L'articolo Non è dovuto il risarcimento per equivalente quando vi sia stata una riedizione della gara proviene da Giurdanella.it.
]]>Concedere un risarcimento per equivalente dopo aver già accolto una domanda di risarcimento in forma specifica comporterebbe una violazione del principio di ne bis in idem. Infatti, il Giudice amministrativo ha affermato che si tratta di “due modalità di ristoro tra di loro alternative, in quanto l’opzione di ripristino del danno nella sua dimensione economica resta subalterna a quella in forma specifica ed è prerogativa del danneggiato che formula in giudizio la domanda risarcitoria scegliere la via che intende percorrere”.
Il Tar ha puntualizzato che nella struttura del processo amministrativo il petitum principale consiste nella demolizione dell’atto illegittimo e da ciò consegue “la rinnovazione dell’attività giudicata illegittima nel rispetto delle regole procedurali previste, potenzialmente idonea ad assicurare in via sostanziale al danneggiato quel bene della vita al quale egli aspira”.
Pertanto, affinché possa essere concesso un risarcimento in forma specifica in materia di appalti è necessario che persista la possibilità di rinnovo della gara.
Nel caso di specie parte ricorrente aveva ottenuto l’annullamento di una gara di appalto e la sua ripetizione attraverso il meccanismo del risarcimento in forma specifica. A seguito di tale ripetizione, però, parte ricorrente non era riuscita ad aggiudicarsi la gara, la quale era stata nuovamente vinta dall’operatore economico già vincitore della prima procedura poi annullata.
Dunque, parte ricorrente ha chiesto un risarcimento per equivalente a seguito di tale mancata aggiudicazione.
Il Tar ha rifiutato tale richiesta in quanto concedere un ulteriore risarcimento per la medesima gara avrebbe costituito una violazione del principio del ne bis in idem, aggiungendo che l’accoglimento di tale domanda imporrebbe “una sostanziale duplicazione dell’obbligo risarcitorio in capo all’amministrazione là dove, come già osservato, l’ordinamento attribuisce al danneggiato non una duplicazione di tutele bensì una opzione che spetta alla sua libera – e diligente – scelta coltivare” facendo così ricadere il fisiologico rischio di impresa sulla stessa stazione appaltante.
Infine, il Tar ha puntualizzato che nel caso in cui dovessero residuare ulteriori profili risarcitori sarà comunque possibile richiederne il soddisfacimento.
L'articolo Non è dovuto il risarcimento per equivalente quando vi sia stata una riedizione della gara proviene da Giurdanella.it.
]]>