L'articolo Revocazione nel processo amministrativo: l’errore di fatto revocatorio proviene da Giurdanella.it.
]]>Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato chiarisce le caratteristiche dell’errore che comporta la revocazione della sentenza per errore di fatto, ex. art. 395, 4, c.p.c..
L’errore di fatto deducibile per revocazione, infatti, deve:
a) derivare da errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere come documentalmente provato un fatto in realtà escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) attenere ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1 e numerose altre, tra cui Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431; id., V, 5 maggio 2016, n. 1824).
In sintesi, secondo il Consiglio di Stato, l’errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non va confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice e non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita.
Queste ultime sono tutte ipotesi che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento.
Con ricorso per revocazione oggetto della decisione in commento si denunciava un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n.) 4, c.p.c., in quanto integrato dalla fallace interpretazione della censura sollevata nell’appello.
Secondo l’impugnazione, infatti, l’errore in cui è incorso il giudicante, consistendo nel fraintendimento dei presupposti e contenuti della censura effettivamente dedotta, integrerebbe, quindi, vizio legittimante la revocazione in quanto, nella lettura estensiva dell’errore revocatorio fornito dalla giurisprudenza, la erronea interpretazione della censura di parte rientrerebbe nel genus dell’omessa pronuncia di domanda ed eccezione di parte, fattispecie ascrivibile all’errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c..
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, alla luce dei principi generali sull’errore revocatorio, non ci si trova di fronte ad un presunto errore di fatto revocatorio, ossia un abbaglio dei sensi, ma il denunciato errore è semmai frutto di un’erronea interpretazione del contenuto dell’atto e, pertanto, tutt’al più poterebbe essere qualificato come error in iudicando.
In allegato Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 4372
L'articolo Revocazione nel processo amministrativo: l’errore di fatto revocatorio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo La Corte Costituzionale su alcune ipotesi di revocazione sentenze del G.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>La Consulta ha, infatti, dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato”.
La Corte Costituzionale, prendendo le mosse da una sentenza resa precedentemente (sent. 210/2013 ), si era già espressa in termini negativi, in quanto “l’obbligo di riapertura del processo, posto dall’art. 46 della CEDU, «nel significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia, nei quali per l’ordinamento interno si è formato il giudicato”.
Si legge ancora dalla pronuncia: “Per i soggetti che hanno adito vittoriosamente la Corte di Strasburgo, invece, questa Corte, con la sentenza n. 113 del 2011, ha riconosciuto l’esistenza dell’obbligo convenzionale di riapertura del processo penale, allorquando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza della Corte EDU, e conseguentemente ha introdotto nell’art. 630 del codice di procedura penale una specifica ipotesi di revisione della sentenza passata in giudicato”.
Clicca qui per il testo della sentenza della Corte Costituzionale
L'articolo La Corte Costituzionale su alcune ipotesi di revocazione sentenze del G.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>