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]]>Ad avviso dell’Autorità anticorruzione, invece, gli affidamenti in questione non sembrano pienamente riconducibili nel tipico modulo concessorio.
L’Autorità ritiene che, in generale, l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici.
Tuttavia, laddove, per lo specifico contenuto del rapporto contrattuale, lo stesso risulti inquadrabile nel modulo concessorio, in osservanza dei principi stabiliti dall’ordinamento nazionale ed europeo e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, potrà ritenersi non applicabile il disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, l’Autorità evidenzi che, peraltro, proprio nel caso dei servizi che teoricamente potrebbero rientrare nel modello concessorio, l’aggregazione degli acquisti potrebbe dare i maggiori vantaggi per i comuni medio-piccoli. Infatti, ad avviso dell’Anac, al rischio trasferito e agli investimenti richiesti all’affidatario potrebbero essere associate rilevanti economie di scala, di cui i singoli comuni potrebbero beneficiare ottenendo un aggio inferiore e una migliore qualità del servizio.
Infine, l’Autorità ricorda come lo stesso art. 52, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97 preveda espressamente la possibilità che i comuni procedano a forme aggregative (convenzioni, consorzi, unioni di comuni e comunità montane) per l’attività di accertamento delle imposte locali.
L’Anac propende dunque per la natura di appalto dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici.
allega il comunicato del Presidente dell’Anac del 22 dicembre
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]]>I giudici tributari hanno accolto l’impugnazione di un contribuente il quale, nonostante avesse già presentato richiesta di oscuramento delle reti e avesse comunicato il non utilizzo del televisore perchè guasto, si era visto recapitare una cartella di pagamento del canone Rai.
La Commissione, valutata la condotta del contribuente, ha dunque annullato la cartella di pagamento impugnata.
Pertanto, chi non non intende pagare la tassa Rai, può inviare alla televisione di Stato la richiesta di oscuramento delle reti. In tal maniera, viene meno l’obbligo per il cittadino di pagamento.
Di seguito, il testo della decisione (segnalataci dall’associazione di consumatori Cittadini Europei).
. . .
Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione 1°
Sentenza dell’8 ottobre 2013 numero 597
(Presidente Alfonso Lauro, relatore Giandomenico Tozzi)
(…)
Le ragioni giuridiche della decisione
Questa Commissione ritiene che l’appello del contribuente possa essere accolto, per ragioni sostanziali. Risulta infatti che il contribuente abbia richiesto già nell’anno 2002 l’oscuramento delle reti Rai; ha fatto presente di aver inviato una ulteriore raccomandata nell’anno 2008, nella quale comunicava il non utilizzo dell’apparecchio televisivo da lui detenuto perchè rotto, ma le sue richieste non hanno avuto alcuna comunicazione di risposta.
Il contribuente dunque aveva presentato denuncia di oscuramento delle reti Rai e quindi in tutta buona fede riteneva di non dover più versare il canone relativo al suo abbonamento.
Le argomentazioni del contibuente non vengono contestate in maniera specifica e puntuale da parte degli enti appellati; di tal ché deve presumersi la loro fondatezza quantomeno in applicaizone del principio di non contestazione previsto dall’art. 115 cpc come modificato con la novella L. 69/2009 il quale prevede che i fatti che una parte ha l’onere di provare non sono più bisognevoli di prova (e, pertanto, il Giudice deve considerarli come veri e decidere di conseguenza, in caso di mancata specifica contestazione a opera della parte interessata.
In altri termini, la mancata contestazione, rappresenta, in positivo e di per sè, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo perchè non più controverso.
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello del contribuente deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dlla sua sostanziale semplicità; e tenuto, in particolare conto, della necessità di emettere una sentenza sulla base di ragioni sostanziali e non soltanto formali
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regione del Lazio – Sezione 1a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
“Accoglie l’appello, spese compensate”.
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]]>Il condizionale in questi casi è d’obbligo: in primo luogo, perchè nelle more dell’entrata in vigore il riordino in questione non c’è stato, in secondo luogo perchè dopo lo scandalo “Tributi Italia” (società di riscossione accusata di aver riscosso almeno 100 milioni di euro per conto di molti Comuni senza averli riversati nelle casse pubbliche) sarebbe quantomeno opportuna una riforma organica del sistema di riscossione locale e di nuove regole per gli operatori privati, prime fra tutti l’adozione di un codice deontologico e la previsione di più stringenti obblighi per i riversamenti delle somme nelle casse pubbliche.
Per gli oltre 6 mila Comuni per i quali Equitalia effettua al riscossione spontanea o coattiva di tributi e tariffe l’alternativa è duplice e poco agevole: o ricorrere ad un altro soggetto esterno (quale?), oppure riportare il servizio alla gestione interna e diretta da parte del Comune, cercando di barcamenarsi tra i vincoli di spesa e alle assunzioni imposti dalla spending review.
In Emilia Romagna ad esempio è stata conclusa una gara per l’affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali del valore di 215 milioni di euro, indetta dall’Anci regionale e dal Comune di Bologna, aggiudicata ad una ATI, cui potranno aderire i singoli Comuni rimasti orfani da Equitalia. Ma si tratta di un caso più unico che raro, il problema per il momento rimane in attesa di soluzione.
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