L'articolo Pratica forense: in Gazzetta il Regolamento con la nuova disciplina proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Provvedimento entra il vigore il prossimo 6 giugno 2016.
Il regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facolta’ del praticante di avvalersi delle modalita’ alternative di svolgimento del tirocinio.
Tra le maggiori novità ricordiamo la riduzione a 18 mesi, già applicata a tutti i praticanti e la possibilità di anticipare un semestre già durante gli studi.
Il regolamento prevede infatti la possibilità di anticipare un semestre durante gli studi universitari. A tal fine, entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facolta’ di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell’ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Per l’ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere gia’ ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.
Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario puo’ chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, e’ cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell’ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facolta’, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni e’ condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.
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]]>L'articolo Avvocati: in Gazzetta le nuove regole per rimanere iscritti all’albo proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta, in particolare, del decreto n. 47 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento della professione forense” e del decreto n. 48 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.”
Con il primo Regolamento si stabiliscono i requisiti per la permanenza all’albo degli avvocati. In particolare si dispone che ogni ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine circondariale verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e’ svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo.
Ai sensi del Regolamento la professione forense e’ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista; d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
La cancellazione dall’Albo e’ disposta quando il consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
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]]>L'articolo Riforma forense: il parere del CNF sui corsi di formazione per i praticanti proviene da Giurdanella.it.
]]>Con il parere il CNF suggerisce alcune modifiche allo schema di dm affinché i corsi, destinati ad integrare obbligatoriamente la pratica presso lo studio legale, concorrano a far conseguire al tirocinante le capacità professionali per difendere i diritti (con attenzione particolare alla deontologia) e per gestire uno studio (grazie a materie finalizzate alla sapiente organizzazione); siano omogenei nei contenuti per facilitare eventuali trasferimenti da una scuola ad un’altra; accompagnino il tirocinante nel percorso formativo sino alla prova d’esame; e siano il più possibile disponibili sul territorio nazionale ed accessibili (anche tramite la corresponsione di borse di studio).
Per il CNF è importante che questi corsi non rappresentino una replica del percorso universitario finalizzata esclusivamente al superamento della prova di abilitazione; ma rappresentino una occasione concreta di formazione professionalizzante. I contenuti degli insegnamenti, inoltre, devono distinguersi per efficacia e devono rispondere – ad avviso del parere – ad una omogeneità a livello nazionale anche al fine di evitare sperequazioni al momento delle verifiche intermedie (2 alla fine di ogni semestre) e finali.
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]]>L'articolo Compensi avvocati pubblici: il Tar Trento rimette la questione alla Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>Con tale disposizione la disciplina previgente in tema di compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche è stata riformata in termini ampiamente riduttivi.
La riforma ha avuto ad oggetto diverse voci fra cui in particolare, a titolo esemplificativo anche in relazione alle norme oggetto di esame del Tar in termini di rilevanza della questione di costituzionalità, le seguenti: la fissazione del c.d. tetto retributivo (cioè il limite massimo degli emolumenti comprensivo dei compensi professionali); l’abrogazione del sistema previgente della quota variabile allorquando l’amministrazione difesa non risultava non soccombente e anche in caso di transazione e di compensazione delle spese; il limite per cui i compensi professionali non possono superare il trattamento economico complessivo; la previsione che, a decorrere dall’1 gennaio 2015, la p.a. possa corrispondere i compensi professionali agli avvocati dello Stato nella nuova misura (il 50 per cento delle somme recuperate in caso di sentenza favorevole) solamente “in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali”, quindi secondo criteri di riparto delle somme da stabilire con i regolamenti dell’Avvocatura dello Stato.
In relazione a tali previsioni, rilevanti in quanto immediatamente vigenti, il Tar Trento, se per un verso ha respinto le questioni sollevate nel merito, per un altro e distinto verso ha rimesso la questione di costituzionalità alla Corte, in specie sotto il profilo della mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza.
Al riguardo, l’ordinanza evidenzia come in nessun punto del preambolo del decreto legge – nel quale è inserita la disciplina di riforma in questione – sia stato dato conto delle ragioni di necessità e di urgenza che imponevano l’adozione – a mezzo di decretazione d’urgenza – delle disposizioni di riforma strutturale degli onorari all’Avvocatura dello Stato.
A sostegno della decisione viene compiuto un excursus della giurisprudenza della Consulta, con particolare riferimento alle seguenti indicazioni “l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge»”, di cui all’art. 77, e che “il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno”, per cui “la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale”.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
***
N. 00138/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2015, proposto da:
Guido Denicolò e Sarre Pirrone, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Luciani e Beatrice Tomasoni, con domicilio eletto presso lo studio della seconda di essi in Trento, via Grazioli, n. 5
contro
– Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,
– Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
– Avvocatura dello Stato, in persona dell’Avvocato generale pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9
nei confronti di
Carlo Bucalo, non costituito in giudizio
per l’accertamento
– del diritto alla corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e limitazioni previste dall’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 11 agosto 2014, n. 114;
– per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Avvocatura dello Stato;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. I ricorrenti sono Avvocati dello Stato attualmente in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento. Essi informano che è loro affidata la rappresentanza e la difesa in giudizio dello Stato e di altri numerosi enti pubblici territoriali, nonché una generale attività di consulenza volta all’analisi e alla soluzione di questioni tecnico-giuridiche concernenti l’attività di Pubbliche amministrazioni.
2. Essi allegano che sino all’entrata in vigore dell’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 11 agosto 2014, n. 114, il loro trattamento economico era regolato dal r.d. 30.10.1933, n. 1611, nonché dalle leggi 2.4.1979, n. 97, e 3.4.1979, n. 103. La relativa disciplina prevedeva:
– una quota fissa, commisurata a ruolo, titolo e grado del personale dell’Avvocatura ed equiparata, per il quantum, al trattamento dei magistrati dell’ordine giudiziario;
– una quota variabile, in funzione dell’esito delle controversie patrocinate quando la Pubblica amministrazione non risultava soccombente;
– l’esazione, a cura della stessa Avvocatura dello Stato, delle competenze di avvocato nei confronti delle controparti, liquidate con sentenza od ordinanza oppure pattuite per rinuncia o transazione;
– la ripartizione delle somme così raccolte (detratto il 12,50 per cento per il personale amministrativo) per sette decimi tra gli avvocati di ciascun ufficio, in base a norme regolamentari, e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati dello Stato;
– nei casi di transazione dopo sentenza favorevole allo Stato, o di pronuncia con compensazione delle spese e Amministrazione comunque non soccombente, l’Erario corrispondeva all’Avvocatura la metà delle competenze che sarebbero state liquidate.
3. Questo regime fu parzialmente modificato dall’art. 1, comma 457, della l. 27.12.2013, n. 147, che dispose una riduzione (nella misura del 75 per cento) temporanea (per il triennio 2014-2016) dei compensi liquidati a seguito di sentenza che riconosceva la Pubblica amministrazione non soccombente.
4. La struttura della quota variabile è stata però considerevolmente modificata con l’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, il quale così ha disposto:
– tutti i compensi professionali sono computati ai fini del tetto massimo degli emolumenti di cui all’art. 23 ter del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214;
– nell’ipotesi di sentenza favorevole con condanna della controparte alle spese, solo il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato; il 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato; il rimanente 25 per cento è versato al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’ art. 1, comma 431, della l. n. 147 del 2013;
– nei casi di integrale compensazione delle spese, ai dipendenti della Pubblica amministrazione, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento già previsto;
– i regolamenti dell’Avvocatura dello Stato fissano i criteri per il riparto delle somme recuperate, in base al rendimento individuale e secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto della puntualità negli adempimenti processuali.
Il comma 2 dell’art. 9 ha poi espressamente abrogato l’art. 1, comma 457, della l. n. 147 del 2013 e l’art. 21, comma 3, del r. d. n. 1611 del 1933, norme, queste, che prevedevano la misura degli onorari da corrispondere agli avvocati dello Stato sia nel caso di liquidazione delle spese legali a carico delle controparti, sia nel caso di compensazione delle spese, ferma però restando la non soccombenza dell’Amministrazione.
5. In sintesi, dalla data del loro ingresso nel ruolo dell’Avvocatura dello Stato i ricorrenti, a loro detta, avrebbero conseguito il “diritto” alla corresponsione dei compensi per l’attività professionale esercitata ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933. Nondimeno, a seguito della riforma disposta dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, essi oggi percepiscono i compensi professionali in misura differente, e ben minore, rispetto a quanto sarebbe loro spettato in applicazione delle disposizioni previgenti, in vigore al momento della loro assunzione e anche al momento in cui hanno concretamente svolto prestazioni professionali.
Di conseguenza – premesso di appartenere al personale della Pubblica Amministrazione che, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, è tuttora inquadrato in regime di diritto pubblico – con il presente ricorso essi chiedono al Tribunale di “accertare” il loro diritto di ottenere la corresponsione degli onorari professionali senza le decurtazioni e limitazioni previste dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, e, conseguentemente, di “condannare”, anche in forma generica, le Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute, anche se nelle more illegittimamente trattenute.
6. Tuttavia, l’accoglimento di dette domande presuppone la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014.
Pertanto, i ricorrenti hanno prospettato svariate questioni di legittimità costituzionale della novella disciplina, che violerebbe numerosi parametri costituzionali nonché norme del diritto europeo e internazionale (segnatamente gli artt. 3, 4, 23, 35, 36, 42, 53, 77, 97 e 117 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e agli art. 3 e 13 CEDU, circostanza, questa, che ridonda in altrettante violazioni dell’art. 117, comma 1, della Costituzione).
7. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio argomentando diffusamente per l’infondatezza delle censure di incostituzionalità della disciplina introdotta con l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 e chiedendo, pertanto, la reiezione del ricorso nel merito.
8. All’odierna pubblica udienza la causa è stata chiamata e poi trattenuta per la decisione.
9. Dunque, la questione posta con il presente ricorso riguarda, in sintesi, la legittimità costituzionale dell’art. 9 (rubricato “Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 11 agosto 2014, n. 114, che così recita:
“1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell’articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
5. I regolamenti dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013. Nei giudizi di cui all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1ºgennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.”.
10. Ad avviso del Collegio, sulla base delle argomentazioni esposte dalle parti e dei principi applicabili alla materia di causa, la maggior parte dei dubbi di costituzionalità sollevati dai ricorrenti sono manifestamente infondati.
Di tanto si è dato conto con separata sentenza parziale, delibata nell’odierna camera di consiglio, con cui il ricorso, per tale parte, è stato respinto.
11. Di diverso avviso è invece il Collegio per quanto riguarda la quinta censura, con la quale è stata dedotta la violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, atteso che il Legislatore avrebbe introdotto una vera e propria riforma strutturale del trattamento economico spettante agli Avvocati dello Stato con lo strumento del decreto legge (peraltro a contenuto plurimo), ma in assenza dei necessari presupposti della necessità e dell’urgenza.
Ritiene, infatti, il Collegio che le argomentazioni esposte sul punto dai ricorrenti siano non solo rilevanti ma anche non manifestamente infondate, per cui dubita della conformità alla Costituzione dell’art. 9 all’esame.
12. In punto di rilevanza, occorre osservare che l’interesse che muove i ricorrenti è palese, in quanto:
– alcune delle norme di cui all’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 sono di immediata applicazione: il limite massimo degli emolumenti comprensivo dei compensi professionali (c.d. “tetto retributivo” di cui all’art. 23 ter del d.l. n. 201 del 2011), stabilito al comma 1; l’abrogazione del sistema previgente della quota variabile quando la Pubblica amministrazione non risultava non soccombente e anche in caso di transazione e di compensazione delle spese (di cui all’art. 1, comma 457, della l. n. 147 del 2013 e all’art. 21, comma 3, del r. d. n. 1611 del 1933), stabilita al comma 3;
– anche la disposizione di cui al comma 7 (i compensi professionali non possono superare il trattamento economico complessivo) è di immediata cogenza;
– inoltre, a decorrere dall’1 gennaio 2015 l’Amministrazione pubblica può corrispondere i compensi professionali agli avvocati dello Stato nella nuova misura (il 50 per cento delle somme recuperate in caso di sentenza favorevole) solamente “in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali”, quindi secondo criteri di riparto delle somme da stabilire con i regolamenti dell’Avvocatura dello Stato (comma 8).
13. In punto di non manifesta infondatezza, occorre anzitutto rammentare che l’art. 77, commi secondo e terzo, della Costituzione prevede la possibilità per il Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti con forza di legge (nella forma del decreto legge) come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise. Tali atti, qualificati dalla stessa Costituzione come “provvisori”, devono risultare fondati sulla presenza di presupposti “straordinari” di necessità ed urgenza e devono essere presentati, il giorno stesso della loro adozione, alle Camere, ai fini della conversione in legge, conversione che va operata nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Ove la conversione non avvenga entro tale termine, i decreti-legge perdono la loro efficacia fin dall’inizio, salva la possibilità per le Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.
Al riguardo la Corte costituzionale (che, inizialmente, aveva reputato la legge di conversione quale atto di novazione della fonte, il che rendeva impossibile lo scrutinio sui presupposti del decreto legge una volta intervenuta la conversione, cfr. sentenza n. 108 del 1986), a partire dalla metà degli anni novanta del secolo scorso ha affermato che “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell’ambito applicativo costituzionalmente previsto”. La Corte ha altresì precisato che lo scrutinio di costituzionalità “deve svolgersi su un piano diverso” rispetto all’esercizio del potere legislativo, in cui “le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti”. Ha specificato al riguardo che “il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d’urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità”, deve “risultare evidente”, e che tale difetto di presupposti, “una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge”. Ha perciò escluso, con ciò, l’eventuale efficacia sanante di quest’ultima, dal momento che “affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie” (sentenze n. 128 del 2008; n. 171 del 2007; n. 29 del 1995).
La Corte ha poi precisato che il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali di cui all’art. 77, secondo comma, si ricollega “ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico”, e che l’urgente necessità del provvedere “può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare”. In tale ottica, la Corte ha conferito rilievo anche all’art. 15, comma 3, della l. 23.8.1988, n. 400, che “pur non avendo, in sé e per sé rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità … costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento” (sentenza n. 22 del 2012 sul cosiddetto “decreto milleproroghe”).
14. Ora, applicando gli insegnamenti della Corte costituzionale, occorre verificare se la “evidente” carenza del requisito della straordinarietà, del caso di necessità e di urgenza di provvedere, renda la prospettata questione non manifestamente infondata.
Al riguardo si osserva che l’epigrafe del decreto reca l’intestazione “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.
Il preambolo del decreto così recita: “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell’evento Expo 2015; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l’efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l’organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
A sua volta, l’art. 9 all’esame è parte del Titolo I rubricato “Misure urgenti per l’efficienza della p.a. e per il sostegno dell’occupazione” e del Capo I denominato “Misure urgenti in materia di lavoro pubblico”. Gli articoli del Capo dispongono, principalmente, in materia di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificazione e flessibilità nel turn-over, di mobilità obbligatoria e volontaria, di assegnazione di nuove mansioni, di divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, di prerogative sindacali, di incarichi negli uffici di diretta collaborazione.
15. Occorre ora ricordare che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della l. n. 400 del 1988, i decreti legge sono presentati per l’emanazione “con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione”, mentre il comma 3 sancisce che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.
Ebbene, il dubbio di costituzionalità dell’art. 9 del decreto legge n. 90 del 2014 insorge in relazione alla circostanza che nessun collegamento pare ravvisabile tra le riportate premesse e le previsioni normative di cui si prospetta l’illegittimità costituzionale.
Difatti, il primo paragrafo del preambolo fa riferimento a interventi organizzativi e semplificatori nella e della Pubblica amministrazione, il secondo alle procedure dei lavori pubblici, il terzo all’informatizzazione processuale. Ambiti, dunque, che con la disposizioni di cui si discute – volta a riformare la struttura degli onorari degli avvocati dello Stato e degli altri enti pubblici nell’ottica del contenimento della spesa pubblica – non sembrano aver nulla a che vedere. Appare dunque carente il rapporto tra la norma censurata e l’elemento funzionale – finalistico proclamato nel preambolo, come espressamente richiesto dalla Corte costituzionale.
Per converso, in nessun punto del preambolo è stato dato conto delle ragioni di necessità e di urgenza che imponevano l’adozione – a mezzo di decreto legge – delle disposizioni di riforma strutturale degli onorari all’Avvocatura dello Stato di cui all’art. 9. L’infrazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione appare, quindi, questione non manifestamente infondata.
A tale stregua occorre ancora rammentare che la Corte costituzionale ha specificato come “l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge»”, di cui all’art. 77, e che “il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno”, per cui “la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale” (sentenza n. 22 del 2012).
Ne discende che l’immissione delle disposizioni all’esame (come si è detto, di riforma strutturale degli onorari) nel corpo di un decreto legge volto, dichiaratamente, alla “più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e a introdurre ulteriori misure di semplificazione per l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione”, non vale a trasmettere alle stesse – che appaiono quindi dissonanti – il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate invece tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.
Per altro, ma correlato, profilo, occorre osservare che l’art. 9 contiene anche alcune misure che non sono “auto-applicative”, ossia “di immediata applicazione” come sancito dall’art. 15, comma 3, della l. n. 400 del 1988.
Sul punto si rileva che, nonostante sia previsto che la nuova disciplina si applichi alle sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2014, il comma 8 stabilisce però che il nuovo regime dei compensi (nella parte che riconosce il 50 per cento delle somme recuperate – commi 3, 4 e 5, secondo e terzo periodo del comma 6) può trovare applicazione solo a decorrere dall’introduzione, nei regolamenti dell’Avvocatura dello Stato, di regole che prevedano criteri di riparto delle somme “in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali”.
Sicché, trova ulteriore conferma il dubbio circa la concreta sussistenza del caso straordinario di necessità e di urgenza, il solo che può legittimare il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.
16. Le considerazioni esposte ai punti precedenti fondano, in definitiva, il giudizio di rilevanza, ai fini della compiuta decisione nel merito della controversia, e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, di “Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”, per contrasto con l’art. 77, secondo comma, della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra esposte.
17. In conclusione, il ricorso in esame non può essere definitivamente deciso senza la previa definizione della predetta questione di legittimità costituzionale. Deve pertanto essere disposta la sospensione del giudizio in corso e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,
visti l’art. 134 della Costituzione e l’art. 23 della legge 11.3.1953, n. 87,
– dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 11 agosto 2014, n. 114;
– sospende il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all’esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte Costituzionale, cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa a cura della Segreteria del Tribunale;
– dispone, sempre a cura della Segreteria del Tribunale, che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'articolo Compensi avvocati pubblici: il Tar Trento rimette la questione alla Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il Consiglio di Stato sul regolamento elettorale forense proviene da Giurdanella.it.
]]>I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto condivisibili le censure dei ricorrenti che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione.
Ad avviso dei giudici il limite di voti (due terzi) di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge è da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro tale limite, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010.
Infine il Consiglio di Stato ha considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.
Per tali motivi ha accolto l’istanza cautelare di primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del Tar Lazio.
Di seguito il testo dell’ordinanza
***
N. 00735/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00552/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2015, proposto da:
ANAI Associazione nazionale avvocati italiani, Maurizio De Tilla, Giulio Prosperetti, Isabella Maria Stoppani, Antonio Leonardo Fraioli, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Olga Simeoni, Roberto Zazza, Pietro Pozzaglia, Alessandro Graziani, Walter Palombi, Nilia Aversa, Flonja Shuli, Cristina Bellini, Maria Grazia Bosco, Elisabetta Silva, Antonio Finelli, Manlio Marino, Chiara Valcepina, Alessio Straniero, Silvia Belloni, Edilberto Giannini, Bruno Mario Caterina, Claudio Acampora, Roberto Renzella, Nicola Ferraro, Maria Andretta, Danilo Cerulli, Gilda Longino Lombardi, Caterina De Tilla, Andrea Esposito, Brunella Borgo, Nadia Giuseppina Carnevale, Maria Carmen Raffa, Francesco Attanasio, Maria Francesca Straticò, Daniela Di Sanzo, Vincenzo Mari, Elisabetta Verrina, Teresa Farciniti, Giancarlo Bria, Domenico Laghi, Giusy Aiello, Fanny Malomo, Mario Bellusci, Pompeo Niger, Angela Aversa, Rosalba Amato, Carmine Chimenti, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Prosperetti e Isabella Maria Stoppani, con domicilio eletto presso Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta n. 2/A;
contro
Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mazzoncini e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso Francesca Sbrana in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione prima, n. 151/2015, resa tra le parti e concernente il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Prosperetti, Stoppani Sbrana, Lipani, per delega dell’avvocato Mazzoncini, Papa e l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione;
Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010;
Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 552/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>L'articolo Nuovo regolamento elezioni Consigli Ordine Avvocati proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre, il decreto ministeriale n. 170/2014 recante Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Un nuovo tassello si aggiunge alla riforma forense.
La principale novità è rappresentata dalla introduzione del principio della tutela della rappresentanza di genere negli organismi forensi, che viene disciplinata nel Regolamento sia nella fase delle candidature che nella fase della formazione delle liste e della proclamazione degli eletti.
Le elezioni dovranno essere convocate entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni.
Per consentire il pieno esercizio dell’elettorato attivo e passivo in relazione ai cambiamenti conseguenti alla nuova geografia giudiziaria è stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine accorpante siano indette entro il 7 gennaio 2015 e che al primo gennaio 2015 gli iscritti dell’Ordine soppresso siano iscritti di diritto nell’albo tenuto dall’Ordine accorpante.
Aggiornamento 2015: il Regolamento è stato oggetto di diverse pronunce anche in contrasto tra loro.
1) Ecco l’ordinanza del Tar Lazio che in un primo momento ha respinto la domanda di sospensione del Regolamento.
2) Qui l’ordinanza del Consiglio di Stato che accogliendo il ricorso dell’ANAI sollecita la fissazione di un udienza di merito
Per consultare il testo ufficiale del regolamento ministeriale clicca qui
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]]>L'articolo Il punto sull’attuazione della riforma forense proviene da Giurdanella.it.
]]>Durante l’apertura dei lavori il Presidente dell’ordine degli avvocati di Venezia, Daniele Grasso ha dichiarato: “Il XXXII Congresso nazionale forense si preannuncia un appuntamento cruciale per l’Avvocatura. Si tratta del primo congresso successivo all’approvazione della riforma forense, passo epocale e di fondamentale importanza per la categoria che ha https://www.canadianpharmacy365.net/ buy online visto finalmente l’affermazione dei principi irrinunciabili e non negoziabili sul ruolo e sulla funzione dell’avvocato. Ora è tempo di guardare avanti: è necessario stabilire i termini di un percorso evolutivo che unisca tutte le componenti dell’Avvocatura italiana in una posizione unitaria, al fine di delineare con precisione la fisionomia del difensore della nuova epoca”
Qual è nello specifico lo stato di attuazione della Riforma forense?
Giurdanella.it ha predisposto una brochure digitale con tutte le informazioni dettagliate, i testi già in vigore e quelli in corso di approvazione.
L'articolo Il punto sull’attuazione della riforma forense proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Nuovo codice deontologico forense: guida alle novità proviene da Giurdanella.it.
]]>In via preliminare però è opportuno precisare il rafforzato valore che la nuova legge sull’ordinamento professionale (l. n. 247/2012) attribuisce, rispetto al passato, alle disposizioni disciplinari.
Tradizionalmente, alle norme del codice deontologico emanate dal CNF si attribuiva un valore non immediatamente vincolante, soprattutto perchè la previgente legge professionale (che peraltro faceva riferimento alle regole deontologiche solo in due articoli piuttosto specifici), riconosceva espressamente in capo al CNF solo una potestà sanzionatoria, suscitando numerosi dubbi sulla sussistenza di una potestà regolamentare, che avrebbe legittimato un maggior vigore delle disposizioni del codice deontologico.
La nuova legge forense, invece, individua chiaramente tra i compiti attribuiti al CNF (art. 35, comma 1, lett. d), quello di emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico, “curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza”.
Inoltre la legge 247/2012 attribuisce un preciso ed espresso valore alle norme deontologiche: a tal fine basti richiamare l’art. 2, comma 4, secondo cui “l’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche” e soprattutto l’art. 3, comma 3, ai sensi del quale “l’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF […]. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”.
Appare chiaro dunque come oggi le violazioni delle regole del codice deontologico possano essere concepite come vere e proprie violazioni di legge, assumendo così le stesse regole un valore vincolante molto maggiore rispetto al passato.
Passando ad un rapido esame del nuovo codice e delle modifiche apportate, si devono innanzitutto notare le differenze di struttura rispetto al precedente testo: oltre all’impianto più moderno e alla maggiore chiarezza espositiva (dati in particolare dal fatto che scompare la precedente distinzione tra regola e canoni applicativi, a favore di una più comprensibile suddivisione degli articoli in commi), importanti elementi di novità conseguono dalla differente ripartizione dei vari titoli del Codice.
Il nuovo testo, che si compone di 73 articoli raccolti in sette titoli (a fronte dei cinque del codice previgente), mira a tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme: ciò è principalmente testimoniato dall’inversione dell’ordine tra il titolo relativo ai “Rapporti con il cliente e la parte assistita” (anticipato al Titolo II) e quello sui “Rapporti con i colleghi” (che viene invece spostato al terzo posto).
Sempre dal punto di vista strutturale, degna di nota è l’introduzione di uno specifico titolo sui “Doveri dell’avvocato nel processo” (Titolo IV), che riunisce tutte le regole attinenti alla funzione difensiva, e del Titolo VI che disciplina in via autonoma i “Rapporti con le istituzioni forensi”, prevedendo peraltro una nuova norma che sanziona pesantemente le scorrettezze in sede di esame di abilitazione (art. 72).
Il Titolo I, contente i “Principi generali”, si rivela più coerente rispetto al passato, in quanto contiene esclusivamente disposizioni di carattere generale che individuano i principi ai quali l’attività dell’avvocato deve uniformarsi (tra gli altri probità, dignità, decoro e indipendenza, fedeltà, diligenza, riservatezza, competenza, dovere di aggiornamento professionale, dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo), e non individua più ipotesi di violazioni specifiche.
Una della maggiori novità del Codice è relativa alle sanzioni; in ossequio al principio di tipizzazione, sono infatti espressamente previste sia le possibili sanzioni (avvertimento, censura, sospensione e radiazione) sia le ipotesi di attenuazione e di aggravamento delle stesse (art. 22). Inoltre vi è una tendenziale predeterminazione delle sanzioni, tenuto conto che ogni disposizione del codice (ad eccezione di quelle sui principi generali) contiene alla fine l’espressa previsione della relativa sanzione.
Tra le novità di maggior rilievo si segnalano poi quelle in tema di compensi e di doveri informativi.
Il nuovo art. 25, dopo aver affermato la assoluta libertà nella pattuizione dei compensi (fermo il divieto di richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere ex art. 29, comma 4), specifica che “è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale”.
Inoltre la stessa disposizione prevede adesso un divieto espresso del cd. patto di quota lite, la cui violazione è sanzionata in modo alquanto pesante con la sospensione da due a sei mesi.
Per quanto riguarda i doveri di informazione verso i clienti, la norma di riferimento è l’art. 27, il quale obbliga l’avvocato a fornire una serie di notizie e di elementi ulteriori rispetto al passato: è infatti previsto che l’avvocato “deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione […]; deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge e deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge é […]; deve rendere noti gli estremi della propria polizza assicurativa[…]; deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti”.
In ogni caso è bene ricordare che il nuovo codice non è ancora vigente; esso infatti entrerà in vigore solo dopo sessanta giorni dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del Codice deontologico forense, come approvato dal CNF il 31 gennaio 2014.
L'articolo Nuovo codice deontologico forense: guida alle novità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Società tra avvocati: quale disciplina applicare? proviene da Giurdanella.it.
]]>La possibilità di esercitare l’attività forense in forma associata è stata introdotta per la prima volta dal d. lgs. 96/2001. Ai sensi di quanto previsto da questo provvedimento la società tra avvocati è regolata dalle norme sulle società in nome collettivo (art. 16, comma 2), con la conseguenza che viene esclusa ogni possibilità di costituire STA sotto forma di società di capitali.
Inoltre il d.lgs. 96/2001 stabilisce che possano essere soci della STA solamente coloro che siano in possesso del titolo di avvocato (art. 21, comma 1), escludendo così la partecipazione di altri professionisti.
In questo contesto si è inserita la cd. legge di stabilità (L. n. 83/2011), che all’art. 10, commi 3 e seguenti, disciplina in via generale le società tra professionisti (STP), legittimando per un verso la costituzione di società secondo tutti i modelli regolati dal codice civile – società di persone, società di capitali e cooperative – e disciplinando inoltre in maniera espressa due importanti aspetti.
Infatti da un lato viene consentita la partecipazione alla STP di soci di capitale non professionisti, seppure nella misura massima di un terzo dei conferimenti (comma 4), mentre dall’altro lato si legittima la costituzione di società multidisciplinari per l’esercizio di più attività professionali (comma 8).
Le novità introdotte nel 2011 hanno spinto il Parlamento ad inserire all’interno della riforma forense (L. 247/2012) la delega al governo per l’emanazione di una disciplina specifica delle società tra avvocati che tenesse conto sia delle possibilità consentite dalla L.183/2011, sia delle peculiarità della professione forense.
Infatti analizzando i principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento per l’esercizio della delega si nota come sia stato chiesto all’esecutivo di “prevedere che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo”.
Da ciò consegue che le nuove STA avrebbero potuto essere costituite non più solo secondo il modello della società in nome collettivo, ma, alla stregua delle altre STP, con tutte le forme previste dal codice civile.
Al contempo la previsione di limitare la partecipazione alla STA ai soli avvocati iscritti all’albo escludeva tanto la possibilità di inserimento di eventuali soci di capitale quanto la costituzione di società multidisciplinari.
La delega, come si è detto, non è però stata esercitata dal Governo, il quale ha volutamente fatto scadere il termine fissato, che ricordiamo essere perentorio.
Considerando che, dal punto di vista costituzionale, attraverso la legge delega il Parlamento attribuisce al Governo, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, una facoltà legislativa che è propria, sembra corretto ritenere che in assenza del provvedimento delegato (come è avvenuto nella fattispecie) non possa attribuirsi alcuna valenza normativa ai principi contenuti nella delega.
In altre parole, sebbene con la legge di delega il Parlamento esprima un preciso indirizzo, tale legge è solo fonte di un potere governativo e necessita di essere integrata dalla legge delegata; viceversa il potere di legiferare sul punto non può che tornare al Parlamento stesso.
Chiarito dunque che ad oggi non è possibile la costituzione di STA secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 della legge 247, restano tuttavia forti dubbi su quale sia la disciplina oggi applicabile alle società tra avvocati.
Allo stato attuale, poiché la complessità dell’argomento e l’assenza di precise indicazioni a riguardo rendono impossibile l’individuazione di una soluzione certa, è più opportuno limitarsi a sottolineare i diversi scenari che potrebbero svilupparsi.
In sintesi, è possibile individuare tre diverse alternative:
a) Esclusiva applicazione del decreto legislativo 96/2001
Sulla base del fatto che l’art. 10, comma 9, della legge 183/2011 fa espressamente “salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, si potrebbe innanzitutto sostenere che la disciplina delle STA rimanga del tutto estranea a quella genericamente predisposta per tutte le altre STP.
Alla luce di tale ipotesi, le STA resterebbero protette dalla partecipazione di altri professionisti o di soci di capitale non professionisti, ma allo stesso tempo dovrebbero continuare ad essere regolate esclusivamente dalle norme sulle Snc, senza alcuna possibile apertura alle altre forme societarie.
b) Esclusiva applicazione della legge 183/2011
Seppure è indubbio che la stessa legge 183 faccia salvi i modelli societari previgenti, è pur vero che non viene espressamente esclusa la sua applicazione alle STA. Inoltre, le restrizioni poste dal d.lgs 96/2001 potrebbero risultare, proprio alla luce della nuova disciplina predisposta dalla l. 183/2011, indebite sotto i profili costituzionale o comunitario.
Secondo questo orientamento, anche le STA potrebbero essere costituite secondo tutti i modelli societari previsti dal codice civile e con la legittima presenza di professionisti diversi, seppure i soci di capitale non potrebbero essere più esclusi dalla società.
c) Contemporanea applicazione delle due normative
Questa tesi intermedia trarrebbe origine dal principio dell’assoluta libertà di forme, individuabile alla luce di una diversa interpretazione dell’art. 10 della legge 183/2011.
In base a questa terza soluzione le società costituite solo da avvocati continuerebbero ad essere regolate ai sensi del d.lgs. 96/2001, ma al contempo non potrebbero escludersi STP multidisciplinari con la presenza anche di avvocati, che seguano la disciplina della legge 183/2011.
L'articolo Società tra avvocati: quale disciplina applicare? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Società tra avvocati: gli effetti della scadenza del termine per l’esercizio della delega proviene da Giurdanella.it.
]]>Il termine, tuttavia, è trascorso senza che la delega sia stata esercitata; è però rilevante il fatto che non si sia trattato di una colpevole inerzia dell’esecutivo ma di una precisa scelta politica di non creare una disciplina speciale per le società tra avvocati, finalizzata ad evitare possibili censure da parte della Commissione Europea.
Infatti, lo stesso art. 5, nell’individuare i principi e i criteri direttivi a cui il Governo avrebbe dovuto attenersi nell’esercizio della delega, consentiva l’esercizio della professione forense in forma societaria “esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo” (con la conseguenza che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo avrebbe costituito causa di esclusione dalla società).
Si trattava di una previsione eccezionale rispetto alla disciplina generale delle società tra professionisti (legge n. 183 del 2011), la quale consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti nella misura massima di un un terzo dei conferimenti.
In altre parole, alla luce dei criteri di esercizio della delega contenuti nella legge 247/2012, la professione forense non avrebbe potuto essere esercitata all’interno di una società multidisciplinare composta anche da professionisti non avvocati, oltre ad essere a fortiori esclusa la partecipazione di soci di capitale.
Il mancato esercizio della delega da parte del Governo porta oggi a dubitare fortemente del fatto che agli avvocati possa essere esclusa la soggezione alla legge 183/2011, con la conseguente impossibilità di applicare alcuna disciplina speciale.
Proprio per questo motivo tra gli avvocati si sono registrate reazioni molto dure all’inerzia dell’esecutivo. Il presidente del CNF, Guido Alpa, ha infatti diramato una nota in cui sostiene che “è impensabile che il Ministero della Giustizia abbia preferito – silenziosamente e proditoriamente – aspettare la scadenza del termine per applicare agli avvocati regole diverse da quelle che il Parlamento ha approvato. Si tratterebbe di un omissione volontaria di un dovere, oltre che di un atto politicamente astruso. Un chiarimento del Ministero è dunque necessario, per evitare confusione, e per evitare che fidando su (o profittando di ) di interpretazioni inesatte o avventurose siano costituite oggi società professionali che sarebbero nulle, con grave danno per i cittadini che vedrebbero travolti i loro diritti nei procedimenti promossi da avvocati operanti nell’ambito di una società nulla”.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale dell’art. 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito) e della nota del presidente del CNF del 30 agosto 2013.
Art. 5
Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perchè sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l’emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l’emanazione dell’originario decreto.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l’indicazione: «società tra avvocati»;
d) disciplinare l’organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
e) stabilire che l’incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare
dell’ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
3. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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