, era stato aggredito da un cane sconosciuto che il ricorrente aveva inteso, con lo sparo, intimorire affinché ponesse fine alla aggressione: il cane aggressore era poi risultato essere di proprietà della denunciante, nei confronti della quale il -OMISSIS- non avrebbe tenuto alcun comportamento minaccioso.

4. In esito alla denuncia inizialmente presentata nei confronti del ricorrente i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco inoltravano informativa alla Prefettura di Torino, che adottava il provvedimento impugnato con il ricorso principale, a mezzo del quale al -OMISSIS- è stato fatto divieto di detenere armi e munizioni.

4.1. A sostegno del ricorso il -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 39 del R.D.773/1931, affermando che la Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna reale autonoma valutazione del ricorrente ai fini di affermare la possibilità che questi potesse abusare dell’uso delle armi, non potendosi tale provvedimento fondare unicamente sulla esistenza di un procedimento penale.

5. Con successivo provvedimento del 5 novembre 2013 il Questore di Torino ha decretato la revoca della licenza di porto d’armi ad uso caccia a suo tempo rilasciata al ricorrente.

5.1. Questi, con motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2014 ha impugnato anche tale provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 11, 43 e 39 del R.D. 773/1931, nonché la violazione dell’art. 3 della l. 241/90, eccesso di potere sotto svariati profili, ancorquì per la ragione che la Questura si sarebbe indotta ad adottare il provvedimento impugnato sulla mera constatazione della pendenza di un procedimento penale e senza valutare autonomamente la personalità del ricorrente, ai fini di affermare la capacità di costui di abusare delle armi.

6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, che è stato chiamato per la discussione del merito alla pubblica udienza del 3 maggio 2017, allorché è stato trattenuto a decisione.

7. Il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento i ricorsi in epigrafe indicati.

8. Il provvedimento prefettizio non si fonda, invero – come sostiene il ricorrente – sulla mera esistenza di un procedimento penale, ma sul fatto che il -OMISSIS- ha esploso in aria un colpo d’arma da fuoco nonché sul fatto che tale episodio deve considerarsi un uso improprio dell’arma, indice di capacità di abusare delle armi.

8.1. Tale valutazione effettuata dalla Prefettura è manifestazione dell’ampia discrezionalità assegnata alla Amministrazione in materia di uso delle armi, e come tale essa può essere sindacata, in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo nella ipotesi di macroscopica irrazionalità o evidente travisamento di fatti.

8.2. Nel caso che occupa non sussiste travisamento, in quanto il fatto che il -OMISSIS- abbia esploso in aria un colpo d’arma da fuoco non è contestato dal ricorrente, che cerca piuttosto di giustificarlo in quanto manovra posta in essere per indurre il cane della denunciante a desistere dall’aggressione che esso stava compiendo ai danni del cane di proprietà del -OMISSIS-.

8.3. Che tale comportamento possa essere riguardato quale indice di capacità di abusare dell’uso delle armi non costituisce, ad avviso del Collegio, frutto di valutazione abnorme o macroscopicamente irrazionale, anzitutto per il fatto che un simile comportamento non è conforme alla licenza, rilasciata unicamente ad uso caccia; oltre a ciò si deve dire che nella misura in cui la versione dei fatti riferita nella querela originaria dalla denunciante sia vera, essa documenta un comportamento del ricorrente che denota quantomeno prepotenza nonché consapevolezza del potere intimidatorio delle armi. Tale versione dei fatti è stata completamente ritrattata dalla ricorrente e ciò ha portato alla declaratoria di estinzione del reato, ma rimane il fatto che le due versioni dei fatti sono molto discordanti tra loro, che non consta che la denunciante sia stata perseguita per calunnia o per altro reato connesso al fatto di aver reso false dichiarazioni agli organi di Polizia Giudiziaria, e che pertanto ai fini di valutare la pericolosità del ricorrente nell’uso delle armi, la Prefettura ha legittimamente tenuto in considerazione l’episodio così come originariamente riferito, tenuto conto del fatto che nella materia di che trattasi l’Amministrazione è tributaria di poteri diretti a prevenire l’uso improprio delle armi, il che comporta che le valutazioni siano necessariamente ispirate ad una particolare precauzione.

8.4. Conclusivamente il Collegio non ritiene sindacabile la valutazione effettuata dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, dal che consegue l’infondatezza della relativa impugnazione.

9. Quanto al provvedimento del Questore, che ha revocato la licenza di porto d’armi ad uso caccia, esso costituisce diretta conseguenza del provvedimento del Prefetto che fa divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni di qualsiasi tipo, ed ha carattere vincolato. Di conseguenza, una volta accertata la legittimità del provvedimento del Prefetto, non rimane spazio alcuno per sindacare la legittimità del provvedimento che dispone revoca la licenza del porto d’armi ad uso caccia.

10. I ricorsi vanno conclusivamente respinti.

11. La spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Amministrazione resistente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.000,00 (euro mille), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Ravasio Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

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