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]]>Per risolvere la questione relativa alla declinatoria di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato – con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la impugnazione della sanzione disciplinare della radiazione inflitta dal giudice sportivo – le Sezioni Unite delineano il quadro dei poteri della Cassazione in sede di ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111 della Costituzione (Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 9 novembre 2018, n. 28652 – Pres. Vivaldi, Est. Conti)
La Cassazione ritorna su una versione restrittiva del ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111 della Costituzione, ribadendo che in tal caso sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo: con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui invece attengono gli errori “in iudicando” e “in procedendo”, i quali esorbitano dai confini dell’astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l’accertamento della fondatezza, o meno, della domanda
E’ stato ribadito il sindacato che le Sezioni unite hanno ricondotto sotto il cono d’ombra dell’art. 111 comma 8 Cost. riguarda esclusivamente i casi di vero e proprio rifiuto dell’esercizio della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo rispetto ad una questione concernente materia riservata alla cognizione di altri organi costituzionali o di difetto assoluto di giurisdizione, ipotizzabile soltanto ove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti abbia affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, l’abbia negata sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento).
Ne consegue, pertanto, l’estraneità al sindacato delle Sezioni unite della verifica sulla delimitazione interna dell’ambito di un plesso giurisdizionale dal medesimo concretamente operata, posto che un controllo siffatto involgerebbe un inammissibile sindacato sui limiti interni a quella stessa giurisdizione.
Il sindacato della Cassazione sulla base dell’art. 111 c.8 della Costituzione riguarda esclusivamente i casi di vero e proprio rifiuto dell’esercizio dell’esercizio dell’esercizio della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo rispetto a una questione concernente materia riservata
In allegato la sentenza completa:
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]]>I giudici della Suprema Corte hanno affermato che “il ricorso per Cassazione dinanzi alle Sezioni unite avverso le pronunce del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost.; ma vedi anche l’art. 362 cod. proc. civ. e l’art. 110 c.p.a., approvato con il d.lgs. n. 104 del 2010) e, quindi: a) nell’ipotesi in cui la sentenza abbia violato l’àmbito della giurisdizione in generale (esercitando la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa oppure negando la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la domanda non potesse costituire in modo assoluto oggetto di esame giurisdizionale); b) nell’ipotesi di violazione dei cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione (giudicando in materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure negando la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che questa spetti ad altro giudice, oppure esercitando un sindacato di merito in materia attribuita esclusivamente alla propria giurisdizione di legittimità degli atti amministrativi)”.
Alla luce di tali considerazione è inammissibile il ricorso in Cassazione nei casi di non adeguato esercizio da parte del CdS della propria giurisdizione in quanto si tratterebbe di un vizio che riguarda essenzialmente la specificazione interna del potere giurisdizionale che la legge attribuisce al giudice amministrativo.
Infine, le Sezioni Unite hanno ribadito che, per quel che riguarda l’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 111 Cost. innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, in capo a quest’ultime è demandato il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione e non anche un compito di verifica della conformità di quelle decisioni al diritto dell’Unione europea.
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