L'articolo Nuovo Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle P.A. e sulle modalità di svolgimento delle forme di assunzione nei pubblici impieghi proviene da Giurdanella.it.
]]>È un d.p.r. che si inserisce all’interno del filone della riforma sul pubblico impiego prevista dal PNRR (Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione) e che modificando il Regolamento sulle procedure concorsuali.
Il d.p.r. in questione attua le previsioni dell’art. 3, comma 6, del d.l. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, che recita: “Con decreto del Presidente della Repubblica (…) si provvede all’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo”.
Gli obiettivi principali della modifica – contenuti nell’art. 1 del d.p.r. recante, appunto, “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487” – sono quattro:
Ad esempio, se le prove orali non si possono svolgere in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, prevedendo comunque prove di recupero in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale.
Ancora, quando alla velocizzazione: “Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L’inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica”.
Il meccanismo di partecipazione alle procedure concorsuali prevede l’utilizzo del Portale InPa che consente, all’amministrazione, un reclutamento veloce e trasparente e, ai partecipanti, di utilizzare un unico strumento per i vari adempimenti necessari alla partecipazione alla procedura.
Le amministrazioni centrali, le autorità indipendenti, le Regioni e gli enti locali devono pubblicare i propri bandi di concorso su InPa e sui loro siti istituzionali, non essendo più obbligatoria la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale.
“Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS”
“In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento (…). Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.”
Il Portale InPa, inoltre, consente ai partecipanti di reperire ogni informazione utile alla procedura in un unico strumento.
“Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.”
“Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale e sul sito dell’amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa”. Ciò al posto dell’attuale previsione della decorrenza dei termini dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Sempre quanto alla digitalizzazione delle procedure concorsuali, è previsto che “Gli elaborati (delle prove scritte) sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.”
Quanto alla parità di genere, queste misure sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione alle procedure concorsuali per le donne in gravidanza o allattamento. Si prevede, per la partecipazione alle prove, che se lo stato di gravidanza o allattamento le renda impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando, le amministrazioni assicurano prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. Si prevede, inoltre, che nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.
Quanto ai soggetti in situazioni di svantaggio, quali disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), le misure sono finalizzate anche alla rimozione di quelli che potrebbero costituire degli ostacoli. Si prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, ad esempio prevedendo la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura o calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte.
Si è valorizzato, quale titolo di preferenza, l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione: “il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30%, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5,comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”, ovviamente a parità di titoli e merito. Tale disposizione, che garantisce l’equilibrio di genere, si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.
Sempre quanto ai titoli in questione si prevede, inoltre, “L’amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.”
Modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
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]]>L'articolo La tecnologia applicata ai concorsi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il processo di semplificazione, decentramento e velocizzazione, tanto voluto dalla normativa emergenziale, ha coinvolto un altro macro settore: i concorsi pubblici.
Questa volta ad essere scomodato è un corpus di norme concernente alcuni tra i più importanti – e attesi- concorsi italiani: partendo dai concorsi RIPAM (art. 247), il Decreto, così come convertito in legge, si sofferma anche sulla procedura selettiva finalizzata all’ammissione alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (art. 250), con ciò non tralasciando neanche le modalità di svolgimento del concorso per il personale del Ministero della Salute (art. 251) e della Giustizia (art. 252), fino a giungere a disciplinare quello per accedere alla magistratura ordinaria (art. 253), per concludere, infine, con il concorso notarile e l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (art. 254).
Articoli che, pur trattando concorsi differenti, hanno tutti un minimo comune denominatore: la tecnologia digitale.
Vediamo insieme le caratteriste della normativa emergenziale succitata:
ha natura sperimentale e transitoria: al momento il termine di applicazione è fissato “fino al 31 dicembre 2020”;
concerne sia i concorsi da bandire che quelli in itinere;
individua sedi decentrate sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, sedi universitarie e ogni altra struttura pubblica e privata;
prevede l’utilizzo della tecnologia digitale per ogni fase della procedura concorsuale;
introduce il dimezzamento dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione (dagli ordinari 30 giorni si passa ai 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di riferimento);
prevede un’apposita piattaforma digitale in cui confluire le domande di partecipazione, sostituendo, dunque, la richiesta aggiuntiva di originale a mezzo raccomandata A/R. E mediante la predetta piattaforma, verrà effettuata ogni comunicazione concernente il concorso.
attribuisce la possibilità di esperire la prova orale in video conferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino:
– la pubblicità della stessa,
– l’identificazione dei partecipanti,
– nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
Infine, si conferma e al tempo stesso si avvalora, quale requisito di partecipazione indispensabile, il possesso, per il candidato, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e la registrazione nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La predetta procedura informatizzata riguarda anche l’operato della Commissione esaminatrice che potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Al netto di ipotesi paradossali quali ad esempio il famoso “data breach” che ha visto l’INPS diffondere “incidentalmente” i dati sensibili di milioni di utenti, è indubbio come il mondo del bit, sia uno strumento utile per far fronte ai deficit di sistema che da anni – quindi ante COVID- dilaniano le procedure concorsuali in Italia (vedi da ultimo il concorso DSGA).
Nulla vieta, infatti, che da normativa emergenziale e sottoposta “a termine”, questo iter possa diventare una consuetudine ben rotata dall’Amministrazione per sgravare le procedure concorsuali e velocizzare anche il meccanismo di pubblicazione degli esiti.
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]]>L'articolo Concretezza della Pubblica Amministrazione: Legge 56/2019 proviene da Giurdanella.it.
]]>Legge n. 55 del 19 giugno 2019
Legge n. 55 del 19 giugno 2019 con note
Nota di lettura del Servizio Bilancio
Entra in vigore a partire dal 7 luglio 2019 la legge n. 55 del 2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.
L’obiettivo della nuova legge, che porta a compimento un disegno di legge governativo, e in particolare del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, è quello di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
L’art. 1 prevede l’istituzione del Nucleo della concretezza
Tale nuovo organo avrà il compito di verificare l’efficienza di intervento delle P.A., individuare le problematicità e suggerire azioni correttive, potendo a tal fine utilizzare ispezioni e sopralluoghi.
Allo stesso Nucleo è affidata l’elaborazione di un “piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni”.
Previsto inoltre un apposito elenco, una specie di black list delle amministrazioni, dove saranno identificate le P.A. inadempienti.
L’art. 2 contempla le misure per il contrasto all’assenteismo.
Si prevede che le P.A. introducano “nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso”.
Si prevede che tali meccanismi di rilevamento, come l’utilizzo delle impronte digitali, si applichino ai dirigenti di livello meno alto.
Sono invece esclusi dalla norma i docenti delle scuole di ogni livello, mentre per i dirigenti scolastici si prevede che, con successivo decreto ministeriale, siano previste specifiche modalità di controllo.
L’art. 3 detta misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella P.A.
Si tratta di uno sblocco del turnover della PA, con una serie di norme di semplificazione sullo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si autorizzano le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, a procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
Viene fatta salva, in ogni caso, la disposizione dell’art. 1 c.399 della legge di Bilancio 2019, che ha stabilito il blocco per le assunzioni di molte amministrazioni.
La riforma fissa anche delle priorità generali alle nuove assunzioni.
Il piano dei fabbisogni delle PA dovrà prevedere di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.
Previsto anche un portale del reclutamento online. Vengono introdotte modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, con l’istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni
L’art. 4 ha ad oggetto la mobilità tra il sistema del lavoro pubblico e quello privato
La disposizione modifica il Testo Unico del Pubblico impiego, estendendo la possibilità di mobilità anche ai dipendenti “semplici”, e non solamente ai dirigenti.
L’art. 5 interviene sulla materia dei buoni pasto.
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]]>L'articolo Il Governo dà il via alla riforma del lavoro nella Pubblica Amministrazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Disegno di legge porterà il nome di “Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione “.
In particolare la riforma riguarderà il rapporto di lavoro presso la P.A., con particolare riferimento alla valorizzazione del merito e mediante l’utilizzazione di soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di un’effettiva competenza in materia di organizzazione amministrativa e di gestione delle risorse umane.
Di seguito si riporta il comunicato ufficiale del Governo
RIFORMA DELLA DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (disegno di legge – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che delega il Governo, entro diciotto mesi dall’approvazione, ad adottare uno o più decreti legislativi per il miglioramento della pubblica amministrazione, con particolare riguardo a una complessiva riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
L’obiettivo del provvedimento è di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale. Al riguardo, l’intervento normativo concerne i vari aspetti in cui tale rapporto si articola: accesso al pubblico impiego e alla qualifica dirigenziale, procedure di mobilità, procedimenti di valutazione delle competenze e procedimenti disciplinari. Inoltre, il provvedimento prevede le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, anche attraverso l’elaborazione di testi unici.
Tra le novità: l’obbligo dei dirigenti di adeguare la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane, anche mediante la presenza quotidiana nella sede di lavoro; l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione della performance coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato anche all’individuazione e condivisione delle buone pratiche in materia di gestione del ciclo della performance; il coinvolgimento di utenti in rapporto diretto con l’amministrazione; l’utilizzazione di soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di un’effettiva competenza in materia di organizzazione amministrativa e di gestione delle risorse umane.
L'articolo Il Governo dà il via alla riforma del lavoro nella Pubblica Amministrazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Miglioramento della pubblica amministrazione, al via la riforma proviene da Giurdanella.it.
]]>Oggetto del disegno di legge delega, approvata in prima lettura, è soprattutto il rapporto di lavoro presso la P.A., dal momento dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso alla valutazione della performance e del merito.
Nei decreti legislativi delegati al Governo troveranno spazio anche disposizioni sulla dirigenza pubblica, che prevederanno l’accesso alle posizioni di dirigente esclusivamente mediante concorsi indetti dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Si riporta di seguito il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre in materia di deleghe “per il miglioramento della pubblica amministrazione”.
***
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 16.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (disegno di legge – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che delega il Governo, entro diciotto mesi dall’approvazione della delega, ad adottare uno o più decreti legislativi per il miglioramento della pubblica amministrazione.
L’obiettivo del provvedimento è di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale. Al riguardo, l’intervento normativo concerne i vari aspetti in cui tale rapporto si articola: accesso al pubblico impiego e alla qualifica dirigenziale, procedure di mobilità, procedimenti di valutazione delle competenze e procedimenti disciplinari.
Tra le novità: l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione della performance coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato anche all’individuazione e condivisione delle buone pratiche in materia di gestione del ciclo della performance; il coinvolgimento di utenti in rapporto diretto con l’amministrazione; l’utilizzazione di soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di un’effettiva competenza in materia di organizzazione amministrativa e di gestione delle risorse umane.
Il testo verrà quindi trasmesso alla Conferenza unificata per l’acquisizione del parere di competenza.
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]]>L'articolo Riforma PA: previsto per oggi via libera definitiv… proviene da Giurdanella.it.
]]>La riforma Madia del pubblico impiego approda oggi venerdì 19 maggio in Consiglio dei ministri per il via libera finale insieme al decreto sul taglio delle partecipate. Previsti un ampliamento delle misure per la stabilizzazione dei precari, chiarimenti in materia di licenziamenti e l’inserimento di una fase transitoria per quanto concerne le visite fiscali, con il passaggio dei controlli dalle ASP all’INPS.
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]]>L'articolo Schema di decreto legislativo su performance della PA: il parere del CdS proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge nel parere che tale schema di decreto legislativo “si inserisce nel generale processo di riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato, che ha interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, le agenzie governative nazionali e gli altri enti pubblici non economici nazionali di cui alla citata l. n. 124”.
Il Collegio, esprimendo parere favorevole, si è espresso in questi termini: “Questo Consiglio di Stato – nell’apprezzare gli obiettivi e l’impianto complessivo della riforma – è dell’avviso che tutte le affermazioni sul premio al merito e sul premio alla performance avranno una loro effettiva ragion d’essere solo se il sistema – da cui dipendono la posizione, la condizione lavorativa e il salario – sarà fondato su elementi reali, equi, misurabili e dimostrabili, e su organi capaci di adottare decisioni evidence based, sottratte all’arbitrio e all’approssimazione, e che siano davvero in grado di far fronte ai propri compiti. I rilievi al testo sopra evidenziati muovono prevalentemente in questa logica, nell’auspicio che si possa finalmente concludere la lunga fase sperimentale e porre in essere, a regime, un sistema coerente e condiviso sul piano teorico ed operativo”.
Clicca qui per il testo del parere del Consiglio di Stato
L'articolo Schema di decreto legislativo su performance della PA: il parere del CdS proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma PA: approvati dal CdM schemi dei decreti legislativi proviene da Giurdanella.it.
]]>I testi sono stati trasmessi alla Camera dei Deputati il 28 febbraio 2017 per i prescritti pareri e riguardano:
1) modifiche al T.U. del pubblico impiego, con particolare riguardo all progressivo superamento della “dotazione organica”, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
2) modifiche al sistema di valutazione dei dipendenti, con l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
3) processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, con la previsione che la carta di circolazione, redatta su modello europeo, diventi il documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati;
4) revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), con l’introduzione di disposizioni volte a migliorare l’efficienza delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini e della difesa del Paese e a valorizzare la professionalità ed il merito del personale;
5) funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il trasferimento in capo al medesimo delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.
Clicca qui per il Comunicato Stampa del Governo
L'articolo Riforma PA: approvati dal CdM schemi dei decreti legislativi proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma PA: in Gazzetta decreto legislativo in materia di riordino delle camere di commercio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento entreà in vigore a partire dal prossimo 10 dicembre 2016.
Ecco in sintesi le principali misure previste:
Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unita’ locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano gia’ iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita’ locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unita’ locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
c) possibilita’ di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e citta’ metropolitana;
d) possibilita’ di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificita’ geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilita’ di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche’ le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
f) necessita’ di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche’ di quelli approvati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio.
Clicca qui per il testo del decreto legislativo in Gazzetta
L'articolo Riforma PA: in Gazzetta decreto legislativo in materia di riordino delle camere di commercio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma PA: la bocciatura della Corte Costituzionale proviene da Giurdanella.it.
]]>La Consulta ha dichiarato, pertanto, “l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.”.
Viene bocciata pertanto una delle riforme più importanti dell’esecutivo, quella della Pubblica Amministrazione (Riforma Madia), provvedimento su cui ha lavorato sin dal suo insediamento il governo Renzi. La legge delega Madia – ha statuito la Corte, è “parzialmente illegittima” perché lede in alcuni punti chiave l’autonomia delle Regioni: su dirigenti pubblici, organizzazione del lavoro, società partecipate e servizi locali. I decreti di attuazione infatti, in gran parte già approvati dal governo, hanno bisogno di una “intesa” con i governatori in Conferenza Unificata, non di un semplice “parere”.
Con specifico riferimento alle norme contenenti la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art. 11), la Corte costituzionale ha ravvisato “un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, statali e regionali, nessuna delle quali è prevalente, in particolare in relazione all’istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e alla definizione, da un lato, dei requisiti di accesso, delle procedure di reclutamento, delle modalità di conferimento degli incarichi, nonché della durata e della revoca degli stessi (aspetti inerenti all’organizzazione amministrativa regionale, di competenza regionale), dall’altro, di regole unitarie inerenti al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti (aspetti inerenti al rapporto di lavoro privatizzato e quindi riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, di competenza statale)”.
Pertanto, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l’intesa, ma il semplice parere, non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali, il cui luogo idoneo per l’intesa è, dunque, la Conferenza Stato-Regioni e non la Conferenza unificata.
Si configura uno scenario del tutto nuovo e complesso, dal momento che il governo dovrà ridefinire i contenuti della legge delega 124/2015 che prevede i 17 decreti attuativi. Occorre pertanto una nuova legge per sanare l’errore sanzionato dalla Consulta: si torna pertanto in Parlamento. Solo successivamente si potranno riscrivere i decreti attuativi bocciati, stavolta preceduti dall’intesa con le Regioni.
Clicca qui per il testo della sentenza della Consulta
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