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]]>Di seguito, la parte riguardante l’Ambiente, il Territorio e l’Energia.
Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall’altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l’adeguamento antisismico degli edifici per le quali il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.
Ambiente e messa in sicurezza del territorio
In sintesi il provvedimento in esame:
– reca un’articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili e, per l’altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma differisce, inoltre, il termine entro il quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (comma 66);
– istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (comma 67);
– istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea. Il Fondo ammonta a 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015 (comma 68);
– prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 e individua, in fase di prima attuazione, gli interventi finanziati dal Fondo (commi 220-221).
Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici
In sintesi il provvedimento in esame:
– disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (comma 163) e prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comma 224);
– autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata disponendo, nel contempo, l’esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti (comma 164). In relazione al medesimo sisma del 26 ottobre 2012 prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi per agevolare l’autonoma sistemazione dei cittadini, la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero (comma 225);
– stabilisce le modalità di calcolo, per l’anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l’anno 2014 (comma 226);
– con riguardo alle zone (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: reca un allentamento e incide sulla disciplina dell’esclusione delle spese dal patto di stabilità interno (commi 227-228); posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati (comma 229); consente l’estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l’esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230); estende l’applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari (comma 231); autorizza l’impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa (comma 232); differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 233); modifica la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l’ambito di operatività (commi 234 e 235); autorizza la proroga per il 2015 della deroga già prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell’assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma (comma 236) esenta le università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma, dal divieto, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 237) disciplina la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici (commi 238-242);
– prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza. Il subentro riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi (comma 281).
Misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica
Nel provvedimento in esame, in sintesi:
– il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì che una detrazione del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per una spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 50 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 40 per cento. Con riferimento agli interventi antisismici, viene prorogata di 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento, stabilendo una detrazione del 50 per cento per il 2015. Con riferimento all’acquisto di mobili viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le relative spese. Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).
Fonti energetiche
In sintesi il provvedimento in esame:
– reca una norma di interpretazione autentica che esclude le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW realizzate dal 10 febbraio 2002 in poi, dall’obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione (commi 74 e 75);
– demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (capacity payment transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce. Per gli oneri derivanti dall’integrazione di tale corrispettivo la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico (comma 99);
– proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge il termine per l’entrata in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o terreni della pubblica amministrazione già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013 (comma 100).
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]]>Ecco in sintesi tutte le novità del decreto c.d. ecobonus:
Cosa puoi fare
Fino al 31 dicembre 2013 è possibile continuare a usufruire di alcune agevolazioni fiscali introdotte o prorogate dal “Decreto eco-bonus” (decreto legge 63/2013 convertito dalla legge n. 90 /2013 ). Per poter ottenere la detrazione, si devono indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).
Riqualificazione energetica degli edifici
Il decreto legge ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per il periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.
Per gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si potrà godere dell’agevolazione fino al 30 giugno 2014. Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
Bonus mobili
Con lo stesso provvedimento è stata introdotta, per gli immobili oggetto di ristrutturazione, anche la possibilità di detrarre le spese sostenute, tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013, per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+.
Effettuare l’adeguamento antisismico
La detrazione aumenta fino al 65% se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.
Il ddl sulla Legge di Stabilità, approvata in Consiglio dei Ministri e ora all’esame del Parlamento, prevede la proroga degli incettivi fino al 2015. Per diventare esecutive le agevolazioni dovranno essere confermate da Camera e Senato.
Cosa puoi detrarre
Risparmio energetico
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle
seguenti misure:
Dal 1° gennaio 2014 – per i condomini dal 1° luglio 2014 – l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota del 65% occorre far riferimento:
RICORDA CHE:
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico è necessario acquisire i seguenti documenti:
– l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti).
NB: l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
– l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi.
NB: per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione si applica all’acquisto di mobili (come, ad esempio, letti – armadi – cassettiere – librerie – scrivanie – tavoli – sedie – comodini – divani – poltrone – credenze – materassi – apparecchi di illuminazione) e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (ad esempio, frigoriferi – congelatori – lavatrici – asciugatrici – lavastoviglie – apparecchi di cottura – stufe elettriche – piastre riscaldanti elettriche – forni a microonde – apparecchi elettrici di riscaldamento – radiatori elettrici – ventilatori elettrici – apparecchi per il condizionamento).
Come avere diritto alla detrazione
I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
– la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; – il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
I beni rientranti nelle agevolazioni e l’applicazione delle detrazioni CIRCOLARE N. 29/E dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto risparmiare
Il Governo, con il dl 63/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% e per un importo fino a 96.000 euro, per ogni unità immobiliare. La detrazione va spalmata in 10 annualità di pari importo.
La detrazione aumenta fino al 65% se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.
Il decreto legge ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per il periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.
La detrazione ha un tetto massimo, come riportato nella tabella seguente:
| Tipo di intervento | Detrazione massima |
|---|---|
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro |
| Involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) | 60.000 euro |
| Installazione di pannelli solari | 60.000 euro |
| Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale | 30.000 euro |
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55 o 65% delle spese sostenute.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso.
Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro – e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio – tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento.
ATTENZIONE: Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza.
Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni strumentali.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazioneedilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.
Normativa
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 commi 344-345-346-347
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – art. 1 commi da 20 a 24 e 286
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25)
Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
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