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]]>E’ del 16 luglio scorso infatti la sentenza n. 1352 del Tar Brescia con la quale viene definitivamente accolto il ricorso collettivo presentato da una associazione di studenti universitari in merito ai test di ingresso per le professioni sanitarie dello scorso 8 settembre 2011. La recente pronuncia riammette i ricorrenti al corso di laurea e condanna l’università di Brescia al pagamento di 3 mila euro di spese processuali.
I ricorrenti censuravano le decisioni adottate dall’Università di Brescia durante lo svolgimento del test di ammissione, test ritenuto valido (e condotto a termine) malgrado siano state eliminate 5 domande e nonostante per un quesito ci fossero due risposte esatte.
Tra i motivi di ricorso, si riscontrano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 della L. 264/99 e degli artt. 7 e 2 comma 3 del D.M. 15/6/2011 sulle modalità di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale dell’anno accademico 2011/12, e l’eccesso di potere per sviamento, incoerenza e contraddizione, dal momento che l’annullamento di 5 domande di cultura generale ha dato luogo, almeno nell’ateneo lombardo, ad una selezione differente rispetto ai candidati allo stesso corso negli altri Atenei italiani.
Secondo i magistrati amministrativi, tutte queste anomalie hanno “comportato, per i ricorrenti (e per tutti gli altri candidati) un generale disorientamento in una prova nella quale il fattore tempo è assolutamente determinante. Pertanto si è da subito creata una disparità (impossibile da rendicontare “ex post”) tra coloro che avevano già avuto occasione di incrociare detti quesiti e coloro che, per qualsiasi motivo, non li avevano ancora affrontati. A ciò deve essere aggiunta l’ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone che la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) – originata dalla presenza (non divulgata dalla Commissione durante la prova) di una domanda con due risposte esatte, la quale ha generato ulteriore incertezza. Da ultimo anche l’avviso che il Presidente si sarebbe recato presso il Rettorato per ricevere un conforto alle decisioni adottate può aver incrementato il già elevato livello di ambiguità”.
E il Collegio è pertanto fermo nel rilevare come le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non siano state idonee ad assicurare l’obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all’accesso al corso di laurea.
Pertanto si procede non all’annullamento della prova, che implicherebbe anche l’annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, ma all’iscrizione in soprannumero nel corso di laurea dei ricorrenti, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Una soluzione adottata anche dal Tar Toscana (sez. I – 27/6/2011 n. 1105), che ha ritenuto impraticabile la soluzione dell’annullamento integrale della prova, che avrebbe avuto pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, “per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria)”.
Per chi dovesse vincere il ricorso, dunque, il Tar individua la soluzione più congrua (condivisa anche da T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I – 28/2/2012 n. 457), nell’ammissione in soprannumero, per “contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”.
Al di là della (cattiva) formulazione dei quesiti, un altro motivo di ricorso che potrebbe venir fuori potrebbe essere relativa alla violazione dell’anonimato delle prove.
Sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere n. 3672 del 06/10/2011 dell’adunanza della 2° sezione, reputa “particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere, violazione che implicherebbe l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della graduatoria redatta per l’Università di Messina nella parte riguardante i ricorrenti”.
Nel caso specifico la Commissione d’esame aveva fatto annotare, accanto al nome di ciascun candidato, il numero di codice CINECA riservato, numero la cui funzione è quella di consentire l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova e che compare sulla finestra esistente nella busta. Non ci vuole uno scienziato per capire come, in tal modo, sin dall’inizio della prova, il codice del plico consegnato poteva facilmente essere associato al nome del candidato.
Inoltre, alla fine della prova la consegna dei plichi e il loro posizionamento nella scatola erano avvenuti seguendo l’ordine alfabetico dei nomi dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la prova consegnata da ciascun candidato.
Per il massimo organo della giustizia amministrativa, “è evidente come le suddette operazioni compiute dalla Commissione abbiano rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l’imparzialità dell’Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato. Né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione”.
Se poi ci si vuole lamentare delle scelte ponderative compiute in sede di programmazione del numero degli studenti da ammettere alle iscrizioni ai corsi di laurea a numero chiuso, il Tar Campania (Napoli, sez. IV, 28/10/2011, n. 5051), ci ricorda che tali scelte “sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici e manifesti errori, ovvero di evidenti travisamenti di fatto che siano sintomaticamente indicativi di travisamenti dei presupposti, ovvero di scelte che rilevano una loro intrinseca illogicità, con specifico onere in capo al ricorrente di addurre elementi di preliminare puntualità e specificità in ordine alle situazioni che consentono in concreto l’ingresso al sindacato del giudice amministrativo”.
Nulla da fare, invece, se ci si lamenta del ritardo nello svolgimento delle prove. E’ giurisprudenza costante che “nei concorsi per l’ammissione a corsi di laurea (nel caso di specie medicina e chirurgia) mentre la previsione della data può essere ritenuta perentoria e inderogabile, per ragioni di ordine logico, atteso che i test di ingresso sono fissati a livello ministeriale e sono uguali in tutta Italia, sicché le prove, per garantire la par condicio e la segretezza, devono svolgersi in tutta Italia nello stesso giorno, analoga natura non può riconoscersi all’orario di effettivo inizio delle prove, nell’ambito del giorno stabilito che non può essere considerato perentorio” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 13/11/2009, n. 7058).
Curioso invece ciò che accadde in occasione dello svolgimento, in data 2 settembre 2010, delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2010/2011. Qui in due delle aule in cui si svolgevano le prove erano rimaste affisse le tabelle rappresentative della tavola periodica degli elementi, utili a risolvere 4 degli 11 quesiti.
“Doveroso” scatta il ricorso, in cui si sostiene che tale circostanza abbia comportato la violazione delle disposizioni dettate, in particolare, dal D.M. 11 giugno 2010, volte a garantire il corretto e imparziale svolgimento delle prove concorsuali ed ha agevolato la risoluzione dei quesiti di chimica da parte dei candidati presenti in dette aule, fornendo loro un illegittimo vantaggio.
Puntuale arriva la pronuncia del Tar Toscana, sentenza n. 1105/2011, in cui si reputa la graduatoria finale impugnata viziata “essendo stata redatta senza prevedere misure compensative in favore dei candidati penalizzati dalla circostanza di cui sopra, misure che avrebbero consentito ai ricorrenti di classificarsi utilmente nella graduatoria stessa e di essere quindi ammessi al corso di laurea in questione”.
Non bisogna dimenticare inoltre che sulla legge istitutiva del numero chiuso pende la scure della Corte Costituzionale. Lo scorso 18 giugno il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3541/2012, ha reputato infatti i test di ammissione universitari lesivi di ben tre articoli della Costituzione: il 3, il 34 ed il 97, ovvero principio di eguaglianza dinnanzi alla legge, diritto all’istruzione e alla meritocrazia, principio di imparzialità e buon andamento della pubblicazione amministrazione. Non sarà una decisione di poco conto, quella della Consulta, in quanto la legislazione vigente, come noto, prevede il numero programmato obbligatorio per Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e per le Professioni sanitarie (infermieri, ostetriche, fisioterapisti, per citane alcune). In caso di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità si apriranno due scenari: o l’eliminazione dei test di ammissione universitari o la compilazione di una graduatoria nazionale invece che per singolo ateneo o (sedi aggregate) come avviene oggi.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 13 settembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/13/test-ammissione-medicina-siete-pronti-per-ricorsi/
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]]>A seguire il testo di alcune massime di interesse
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Tar Piemonte, Sezione Seconda
Sentenza n. 972 del 29 settembre 2011
“Ai sensi dell’art. 1 All. 3 al c.p.a. Deve essere dichiarato perento il ricorso pendente da oltre cinque anni e per il quale non sia stata ancora fissata l’udienza di discussione ove nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto c.p.a. non sia stata presentata unanuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore.”
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Consiglio di Stato, Sezione Quarta
Sentenza n. 695 del 28 gennaio 2011
“In merito al decorso del termine semestrale per la presentazione di una nuova domanda di fissazione dell’udienza, l’art. 9, comma 2, l. n. 205/2000 ha attribuito rilievo alla “notifica” (da intendersi, in assenza di qualsivoglia espresso riferimento alle forme della notificazione degli atti giudiziarii, in senso atecnico) alle parti costituite effettuata presso il domicilio eletto e non anche alla effettiva conoscenza – da parte del ricorrente – dell’avviso notificato presso tale domicilio; la dichiarazione di perenzione va dunque disposta quando sia decorso il termine semestrale in assenza della presentazione della nuova istanza di fissazione di udienza, non avendo la norma attribuito alla mancata conoscenza della parte un rilievo impeditivo dell’estinzione del giudizio.”
e l’articolo citato
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Articolo 1, allegato 3, d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010
Nuova istanza di fissazione d’udienza
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e’ stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso e’ dichiarato perento con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.
3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e’ comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del codice.
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]]>L’occasione è data dall’approvazione, lo scorso 20 marzo, del decreto legislativo n. 53 che recepisce la Direttiva 2007/66/CE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il Corso, dal titolo “La nuova direttiva ricorsi”, avrà la durata di otto ore (9,30 -17,30) e si terrà, a cura dello studio legale Giurdanella (responsabile della direzione scientifica del corso), in data:
– giovedì 27 maggio – Catania – via Trieste 36
La quota di iscrizione al corso ammonta a 300 € + Iva (le PA sono esenti), e comprende, oltre alle 8 ore di lezione frontale, l’accesso via web ad un’aula telematica in cui sarà possibile consultare materiale didattico appositamente selezionato dai docenti, utile per l’approfondimento degli argomenti affrontati durante il corso stesso.
Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: www.cesda.it/iscrizioni.
Per ulteriori informazioni, contattare direttamente la segreteria:
tel. 095.7223878; fax 095.6113110; e-mail formazione@cesda.it
Di seguito, il programma dettagliato del corso.
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CeSDA Alta Formazione
“La nuova direttiva ricorsi”
(giornata di formazione 27 maggio)
Programma
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