L'articolo Riforme Costituzionali: sì del Senato….
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]]>Con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un’astensione l’Assemblea ha approvato in seconda deliberazione il ddl costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il conte nimento dei costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Costituzione.
Il testo torna alla Camera per la seconda deliberazione. Il voto è atteso in primavera. Ad ottobre è previsto il referendum costituzionale.
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]]>Nell’architettura costituzionale delineata dal provvedimento, la Camera dei deputati, rappresentante della Nazione, avrà la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo
Al Senato della Repubblica, invece spetterà:
Al Senato sarà inoltre espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Ad esso competerà altresì l’espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).
Muta la modalità di elezione del Senato, del quale faranno parte 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 senatori di nomina presidenziale (cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica). I 95 senatori verranno eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Il Senato diverrà organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Viene dunque sostituita l’elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un’elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali, da svolgere in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi.
Diversa è la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa, finora svolta su base paritaria. Infatti, quanto al procedimento legislativo, restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione – che saranno quindi ad approvazione bicamerale. Tutte le altre leggi saranno approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale. Al Senato – che “concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa” – verrà affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modificazione del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia.
Il Senato potrà altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all’esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori manterranno inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l’esame inizia alla Camera.
Alla Camera verrà attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l’amnistia e l’indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera sarà inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale. Alla Camera spetterà altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
Il potere di istituire Commissioni di inchiesta verrà mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest’ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse “concernenti le autonomie territoriali”.
Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all’elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al Presidente del Senato). Viene modificato il quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Al contempo, viene modificata la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina presidenziale stabilendo che i cinque giudici costituzionali nominati dal Parlamento vengano nominati, separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.
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]]>La Camera ha terminato l’esame degli articoli del disegno di legge costituzionale Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato). Le dichiarazioni di voto e il voto finale avranno luogo nella seduta dell’11 gennaio 2016.
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]]>Il testo torna alla Camera dei deputati.
Con la riforma il numero dei senatori passa da 315 a 100: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati dal capo dello Stato per 7 anni.
La riforma prevede l’eliminazione del bicameralismo perfetto.
Il procedimento legislativo rimane bicamerale per le leggi costituzionali e le leggi che attuano disposizioni costituzionali in materia di minoranze linguistiche e referendum popolari. Tuttavia il Senato avrà la possibilità di esprimere proposte di modifica anche sulle leggi che esulano dalle sue competenze: su richiesta di un terzo dei componenti ed entro 30 giorni potrà presentare emendamenti sul testo approvato dalla Camera che avrà 20 giorni di tempo per decidere se accogliere o meno i suggerimenti. Più complessa la situazione per quanto riguarda le leggi che concernono i poteri delle regioni e degli enti locali, sui quali il Senato conserva maggiori poteri. In questo caso, per respingere le modifiche la Camera dovrà esprimersi con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato potrà votare anche la legge di bilancio: le proposte di modifica vanno consegnate entro 15 giorni e comunque l’ultima parola spetta alla Camera.
Per quanto riguardo l’elezione del Presidente della Repubblica, sarà eletto da ciascuna Camera e non dal Parlamento in seduta comune, con un quorum di due terzi per i primi scrutini; poi tre quinti; dal settimo scrutinio saranno necessari i tre quinti dei votanti.
L’approvazione definitiva è ancora però lontana. Le due Camere dovranno rivotare il testo, poi si dovrà passare dal referendum popolare e, a seguire, la Consulta si dovrà pronunciare.
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]]>Il testo del ddl, giunto all’esame dell’Aula, differenzia la composizione e le funzioni del Senato; modifica il procedimento legislativo, che diventa fondamentalmente monocamerale, tranne alcuni casi; elimina la competenza legislativa concorrente delle Regioni, prevedendo la clausola di supremazia statale e sopprimendo ogni riferimento alla province.
Quale sarà la nuova architettura costituzionale ai sensi del ddl?
Alla Camera spetta la titolarità del rapporto fiduciario, della funzione di indirizzo politico e di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali, eletto in secondo grado, che concorre al raccordo tra lo Stato e gli altri enti della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione europea. Tra le sue funzioni specifiche vi sono la partecipazione alle decisioni relative agli atti normativi e alle politiche dell’Unione europea, il concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e l’espressione del parere su nomine governative.
Il Senato, che diviene organo a rinnovo parziale non sottoposto a scioglimento, è composto da 95 senatori eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, e da 5 senatori di nomina presidenziale, cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica. Il procedimento legislativo rimane bicamerale per le leggi costituzionali e le leggi che attuano disposizioni costituzionali in materia di minoranze linguistiche e referendum popolari.
Nel passaggio alla Camera sono state aggiunte: leggi che determinano ordinamento, elezione, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e città metropolitane, leggi che stabiliscono forme e termini della partecipazione italiana alla formazione e attuazione di norme e politiche dell’Unione europea, leggi che determinano le ineleggibilità e le incompatibilità dei senatori.
Negli altri casi, il procedimento legislativo è monocamerale: a maggioranza assoluta il Senato può chiedere alla Camera di esaminare un disegno di legge; su richiesta di un terzo dei componenti ed entro termini stabiliti, può esaminare un disegno di legge approvato dalla Camera e deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.
Nel testo licenziato dalla Camera la procedura rinforzata è limitata alle leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia: è richiesta la maggioranza assoluta ove la Camera intenda discostarsi dagli emendamenti del Senato. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune ma non è più prevista la partecipazione di delegati regionali. Sono cambiati i quorum per l’elezione del capo dello Stato: dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea e, a partire dal settimo, la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Per quanto riguarda il Titolo V, sono elencate materie di competenza esclusiva dello Stato tra le quali figurano la tutela e promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti trasporto di interesse nazionale; i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale.
Nel passaggio alla Camera sono state aggiunte: disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, le politiche sociali e la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro e le politiche attive; disposizioni generali e comuni su istruzione e formazione professionale. La clausola di supremazia consente allo Stato di intervenire in materie riservate alla Regioni per tutelare l’interesse nazionale.
La discussione al Senat è iniziata il 17 settembre scorso.
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